TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/07/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME La Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1243/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Parte_1 C.F._1
Barlaam da Seminara n. 139/e presso lo studio dell'Avv. Marco Boccetti, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
[...]
Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal funzionario
[...] P.IVA_1 delegato dott.ssa Maria Elena Burgello e domiciliato per il presente procedimento presso l'
[...]
in Catanzaro Lido alla Via Cosenza n. 31 Controparte_2
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.10.2023 , dipendente del Parte_1 Controparte_1
con la qualifica di docente, premettendo di aver prestato servizio dal 20.01.2007 al 30.06.2012
[...] presso l'I.S. Costanzo di Decollatura in forza di plurime supplenze nella scuola media, esponeva di aver percepito, nel suddetto arco temporale, lo stipendio relativo alla posizione stipendiale di anno zero, nonostante avesse raggiunto i tre anni di anzianità in data 6.09.2011, di avere, quindi, maturato il diritto, dal 6.09.2011 al 30.06.2012, alla differenza retributiva relativa alla fascia 3/8, pari ad €
513,78, di essere stata immessa in ruolo come docente di scuola media in data 1.09.2012, che nel periodo dall'1.09.2012 al 31.08.2018 ella era stata collocata nella prima fascia stipendiale in quanto la fascia corrispondente ad un'anzianità dai 3 agli 8 anni era stata soppressa ed unificata in un'unica fascia da 0 ad 8 anni di anzianità, che ella avrebbe dovuto godere della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19.07.2011 in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato all'1.09.2010, con conseguente diritto al differenziale economico previsto per la fascia 3/8 nel periodo
1.09.2012/31.08.2018, pari ad € 4.192,72 e, infine, di aver effettuato il passaggio di ruolo dalla scuola media alla scuola superiore in data 1.09.2020, senza ricevere il trattamento economico connesso all'attribuzione della qualifica superiore, maturando, di conseguenza, nell'arco temporale compreso tra l'1.09.2020 ed il 30.03.2023 differenze retributive quantificate in € 1.774,91.
Lamentava, quindi, la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nonché
l'applicazione nei propri confronti del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola sottoscritto il 19.07.2011, che aveva soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, con conseguente mancata applicazione della clausola di salvaguardia dei diritti quesiti prevista in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato in servizio alla data dell'1.09.2010; si doleva, inoltre, del mancato adeguamento stipendiale e giuridico conseguente al passaggio di ruolo disciplinato dal D.P.R. n. 417/1074 e dalla L. n. 312/1980.
Chiedeva, pertanto, la condanna del al riconoscimento come Controparte_1 servizio di ruolo, di quello prestato dal 6.09.2011 e fino al 30.06.2012, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate nella somma di € 513,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
chiedeva, inoltre, la condanna del convenuto a corrispondergli le differenze CP_1 retributive maturate, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo, per il periodo dall'1.09.2012 al 31.08.2018, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei docenti con contratto a tempo indeterminato al 1° settembre 2010, quantificate in € Cont 4.192,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
chiedeva, infine, che il venisse condannato a provvedere alla collocazione stipendiale relativa al conseguito passaggio di ruolo superiore, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande dall'1.09.2020, quantificate, allo stato, in € 1.774,91.
2. Nel costituirsi in giudizio il eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1 prescrizione quinquennale dei crediti retributivi ex art. 2948 c.c. nonché la prescrizione ordinaria decennale relativamente alla domanda di superiore inquadramento;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, indicando le ragioni oggettive per le quali l'esperienza e la professionalità conseguite durante il servizio pre-ruolo non sarebbero identiche a quelle maturate nel periodo di servizio di ruolo, sicché la prima tipologia di servizio non sarebbe perfettamente parificabile alla seconda e, dunque, risulterebbero giustificate le limitazioni contenute negli artt. 569
(per il personale ATA) e 485 (per il personale docente) del D. Lgs. n. 297/1994; evidenziava, inoltre, che incombeva sulla ricorrente l'onere di dimostrare di aver subito un trattamento discriminatorio.
3. Con ordinanza depositata il 25.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto la parte ricorrente ha tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal
. Controparte_1
Occorre innanzitutto premettere che, secondo la recente sentenza n. 2232/2020 depositata il
30.01.2020, “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando
2 piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità e, pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna”; ne consegue che l'anzianità di servizio “è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano” e che “il diritto alla progressione economica – sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto.”.
Ne consegue che l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista l'interesse ad agire, che nel caso di specie, come detto, è dato dal diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità.
Viceversa, soggiace al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. il diritto all'inquadramento in una diversa (superiore) fascia retributiva, con la precisazione che gli aumenti contrattuali successivi a quelli eventualmente prescritti devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, ovvero come se quelli precedenti - maturati ma non più dovuti per effetto dell'intervenuta prescrizione - fossero stati corrisposti.
Nel caso di specie, poiché il primo atto interruttivo documentato è costituito dalla notifica del ricorso, risalente al 23.10.2023, risultano estinti per intervenuta prescrizione i crediti maturati in epoca antecedente al 23.10.2018.
Non possono, quindi, essere riconosciute le eventuali differenze retributive richieste ai punti 1) e 2 delle conclusioni del ricorso perché riferite, rispettivamente, al periodo dal 6.09.2011 al 30.06.2012 ed al periodo dall'1.09.2012 al 31.08.2018.
5. Nel merito, circoscrivendo l'oggetto del giudizio alla domanda formulata al punto c) delle conclusioni, si rileva che, a far data dall'1.09.2020, la ricorrente ha prestato servizio di ruolo presso l'IIS Luigi Costanzo di Decollatura con la qualifica di docente di scuola secondaria di secondo grado ed equiparati per la classe di concorso A-11 Discipline Letterarie e Latino.
Dai cedolini stipendiali allegati si evince che, ai fini retributivi, il suo inquadramento è rimasto invariato, posto che nel mese di gennaio 2023 (al quale risale il cedolino più recente) la medesima ha percepito il trattamento economico previsto per un docente di scuola media ed equiparati.
Quanto alla posizione stipendiale attribuita alla data di conferma nel ruolo superiore (ovvero, all'1.09.2021), dal decreto di ricostruzione di carriera n. 1815 del 22.04.2022, a firma della Dirigente
Scolastica dell' emerge che alla ricorrente è stata riconosciuta, a Controparte_4 quella data, un'anzianità di servizio complessiva di anni 12, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale 9/14.
In punto di diritto, trovano applicazione le disposizioni normative che regolano i passaggi di ruolo richiamate nell'atto introduttivo e, in particolare, l'art. 77 del D.P.R. n. 417/1974, che così recita:
“Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado
3 superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni.
…(omissis)…”.
L'art. 83 dello stesso D.P.R. n. 417/1974 sul riconoscimento a fini giuridici ed economici del servizio prestato dal personale docente delle scuole di istruzione secondaria a seguito di passaggio ad un ruolo superiore, prevede, poi, che “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo
e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.”.
Con l'art. 57, commi 1 e 2 della L. n. 312/1980 sui passaggi di ruolo è stata disposta la generalizzata possibilità per il personale docente della mobilità verticale verso l'alto e verso il basso tra diversi ruoli, anche per il personale docente della scuola materna. Questa la norma richiamata:
“I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417. … (omissis)…”.
L'art. 57 appena riportato è stato, poi, trasfuso nell'art. 472 del T.U. scuola, il D. Lgs. n. 297/1994, che si riporta:
“
1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.
2. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla tabella n. 2 allegata al presente testo unico.
3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.
4. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
5. I passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale docente diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed al personale docente delle scuole materne, con le modalità del presente articolo.
6. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, deve ribadirsi che, in sede di ricostruzione di carriera, l'amministrazione scolastica ha tenuto conto dell'anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, maturata nel ruolo inferiore, comprensiva del servizio pre-ruolo (pari a complessivi 11 anni alla data dell'1.09.2020).
4 Né la ricorrente ha specificatamente contestato la sua collocazione nella fascia stipendiale 9/14, lamentando soltanto il mancato adeguamento del trattamento economico a seguito del passaggio nel ruolo superiore.
Di contro, il convenuto non ha sollevato alcuna contestazione in ordine all'an ed al quantum CP_1 della pretesa azionata, sicché la domanda, sotto tale profilo, può essere accolta.
L'amministrazione resistente va, quindi, condannata ad inquadrare, ai fini giuridici ed economici, la docente nella qualifica di docente di scuola secondaria di secondo grado a decorrere Parte_1 dall'1.09.2020, nonché al pagamento delle differenze retributive spettanti per il periodo dall'1.09.2020 al 30.03.2023, pari a complessivi € 1.774,91 (come da conteggio allegato) e delle ulteriori differenze retributive maturate e maturande a decorrere dal 31.03.2023, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della causa (determinato in base al credito riconosciuto) e della non particolare complessità delle questioni esaminate, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara estinti per intervenuta prescrizione quinquennale i crediti retributivi di cui ai punti 1) e 2) delle conclusioni del ricorso;
- accoglie la domanda formulata al punto 3) delle conclusioni del ricorso e, per l'effetto, condanna il ad inquadrare, ai fini giuridici ed economici, la docente Controparte_1 [...] nella qualifica di docente di scuola secondaria di secondo grado a decorrere dall'1.09.2020, Pt_1 nonché al pagamento delle differenze retributive spettanti per il periodo dall'1.09.2020 al 30.03.2023, pari a complessivi € 1.774,91, e delle ulteriori differenze retributive maturate e maturande a decorrere dal 31.03.2023, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna, infine, l'amministrazione scolastica al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.431,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c.
Lamezia Terme, 09/07/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Salatino
5
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1243/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Parte_1 C.F._1
Barlaam da Seminara n. 139/e presso lo studio dell'Avv. Marco Boccetti, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
[...]
Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal funzionario
[...] P.IVA_1 delegato dott.ssa Maria Elena Burgello e domiciliato per il presente procedimento presso l'
[...]
in Catanzaro Lido alla Via Cosenza n. 31 Controparte_2
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.10.2023 , dipendente del Parte_1 Controparte_1
con la qualifica di docente, premettendo di aver prestato servizio dal 20.01.2007 al 30.06.2012
[...] presso l'I.S. Costanzo di Decollatura in forza di plurime supplenze nella scuola media, esponeva di aver percepito, nel suddetto arco temporale, lo stipendio relativo alla posizione stipendiale di anno zero, nonostante avesse raggiunto i tre anni di anzianità in data 6.09.2011, di avere, quindi, maturato il diritto, dal 6.09.2011 al 30.06.2012, alla differenza retributiva relativa alla fascia 3/8, pari ad €
513,78, di essere stata immessa in ruolo come docente di scuola media in data 1.09.2012, che nel periodo dall'1.09.2012 al 31.08.2018 ella era stata collocata nella prima fascia stipendiale in quanto la fascia corrispondente ad un'anzianità dai 3 agli 8 anni era stata soppressa ed unificata in un'unica fascia da 0 ad 8 anni di anzianità, che ella avrebbe dovuto godere della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19.07.2011 in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato all'1.09.2010, con conseguente diritto al differenziale economico previsto per la fascia 3/8 nel periodo
1.09.2012/31.08.2018, pari ad € 4.192,72 e, infine, di aver effettuato il passaggio di ruolo dalla scuola media alla scuola superiore in data 1.09.2020, senza ricevere il trattamento economico connesso all'attribuzione della qualifica superiore, maturando, di conseguenza, nell'arco temporale compreso tra l'1.09.2020 ed il 30.03.2023 differenze retributive quantificate in € 1.774,91.
Lamentava, quindi, la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nonché
l'applicazione nei propri confronti del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola sottoscritto il 19.07.2011, che aveva soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, con conseguente mancata applicazione della clausola di salvaguardia dei diritti quesiti prevista in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato in servizio alla data dell'1.09.2010; si doleva, inoltre, del mancato adeguamento stipendiale e giuridico conseguente al passaggio di ruolo disciplinato dal D.P.R. n. 417/1074 e dalla L. n. 312/1980.
Chiedeva, pertanto, la condanna del al riconoscimento come Controparte_1 servizio di ruolo, di quello prestato dal 6.09.2011 e fino al 30.06.2012, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate nella somma di € 513,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
chiedeva, inoltre, la condanna del convenuto a corrispondergli le differenze CP_1 retributive maturate, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo, per il periodo dall'1.09.2012 al 31.08.2018, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei docenti con contratto a tempo indeterminato al 1° settembre 2010, quantificate in € Cont 4.192,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
chiedeva, infine, che il venisse condannato a provvedere alla collocazione stipendiale relativa al conseguito passaggio di ruolo superiore, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande dall'1.09.2020, quantificate, allo stato, in € 1.774,91.
2. Nel costituirsi in giudizio il eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1 prescrizione quinquennale dei crediti retributivi ex art. 2948 c.c. nonché la prescrizione ordinaria decennale relativamente alla domanda di superiore inquadramento;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, indicando le ragioni oggettive per le quali l'esperienza e la professionalità conseguite durante il servizio pre-ruolo non sarebbero identiche a quelle maturate nel periodo di servizio di ruolo, sicché la prima tipologia di servizio non sarebbe perfettamente parificabile alla seconda e, dunque, risulterebbero giustificate le limitazioni contenute negli artt. 569
(per il personale ATA) e 485 (per il personale docente) del D. Lgs. n. 297/1994; evidenziava, inoltre, che incombeva sulla ricorrente l'onere di dimostrare di aver subito un trattamento discriminatorio.
3. Con ordinanza depositata il 25.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto la parte ricorrente ha tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal
. Controparte_1
Occorre innanzitutto premettere che, secondo la recente sentenza n. 2232/2020 depositata il
30.01.2020, “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando
2 piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità e, pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna”; ne consegue che l'anzianità di servizio “è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano” e che “il diritto alla progressione economica – sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto.”.
Ne consegue che l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista l'interesse ad agire, che nel caso di specie, come detto, è dato dal diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità.
Viceversa, soggiace al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. il diritto all'inquadramento in una diversa (superiore) fascia retributiva, con la precisazione che gli aumenti contrattuali successivi a quelli eventualmente prescritti devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, ovvero come se quelli precedenti - maturati ma non più dovuti per effetto dell'intervenuta prescrizione - fossero stati corrisposti.
Nel caso di specie, poiché il primo atto interruttivo documentato è costituito dalla notifica del ricorso, risalente al 23.10.2023, risultano estinti per intervenuta prescrizione i crediti maturati in epoca antecedente al 23.10.2018.
Non possono, quindi, essere riconosciute le eventuali differenze retributive richieste ai punti 1) e 2 delle conclusioni del ricorso perché riferite, rispettivamente, al periodo dal 6.09.2011 al 30.06.2012 ed al periodo dall'1.09.2012 al 31.08.2018.
5. Nel merito, circoscrivendo l'oggetto del giudizio alla domanda formulata al punto c) delle conclusioni, si rileva che, a far data dall'1.09.2020, la ricorrente ha prestato servizio di ruolo presso l'IIS Luigi Costanzo di Decollatura con la qualifica di docente di scuola secondaria di secondo grado ed equiparati per la classe di concorso A-11 Discipline Letterarie e Latino.
Dai cedolini stipendiali allegati si evince che, ai fini retributivi, il suo inquadramento è rimasto invariato, posto che nel mese di gennaio 2023 (al quale risale il cedolino più recente) la medesima ha percepito il trattamento economico previsto per un docente di scuola media ed equiparati.
Quanto alla posizione stipendiale attribuita alla data di conferma nel ruolo superiore (ovvero, all'1.09.2021), dal decreto di ricostruzione di carriera n. 1815 del 22.04.2022, a firma della Dirigente
Scolastica dell' emerge che alla ricorrente è stata riconosciuta, a Controparte_4 quella data, un'anzianità di servizio complessiva di anni 12, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale 9/14.
In punto di diritto, trovano applicazione le disposizioni normative che regolano i passaggi di ruolo richiamate nell'atto introduttivo e, in particolare, l'art. 77 del D.P.R. n. 417/1974, che così recita:
“Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado
3 superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni.
…(omissis)…”.
L'art. 83 dello stesso D.P.R. n. 417/1974 sul riconoscimento a fini giuridici ed economici del servizio prestato dal personale docente delle scuole di istruzione secondaria a seguito di passaggio ad un ruolo superiore, prevede, poi, che “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo
e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.”.
Con l'art. 57, commi 1 e 2 della L. n. 312/1980 sui passaggi di ruolo è stata disposta la generalizzata possibilità per il personale docente della mobilità verticale verso l'alto e verso il basso tra diversi ruoli, anche per il personale docente della scuola materna. Questa la norma richiamata:
“I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417. … (omissis)…”.
L'art. 57 appena riportato è stato, poi, trasfuso nell'art. 472 del T.U. scuola, il D. Lgs. n. 297/1994, che si riporta:
“
1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.
2. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla tabella n. 2 allegata al presente testo unico.
3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.
4. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
5. I passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale docente diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed al personale docente delle scuole materne, con le modalità del presente articolo.
6. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, deve ribadirsi che, in sede di ricostruzione di carriera, l'amministrazione scolastica ha tenuto conto dell'anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, maturata nel ruolo inferiore, comprensiva del servizio pre-ruolo (pari a complessivi 11 anni alla data dell'1.09.2020).
4 Né la ricorrente ha specificatamente contestato la sua collocazione nella fascia stipendiale 9/14, lamentando soltanto il mancato adeguamento del trattamento economico a seguito del passaggio nel ruolo superiore.
Di contro, il convenuto non ha sollevato alcuna contestazione in ordine all'an ed al quantum CP_1 della pretesa azionata, sicché la domanda, sotto tale profilo, può essere accolta.
L'amministrazione resistente va, quindi, condannata ad inquadrare, ai fini giuridici ed economici, la docente nella qualifica di docente di scuola secondaria di secondo grado a decorrere Parte_1 dall'1.09.2020, nonché al pagamento delle differenze retributive spettanti per il periodo dall'1.09.2020 al 30.03.2023, pari a complessivi € 1.774,91 (come da conteggio allegato) e delle ulteriori differenze retributive maturate e maturande a decorrere dal 31.03.2023, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della causa (determinato in base al credito riconosciuto) e della non particolare complessità delle questioni esaminate, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara estinti per intervenuta prescrizione quinquennale i crediti retributivi di cui ai punti 1) e 2) delle conclusioni del ricorso;
- accoglie la domanda formulata al punto 3) delle conclusioni del ricorso e, per l'effetto, condanna il ad inquadrare, ai fini giuridici ed economici, la docente Controparte_1 [...] nella qualifica di docente di scuola secondaria di secondo grado a decorrere dall'1.09.2020, Pt_1 nonché al pagamento delle differenze retributive spettanti per il periodo dall'1.09.2020 al 30.03.2023, pari a complessivi € 1.774,91, e delle ulteriori differenze retributive maturate e maturande a decorrere dal 31.03.2023, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna, infine, l'amministrazione scolastica al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.431,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c.
Lamezia Terme, 09/07/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Salatino
5