CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5986 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa NT ZZ, presidente relatore dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 17 ottobre 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2459/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra (C.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. Armando Talarico appellante e titolare dell'omonima impresa individuale, (P. VA ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_2 e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta dall'avv. Giorgio Giampiccolo appellante incidentale e in nome e per conto di , rappresentata e difesa dall'avv. Armando Controparte_2 CP_3
Talarico pe rprocura in calce alla comparsa di intervento intervenuta ex art.111 cpc oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4896/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 38123/2014 R.G. e notificata il 20.3.2021
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata:
“…Con ricorso per decreto ingiuntivo premesso di svolgere attività quale Parte_1 rivenditore di energia elettrica e di aver intrattenuto con un rapporto contrattuale Controparte_1 per la relativa somministrazione, in regime di mercato libero, a far tempo dall'1 marzo 2007 sino al 30 settembre 2012,chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 289.974,30, precisando che il credito azionato riguardava, in parte, consumi di energia registrati dal contatore e, in parte, consumi ricostruiti, a seguito dell'accertata manomissione del contatore, e, quindi, del prelievo irregolare di energia dall'1.11.2008 al 4.10.2011, quale era stato accertato dalla società di distribuzione nel corso di una verifica eseguita in data 4 ottobre 2011. Emesso il provvedimento monitorio, dichiarato provvisoriamente esecutivo, notificato in data 14.03.2018, con atto di citazione, notificato il 30.03.2018, proponeva opposizione. In particolare, Controparte_1 l'opponente preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Roma, osservando che doveva ritenersi competente il Tribunale di Ragusa, in ragione dei criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., atteso il luogo di sua residenza, la sede dell'impresa esercitata e il luogo in cui era ubicata l'utenza, dove era sorta l'obbligazione, non potendo trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1182, comma 3, c.c. stante l'illiquidità del credito. Evidenziava, quindi, l'intervenuto decorso della prescrizione quinquennale del credito, riferito a pretesi consumi di energia erogata da gennaio 2008 a settembre 2012, osservando che non potevano essere considerate, quali atti interruttivi della decorrenza, le note del 16aprile 2012 e del 29 agosto 2013, che non aveva ricevuto e che non contenevano una necessaria ed esplicita intimazione ad adempiere. Evidenziava, quindi, di non aver manomesso il misuratore dell'energia, osservando che la rimozione dei sigilli era ascrivibile ad un'attività colposa compiuta dai dipendenti di antecedentemente alla verifica operata il Pt_1 4.10.2011 per la sostituzione della presa del misuratore. Infine, contestava i criteri seguiti nella ricostruzione dei consumi, secondo quanto specificamente indicato in citazione, anche richiamando una perizia giurata allegata a tale atto. Chiedeva quindi, previa sospensione, la revoca del decreto ingiuntivo e, sul punto, chiedeva di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Ragusa, di dichiarare che nulla era dovuto a parte opposta, essendosi il credito estinto per prescrizione, e, nel merito, in via estremamente subordinata, chiedeva di rideterminare il credito vantato da quantificandolo nel complessivo importo di € Parte_1 132.089,81. Si costituiva che contestava l'opposizione proposta. In particolare, Parte_1 la società opposta contestava la sollevata eccezione di incompetenza, evidenziandone l'incompletezza e osservando che la controparte, su cui gravava il relativo onere processuale, non aveva dato prova del fatto posto a fondamento della sollevata eccezione. La società opposta contestava altresì l'eccezione di prescrizione, rilevando che non poteva trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. Sul punto, in particolare, osservava che la domanda proposta non era volta a conseguire il pagamento di ratei del corrispettivo dovuto periodicamente per la fornitura di energia, ma a recuperare prelievi irregolari tanto ciò vero che l'obbligazione di cui era stato lamentato l'inadempimento era quella di custodire correttamente l'impianto e gli apparecchi di misura ed evidenziava che, venendo in rilievo una pretesa risarcitoria, doveva trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2946 c.c. che prevedeva un termine di prescrizione decennale. Rilevava altresì di aver provveduto all'interruzione del decorso dei termini di prescrizione con le note e le fatture indicate in comparsa di risposta. Dava, quindi, atto della propria estraneità alle vicende relative all'accertamento dei prelievi irregolari e alla conseguente ricostruzione dei consumi, evidenziando che si trattava di attività di pertinenza della società di distribuzione dell'energia elettrica, che dopo aver accertato il prelievo irregolare in ragione della intervenuta manomissione del contatore, aveva proceduto alla ricostruzione dei consumi, secondo quanto prescritto dalla delibera AEEG, ed evidenziava che il ricevuti i risultati dell'operata CP_1 ricostruzione, non aveva provveduto nei termini previsti a sollevare circostanziate osservazioni. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio ovvero la condanna del al pagamento della somma di € 289.974,30 a titolo di risarcimento del danno CP_1 commisurato ai corrispettivi di energia elettrica consumata e non misurata dal contatore per effetto dell'accertata manomissione. Sospesa la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio, la causa veniva istruita con produzioni documentali…”.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, accerta l'intervenuta prescrizione del credito azionato e revoca il decreto ingiuntivo n. 5874/2018 emesso da questo Tribunale in data 12.03.2018;
- compensa tra le parti le spese di lite.” § 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…2. Tanto esposto si osserva che con la domanda introduttiva di giudizio, proposta in sede monitoria, ha chiesto la Parte_1 condanna del al pagamento della somma di € 289.974,30 per “i consumi di energia CP_1 realmente effettuati dalla società debitrice” nonché per “i consumi scaturenti dalla ricostruzione effettuata a seguito dell'accertata manomissione del misuratore e, quindi, del prelievo irregolare di energia elettrica dal 1/11/2008 al 4/10/2011”, secondo quanto riportato nello stesso ricorso monitorio. In particolare, dalla documentazione in atti risulta che, in data 4.10.2011, la società di distribuzione dell'energia elettrica, Enel Distribuzione s.p.a., nel corso di una verifica, aveva riscontrato un prelievo irregolare di energia in favore dell'utenza intestata al rilevando, in CP_1 particolare, “un punto fissaggio misuratore e base dei TA privi di sigilli” e un “misuratore con registrazione dell'energia prelevata con un errore negativo -33,33% -causa mancanza di una fase L2 –allarme generico attivo” così che aveva provveduto alla sostituzione del contatore (cfr. verbale di verifica all. 4 alla comparsa di risposta e nota all. 8 alla medesima comparsa di risposta in cui si dà atto del fatto che in data 26.10.2011 era stato sostituito il contatore). La somma richiesta in pagamento per il consumo di energia da parte del è stata, dunque, in parte determinata in CP_1 base ai consumi registrati dal contatore a seguito della sua sostituzione e in parte in base ad una ricostruzione dei consumi in ragione dell'accertato prelievo irregolare di energia.
3. Tanto premesso ritiene questo giudice che debba essere preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove, come nel caso di specie, venga in rilievo una causa relativa ad un diritto di obbligazione, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., anche il giudice del luogo dove deve essere eseguita l'obbligazione, che, in ragione di quanto previsto dall'art. 1182, terzo comma, c.c., in caso di crediti pecuniari, deve identificarsi con il luogo in cui il creditore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, devono considerarsi pecuniari i cd crediti liquidi dei quali “il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali” (cfr. Cass. sezioni unite n. 17989 del 13.09.2016 e n. 7722 del 20.03.2019). Invero, a prescindere dal rilievo che gli importi domandati in relazione al dedotto prelievo irregolare di energia, devono ritenersi determinati all'esito di una ricostruzione dei consumi, effettuata sulla base di prestabiliti criteri oggettivi, certamente non può dubitarsi del fatto che le somme richieste a titolo di corrispettivo in relazione ai consumi misurati dal contatore, dopo che questo era stato sostituito siano state determinate, sulla base di un mero calcolo aritmetico compiuto in ragione dei consumi registrati dal misuratore e delle tariffe applicate al rapporto contrattuale. Considerato quindi che non è contestato che la creditrice, ha a Roma la propria sede, deve ritenersi la Parte_1 competenza dell'adito Tribunale, quale luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita in ragione del combinato disposto di cui all'art. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c. Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il convenuto per l'adempimento di più obbligazioni derivanti dallo stesso contratto ha l'onere di contestare, a pena di preclusione, il foro territoriale scelto dall'attore rispetto al luogo di adempimento di ciascuna di esse, perché la competenza del giudice adito è sufficiente sussista per una soltanto, così come più in genere nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte” (cfr. Cass. n. 5283 del 15.03.2004 e n. 19958 del 14.10.2005).
3. Tanto esposto deve ora essere esaminata la sollevata eccezione di prescrizione. In particolare, l'opponente ha evidenziato l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere in sede monitoria stante il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., ai sensi del quale “si prescrivono in cinque anni (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Sul punto la Corte di legittimità ha, infatti, chiarito che il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendidi tipo continuativo e deve, pertanto, ritenersi inclusa nella previsione dell'art. 2948 c.c., n. 4, con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (Cass. n. 19838/2013; n. 11918/2002; n. 6209/1999). Parte opposta ha contestato l'eccezione sollevata da controparte evidenziando che, nel caso di specie, non troverebbe applicazione il predetto termine, ma dovrebbe aversi riguardo al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Al riguardo parte opposta ha evidenziato che, con la domanda introduttiva di giudizio, non era stato chiesto il pagamento dei canoni periodici dovuti in esecuzione del contratto di somministrazione dell'energia elettrica, ma era stato fatto valere l'inadempimento del all'obbligo di custodire CP_1 diligentemente il proprio contatore, e ne era stata chiesta la condanna al risarcimento del danno derivato da tale inadempimento, da liquidare in un importo pari al corrispettivo dovuto per l'energia consumata, ma non registrata dal misuratore. Ciò posto va, in primo luogo, evidenziato che i rilievi sollevati da parte opposta riguardano unicamente il credito azionato da con Parte_1 riferimento alle fatture emesse, in tutto o in parte, con riguardo al periodo antecedente alla sostituzione del contatore nelle quali si è proceduto ad una ricostruzione dei consumi. Le deduzioni svolte da non possono, infatti, riguardare, il credito azionato con riguardo al Parte_1 periodo successivo alla sostituzione del misuratore, di cui alle fatture emesse in relazione ai consumi registrati dal nuovo contatore per il quale è pacifico operi il termine di prescrizione di cui al citato art. 2948 n. 4 c.c. Con riferimento alle altre fatture di cui è stato chiesto il pagamento, al fine di individuare il termine di prescrizione cui deve aversi riguardo occorre procedere alla qualificazione della domanda proposta, non potendo a tal fine aversi esclusivo riguardo al nomen iuris attribuitole dalla parte opposta. Invero, con la domanda introduttiva di giudizio ha chiesto Parte_1 la condanna del al pagamento di una somma di denaro corrispondente al corrispettivo CP_1 dovuto per l'energia consumata e ciò nel presupposto che l'energia effettivamente fornita all'utente fosse superiore a quella misurata dal contatore, alterato con la rimozione dei relativi sigilli. E' stata, dunque, proposta un'azione di adempimento con richiesta di condanna del al pagamento del CP_1 corrispettivo dovuto per la somministrazione dell'energia elettrica di cui ha effettivamente fruito. Deve infatti ritenersi che l'obbligazione rimasta inadempiuta sia l'obbligazione principale di pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, laddove l'inadempimento all'obbligo di custodia del contatore, nell'ambito della domanda proposta, non assume rilievo di per sé solo, ma nella misura in cui, non avendo consentito una corretta contabilizzazione dei consumi, ha reso possibile l'inadempimento del all'obbligazione principale di pagamento del CP_1 corrispettivo. Ciò posto si osserva che sia l'azione di adempimento sia la domanda di condanna al risarcimento del danno trovano titolo nell'inadempimento del debitore, che non ha eseguito la prestazione cui era tenuto. Invero, ciò che caratterizza l'azione di adempimento è che il comando giudiziale richiesto al giudice ha ad oggetto la stessa prestazione che il debitore era tenuto ad eseguire, costituente oggetto dell'obbligazione rimasta inadempiuta, così che la pronuncia giudiziale mira a soddisfare il medesimo interesse del creditore tutelato nell'ambito dell'obbligazione ineseguita. Con la domanda di condanna al risarcimento del danno per equivalente viene, invece, chiesta al giudice la condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro, quale nuova prestazione che sostituisce, in caso di inadempimento totale, o integra, in caso di inesatto adempimento, la prestazione originaria al fine di soddisfare un interesse succedaneo del creditore. Invero, nel caso di specie vi è coincidenza tra la prestazione oggetto dell'obbligazione rimasta inadempiuta (pagamento del corrispettivo dovuto per l'energia elettrica effettivamente somministrata) e quella di cui è stata chiesta la condanna del nel presente giudizio CP_1 (pagamento di una somma di denaro pari al corrispettivo dovuto per l'energia che deve ritenersi essere stata effettivamente somministrata). Il fatto che il non avesse provveduto alla diligente CP_1 custodia del contatore, non impedendone la manomissione, non trasforma l'obbligazione di pagamento del corrispettivo per l'energia effettivamente fruitain un'obbligazione risarcitoria, ma spiega unicamente le ragioni per le quali, non potendosi misurare i consumi in base alle risultanze del contatore, deve procedersi alla relativa ricostruzione facendo ricorso ad una modalità alternativa. Qualificata la domanda proposta nei confronti del come azione di adempimento, CP_1 deve ritenersi che sia stata richiesta un'integrazione dei canoni periodici relativi ai singoli periodi oggetto di ricostruzione, di cui è stato rideterminato l'importo in quanto gli stessi erano stati calcolati sulla base di erronei dati di consumo registrati da un misuratore alterato, tanto ciò vero che le somme oggetto della domanda avanzata in sede monitoria sono state contabilizzate in fatture di cui è stato chiesto il pagamento al pari delle somme richieste per i consumi regolarmente registrati dal misuratore una volta sostituito. Intesa in questi termini la domanda, deve trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. Né può ritenersi diversamente in ragione di quanto previsto dalla norma di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c., come dedotto da
[...] in comparsa conclusionale, a mente della quale “se il fatto è considerato dalla legge Parte_1 come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile” atteso che tale disposizione postula l'accertamento incidentale da parte del giudice civile della sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto –reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi laddove nel caso di specie non è stata neanche prospettata una manomissione dolosa del contatore da parte del avendo la società opposta posto a fondamento della CP_1 domanda l'omessa vigilanza da parte dell'opponente sul contatore.
4. Tanto esposto si osserva che sono stati richiesti compensi per la fornitura di energia elettrica erogata prima di un quinquennio dalla data di notifica del ricorso monitorio e del relativo decreto, trattandosi di consumi antecedenti a settembre 2012 e ciò anche considerando, in ragione della disposizione di cui all'art. 2935.c.c, quale data di decorrenza, per tutti i consumi antecedenti al 4.10.2011, tale data, quando, a seguito della verifica eseguita dalla società di distribuzione, è stata riscontrata l'alterazione del contatore. Ne consegue l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere. Sul punto si osserva, infatti, che non risultano essere stati comunicati all'opponente atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione Non può infatti aversi riguardo né alla nota del 29 agosto 2013, che, peraltro, non contiene alcuna intimazione di pagamento (cfr. all. 9 alla comparsa di risposta) né alla nota dell'8 marzo 2014 (cfr. all. 4 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opposta). Sul punto va, infatti, considerato che al fine di provare l'intervenuta interruzione del decorso del termine prescrizionale, attesa la natura recettizia dell'atto, era onere di dimostrare l'invio e la ricezione Parte_1 di tali note da parte dell'opponente e tale prova non è stata data atteso che dalla documentazione depositata non risulta l'invio e la recezione delle note in questione. Né rileva che nel ricorso exart. 700 c.p.c. proposto dal innanzi al Tribunale di Ragusa lo stesso aveva dato atto di aver CP_1 ricevuto la raccomandata n. 61110284011 –7 del 18 giugno 2012 con cui gli era stato chiesto il pagamento della somma di € 93.838,11 relativamente alle fatture 2302943774 e n. 2302981089, azionate nel presente giudizio (cfr. all. 2 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte opposta), essendo, comunque, decorso da tale data e sino alla notifica del decreto ingiuntivo e, finanche dell'introduzione del procedimento monitorio, un ulteriore quinquennio, con conseguente maturazione del termine di prescrizione.
4. L'opposizione va, dunque, accolta e va revocato il decreto ingiuntivo. Le ragioni della decisione, essendo incontestato il lamentato inadempimento, sebbene per un importo inferiore a quello domandato in sede monitoria, giustifica la compensazione delle spese di lite…”.
§ 3 —Con atto di appello contenente tre motivi, impugnava la sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Roma chiedendone la riforma e domandava la condanna di al Controparte_1 pagamento della somma di € 289.974,30 a titolo di risarcimento danni. In data 2.8.2021, con appello incidentale, si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto nonché domandando la riforma della sentenza sulla statuizione relativa alla regolazione delle spese di lite. In data 10.10.2025, una settimana prima dell'udienza di discussione orale, è intervenuta in giudizio in qualità di cessionaria del credito di CP_3 Parte_1 All'esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Parte_1
“Voglia l'adita Corte di appello, contrariis reiectis, in accoglimento dell'atto di appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza e condannare nella dedotta qualità, a pagare Controparte_1
– in favore della odierna appellante e per le causali di cui in narrativa – la somma di € 289.974,30 a titolo di risarcimento danni da illecito contrattuale commisurato ai corrispettivi di energia elettrica consumata non misurata dal contatore per effetto dell'accertata manomissione e quantificati utilizzando le tabelle elaborate dal distributore oltre interessi di mora dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese compensi del doppio grado di giudizio. Con ogni conseguenza di legge”.
Per : CP_3
“Voglia l'adita Corte, in accoglimento dell'atto di appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza e condannare nella dedotta qualità, a pagare – in favore della odierna Controparte_1 appellante e per le causali di cui in narrativa – la somma di € 289.974,30 a titolo di risarcimento danni da illecito contrattuale commisurato ai corrispettivi di energia elettrica consumata non misurata dal contatore per effetto dell'accertata manomissione e quantificati utilizzando le tabelle elaborate dal distributore oltre interessi di mora dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese compensi del doppio grado di giudizio”.
Per CP_1
“piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi sopra esposti:
- rigettare l'appello proposto da essendo inammissibile (l'impugnazione non è Parte_1 specifica e comunque non ha una ragionevole probabilità di essere accolta essendo del tutto evidente l'intervenuta prescrizione di ogni diritto in capo a parte appellante) e comunque totalmente infondato;
- accogliere l'appello incidentale riformando la sentenza n. 4896/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 19.03.2021 in punto di spese di giudizio e statuendo, conseguentemente, la condanna di
[...] al pagamento, in favore di delle spese di lite del primo grado (da Parte_1 Controparte_1 liquidarsi sulla scorta dei parametri di cui al DM 55-14) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di averle interamente anticipate e di non avere percepito acconto alcuno. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio (da liquidarsi sulla scorta dei parametri di cui al DM 55-14) e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di averle interamente anticipate e di non avere percepito acconto alcuno”.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 17.10.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.cit.
§ 4 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 4.1. Con il primo motivo di appello, contestava il capo sull'avvenuta prescrizione ai Parte_1 sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. dei crediti oggetto del giudizio. A sostegno delle sue pretese, esponeva l'appellante che i crediti oggetto del giudizio non dovevano essere qualificati come corrispettivo dovuto periodicamente per la somministrazione di energia elettrica, ma come risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale per l'inadempimento del all'obbligazione di custodire correttamente il contatore di cui è stata CP_1 accertata la manomissione. Ne consegue che il termine di prescrizione doveva essere considerato decennale e decorrente dal 4.10.2011, data dell'ispezione e della scoperta dell'avvenuta manomissione del contatore. Continua l'appellante sostenendo che, alternativamente, la prescrizione del credito doveva considerarsi comunque decennale ai sensi dell'art. 2947 co. 3 c.c. atteso che la fattispecie configurerebbe illecito penale.
Il motivo è infondato. Il Giudice di primo grado ha correttamente qualificato l'azione di come azione di Parte_1 adempimento al contratto di somministrazione. Difatti, sia nel ricorso per decreto ingiuntivo, sia negli atti processuali depositati nel corso del giudizio di opposizione si evince con chiarezza che non ha domandato le somme richieste a titolo Parte_1 di risarcimento del danno, ma a titolo di corrispettivo per l'energia consumata dal seppur, in CP_1 parte, a mezzo della ricostruzione degli stessi a causa dell'accertata manomissione del contatore. Tale circostanza appare confermata anche dalla documentazione depositata dal in cui Parte_1 risulta assente una richiesta risarcitoria verso il ma è esternata esclusivamente la volontà CP_1 dell'appellante di ottenere il pagamento degli importi indicati nelle fatture emesse calcolati in base ai consumi effettivi o ricostruiti a seconda del periodo di riferimento. Pertanto, la ricostruzione dei consumi nel periodo in cui era stata rilevata la manomissione del contatore non era volta a quantificare l'entità del risarcimento del danno dovuto, ma esclusivamente a quantificare il corrispettivo dovuto dal al fine di adempiere la propria obbligazione CP_1 derivante dal contratto, attesa l'inaffidabilità della misurazione eseguita a mezzo del contatore manomesso. Non è conferente il riferimento al precidente citato dall'appellante, Cass.n.20175/2015, perché non è in questione che, in generale, la violazione dell'obbligo di diligente custodia del contatore determini la responsabilità dell'utente per i danni che ne sono derivati, ma ciò non toglie che l'azione effettivamente esercitata nel presente giudizio sia un'azione di adempimento, proponibile anche in presenza di una manomissione del contatore, e non un'azione risarcitoria. Atteso quanto sopra, al credito deve essere applicato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
§ 4.2. Con il secondo motivo di appello, eccepisce l'erronea valutazione da parte del Parte_1 giudice di primo grado dell'efficacia probatoria del verbale di verifica. In particolare, il Giudice di primo grado non avrebbe considerato che tale documento è dotato di fede privilegiata con presunzione di veridicità, essendo stato redatto dai verificatori dell' che Pt_1 andrebbero inquadrati nella categoria dei pubblici ufficiali o quantomeno negli incaricati di pubblico servizio. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto dare per provato il fatto previsto dalla legge come reato ed applicare il termine di prescrizione decennale. Con il detto verbale, invero, Parte_1 avrebbe ricostruito i consumi a seguito dell'accertata manomissione del misuratore e quindi del prelievo irregolare di energia elettrica ed il non lo avrebbe mai contestato tempestivamente. CP_1 Le uniche contestazioni sarebbero infatti pervenute con le note del 6.3.2012 e dell'11.9.2012 con cui il contestava in maniera generica la verifica eseguita dai tecnici. CP_1
Il motivo è infondato.
Con l'operazione di verifica è stato accertato il mero dato oggettivo della manomissione del contatore, ma nessun elemento probatorio è emerso in ordine a una responsabilità del CP_1
Sotto altro profilo, la tesi avanzata da presenta profili di evidente contraddittorietà. Pt_1 Difatti, mentre nel primo motivo di appello si richiede la condanna del al risarcimento dei CP_1 danni per responsabilità contrattuale, fondata sulla presunta violazione dell'obbligo di custodia sul bene, nel secondo motivo di appello si prospetta che il abbia commesso un illecito penale CP_1 mediante la manomissione del misuratore. A tal riguardo, si rileva in primo luogo che non ha mai contestato né provato una responsabilità Pt_1 dolosa in capo al signor per la manomissione del contatore. CP_1 In secondo luogo, non ha neppure provveduto a qualificare giuridicamente il reato che Parte_1 sarebbe stato commesso con la manomissione, rendendo indefinito il presupposto per l'applicazione del termine di prescrizione decennale invocato, atteso che, a mente dell'art. 2947, comma 3, c.c., qualora il fatto sia considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione applicabile è quello stabilito per il reato stesso. § 4.3. Con il terzo motivo di appello, espone che il termine di prescrizione sarebbe stato Parte_1 interrotto a mezzo di una pluralità di atti ed in particolare: tramite le note inviate dall'appellante del 16.4.2012, 18.6.2012 e del 29.8.2013 mai contestate dal a mezzo delle fatture derivanti dalla CP_1 ricostruzione dei consumi;
tramite l'intimazione di pagamento spedita con nota racc. n° 612255955503-1 in data 8/3/2014 con cui veniva richiesto il pagamento del credito oggetto del giudizio. Infine, il nell'ambito del ricorso cautelare iscritto dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. CP_1 2563/2012 R.G., avrebbe ammesso di aver ricevuto la raccomandata n° 61110284011-7 del 18.6.2012 nonché le diverse fatture ivi menzionate, con cui a richiesto il pagamento del credito maturato. Pt_1
Il motivo è infondato.
Nessuno degli atti citati dall'appellante può essere considerato idoneo ad interrompere il termine di prescrizione del credito oggetto del giudizio. Invero, per conseguire l'efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Nelle note depositate dall'appellante risulta assente qualsivoglia richiesta di pagamento, e non viene neppure indicato l'ammontare del credito. Si deve, pertanto, escludere l'efficacia interruttiva del termine di prescrizione delle note medesime. Analogamente, come da costante giurisprudenza, va esclusa l'efficacia interruttiva del mero invio delle fatture, qualora queste non siano espressamente corredate da una specifica intimazione di pagamento. In merito all'intimazione di pagamento spedita con nota racc. n° 612255955503-1 in data 08/03/2014, si ribadisce quanto già rilevato dal Giudice di primo grado, ovvero che non è stato assolto l'onere probatorio relativo all'invio e alla ricezione da parte del signor Conseguentemente, anche CP_1 tale atto è privo di efficacia interruttiva. Infine, risulta irrilevante l'intimazione inviata a mezzo lettera raccomandata n° 61110284011-7 del 18.6.2012 atteso che il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso in data 18.6.2017, prima della notificazione del decreto ingiuntivo da parte di Pt_1
§ 5. Con appello incidentale articolato in un motivo domandava la riforma della Controparte_1 sentenza di primo grado poiché il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente compensato le spese di lite. A sostegno delle sue pretese il espone che il Tribunale avrebbe compensato le spese al di CP_1 fuori di ogni ipotesi stabilita dal Codice di procedura civile o ricavata dalla giurisprudenza. Invero la soccombenza di sarebbe stata totale e pertanto la medesima avrebbe dovuto essere Pt_1 condannata alla rifusione delle spese di lite.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. il Giudice può compensare le spese di lite qualora, alternativamente, vi sia: reciproca soccombenza, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso di specie non risulta integrata nessuna delle ipotesi previste dalla legge. Risulta, infatti, che nel giudizio di primo grado sia stata totalmente soccombente atteso Parte_1 che le domanda formulate da questa sono state integralmente rigettate. Può parlarsi, infatti, di soccombenza reciproca nel momento in cui vengano rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande o alcuni capi dell'unica domanda proposta. Pertanto, non sussistendo le già menzionate ipotesi, deve essere condannata a rifondere Parte_1 le spese di lite sostenute in primo grado dal che si liquidano per compensi secondo i valori CP_1 di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 260.200,00 a € 520.000,00, applicando i valori medi a tutte le fasi quindi in € 22.457,00 (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 6.164,00 per la fase decisionale).
§ 6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano per compensi secondo i valori di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 260.200,00 a € 520.000,00, applicando i valori medi a tutte le fasi eccetto la fase istruttoria/trattazione di secondo grado che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 17.179,00 (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale). Il cessionario del credito intervenuto prima dell'udienza di discussione orale, avendo aderito all'appello principale, è interamente soccombente, per cui risponde in solido con Parte_1 delle spese relative alla fase decisionale del grado di appello.
§ 7. A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Essendo l'appello da respingere integralmente deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 4896/2021 ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese processuali di primo grado che si liquidano per compensi secondo i valori di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 260.200,00 a € 520.000,00, applicando i valori medi a tutte le fasi quindi in € 22.457,00 (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, €
2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 6.164,00 per la fase decisionale).
3. condanna e , in solido tra loro – nel limite di € Parte_1 CP_3 CP_3
7.298,00 - a rifondere a le spese processuali del presente grado di giudizio Controparte_1 che si liquidano in € 17.179,00 (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale) oltre spese generali ed oneri di legge;
4. visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni di legge per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 17.10.2025
Il presidente est. NT ZZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa NT ZZ, presidente relatore dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 17 ottobre 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2459/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra (C.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. Armando Talarico appellante e titolare dell'omonima impresa individuale, (P. VA ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_2 e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta dall'avv. Giorgio Giampiccolo appellante incidentale e in nome e per conto di , rappresentata e difesa dall'avv. Armando Controparte_2 CP_3
Talarico pe rprocura in calce alla comparsa di intervento intervenuta ex art.111 cpc oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4896/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 38123/2014 R.G. e notificata il 20.3.2021
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata:
“…Con ricorso per decreto ingiuntivo premesso di svolgere attività quale Parte_1 rivenditore di energia elettrica e di aver intrattenuto con un rapporto contrattuale Controparte_1 per la relativa somministrazione, in regime di mercato libero, a far tempo dall'1 marzo 2007 sino al 30 settembre 2012,chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 289.974,30, precisando che il credito azionato riguardava, in parte, consumi di energia registrati dal contatore e, in parte, consumi ricostruiti, a seguito dell'accertata manomissione del contatore, e, quindi, del prelievo irregolare di energia dall'1.11.2008 al 4.10.2011, quale era stato accertato dalla società di distribuzione nel corso di una verifica eseguita in data 4 ottobre 2011. Emesso il provvedimento monitorio, dichiarato provvisoriamente esecutivo, notificato in data 14.03.2018, con atto di citazione, notificato il 30.03.2018, proponeva opposizione. In particolare, Controparte_1 l'opponente preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Roma, osservando che doveva ritenersi competente il Tribunale di Ragusa, in ragione dei criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., atteso il luogo di sua residenza, la sede dell'impresa esercitata e il luogo in cui era ubicata l'utenza, dove era sorta l'obbligazione, non potendo trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1182, comma 3, c.c. stante l'illiquidità del credito. Evidenziava, quindi, l'intervenuto decorso della prescrizione quinquennale del credito, riferito a pretesi consumi di energia erogata da gennaio 2008 a settembre 2012, osservando che non potevano essere considerate, quali atti interruttivi della decorrenza, le note del 16aprile 2012 e del 29 agosto 2013, che non aveva ricevuto e che non contenevano una necessaria ed esplicita intimazione ad adempiere. Evidenziava, quindi, di non aver manomesso il misuratore dell'energia, osservando che la rimozione dei sigilli era ascrivibile ad un'attività colposa compiuta dai dipendenti di antecedentemente alla verifica operata il Pt_1 4.10.2011 per la sostituzione della presa del misuratore. Infine, contestava i criteri seguiti nella ricostruzione dei consumi, secondo quanto specificamente indicato in citazione, anche richiamando una perizia giurata allegata a tale atto. Chiedeva quindi, previa sospensione, la revoca del decreto ingiuntivo e, sul punto, chiedeva di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Ragusa, di dichiarare che nulla era dovuto a parte opposta, essendosi il credito estinto per prescrizione, e, nel merito, in via estremamente subordinata, chiedeva di rideterminare il credito vantato da quantificandolo nel complessivo importo di € Parte_1 132.089,81. Si costituiva che contestava l'opposizione proposta. In particolare, Parte_1 la società opposta contestava la sollevata eccezione di incompetenza, evidenziandone l'incompletezza e osservando che la controparte, su cui gravava il relativo onere processuale, non aveva dato prova del fatto posto a fondamento della sollevata eccezione. La società opposta contestava altresì l'eccezione di prescrizione, rilevando che non poteva trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. Sul punto, in particolare, osservava che la domanda proposta non era volta a conseguire il pagamento di ratei del corrispettivo dovuto periodicamente per la fornitura di energia, ma a recuperare prelievi irregolari tanto ciò vero che l'obbligazione di cui era stato lamentato l'inadempimento era quella di custodire correttamente l'impianto e gli apparecchi di misura ed evidenziava che, venendo in rilievo una pretesa risarcitoria, doveva trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2946 c.c. che prevedeva un termine di prescrizione decennale. Rilevava altresì di aver provveduto all'interruzione del decorso dei termini di prescrizione con le note e le fatture indicate in comparsa di risposta. Dava, quindi, atto della propria estraneità alle vicende relative all'accertamento dei prelievi irregolari e alla conseguente ricostruzione dei consumi, evidenziando che si trattava di attività di pertinenza della società di distribuzione dell'energia elettrica, che dopo aver accertato il prelievo irregolare in ragione della intervenuta manomissione del contatore, aveva proceduto alla ricostruzione dei consumi, secondo quanto prescritto dalla delibera AEEG, ed evidenziava che il ricevuti i risultati dell'operata CP_1 ricostruzione, non aveva provveduto nei termini previsti a sollevare circostanziate osservazioni. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio ovvero la condanna del al pagamento della somma di € 289.974,30 a titolo di risarcimento del danno CP_1 commisurato ai corrispettivi di energia elettrica consumata e non misurata dal contatore per effetto dell'accertata manomissione. Sospesa la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio, la causa veniva istruita con produzioni documentali…”.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, accerta l'intervenuta prescrizione del credito azionato e revoca il decreto ingiuntivo n. 5874/2018 emesso da questo Tribunale in data 12.03.2018;
- compensa tra le parti le spese di lite.” § 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…2. Tanto esposto si osserva che con la domanda introduttiva di giudizio, proposta in sede monitoria, ha chiesto la Parte_1 condanna del al pagamento della somma di € 289.974,30 per “i consumi di energia CP_1 realmente effettuati dalla società debitrice” nonché per “i consumi scaturenti dalla ricostruzione effettuata a seguito dell'accertata manomissione del misuratore e, quindi, del prelievo irregolare di energia elettrica dal 1/11/2008 al 4/10/2011”, secondo quanto riportato nello stesso ricorso monitorio. In particolare, dalla documentazione in atti risulta che, in data 4.10.2011, la società di distribuzione dell'energia elettrica, Enel Distribuzione s.p.a., nel corso di una verifica, aveva riscontrato un prelievo irregolare di energia in favore dell'utenza intestata al rilevando, in CP_1 particolare, “un punto fissaggio misuratore e base dei TA privi di sigilli” e un “misuratore con registrazione dell'energia prelevata con un errore negativo -33,33% -causa mancanza di una fase L2 –allarme generico attivo” così che aveva provveduto alla sostituzione del contatore (cfr. verbale di verifica all. 4 alla comparsa di risposta e nota all. 8 alla medesima comparsa di risposta in cui si dà atto del fatto che in data 26.10.2011 era stato sostituito il contatore). La somma richiesta in pagamento per il consumo di energia da parte del è stata, dunque, in parte determinata in CP_1 base ai consumi registrati dal contatore a seguito della sua sostituzione e in parte in base ad una ricostruzione dei consumi in ragione dell'accertato prelievo irregolare di energia.
3. Tanto premesso ritiene questo giudice che debba essere preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove, come nel caso di specie, venga in rilievo una causa relativa ad un diritto di obbligazione, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., anche il giudice del luogo dove deve essere eseguita l'obbligazione, che, in ragione di quanto previsto dall'art. 1182, terzo comma, c.c., in caso di crediti pecuniari, deve identificarsi con il luogo in cui il creditore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, devono considerarsi pecuniari i cd crediti liquidi dei quali “il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali” (cfr. Cass. sezioni unite n. 17989 del 13.09.2016 e n. 7722 del 20.03.2019). Invero, a prescindere dal rilievo che gli importi domandati in relazione al dedotto prelievo irregolare di energia, devono ritenersi determinati all'esito di una ricostruzione dei consumi, effettuata sulla base di prestabiliti criteri oggettivi, certamente non può dubitarsi del fatto che le somme richieste a titolo di corrispettivo in relazione ai consumi misurati dal contatore, dopo che questo era stato sostituito siano state determinate, sulla base di un mero calcolo aritmetico compiuto in ragione dei consumi registrati dal misuratore e delle tariffe applicate al rapporto contrattuale. Considerato quindi che non è contestato che la creditrice, ha a Roma la propria sede, deve ritenersi la Parte_1 competenza dell'adito Tribunale, quale luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita in ragione del combinato disposto di cui all'art. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c. Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il convenuto per l'adempimento di più obbligazioni derivanti dallo stesso contratto ha l'onere di contestare, a pena di preclusione, il foro territoriale scelto dall'attore rispetto al luogo di adempimento di ciascuna di esse, perché la competenza del giudice adito è sufficiente sussista per una soltanto, così come più in genere nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte” (cfr. Cass. n. 5283 del 15.03.2004 e n. 19958 del 14.10.2005).
3. Tanto esposto deve ora essere esaminata la sollevata eccezione di prescrizione. In particolare, l'opponente ha evidenziato l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere in sede monitoria stante il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., ai sensi del quale “si prescrivono in cinque anni (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Sul punto la Corte di legittimità ha, infatti, chiarito che il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendidi tipo continuativo e deve, pertanto, ritenersi inclusa nella previsione dell'art. 2948 c.c., n. 4, con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (Cass. n. 19838/2013; n. 11918/2002; n. 6209/1999). Parte opposta ha contestato l'eccezione sollevata da controparte evidenziando che, nel caso di specie, non troverebbe applicazione il predetto termine, ma dovrebbe aversi riguardo al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Al riguardo parte opposta ha evidenziato che, con la domanda introduttiva di giudizio, non era stato chiesto il pagamento dei canoni periodici dovuti in esecuzione del contratto di somministrazione dell'energia elettrica, ma era stato fatto valere l'inadempimento del all'obbligo di custodire CP_1 diligentemente il proprio contatore, e ne era stata chiesta la condanna al risarcimento del danno derivato da tale inadempimento, da liquidare in un importo pari al corrispettivo dovuto per l'energia consumata, ma non registrata dal misuratore. Ciò posto va, in primo luogo, evidenziato che i rilievi sollevati da parte opposta riguardano unicamente il credito azionato da con Parte_1 riferimento alle fatture emesse, in tutto o in parte, con riguardo al periodo antecedente alla sostituzione del contatore nelle quali si è proceduto ad una ricostruzione dei consumi. Le deduzioni svolte da non possono, infatti, riguardare, il credito azionato con riguardo al Parte_1 periodo successivo alla sostituzione del misuratore, di cui alle fatture emesse in relazione ai consumi registrati dal nuovo contatore per il quale è pacifico operi il termine di prescrizione di cui al citato art. 2948 n. 4 c.c. Con riferimento alle altre fatture di cui è stato chiesto il pagamento, al fine di individuare il termine di prescrizione cui deve aversi riguardo occorre procedere alla qualificazione della domanda proposta, non potendo a tal fine aversi esclusivo riguardo al nomen iuris attribuitole dalla parte opposta. Invero, con la domanda introduttiva di giudizio ha chiesto Parte_1 la condanna del al pagamento di una somma di denaro corrispondente al corrispettivo CP_1 dovuto per l'energia consumata e ciò nel presupposto che l'energia effettivamente fornita all'utente fosse superiore a quella misurata dal contatore, alterato con la rimozione dei relativi sigilli. E' stata, dunque, proposta un'azione di adempimento con richiesta di condanna del al pagamento del CP_1 corrispettivo dovuto per la somministrazione dell'energia elettrica di cui ha effettivamente fruito. Deve infatti ritenersi che l'obbligazione rimasta inadempiuta sia l'obbligazione principale di pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, laddove l'inadempimento all'obbligo di custodia del contatore, nell'ambito della domanda proposta, non assume rilievo di per sé solo, ma nella misura in cui, non avendo consentito una corretta contabilizzazione dei consumi, ha reso possibile l'inadempimento del all'obbligazione principale di pagamento del CP_1 corrispettivo. Ciò posto si osserva che sia l'azione di adempimento sia la domanda di condanna al risarcimento del danno trovano titolo nell'inadempimento del debitore, che non ha eseguito la prestazione cui era tenuto. Invero, ciò che caratterizza l'azione di adempimento è che il comando giudiziale richiesto al giudice ha ad oggetto la stessa prestazione che il debitore era tenuto ad eseguire, costituente oggetto dell'obbligazione rimasta inadempiuta, così che la pronuncia giudiziale mira a soddisfare il medesimo interesse del creditore tutelato nell'ambito dell'obbligazione ineseguita. Con la domanda di condanna al risarcimento del danno per equivalente viene, invece, chiesta al giudice la condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro, quale nuova prestazione che sostituisce, in caso di inadempimento totale, o integra, in caso di inesatto adempimento, la prestazione originaria al fine di soddisfare un interesse succedaneo del creditore. Invero, nel caso di specie vi è coincidenza tra la prestazione oggetto dell'obbligazione rimasta inadempiuta (pagamento del corrispettivo dovuto per l'energia elettrica effettivamente somministrata) e quella di cui è stata chiesta la condanna del nel presente giudizio CP_1 (pagamento di una somma di denaro pari al corrispettivo dovuto per l'energia che deve ritenersi essere stata effettivamente somministrata). Il fatto che il non avesse provveduto alla diligente CP_1 custodia del contatore, non impedendone la manomissione, non trasforma l'obbligazione di pagamento del corrispettivo per l'energia effettivamente fruitain un'obbligazione risarcitoria, ma spiega unicamente le ragioni per le quali, non potendosi misurare i consumi in base alle risultanze del contatore, deve procedersi alla relativa ricostruzione facendo ricorso ad una modalità alternativa. Qualificata la domanda proposta nei confronti del come azione di adempimento, CP_1 deve ritenersi che sia stata richiesta un'integrazione dei canoni periodici relativi ai singoli periodi oggetto di ricostruzione, di cui è stato rideterminato l'importo in quanto gli stessi erano stati calcolati sulla base di erronei dati di consumo registrati da un misuratore alterato, tanto ciò vero che le somme oggetto della domanda avanzata in sede monitoria sono state contabilizzate in fatture di cui è stato chiesto il pagamento al pari delle somme richieste per i consumi regolarmente registrati dal misuratore una volta sostituito. Intesa in questi termini la domanda, deve trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. Né può ritenersi diversamente in ragione di quanto previsto dalla norma di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c., come dedotto da
[...] in comparsa conclusionale, a mente della quale “se il fatto è considerato dalla legge Parte_1 come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile” atteso che tale disposizione postula l'accertamento incidentale da parte del giudice civile della sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto –reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi laddove nel caso di specie non è stata neanche prospettata una manomissione dolosa del contatore da parte del avendo la società opposta posto a fondamento della CP_1 domanda l'omessa vigilanza da parte dell'opponente sul contatore.
4. Tanto esposto si osserva che sono stati richiesti compensi per la fornitura di energia elettrica erogata prima di un quinquennio dalla data di notifica del ricorso monitorio e del relativo decreto, trattandosi di consumi antecedenti a settembre 2012 e ciò anche considerando, in ragione della disposizione di cui all'art. 2935.c.c, quale data di decorrenza, per tutti i consumi antecedenti al 4.10.2011, tale data, quando, a seguito della verifica eseguita dalla società di distribuzione, è stata riscontrata l'alterazione del contatore. Ne consegue l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere. Sul punto si osserva, infatti, che non risultano essere stati comunicati all'opponente atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione Non può infatti aversi riguardo né alla nota del 29 agosto 2013, che, peraltro, non contiene alcuna intimazione di pagamento (cfr. all. 9 alla comparsa di risposta) né alla nota dell'8 marzo 2014 (cfr. all. 4 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opposta). Sul punto va, infatti, considerato che al fine di provare l'intervenuta interruzione del decorso del termine prescrizionale, attesa la natura recettizia dell'atto, era onere di dimostrare l'invio e la ricezione Parte_1 di tali note da parte dell'opponente e tale prova non è stata data atteso che dalla documentazione depositata non risulta l'invio e la recezione delle note in questione. Né rileva che nel ricorso exart. 700 c.p.c. proposto dal innanzi al Tribunale di Ragusa lo stesso aveva dato atto di aver CP_1 ricevuto la raccomandata n. 61110284011 –7 del 18 giugno 2012 con cui gli era stato chiesto il pagamento della somma di € 93.838,11 relativamente alle fatture 2302943774 e n. 2302981089, azionate nel presente giudizio (cfr. all. 2 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte opposta), essendo, comunque, decorso da tale data e sino alla notifica del decreto ingiuntivo e, finanche dell'introduzione del procedimento monitorio, un ulteriore quinquennio, con conseguente maturazione del termine di prescrizione.
4. L'opposizione va, dunque, accolta e va revocato il decreto ingiuntivo. Le ragioni della decisione, essendo incontestato il lamentato inadempimento, sebbene per un importo inferiore a quello domandato in sede monitoria, giustifica la compensazione delle spese di lite…”.
§ 3 —Con atto di appello contenente tre motivi, impugnava la sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Roma chiedendone la riforma e domandava la condanna di al Controparte_1 pagamento della somma di € 289.974,30 a titolo di risarcimento danni. In data 2.8.2021, con appello incidentale, si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto nonché domandando la riforma della sentenza sulla statuizione relativa alla regolazione delle spese di lite. In data 10.10.2025, una settimana prima dell'udienza di discussione orale, è intervenuta in giudizio in qualità di cessionaria del credito di CP_3 Parte_1 All'esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Parte_1
“Voglia l'adita Corte di appello, contrariis reiectis, in accoglimento dell'atto di appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza e condannare nella dedotta qualità, a pagare Controparte_1
– in favore della odierna appellante e per le causali di cui in narrativa – la somma di € 289.974,30 a titolo di risarcimento danni da illecito contrattuale commisurato ai corrispettivi di energia elettrica consumata non misurata dal contatore per effetto dell'accertata manomissione e quantificati utilizzando le tabelle elaborate dal distributore oltre interessi di mora dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese compensi del doppio grado di giudizio. Con ogni conseguenza di legge”.
Per : CP_3
“Voglia l'adita Corte, in accoglimento dell'atto di appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza e condannare nella dedotta qualità, a pagare – in favore della odierna Controparte_1 appellante e per le causali di cui in narrativa – la somma di € 289.974,30 a titolo di risarcimento danni da illecito contrattuale commisurato ai corrispettivi di energia elettrica consumata non misurata dal contatore per effetto dell'accertata manomissione e quantificati utilizzando le tabelle elaborate dal distributore oltre interessi di mora dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese compensi del doppio grado di giudizio”.
Per CP_1
“piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi sopra esposti:
- rigettare l'appello proposto da essendo inammissibile (l'impugnazione non è Parte_1 specifica e comunque non ha una ragionevole probabilità di essere accolta essendo del tutto evidente l'intervenuta prescrizione di ogni diritto in capo a parte appellante) e comunque totalmente infondato;
- accogliere l'appello incidentale riformando la sentenza n. 4896/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 19.03.2021 in punto di spese di giudizio e statuendo, conseguentemente, la condanna di
[...] al pagamento, in favore di delle spese di lite del primo grado (da Parte_1 Controparte_1 liquidarsi sulla scorta dei parametri di cui al DM 55-14) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di averle interamente anticipate e di non avere percepito acconto alcuno. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio (da liquidarsi sulla scorta dei parametri di cui al DM 55-14) e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di averle interamente anticipate e di non avere percepito acconto alcuno”.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 17.10.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.cit.
§ 4 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 4.1. Con il primo motivo di appello, contestava il capo sull'avvenuta prescrizione ai Parte_1 sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. dei crediti oggetto del giudizio. A sostegno delle sue pretese, esponeva l'appellante che i crediti oggetto del giudizio non dovevano essere qualificati come corrispettivo dovuto periodicamente per la somministrazione di energia elettrica, ma come risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale per l'inadempimento del all'obbligazione di custodire correttamente il contatore di cui è stata CP_1 accertata la manomissione. Ne consegue che il termine di prescrizione doveva essere considerato decennale e decorrente dal 4.10.2011, data dell'ispezione e della scoperta dell'avvenuta manomissione del contatore. Continua l'appellante sostenendo che, alternativamente, la prescrizione del credito doveva considerarsi comunque decennale ai sensi dell'art. 2947 co. 3 c.c. atteso che la fattispecie configurerebbe illecito penale.
Il motivo è infondato. Il Giudice di primo grado ha correttamente qualificato l'azione di come azione di Parte_1 adempimento al contratto di somministrazione. Difatti, sia nel ricorso per decreto ingiuntivo, sia negli atti processuali depositati nel corso del giudizio di opposizione si evince con chiarezza che non ha domandato le somme richieste a titolo Parte_1 di risarcimento del danno, ma a titolo di corrispettivo per l'energia consumata dal seppur, in CP_1 parte, a mezzo della ricostruzione degli stessi a causa dell'accertata manomissione del contatore. Tale circostanza appare confermata anche dalla documentazione depositata dal in cui Parte_1 risulta assente una richiesta risarcitoria verso il ma è esternata esclusivamente la volontà CP_1 dell'appellante di ottenere il pagamento degli importi indicati nelle fatture emesse calcolati in base ai consumi effettivi o ricostruiti a seconda del periodo di riferimento. Pertanto, la ricostruzione dei consumi nel periodo in cui era stata rilevata la manomissione del contatore non era volta a quantificare l'entità del risarcimento del danno dovuto, ma esclusivamente a quantificare il corrispettivo dovuto dal al fine di adempiere la propria obbligazione CP_1 derivante dal contratto, attesa l'inaffidabilità della misurazione eseguita a mezzo del contatore manomesso. Non è conferente il riferimento al precidente citato dall'appellante, Cass.n.20175/2015, perché non è in questione che, in generale, la violazione dell'obbligo di diligente custodia del contatore determini la responsabilità dell'utente per i danni che ne sono derivati, ma ciò non toglie che l'azione effettivamente esercitata nel presente giudizio sia un'azione di adempimento, proponibile anche in presenza di una manomissione del contatore, e non un'azione risarcitoria. Atteso quanto sopra, al credito deve essere applicato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
§ 4.2. Con il secondo motivo di appello, eccepisce l'erronea valutazione da parte del Parte_1 giudice di primo grado dell'efficacia probatoria del verbale di verifica. In particolare, il Giudice di primo grado non avrebbe considerato che tale documento è dotato di fede privilegiata con presunzione di veridicità, essendo stato redatto dai verificatori dell' che Pt_1 andrebbero inquadrati nella categoria dei pubblici ufficiali o quantomeno negli incaricati di pubblico servizio. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto dare per provato il fatto previsto dalla legge come reato ed applicare il termine di prescrizione decennale. Con il detto verbale, invero, Parte_1 avrebbe ricostruito i consumi a seguito dell'accertata manomissione del misuratore e quindi del prelievo irregolare di energia elettrica ed il non lo avrebbe mai contestato tempestivamente. CP_1 Le uniche contestazioni sarebbero infatti pervenute con le note del 6.3.2012 e dell'11.9.2012 con cui il contestava in maniera generica la verifica eseguita dai tecnici. CP_1
Il motivo è infondato.
Con l'operazione di verifica è stato accertato il mero dato oggettivo della manomissione del contatore, ma nessun elemento probatorio è emerso in ordine a una responsabilità del CP_1
Sotto altro profilo, la tesi avanzata da presenta profili di evidente contraddittorietà. Pt_1 Difatti, mentre nel primo motivo di appello si richiede la condanna del al risarcimento dei CP_1 danni per responsabilità contrattuale, fondata sulla presunta violazione dell'obbligo di custodia sul bene, nel secondo motivo di appello si prospetta che il abbia commesso un illecito penale CP_1 mediante la manomissione del misuratore. A tal riguardo, si rileva in primo luogo che non ha mai contestato né provato una responsabilità Pt_1 dolosa in capo al signor per la manomissione del contatore. CP_1 In secondo luogo, non ha neppure provveduto a qualificare giuridicamente il reato che Parte_1 sarebbe stato commesso con la manomissione, rendendo indefinito il presupposto per l'applicazione del termine di prescrizione decennale invocato, atteso che, a mente dell'art. 2947, comma 3, c.c., qualora il fatto sia considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione applicabile è quello stabilito per il reato stesso. § 4.3. Con il terzo motivo di appello, espone che il termine di prescrizione sarebbe stato Parte_1 interrotto a mezzo di una pluralità di atti ed in particolare: tramite le note inviate dall'appellante del 16.4.2012, 18.6.2012 e del 29.8.2013 mai contestate dal a mezzo delle fatture derivanti dalla CP_1 ricostruzione dei consumi;
tramite l'intimazione di pagamento spedita con nota racc. n° 612255955503-1 in data 8/3/2014 con cui veniva richiesto il pagamento del credito oggetto del giudizio. Infine, il nell'ambito del ricorso cautelare iscritto dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. CP_1 2563/2012 R.G., avrebbe ammesso di aver ricevuto la raccomandata n° 61110284011-7 del 18.6.2012 nonché le diverse fatture ivi menzionate, con cui a richiesto il pagamento del credito maturato. Pt_1
Il motivo è infondato.
Nessuno degli atti citati dall'appellante può essere considerato idoneo ad interrompere il termine di prescrizione del credito oggetto del giudizio. Invero, per conseguire l'efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Nelle note depositate dall'appellante risulta assente qualsivoglia richiesta di pagamento, e non viene neppure indicato l'ammontare del credito. Si deve, pertanto, escludere l'efficacia interruttiva del termine di prescrizione delle note medesime. Analogamente, come da costante giurisprudenza, va esclusa l'efficacia interruttiva del mero invio delle fatture, qualora queste non siano espressamente corredate da una specifica intimazione di pagamento. In merito all'intimazione di pagamento spedita con nota racc. n° 612255955503-1 in data 08/03/2014, si ribadisce quanto già rilevato dal Giudice di primo grado, ovvero che non è stato assolto l'onere probatorio relativo all'invio e alla ricezione da parte del signor Conseguentemente, anche CP_1 tale atto è privo di efficacia interruttiva. Infine, risulta irrilevante l'intimazione inviata a mezzo lettera raccomandata n° 61110284011-7 del 18.6.2012 atteso che il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso in data 18.6.2017, prima della notificazione del decreto ingiuntivo da parte di Pt_1
§ 5. Con appello incidentale articolato in un motivo domandava la riforma della Controparte_1 sentenza di primo grado poiché il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente compensato le spese di lite. A sostegno delle sue pretese il espone che il Tribunale avrebbe compensato le spese al di CP_1 fuori di ogni ipotesi stabilita dal Codice di procedura civile o ricavata dalla giurisprudenza. Invero la soccombenza di sarebbe stata totale e pertanto la medesima avrebbe dovuto essere Pt_1 condannata alla rifusione delle spese di lite.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. il Giudice può compensare le spese di lite qualora, alternativamente, vi sia: reciproca soccombenza, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso di specie non risulta integrata nessuna delle ipotesi previste dalla legge. Risulta, infatti, che nel giudizio di primo grado sia stata totalmente soccombente atteso Parte_1 che le domanda formulate da questa sono state integralmente rigettate. Può parlarsi, infatti, di soccombenza reciproca nel momento in cui vengano rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande o alcuni capi dell'unica domanda proposta. Pertanto, non sussistendo le già menzionate ipotesi, deve essere condannata a rifondere Parte_1 le spese di lite sostenute in primo grado dal che si liquidano per compensi secondo i valori CP_1 di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 260.200,00 a € 520.000,00, applicando i valori medi a tutte le fasi quindi in € 22.457,00 (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 6.164,00 per la fase decisionale).
§ 6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano per compensi secondo i valori di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 260.200,00 a € 520.000,00, applicando i valori medi a tutte le fasi eccetto la fase istruttoria/trattazione di secondo grado che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 17.179,00 (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale). Il cessionario del credito intervenuto prima dell'udienza di discussione orale, avendo aderito all'appello principale, è interamente soccombente, per cui risponde in solido con Parte_1 delle spese relative alla fase decisionale del grado di appello.
§ 7. A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Essendo l'appello da respingere integralmente deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 4896/2021 ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese processuali di primo grado che si liquidano per compensi secondo i valori di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 260.200,00 a € 520.000,00, applicando i valori medi a tutte le fasi quindi in € 22.457,00 (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, €
2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 6.164,00 per la fase decisionale).
3. condanna e , in solido tra loro – nel limite di € Parte_1 CP_3 CP_3
7.298,00 - a rifondere a le spese processuali del presente grado di giudizio Controparte_1 che si liquidano in € 17.179,00 (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale) oltre spese generali ed oneri di legge;
4. visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni di legge per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 17.10.2025
Il presidente est. NT ZZ