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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Larino
R.G. 67/2024
Il Tribunale di Larino , in persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
CO OL (C.F. [...]), assistito e difeso dall'avv. SANTORO ANTONIO attore e
GIANSANTE IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. 02240140695), assistito e difeso dall'avv. TALONE EVO convenuta
CONCLUSIONI: all' udienza del 13.11.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc , le parti rassegnavano le rispettive conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica , che si richiamano integralmente .
In via preliminare si rileva che , ai sensi degli artt 132 cpc e 118 disp att cpc come modificati dalla legge n. 62 / 2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte . La motivazione , inoltre , è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art 19 d l 83 / 2015 , che modifica il d l n. 179 / 2012 , nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU n. 64 /
15 .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato LI SC e
LI NT convenivano in giudizio dinanzi l' intestato Tribunale la AN AR RL , rappresentando che il primo aveva concluso in data 1° maggio 2021 con la detta convenuta un contratto preliminare finalizzato all' acquisto di un appartamento sito in Campomarino Lido alla via Venezia Giulia, per il corrispettivo di euro 880000, di cui 50000 versati all' atto della sottoscrizione del detto preliminare e con impegno a stipulare il definitivo entro il 30 giugno 2021.
pag. 2/9 Aggiungevano gli attori che la data sopra indicata scadeva senza che il contratto definitivo venisse sottoscritto, nonostante essi avessero versato ulteriori euro 30800 e fossero stati immessi nel possesso dell' appartamento, provvedendo da allora al pagamento dei relativi oneri condominiali.
Precisavano inoltre i ricorrenti di avere sottoscritto con la convenuta in data
10 dicembre 2022 un' ulteriore scrittura con cui si posticipava la sottoscrizione dell'atto notarile al primo semestre 2023 ed in cui si dava formalmente atto della intestazione del bene a LI NT e che anche la data appena indicata scadeva senza la stipula del contratto definitivo, nonostante la promissaria alienante fosse stata convocata per l' espletamento di tale incombente in sede notarile.
Sulla base di tali premesse gli attori chiedevano all' intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni : “ in via principale, previo accertamento del credito vantato dal signor LI SC nei confronti della AN AR s.r.l., trasferire in favore della signora LI NT, quale terzo in favore del quale il contratto preliminare veniva sottoscritto, giusta scrittura del I maggio 2021, e successiva integrazione del 10 dicembre 2022, o nella denegata ipotesi che il G.I. ritenga tale ultima scrittura priva di effetti, in favore di esso signor
LI SC, la proprietà del bene immobile censito nel comune di
Collemarino al NCEU al foglio 11 p.lla 1708 sub 29 e sub 26; condizionando il detto trasferimento ed il pagamento della residua somma di euro 7.200,00 alla previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei
Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
− in via
pag. 3/9 subordinata, previo accertamento del credito vantato dal signor LI
SC, nei confronti della convenuta, trasferire in favore del medesimo ed ai danni della convenuta la proprietà del bene immobile censito nel comune di Collemarino al NCEU al foglio 11 p.lla 1708 sub 29 e sub 26, condizionando il detto trasferimento al pagamento della residua somma dovuta, a condizione, a sua volta, della previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al
Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
− in via subordinata, e nell'ipotesi di violazione della legge urbanistica che renda impossibile il trasferimento dell'immobile per cui è causa, dichiarare risolto il contratto preliminare concluso il I maggio 2021, tra le parti in causa, condannando la convenuta alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata dal sig. LI oltre il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura pari ad € 190.000,00 ovvero il prezzo pattuito per il bene oggetto di compravendita alla luce di quanto già versato e delle legittime aspettative maturate compravendita compreso quanto dal signor LI speso per l'arredamento e le necessarie accensioni di servizi e condominio, o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
- in via estremamente subordinata e solo nel caso in cui il
Giudice ritenga non applicabile l'art. 2932 c.c., vorrà dichiarare risolto il contratto preliminare di vendita del I maggio 2021 per grave inadempimento della AN AR s.r.l. e condannare quest'ultima alla restituzione, in favore di SC LI, delle somme versate pari all'importo di € 190.000,00 pari al doppio delle somme versate, nonché al ristoro del danno patito pari alla differenza tra il valore
pag. 4/9 dell'immobile all'attualità della domanda e il prezzo indicato nel preliminare, il tutto nell'importo di € 190.000,00 il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del versamento fino alla restituzione”.
Si costituiva in giudizio la AN AR RL con comparsa di costituzione e di risposta in cui affermava di avere incontrato dei problemi nel frazionamento del mutuo ipotecario, propedeutico alla liberazione dell'immobile,e di non opporsi all' accoglimento della avversa domanda , precisando tuttavia che la somma dovuta da essa convenuta a saldo non ammonta ad euro 7200 – come ex adverso ritenuto – ma invece ad euro
16000 e tanto in quanto il prezzo per l' acquisto immobiliare ammontava ad euro 88000, oltre iva al 10% ,per complessivi euro 96800.
Conseguentemente , la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:” in via principale , in caso di accoglimento della domanda principale attorea, ordinare a controparte di versare l'ulteriore somma a saldo di euro
16.000,00. In via subordinata, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda formulata, in via subordinata, dagli attori e tendente ad ottenere la restituzione del doppio delle somme versate sinora del Sig. LI per i motivi sopra esposti. Con compensazione delle competenze del presente giudizio, attesa l'inesattezza della domanda formulata da controparte e l'adesione sostanziale da parte della convenuta” .
La causa veniva trattenuta per la decisione, sulla base delle sole produzioni documentali , all' udienza del 13.11.2024.
pag. 5/9 La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento , avendo parte attrice dimostrato la sussistenza dei presupposti previsti dall' art 2932 cc per l' emissione della sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso: risulta infatti per tabulas la stipula del contratto preliminare avente ad oggetto l' immobile descritto nella domanda , il versamento da parte di
LI OV di una quota del corrispettivo pattuito e la convocazione della promissaria alienante in sede notarile per la stipula del contratto definitivo.
La ricostruzione dei fatti contenuta nell' atto di citazione è stata peraltro confermata dalla convenuta, la quale si è limitata ad eccepire che la somma residua dovutale dalla parte attrice a fronte della cessione immobiliare per cui è causa ammonta ad euro 16000 e non invece ad euro 7200 , come asserito nell' atto di citazione.
Va osservato sul punto che nel contratto preliminare concluso in data 1° maggio 2021 si legge testualmente ( art. 3 ) che il prezzo è convenuto in euro 88000 euro oltre iva al 10 %, e quindi in euro 96800: da tale dato documentale si deduce che – avendo la parte promissaria acquirente versato alla AN AR l' importo di euro 80800 ( 50000 + 30800 ) – l' importo residuo dovuto ammonta in effetti ad euro 16000.
Tuttavia a tale importo devono essere sottratti euro 4120 , come da previsione dell' art 3 della scrittura integrativa sottoscritta in data
10.12.2022 e di cui all' allegato n. 6 alla domanda , che applica tale decurtazione per effetto della mancata proroga delle agevolazioni previste dalla norma “ Prima casa under 36 “ di cui al d.l. n. 73/2021 ( art. 3 : “
2022 le agevolazioni previste dalla norma “Prima casa under 36” non fossero state ulteriormente prorogate, o non fossero in vigore nella data di
pag. 6/9 stipula dell'atto stesso, la AN AR RL si obbliga a concedere uno sconto prezzo pari all'importo di euro
3.520,00(eurotremilacinquecentoventi/00) corrispondente all'importo dell'IVA al 4% del prezzo stabilito e euro 600,00 (seicento/00) corrispondente all'importo delle imposte ipotecaria, catastale e registro”) .
Per effetto di tale decurtazione la somma residua definitivamente dovuta alla parte promissaria alienante ammonta ad euro 11880 (16000 – 4120).
Il trasferimento immobiliare richiesto a mezzo della domanda viene quindi concesso in favore di LI NT ( come da previsione della integrazione di scrittura privata del 10.12.2022 ) e subordinato al versamento in favore della AN AR del suindicato importo di euro 11880.
Le spese di lite vengono interamente poste a carico della parte convenuta , non costituendo certamente una ragione idonea a giustificare una compensazione delle stesse il fatto che la promissaria alienante non si sia opposta alla domanda , non potendo tale circostanza in alcun modo giustificare il mancato , prolungato ed ingiustificato inadempimento della stessa , che ha in definitiva imposto alla promissaria acquirente il ricorso alle vie giudiziarie al fine di ottenere il provvedimento ex art 2932 cc.
Le suddette spese vengono tuttavia liquidate nell' importo minimo previsto dallo scaglione per valore comprendente il decisum , e tanto in ragione sia dell' assenza di istruzione orale , sia della sostanziale aderenza della convenuta alla ricostruzione dei fatti ed alla non opposizione della stessa all' accoglimento della domanda, almeno per quel che concerne l' an.
pag. 7/9
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CO OL ed LA OL nei confronti di GIANSANTE IMMOBILIARE S.R.L., così provvede: accoglie la domanda e per l' effetto trasferisce in favore di LI
NT, in forza della scrittura del I maggio 2021 e della successiva integrazione del 10 dicembre 2022, la proprietà del bene immobile censito nel comune di Campomarino alla via Venezia Giulia e di cui al NCEU al foglio 11 p.lla 1708 sub 29 e sub 26; condiziona il detto trasferimento al pagamento della residua somma di euro
11880 in favore della convenuta ed alla previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito , esonerandolo da responsabilità al riguardo;
condanna la convenuta alla rifusione in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 7838 , di cui786 per spese e 7052 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap, e di quelle di cui alla procedura di mediazione, liquidate in euro 273,28, comprensive di iva.
Così deciso in data 08/01/2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
pag. 8/9 pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Larino
R.G. 67/2024
Il Tribunale di Larino , in persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
CO OL (C.F. [...]), assistito e difeso dall'avv. SANTORO ANTONIO attore e
GIANSANTE IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. 02240140695), assistito e difeso dall'avv. TALONE EVO convenuta
CONCLUSIONI: all' udienza del 13.11.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc , le parti rassegnavano le rispettive conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica , che si richiamano integralmente .
In via preliminare si rileva che , ai sensi degli artt 132 cpc e 118 disp att cpc come modificati dalla legge n. 62 / 2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte . La motivazione , inoltre , è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art 19 d l 83 / 2015 , che modifica il d l n. 179 / 2012 , nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU n. 64 /
15 .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato LI SC e
LI NT convenivano in giudizio dinanzi l' intestato Tribunale la AN AR RL , rappresentando che il primo aveva concluso in data 1° maggio 2021 con la detta convenuta un contratto preliminare finalizzato all' acquisto di un appartamento sito in Campomarino Lido alla via Venezia Giulia, per il corrispettivo di euro 880000, di cui 50000 versati all' atto della sottoscrizione del detto preliminare e con impegno a stipulare il definitivo entro il 30 giugno 2021.
pag. 2/9 Aggiungevano gli attori che la data sopra indicata scadeva senza che il contratto definitivo venisse sottoscritto, nonostante essi avessero versato ulteriori euro 30800 e fossero stati immessi nel possesso dell' appartamento, provvedendo da allora al pagamento dei relativi oneri condominiali.
Precisavano inoltre i ricorrenti di avere sottoscritto con la convenuta in data
10 dicembre 2022 un' ulteriore scrittura con cui si posticipava la sottoscrizione dell'atto notarile al primo semestre 2023 ed in cui si dava formalmente atto della intestazione del bene a LI NT e che anche la data appena indicata scadeva senza la stipula del contratto definitivo, nonostante la promissaria alienante fosse stata convocata per l' espletamento di tale incombente in sede notarile.
Sulla base di tali premesse gli attori chiedevano all' intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni : “ in via principale, previo accertamento del credito vantato dal signor LI SC nei confronti della AN AR s.r.l., trasferire in favore della signora LI NT, quale terzo in favore del quale il contratto preliminare veniva sottoscritto, giusta scrittura del I maggio 2021, e successiva integrazione del 10 dicembre 2022, o nella denegata ipotesi che il G.I. ritenga tale ultima scrittura priva di effetti, in favore di esso signor
LI SC, la proprietà del bene immobile censito nel comune di
Collemarino al NCEU al foglio 11 p.lla 1708 sub 29 e sub 26; condizionando il detto trasferimento ed il pagamento della residua somma di euro 7.200,00 alla previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei
Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
− in via
pag. 3/9 subordinata, previo accertamento del credito vantato dal signor LI
SC, nei confronti della convenuta, trasferire in favore del medesimo ed ai danni della convenuta la proprietà del bene immobile censito nel comune di Collemarino al NCEU al foglio 11 p.lla 1708 sub 29 e sub 26, condizionando il detto trasferimento al pagamento della residua somma dovuta, a condizione, a sua volta, della previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al
Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
− in via subordinata, e nell'ipotesi di violazione della legge urbanistica che renda impossibile il trasferimento dell'immobile per cui è causa, dichiarare risolto il contratto preliminare concluso il I maggio 2021, tra le parti in causa, condannando la convenuta alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata dal sig. LI oltre il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura pari ad € 190.000,00 ovvero il prezzo pattuito per il bene oggetto di compravendita alla luce di quanto già versato e delle legittime aspettative maturate compravendita compreso quanto dal signor LI speso per l'arredamento e le necessarie accensioni di servizi e condominio, o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
- in via estremamente subordinata e solo nel caso in cui il
Giudice ritenga non applicabile l'art. 2932 c.c., vorrà dichiarare risolto il contratto preliminare di vendita del I maggio 2021 per grave inadempimento della AN AR s.r.l. e condannare quest'ultima alla restituzione, in favore di SC LI, delle somme versate pari all'importo di € 190.000,00 pari al doppio delle somme versate, nonché al ristoro del danno patito pari alla differenza tra il valore
pag. 4/9 dell'immobile all'attualità della domanda e il prezzo indicato nel preliminare, il tutto nell'importo di € 190.000,00 il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del versamento fino alla restituzione”.
Si costituiva in giudizio la AN AR RL con comparsa di costituzione e di risposta in cui affermava di avere incontrato dei problemi nel frazionamento del mutuo ipotecario, propedeutico alla liberazione dell'immobile,e di non opporsi all' accoglimento della avversa domanda , precisando tuttavia che la somma dovuta da essa convenuta a saldo non ammonta ad euro 7200 – come ex adverso ritenuto – ma invece ad euro
16000 e tanto in quanto il prezzo per l' acquisto immobiliare ammontava ad euro 88000, oltre iva al 10% ,per complessivi euro 96800.
Conseguentemente , la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:” in via principale , in caso di accoglimento della domanda principale attorea, ordinare a controparte di versare l'ulteriore somma a saldo di euro
16.000,00. In via subordinata, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda formulata, in via subordinata, dagli attori e tendente ad ottenere la restituzione del doppio delle somme versate sinora del Sig. LI per i motivi sopra esposti. Con compensazione delle competenze del presente giudizio, attesa l'inesattezza della domanda formulata da controparte e l'adesione sostanziale da parte della convenuta” .
La causa veniva trattenuta per la decisione, sulla base delle sole produzioni documentali , all' udienza del 13.11.2024.
pag. 5/9 La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento , avendo parte attrice dimostrato la sussistenza dei presupposti previsti dall' art 2932 cc per l' emissione della sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso: risulta infatti per tabulas la stipula del contratto preliminare avente ad oggetto l' immobile descritto nella domanda , il versamento da parte di
LI OV di una quota del corrispettivo pattuito e la convocazione della promissaria alienante in sede notarile per la stipula del contratto definitivo.
La ricostruzione dei fatti contenuta nell' atto di citazione è stata peraltro confermata dalla convenuta, la quale si è limitata ad eccepire che la somma residua dovutale dalla parte attrice a fronte della cessione immobiliare per cui è causa ammonta ad euro 16000 e non invece ad euro 7200 , come asserito nell' atto di citazione.
Va osservato sul punto che nel contratto preliminare concluso in data 1° maggio 2021 si legge testualmente ( art. 3 ) che il prezzo è convenuto in euro 88000 euro oltre iva al 10 %, e quindi in euro 96800: da tale dato documentale si deduce che – avendo la parte promissaria acquirente versato alla AN AR l' importo di euro 80800 ( 50000 + 30800 ) – l' importo residuo dovuto ammonta in effetti ad euro 16000.
Tuttavia a tale importo devono essere sottratti euro 4120 , come da previsione dell' art 3 della scrittura integrativa sottoscritta in data
10.12.2022 e di cui all' allegato n. 6 alla domanda , che applica tale decurtazione per effetto della mancata proroga delle agevolazioni previste dalla norma “ Prima casa under 36 “ di cui al d.l. n. 73/2021 ( art. 3 : “
2022 le agevolazioni previste dalla norma “Prima casa under 36” non fossero state ulteriormente prorogate, o non fossero in vigore nella data di
pag. 6/9 stipula dell'atto stesso, la AN AR RL si obbliga a concedere uno sconto prezzo pari all'importo di euro
3.520,00(eurotremilacinquecentoventi/00) corrispondente all'importo dell'IVA al 4% del prezzo stabilito e euro 600,00 (seicento/00) corrispondente all'importo delle imposte ipotecaria, catastale e registro”) .
Per effetto di tale decurtazione la somma residua definitivamente dovuta alla parte promissaria alienante ammonta ad euro 11880 (16000 – 4120).
Il trasferimento immobiliare richiesto a mezzo della domanda viene quindi concesso in favore di LI NT ( come da previsione della integrazione di scrittura privata del 10.12.2022 ) e subordinato al versamento in favore della AN AR del suindicato importo di euro 11880.
Le spese di lite vengono interamente poste a carico della parte convenuta , non costituendo certamente una ragione idonea a giustificare una compensazione delle stesse il fatto che la promissaria alienante non si sia opposta alla domanda , non potendo tale circostanza in alcun modo giustificare il mancato , prolungato ed ingiustificato inadempimento della stessa , che ha in definitiva imposto alla promissaria acquirente il ricorso alle vie giudiziarie al fine di ottenere il provvedimento ex art 2932 cc.
Le suddette spese vengono tuttavia liquidate nell' importo minimo previsto dallo scaglione per valore comprendente il decisum , e tanto in ragione sia dell' assenza di istruzione orale , sia della sostanziale aderenza della convenuta alla ricostruzione dei fatti ed alla non opposizione della stessa all' accoglimento della domanda, almeno per quel che concerne l' an.
pag. 7/9
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CO OL ed LA OL nei confronti di GIANSANTE IMMOBILIARE S.R.L., così provvede: accoglie la domanda e per l' effetto trasferisce in favore di LI
NT, in forza della scrittura del I maggio 2021 e della successiva integrazione del 10 dicembre 2022, la proprietà del bene immobile censito nel comune di Campomarino alla via Venezia Giulia e di cui al NCEU al foglio 11 p.lla 1708 sub 29 e sub 26; condiziona il detto trasferimento al pagamento della residua somma di euro
11880 in favore della convenuta ed alla previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito , esonerandolo da responsabilità al riguardo;
condanna la convenuta alla rifusione in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 7838 , di cui786 per spese e 7052 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap, e di quelle di cui alla procedura di mediazione, liquidate in euro 273,28, comprensive di iva.
Così deciso in data 08/01/2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
pag. 8/9 pag. 9/9