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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/07/2025, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 11843/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11843 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, riservata in decisione all'udienza del 27.02.2025 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto: “separazione giudiziale” e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Afragola (NA) alla via Pio La Torre n. 31, presso lo studio dell'avvocato Luigi
Barisciano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Giorgio Controparte_1 C.F._2
a Cremano (NA) alla Piazza B. Tanucci n. 2, presso lo studio dell'avvocato Gaetano Golisciani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, con note scritte depositate in data 10.01.2025, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi , e Parte_1
1 R.g. n. 11843/2022
e la conferma dei provvedimenti presidenziali: - assegnare la casa coniugale Controparte_1 alla ricorrente , disponendo che la rilasci Parte_1 Controparte_1 unitamente al ritiro dei propri effetti personali non avendo ancora provveduto in tal senso;
- affidare il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo;
- confermare il domicilio del minore presso la madre che assumerà nell'interesse del figlio autonomamente soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
- confermare a carico di a titolo di Controparte_1 concorso nel mantenimento della moglie il versamento in favore di Parte_1
dell'assegno mensile di €. 200,00 per dodici mensilità, in via anticipata, entro il giorno
[...]
5 di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT;
- confermare che contribuisca Controparte_1 al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente con la corresponsione di un assegno mensile di euro 500,00,ossia euro 250,00 a figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per i figli, purché previamente concordate e documentate come previste nel protocollo di intesa sottoscritto presso
l'intestato Tribunale in data 25-10-2019.”.
Parte resistente, con note scritte depositate in data 27.01.2025, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a. Voglia L'On.le Tribunale dichiarare, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente e, conseguentemente b. in via principale, provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi così come per legge, determinando l'assegno di mantenimento mensile, unicamente in favore della prole, in capo al nella misura massima di € 500,00- così come determinata in Controparte_1 quanto parametrata all'effettiva capacità reddituale del comparente – con i conseguenti provvedimenti anche relativi all'assegnazione della casa coniugale.”.
Il Pubblico Ministero, in data 29.03.2025, ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.11.2022 parte ricorrente, sulla premessa di aver contratto matrimonio in Casoria (NA) il giorno 15.05.2004 con il resistente e che dalla loro unione erano nati 2 figli –
(nato a [...] il giorno 08.11.2003) e (nato a [...] il giorno Persona_2 Per_1
19.05.2008) -, deduceva che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato per incompatibilità caratteriale tra i coniugi.
In merito alla situazione economica delle parti, la ricorrente dichiarava che il marito svolgeva
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attività di muratore e che essa ricorrente, invece, svolgeva lavori saltuari di assistenza ad anziani.
Alla luce di tutto quanto esposto, chiedeva: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Porre a carico di un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento del Controparte_1 coniuge ed un assegno mensile di almeno euro 500,00 per il Parte_1 mantenimento dei figli nato a [...] l'[...] e Persona_3 Persona_1 nato a [...] il [...].”.
All'udienza dell'11.07.2023 comparivano entrambi i coniugi ed il Presidente delegato, dopo aver ascoltato la ricorrente, rinviava la causa su richiesta del resistente, affinché quest'ultimo potesse regolarmente costituirsi mediante procuratore.
In data 20.11.2023, si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente ma contestando in fatto e in diritto le avverse pretese.
Per tutto quanto esposto nella memoria di costituzione, il resistente chiedeva:” a. Voglia L'On.le
Tribunale dichiarare, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente e, conseguentemente b. In via principale provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi così come per legge, determinando l'assegno di mantenimento mensile, unicamente in favore della prole, in capo al nella misura Controparte_1 massima di € 500,00- così come determinata in quanto parametrata all'effettiva capacità reddituale del comparente – con i conseguenti provvedimenti anche relativi all'assegnazione della casa coniugale”.
All'udienza presidenziale del 21.11.2023, alla quale compariva esclusivamente la ricorrente, il
Presidente delegato, in via preliminare, rigettava l'istanza di rinvio formulata dal resistente telematicamente e, dopo aver ascoltato la ricorrente, si riservava;
dunque, con provvedimento del
28.11.2023, dato atto dell'esito negativo dell'esperito tentativo obbligatorio di conciliazione, il
Presidente delegato assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente Parte_1
, disponendo che la rilasci entro 15 giorni dalla notifica della
[...] Controparte_1 presente ordinanza con il ritiro dei propri effetti personali;
- affida il figlio minore Persona_1
in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la responsabilità
[...] genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo;
- fissa il domicilio del minore presso la madre che assumerà nell'interesse del figlio autonomamente soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
- stabilisce, tenuto conto dell'età del minore e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé il figlio minori per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e
3 R.g. n. 11843/2022
giovedì) dalle ore 17,30 alle 20,00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore
09.00) del sabato alle 21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
il figlio trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagnia del figlio minore il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana, si opererà uno “scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi:- fa salvi diversi accordi tra le parti purché non pregiudichino gli interessi dei minori;
- a titolo di concorso nel mantenimento della moglie il ricorrente verserà alla resistente l'assegno mensile di €.
200,00 per dodici mensilità, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT;
- stabilisce che contribuisca al mantenimento del figlio minore e Controparte_1 del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente con la corresponsione di un assegno mensile di euro 500,00, ossia euro 250,00 a figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per i figli, purché previamente concordate e documentate come previste nel protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato
Tribunale in data 25-10-2019, salvo ogni ulteriore valutazione all'esito dello svolgimento dell'istruttoria;”; dunque, nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 26.03.2024, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte.
Con memoria integrativa depositata in data 28.12.2023, parte ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti assunti in sede presidenziale, anche in merito all'assegnazione della casa coniugale.
Con provvedimento del 02.04.2024, il Giudice istruttore concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Dunque, con provvedimento del 23.09.2024, il Giudice, stante richiesta in tal senso delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Con provvedimento del 27.02.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti con cui le stesse avevano precisato le conclusioni, rimetteva la causa in decisione al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed atti al PM il quale, in data 29.03.2025, apponeva il visto.
2. Sulla domanda di separazione giudiziale avanzata dalle parti.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza,
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per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c., in assenza di domande di addebito.
3. Sull'affidamento del figlio minore (nato a [...] il [...]), sulla collocazione Per_1 dello stesso e sul diritto di visita paterno.
È noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio.
Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso.
E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse del minore, in mancanza di elementi di segno contrario e stante la concorde volontà
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delle parti sul punto.
Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, dove il minore ha uno stabile equilibrio di vita.
Quanto al diritto di visita del padre, tenuto conto dell'età del ragazzo, ormai diciassettenne, il
Tribunale ritiene opportuno prevedere un regime di visite libero, sicché il padre incontrerà il figlio ogni qualvolta quest'ultimo vorrà.
4. Sulla domanda di mantenimento dei figli (nato a [...] il giorno Persona_2
08.11.2003) e (nato a [...] il giorno 19.05.2008) avanzata dalla ricorrente. Per_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei figli con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al loro mantenimento, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e del figlio minorenne.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti della prole, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, l'età dei ragazzi (21 e 17 anni) ed i relativi impegni di studio, di vita e di relazione delle stesse, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle loro esigenze e, dunque, delle spese per il loro mantenimento.
6 R.g. n. 11843/2022
Vanno poi valutati i tempi di permanenza del figlio minorenne presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, appaiono certamente inferiori rispetto a quelli del genitore convivente, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre, mentre non sono valutabili per il figlio maggiorenne.
Infine, quanto alla condizione reddituale delle parti, in assenza di documentazione reddituale va tenuto conto che il resistente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di svolgere l'attività di muratore, senza nulla dedurre in ordine al suo compenso e che la ricorrente, nella medesima sede, ha dichiarato di svolgere l'attività saltuaria di assistenza domestica e di percepire una retribuzione settimanale pari ad euro 50,00.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e del figlio minorenne il versamento alla ricorrente della complessiva somma Persona_2 Per_1 di euro 500,00 (cinquecento/00) in misura di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante versamento su conto corrente bancario specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al Protocollo approvato d'intesa con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
4. Sulla domanda di mantenimento avanzata da . Parte_1
Riguardo alla domanda di mantenimento avanzata da va Parte_1 osservato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse -
7 R.g. n. 11843/2022
riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Ai fini poi della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, il giudice deve determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, e la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n.
17199/2013; Cass. n. 605/2017).
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata da parte ricorrente sia fondata e vada pertanto accolta.
Invero, dalle dichiarazioni rese in udienza dalle parti risulta evidente una disparità nella capacità reddituale tale da giustificare la previsione di un assegno di mantenimento nell'interesse della ricorrente.
Pertanto, il Tribunale ritiene congruo prevedere a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente mediante versamento di un assegno di mantenimento pari ad euro
200,00 (duecento/00) mensili. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT, e dovrà essere corrisposto entro il 5 di ogni mese mediante versamento su conto corrente bancario specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “ il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima
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neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr.
Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Ne consegue che la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente va accolta, ivi dimorando la stessa con i figli e , il primo maggiorenne ma Persona_2 Per_1 economicamente non autosufficiente ed il secondo minorenne.
6. Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della materia trattata e dell'esito della lite, si ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a CP_1 Parte_1
Lima - Perù il 04.12.1970);
b) dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne (nato a [...] il [...]) Per_1 ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata del minore presso la madre e diritto di visita del padre secondo quanto disposto in parte motiva;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00
[...]
(cinquecento/00) per il mantenimento dei figli e , in misura di euro Persona_2 Per_1
250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, oltre il 50%, delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) dispone che versi mensilmente a , entro Controparte_1 Parte_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della stessa, somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
e) assegna la casa coniugale, con tutti i mobili che la arredano, sita in Afragola (NA) alla
Piazza Giacomo Matteotti isolato 14, meglio identificata in atti, a Pt_1 Parte_1 [...]
che la abiterà unitamente ai figli e;
Parte_1 Persona_2 Per_1
9 R.g. n. 11843/2022
f) compensa le spese di lite tra le parti come indicato in parte motiva;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 34, Parte I,
Serie -, vol. M, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell'08.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11843 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, riservata in decisione all'udienza del 27.02.2025 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto: “separazione giudiziale” e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Afragola (NA) alla via Pio La Torre n. 31, presso lo studio dell'avvocato Luigi
Barisciano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Giorgio Controparte_1 C.F._2
a Cremano (NA) alla Piazza B. Tanucci n. 2, presso lo studio dell'avvocato Gaetano Golisciani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, con note scritte depositate in data 10.01.2025, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi , e Parte_1
1 R.g. n. 11843/2022
e la conferma dei provvedimenti presidenziali: - assegnare la casa coniugale Controparte_1 alla ricorrente , disponendo che la rilasci Parte_1 Controparte_1 unitamente al ritiro dei propri effetti personali non avendo ancora provveduto in tal senso;
- affidare il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo;
- confermare il domicilio del minore presso la madre che assumerà nell'interesse del figlio autonomamente soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
- confermare a carico di a titolo di Controparte_1 concorso nel mantenimento della moglie il versamento in favore di Parte_1
dell'assegno mensile di €. 200,00 per dodici mensilità, in via anticipata, entro il giorno
[...]
5 di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT;
- confermare che contribuisca Controparte_1 al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente con la corresponsione di un assegno mensile di euro 500,00,ossia euro 250,00 a figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per i figli, purché previamente concordate e documentate come previste nel protocollo di intesa sottoscritto presso
l'intestato Tribunale in data 25-10-2019.”.
Parte resistente, con note scritte depositate in data 27.01.2025, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a. Voglia L'On.le Tribunale dichiarare, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente e, conseguentemente b. in via principale, provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi così come per legge, determinando l'assegno di mantenimento mensile, unicamente in favore della prole, in capo al nella misura massima di € 500,00- così come determinata in Controparte_1 quanto parametrata all'effettiva capacità reddituale del comparente – con i conseguenti provvedimenti anche relativi all'assegnazione della casa coniugale.”.
Il Pubblico Ministero, in data 29.03.2025, ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.11.2022 parte ricorrente, sulla premessa di aver contratto matrimonio in Casoria (NA) il giorno 15.05.2004 con il resistente e che dalla loro unione erano nati 2 figli –
(nato a [...] il giorno 08.11.2003) e (nato a [...] il giorno Persona_2 Per_1
19.05.2008) -, deduceva che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato per incompatibilità caratteriale tra i coniugi.
In merito alla situazione economica delle parti, la ricorrente dichiarava che il marito svolgeva
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attività di muratore e che essa ricorrente, invece, svolgeva lavori saltuari di assistenza ad anziani.
Alla luce di tutto quanto esposto, chiedeva: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Porre a carico di un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento del Controparte_1 coniuge ed un assegno mensile di almeno euro 500,00 per il Parte_1 mantenimento dei figli nato a [...] l'[...] e Persona_3 Persona_1 nato a [...] il [...].”.
All'udienza dell'11.07.2023 comparivano entrambi i coniugi ed il Presidente delegato, dopo aver ascoltato la ricorrente, rinviava la causa su richiesta del resistente, affinché quest'ultimo potesse regolarmente costituirsi mediante procuratore.
In data 20.11.2023, si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente ma contestando in fatto e in diritto le avverse pretese.
Per tutto quanto esposto nella memoria di costituzione, il resistente chiedeva:” a. Voglia L'On.le
Tribunale dichiarare, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente e, conseguentemente b. In via principale provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi così come per legge, determinando l'assegno di mantenimento mensile, unicamente in favore della prole, in capo al nella misura Controparte_1 massima di € 500,00- così come determinata in quanto parametrata all'effettiva capacità reddituale del comparente – con i conseguenti provvedimenti anche relativi all'assegnazione della casa coniugale”.
All'udienza presidenziale del 21.11.2023, alla quale compariva esclusivamente la ricorrente, il
Presidente delegato, in via preliminare, rigettava l'istanza di rinvio formulata dal resistente telematicamente e, dopo aver ascoltato la ricorrente, si riservava;
dunque, con provvedimento del
28.11.2023, dato atto dell'esito negativo dell'esperito tentativo obbligatorio di conciliazione, il
Presidente delegato assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente Parte_1
, disponendo che la rilasci entro 15 giorni dalla notifica della
[...] Controparte_1 presente ordinanza con il ritiro dei propri effetti personali;
- affida il figlio minore Persona_1
in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la responsabilità
[...] genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo;
- fissa il domicilio del minore presso la madre che assumerà nell'interesse del figlio autonomamente soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
- stabilisce, tenuto conto dell'età del minore e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé il figlio minori per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e
3 R.g. n. 11843/2022
giovedì) dalle ore 17,30 alle 20,00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore
09.00) del sabato alle 21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
il figlio trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagnia del figlio minore il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana, si opererà uno “scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi:- fa salvi diversi accordi tra le parti purché non pregiudichino gli interessi dei minori;
- a titolo di concorso nel mantenimento della moglie il ricorrente verserà alla resistente l'assegno mensile di €.
200,00 per dodici mensilità, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT;
- stabilisce che contribuisca al mantenimento del figlio minore e Controparte_1 del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente con la corresponsione di un assegno mensile di euro 500,00, ossia euro 250,00 a figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per i figli, purché previamente concordate e documentate come previste nel protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato
Tribunale in data 25-10-2019, salvo ogni ulteriore valutazione all'esito dello svolgimento dell'istruttoria;”; dunque, nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 26.03.2024, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte.
Con memoria integrativa depositata in data 28.12.2023, parte ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti assunti in sede presidenziale, anche in merito all'assegnazione della casa coniugale.
Con provvedimento del 02.04.2024, il Giudice istruttore concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Dunque, con provvedimento del 23.09.2024, il Giudice, stante richiesta in tal senso delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Con provvedimento del 27.02.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti con cui le stesse avevano precisato le conclusioni, rimetteva la causa in decisione al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed atti al PM il quale, in data 29.03.2025, apponeva il visto.
2. Sulla domanda di separazione giudiziale avanzata dalle parti.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza,
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per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c., in assenza di domande di addebito.
3. Sull'affidamento del figlio minore (nato a [...] il [...]), sulla collocazione Per_1 dello stesso e sul diritto di visita paterno.
È noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio.
Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso.
E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse del minore, in mancanza di elementi di segno contrario e stante la concorde volontà
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delle parti sul punto.
Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, dove il minore ha uno stabile equilibrio di vita.
Quanto al diritto di visita del padre, tenuto conto dell'età del ragazzo, ormai diciassettenne, il
Tribunale ritiene opportuno prevedere un regime di visite libero, sicché il padre incontrerà il figlio ogni qualvolta quest'ultimo vorrà.
4. Sulla domanda di mantenimento dei figli (nato a [...] il giorno Persona_2
08.11.2003) e (nato a [...] il giorno 19.05.2008) avanzata dalla ricorrente. Per_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei figli con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al loro mantenimento, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e del figlio minorenne.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti della prole, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, l'età dei ragazzi (21 e 17 anni) ed i relativi impegni di studio, di vita e di relazione delle stesse, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle loro esigenze e, dunque, delle spese per il loro mantenimento.
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Vanno poi valutati i tempi di permanenza del figlio minorenne presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, appaiono certamente inferiori rispetto a quelli del genitore convivente, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre, mentre non sono valutabili per il figlio maggiorenne.
Infine, quanto alla condizione reddituale delle parti, in assenza di documentazione reddituale va tenuto conto che il resistente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di svolgere l'attività di muratore, senza nulla dedurre in ordine al suo compenso e che la ricorrente, nella medesima sede, ha dichiarato di svolgere l'attività saltuaria di assistenza domestica e di percepire una retribuzione settimanale pari ad euro 50,00.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e del figlio minorenne il versamento alla ricorrente della complessiva somma Persona_2 Per_1 di euro 500,00 (cinquecento/00) in misura di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante versamento su conto corrente bancario specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al Protocollo approvato d'intesa con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
4. Sulla domanda di mantenimento avanzata da . Parte_1
Riguardo alla domanda di mantenimento avanzata da va Parte_1 osservato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse -
7 R.g. n. 11843/2022
riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Ai fini poi della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, il giudice deve determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, e la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n.
17199/2013; Cass. n. 605/2017).
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata da parte ricorrente sia fondata e vada pertanto accolta.
Invero, dalle dichiarazioni rese in udienza dalle parti risulta evidente una disparità nella capacità reddituale tale da giustificare la previsione di un assegno di mantenimento nell'interesse della ricorrente.
Pertanto, il Tribunale ritiene congruo prevedere a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente mediante versamento di un assegno di mantenimento pari ad euro
200,00 (duecento/00) mensili. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT, e dovrà essere corrisposto entro il 5 di ogni mese mediante versamento su conto corrente bancario specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “ il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima
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neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr.
Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Ne consegue che la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente va accolta, ivi dimorando la stessa con i figli e , il primo maggiorenne ma Persona_2 Per_1 economicamente non autosufficiente ed il secondo minorenne.
6. Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della materia trattata e dell'esito della lite, si ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a CP_1 Parte_1
Lima - Perù il 04.12.1970);
b) dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne (nato a [...] il [...]) Per_1 ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata del minore presso la madre e diritto di visita del padre secondo quanto disposto in parte motiva;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00
[...]
(cinquecento/00) per il mantenimento dei figli e , in misura di euro Persona_2 Per_1
250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, oltre il 50%, delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) dispone che versi mensilmente a , entro Controparte_1 Parte_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della stessa, somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
e) assegna la casa coniugale, con tutti i mobili che la arredano, sita in Afragola (NA) alla
Piazza Giacomo Matteotti isolato 14, meglio identificata in atti, a Pt_1 Parte_1 [...]
che la abiterà unitamente ai figli e;
Parte_1 Persona_2 Per_1
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f) compensa le spese di lite tra le parti come indicato in parte motiva;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 34, Parte I,
Serie -, vol. M, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell'08.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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