Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RGC 1168/23 avente ad oggetto: Divorzio, riservata in decisione in data 31.10.2024
TRA
(C.F.: ), con l'Avv. Nunzio Raimondi – Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti -
Ricorrente
E
(C.F.: , con l'Avv. Francesco De Controparte_1 C.F._2
Luca - giusta procura in atti -
Resistente
Nonché
Pubblico Ministero – sede –
Intervenuto
Conclusioni: come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26.9.2023 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente nel 2014; che dall'unione non nascevano figli;
di essere separati giusta sentenza parziale sullo status dell'intestato Tribunale n.
49/2021 pubbl. il 18.1.2021 e successiva sentenza sulle statuizioni accessorie n.
705/2022 dell'1.12.2022, emessa nell'ambito della causa civile di separazione RG
1704/2016 – chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegno di mantenimento ed esclusione dell'assegno divorzile in favore del resistente, attualmente autosufficiente e/o comunque nel pieno possesso della capacità lavorativa.
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14.5.2024 con le modalità di cui all'art. 473 bis n. 42 c.p.c. - ritualmente comunicata al PM.
Si costituiva il resistente, aderendo alla domanda principale ed insistendo nella conferma dell'assegno di mantenimento in proprio favore.
All'udienza di comparizione veniva sentita la sola ricorrente, la quale confermava le proprie richieste, sicché, in mancanza di richieste istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini conclusionali ex art. 473bis.28 cpc e rinviata per la rimessione in decisione.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali indi la causa era riservata per la decisione collegiale dal 31.10.2024.
Motivi della decisione
1. Sullo status
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda principale vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, come modificata dall' art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, conclusosi con sentenza dell'intestato Tribunale n. 49/2021 del 18.1.2021 e successiva sentenza sulle statuizioni accessorie n. 705/2022 dell'1.12.2022, resa nel procedimento
RG 1704/2016 (in atti) e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
2) Sull'assegno divorzile richiesto dal resistente
Le parti controvertono unicamente in ordine alla dovutezza o meno dell'assegno divorzile in favore del resistente, godendo, allo stato, dell'assegno di mantenimento fissato in € 200,00 mensili in sede di sentenza di separazione.
La ricorrente ha chiesto rigettarsi la domanda deducendo, da un lato, la raggiunta autosufficienza economica del resistente per aver trovato lavoro presso la “Top
Nautica” (per come accertato da relazione investigativa in atti); dall'altro, per essere il resistente nel pieno della propria capacità lavorativa (per titoli ed età) oltre che titolare di svariati immobili (siti nei comuni di Vibo Valentia e di Dasà), nonché percettore del reddito di cittadinanza.
Il resistente, per contro, nega l'esistenza di un'attività lavorativa presso l'azienda indicata, dichiarando di aver frequentato il Cantiere Nautico in Porto Salvo (VV) solo per un breve periodo di formazione a titolo amicale e gratuito e di aver svolto occupazioni temporanee legate ai patti sociali del RdC, deducendo l'incolpevole mancanza di un lavoro stabile nonostante gli sforzi profusi per raggiungere la propria
Pag. 2 a 4 indipendenza economica, nonché la difficoltà di utilizzo nell'ambiente lavorativo sociale-culturale vibonese del proprio titolo di studio (laurea in ingegneria).
Giova premettere che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 co 6 della l. n. 898 del 1970 - richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018).
Il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale non è, dunque, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale ma la mancanza della “indipendenza o autosufficienza economica” di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre, con i propri mezzi, un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa (Cass. sez. I del 9.8.2021 n. 22499) mentre, nella pari misura componente compensativa/perequativa, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e all'eventuale sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due” (Sez. I, 30.11.2021 n. 37571).
In altri termini, il ragionamento di legittimità di cui alle sentenze sopra richiamate, pone particolare attenzione a quei casi in cui le scelte di un coniuge siano state sacrificate per consentire all'altro un maggiore sviluppo in ambito economico e lavorativo, traducibili il più delle volte in rinunce, venendosi a determinare una situazione di squilibrio economico quale diretta conseguenza proprio delle scelte di vita compiute concordemente in costanza di matrimonio, i cui effetti non possono ricadere unicamente sul coniuge 'rinunciatario'.
Ciò posto, ritiene il Collegio come, nel caso che occupa, non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del resistente in alcuna delle componenti testé enunciate, né sotto il profilo compensativo-perequativo né sotto il profilo assistenziale.
Quanto al primo, il resistente non ha dato - in vero non ha neanche richiesto - prova,
(come già argomentato nel precedente giudizio di separazione), di aver apportato contributi straordinari ed eccedenti il normale dovere di collaborazione e condivisione del ménage domestico/familiare secondo le proprie sostanze o di avere effettuato nel corso della vita matrimoniale scelte rinunciatarie in favore della conduzione familiare;
della formazione del patrimonio familiare o personale della ricorrente.
Per quanto attiene il profilo assistenziale, il resistente non ha neppure provato la sussistenza di ragioni oggettivamente impeditive il raggiungimento di un accettabile
Pag. 3 a 4 livello di indipendenza economica, non apparendo tali l'età (58 anni) e le asserite difficoltà a reperire un lavoro consono al proprio titolo di studio (ingegnere), anzi, al contrario, il resistente ha espressamente dichiarato e dimostrato di essere in grado di svolgere svariate attività lavorative (cfr. in occasione dei patti sociali legati al RdC), ha continuato a formarsi, acquisendo plurimi e nuovi titoli, dando, dunque, prova di possedere attitudini e capacità professionali varie spendibili nel mondo del lavoro.
Pertanto, la breve durata del matrimonio (appena sei anni), la sussistenza e permanenza di una non trascurabile capacità reddituale e lavorativa;
le predette, significative e altamente qualificate potenzialità occupazionali;
la concreta e realistica possibilità di inserimento nel mercato lavorativo - a cui vanno ad aggiungersi la titolarità di non trascurabili possidenze immobiliari fruttifere e/o potenzialmente tali
- sono tutti elementi che depongono, a fortiori, per il rigetto della domanda di assegno divorzile a favore del resistente.
3. spese di lite
La natura della causa e l'adesione alla domanda principale, depongono per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ZO (VV) il
10.5.2014 tra e Parte_1 Controparte_1
B) Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dal resistente
C) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ZO (VV) (R.A.M. Anno 2014 Parte II Serie A Atto n. 6) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898 e s.m.i. (ex L.
6.3.1987 n. 74) e art. 152 septies disp. Att. C.p.c.;
D) Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. dell'11.12.2024
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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