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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 729/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dagli avvocati Manlio Galeano, Maria Rosa Battiato e Ugo Nucciarone, giusta procura generale;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv. Claudio Spada, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: appello - ripetizione di indebito assistenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1233/2022 pubblicata il 28.2.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da CP_1 avente ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito oggetto di recupero da parte dell' o, in subordine, l'irripetibilità della complessiva Pt_1
somma di € 24.278,88 percepita dalla ricorrente (titolare della pensione INVCIV
n. nel periodo dall'1.08.2016 al 30.6.2020 a titolo di indennità di Numer_1
accompagnamento.
Il primo giudice, ritenuta l'applicabilità alla fattispecie degli artt. 52 della L.
n.88/89 e 13 della L. n.412/91, esclusa la sussistenza di un comportamento doloso da parte della ricorrente e verificato il suo affidamento incolpevole, riteneva l'irrepetibilità delle somme erogate, atteso che l' all'esito della visita di Pt_1
revisione del 21.7.2016, anziché sospendere l'erogazione della prestazione aveva continuato ad erogarla per quasi due anni, salvo richiederne la restituzione con i provvedimenti impugnati.
L' proponeva appello avverso la sentenza, con atto depositato il Pt_1
22.08.2023; l'appellata resisteva al gravame.
La causa era posta in decisione in data 19 giugno 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.37, legge n.448/98 nonché degli artt. 52 della L.
n.88/89 e 13 della L. n.412/91, assumendo che il primo giudice ha errato nel ritenere la buona fede o comunque l'affidamento incolpevole nella percezione della prestazione.
Osserva che il verbale di revisione, nel quale si attestava il venir meno dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, era stato regolarmente notificato, con raccomandata A.R. ricevuta dalla in CP_1
data 02.8.2016, sicché quest'ultima era perfettamente a conoscenza della perdita del diritto sin da tale data. Pertanto - anche a seguito della mancata impugnazione del predetto verbale nei termini di legge - il primo giudice avrebbe dovuto ritenere l'indebito esistente e ripetibile. Chiede pertanto la riforma della sentenza anche nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio, insistendo per la condanna della stessa al pagamento delle spese del doppio grado.
2. L'appello è fondato.
Innanzitutto, va affermato che le norme invocate da parte appellata - art. 52 comma 2 legge 88/1986 e art. 13 legge 412/1991 - non trovano applicazione nel caso in esame, disciplinando esse la diversa fattispecie dell'indebito previdenziale.
L'art.52 l. n.88/89, di cui l'art. 13 legge 412/1991 costituisce interpretazione autentica, si applica alle sole prestazioni previdenziali di natura pensionistica erogate dall' (Cass.11659/24, Cass.31373/19). Per le prestazioni Pt_1
previdenziali non pensionistiche si applica il regime dell'art.2033 c.c.
(Cass.11659/24). Vi è poi il sottosistema dell'indebito assistenziale, non attratto né all'art.52 l. n.88/89, né all'art.2033 c.c. (tra le tante v. Cass.13915/21).
Con riguardo alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali (Cass. 13915/2021). Anche la Corte costituzionale
(Corte Cost. sent. n. 448/2000 e n. 264/04) ha riconosciuto che, sebbene con le modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si sia avuto un “avvicinamento” nelle discipline dell'indebito previdenziale e dell'indebito assistenziale, tuttavia si giustificano le peculiarità delle rispettive discipline (giudicando pertanto manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e
38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265,
e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale). Pertanto, la disciplina dell'indebito va ricercata nel sistema normativo differenziato che il legislatore riserva alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili.
La Corte di Cassazione ha affermato che "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta" (Cass. n. 16260/2003; C.
26096/2010; 26162/2016; 34013/2019; 248/2023).
E' documentato che la notifica del verbale del 21.7.2016 sia avvenuta con raccomandata ricevuta personalmente il 2.8.2016. Appare legittima, quindi, la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento dopo tale data, essendo venuti meno i requisiti sanitari giustificativi della provvidenza e non potendo l'interessata far valere alcun affidamento incolpevole.
Il verbale sanitario, infatti, è chiarissimo nel riconoscere unicamente l'invalidità al 100% (utile ai fini del diritto alla pensione di inabilità) e non anche i requisiti sanitari che danno diritto all'indennità di accompagnamento (oltre all'invalidità al 100%, anche l'impossibilità di deambulare senza aiuto permanente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita).
3. La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata, con pronuncia di rigetto del ricorso proposto da al fine di far dichiarare CP_1
l'insussistenza o, in subordine, l'irripetibilità della somma di € 24.278,88 richiesta dall' a titolo di indebito. Pt_1
Le spese processuali dei due gradi, liquidate come in dispositivo, in assenza di dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto rigetta il ricorso proposto da al fine di far dichiarare l'insussistenza o, in subordine, CP_1
l'irripetibilità della somma di € 24.278,88 richiesta dall' a titolo di indebito. Pt_1
Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per il primo grado ed € 2.906,00 per il presente, oltre spese forfettarie (15%).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Il consigliere est. La Presidente
dott.ssa Viviana Urso dott.ssa Maria Rosaria Carlà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 729/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dagli avvocati Manlio Galeano, Maria Rosa Battiato e Ugo Nucciarone, giusta procura generale;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv. Claudio Spada, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: appello - ripetizione di indebito assistenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1233/2022 pubblicata il 28.2.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da CP_1 avente ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito oggetto di recupero da parte dell' o, in subordine, l'irripetibilità della complessiva Pt_1
somma di € 24.278,88 percepita dalla ricorrente (titolare della pensione INVCIV
n. nel periodo dall'1.08.2016 al 30.6.2020 a titolo di indennità di Numer_1
accompagnamento.
Il primo giudice, ritenuta l'applicabilità alla fattispecie degli artt. 52 della L.
n.88/89 e 13 della L. n.412/91, esclusa la sussistenza di un comportamento doloso da parte della ricorrente e verificato il suo affidamento incolpevole, riteneva l'irrepetibilità delle somme erogate, atteso che l' all'esito della visita di Pt_1
revisione del 21.7.2016, anziché sospendere l'erogazione della prestazione aveva continuato ad erogarla per quasi due anni, salvo richiederne la restituzione con i provvedimenti impugnati.
L' proponeva appello avverso la sentenza, con atto depositato il Pt_1
22.08.2023; l'appellata resisteva al gravame.
La causa era posta in decisione in data 19 giugno 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.37, legge n.448/98 nonché degli artt. 52 della L.
n.88/89 e 13 della L. n.412/91, assumendo che il primo giudice ha errato nel ritenere la buona fede o comunque l'affidamento incolpevole nella percezione della prestazione.
Osserva che il verbale di revisione, nel quale si attestava il venir meno dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, era stato regolarmente notificato, con raccomandata A.R. ricevuta dalla in CP_1
data 02.8.2016, sicché quest'ultima era perfettamente a conoscenza della perdita del diritto sin da tale data. Pertanto - anche a seguito della mancata impugnazione del predetto verbale nei termini di legge - il primo giudice avrebbe dovuto ritenere l'indebito esistente e ripetibile. Chiede pertanto la riforma della sentenza anche nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio, insistendo per la condanna della stessa al pagamento delle spese del doppio grado.
2. L'appello è fondato.
Innanzitutto, va affermato che le norme invocate da parte appellata - art. 52 comma 2 legge 88/1986 e art. 13 legge 412/1991 - non trovano applicazione nel caso in esame, disciplinando esse la diversa fattispecie dell'indebito previdenziale.
L'art.52 l. n.88/89, di cui l'art. 13 legge 412/1991 costituisce interpretazione autentica, si applica alle sole prestazioni previdenziali di natura pensionistica erogate dall' (Cass.11659/24, Cass.31373/19). Per le prestazioni Pt_1
previdenziali non pensionistiche si applica il regime dell'art.2033 c.c.
(Cass.11659/24). Vi è poi il sottosistema dell'indebito assistenziale, non attratto né all'art.52 l. n.88/89, né all'art.2033 c.c. (tra le tante v. Cass.13915/21).
Con riguardo alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali (Cass. 13915/2021). Anche la Corte costituzionale
(Corte Cost. sent. n. 448/2000 e n. 264/04) ha riconosciuto che, sebbene con le modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si sia avuto un “avvicinamento” nelle discipline dell'indebito previdenziale e dell'indebito assistenziale, tuttavia si giustificano le peculiarità delle rispettive discipline (giudicando pertanto manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e
38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265,
e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale). Pertanto, la disciplina dell'indebito va ricercata nel sistema normativo differenziato che il legislatore riserva alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili.
La Corte di Cassazione ha affermato che "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta" (Cass. n. 16260/2003; C.
26096/2010; 26162/2016; 34013/2019; 248/2023).
E' documentato che la notifica del verbale del 21.7.2016 sia avvenuta con raccomandata ricevuta personalmente il 2.8.2016. Appare legittima, quindi, la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento dopo tale data, essendo venuti meno i requisiti sanitari giustificativi della provvidenza e non potendo l'interessata far valere alcun affidamento incolpevole.
Il verbale sanitario, infatti, è chiarissimo nel riconoscere unicamente l'invalidità al 100% (utile ai fini del diritto alla pensione di inabilità) e non anche i requisiti sanitari che danno diritto all'indennità di accompagnamento (oltre all'invalidità al 100%, anche l'impossibilità di deambulare senza aiuto permanente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita).
3. La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata, con pronuncia di rigetto del ricorso proposto da al fine di far dichiarare CP_1
l'insussistenza o, in subordine, l'irripetibilità della somma di € 24.278,88 richiesta dall' a titolo di indebito. Pt_1
Le spese processuali dei due gradi, liquidate come in dispositivo, in assenza di dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto rigetta il ricorso proposto da al fine di far dichiarare l'insussistenza o, in subordine, CP_1
l'irripetibilità della somma di € 24.278,88 richiesta dall' a titolo di indebito. Pt_1
Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per il primo grado ed € 2.906,00 per il presente, oltre spese forfettarie (15%).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Il consigliere est. La Presidente
dott.ssa Viviana Urso dott.ssa Maria Rosaria Carlà