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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2750/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2750/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti TORRANI CERENZIA Parte_1
ANNAMARIA e TALLARITA GIULIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. VACCINO STEFANO che lo rappresenta e difende in Controparte_1 virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 04.06.2025 Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in LISBONA il 01.04.2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 190 parte II Serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , nata a [...] il [...] e , nata Persona_1 Persona_2
a Torino il 25.07.2005.
Con ricorso depositato il 07.02.2025 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. Segnatamente, per quanto concerne la fase di separazione, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza anagrafica della stessa presso il padre. Per_2
Chiedeva disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla signora In punto regime di visita, Parte_1 chiedeva accogliersi quanto rappresentato in sede di ricorso introduttivo (sostanzialmente, che la minore potesse vedere la madre liberamente). Da ultimo, in punto economico, chiedeva disporsi a carico del signor un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne pari ad euro 2.000,00 CP_1 Per_1 mensili, oltre all'onere di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie.
Con decreto del 25.02.2025 il Giudice fissava dapprima udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 16.09.2025, salvo poi anticiparla al 06.05.2025.
Si costituiva in giudizio nulla opponendo alla domanda cumulativa in punto status Controparte_1
e alla domanda formulata in punto regime di affidamento e di visita della figlia minore, ma chiedeva, per quanto qui interessi, disporsi l'assegnazione della casa coniugale al padre, in quanto genitore collocatario della figlia minore. Inoltre, chiedeva fissarsi in euro 300,00 mensili il quantum del contributo al mantenimento posto a suo carico e a favore della figlia – maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente – oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto alla minore invece, chiedeva Per_1 disporsi integralmente a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento della stessa, salvo, però, il concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%. All'udienza del 06.05.2025, le parti, comparse personalmente, addivenivano ad un accordo parziale a definizione della controversia;
all'esito, il Giudice rinviava all'udienza del 04.06.2025 invitando le parti ad addivenire ad un accordo complessivo.
All'udienza del 04.06.2025, le parti addivenivano ad un accordo complessivo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice disponeva in conformità dello stesso e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto o di diritto ostative all'accoglimento dello stesso. Esso, infatti, risponde alle esigenze tanto della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente quanto a quelle della prole minorenne il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno, altresì, chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore la quale continuerà ad avere residenza Per_1 anagrafica presso il padre;
DISPONE che – consierata l'età – la figlia minore potrà incontrare la madre liberamente;
Per_1
DISPONE che il signor versi alla signora Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 35.000,00 una tantum in conto divisionale, da versarsi entro cinque giorni
[...] dalla data del raggiunto accordo del 4.6.2025;
DISPONE che la casa coniugale rimanga assegnata al sig. che vi abita insieme alla Controparte_1 figlia minore Per_1
DÀ ATTO che la casa sita in C.so Trapani n. 102, unitamente alla cantina pertinenziale, rimane nella esclusiva disponibilità della signora , che vi abita insieme Parte_1 alla figlia con decorrenza immediata da oggi, la quale potrà apportarvi tutte le ristrutturazioni Per_2 necessarie in completa autonomia e sostituire la serratura, al pari del signor Parte_2
DISPONE che il signor continui a farsi carico per intero del mantenimento di Controparte_1
e verserà alla signora 1.200,00 euro mensili, da Per_1 Parte_1 rivalutarsi annualmente, entro il 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016, per entrambe le figlie.
DÀ ATTO che le parti contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento della retta universitaria relativa al corso di studi frequentato dalla figlia presso la SAAA;
Per_2
DÀ ATTO che le parti concorderanno il ritiro degli effetti personali della signora Parte_1
.
[...]
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e per la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2750/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti TORRANI CERENZIA Parte_1
ANNAMARIA e TALLARITA GIULIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. VACCINO STEFANO che lo rappresenta e difende in Controparte_1 virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 04.06.2025 Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in LISBONA il 01.04.2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 190 parte II Serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , nata a [...] il [...] e , nata Persona_1 Persona_2
a Torino il 25.07.2005.
Con ricorso depositato il 07.02.2025 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. Segnatamente, per quanto concerne la fase di separazione, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza anagrafica della stessa presso il padre. Per_2
Chiedeva disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla signora In punto regime di visita, Parte_1 chiedeva accogliersi quanto rappresentato in sede di ricorso introduttivo (sostanzialmente, che la minore potesse vedere la madre liberamente). Da ultimo, in punto economico, chiedeva disporsi a carico del signor un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne pari ad euro 2.000,00 CP_1 Per_1 mensili, oltre all'onere di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie.
Con decreto del 25.02.2025 il Giudice fissava dapprima udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 16.09.2025, salvo poi anticiparla al 06.05.2025.
Si costituiva in giudizio nulla opponendo alla domanda cumulativa in punto status Controparte_1
e alla domanda formulata in punto regime di affidamento e di visita della figlia minore, ma chiedeva, per quanto qui interessi, disporsi l'assegnazione della casa coniugale al padre, in quanto genitore collocatario della figlia minore. Inoltre, chiedeva fissarsi in euro 300,00 mensili il quantum del contributo al mantenimento posto a suo carico e a favore della figlia – maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente – oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto alla minore invece, chiedeva Per_1 disporsi integralmente a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento della stessa, salvo, però, il concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%. All'udienza del 06.05.2025, le parti, comparse personalmente, addivenivano ad un accordo parziale a definizione della controversia;
all'esito, il Giudice rinviava all'udienza del 04.06.2025 invitando le parti ad addivenire ad un accordo complessivo.
All'udienza del 04.06.2025, le parti addivenivano ad un accordo complessivo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice disponeva in conformità dello stesso e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto o di diritto ostative all'accoglimento dello stesso. Esso, infatti, risponde alle esigenze tanto della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente quanto a quelle della prole minorenne il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno, altresì, chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore la quale continuerà ad avere residenza Per_1 anagrafica presso il padre;
DISPONE che – consierata l'età – la figlia minore potrà incontrare la madre liberamente;
Per_1
DISPONE che il signor versi alla signora Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 35.000,00 una tantum in conto divisionale, da versarsi entro cinque giorni
[...] dalla data del raggiunto accordo del 4.6.2025;
DISPONE che la casa coniugale rimanga assegnata al sig. che vi abita insieme alla Controparte_1 figlia minore Per_1
DÀ ATTO che la casa sita in C.so Trapani n. 102, unitamente alla cantina pertinenziale, rimane nella esclusiva disponibilità della signora , che vi abita insieme Parte_1 alla figlia con decorrenza immediata da oggi, la quale potrà apportarvi tutte le ristrutturazioni Per_2 necessarie in completa autonomia e sostituire la serratura, al pari del signor Parte_2
DISPONE che il signor continui a farsi carico per intero del mantenimento di Controparte_1
e verserà alla signora 1.200,00 euro mensili, da Per_1 Parte_1 rivalutarsi annualmente, entro il 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016, per entrambe le figlie.
DÀ ATTO che le parti contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento della retta universitaria relativa al corso di studi frequentato dalla figlia presso la SAAA;
Per_2
DÀ ATTO che le parti concorderanno il ritiro degli effetti personali della signora Parte_1
.
[...]
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e per la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.