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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 151/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
con sede in Hameln (Germania), in persona del Parte_1
procuratore speciale avv. difesa dagli avv.ti prof. Parte_2
FA TT, prof. RA TT, prof. Bruno Inzitari,
NC RU, AR ZI De EL, RA De BE
e CO SI
(appellante)
nei confronti di
1 (c.f. e (c.f. CP_1 C.F._1 CP_2
), difesi dall'avv. NC Calvani CodiceFiscale_2
(appellati)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
In riforma dell'impugnata sentenza Trib. Venezia, n. 1490/2023 e in accoglimento di tutti i motivi di gravame in atti:
Nel merito:
1) accogliere l'appello e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa
e conseguentemente riformare la sentenza impugnata, non notificata;
2) In subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, compensare il credito derivante dalla dichiarazione di nullità degli interessi versati con il capitale residuo ancora dovuto a Parte_ ;
3) sempre in via subordinata, riformare la sentenza nella parte in cui ha Parte_ condannato , oltre alla restituzione delle somme asseritamente considerate indebite, al pagamento degli interessi determinati ai sensi dell'art. 1284 comma 4, c.c.; Parte_
4) condannare gli attori alla rifusione in favore di delle spese e dei compensi di lite del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
per gli appellati:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
2 ▪ Rigettarsi l'appello principiale (motivi 1 - 2 - 3) stante la sua inammissibilità per carenza di interesse, poiché è passata in giudicato – in quanto non impugnata – la motivazione/decisione che ha dichiarato la nullità di protezione dell'intero contratto di mutuo per violazione delle norme a tutela del consumatore, che di per sé è idonea a reggere la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1490/23 quale distinta e autonoma ratione decidendi
In ogni caso, rigettarsi l'appello principale perché infondato per i motivi di cui in narrativa
▪ Rigettarsi il 4° motivo d'appello – svolto in via subordinata – perché infondato sulla base della più recente Giurisprudenza della Cassazione, come indicato in narrativa e per l'effetto
▪ Confermare la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1490/23, pubblicata il giorno 20.08.2024, nel procedimento rubricato al n. 3519/21 di R.G.
Trib. Venezia
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in via subordinata non si rinuncia alla domanda subordinata svolta in 1° grado
e assorbita a seguito dell'accoglimento della domanda principale, che per
l'effetto si ripropone
▪ Accertare e dichiarare l'inefficacia/nullità di protezione delle clausole Parte_ del contratto di mutuo fondiario stipulato tra la e i coniugi CP_1
e , allegato sub “A” all'atto del 25.01.2005 n. 18172
[...] Per_1
di Repertorio del Notaio di Treviso, relative ai criteri Persona_2
di determinazione e quantificazione degli interessi da ritenersi abusive in applicazione della legislazione a tutela del Consumatore ratione temporis applicabile, per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto
▪ Accertare che non sono dovuti interessi o, in denegata ipotesi, i soli Parte_ interessi legali e così Condannare la alla restituzione degli interessi
3 indebitamente ad essa versati dagli attori, così come provati e quantificati in corso di causa, oltre ai maturandi interessi legali ex art. 1284, 4 comma, c.c., dalla domanda sino al pagamento effettivo, previa Parte_
▪ Compensazione con quanto sarà necessario versare alla , secondo la nuova disciplina contrattuale, al fine di eliminare ogni morosità per garantire la regolare continuità del contratto secondo il nuovo piano di ammortamento disposto dal Tribunale”.
SPESE DI CAUSA
Con vittoria di spese di 1° e 2° grado, compreso il rimborso delle spese di
CTP come già liquidate dal Giudice di prime cure
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28 aprile 2021, e CP_1 CP_2
convenivano, davanti al Tribunale di Venezia,
[...] Parte_1
, deducendo di avere concluso con la convenuta, il 18 gennaio 2005,
[...]
contratto di mutuo ipotecario n. 32304362 per l'importo di Euro
165.000,00, dichiarato risolto dalla banca con lettera del 18 ottobre 2013.
Gli attori affermavano che il contratto, avente natura complessa (“si articolava in tre distinti contratti fra essi collegati: contratto di risparmio edilizio;
mutuo immediato;
mutuo d'assegnazione”), risolto nel 2013 dalla convenuta a causa dell'inadempimento dei mutuatari, fosse indeterminato e contenesse clausole vessatorie.
L'operazione consisteva in un contratto di risparmio, che comportava la corresponsione di somme di denaro alla banca, in vista della conclusione, in una data futura, di un mutuo di assegnazione;
“per ottenere il mutuo Parte_ prima di questa data, prevedeva l'erogazione di un c.d. mutuo immediato”, durante il quale il mutuatario era tenuto a pagare i soli interessi calcolati sul capitale erogato. Era però prevista la prosecuzione
4 dei “versamenti mensili sul proprio conto di risparmio edilizio, fino alla maturazione del diritto al mutuo da assegnazione”. Quest'ultimo mutuo, una volta concluso, sarebbe stato “pari alla differenza fra l'importo richiesto ed il capitale già restituito mediante l'accantonamento”, e avrebbe previsto l'ammortamento “con scalare alla francese”.
Gli attori affermavano di avere concluso il contratto di risparmio edilizio e il contratto di mutuo immediato, di cui all'atto pubblico ricognitivo del 25 gennaio 2005 stipulato in Treviso. Il contratto non era trasparente
(violando l'art. 35 cod. cons.), poiché erano indeterminati l'inizio e la durata, e richiamava solo genericamente l'esistenza di un contratto di risparmio. Non erano chiare le condizioni economiche e i costi dell'operazione, e il mutuo si sostanziava in un contratto derivato di credito, nel quale “l'inserimento dell'investimento accanto al finanziamento comportava l'incomprensibilità del rischio finanziario”.
Gli attori chiedevano che fosse accertata la nullità totale o parziale del contratto e formulavano domanda risarcitoria del danno esistenziale da loro sofferto.
Con sentenza n. 1490/2023, depositata il 20 agosto 2023, il Tribunale di
Venezia accertava la nullità del contratto di mutuo e condannava
[...]
a restituire a e la somma di Parte_1 CP_1 CP_2
Euro 91.411, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Era invece respinta la domanda di condanna della banca al risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Tribunale riteneva che non superasse il giudizio di meritevolezza il fatto che le somme di denaro, mensilmente corrisposte dai mutuatari, fossero imputate al rapporto di risparmio, anziché ad ammortamento del mutuo
(“una volta erogato il primo prestito, la sottoscrizione di un piano di accumulo perde il significato che riveste nell'ambito del CP_3
5 riducendosi a mero espediente per giustificare, attraverso l'imputazione dei versamenti eseguiti dal cliente a risparmio anziché a rimborso del capitale, il rinvio dell'ammortamento del mutuo immediato al tempo di assegnazione di quello definitivo”). Inoltre, il contratto non era trasparente: “Ad esempio. l'art. 2 delle premesse del contratto (doc. 13 di parte attrice) indica che, sulla base del contratto di risparmio edilizio, a fronte dell'obbligo assunto al versamento delle quote mensili “di risparmio edilizio”, la parte mutuataria ha mera “facoltà” di accedere
“ad un mutuo fondiario ad interessi fissi nominali per un importo pari alla differenza tra la somma di risparmio edilizio sottoscritta e l'importo risparmiato sino all'assegnazione”. Al punto 5.2., peraltro, si stabilisce che la parte mutuataria accetta sin d'ora irrevocabilmente l'assegnazione del contratto di risparmio edilizio”, ovvero del cd. mutuo di assegnazione, rendendo così incerta la sua posizione tanto più a fronte della clausola di cui al successivo punto 5.3. che rimette sostanzialmente alla discrezione dell'istituto di credito la data di assegnazione del Contratto di risparmio
(v. subito infra). Poco chiara se non del tutto oscura nell'ottica dell'acquisizione di un consapevole consenso da parte del consumatore è poi la qualificazione della prima fase, denominata al punto 3.1. quale
“prefinanziamento” (ovvero il cd mutuo immediato: trattasi di mutuo qualificato come fondiario assistito da garanzia ipotecaria) e la durata della medesima indicata in “ca. 15 anni e comunque al massimo sino alla data di assegnazione del contratto di Risparmio Edilizio ai sensi dell'art.
5.1.” (con tutte le conseguenze in punto determinabilità o, meglio, indeterminabilità degli interessi e del costo complessivo dell'operazione per il consumatore). Ancora, a fronte dell'obbligo assunto dal mutuatario, anche la data di assegnazione del Contratto di risparmio edilizio indicata al punto 5.3. nella presumibile data del 1.12.2019, espressamente “si basa su una prognosi che non vincola in nessun modo la e dalla Parte_
6 quale non può essere fatta derivare alcuna pretesa…”, pattuizione che appare assolutamente incerta e dal contenuto nemmeno agevolmente determinabile per il consumatore, tenuto anche conto che, nella fattispecie in esame, il contratto di risparmio edilizio, che costituisce parte integrante del complessivo assetto contrattuale, non è nemmeno allegato all'atto di costituzione di ipoteca volontaria e non è stato prodotto dalla parte convenuta, che ne aveva l'onere, rimasta contumace”.
Quindi, il Tribunale, in assenza di eccezione di compensazione, condannava la convenuta contumace a restituire la somma di Euro 23.227, ricevuta a titolo di capitale, e la somma di Euro 68.184, ricevuta a titolo d'interessi, “oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda sino al pagamento effettivo”.
Con atto di citazione notificato del 31 gennaio 2024, Parte_1
proponeva appello, lamentando che il giudice, dichiarando la nullità
[...]
del contratto per una causa rilevata d'ufficio e non operando la compensazione, fosse incorso in violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante affermava poi che: - il risparmio edilizio fosse meritevole di tutela;
- il prefinanziamento (c.d. mutuo immediato) fosse previsto dalla legge tedesca;
- le casse di risparmio edilizio potessero solamente concedere mutui di finanziamento intermedio;
- la durata del mutuo non fosse elemento essenziale dello stesso.
si doleva, inoltre, dell'applicazione dell'art. Parte_1
1284, 4° co., c.c. e della mancata compensazione del credito restitutorio degli attori con il debito per l'importo capitale ricevuto in prestito.
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero rigettate tutte le domande proposte dagli attori e, in subordine, che fosse compensato “il credito derivante dalla dichiarazione di nullità degli Contr interessi versati con il capitale residuo ancora dovuto a .
7 Si costituivano nel giudizio di appello e CP_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in via subordinata, riproponendo la domanda di accertamento dell'abusività delle clausole del contratto di mutuo relative alla determinazione degli interessi e la domanda di accertamento che non erano dovuti interessi oppure che erano dovuti i soli interessi legali, con condanna della banca alla restituzione degli interessi indebitamente ottenuti e “compensazione con quanto sarà necessario Parte_ versare alla , secondo la nuova disciplina contrattuale, al fine di eliminare ogni morosità per garantire la regolare continuità del contratto secondo il nuovo piano di ammortamento disposto dal Tribunale”.
Con ordinanza del 10 maggio 2024 era accolta l'istanza dell'appellante di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza ed erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 18 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Ciò premesso, l'appello può trovare solo parziale accoglimento.
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 1490/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia è divenuta definitiva relativamente al rigetto della domanda di condanna di al risarcimento del Parte_1
danno. La statuizione non è stata, infatti, impugnata da e CP_1
CP_2
2. I primi due motivi d'impugnazione sono infondati.
Non vi è stata, da parte del Tribunale, violazione dell'art. 112 c.p.c.
La nullità del contratto di mutuo era stata dedotta dagli attori, fin dall'atto di citazione, sotto plurimi profili, tra cui l'indeterminatezza del suo contenuto. È vero che il giudice ha ritenuto che il contratto fosse nullo altresì per difetto di meritevolezza della sua funzione economico-sociale
(art. 1322 c.c.), ma ciò si aggiungeva all'accertata indeterminatezza di contenuto.
8 Inoltre, il giudice, rilevata la nullità delle clausole denunciate dagli attori poiché lesive dei loro diritti di consumatori, ha esteso la nullità all'intero negozio ai sensi dell'art. 1419, 1° co., c.c. (v. pag. 9 della motivazione).
Atteso poi che la nullità può sempre essere rilevata d'ufficio dal giudice,
, rimasta contumace, non può dolersi di non avere Parte_1
potuto contraddire sul giudizio di nullità della causa del contratto. Infatti,
l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, co. 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto (cfr.
Cass. civ., sent., 9 gennaio 2024, n. 822) e comunque non va data comunicazione del rilievo ufficioso di una nullità alla parte contumace,
“la quale, ritualmente avvisata del giudizio, accetta di non contraddire sulle possibili evoluzioni del processo, peraltro sempre verificabili con la costituzione” (v. Cass. civ., ord., 28 dicembre 2024, n. 34778).
3. Non può dubitarsi della nullità dei contratti di risparmio edilizio e di mutuo immediato o intermedio, una volta riconosciuto il collegamento negoziale e l'unitarietà dell'operazione economica.
Va premesso che al mutuo intermedio va applicato, ai sensi degli artt. 3 e
6 del Regolamento (CE) n. 593/2008, il diritto italiano, in quanto il contratto è stato concluso in Treviso con consumatori residenti in Italia, dove avrebbe dovuto trovare esecuzione. Inoltre, le parti contraenti hanno fatto espresso riferimento all'ordinamento italiano (sia nell'intestazione
“Contratto di mutuo fondiario ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385”, sia nella clausola 15 - Disposizioni finali, in cui si ripete che “il presente contratto è un'operazione di credito fondiario ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 01 settembre 1993…”), esprimendo così la volontà di scegliere l'applicazione del diritto italiano.
L'unico mutuo che le parti hanno concluso è quello di cui all'atto ricognitivo del 25 gennaio 2005, cui avrebbe dovuto seguire ulteriore
9 contratto di mutuo con il quale sarebbe stata compiuta una compensazione
(“ammortamento operato con compensazione dell'importo assegnato al mutuatario sulla base del contratto di risparmio edilizio”: clausola 3 dell'atto ricognitivo). Pare comprendersi che non sarebbe stata erogata una nuova somma di denaro, bensì il debito restitutorio del capitale ricevuto con il mutuo “immediato” (Euro 165.000) sarebbe stato compensato, parzialmente, con l'ammontare del credito derivante dal contratto di “risparmio edilizio”.
Sennonché non era stabilita una data per il completamento dell'operazione e la banca rimaneva libera di decidere quando portarla a compimento: nel mentre il mutuatario avrebbe dovuto sia corrispondere gli interessi sull'intero capitale ricevuto, sia corrispondere somme di denaro (in forza del contratto “di risparmio edilizio”) che controparte avrebbe trattenuto per la futura compensazione.
È evidente il significativo squilibrio contrattuale che tale regolamento comportava (vessatorio ai sensi dell'art. 33, 1° co., e 2° co. lett. d, cod. cons.): era rimessa alla volontà della mutuante la decisione del momento in cui imputare al debito restitutorio del mutuo il denaro che riceveva a titolo di “risparmio edilizio”.
La banca era libera di stabilire quando porre termine al contratto di risparmio, trasformando il “risparmio” in capitale di ammortamento del debito restitutorio scaturito dal “mutuo immediato”, mentre i consumatori non potevano che attendere le determinazioni di controparte. L'impegno di e era perciò definitivo (non potendo dare CP_1 CP_2
diversa destinazione al “risparmio” o decidere di non concludere il
“mutuo definitivo”, imputando il risparmio al debito restitutorio del
“mutuo immediato”), mentre il completamento dell'operazione, ossia la conclusione del “mutuo definitivo”, dipendeva unicamente dalla volontà di (il che tanto comporta uno squilibrio al Parte_1
10 rapporto quanto la subordinazione della sua esecuzione, da parte del professionista, a una condizione che dipende unicamente dalla sua volontà).
Inoltre - a ben considerare - quanto veniva corrisposto non era affatto
“risparmio”: il finanziamento era già stato ricevuto, l'immobile abitativo era stato acquistato, il denaro era definitivamente destinato al rimborso del capitale mutuato e rimaneva in possesso della mutuante.
Dunque, mancava la causa nel contratto di risparmio e non vi era giustificazione al trattenimento del denaro da parte di Parte_1
, senza che fosse imputato al rimborso del capitale (non si accresceva
[...]
con le dazioni periodiche un risparmio da utilizzare per l'acquisto immobiliare, che già era stato compiuto con il contratto “immediato”); il contratto “di assegnazione” non era affatto un mutuo (non era prevista l'erogazione di un'ulteriore somma di denaro, senza la quale non è appropriato discorrere di mutuo), ma un espediente per rimandare a una data futura l'imputazione del denaro, già corrisposto dai mutuatari- risparmiatori, al debito restitutorio scaturito dal mutuo “immediato”.
Se l'operazione atipica di un contratto “di risparmio edilizio”, che programmi un futuro mutuo (in cui viene erogata la differenza tra il finanziamento richiesto e il risparmio fino ad allora accumulato), può senz'altro avere giustificazione economico-sociale (e soddisfare un interesse meritevole di tutela ex art. 1322, 2° co., c.c.) quando la sua esecuzione precede la conclusione del finanziamento che offrirà la provvista necessaria per l'acquisto della casa di abitazione, non altrettanto può dirsi nel caso di specie, dove il contratto di risparmio è contestuale al mutuo (poco importa come venga denominato) che mette a disposizione il denaro necessario per l'acquisto dell'abitazione. In tale situazione, non vi
è, con le successive corresponsioni dei mutuatari, la formazione di risparmio, ma il rimborso del capitale.
11 Dunque, l'unitarietà dell'operazione esige di prendere atto che il contratto
“di risparmio” maschera un rimborso di capitale, che tuttavia non viene imputato, fintanto che così non decida la mutuante, al debito restitutorio, con vantaggio della sola mutuante, che continua ad applicare interessi sull'intero capitale finanziato.
Il collegamento tra il contratto “di risparmio” e il mutuo “immediato”
(“finanziamento senza ammortamento” “legato alla stipula di un contratto di risparmio edilizio” a sua volta “vincolato” a favore della stessa banca mutuante fino “all'avvenuta assegnazione dell'importo risparmiato”: così la descrizione del documento di sintesi) altera la funzione del negozio di mutuo perché sottrae all'ammortamento, per un tempo imprecisato, le corresponsioni di denaro dei mutuatari. La conseguenza è che la mutuante, anziché calcolare gli interessi sul capitale ancora da restituire, applica il tasso debitorio sull'intero importo finanziato (nella specie, Euro 165.000), senza conteggiare le somme di denaro ricevute (nella specie, complessivamente Euro 23.227), che per l'appunto imputa “a risparmio”.
Ciò ha comportato che, nel 2013, i mutuatari avevano corrisposto interessi per Euro 68.184, ma erano ancora interamente debitori del capitale.
Considerando unitamente l'operazione, il meccanismo è affetto da nullità, perché addossa ai mutuatari un carico d'interessi superiore a quello che è dovuto considerando le restituzioni (mascherate con la dizione di
“risparmio”, ma a tutti gli effetti restituzioni la cui formale imputazione al debito restitutorio è rimandata a una data futura che indicherà discrezionalmente la mutuante). Il denaro, come bene naturalmente fruttifero, produce interessi e il mutuo è naturalmente oneroso (art. 1815,
1° co., c.c.), ma tale onerosità è necessariamente legata a quanto dev'essere restituito, cioè alla consistenza dell'obbligazione restitutoria. È perciò priva di causa la clausola che imponga l'applicazione degli
12 interessi sull'intero importo finanziato, ossia anche sulla parte già restituita.
La clausola suddetta è pertanto nulla e, unitariamente alla nullità del contratto di “risparmio”, comporta la nullità della complessiva operazione economica.
4. Ha tuttavia errato il Tribunale di Venezia nel condannare la banca a restituire tutto quanto ricevuto (a titolo di capitale e d'interessi), sebbene il credito restitutorio di fosse senz'altro superiore. Parte_1
Il Tribunale ha ritenuto che la contumacia della banca convenuta impedisse di compiere la compensazione.
Non si tratta, invero, di compensazione in senso tecnico, ma di mera operazione contabile di determinazione della consistenza del diritto restitutorio a seguito della nullità dell'operazione complessiva.
Infatti, proprio perché l'operazione non può che essere considerata unitariamente (per le ragioni già viste, che portano al giudizio di nullità), non si è in presenza di distinti rapporti negoziali.
Come insegna la Suprema Corte, “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione 'propria', bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (Cass. civ. 9 ottobre 2024, n. 26365).
Tenuto conto che il finanziamento era stato di Euro 165.000, dedotto quanto già ricevuto dai mutuatari (complessivamente Euro 91.411), la banca è ancora creditrice per la restituzione di Euro 73.589 di capitale.
In definitiva, corretto è l'accertamento della nullità della complessiva operazione negoziale, ma la domanda di condanna alla restituzione di
13 somme di denaro, proposta da e non può CP_1 CP_2
trovare accoglimento.
5. Per quanto sopra esposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, si rigetta la domanda, proposta da e di CP_1 CP_2
condanna della banca alla restituzione di somme Parte_1
di denaro.
Poiché non vi è un credito restitutorio a favore di e CP_1 CP_2
non può neppure esservi una condanna della banca alla
[...]
corresponsione d'interessi sull'asserito credito restitutorio dei clienti (che in dispositivo erano indicati come “interessi legali”, ma nella motivazione erano indicati come interessi ex art. 1284, 4° co., c.c.).
Nel resto, l'appello è respinto.
Atteso il complessivo esito del giudizio, le spese processuali sono per metà compensate (tenuto altresì presente che era già stata respinta la domanda risarcitoria e che ora, in riforma della sentenza impugnata, viene respinta anche la domanda restitutoria) e per la rimanente metà devono essere rifuse da agli attori, che rimangono Parte_1
prevalentemente vittoriosi.
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo.
Con riferimento al primo grado di giudizio la liquidazione delle spese è conforme a quella compiuta dal Tribunale, con esclusione del diritto al rimborso di spese di consulenza tecnica di parte, non necessaria per promuovere la causa.
Con riferimento al giudizio di appello, si applicano i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro
52.001 ed Euro 260.000, con esclusione di un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
14 La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 151/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 CP_1
e (appellati), ogni contraria domanda ed eccezione
[...] CP_2
disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1490/2023 pronunciata dal Tribunale di
Venezia, rigetta la domanda di e di CP_1 CP_2
condanna di alla restituzione di somme di Parte_1
denaro;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) condanna l'appellante a rifondere agli appellati la metà delle spese processuali, che liquida per l'intero e per il primo grado di giudizio in complessivi Euro 12.200,00 per compensi e in Euro 786,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge e che liquida per l'intero e per il secondo grado di giudizio in complessivi Euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese processuali per la rimanente metà.
Venezia, 19 settembre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
con sede in Hameln (Germania), in persona del Parte_1
procuratore speciale avv. difesa dagli avv.ti prof. Parte_2
FA TT, prof. RA TT, prof. Bruno Inzitari,
NC RU, AR ZI De EL, RA De BE
e CO SI
(appellante)
nei confronti di
1 (c.f. e (c.f. CP_1 C.F._1 CP_2
), difesi dall'avv. NC Calvani CodiceFiscale_2
(appellati)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
In riforma dell'impugnata sentenza Trib. Venezia, n. 1490/2023 e in accoglimento di tutti i motivi di gravame in atti:
Nel merito:
1) accogliere l'appello e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa
e conseguentemente riformare la sentenza impugnata, non notificata;
2) In subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, compensare il credito derivante dalla dichiarazione di nullità degli interessi versati con il capitale residuo ancora dovuto a Parte_ ;
3) sempre in via subordinata, riformare la sentenza nella parte in cui ha Parte_ condannato , oltre alla restituzione delle somme asseritamente considerate indebite, al pagamento degli interessi determinati ai sensi dell'art. 1284 comma 4, c.c.; Parte_
4) condannare gli attori alla rifusione in favore di delle spese e dei compensi di lite del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
per gli appellati:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
2 ▪ Rigettarsi l'appello principiale (motivi 1 - 2 - 3) stante la sua inammissibilità per carenza di interesse, poiché è passata in giudicato – in quanto non impugnata – la motivazione/decisione che ha dichiarato la nullità di protezione dell'intero contratto di mutuo per violazione delle norme a tutela del consumatore, che di per sé è idonea a reggere la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1490/23 quale distinta e autonoma ratione decidendi
In ogni caso, rigettarsi l'appello principale perché infondato per i motivi di cui in narrativa
▪ Rigettarsi il 4° motivo d'appello – svolto in via subordinata – perché infondato sulla base della più recente Giurisprudenza della Cassazione, come indicato in narrativa e per l'effetto
▪ Confermare la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1490/23, pubblicata il giorno 20.08.2024, nel procedimento rubricato al n. 3519/21 di R.G.
Trib. Venezia
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in via subordinata non si rinuncia alla domanda subordinata svolta in 1° grado
e assorbita a seguito dell'accoglimento della domanda principale, che per
l'effetto si ripropone
▪ Accertare e dichiarare l'inefficacia/nullità di protezione delle clausole Parte_ del contratto di mutuo fondiario stipulato tra la e i coniugi CP_1
e , allegato sub “A” all'atto del 25.01.2005 n. 18172
[...] Per_1
di Repertorio del Notaio di Treviso, relative ai criteri Persona_2
di determinazione e quantificazione degli interessi da ritenersi abusive in applicazione della legislazione a tutela del Consumatore ratione temporis applicabile, per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto
▪ Accertare che non sono dovuti interessi o, in denegata ipotesi, i soli Parte_ interessi legali e così Condannare la alla restituzione degli interessi
3 indebitamente ad essa versati dagli attori, così come provati e quantificati in corso di causa, oltre ai maturandi interessi legali ex art. 1284, 4 comma, c.c., dalla domanda sino al pagamento effettivo, previa Parte_
▪ Compensazione con quanto sarà necessario versare alla , secondo la nuova disciplina contrattuale, al fine di eliminare ogni morosità per garantire la regolare continuità del contratto secondo il nuovo piano di ammortamento disposto dal Tribunale”.
SPESE DI CAUSA
Con vittoria di spese di 1° e 2° grado, compreso il rimborso delle spese di
CTP come già liquidate dal Giudice di prime cure
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28 aprile 2021, e CP_1 CP_2
convenivano, davanti al Tribunale di Venezia,
[...] Parte_1
, deducendo di avere concluso con la convenuta, il 18 gennaio 2005,
[...]
contratto di mutuo ipotecario n. 32304362 per l'importo di Euro
165.000,00, dichiarato risolto dalla banca con lettera del 18 ottobre 2013.
Gli attori affermavano che il contratto, avente natura complessa (“si articolava in tre distinti contratti fra essi collegati: contratto di risparmio edilizio;
mutuo immediato;
mutuo d'assegnazione”), risolto nel 2013 dalla convenuta a causa dell'inadempimento dei mutuatari, fosse indeterminato e contenesse clausole vessatorie.
L'operazione consisteva in un contratto di risparmio, che comportava la corresponsione di somme di denaro alla banca, in vista della conclusione, in una data futura, di un mutuo di assegnazione;
“per ottenere il mutuo Parte_ prima di questa data, prevedeva l'erogazione di un c.d. mutuo immediato”, durante il quale il mutuatario era tenuto a pagare i soli interessi calcolati sul capitale erogato. Era però prevista la prosecuzione
4 dei “versamenti mensili sul proprio conto di risparmio edilizio, fino alla maturazione del diritto al mutuo da assegnazione”. Quest'ultimo mutuo, una volta concluso, sarebbe stato “pari alla differenza fra l'importo richiesto ed il capitale già restituito mediante l'accantonamento”, e avrebbe previsto l'ammortamento “con scalare alla francese”.
Gli attori affermavano di avere concluso il contratto di risparmio edilizio e il contratto di mutuo immediato, di cui all'atto pubblico ricognitivo del 25 gennaio 2005 stipulato in Treviso. Il contratto non era trasparente
(violando l'art. 35 cod. cons.), poiché erano indeterminati l'inizio e la durata, e richiamava solo genericamente l'esistenza di un contratto di risparmio. Non erano chiare le condizioni economiche e i costi dell'operazione, e il mutuo si sostanziava in un contratto derivato di credito, nel quale “l'inserimento dell'investimento accanto al finanziamento comportava l'incomprensibilità del rischio finanziario”.
Gli attori chiedevano che fosse accertata la nullità totale o parziale del contratto e formulavano domanda risarcitoria del danno esistenziale da loro sofferto.
Con sentenza n. 1490/2023, depositata il 20 agosto 2023, il Tribunale di
Venezia accertava la nullità del contratto di mutuo e condannava
[...]
a restituire a e la somma di Parte_1 CP_1 CP_2
Euro 91.411, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Era invece respinta la domanda di condanna della banca al risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Tribunale riteneva che non superasse il giudizio di meritevolezza il fatto che le somme di denaro, mensilmente corrisposte dai mutuatari, fossero imputate al rapporto di risparmio, anziché ad ammortamento del mutuo
(“una volta erogato il primo prestito, la sottoscrizione di un piano di accumulo perde il significato che riveste nell'ambito del CP_3
5 riducendosi a mero espediente per giustificare, attraverso l'imputazione dei versamenti eseguiti dal cliente a risparmio anziché a rimborso del capitale, il rinvio dell'ammortamento del mutuo immediato al tempo di assegnazione di quello definitivo”). Inoltre, il contratto non era trasparente: “Ad esempio. l'art. 2 delle premesse del contratto (doc. 13 di parte attrice) indica che, sulla base del contratto di risparmio edilizio, a fronte dell'obbligo assunto al versamento delle quote mensili “di risparmio edilizio”, la parte mutuataria ha mera “facoltà” di accedere
“ad un mutuo fondiario ad interessi fissi nominali per un importo pari alla differenza tra la somma di risparmio edilizio sottoscritta e l'importo risparmiato sino all'assegnazione”. Al punto 5.2., peraltro, si stabilisce che la parte mutuataria accetta sin d'ora irrevocabilmente l'assegnazione del contratto di risparmio edilizio”, ovvero del cd. mutuo di assegnazione, rendendo così incerta la sua posizione tanto più a fronte della clausola di cui al successivo punto 5.3. che rimette sostanzialmente alla discrezione dell'istituto di credito la data di assegnazione del Contratto di risparmio
(v. subito infra). Poco chiara se non del tutto oscura nell'ottica dell'acquisizione di un consapevole consenso da parte del consumatore è poi la qualificazione della prima fase, denominata al punto 3.1. quale
“prefinanziamento” (ovvero il cd mutuo immediato: trattasi di mutuo qualificato come fondiario assistito da garanzia ipotecaria) e la durata della medesima indicata in “ca. 15 anni e comunque al massimo sino alla data di assegnazione del contratto di Risparmio Edilizio ai sensi dell'art.
5.1.” (con tutte le conseguenze in punto determinabilità o, meglio, indeterminabilità degli interessi e del costo complessivo dell'operazione per il consumatore). Ancora, a fronte dell'obbligo assunto dal mutuatario, anche la data di assegnazione del Contratto di risparmio edilizio indicata al punto 5.3. nella presumibile data del 1.12.2019, espressamente “si basa su una prognosi che non vincola in nessun modo la e dalla Parte_
6 quale non può essere fatta derivare alcuna pretesa…”, pattuizione che appare assolutamente incerta e dal contenuto nemmeno agevolmente determinabile per il consumatore, tenuto anche conto che, nella fattispecie in esame, il contratto di risparmio edilizio, che costituisce parte integrante del complessivo assetto contrattuale, non è nemmeno allegato all'atto di costituzione di ipoteca volontaria e non è stato prodotto dalla parte convenuta, che ne aveva l'onere, rimasta contumace”.
Quindi, il Tribunale, in assenza di eccezione di compensazione, condannava la convenuta contumace a restituire la somma di Euro 23.227, ricevuta a titolo di capitale, e la somma di Euro 68.184, ricevuta a titolo d'interessi, “oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda sino al pagamento effettivo”.
Con atto di citazione notificato del 31 gennaio 2024, Parte_1
proponeva appello, lamentando che il giudice, dichiarando la nullità
[...]
del contratto per una causa rilevata d'ufficio e non operando la compensazione, fosse incorso in violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante affermava poi che: - il risparmio edilizio fosse meritevole di tutela;
- il prefinanziamento (c.d. mutuo immediato) fosse previsto dalla legge tedesca;
- le casse di risparmio edilizio potessero solamente concedere mutui di finanziamento intermedio;
- la durata del mutuo non fosse elemento essenziale dello stesso.
si doleva, inoltre, dell'applicazione dell'art. Parte_1
1284, 4° co., c.c. e della mancata compensazione del credito restitutorio degli attori con il debito per l'importo capitale ricevuto in prestito.
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero rigettate tutte le domande proposte dagli attori e, in subordine, che fosse compensato “il credito derivante dalla dichiarazione di nullità degli Contr interessi versati con il capitale residuo ancora dovuto a .
7 Si costituivano nel giudizio di appello e CP_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in via subordinata, riproponendo la domanda di accertamento dell'abusività delle clausole del contratto di mutuo relative alla determinazione degli interessi e la domanda di accertamento che non erano dovuti interessi oppure che erano dovuti i soli interessi legali, con condanna della banca alla restituzione degli interessi indebitamente ottenuti e “compensazione con quanto sarà necessario Parte_ versare alla , secondo la nuova disciplina contrattuale, al fine di eliminare ogni morosità per garantire la regolare continuità del contratto secondo il nuovo piano di ammortamento disposto dal Tribunale”.
Con ordinanza del 10 maggio 2024 era accolta l'istanza dell'appellante di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza ed erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 18 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Ciò premesso, l'appello può trovare solo parziale accoglimento.
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 1490/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia è divenuta definitiva relativamente al rigetto della domanda di condanna di al risarcimento del Parte_1
danno. La statuizione non è stata, infatti, impugnata da e CP_1
CP_2
2. I primi due motivi d'impugnazione sono infondati.
Non vi è stata, da parte del Tribunale, violazione dell'art. 112 c.p.c.
La nullità del contratto di mutuo era stata dedotta dagli attori, fin dall'atto di citazione, sotto plurimi profili, tra cui l'indeterminatezza del suo contenuto. È vero che il giudice ha ritenuto che il contratto fosse nullo altresì per difetto di meritevolezza della sua funzione economico-sociale
(art. 1322 c.c.), ma ciò si aggiungeva all'accertata indeterminatezza di contenuto.
8 Inoltre, il giudice, rilevata la nullità delle clausole denunciate dagli attori poiché lesive dei loro diritti di consumatori, ha esteso la nullità all'intero negozio ai sensi dell'art. 1419, 1° co., c.c. (v. pag. 9 della motivazione).
Atteso poi che la nullità può sempre essere rilevata d'ufficio dal giudice,
, rimasta contumace, non può dolersi di non avere Parte_1
potuto contraddire sul giudizio di nullità della causa del contratto. Infatti,
l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, co. 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto (cfr.
Cass. civ., sent., 9 gennaio 2024, n. 822) e comunque non va data comunicazione del rilievo ufficioso di una nullità alla parte contumace,
“la quale, ritualmente avvisata del giudizio, accetta di non contraddire sulle possibili evoluzioni del processo, peraltro sempre verificabili con la costituzione” (v. Cass. civ., ord., 28 dicembre 2024, n. 34778).
3. Non può dubitarsi della nullità dei contratti di risparmio edilizio e di mutuo immediato o intermedio, una volta riconosciuto il collegamento negoziale e l'unitarietà dell'operazione economica.
Va premesso che al mutuo intermedio va applicato, ai sensi degli artt. 3 e
6 del Regolamento (CE) n. 593/2008, il diritto italiano, in quanto il contratto è stato concluso in Treviso con consumatori residenti in Italia, dove avrebbe dovuto trovare esecuzione. Inoltre, le parti contraenti hanno fatto espresso riferimento all'ordinamento italiano (sia nell'intestazione
“Contratto di mutuo fondiario ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385”, sia nella clausola 15 - Disposizioni finali, in cui si ripete che “il presente contratto è un'operazione di credito fondiario ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 01 settembre 1993…”), esprimendo così la volontà di scegliere l'applicazione del diritto italiano.
L'unico mutuo che le parti hanno concluso è quello di cui all'atto ricognitivo del 25 gennaio 2005, cui avrebbe dovuto seguire ulteriore
9 contratto di mutuo con il quale sarebbe stata compiuta una compensazione
(“ammortamento operato con compensazione dell'importo assegnato al mutuatario sulla base del contratto di risparmio edilizio”: clausola 3 dell'atto ricognitivo). Pare comprendersi che non sarebbe stata erogata una nuova somma di denaro, bensì il debito restitutorio del capitale ricevuto con il mutuo “immediato” (Euro 165.000) sarebbe stato compensato, parzialmente, con l'ammontare del credito derivante dal contratto di “risparmio edilizio”.
Sennonché non era stabilita una data per il completamento dell'operazione e la banca rimaneva libera di decidere quando portarla a compimento: nel mentre il mutuatario avrebbe dovuto sia corrispondere gli interessi sull'intero capitale ricevuto, sia corrispondere somme di denaro (in forza del contratto “di risparmio edilizio”) che controparte avrebbe trattenuto per la futura compensazione.
È evidente il significativo squilibrio contrattuale che tale regolamento comportava (vessatorio ai sensi dell'art. 33, 1° co., e 2° co. lett. d, cod. cons.): era rimessa alla volontà della mutuante la decisione del momento in cui imputare al debito restitutorio del mutuo il denaro che riceveva a titolo di “risparmio edilizio”.
La banca era libera di stabilire quando porre termine al contratto di risparmio, trasformando il “risparmio” in capitale di ammortamento del debito restitutorio scaturito dal “mutuo immediato”, mentre i consumatori non potevano che attendere le determinazioni di controparte. L'impegno di e era perciò definitivo (non potendo dare CP_1 CP_2
diversa destinazione al “risparmio” o decidere di non concludere il
“mutuo definitivo”, imputando il risparmio al debito restitutorio del
“mutuo immediato”), mentre il completamento dell'operazione, ossia la conclusione del “mutuo definitivo”, dipendeva unicamente dalla volontà di (il che tanto comporta uno squilibrio al Parte_1
10 rapporto quanto la subordinazione della sua esecuzione, da parte del professionista, a una condizione che dipende unicamente dalla sua volontà).
Inoltre - a ben considerare - quanto veniva corrisposto non era affatto
“risparmio”: il finanziamento era già stato ricevuto, l'immobile abitativo era stato acquistato, il denaro era definitivamente destinato al rimborso del capitale mutuato e rimaneva in possesso della mutuante.
Dunque, mancava la causa nel contratto di risparmio e non vi era giustificazione al trattenimento del denaro da parte di Parte_1
, senza che fosse imputato al rimborso del capitale (non si accresceva
[...]
con le dazioni periodiche un risparmio da utilizzare per l'acquisto immobiliare, che già era stato compiuto con il contratto “immediato”); il contratto “di assegnazione” non era affatto un mutuo (non era prevista l'erogazione di un'ulteriore somma di denaro, senza la quale non è appropriato discorrere di mutuo), ma un espediente per rimandare a una data futura l'imputazione del denaro, già corrisposto dai mutuatari- risparmiatori, al debito restitutorio scaturito dal mutuo “immediato”.
Se l'operazione atipica di un contratto “di risparmio edilizio”, che programmi un futuro mutuo (in cui viene erogata la differenza tra il finanziamento richiesto e il risparmio fino ad allora accumulato), può senz'altro avere giustificazione economico-sociale (e soddisfare un interesse meritevole di tutela ex art. 1322, 2° co., c.c.) quando la sua esecuzione precede la conclusione del finanziamento che offrirà la provvista necessaria per l'acquisto della casa di abitazione, non altrettanto può dirsi nel caso di specie, dove il contratto di risparmio è contestuale al mutuo (poco importa come venga denominato) che mette a disposizione il denaro necessario per l'acquisto dell'abitazione. In tale situazione, non vi
è, con le successive corresponsioni dei mutuatari, la formazione di risparmio, ma il rimborso del capitale.
11 Dunque, l'unitarietà dell'operazione esige di prendere atto che il contratto
“di risparmio” maschera un rimborso di capitale, che tuttavia non viene imputato, fintanto che così non decida la mutuante, al debito restitutorio, con vantaggio della sola mutuante, che continua ad applicare interessi sull'intero capitale finanziato.
Il collegamento tra il contratto “di risparmio” e il mutuo “immediato”
(“finanziamento senza ammortamento” “legato alla stipula di un contratto di risparmio edilizio” a sua volta “vincolato” a favore della stessa banca mutuante fino “all'avvenuta assegnazione dell'importo risparmiato”: così la descrizione del documento di sintesi) altera la funzione del negozio di mutuo perché sottrae all'ammortamento, per un tempo imprecisato, le corresponsioni di denaro dei mutuatari. La conseguenza è che la mutuante, anziché calcolare gli interessi sul capitale ancora da restituire, applica il tasso debitorio sull'intero importo finanziato (nella specie, Euro 165.000), senza conteggiare le somme di denaro ricevute (nella specie, complessivamente Euro 23.227), che per l'appunto imputa “a risparmio”.
Ciò ha comportato che, nel 2013, i mutuatari avevano corrisposto interessi per Euro 68.184, ma erano ancora interamente debitori del capitale.
Considerando unitamente l'operazione, il meccanismo è affetto da nullità, perché addossa ai mutuatari un carico d'interessi superiore a quello che è dovuto considerando le restituzioni (mascherate con la dizione di
“risparmio”, ma a tutti gli effetti restituzioni la cui formale imputazione al debito restitutorio è rimandata a una data futura che indicherà discrezionalmente la mutuante). Il denaro, come bene naturalmente fruttifero, produce interessi e il mutuo è naturalmente oneroso (art. 1815,
1° co., c.c.), ma tale onerosità è necessariamente legata a quanto dev'essere restituito, cioè alla consistenza dell'obbligazione restitutoria. È perciò priva di causa la clausola che imponga l'applicazione degli
12 interessi sull'intero importo finanziato, ossia anche sulla parte già restituita.
La clausola suddetta è pertanto nulla e, unitariamente alla nullità del contratto di “risparmio”, comporta la nullità della complessiva operazione economica.
4. Ha tuttavia errato il Tribunale di Venezia nel condannare la banca a restituire tutto quanto ricevuto (a titolo di capitale e d'interessi), sebbene il credito restitutorio di fosse senz'altro superiore. Parte_1
Il Tribunale ha ritenuto che la contumacia della banca convenuta impedisse di compiere la compensazione.
Non si tratta, invero, di compensazione in senso tecnico, ma di mera operazione contabile di determinazione della consistenza del diritto restitutorio a seguito della nullità dell'operazione complessiva.
Infatti, proprio perché l'operazione non può che essere considerata unitariamente (per le ragioni già viste, che portano al giudizio di nullità), non si è in presenza di distinti rapporti negoziali.
Come insegna la Suprema Corte, “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione 'propria', bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (Cass. civ. 9 ottobre 2024, n. 26365).
Tenuto conto che il finanziamento era stato di Euro 165.000, dedotto quanto già ricevuto dai mutuatari (complessivamente Euro 91.411), la banca è ancora creditrice per la restituzione di Euro 73.589 di capitale.
In definitiva, corretto è l'accertamento della nullità della complessiva operazione negoziale, ma la domanda di condanna alla restituzione di
13 somme di denaro, proposta da e non può CP_1 CP_2
trovare accoglimento.
5. Per quanto sopra esposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, si rigetta la domanda, proposta da e di CP_1 CP_2
condanna della banca alla restituzione di somme Parte_1
di denaro.
Poiché non vi è un credito restitutorio a favore di e CP_1 CP_2
non può neppure esservi una condanna della banca alla
[...]
corresponsione d'interessi sull'asserito credito restitutorio dei clienti (che in dispositivo erano indicati come “interessi legali”, ma nella motivazione erano indicati come interessi ex art. 1284, 4° co., c.c.).
Nel resto, l'appello è respinto.
Atteso il complessivo esito del giudizio, le spese processuali sono per metà compensate (tenuto altresì presente che era già stata respinta la domanda risarcitoria e che ora, in riforma della sentenza impugnata, viene respinta anche la domanda restitutoria) e per la rimanente metà devono essere rifuse da agli attori, che rimangono Parte_1
prevalentemente vittoriosi.
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo.
Con riferimento al primo grado di giudizio la liquidazione delle spese è conforme a quella compiuta dal Tribunale, con esclusione del diritto al rimborso di spese di consulenza tecnica di parte, non necessaria per promuovere la causa.
Con riferimento al giudizio di appello, si applicano i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro
52.001 ed Euro 260.000, con esclusione di un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
14 La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 151/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 CP_1
e (appellati), ogni contraria domanda ed eccezione
[...] CP_2
disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1490/2023 pronunciata dal Tribunale di
Venezia, rigetta la domanda di e di CP_1 CP_2
condanna di alla restituzione di somme di Parte_1
denaro;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) condanna l'appellante a rifondere agli appellati la metà delle spese processuali, che liquida per l'intero e per il primo grado di giudizio in complessivi Euro 12.200,00 per compensi e in Euro 786,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge e che liquida per l'intero e per il secondo grado di giudizio in complessivi Euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese processuali per la rimanente metà.
Venezia, 19 settembre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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