TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/06/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1448/2023, posta in decisione all'udienza del 7 febbraio 2025 e promossa da
D A
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore (ME), Via C.F._1
Nazionale n. 317, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Cicero giusta procura in atti
ATTORE
C O N T R O
, nato ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
ivi res.te alla via Alcide De Gasperi n. 15/PT C.F._2
CONVENUTO – CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
, nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
, elettivamente domiciliato in Falcone (ME), via C.F._3
Nazionale n. 268, presso lo studio dell'avv. Santi Cirella
INTERVENIENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, datato 30.10.2023, conveniva in Parte_1 giudizio, avanti all'intestato Tribunale, premettendo che, con Parte_2
scrittura privata del 05.09.1999, si era obbligato a vendergli una CP_1
striscia di terreno, sito nel Comune di Olivero, in catasto al fg. 1, particella 99, retrostante il suo immobile;
che il promittente venditore aveva dichiarato di essere proprietario del detto terreno per averlo acquistato con contratto preliminare di compravendita del 17.01.1998 dall'odierno convenuto.
L'attore continuava precisando di aver acquistato, sin dalla data di sottoscrizione della scrittura (05.09.1999), il possesso e il materiale godimento ultraventennale del fondo, in via esclusiva, in modo pieno ed indisturbato, senza limitazioni e/o ingerenze da parte di terzi estranei e/o aventi diritto, esercitando un potere di fatto corrispondente all'esercizio di proprietà.
Ciò premesso l'attore concludeva chiedendo la dichiarazione di essere proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, del fondo, esteso mq 107, individuato al NCT del Comune di Oliveri, Foglio 1, particella 942, già particella
99, con ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità; in via istruttoria articolava prova per testi. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Restava contumace il . Controparte_2
Con atto, depositato il 14.06.2024, svolgeva intervento volontario CP_1
eccependo che, in merito alla porzione di terreno di cui è chiesta
[...]
l'usucapione, è pendete altro giudizio, vertente tra lo stesso ed il Sig.
[...]
, iscritto al n. 21/2022 R.G. Corte di Appello di Messina, nel cui contesto Pt_2
l'odierno interveniente chiedeva, tra l'altro, l'emissione di una sentenza, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita di cui al preliminare sottoscritto il 17.01.1998; manifestando, dunque, il proprio interesse a mantenere l'integrità e la piena proprietà del terreno oggetto di detto preliminare in capo all'odierno convenuto.
2 Ciò premesso l'interveniente eccepiva la carenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione svolta da parte attrice, sia perché
l'immissione del promissario acquirente nella disponibilità del bene configura una mera detenzione che esclude il possesso ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione;
sia perché tale richiesta è incompatibile con la domanda di mediazione svolta dall'attore ed avente ad oggetto il mancato trasferimento mediante rogito del terreno compravenduto con la scrittura privata del 05.09.1999.
L'interveniente concludeva chiedendo il rigetto delle domande svolte da parte attrice, anche quelle di natura istruttoria del tutto superflue.
Già prima del giudizio veniva svolta la mediazione obbligatoria che ci concludeva con esito negativo.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, era rinviata per la decisione e viene così odiernamente decisa.
È opportuno precisare che la decisione della lite seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass., S.U., n. 9936/2014) attribuendo priorità alle questioni di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinate – in una prospettiva aderente ad esigenze di economia processuale e celerità del giudizio (v. anche
Cass., n. 11458/2018).
Difatti, il principio della ragione più liquida, fondato sugli artt. 24 e 111
Cost., consente al giudice di esaminare una questione di merito suscettibile di definire il giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale, qualora la decisione immediata nel merito assicuri una tutela più effettiva e celere per le parti, evitando un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue
(cfr. CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, Sentenza n. 2028/2023 del 09-10-
2023).
Orbene, parte attrice, nello svolgere domanda di usucapione, afferma di aver acquisito sul fondo individuato nella particella 942 sin dalla data di sottoscrizione della scrittura privata del 5 settembre 1999 il possesso e materiale godimento ultraventennale in via esclusiva.
3 Sul punto, è possibile richiamare la giurisprudenza secondo cui “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7930 del
27/03/2008, Rv. 602815; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1296 del 25/01/2010, Rv.
611222; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9896 del 26/04/2010, Rv. 612577; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5211 del 16/03/2016, Rv. 639209; sezioni Unite che hanno riformato l'orientamento di cui Cass. n. 11415/2003).
Emerge sia dal tenore del contratto di compravendita allegato nonché dalla ricostruzione fornita proprio da parte attrice che l'immissione in possesso fosse avvenuta proprio in occasione di detto contratto preliminare.
Come, tuttavia, riaffermato anche recentemente (cass. n. 12024/2025), la presunzione di possesso ex art. 1141 c.c. non può operare quando la relazione col bene derivi non da un atto materiale di apprensione della res ma da un atto o fatto del proprietario a beneficio del detentore. Come nel caso di specie, una disposizione della cosa che non corrisponde all'esercizio di un diritto reale poiché non è svolta in opposizione al proprietario. Serve, pertanto, la prova di aver compiuto un atto di interversione ex art. 1141 c.c. secondo comma che l'attore non ha dimostrato di aver mai compiuto (né la prova testimoniale richiesta ha effettivamente appare idonea a tale scopo).
Difatti, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio
4 nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Infine, la cosiddetta “immissione in possesso” all'atto del preliminare di vendita di immobile non può costituire di per sé titolo idoneo abilitativo al fine di una eventuale usucapione del bene.
Su un caso simile, la giurisprudenza ha recentemente affermato che ai fini dell'acquisto di un diritto reale a titolo di usucapione ordinaria ex art. 1158 cod. civ. non rileva, difatti, l'idoneità del titolo, ossia un titolo non affetto da vizio di nullità, essendo ciò dirimente ai soli fini della usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., ma è necessario che il titolo, ancorché invalido, sia idoneo a trasferire il possesso del bene, ciò che non può verificarsi quando l'anticipata consegna avvenga a titolo di promessa di permuta o addirittura a titolo di comodato, in quanto tale situazione legittima la mera detenzione del promissario acquirente, fino a che questi immuti la situazione di fatto in possesso ai sensi dell'art. 1141, secondo comma, cod. civ., potendo iniziare a usucapire soltanto da tale momento, ma soltanto quando il titolo di alienazione, pur ab origine nullo, dia luogo ad una situazione che possa qualificarsi immediatamente come possesso, in quanto l'immissione nella materiale disponibilità del bene deve intendersi compiuta dall'acquirente in opposizione al dante causa e dunque con animus possidendi (in questi termini Cass., Sez. 3, 8/6/2017, n. 14272 richiamata da Cass. 389/2025).
Mutuando detto principio, ove l'anticipata consegna avvenga per un titolo ben specifico (nel caso, il contratto preliminare sebbene non valido), ciò legittima una detenzione e non un possesso utile ai fini dell'usucapione.
Per le superiori ragioni la domanda attorea va rigettata.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Nulla sulle spese in favore di parte convenuta, essendo rimasta contumace.
5 Per quanto riguarda le spese tra parte attrice ed intervenuta, poiché si verte in un'ipotesi di intervento volontario e non di domanda rivolta nei confronti dell'intervenuto (intervento, comunque, non dirimente per la risoluzione della controversia), le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il tribunale di Patti definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta le domande;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
6