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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4077/2023
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.03.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 4077/2023 vertente
T R A
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
a Mare (BA) il 21.05.1950 ed ivi residente a[...], rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni Martellotta (c.f.
), C.F._2
E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ) CodiceFiscale_3
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 4.4.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
l' si costituiva in giudizio, CP_1
invocando il rigetto della domanda. Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c),
d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice;
trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
Si rileva che la parte istante agisce nel presente giudizio per vedersi dichiarare non dovuta la complessiva somma di euro
1.997,63 richiesta dall con lettera del 19.10.2022, con CP_1
condanna dell alla restituzione delle somme eventualmente CP_1
trattenute. Deduce la parte ricorrente di avere ricevuto dall CP_1
in data 19.10.22 comunicazione relativa alla indebita ricezione di somme non dovute con riferimento all'assegno Assegno Sociale in godimento ed al periodo 1.9.2015-31.12.2015 ed assume illegittima la pretesa impugnata di cui chiede l'annullamento.
2 Ebbene, come dedotto e documentato dall la dal CP_1 Pt_1
09/2015 è titolare dell'AS 04061839 dell'importo pieno di euro
461,44 in quanto a suo attivo dichiarava di possedere solo la casa di abitazione la cui rendita non rileva ai fini della misura della prestazione assistenziale. Con la domanda di ricostituzione web- dom 2014940100350 del 27/09/22, la ricorrente ribadiva il possesso della casa in cui abitava. Previe verifiche presso l'Agenzia delle Entrate e agli Atti del Registro, veniva ricostituito l'AS 04061839 dalla decorrenza e quindi da settembre 2015. La verifica reddituale disposta d'ufficio dall evidenziava la CP_1
sussistenza di atti compravendita di fabbricati in cui la Pt_1
era stata attrice sia come dante causa che come avente causa.
Precisamente in data 06/03/2015 effettuava la vendita di un fabbricato mentre in data 28/05/2015 era stata parte acquirente.
Dall' operazione di vendita, la ricorrente aveva incamerato una somma che è stata imputata a reddito del 2015. La somma ricavata, di importo più elevato del limite reddituale previsto nel Part 2015 per avere diritto all quale prestazione assistenziale, Part come documenta l ha determinato l'azzeramento dell CP_1
nello stesso anno di decorrenza 2015, con formazione dell'indebito RI 17286419 di euro 1.997,63 ricadente nell'arco temporale dal 01/09/2015 al 31/12/2015. L , CP_2
correttamente, ha considerato la somma acquisita dalla vendita del fabbricato al netto di quella utilizzata dalla per Pt_1
acquistare altro immobile in data 28/05/2015. Il messaggio CP_1
08/11/2017 n. 004424 (alla voce 4: Entrate conseguenti a vendita di immobili), infatti, sottolinea che l'intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l'anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di
3 cui alla voce altri redditi non assoggettabili ad IRPEF e da computare ai fini del riconoscimento della prestazione.
Ora, così ricostruita l'intera vicenda, non può che emergere la correttezza dell'operato dell Sul punto si richiama la CP_1
pronuncia emessa da codesto Tribunale del 20.1.2023 in controversia similare (n.r.g. 2721/2022) secondo cui “Giova precisare che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/95 per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale, che resta, tuttavia, in pagamento anche dopo il
1995 per coloro che l'hanno conseguita precedentemente, sussistendone le condizioni. In presenza di redditi, purchè di importo non superiore al limite stabilito, l'assegno sociale è ottenibile in misura parziale, fino a concorrenza del limite medesimo. Questa regola non vale per gli assegni sostitutivi per mutilati e invalidi civili, totali o parziali, ai quali l'assegno è sempre corrisposto in misura intera, purchè il reddito non superi il limite, analogamente a quanto avviene con la pensione sociale. Se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito coincide con
l'importo dell'assegno. Se il richiedente è coniugato, viene considerato solo il reddito della coppia, che non deve superare un importo pari a due volte quello dell'assegno stesso. In questo caso, in presenza di un reddito di importo superiore al limite, l'assegno può essere erogato per differenza fino a questo secondo limite e, comunque, fino a concorrenza del suo importo intero … Tanto chiarito in linea generale, oggetto della presente controversia, stante la non contestazione degli altri presupposti previsti dalla legge, è lo stato di bisogno che legittima la percezione dell'assegno sociale. A questo proposito, è pacifico, oltre ad essere stato
4 documentato dall' , che parte ricorrente abbia alienato, in data CP_1
29.9.2017, una quota della proprietà di un immobile e che abbia conseguito il relativo prezzo. In tale quadro fattuale, non si condivide il richiamo, operato dalla difesa dell'attrice, all'art. 67
T.U.I.R.. Nella fattispecie della quale si discute vale – piuttosto – il disposto contenuto nell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 cit., ove, infatti, si statuisce che alla formazione del reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Come pure non risulta decisiva la circostanza che la compravendita sia avvenuta nell'anno 2017, mentre la revoca e la richiesta restitutoria dell' convenuto si CP_2
riferiscono temporalmente all'anno 2018. In sede di prima liquidazione, infatti, si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno, mentre, per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, sono considerati i redditi dell'anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all'anno in corso. Da ultimo, occorre considerare che, a fronte di quanto emerso a proposito dell'atto di compravendita immobiliare, sufficiente a determinare il venir meno dello stato di bisogno, nessun ulteriore elemento istruttorio utile sia stato fornito dalla parte ricorrente, sulla quale ricadeva il relativo onere, al fine di asseverare il mantenimento di uno stato di bisogno. Logico ed ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto del ricorso…”.
In virtù di tutte le considerazioni sinora esposte, la domanda va integralmente rigettata.
5 Le spese di lite sostenute dall vanno dichiarate non ripetibili, CP_1
ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Bari, 25.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
6
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.03.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 4077/2023 vertente
T R A
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
a Mare (BA) il 21.05.1950 ed ivi residente a[...], rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni Martellotta (c.f.
), C.F._2
E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ) CodiceFiscale_3
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 4.4.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
l' si costituiva in giudizio, CP_1
invocando il rigetto della domanda. Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c),
d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice;
trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
Si rileva che la parte istante agisce nel presente giudizio per vedersi dichiarare non dovuta la complessiva somma di euro
1.997,63 richiesta dall con lettera del 19.10.2022, con CP_1
condanna dell alla restituzione delle somme eventualmente CP_1
trattenute. Deduce la parte ricorrente di avere ricevuto dall CP_1
in data 19.10.22 comunicazione relativa alla indebita ricezione di somme non dovute con riferimento all'assegno Assegno Sociale in godimento ed al periodo 1.9.2015-31.12.2015 ed assume illegittima la pretesa impugnata di cui chiede l'annullamento.
2 Ebbene, come dedotto e documentato dall la dal CP_1 Pt_1
09/2015 è titolare dell'AS 04061839 dell'importo pieno di euro
461,44 in quanto a suo attivo dichiarava di possedere solo la casa di abitazione la cui rendita non rileva ai fini della misura della prestazione assistenziale. Con la domanda di ricostituzione web- dom 2014940100350 del 27/09/22, la ricorrente ribadiva il possesso della casa in cui abitava. Previe verifiche presso l'Agenzia delle Entrate e agli Atti del Registro, veniva ricostituito l'AS 04061839 dalla decorrenza e quindi da settembre 2015. La verifica reddituale disposta d'ufficio dall evidenziava la CP_1
sussistenza di atti compravendita di fabbricati in cui la Pt_1
era stata attrice sia come dante causa che come avente causa.
Precisamente in data 06/03/2015 effettuava la vendita di un fabbricato mentre in data 28/05/2015 era stata parte acquirente.
Dall' operazione di vendita, la ricorrente aveva incamerato una somma che è stata imputata a reddito del 2015. La somma ricavata, di importo più elevato del limite reddituale previsto nel Part 2015 per avere diritto all quale prestazione assistenziale, Part come documenta l ha determinato l'azzeramento dell CP_1
nello stesso anno di decorrenza 2015, con formazione dell'indebito RI 17286419 di euro 1.997,63 ricadente nell'arco temporale dal 01/09/2015 al 31/12/2015. L , CP_2
correttamente, ha considerato la somma acquisita dalla vendita del fabbricato al netto di quella utilizzata dalla per Pt_1
acquistare altro immobile in data 28/05/2015. Il messaggio CP_1
08/11/2017 n. 004424 (alla voce 4: Entrate conseguenti a vendita di immobili), infatti, sottolinea che l'intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l'anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di
3 cui alla voce altri redditi non assoggettabili ad IRPEF e da computare ai fini del riconoscimento della prestazione.
Ora, così ricostruita l'intera vicenda, non può che emergere la correttezza dell'operato dell Sul punto si richiama la CP_1
pronuncia emessa da codesto Tribunale del 20.1.2023 in controversia similare (n.r.g. 2721/2022) secondo cui “Giova precisare che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/95 per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale, che resta, tuttavia, in pagamento anche dopo il
1995 per coloro che l'hanno conseguita precedentemente, sussistendone le condizioni. In presenza di redditi, purchè di importo non superiore al limite stabilito, l'assegno sociale è ottenibile in misura parziale, fino a concorrenza del limite medesimo. Questa regola non vale per gli assegni sostitutivi per mutilati e invalidi civili, totali o parziali, ai quali l'assegno è sempre corrisposto in misura intera, purchè il reddito non superi il limite, analogamente a quanto avviene con la pensione sociale. Se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito coincide con
l'importo dell'assegno. Se il richiedente è coniugato, viene considerato solo il reddito della coppia, che non deve superare un importo pari a due volte quello dell'assegno stesso. In questo caso, in presenza di un reddito di importo superiore al limite, l'assegno può essere erogato per differenza fino a questo secondo limite e, comunque, fino a concorrenza del suo importo intero … Tanto chiarito in linea generale, oggetto della presente controversia, stante la non contestazione degli altri presupposti previsti dalla legge, è lo stato di bisogno che legittima la percezione dell'assegno sociale. A questo proposito, è pacifico, oltre ad essere stato
4 documentato dall' , che parte ricorrente abbia alienato, in data CP_1
29.9.2017, una quota della proprietà di un immobile e che abbia conseguito il relativo prezzo. In tale quadro fattuale, non si condivide il richiamo, operato dalla difesa dell'attrice, all'art. 67
T.U.I.R.. Nella fattispecie della quale si discute vale – piuttosto – il disposto contenuto nell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 cit., ove, infatti, si statuisce che alla formazione del reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Come pure non risulta decisiva la circostanza che la compravendita sia avvenuta nell'anno 2017, mentre la revoca e la richiesta restitutoria dell' convenuto si CP_2
riferiscono temporalmente all'anno 2018. In sede di prima liquidazione, infatti, si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno, mentre, per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, sono considerati i redditi dell'anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all'anno in corso. Da ultimo, occorre considerare che, a fronte di quanto emerso a proposito dell'atto di compravendita immobiliare, sufficiente a determinare il venir meno dello stato di bisogno, nessun ulteriore elemento istruttorio utile sia stato fornito dalla parte ricorrente, sulla quale ricadeva il relativo onere, al fine di asseverare il mantenimento di uno stato di bisogno. Logico ed ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto del ricorso…”.
In virtù di tutte le considerazioni sinora esposte, la domanda va integralmente rigettata.
5 Le spese di lite sostenute dall vanno dichiarate non ripetibili, CP_1
ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Bari, 25.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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