Art. 3.
A decorrere dal 1 settembre 1975 al personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che presti servizio in due turni giornalieri di lavoro presso opifici o stabilimenti, e' corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ad uno dei turni, un'indennita' pari al 12 per cento della quota giornaliera dello stipendio o paga tabellare in godimento.
Al personale degli opifici e stabilimenti presso i quali e' stata effettuata la sperimentazione dei doppi turni, l'indennita' di cui al precedente comma sara' corrisposta, in relazione alle effettive prestazioni di lavoro rese durante detta sperimentazione, a decorrere dal 1 ottobre 1974.
A decorrere dal 1 settembre 1975 al personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che presti servizio in due turni giornalieri di lavoro presso opifici o stabilimenti, e' corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ad uno dei turni, un'indennita' pari al 12 per cento della quota giornaliera dello stipendio o paga tabellare in godimento.
Al personale degli opifici e stabilimenti presso i quali e' stata effettuata la sperimentazione dei doppi turni, l'indennita' di cui al precedente comma sara' corrisposta, in relazione alle effettive prestazioni di lavoro rese durante detta sperimentazione, a decorrere dal 1 ottobre 1974.