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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore dott. Marco Bartoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 543/2023 R.G, trattenuta in decisione con ordinanza dell'11.12.2024, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dagli Avv.ti Elio Ludini e Pierluigi Tenaglia. giusta procure Parte_2
generali alle liti allegate all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in
L'Aquila, via Vittorio Veneto n.2, presso lo studio dell'Avv. Marca Racano;
Appellante
contro
e rappresentate e difese dall'Avv. Ugo Controparte_1 Controparte_2
Della Monica giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliate in Cava dè Tirreni, Viale Garibaldi n.19, presso lo studio del predetto avvocato
Appellate
avverso la sentenza n. 186/2023 pubblicata il 2/04/2023 dal Tribunale di Chieti nel procedimento civile n. 877/20 avente ad oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reictis, in riforma della sentenza definitiva impugnata n. 186/2023 del Tribunale di Chieti depositata in data 02/04/2023, così pronunciarsi:
1.Nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa, riformare la sentenza n. 186/2023 emessa dal Tribunale di Chieti, Sezione Civile, Giudice Dott. Marcello Cozzolino, nell'ambito del giudizio N. 877/2020 R.G., depositata in cancelleria in data 02/04/2023, non notificata, accogliendo tutte le conclusioni di merito ed istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado da intendersi per ivi riportate e trascritte e, comunque come di seguito: “alla luce di quanto argomentato documentato e provato in atti, stante la accertata responsabilità per condotte di bancarotta fraudolenta e per altri reati messi in atto dalla SI.ra e della SI.ra , in danno delle Controparte_1 Controparte_2
Società del Gruppo EL, e soprattutto, di e , come Controparte_3 CP_4
risulta dalle sentenze penali in atti, accertare e dichiarare il diritto di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, di esigere dai SIg. CP_2
e , in via solidale e/o disgiuntamente e, comunque, sulla
[...] Controparte_1
base di quanto documentato in atti, previa condanna delle stesse a risarcire i danni provocati, come espressamente richiesti nell'atto di “costituzione di parte civile” e comunque, come provati e, per l'effetto, condannarle al risarcimento degli stessi nella misura complessiva di € 64.468.718,00 o in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria sino al saldo definitivo;
voglia altresì, l'Ecc.mo Tribunale, con la determinazione del quantum oggetto di risarcimento, dare luogo alla conversione della misura cautelare reale, vale a dire alla conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare e, conseguentemente dare avvio alla espropriazione immobiliare sui beni immobili oggetto di sequestro conservativo, onde consentire alla Banca di poter incassare (quanto prima) il tantundem del pignoramento da portare a deconto di quanto i convenuti saranno tenuti a pagare;
in via subordinata, condannare le suddette a risarcire i danni provocati alla Banca, anche sulla base di idonea CTU e/o secondo equità e/o giustizia, con salvezza di ogni diritto ed azione, ivi compreso il diritto di ripetere anche i danni patrimoniali ulteriori ove l'azione giudiziaria promossa, in tal senso, dal Curatore del fallimento non avesse esito positivo Controparte_3
e/o venisse ridotta la condanna rispetto a quanto risultava richiesto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli odierni appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2.In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
per parte appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciare: rigettare il proposto appello per i motivi innanzi indicati e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Condannare parte appellante alla corresponsione per il presente grado delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Chieti così ebbe a decidere
PQM
:
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti delle sigg.re e , così Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
decide:
- respinge la domanda;
- condanna l'attrice a rifondere alle convenute le spese di lite sostenute, liquidate in €
14.133,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario delle spese generali c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. a carico della società attrice. Questi i fatti e lo svolgimento del processo come sintetizzati dal Tribunale.
La ottenuta in sede penale, con sentenza ormai irrevocabile, la Parte_1
condanna delle sig.re e a risarcirle i danni derivanti Controparte_1 Controparte_2
dalle condotte delittuose di cui queste ultime sono state, nel medesimo giudizio, dichiarate responsabili, le ha convenute in giudizio ai fini della quantificazione dei danni, pari all'importo complessivo dei finanziamenti erogati alle società del cd.
(pari ad € 65.494.953,60), al netto di quello richiesto in separata sede Parte_3
dalla curatela fallimentare con azione di responsabilità (pari ad € 24.064.948,00), maggiorato del rendimento che l'importo stesso avrebbe fornito ove fosse stato investito in B.T.P., complessivamente quantificati in € 64.468.718,00, o nella diversa somma ritenuta dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e la conversione del sequestro conservativo, già disposto in sede penale, in pignoramento immobiliare.
Si sono costituite in giudizio le sig.re e , eccependo Controparte_2 Controparte_1
il difetto di prova dei danni lamentati, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del titolo, l'insussistenza del credito, ed il difetto di legittimazione attiva della evidenziando come in relazione alla richiesta di Parte_1
conversione del sequestro conservativo la curatela fallimentare fosse litisconsorte necessaria. Hanno chiesto quindi dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, ed il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita mediante c.t.u., e, precisate le conclusioni all'udienza del
14.12.2022, è stata decisa come sopra.
La sentenza è stata impugnata da con richiesta di integrale riforma, il Parte_1
17.5.2023 per 3 motivi che si vanno ad esaminare.
e costituitesi in giudizio, hanno resistito Controparte_1 Controparte_2
all'appello.
Con successiva ordinanza dell'11 Dicembre 2024 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La gravata sentenza di rigetto è stata emessa sulla scorta della premessa per cui:
“Con sentenza del 31.5.2016 questo Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, ha condannato le sig.re e in via generica al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni cagionati alla dalle condotte ascritte loro ai capi Parte_1
D), E) ed F) delle imputazioni.
In particolare la sig.ra è stata condannata per il delitto di cui al capo D), Controparte_1
relativo a distrazioni di somme di denaro della società , per finalità Controparte_3
estranee all'oggetto sociale (per il pagamento di canoni di locazione di un immobile utilizzato dalla medesima sig.ra ; per il pagamento di canoni di noleggio Controparte_1
di autovetture;
per il pagamento di traffico telefonico di utenze estranee all'attività sociale).
La sig.ra è stata condannata per il delitto di cui al capo E), relativo Persona_1
a distrazioni di somme di denaro della (in favore della Parte_4 Controparte_5
della Immobiliare Sanfranco, della Il Sogno Agroforestale s.r.l., o per soddisfare esigenze di carattere meramente privato del nucleo familiare), e di cui al capo F), relativo a distrazioni di denaro della (in favore della , Parte_5 Controparte_5
e dissipazioni di risorse finanziarie della medesima società.”
Un primo rilievo si impone.
Le distrazioni per cui la sola è stata condannata riguardano la sola società CP_1 [...]
e ammontano (tanto risulta dal giudicato penale) a circa 68mila euro. CP_3
Questa era l'imputazione.
“d) , perché ritenuti responsabili per il delitto Controparte_1 Controparte_6
p. e p. dagli artt. 110 cod. pen. 216 comma 1° n. 1), 223 comma 1°, 219 comma 1°, comma 2° n. 1), R.D. 267/42 (L.F.) perché, nella qualità di Controparte_1
amministratore unico e legale rappresentante della dal 2 Controparte_3
marzo 2009 al 29 gennaio 2010, , nella qualità di Controparte_6 amministratore di diritto sino alla data del 2 marzo 2009 e successivamente di amministratore di fatto della predetta società nel medesimo arco di tempo, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto:
1)distraevano denaro appartenente alla utilizzato per il Controparte_3
pagamento del canone di locazione dell'immobile, sito in Pescara, V.le Riviera n. 243
(composto da 5 vani oltre cucina, 3 servizi, 2 garage e posto auto) sottoscritto in data
1° luglio 2006 con la società AGRECO sas di fatto utilizzato dalla figlia , Controparte_1
quale civile abitazione, tacitamente rinnovato alla scadenza del 30 giugno 2008 e per il quale era previsto un canone mensile pari ad € 2.848,88 comprese spese condominiali per complessivi € 38.175,96 corrisposti dal 2 marzo al 10 dicembre 2009; 2)distraevano denaro appartenente alla utilizzato per il pagamento del Controparte_3
canone di locazione di un immobile ubicato in Chieti, V.le Europa, per il quale, per il solo esercizio 2009, venivano corrisposti € 14.460,74; 3)distraevano per un importo pari ad € 5.114,94 mensili, i costi per il noleggio dell'autovettura AUDI A8 tg DD793ZC in uso esclusivo a , coniuge di , e dell'autovettura AUDI A8 Persona_2 Controparte_1
tg DK722ZL in uso all' anche dopo che questi era formalmente uscito Controparte_6
dall'organo amministrativo societario;
a detti importi si aggiungono i costi di multe elevate a carico dei predetti veicoli per un importo di € 6.128,66 pagate con denaro della società fallita;
4)distraevano denaro appartenente alla Controparte_3
utilizzato per il pagamento di traffico generato da utenze telefoniche non inerenti all'attività aziendale unitamente al pagamento delle utenze dell'energia elettrica relative ad alcuni immobili non concernenti l'attività di impresa ed ubicati in Chieti, Via della Liberazione, Via Platani, V.le Europa, in Francavilla al Mare, V.le Nettuno, in
Pescara, V.le Riviera e tutto ciò per un importo complessivo di € 3.399,36 nel periodo compreso dall'agosto 2008 al dicembre 2009.”
Le distrazioni per cui è stata, invece, condannata la sola riguardano, sempre in CP_2
base al giudicato, che sembrerebbe non essere stato esaminato da alcuno in primo grado, la per circa 15.700.000,00 euro e la 2 per circa 12.311.000,00 CP_4 Pt_5 euro.
Queste, al riguardo, le due imputazioni.
“e) , perché ritenuti responsabili per il Controparte_6 Persona_1
delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale p. e p. dagli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1° n. 1°, comma 3°, 219, comma 1 e comma 2A n.l. e 223, comma 1A, comma 2° n.2) R.D. rispettivamente l nella qualità di Presidente CP_1
del Cda, la , nella qualità di Vice Presidente del Cda, entrambi titolari delle CP_2
citate cariche a partire dal 13 luglio 1998 e sino alla data del fallimento dichiarato dal
Tribunale di Chieti con sentenza del 5 maggio 2010, della società allo Parte_4
scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto: distraevano o comunque dissipavano la somma di € 4.938.625,04 rinunciando in data 13 dicembre 2005, al credito maturato nei confronti della Controparte_5
(società partecipata dalla a cui la suddetta somma di denaro era stata Parte_4
corrisposta mediante operazioni di bonifico bancario disposte sul c/c nr. 10024 141 acceso presso la tale operazione veniva controbilanciata contabilmente Parte_6
con l'iscrizione della medesima somma in “dare” nel conto 01.03.03.01 denominato
“Humungest e partecipazioni” in guisa da occultare la sopravvenienza passiva;
2) distraevano o comunque dissipavano la somma di € 10.338.625,04 costituita, oltre che dall'importo del credito rinunciato, anche dalla ulteriore somma di € 4.700.000,00, attribuita formalmente per “coperture perdite” alla mediante bonifico CP_5
del 27 dicembre 2005 disposto da c/c acceso presso la e dal versamento Parte_6
originario del capitale sociale per € 700.000,00; detto importo di € 10.338.625,04 rappresentava, pertanto, il valore definitivo della partecipazione al 70% in alienata alla in data 28 dicembre 2005 per la Controparte_5 Parte_5
somma di € 700.000,00 che non veniva neppure corrisposta alla 3) Parte_4
dissipavano il patrimonio aziendale sostenendo costi estranei all'attività di impresa in quanto derivanti da fatture passive per “manutenzione ordinaria piscina privata presso l'immobile in Francavilla al Mare, Via Alcione”, adibito a loro abitazione, per un importo di € 900,00 al mese;
4) dissipavano, nell'anno 2006, il patrimonio societario sostenendo la spesa di € 91.935,25 per piante da vivaio presenti all'interno dell'immobile sito in Francavilla al Mare, V.le Alcione;
5) distraevano o comunque dissipavano la somma complessiva di € 1.165.163,74 mediante le dazioni di denaro in favore della IMMOBILIARE SANFRANCO in parte avvenute anche in prossimità della dichiarazione di fallimento e segnatamente: - in data 19 giugno 2009, prelievo di €
15.000,00 disposto sul c/c 1002441 acceso presso la - in data 10 agosto Parte_6
2009, prelievo di € 10.000,00 disposto sul c/c 1002441 acceso presso la - Parte_6
in data 21 settembre 2009, prelievo di € 8.000,00 disposto sul c/c 1002441 acceso presso la - in data 3 novembre 2009, prelievo di € 8.350,00 disposto sul c/c Parte_6
1091 acceso presso la Banca Euroimmobiliare;
- in data 4 dicembre 2009, prelievo di €
15.000,00 disposto sul c/c 1091 acceso presso la Banca Euroimmobiliare;
6) distraevano o comunque dissipavano nell'arco di tempo compreso dal 10 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, la somma complessiva di € 207.113,23 mediante dazioni di denaro, senza alcuna valida giustificazione, effettuate in favore della società IL SOGNO
AGROFORESTALE S.r.l., disposte con bonifici bancari sul c/c 10024241 acceso presso la e sul c/c 1091 acceso presso la Banca EUROIMMOBILIARE.” Parte_6
“f) del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale p. e p. dagli artt.
110 cod. pen. 216, comma 1 n. 1°, comma 3°, comma 219 e comma 2A n. 1 e 223, comma 1A, comma 2° n. 2) R.D. 16.3.1942 n. 267 (L.Fall.), perché, in concorso materiale e morale fra loro, l' nella qualità di Presidente del Cda, la , CP_1 CP_2
nella qualità di Vice Presidente del Cda, nonché amministratore delegato, entrambi a partire dalla data di costituzione e sino alla data del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Chieti con sentenza del 5 maggio 2010, della società società avente Parte_5
ad oggetto la gestione di servizi nell'ambito di cliniche, ambulatori, presidi sanitari, il cui capitale, pari a € 20.000,00, era intestato alla (per il valore delle Parte_4
quote di € 19.998,00) ed ai coniugi – (per il valore delle quote di € CP_1 CP_2
1,00 ciascuno), allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto: 1) distraevano o comunque dissipavano la somma di €
12.300.000,00 costituita da una serie di erogazioni, effettuate dal 10 marzo al 6 novembre 2006, in favore della mediante bonifici bancari disposti Controparte_5
sul c/c nr. 30065133 acceso presso la e sul dc nr. 541606 acceso presso il Parte_1
Monte dei Paschi di Siena;
detti importi, formalmente giustificati nel partitario di contabilità della nr. 01.02.03.78 quale “finanziamento in Parte_5 CP_5
realtà risultavano privi di contropartita sostanziale tant'è vero che successivamente, con scrittura privata sottoscritta in data 31 dicembre 2006, la Parte_5
annullava il credito vantato nei confronti della cosicchè questa Controparte_5
società non restituiva le somma percepite;
2) dissipavano il patrimonio sociale della attraverso l'alienazione in data 22 febbraio 2007, delle quote di Parte_5
partecipazione della (pari al 70% del capitale sociale di Controparte_5
quest'ultima) che, dopo essere state contabilmente svalutate per l'importo di €
1.850.000,00, erano vendute alla per la cifra di € 4.000.000,00 nello CP_7
stesso anno in cui il fatturato della era di € 64.467.027,00; 3) Controparte_5
distraevano o comunque dissipavano risorse finanziarie per un importo di €
10.463.589,40 costituito dalle prestazioni STE AR S.p.A, SANTA CP_8 CP_9
”
[...] Controparte_10 CP_11 Controparte_12
Le due appellate, quindi, non si vede come potrebbero giammai dover rifondere, addirittura solidalmente, ad già parte civile, danni per il complessivo Parte_1
importo di € 65.491.953,00.
Detto importo corrisponde a quello di cui alla costituzione di parte civile, effettuata, però, testualmente, per reclamare i “danni conseguenti alle illecite condotte così come, rispettivamente, e specificatamente meglio descritte nei capi d'imputazione.”
Ciò comporta che le due appellate non potrebbero in alcun modo rispondere di danni, di qualunque specie, derivati da altre bancarotte, per le quali non sono state condannate. Già con la costituzione di parte civile, invece, ebbe a indicare come danno da Parte_1
bancarotta tutti gli importi di cui tutte le società del gruppo “ “risultavano sue CP_3
debitrici.
Questo l'elenco.
“ per una somma complessiva pari ad € 57.444.808,00 al Controparte_3
16/02/2010 per sorte capitale: ciò a fronte di condotte bancarottiere della CP_1
che possono al limite aver causato danni per soli 68.000,00 euro.
[...]
“SAN.STEF. per una somma complessiva pari ad € 1.405.206,21 S.E.&O. al CP_13
24/05/2010 per sorte capitale: le appellate non hanno subito condanna per fatti distrattivi in danno di detta società.
“ per una somma complessiva pari ad € 444.234,89 Parte_7
S.E.&O. al 08/07/2010 per sorte capitale: le appellate non hanno subito condanna per bancarotte riguardanti detta srl.
“ per una somma complessiva pari ad € 1.368.297,67 S.E.&O. al Controparte_14
24/05/2010 per sorte capitale: anche in questo caso non vi è penale responsabilità delle appellate che possa fondare pretese risarcitorie.
“ per una somma Parte_8
complessiva pari ad € 1.951.525,82 S.E.&O. al 08/07/2010: in questo caso la sola
è stata condannata a risarcire danni in sede civile. CP_2
“ per una somma complessiva pari ad € 159.837,00 al 30/04/2010: in Parte_4
questo caso la sola è stata condannata a risarcire danni in sede civile. CP_1
per una somma complessiva pari ad € 2.718.052,63: nessuna CP_15
condanna ha riguardato le appellate.
invece, trascurando la portata del giudicato penale, cui premetteva di volersi Parte_1
uniformare, in primo grado ed anche in appello ha continuato a reclamare i “danni tutti, materiali e morali, all'immagine e alla credibilità, di natura patrimoniale e non patrimoniale, conseguenti all'ottenimento fraudolento di plurime aperture di credito e finanziamenti, con la conseguente perdita di ingenti somme di denaro che, diversamente, avrebbero potuto essere investite nell'attività bancaria, a beneficio dell'Istituto di Credito e dell'economia tutta”, ciò sempre nella stessa misura di €
65.491.953,00 e nella dichiarata consapevolezza ( tanto è scritto nella citazione in primo grado) che pendeva un'azione ex artt. 2497, quarto comma e, 2394 bis, c,c , nonché ex art. 146, secondo comma L.F., promossa dalla curatela del
[...]
nei confronti di , e, Parte_9 Controparte_6 Controparte_1
per ottenere, a favore della massa dei creditori, il ristoro dei Controparte_2
danni patrimoniali provocati dalla loro mala gestio per l'importo complessivo di €
24.064.948,18, somma di cui ha solo chiesto la sottrazione dal danno risarcibile.
In primo grado l'odierna appellante assumeva di poter ripetere tutti gli ulteriori danni patrimoniali subiti e che il Curatore del fallimento non Controparte_3
aveva inteso reclamare, (essendosi limitato a richiedere € 24.064.948,18) e sia di poter ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita di rendimento (e/o del mancato investimento) della somma complessivamente erogata a titolo di finanziamento al (ed “ammessa allo stato passivo” di Parte_3 CP_3
), a far data dal 2010, e pari ad € 65.494.953,60, somma determinata
[...]
partendo dall'importo complessivo dei finanziamenti erogati alle società del cd.
(pari ad € 65.494.953,60), al netto di quello richiesto in separata sede Parte_3
dalla curatela fallimentare con azione di responsabilità (pari ad € 24.064.948,00), maggiorato del rendimento che l'importo stesso avrebbe fornito ove fosse stato investito in B.T.P.
In appello, tenuto conto dei risultati della espletata CTU ( la quale aveva ha accertato, in primis, come la Banca avesse percepito dalla curatela del Parte_10
l'importo complessivo di Euro 1.361.611,74, con conseguente riduzione della base
[...]
di calcolo su cui accertare la perdita economica da € 65.494.953,60 ad €
64.130.340,96, ulteriormente ridotta degli euro 24.064.948,00 richiesti dalla curatela in separato giudizio, ulteriormente aumentati di € 26.296.455,52, tenendo conto dei tassi BTP decennali nel periodo gennaio 2010 - gennaio 2020 ) ha per così dire limitato la richiesta ad € 64.468.718,00, o nella diversa somma ritenuta dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Questo Collegio, invece, non può che evidenziare come le due appellate potessero, ipoteticamente, rispondere:
la per danni patrimoniali pari a 68.000,00 euro, ciò qualunque fosse CP_1
l'esposizione debitoria della nei confronti di Controparte_3 Parte_1
la per danni, anche essi patrimoniali, pari a complessivi euro 15.700.000,00 CP_2
per la bancarotta e per circa 12.311.000,00 euro quanto alla bancarotta CP_4 Pt_5
2, ma nei confronti di solo per i rispettivi importi di euro 159.937,00 ed euro Parte_1
1.951.525,82, somme di cui l'appellante si è sempre dichiarata creditrice.
L'azione esercitata dalla curatela per ben € 24.064.948,18, quindi, copriva abbondantemente i danni patrimoniali astrattamente invocabili da il che, Parte_1
dovendo questo Collegio esaminare la vera causa petendi dell'azione, porterebbe di per sé al rigetto del gravame, volta che danni di altra natura non risultano sussistere.
Ciò posto, valga in ogni caso quanto segue.
PRIMO MOTIVO: ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE SENTENZE PENALI DEL TRIBUNALE
DI CHIETI N.1067/2015, DELLA CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA N. 1303/03 DEL
07.06.2017 E DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 14655/19 DEL 20.02.2019, IN RELAZIONE
AL DIRITTO DELLA DI RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI AD Parte_1
ESITO DELLA CONDANNA DELLE CONTROPARTI NEL GIUDIZIO PENALE;
ERRONEA E/O
FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI RICONOSCIMENTO E QUANTIFICAZIONE
DEL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI CONDANNA GENERICA AL
RISARCIMENTO DEL DANNO NEL PROCESSO PENALE CON RINVIO AL GIUDICE CIVILE
PER LA DETERMINAZIONE DEGLI STESSI PER REATI FALLIMENTARI. Con la censura in esame viene contestato il seguente passo motivazionale.
“ Con la medesima sentenza (NB quella penale) è stato evidenziato come non potesse dubitarsi della legittimazione della quale persona offesa, a costituirsi Parte_1
parte civile nel giudizio penale di bancarotta, ma come, al contempo, fosse necessario tenere conto di quanto stabilito dall'art. 240 comma 2 l.f., e, in particolare, del fatto che la curatela fallimentare, pur non essendosi costituita parte civile nel processo penale, aveva separatamente intrapreso un'azione civile di responsabilità nei confronti
(anche) delle sig.re ed dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di CP_2 CP_1
Imprese del Tribunale di L'Aquila.
È stato inoltre affermato che non è possibile consentire una duplicazione di azioni risarcitorie, pendenti dinanzi a diverse sedi, come debba privilegiarsi l'azione intrapresa dalla curatela, al fine di tutelare, nelle more della procedura fallimentare, la par condicio creditorum, e che (Cass. Sez. V Pen., sentenza n. 19216 del 9.4.2014) “In tema di reati fallimentari, qualora il curatore, successivamente all'inizio del processo penale per bancarotta, abbia optato per l'esercizio in sede civile dell'azione di responsabilità nei confronti del fallito, la precedente costituzione di parte civile del singolo creditore in sede penale conserva efficacia solo per i crediti di natura personale, mentre deve intendersi automaticamente caducata per i crediti della massa già azionati dallo stesso curatore.”.
La sentenza, ormai irrevocabile, emessa da questo Tribunale in sede penale, afferma quindi che la potesse costituirsi in via autonoma come parte civile con Parte_1
riguardo ai danni non patrimoniali, e strettamente personali, e non con riguardo ai danni fatti valere in separata sede dalla curatela fallimentare, per i quali affermare un autonomo diritto al risarcimento dei danni della potrebbe implicare Parte_1
una indebita duplicazione di istanze risarcitorie, e legittimare inammissibili pagamenti preferenziali, dato che la curatela ha agito dinanzi al Tribunale di L'Aquila nell'interesse di tutti i creditori insinuati al passivo fallimentare, tra cui la stessa Parte_1
Vero è che il dispositivo della sentenza penale irrevocabile contiene la condanna –in via generica- delle sig.re e al risarcimento dei danni subiti dalla CP_2 CP_1 ma tale pronunzia deve essere interpretata sulla base della Parte_1
motivazione della sentenza, che, conformemente al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione, prevede che, se un singolo creditore si costituisce parte civile in sede penale, e la curatela fallimentare esperisce in via autonoma un'azione di responsabilità, la domanda risarcitoria formulata in sede penale dal singolo danneggiato-parte civile conserva efficacia solo per i crediti di natura personale.
Dunque, il giudicato si è formato sul diritto della di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni di natura personale, diversi da quelli già fatti valere dalla curatela dinanzi al Tribunale di L'Aquila.
Nel presente giudizio, invece, la non ha chiesto il risarcimento dei Parte_1
danni strettamente personali e non patrimoniali, bensì danni di natura patrimoniale, pari agli importi erogati a titolo di finanziamento alle società del cd. Parte_10
di cui non ha ottenuto la restituzione, oltre al rendimento che quegli importi avrebbero fornito se, anziché essere erogati per operazioni di finanziamento, fossero stati investiti in danni di cui la curatela ha già chiesto la refusione nel giudizio di CP_16
responsabilità intrapreso dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di Impresa.
Questa costituisce la prima ragione di reiezione della domanda attrice.”
Nell'impugnare tale decisione, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che non avesse richiesto danni diversi e personali rispetto a quelli Parte_1
azionati dalla curatela con separata azione di responsabilità, laddove in realtà la domanda di risarcimento ( come l'originaria costituzione di parte civile) aveva ad oggetto sia la differenza tra gli importi ammessi al passivo e quanto richiesto dalla curatela con l'azione di responsabilità, sia la perdita patrimoniale subita dalla banca quale conseguenza della mancata disponibilità delle ingenti somme finanziate e, dunque, una espressa voce di danno riferita ad un titolo di azione propria personale, così come espressamente richiesto dall'art 240 L.F.
Assume, quindi, che, testualmente, “ il quantum del danno patrimoniale, determinato a seguito di CTU contabile ammessa dal primo giudice, riguarda una ipotesi di danno, personale e diverso, rispetto a quello derivante dagli inadempimenti contrattuali. Ed infatti, la richiesta del danno patrimoniale, sul presupposto della definitività dell'accertamento del diritto al risarcimento del danno, è relativo ad importi non richiesti nella azione di responsabilità poiché derivanti dalla mancata disponibilità in capo alla Banca delle ingenti somme oggetto di sofferenza, concretandosi nel rendimento che detti importi avrebbero dato se impiegati nell'attività bancaria.”
Quindi, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice, secondo parte appellante sono stati fatti valere titoli di azione propria per un danno personale costituito nella differenza tra quanto richiesto nella azione di responsabilità e quanto oggetto di ammissione definitiva nei fallimenti e nella mancata disponibilità delle somme appostate a sofferenza che diversamente avrebbero consentito alla banca di effettuare impieghi nella attività d'impresa propria (attività bancaria).
Come noto, il predetto articolo della Legge Fallimentare disponeva che “i creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'art 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valer un titolo di azione propria personale”.
Fa da corollario a tale norma consolidata Giurisprudenza, richiamata anche dal giudice di primo grado, secondo la quale “ In tema di reati fallimentari, qualora il curatore, successivamente all'inizio del processo penale per bancarotta, abbia optato per
l'esercizio in sede civile dell'azione di responsabilità nei confronti del fallito, la precedente costituzione di parte civile del singolo creditore in sede penale conserva la propria efficacia solo per i crediti di natura personale mentre deve intendersi automaticamente caducata per i crediti della massa già azionati dallo stesso curatore”
(Cass.sez. pen. N.19216/14). “E' pacifico che, in tema di reati fallimentari, ai sensi della
L.F., articolo 240, comma 2, il singolo creditore è legittimato in proprio a costituirsi parte civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta nella sua qualità di persona danneggiata dal reato, quando fa valere una richiesta di risarcimento a titolo personale (Sez. 5, n. 6904 del 04/11/2016, dep, 2017, Gandolfi,
Rv. 269105; Sez. 5, n. 43101 del 03/10/2007, , Rv. 238498); invero, i creditori Per_3
sono legittimati ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta in ogni caso in cui tale azione non sia esercitata dal curatore (c.d. legittimazione sussidiaria); qualora, invece, i creditori intendano far valere un titolo di azione propria, personale (c.d. legittimazione principale) la costituzione di parte civile è consentita in concorso con quella esperita dal curatore (Sez. 5, n. 11782 del
03/06/1980, Brembilla, Rv. 146578); i creditori sono legittimati “uti singuli” ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta quando intendano far valere un titolo di azione propria, personale, come nel caso di danni non patrimoniali patiti dalla consumazione del reato” (Sez. 5, n.
42608 del 12/04/2005, De Asmundis, Rv. 232846).
Sulla scorta dei suddetti principi, quindi, i danni rivendicabili dall' potevano Parte_1
essere solo quelli di natura personale, dovendo ritenersi automaticamente caducati i danni riferibili alla massa richiesti dal curatore.
Nella domanda l'attrice-odierna appellante ha chiesto il risarcimento della somma complessiva di € 64.468.718,00 o quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo definitivo, derivante da:
- € 65.491.953,00 capitale finanziato, cui detrarre la somma di € 24.064.948,00 richiesta dal curatore nell'azione di responsabilità (pari alle risorse ingiustificatamente sottratte dal patrimonio della Società a titolo di finanziamento in favore della
Capogruppo ed in tal modi distratte a beneficio di promossa Controparte_6
davanti al Tribunale di L'Aquila sezione specializzata delle imprese, per un totale €
41.427.005,00;
- € 23.041.713,00 a titolo di interessi ove questo capitale, a gennaio 2010, fosse stato investito dalla Banca (viste le aste, tempo per tempo vigenti, ed indette dalle strutture istituzionali a ciò preposte) in BOT decennali, con scadenza gennaio 2020.
L'appellante ha censurato la pronuncia laddove il Tribunale, pur ammettendo apposita
CTU finalizzata all'accertamento delle somme già percepite dall'attrice nei riparti parziali del fallimenti, della presenza di transazioni o di cessioni di crediti futuri e alla determinazione dei rendimenti che avrebbe ottenuto se non avesse Parte_1
finanziato il capitale oggetto di sofferenza, ha rigettato in toto la domanda sul presupposto che “ non ha chiesto il risarcimento dei danni strettamente Parte_1
personali e non patrimoniale bensì danni di natura patrimoniale pari agli importi erogati a titolo di finanziamento alle società del cd di cui non ha Parte_10
ottenuto la restituzione oltre al rendimento che quegli importi avrebbero fornito se, anziché erogati per operazioni di finanziamento, fossero stati investiti in B.T.P. danni di cui la curatela ha già chiesto la refusione nel giudizio di responsabilità intrapreso dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di impresa. “In ogni caso, prosegue il
Tribunale “la richiesta della società attrice comunque non potrebbe essere accolta perché l'importo di € 65.494.953,60 erogato alle società del a titolo di Parte_3
finanziamento è stato ammesso al passivo fallimentare e dunque potrebbe ottenere un
(probabilmente soltanto parziale) soddisfacimento in occasione dei riparti dell'attivo ricavati dalla liquidazione in ambito concorsuale”.
Osserva la Corte che sulla scorta dei suindicati principi di cui il giudice di Parte_1
prima istanza ha fatto corretta applicazione, non avrebbe potuto giammai richiedere la somma di € 41.427.005,00 ( derivante dal residuo delle somme finanziate a tutte le società del gruppo al netto della somma richiesta dal curatore) atteso che, come sopra evidenziato, la ha causato danni per solo 68.000,00 euro e verso la la CP_1 CP_2
banca poteva dolersi di danni per soli euro 159.937,00 ed euro 1.951.525,82, somme che l'appellante stessa qualifica come danni patrimoniali ed anche incluse nell'importo ammesso allo stato passivo e costituenti oggetto dell' azione di responsabilità promossa dalla curatela innanzi alla sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di L'Aquila.
Quanto alla richiesta di € 23.041.713,00, quale perdita patrimoniale subita in conseguenza della mancata disponibilità delle ingenti somme concesse a titolo di finanziamento e mai restituite, qualora le stesse fossero state, invece, investite in BTP decennali, si ha che, a parte che la base su cui calcolare il preteso rendimento dell'investimento doveva ammontare a soli 68.000,00 euro quanto alla e a soli CP_1
euro 2.111.462,82 quanto alla , anche su detta richiesta il Tribunale si CP_2
pronunciato reputandoli danni di natura patrimoniale e l'appellante, nella consapevolezza di non avere molto da obiettare, si è limitata da un lato a ricondurli a ipotesi di danno personale e diverso rispetto a quello derivante dagli inadempimenti contrattuali, dall'altro, contraddicendosi, a chiederli come danno patrimoniale relativo ad importi non richiesti nella azione di responsabilità poiché derivanti dalla mancata disponibilità in capo alla Banca delle ingenti somme oggetto di sofferenza, concretandosi nel rendimento che detti importi avrebbero dato se impiegati nell'attività bancaria.
Trattasi, invero, di danno da lucro cessante e come tale di natura patrimoniale, in merito al quale l'appellante ha solo allegato che le condotte degli imputati hanno determinato un “grave danno morale, patrimoniale, all'immagine e alla credibilità - di natura non patrimoniale - conseguente all'ottenimento fraudolento di aperture di credito risultate insoddisfatte, con perdita di ingenti somme di denaro da parte di
, che hanno compromesso la fiducia che la generalità dei risparmiatori Parte_1
e dei clienti riconnette alla Istituzione bancaria”, asserzione apodittica e francamente incondivisibile in quanto proveniente da colosso bancario internazionale, che non può avere subito alcun danno morale o all'immagine e credibilità a causa delle descritte bancarotte e che non ha documentato, per vero nemmeno allegato, che avrebbe investito in BTP decennali somme semplicemente non restituite dalle fallite CP_3
, e .
[...] CP_4 Pt_11
Ed invero i crediti verso la derivavano per € 140.076,89 da scoperto di conto CP_4
corrente n. 30056501 sottoscritto il 11/01/2006, su cui veniva regolato l'affido concesso in data 31/03/2006 di complessivi € 100.000,00 valido fino a revoca utilizzabile per apertura di credito in conto corrente usufruibile per elasticità di cassa e per € 19.761,21 da scoperto di conto corrente n. 651858/31 (rinumerato al n.
500062672) sottoscritto il 20/11/2001. Anche la ingentissima posizione debitoria di ( pari ad € Controparte_3
57.444.808,00) derivava da: scoperto di conto corrente n. 1125500 (rinumerato al n.
4139069) sottoscritto il 13/07/1995, scoperto di conto corrente anticipi n. 244
(rinumerato al n. 534075) sottoscritto il 04/04/2000, scoperto di conto corrente anticipi n. 30061961 sottoscritto il 10/04/2006, scoperto di conto corrente n.
65133334 (rinumerato al n. 500061079) sottoscritto il 02/11/1999 sul quale era stato regolato, in data 23/02/2006, l'apertura di credito di complessivi € 1.000.000,00 (doc.
21) e, inoltre, sul quale era stato erogato da ( CP_17 Controparte_18
, in data 07/12/2006, un finanziamento chirografo di complessivi €
[...]
25.000.000,00; contratti relativi ad operazioni su strumenti finanziari derivati di cui al contratto normativo sottoscritto in data 30/07/2004 con contratti specifici sottoscritti rispettivamente in data 30/12/2005, 02/01/2006, nonché al contratto normativo sottoscritto in data 07/12/2006 ed al contratto specifico sottoscritto in data
27/09/2007, da scoperto di conto corrente n. 1404750 (rinumerato al n. 500033465) sottoscritto il 14/03/2007, da scoperto su conto corrente anticipi n. 651341/95
(rinumerato al n. 500061099) in ragione dei contratti di anticipo crediti maturati e maturandi del 23/02/2006 , da numero due Contratti di mutuo fondiario rispettivamente sottoscritti in data 28/08/1998 e 14/06/1999 summenzionati, oltre ratei scaduti ed interessi sino alla data del Fallimento del 16/02/2010.
Verso la 2 i crediti derivavano, per € 1.062.033,88 da scoperto di conto corrente Pt_5
n. 65545551, per € 884.772,94 da scoperto di conto corrente anticipo crediti n.
65545896 sottoscritto il 23/07/2004, per € 4.719,00 da scoperto di conto corrente n.
30031297 sottoscritto il 30/07/2004.
Tutti i rapporti richiamati erano stati a suo tempo accesi da altre banche, cui l'appellante, nel tempo, è succeduta, ossia Controparte_19 CP_20
, Credito Italiano S.p.A.,
[...] Controparte_21 Controparte_22
per cui il danno in parola, in altri passi dell'appello definito come perdita del rendimento che il capitale finanziato avrebbe potuto dare come chance di interessi, anche a volerlo reputare di natura personale, necessitava della prova che quegli istituti, se non avessero avuto rapporti con le suddette società, avrebbero investito in titoli di Stato.
Questo perché, quanto ai criteri probatori, è onere del creditore danneggiato, che voglia richiedere il risarcimento di tali danni, dare la dimostrazione della realizzabilità in concreto delle chances di ottenere il risultato auspicato e reso invece impossibile da una determinata condotta illecita avvenuta. La prova, essendo l'avveramento del fatto sperato mai accaduto, può essere fornita sia facendo ricorso alle presunzioni ovvero al criterio probabilistico, in particolare dimostrando, anche presuntivamente, che il danno ha precluso l'accesso a determinate situazioni tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni, ma su ciò, con riguardo alle originarie banche contraenti, non vi è nemmeno allegazione.
Il motivo, quindi va respinto.
SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.
2697 C.C. IN PUNTO DI INTERPRETAZIONE DELL'ONERE PROBATORIO PER LA
LIQUIDAZIONE DEL DANNO RECLAMATO;
NONCHÉ OM PRONUNCIA SULLA
DOMANDA SUBORDINATA FORMULATA DALL'ISTITUTO DI . CP_19
Viene contestato il seguente passo motivazionale.
“Ma anche ove volesse sostenersi che il danno patrimoniale di cui la ha Parte_1
chiesto il risarcimento sia diverso da quello oggetto del giudizio di responsabilità introdotto dalla curatela fallimentare, osserva il Tribunale che la richiesta della società attrice comunque non potrebbe essere accolta, per le seguenti ragioni. In primo luogo perché l'importo di € 65.494.953,60, erogato alle società del cd. a Parte_3
titolo di finanziamento, è stato ammesso al passivo fallimentare, e dunque potrebbe ottenere un (probabilmente soltanto parziale) soddisfacimento in occasione dei riparti dell'attivo ricavato dalla liquidazione in ambito concorsuale, come è confermato dal fatto, accertato dal c.t.u., che la ha già ricevuto l'importo di € 1.261.611,74 Parte_1
per effetto dei riparti parziali sinora effettuati. In secondo luogo poiché ha quantificato la sua pretesa risarcitoria epurandola dell'importo di € 24.064.948,18, di cui la curatela del fallimento ha chiesto la refusione nel procedimento n. Controparte_3
942/2014 r.g., dinanzi alla Sezione Specializzata in tema di Impresa del Tribunale di
L'Aquila, contraddicendo le stesse premesse della sua domanda: ha infatti dichiarato di potere autonomamente azionare la sua pretesa risarcitoria nei confronti delle sig.re ed sostenendone l'autonomia rispetto alla domanda formulata dalla CP_2 CP_1
curatela con l'azione di responsabilità, ma ha poi decurtato dall'importo totale elargito alle società del Gruppo EL (pari ad € 65.494.953,60) quello richiesto dalla curatela con l'azione di responsabilità (pari ad € 24.064.948,00), come se questi ultimi fossero importi non dovuti all'intera massa dei creditori (rappresentata dalla curatela fallimentare) ma solo ad essa In terzo luogo, osserva il Tribunale che, Parte_1
nonostante l'espletamento della c.t.u., non è possibile liquidare il danno subito dalla essendo emerso che quest'ultima ha ceduto parte dei suoi crediti Parte_1
vantati nei confronti della fallita, per i quali era stata ammessa al passivo fallimentare, alla ad un corrispettivo che la medesima non Controparte_23 Parte_1
ha inteso né indicare nei suoi atti introduttivi, né al consulente tecnico d'ufficio, per riferite ragioni di riservatezza rimaste, anche all'esito dell'istruttoria, del tutto oscure.
È evidente che la mancanza di tale dato, che la avrebbe potuto e dovuto Parte_1
fornire in virtù dei generali principi in tema di riparto dell'onere della prova, è del tutto ostativa alla liquidazione del danno, non essendo possibile né quantificare la somma in termini di capitale perduta dall'istituto di credito né, conseguentemente, la somma perduta in termini di possibile rendimento (mediante investimento in BTP).
Infine, in linea più generale, osserva il Tribunale che, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, non tutto il suo credito scaturisce da contratti di finanziamento, ma anche, in parte, da scoperti di conto corrente, e che la pretesa di ottenere, a titolo di risarcimento dei danni, un importo pari al rendimento che la somma erogata alle società del avrebbe avuto ove fosse stata investita in BTP contrasta Parte_3
con la disciplina che le parti di quei singoli contratti (di conto corrente, di finanziamento, di mutuo, di apertura di credito) hanno stabilito per le ipotesi di inadempimento da parte delle società predette delle obbligazioni assunte nei confronti della mediante l'applicazione degli interessi sulle somme a vario titolo Parte_1
dovute. Dunque, fermo l'ormai definitivo riconoscimento del diritto della Parte_1
ad ottenere il risarcimento dalle sig.re e dei
[...] Controparte_1 Controparte_2
danni subiti in conseguenza dei fatti per cui queste ultime hanno riportato condanna penale irrevocabile, nel giudizio in esame l'istituto di credito attore non ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali, che certamente sono autonomi e distinti rispetto a quelli fatti valere dalla curatela fallimentare in separata sede, bensì il risarcimento dei danni patrimoniali senza chiarirne però il rapporto con quelli azionati dagli organi fallimentari dinanzi al Tribunale di L'Aquila, e senza assolvere l'onere di provare il quantum del suo credito, omettendo di produrre, anche all'ausiliario nominato su sua richiesta, documentazione che certamente era in suo possesso, e che era evidentemente indispensabile ai fini della quantificazione della sua pretesa.”
Anche detto passo motivazionale, invero di non facile lettura, viene contestato col ribadire che l'an debeatur si basava su una pretesa risarcitoria, autonoma e distinta rispetto a quella di cui all'azione incardinata dalla Curatela e che, in punto di quantum, il Tribunale poteva liquidare in via equitativa il danno, di nuovo identificato nella misura del rendimento che gli importi oggetto di “prestito” avrebbero reso qualora investiti nell'attività bancaria, ossia se il capitale, a gennaio 2010, fosse stato investito dalla Banca appellante.
Questo Collegio non può che richiamare quanto già evidenziato sopra, con la precisazione che nel gennaio 2010 non avrebbe potuto investire nulla in BTP Parte_1
in quanto essa è succeduta in rapporti, ormai in sofferenza, precedentemente accesi da altre banche e dovendosi in aggiunta rilevare che la doglianza non si confronta col rilievo del Tribunale per cui “ non tutto il suo credito scaturisce da contratti di finanziamento, ma anche, in parte, da scoperti di conto corrente, e che la pretesa di ottenere, a titolo di risarcimento dei danni, un importo pari al rendimento che la somma erogata alle società del Gruppo avrebbe avuto ove fosse stata CP_1
investita in BTP contrasta con la disciplina che le parti di quei singoli contratti (di conto corrente, di finanziamento, di mutuo, di apertura di credito) hanno stabilito per le ipotesi di inadempimento da parte delle società predette delle obbligazioni assunte nei confronti della mediante l'applicazione degli interessi sulle somme a Parte_1
vario titolo dovute.”
Anche detta censura, quindi, va rigettata e con essa l'appello e la richiesta subordinata di conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare.
Va rammentato che, a norma dell'art. 320 cod. proc. pen., una volta intervenuta la sentenza irrevocabile, se non si tratta di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere cui consegue la perdita di efficacia del sequestro conservativo, si determina la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a norma dell'articolo 320
c.p.p., comma 1. Tale principio non è contraddetto dall'affermazione che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna al risarcimento in favore della parte civile, presuppone che la pronuncia abbia dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, così da costituire titolo esecutivo;
di talché, nel caso di condanna generica, detta conversione si verifica solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile, il quale, sulla base della certezza del danno acquisita in sede penale, abbia proceduto alla sua liquidazione. Con la conseguenza che se ciò non è avvenuto, prima della definizione del giudizio per la liquidazione del danno spetta al giudice penale la competenza ad adottare ogni provvedimento sui beni in sequestro” (Corte di
Cassazione, sezione I, sentenza 1° giugno 2015 n. 23439; Corte di cassazione, sezione
IV, sentenza 6 marzo 2015 n. 9851).
TERZO MOTIVO: ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 C.P.C.
L'appellante ha, infine, impugnato il capo della sentenza nella quale il Tribunale lo ha condannato alla refusione delle spese di lite in favore delle appellate chiedendo la riforma sulla scorta della fondatezza del gravame. Il motivo va respinto per quanto sinora ritenuto, dovendosi incidentalmente evidenziare che la decisione in punto di spese, non gravata da appello incidentale, è risultata sin troppo generosa per in quanto motivata con l'affermare” le Parte_1
spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ritenendo il valore della causa indeterminabile (a causa della già rilevata assoluta incertezza dei criteri, indicati dall'attrice, di liquidazione dei danni lamentati), ricompreso nello scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 “.
Le spese del presente giudizio, invece, seguono la soccombenza in base al valore espressamente indicato dall'appellante in € 64.468.718,00, volta che la determinazione del petitum era ed è chiara, per cui esse devono partire, alla luce dello scarso contributo fornito da parte appellata alla soluzione della controversia, dai minimi tariffari dello scaglione da 260.001 a 520.000 euro.
Essi sono i seguenti: fase di studio 2195, fase introduttiva 1276, fase di trattazione 2940, fase decisionale
3649, per complessivi euro 10.060,00.
Detto importo, ai sensi dell'art 6, va progressivamente aumentato in misura che la
Corte reputa congrua nel 5% , per otto volte , ossia tenendo conto di valore pari al petitum, superiore a un milione, 2 milioni, 4 milioni, 8 milioni, 16 milioni , 32 milioni,
64 milioni e oltre.
Si perviene, in tal modo, a spese per complessivi 14.863,15 euro, oltre spese generali, cpa ed iva, che l'appellante è condannata a pagare al procuratore di parte appellata dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
regola le spese come in parte motiva.
Così deciso in camera di consiglio il 18.12.2024.
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore dott. Marco Bartoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 543/2023 R.G, trattenuta in decisione con ordinanza dell'11.12.2024, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dagli Avv.ti Elio Ludini e Pierluigi Tenaglia. giusta procure Parte_2
generali alle liti allegate all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in
L'Aquila, via Vittorio Veneto n.2, presso lo studio dell'Avv. Marca Racano;
Appellante
contro
e rappresentate e difese dall'Avv. Ugo Controparte_1 Controparte_2
Della Monica giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliate in Cava dè Tirreni, Viale Garibaldi n.19, presso lo studio del predetto avvocato
Appellate
avverso la sentenza n. 186/2023 pubblicata il 2/04/2023 dal Tribunale di Chieti nel procedimento civile n. 877/20 avente ad oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reictis, in riforma della sentenza definitiva impugnata n. 186/2023 del Tribunale di Chieti depositata in data 02/04/2023, così pronunciarsi:
1.Nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa, riformare la sentenza n. 186/2023 emessa dal Tribunale di Chieti, Sezione Civile, Giudice Dott. Marcello Cozzolino, nell'ambito del giudizio N. 877/2020 R.G., depositata in cancelleria in data 02/04/2023, non notificata, accogliendo tutte le conclusioni di merito ed istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado da intendersi per ivi riportate e trascritte e, comunque come di seguito: “alla luce di quanto argomentato documentato e provato in atti, stante la accertata responsabilità per condotte di bancarotta fraudolenta e per altri reati messi in atto dalla SI.ra e della SI.ra , in danno delle Controparte_1 Controparte_2
Società del Gruppo EL, e soprattutto, di e , come Controparte_3 CP_4
risulta dalle sentenze penali in atti, accertare e dichiarare il diritto di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, di esigere dai SIg. CP_2
e , in via solidale e/o disgiuntamente e, comunque, sulla
[...] Controparte_1
base di quanto documentato in atti, previa condanna delle stesse a risarcire i danni provocati, come espressamente richiesti nell'atto di “costituzione di parte civile” e comunque, come provati e, per l'effetto, condannarle al risarcimento degli stessi nella misura complessiva di € 64.468.718,00 o in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria sino al saldo definitivo;
voglia altresì, l'Ecc.mo Tribunale, con la determinazione del quantum oggetto di risarcimento, dare luogo alla conversione della misura cautelare reale, vale a dire alla conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare e, conseguentemente dare avvio alla espropriazione immobiliare sui beni immobili oggetto di sequestro conservativo, onde consentire alla Banca di poter incassare (quanto prima) il tantundem del pignoramento da portare a deconto di quanto i convenuti saranno tenuti a pagare;
in via subordinata, condannare le suddette a risarcire i danni provocati alla Banca, anche sulla base di idonea CTU e/o secondo equità e/o giustizia, con salvezza di ogni diritto ed azione, ivi compreso il diritto di ripetere anche i danni patrimoniali ulteriori ove l'azione giudiziaria promossa, in tal senso, dal Curatore del fallimento non avesse esito positivo Controparte_3
e/o venisse ridotta la condanna rispetto a quanto risultava richiesto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli odierni appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2.In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
per parte appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciare: rigettare il proposto appello per i motivi innanzi indicati e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Condannare parte appellante alla corresponsione per il presente grado delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Chieti così ebbe a decidere
PQM
:
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti delle sigg.re e , così Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
decide:
- respinge la domanda;
- condanna l'attrice a rifondere alle convenute le spese di lite sostenute, liquidate in €
14.133,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario delle spese generali c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. a carico della società attrice. Questi i fatti e lo svolgimento del processo come sintetizzati dal Tribunale.
La ottenuta in sede penale, con sentenza ormai irrevocabile, la Parte_1
condanna delle sig.re e a risarcirle i danni derivanti Controparte_1 Controparte_2
dalle condotte delittuose di cui queste ultime sono state, nel medesimo giudizio, dichiarate responsabili, le ha convenute in giudizio ai fini della quantificazione dei danni, pari all'importo complessivo dei finanziamenti erogati alle società del cd.
(pari ad € 65.494.953,60), al netto di quello richiesto in separata sede Parte_3
dalla curatela fallimentare con azione di responsabilità (pari ad € 24.064.948,00), maggiorato del rendimento che l'importo stesso avrebbe fornito ove fosse stato investito in B.T.P., complessivamente quantificati in € 64.468.718,00, o nella diversa somma ritenuta dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e la conversione del sequestro conservativo, già disposto in sede penale, in pignoramento immobiliare.
Si sono costituite in giudizio le sig.re e , eccependo Controparte_2 Controparte_1
il difetto di prova dei danni lamentati, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del titolo, l'insussistenza del credito, ed il difetto di legittimazione attiva della evidenziando come in relazione alla richiesta di Parte_1
conversione del sequestro conservativo la curatela fallimentare fosse litisconsorte necessaria. Hanno chiesto quindi dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, ed il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita mediante c.t.u., e, precisate le conclusioni all'udienza del
14.12.2022, è stata decisa come sopra.
La sentenza è stata impugnata da con richiesta di integrale riforma, il Parte_1
17.5.2023 per 3 motivi che si vanno ad esaminare.
e costituitesi in giudizio, hanno resistito Controparte_1 Controparte_2
all'appello.
Con successiva ordinanza dell'11 Dicembre 2024 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La gravata sentenza di rigetto è stata emessa sulla scorta della premessa per cui:
“Con sentenza del 31.5.2016 questo Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, ha condannato le sig.re e in via generica al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni cagionati alla dalle condotte ascritte loro ai capi Parte_1
D), E) ed F) delle imputazioni.
In particolare la sig.ra è stata condannata per il delitto di cui al capo D), Controparte_1
relativo a distrazioni di somme di denaro della società , per finalità Controparte_3
estranee all'oggetto sociale (per il pagamento di canoni di locazione di un immobile utilizzato dalla medesima sig.ra ; per il pagamento di canoni di noleggio Controparte_1
di autovetture;
per il pagamento di traffico telefonico di utenze estranee all'attività sociale).
La sig.ra è stata condannata per il delitto di cui al capo E), relativo Persona_1
a distrazioni di somme di denaro della (in favore della Parte_4 Controparte_5
della Immobiliare Sanfranco, della Il Sogno Agroforestale s.r.l., o per soddisfare esigenze di carattere meramente privato del nucleo familiare), e di cui al capo F), relativo a distrazioni di denaro della (in favore della , Parte_5 Controparte_5
e dissipazioni di risorse finanziarie della medesima società.”
Un primo rilievo si impone.
Le distrazioni per cui la sola è stata condannata riguardano la sola società CP_1 [...]
e ammontano (tanto risulta dal giudicato penale) a circa 68mila euro. CP_3
Questa era l'imputazione.
“d) , perché ritenuti responsabili per il delitto Controparte_1 Controparte_6
p. e p. dagli artt. 110 cod. pen. 216 comma 1° n. 1), 223 comma 1°, 219 comma 1°, comma 2° n. 1), R.D. 267/42 (L.F.) perché, nella qualità di Controparte_1
amministratore unico e legale rappresentante della dal 2 Controparte_3
marzo 2009 al 29 gennaio 2010, , nella qualità di Controparte_6 amministratore di diritto sino alla data del 2 marzo 2009 e successivamente di amministratore di fatto della predetta società nel medesimo arco di tempo, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto:
1)distraevano denaro appartenente alla utilizzato per il Controparte_3
pagamento del canone di locazione dell'immobile, sito in Pescara, V.le Riviera n. 243
(composto da 5 vani oltre cucina, 3 servizi, 2 garage e posto auto) sottoscritto in data
1° luglio 2006 con la società AGRECO sas di fatto utilizzato dalla figlia , Controparte_1
quale civile abitazione, tacitamente rinnovato alla scadenza del 30 giugno 2008 e per il quale era previsto un canone mensile pari ad € 2.848,88 comprese spese condominiali per complessivi € 38.175,96 corrisposti dal 2 marzo al 10 dicembre 2009; 2)distraevano denaro appartenente alla utilizzato per il pagamento del Controparte_3
canone di locazione di un immobile ubicato in Chieti, V.le Europa, per il quale, per il solo esercizio 2009, venivano corrisposti € 14.460,74; 3)distraevano per un importo pari ad € 5.114,94 mensili, i costi per il noleggio dell'autovettura AUDI A8 tg DD793ZC in uso esclusivo a , coniuge di , e dell'autovettura AUDI A8 Persona_2 Controparte_1
tg DK722ZL in uso all' anche dopo che questi era formalmente uscito Controparte_6
dall'organo amministrativo societario;
a detti importi si aggiungono i costi di multe elevate a carico dei predetti veicoli per un importo di € 6.128,66 pagate con denaro della società fallita;
4)distraevano denaro appartenente alla Controparte_3
utilizzato per il pagamento di traffico generato da utenze telefoniche non inerenti all'attività aziendale unitamente al pagamento delle utenze dell'energia elettrica relative ad alcuni immobili non concernenti l'attività di impresa ed ubicati in Chieti, Via della Liberazione, Via Platani, V.le Europa, in Francavilla al Mare, V.le Nettuno, in
Pescara, V.le Riviera e tutto ciò per un importo complessivo di € 3.399,36 nel periodo compreso dall'agosto 2008 al dicembre 2009.”
Le distrazioni per cui è stata, invece, condannata la sola riguardano, sempre in CP_2
base al giudicato, che sembrerebbe non essere stato esaminato da alcuno in primo grado, la per circa 15.700.000,00 euro e la 2 per circa 12.311.000,00 CP_4 Pt_5 euro.
Queste, al riguardo, le due imputazioni.
“e) , perché ritenuti responsabili per il Controparte_6 Persona_1
delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale p. e p. dagli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1° n. 1°, comma 3°, 219, comma 1 e comma 2A n.l. e 223, comma 1A, comma 2° n.2) R.D. rispettivamente l nella qualità di Presidente CP_1
del Cda, la , nella qualità di Vice Presidente del Cda, entrambi titolari delle CP_2
citate cariche a partire dal 13 luglio 1998 e sino alla data del fallimento dichiarato dal
Tribunale di Chieti con sentenza del 5 maggio 2010, della società allo Parte_4
scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto: distraevano o comunque dissipavano la somma di € 4.938.625,04 rinunciando in data 13 dicembre 2005, al credito maturato nei confronti della Controparte_5
(società partecipata dalla a cui la suddetta somma di denaro era stata Parte_4
corrisposta mediante operazioni di bonifico bancario disposte sul c/c nr. 10024 141 acceso presso la tale operazione veniva controbilanciata contabilmente Parte_6
con l'iscrizione della medesima somma in “dare” nel conto 01.03.03.01 denominato
“Humungest e partecipazioni” in guisa da occultare la sopravvenienza passiva;
2) distraevano o comunque dissipavano la somma di € 10.338.625,04 costituita, oltre che dall'importo del credito rinunciato, anche dalla ulteriore somma di € 4.700.000,00, attribuita formalmente per “coperture perdite” alla mediante bonifico CP_5
del 27 dicembre 2005 disposto da c/c acceso presso la e dal versamento Parte_6
originario del capitale sociale per € 700.000,00; detto importo di € 10.338.625,04 rappresentava, pertanto, il valore definitivo della partecipazione al 70% in alienata alla in data 28 dicembre 2005 per la Controparte_5 Parte_5
somma di € 700.000,00 che non veniva neppure corrisposta alla 3) Parte_4
dissipavano il patrimonio aziendale sostenendo costi estranei all'attività di impresa in quanto derivanti da fatture passive per “manutenzione ordinaria piscina privata presso l'immobile in Francavilla al Mare, Via Alcione”, adibito a loro abitazione, per un importo di € 900,00 al mese;
4) dissipavano, nell'anno 2006, il patrimonio societario sostenendo la spesa di € 91.935,25 per piante da vivaio presenti all'interno dell'immobile sito in Francavilla al Mare, V.le Alcione;
5) distraevano o comunque dissipavano la somma complessiva di € 1.165.163,74 mediante le dazioni di denaro in favore della IMMOBILIARE SANFRANCO in parte avvenute anche in prossimità della dichiarazione di fallimento e segnatamente: - in data 19 giugno 2009, prelievo di €
15.000,00 disposto sul c/c 1002441 acceso presso la - in data 10 agosto Parte_6
2009, prelievo di € 10.000,00 disposto sul c/c 1002441 acceso presso la - Parte_6
in data 21 settembre 2009, prelievo di € 8.000,00 disposto sul c/c 1002441 acceso presso la - in data 3 novembre 2009, prelievo di € 8.350,00 disposto sul c/c Parte_6
1091 acceso presso la Banca Euroimmobiliare;
- in data 4 dicembre 2009, prelievo di €
15.000,00 disposto sul c/c 1091 acceso presso la Banca Euroimmobiliare;
6) distraevano o comunque dissipavano nell'arco di tempo compreso dal 10 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, la somma complessiva di € 207.113,23 mediante dazioni di denaro, senza alcuna valida giustificazione, effettuate in favore della società IL SOGNO
AGROFORESTALE S.r.l., disposte con bonifici bancari sul c/c 10024241 acceso presso la e sul c/c 1091 acceso presso la Banca EUROIMMOBILIARE.” Parte_6
“f) del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale p. e p. dagli artt.
110 cod. pen. 216, comma 1 n. 1°, comma 3°, comma 219 e comma 2A n. 1 e 223, comma 1A, comma 2° n. 2) R.D. 16.3.1942 n. 267 (L.Fall.), perché, in concorso materiale e morale fra loro, l' nella qualità di Presidente del Cda, la , CP_1 CP_2
nella qualità di Vice Presidente del Cda, nonché amministratore delegato, entrambi a partire dalla data di costituzione e sino alla data del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Chieti con sentenza del 5 maggio 2010, della società società avente Parte_5
ad oggetto la gestione di servizi nell'ambito di cliniche, ambulatori, presidi sanitari, il cui capitale, pari a € 20.000,00, era intestato alla (per il valore delle Parte_4
quote di € 19.998,00) ed ai coniugi – (per il valore delle quote di € CP_1 CP_2
1,00 ciascuno), allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto: 1) distraevano o comunque dissipavano la somma di €
12.300.000,00 costituita da una serie di erogazioni, effettuate dal 10 marzo al 6 novembre 2006, in favore della mediante bonifici bancari disposti Controparte_5
sul c/c nr. 30065133 acceso presso la e sul dc nr. 541606 acceso presso il Parte_1
Monte dei Paschi di Siena;
detti importi, formalmente giustificati nel partitario di contabilità della nr. 01.02.03.78 quale “finanziamento in Parte_5 CP_5
realtà risultavano privi di contropartita sostanziale tant'è vero che successivamente, con scrittura privata sottoscritta in data 31 dicembre 2006, la Parte_5
annullava il credito vantato nei confronti della cosicchè questa Controparte_5
società non restituiva le somma percepite;
2) dissipavano il patrimonio sociale della attraverso l'alienazione in data 22 febbraio 2007, delle quote di Parte_5
partecipazione della (pari al 70% del capitale sociale di Controparte_5
quest'ultima) che, dopo essere state contabilmente svalutate per l'importo di €
1.850.000,00, erano vendute alla per la cifra di € 4.000.000,00 nello CP_7
stesso anno in cui il fatturato della era di € 64.467.027,00; 3) Controparte_5
distraevano o comunque dissipavano risorse finanziarie per un importo di €
10.463.589,40 costituito dalle prestazioni STE AR S.p.A, SANTA CP_8 CP_9
”
[...] Controparte_10 CP_11 Controparte_12
Le due appellate, quindi, non si vede come potrebbero giammai dover rifondere, addirittura solidalmente, ad già parte civile, danni per il complessivo Parte_1
importo di € 65.491.953,00.
Detto importo corrisponde a quello di cui alla costituzione di parte civile, effettuata, però, testualmente, per reclamare i “danni conseguenti alle illecite condotte così come, rispettivamente, e specificatamente meglio descritte nei capi d'imputazione.”
Ciò comporta che le due appellate non potrebbero in alcun modo rispondere di danni, di qualunque specie, derivati da altre bancarotte, per le quali non sono state condannate. Già con la costituzione di parte civile, invece, ebbe a indicare come danno da Parte_1
bancarotta tutti gli importi di cui tutte le società del gruppo “ “risultavano sue CP_3
debitrici.
Questo l'elenco.
“ per una somma complessiva pari ad € 57.444.808,00 al Controparte_3
16/02/2010 per sorte capitale: ciò a fronte di condotte bancarottiere della CP_1
che possono al limite aver causato danni per soli 68.000,00 euro.
[...]
“SAN.STEF. per una somma complessiva pari ad € 1.405.206,21 S.E.&O. al CP_13
24/05/2010 per sorte capitale: le appellate non hanno subito condanna per fatti distrattivi in danno di detta società.
“ per una somma complessiva pari ad € 444.234,89 Parte_7
S.E.&O. al 08/07/2010 per sorte capitale: le appellate non hanno subito condanna per bancarotte riguardanti detta srl.
“ per una somma complessiva pari ad € 1.368.297,67 S.E.&O. al Controparte_14
24/05/2010 per sorte capitale: anche in questo caso non vi è penale responsabilità delle appellate che possa fondare pretese risarcitorie.
“ per una somma Parte_8
complessiva pari ad € 1.951.525,82 S.E.&O. al 08/07/2010: in questo caso la sola
è stata condannata a risarcire danni in sede civile. CP_2
“ per una somma complessiva pari ad € 159.837,00 al 30/04/2010: in Parte_4
questo caso la sola è stata condannata a risarcire danni in sede civile. CP_1
per una somma complessiva pari ad € 2.718.052,63: nessuna CP_15
condanna ha riguardato le appellate.
invece, trascurando la portata del giudicato penale, cui premetteva di volersi Parte_1
uniformare, in primo grado ed anche in appello ha continuato a reclamare i “danni tutti, materiali e morali, all'immagine e alla credibilità, di natura patrimoniale e non patrimoniale, conseguenti all'ottenimento fraudolento di plurime aperture di credito e finanziamenti, con la conseguente perdita di ingenti somme di denaro che, diversamente, avrebbero potuto essere investite nell'attività bancaria, a beneficio dell'Istituto di Credito e dell'economia tutta”, ciò sempre nella stessa misura di €
65.491.953,00 e nella dichiarata consapevolezza ( tanto è scritto nella citazione in primo grado) che pendeva un'azione ex artt. 2497, quarto comma e, 2394 bis, c,c , nonché ex art. 146, secondo comma L.F., promossa dalla curatela del
[...]
nei confronti di , e, Parte_9 Controparte_6 Controparte_1
per ottenere, a favore della massa dei creditori, il ristoro dei Controparte_2
danni patrimoniali provocati dalla loro mala gestio per l'importo complessivo di €
24.064.948,18, somma di cui ha solo chiesto la sottrazione dal danno risarcibile.
In primo grado l'odierna appellante assumeva di poter ripetere tutti gli ulteriori danni patrimoniali subiti e che il Curatore del fallimento non Controparte_3
aveva inteso reclamare, (essendosi limitato a richiedere € 24.064.948,18) e sia di poter ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita di rendimento (e/o del mancato investimento) della somma complessivamente erogata a titolo di finanziamento al (ed “ammessa allo stato passivo” di Parte_3 CP_3
), a far data dal 2010, e pari ad € 65.494.953,60, somma determinata
[...]
partendo dall'importo complessivo dei finanziamenti erogati alle società del cd.
(pari ad € 65.494.953,60), al netto di quello richiesto in separata sede Parte_3
dalla curatela fallimentare con azione di responsabilità (pari ad € 24.064.948,00), maggiorato del rendimento che l'importo stesso avrebbe fornito ove fosse stato investito in B.T.P.
In appello, tenuto conto dei risultati della espletata CTU ( la quale aveva ha accertato, in primis, come la Banca avesse percepito dalla curatela del Parte_10
l'importo complessivo di Euro 1.361.611,74, con conseguente riduzione della base
[...]
di calcolo su cui accertare la perdita economica da € 65.494.953,60 ad €
64.130.340,96, ulteriormente ridotta degli euro 24.064.948,00 richiesti dalla curatela in separato giudizio, ulteriormente aumentati di € 26.296.455,52, tenendo conto dei tassi BTP decennali nel periodo gennaio 2010 - gennaio 2020 ) ha per così dire limitato la richiesta ad € 64.468.718,00, o nella diversa somma ritenuta dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Questo Collegio, invece, non può che evidenziare come le due appellate potessero, ipoteticamente, rispondere:
la per danni patrimoniali pari a 68.000,00 euro, ciò qualunque fosse CP_1
l'esposizione debitoria della nei confronti di Controparte_3 Parte_1
la per danni, anche essi patrimoniali, pari a complessivi euro 15.700.000,00 CP_2
per la bancarotta e per circa 12.311.000,00 euro quanto alla bancarotta CP_4 Pt_5
2, ma nei confronti di solo per i rispettivi importi di euro 159.937,00 ed euro Parte_1
1.951.525,82, somme di cui l'appellante si è sempre dichiarata creditrice.
L'azione esercitata dalla curatela per ben € 24.064.948,18, quindi, copriva abbondantemente i danni patrimoniali astrattamente invocabili da il che, Parte_1
dovendo questo Collegio esaminare la vera causa petendi dell'azione, porterebbe di per sé al rigetto del gravame, volta che danni di altra natura non risultano sussistere.
Ciò posto, valga in ogni caso quanto segue.
PRIMO MOTIVO: ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE SENTENZE PENALI DEL TRIBUNALE
DI CHIETI N.1067/2015, DELLA CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA N. 1303/03 DEL
07.06.2017 E DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 14655/19 DEL 20.02.2019, IN RELAZIONE
AL DIRITTO DELLA DI RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI AD Parte_1
ESITO DELLA CONDANNA DELLE CONTROPARTI NEL GIUDIZIO PENALE;
ERRONEA E/O
FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI RICONOSCIMENTO E QUANTIFICAZIONE
DEL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI CONDANNA GENERICA AL
RISARCIMENTO DEL DANNO NEL PROCESSO PENALE CON RINVIO AL GIUDICE CIVILE
PER LA DETERMINAZIONE DEGLI STESSI PER REATI FALLIMENTARI. Con la censura in esame viene contestato il seguente passo motivazionale.
“ Con la medesima sentenza (NB quella penale) è stato evidenziato come non potesse dubitarsi della legittimazione della quale persona offesa, a costituirsi Parte_1
parte civile nel giudizio penale di bancarotta, ma come, al contempo, fosse necessario tenere conto di quanto stabilito dall'art. 240 comma 2 l.f., e, in particolare, del fatto che la curatela fallimentare, pur non essendosi costituita parte civile nel processo penale, aveva separatamente intrapreso un'azione civile di responsabilità nei confronti
(anche) delle sig.re ed dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di CP_2 CP_1
Imprese del Tribunale di L'Aquila.
È stato inoltre affermato che non è possibile consentire una duplicazione di azioni risarcitorie, pendenti dinanzi a diverse sedi, come debba privilegiarsi l'azione intrapresa dalla curatela, al fine di tutelare, nelle more della procedura fallimentare, la par condicio creditorum, e che (Cass. Sez. V Pen., sentenza n. 19216 del 9.4.2014) “In tema di reati fallimentari, qualora il curatore, successivamente all'inizio del processo penale per bancarotta, abbia optato per l'esercizio in sede civile dell'azione di responsabilità nei confronti del fallito, la precedente costituzione di parte civile del singolo creditore in sede penale conserva efficacia solo per i crediti di natura personale, mentre deve intendersi automaticamente caducata per i crediti della massa già azionati dallo stesso curatore.”.
La sentenza, ormai irrevocabile, emessa da questo Tribunale in sede penale, afferma quindi che la potesse costituirsi in via autonoma come parte civile con Parte_1
riguardo ai danni non patrimoniali, e strettamente personali, e non con riguardo ai danni fatti valere in separata sede dalla curatela fallimentare, per i quali affermare un autonomo diritto al risarcimento dei danni della potrebbe implicare Parte_1
una indebita duplicazione di istanze risarcitorie, e legittimare inammissibili pagamenti preferenziali, dato che la curatela ha agito dinanzi al Tribunale di L'Aquila nell'interesse di tutti i creditori insinuati al passivo fallimentare, tra cui la stessa Parte_1
Vero è che il dispositivo della sentenza penale irrevocabile contiene la condanna –in via generica- delle sig.re e al risarcimento dei danni subiti dalla CP_2 CP_1 ma tale pronunzia deve essere interpretata sulla base della Parte_1
motivazione della sentenza, che, conformemente al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione, prevede che, se un singolo creditore si costituisce parte civile in sede penale, e la curatela fallimentare esperisce in via autonoma un'azione di responsabilità, la domanda risarcitoria formulata in sede penale dal singolo danneggiato-parte civile conserva efficacia solo per i crediti di natura personale.
Dunque, il giudicato si è formato sul diritto della di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni di natura personale, diversi da quelli già fatti valere dalla curatela dinanzi al Tribunale di L'Aquila.
Nel presente giudizio, invece, la non ha chiesto il risarcimento dei Parte_1
danni strettamente personali e non patrimoniali, bensì danni di natura patrimoniale, pari agli importi erogati a titolo di finanziamento alle società del cd. Parte_10
di cui non ha ottenuto la restituzione, oltre al rendimento che quegli importi avrebbero fornito se, anziché essere erogati per operazioni di finanziamento, fossero stati investiti in danni di cui la curatela ha già chiesto la refusione nel giudizio di CP_16
responsabilità intrapreso dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di Impresa.
Questa costituisce la prima ragione di reiezione della domanda attrice.”
Nell'impugnare tale decisione, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che non avesse richiesto danni diversi e personali rispetto a quelli Parte_1
azionati dalla curatela con separata azione di responsabilità, laddove in realtà la domanda di risarcimento ( come l'originaria costituzione di parte civile) aveva ad oggetto sia la differenza tra gli importi ammessi al passivo e quanto richiesto dalla curatela con l'azione di responsabilità, sia la perdita patrimoniale subita dalla banca quale conseguenza della mancata disponibilità delle ingenti somme finanziate e, dunque, una espressa voce di danno riferita ad un titolo di azione propria personale, così come espressamente richiesto dall'art 240 L.F.
Assume, quindi, che, testualmente, “ il quantum del danno patrimoniale, determinato a seguito di CTU contabile ammessa dal primo giudice, riguarda una ipotesi di danno, personale e diverso, rispetto a quello derivante dagli inadempimenti contrattuali. Ed infatti, la richiesta del danno patrimoniale, sul presupposto della definitività dell'accertamento del diritto al risarcimento del danno, è relativo ad importi non richiesti nella azione di responsabilità poiché derivanti dalla mancata disponibilità in capo alla Banca delle ingenti somme oggetto di sofferenza, concretandosi nel rendimento che detti importi avrebbero dato se impiegati nell'attività bancaria.”
Quindi, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice, secondo parte appellante sono stati fatti valere titoli di azione propria per un danno personale costituito nella differenza tra quanto richiesto nella azione di responsabilità e quanto oggetto di ammissione definitiva nei fallimenti e nella mancata disponibilità delle somme appostate a sofferenza che diversamente avrebbero consentito alla banca di effettuare impieghi nella attività d'impresa propria (attività bancaria).
Come noto, il predetto articolo della Legge Fallimentare disponeva che “i creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'art 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valer un titolo di azione propria personale”.
Fa da corollario a tale norma consolidata Giurisprudenza, richiamata anche dal giudice di primo grado, secondo la quale “ In tema di reati fallimentari, qualora il curatore, successivamente all'inizio del processo penale per bancarotta, abbia optato per
l'esercizio in sede civile dell'azione di responsabilità nei confronti del fallito, la precedente costituzione di parte civile del singolo creditore in sede penale conserva la propria efficacia solo per i crediti di natura personale mentre deve intendersi automaticamente caducata per i crediti della massa già azionati dallo stesso curatore”
(Cass.sez. pen. N.19216/14). “E' pacifico che, in tema di reati fallimentari, ai sensi della
L.F., articolo 240, comma 2, il singolo creditore è legittimato in proprio a costituirsi parte civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta nella sua qualità di persona danneggiata dal reato, quando fa valere una richiesta di risarcimento a titolo personale (Sez. 5, n. 6904 del 04/11/2016, dep, 2017, Gandolfi,
Rv. 269105; Sez. 5, n. 43101 del 03/10/2007, , Rv. 238498); invero, i creditori Per_3
sono legittimati ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta in ogni caso in cui tale azione non sia esercitata dal curatore (c.d. legittimazione sussidiaria); qualora, invece, i creditori intendano far valere un titolo di azione propria, personale (c.d. legittimazione principale) la costituzione di parte civile è consentita in concorso con quella esperita dal curatore (Sez. 5, n. 11782 del
03/06/1980, Brembilla, Rv. 146578); i creditori sono legittimati “uti singuli” ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta quando intendano far valere un titolo di azione propria, personale, come nel caso di danni non patrimoniali patiti dalla consumazione del reato” (Sez. 5, n.
42608 del 12/04/2005, De Asmundis, Rv. 232846).
Sulla scorta dei suddetti principi, quindi, i danni rivendicabili dall' potevano Parte_1
essere solo quelli di natura personale, dovendo ritenersi automaticamente caducati i danni riferibili alla massa richiesti dal curatore.
Nella domanda l'attrice-odierna appellante ha chiesto il risarcimento della somma complessiva di € 64.468.718,00 o quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo definitivo, derivante da:
- € 65.491.953,00 capitale finanziato, cui detrarre la somma di € 24.064.948,00 richiesta dal curatore nell'azione di responsabilità (pari alle risorse ingiustificatamente sottratte dal patrimonio della Società a titolo di finanziamento in favore della
Capogruppo ed in tal modi distratte a beneficio di promossa Controparte_6
davanti al Tribunale di L'Aquila sezione specializzata delle imprese, per un totale €
41.427.005,00;
- € 23.041.713,00 a titolo di interessi ove questo capitale, a gennaio 2010, fosse stato investito dalla Banca (viste le aste, tempo per tempo vigenti, ed indette dalle strutture istituzionali a ciò preposte) in BOT decennali, con scadenza gennaio 2020.
L'appellante ha censurato la pronuncia laddove il Tribunale, pur ammettendo apposita
CTU finalizzata all'accertamento delle somme già percepite dall'attrice nei riparti parziali del fallimenti, della presenza di transazioni o di cessioni di crediti futuri e alla determinazione dei rendimenti che avrebbe ottenuto se non avesse Parte_1
finanziato il capitale oggetto di sofferenza, ha rigettato in toto la domanda sul presupposto che “ non ha chiesto il risarcimento dei danni strettamente Parte_1
personali e non patrimoniale bensì danni di natura patrimoniale pari agli importi erogati a titolo di finanziamento alle società del cd di cui non ha Parte_10
ottenuto la restituzione oltre al rendimento che quegli importi avrebbero fornito se, anziché erogati per operazioni di finanziamento, fossero stati investiti in B.T.P. danni di cui la curatela ha già chiesto la refusione nel giudizio di responsabilità intrapreso dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di impresa. “In ogni caso, prosegue il
Tribunale “la richiesta della società attrice comunque non potrebbe essere accolta perché l'importo di € 65.494.953,60 erogato alle società del a titolo di Parte_3
finanziamento è stato ammesso al passivo fallimentare e dunque potrebbe ottenere un
(probabilmente soltanto parziale) soddisfacimento in occasione dei riparti dell'attivo ricavati dalla liquidazione in ambito concorsuale”.
Osserva la Corte che sulla scorta dei suindicati principi di cui il giudice di Parte_1
prima istanza ha fatto corretta applicazione, non avrebbe potuto giammai richiedere la somma di € 41.427.005,00 ( derivante dal residuo delle somme finanziate a tutte le società del gruppo al netto della somma richiesta dal curatore) atteso che, come sopra evidenziato, la ha causato danni per solo 68.000,00 euro e verso la la CP_1 CP_2
banca poteva dolersi di danni per soli euro 159.937,00 ed euro 1.951.525,82, somme che l'appellante stessa qualifica come danni patrimoniali ed anche incluse nell'importo ammesso allo stato passivo e costituenti oggetto dell' azione di responsabilità promossa dalla curatela innanzi alla sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di L'Aquila.
Quanto alla richiesta di € 23.041.713,00, quale perdita patrimoniale subita in conseguenza della mancata disponibilità delle ingenti somme concesse a titolo di finanziamento e mai restituite, qualora le stesse fossero state, invece, investite in BTP decennali, si ha che, a parte che la base su cui calcolare il preteso rendimento dell'investimento doveva ammontare a soli 68.000,00 euro quanto alla e a soli CP_1
euro 2.111.462,82 quanto alla , anche su detta richiesta il Tribunale si CP_2
pronunciato reputandoli danni di natura patrimoniale e l'appellante, nella consapevolezza di non avere molto da obiettare, si è limitata da un lato a ricondurli a ipotesi di danno personale e diverso rispetto a quello derivante dagli inadempimenti contrattuali, dall'altro, contraddicendosi, a chiederli come danno patrimoniale relativo ad importi non richiesti nella azione di responsabilità poiché derivanti dalla mancata disponibilità in capo alla Banca delle ingenti somme oggetto di sofferenza, concretandosi nel rendimento che detti importi avrebbero dato se impiegati nell'attività bancaria.
Trattasi, invero, di danno da lucro cessante e come tale di natura patrimoniale, in merito al quale l'appellante ha solo allegato che le condotte degli imputati hanno determinato un “grave danno morale, patrimoniale, all'immagine e alla credibilità - di natura non patrimoniale - conseguente all'ottenimento fraudolento di aperture di credito risultate insoddisfatte, con perdita di ingenti somme di denaro da parte di
, che hanno compromesso la fiducia che la generalità dei risparmiatori Parte_1
e dei clienti riconnette alla Istituzione bancaria”, asserzione apodittica e francamente incondivisibile in quanto proveniente da colosso bancario internazionale, che non può avere subito alcun danno morale o all'immagine e credibilità a causa delle descritte bancarotte e che non ha documentato, per vero nemmeno allegato, che avrebbe investito in BTP decennali somme semplicemente non restituite dalle fallite CP_3
, e .
[...] CP_4 Pt_11
Ed invero i crediti verso la derivavano per € 140.076,89 da scoperto di conto CP_4
corrente n. 30056501 sottoscritto il 11/01/2006, su cui veniva regolato l'affido concesso in data 31/03/2006 di complessivi € 100.000,00 valido fino a revoca utilizzabile per apertura di credito in conto corrente usufruibile per elasticità di cassa e per € 19.761,21 da scoperto di conto corrente n. 651858/31 (rinumerato al n.
500062672) sottoscritto il 20/11/2001. Anche la ingentissima posizione debitoria di ( pari ad € Controparte_3
57.444.808,00) derivava da: scoperto di conto corrente n. 1125500 (rinumerato al n.
4139069) sottoscritto il 13/07/1995, scoperto di conto corrente anticipi n. 244
(rinumerato al n. 534075) sottoscritto il 04/04/2000, scoperto di conto corrente anticipi n. 30061961 sottoscritto il 10/04/2006, scoperto di conto corrente n.
65133334 (rinumerato al n. 500061079) sottoscritto il 02/11/1999 sul quale era stato regolato, in data 23/02/2006, l'apertura di credito di complessivi € 1.000.000,00 (doc.
21) e, inoltre, sul quale era stato erogato da ( CP_17 Controparte_18
, in data 07/12/2006, un finanziamento chirografo di complessivi €
[...]
25.000.000,00; contratti relativi ad operazioni su strumenti finanziari derivati di cui al contratto normativo sottoscritto in data 30/07/2004 con contratti specifici sottoscritti rispettivamente in data 30/12/2005, 02/01/2006, nonché al contratto normativo sottoscritto in data 07/12/2006 ed al contratto specifico sottoscritto in data
27/09/2007, da scoperto di conto corrente n. 1404750 (rinumerato al n. 500033465) sottoscritto il 14/03/2007, da scoperto su conto corrente anticipi n. 651341/95
(rinumerato al n. 500061099) in ragione dei contratti di anticipo crediti maturati e maturandi del 23/02/2006 , da numero due Contratti di mutuo fondiario rispettivamente sottoscritti in data 28/08/1998 e 14/06/1999 summenzionati, oltre ratei scaduti ed interessi sino alla data del Fallimento del 16/02/2010.
Verso la 2 i crediti derivavano, per € 1.062.033,88 da scoperto di conto corrente Pt_5
n. 65545551, per € 884.772,94 da scoperto di conto corrente anticipo crediti n.
65545896 sottoscritto il 23/07/2004, per € 4.719,00 da scoperto di conto corrente n.
30031297 sottoscritto il 30/07/2004.
Tutti i rapporti richiamati erano stati a suo tempo accesi da altre banche, cui l'appellante, nel tempo, è succeduta, ossia Controparte_19 CP_20
, Credito Italiano S.p.A.,
[...] Controparte_21 Controparte_22
per cui il danno in parola, in altri passi dell'appello definito come perdita del rendimento che il capitale finanziato avrebbe potuto dare come chance di interessi, anche a volerlo reputare di natura personale, necessitava della prova che quegli istituti, se non avessero avuto rapporti con le suddette società, avrebbero investito in titoli di Stato.
Questo perché, quanto ai criteri probatori, è onere del creditore danneggiato, che voglia richiedere il risarcimento di tali danni, dare la dimostrazione della realizzabilità in concreto delle chances di ottenere il risultato auspicato e reso invece impossibile da una determinata condotta illecita avvenuta. La prova, essendo l'avveramento del fatto sperato mai accaduto, può essere fornita sia facendo ricorso alle presunzioni ovvero al criterio probabilistico, in particolare dimostrando, anche presuntivamente, che il danno ha precluso l'accesso a determinate situazioni tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni, ma su ciò, con riguardo alle originarie banche contraenti, non vi è nemmeno allegazione.
Il motivo, quindi va respinto.
SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.
2697 C.C. IN PUNTO DI INTERPRETAZIONE DELL'ONERE PROBATORIO PER LA
LIQUIDAZIONE DEL DANNO RECLAMATO;
NONCHÉ OM PRONUNCIA SULLA
DOMANDA SUBORDINATA FORMULATA DALL'ISTITUTO DI . CP_19
Viene contestato il seguente passo motivazionale.
“Ma anche ove volesse sostenersi che il danno patrimoniale di cui la ha Parte_1
chiesto il risarcimento sia diverso da quello oggetto del giudizio di responsabilità introdotto dalla curatela fallimentare, osserva il Tribunale che la richiesta della società attrice comunque non potrebbe essere accolta, per le seguenti ragioni. In primo luogo perché l'importo di € 65.494.953,60, erogato alle società del cd. a Parte_3
titolo di finanziamento, è stato ammesso al passivo fallimentare, e dunque potrebbe ottenere un (probabilmente soltanto parziale) soddisfacimento in occasione dei riparti dell'attivo ricavato dalla liquidazione in ambito concorsuale, come è confermato dal fatto, accertato dal c.t.u., che la ha già ricevuto l'importo di € 1.261.611,74 Parte_1
per effetto dei riparti parziali sinora effettuati. In secondo luogo poiché ha quantificato la sua pretesa risarcitoria epurandola dell'importo di € 24.064.948,18, di cui la curatela del fallimento ha chiesto la refusione nel procedimento n. Controparte_3
942/2014 r.g., dinanzi alla Sezione Specializzata in tema di Impresa del Tribunale di
L'Aquila, contraddicendo le stesse premesse della sua domanda: ha infatti dichiarato di potere autonomamente azionare la sua pretesa risarcitoria nei confronti delle sig.re ed sostenendone l'autonomia rispetto alla domanda formulata dalla CP_2 CP_1
curatela con l'azione di responsabilità, ma ha poi decurtato dall'importo totale elargito alle società del Gruppo EL (pari ad € 65.494.953,60) quello richiesto dalla curatela con l'azione di responsabilità (pari ad € 24.064.948,00), come se questi ultimi fossero importi non dovuti all'intera massa dei creditori (rappresentata dalla curatela fallimentare) ma solo ad essa In terzo luogo, osserva il Tribunale che, Parte_1
nonostante l'espletamento della c.t.u., non è possibile liquidare il danno subito dalla essendo emerso che quest'ultima ha ceduto parte dei suoi crediti Parte_1
vantati nei confronti della fallita, per i quali era stata ammessa al passivo fallimentare, alla ad un corrispettivo che la medesima non Controparte_23 Parte_1
ha inteso né indicare nei suoi atti introduttivi, né al consulente tecnico d'ufficio, per riferite ragioni di riservatezza rimaste, anche all'esito dell'istruttoria, del tutto oscure.
È evidente che la mancanza di tale dato, che la avrebbe potuto e dovuto Parte_1
fornire in virtù dei generali principi in tema di riparto dell'onere della prova, è del tutto ostativa alla liquidazione del danno, non essendo possibile né quantificare la somma in termini di capitale perduta dall'istituto di credito né, conseguentemente, la somma perduta in termini di possibile rendimento (mediante investimento in BTP).
Infine, in linea più generale, osserva il Tribunale che, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, non tutto il suo credito scaturisce da contratti di finanziamento, ma anche, in parte, da scoperti di conto corrente, e che la pretesa di ottenere, a titolo di risarcimento dei danni, un importo pari al rendimento che la somma erogata alle società del avrebbe avuto ove fosse stata investita in BTP contrasta Parte_3
con la disciplina che le parti di quei singoli contratti (di conto corrente, di finanziamento, di mutuo, di apertura di credito) hanno stabilito per le ipotesi di inadempimento da parte delle società predette delle obbligazioni assunte nei confronti della mediante l'applicazione degli interessi sulle somme a vario titolo Parte_1
dovute. Dunque, fermo l'ormai definitivo riconoscimento del diritto della Parte_1
ad ottenere il risarcimento dalle sig.re e dei
[...] Controparte_1 Controparte_2
danni subiti in conseguenza dei fatti per cui queste ultime hanno riportato condanna penale irrevocabile, nel giudizio in esame l'istituto di credito attore non ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali, che certamente sono autonomi e distinti rispetto a quelli fatti valere dalla curatela fallimentare in separata sede, bensì il risarcimento dei danni patrimoniali senza chiarirne però il rapporto con quelli azionati dagli organi fallimentari dinanzi al Tribunale di L'Aquila, e senza assolvere l'onere di provare il quantum del suo credito, omettendo di produrre, anche all'ausiliario nominato su sua richiesta, documentazione che certamente era in suo possesso, e che era evidentemente indispensabile ai fini della quantificazione della sua pretesa.”
Anche detto passo motivazionale, invero di non facile lettura, viene contestato col ribadire che l'an debeatur si basava su una pretesa risarcitoria, autonoma e distinta rispetto a quella di cui all'azione incardinata dalla Curatela e che, in punto di quantum, il Tribunale poteva liquidare in via equitativa il danno, di nuovo identificato nella misura del rendimento che gli importi oggetto di “prestito” avrebbero reso qualora investiti nell'attività bancaria, ossia se il capitale, a gennaio 2010, fosse stato investito dalla Banca appellante.
Questo Collegio non può che richiamare quanto già evidenziato sopra, con la precisazione che nel gennaio 2010 non avrebbe potuto investire nulla in BTP Parte_1
in quanto essa è succeduta in rapporti, ormai in sofferenza, precedentemente accesi da altre banche e dovendosi in aggiunta rilevare che la doglianza non si confronta col rilievo del Tribunale per cui “ non tutto il suo credito scaturisce da contratti di finanziamento, ma anche, in parte, da scoperti di conto corrente, e che la pretesa di ottenere, a titolo di risarcimento dei danni, un importo pari al rendimento che la somma erogata alle società del Gruppo avrebbe avuto ove fosse stata CP_1
investita in BTP contrasta con la disciplina che le parti di quei singoli contratti (di conto corrente, di finanziamento, di mutuo, di apertura di credito) hanno stabilito per le ipotesi di inadempimento da parte delle società predette delle obbligazioni assunte nei confronti della mediante l'applicazione degli interessi sulle somme a Parte_1
vario titolo dovute.”
Anche detta censura, quindi, va rigettata e con essa l'appello e la richiesta subordinata di conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare.
Va rammentato che, a norma dell'art. 320 cod. proc. pen., una volta intervenuta la sentenza irrevocabile, se non si tratta di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere cui consegue la perdita di efficacia del sequestro conservativo, si determina la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a norma dell'articolo 320
c.p.p., comma 1. Tale principio non è contraddetto dall'affermazione che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna al risarcimento in favore della parte civile, presuppone che la pronuncia abbia dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, così da costituire titolo esecutivo;
di talché, nel caso di condanna generica, detta conversione si verifica solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile, il quale, sulla base della certezza del danno acquisita in sede penale, abbia proceduto alla sua liquidazione. Con la conseguenza che se ciò non è avvenuto, prima della definizione del giudizio per la liquidazione del danno spetta al giudice penale la competenza ad adottare ogni provvedimento sui beni in sequestro” (Corte di
Cassazione, sezione I, sentenza 1° giugno 2015 n. 23439; Corte di cassazione, sezione
IV, sentenza 6 marzo 2015 n. 9851).
TERZO MOTIVO: ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 C.P.C.
L'appellante ha, infine, impugnato il capo della sentenza nella quale il Tribunale lo ha condannato alla refusione delle spese di lite in favore delle appellate chiedendo la riforma sulla scorta della fondatezza del gravame. Il motivo va respinto per quanto sinora ritenuto, dovendosi incidentalmente evidenziare che la decisione in punto di spese, non gravata da appello incidentale, è risultata sin troppo generosa per in quanto motivata con l'affermare” le Parte_1
spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ritenendo il valore della causa indeterminabile (a causa della già rilevata assoluta incertezza dei criteri, indicati dall'attrice, di liquidazione dei danni lamentati), ricompreso nello scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 “.
Le spese del presente giudizio, invece, seguono la soccombenza in base al valore espressamente indicato dall'appellante in € 64.468.718,00, volta che la determinazione del petitum era ed è chiara, per cui esse devono partire, alla luce dello scarso contributo fornito da parte appellata alla soluzione della controversia, dai minimi tariffari dello scaglione da 260.001 a 520.000 euro.
Essi sono i seguenti: fase di studio 2195, fase introduttiva 1276, fase di trattazione 2940, fase decisionale
3649, per complessivi euro 10.060,00.
Detto importo, ai sensi dell'art 6, va progressivamente aumentato in misura che la
Corte reputa congrua nel 5% , per otto volte , ossia tenendo conto di valore pari al petitum, superiore a un milione, 2 milioni, 4 milioni, 8 milioni, 16 milioni , 32 milioni,
64 milioni e oltre.
Si perviene, in tal modo, a spese per complessivi 14.863,15 euro, oltre spese generali, cpa ed iva, che l'appellante è condannata a pagare al procuratore di parte appellata dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
regola le spese come in parte motiva.
Così deciso in camera di consiglio il 18.12.2024.
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio