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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1261/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1261/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Sabino Sernia e Celeste Parte_1
Liso ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dai dott.ri Laura Bergonzi, dirigente, Controparte_1
e AL Pavanello, funzionario resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) la ricorrente, docente alle dipendenze del , allega di aver Controparte_1
svolto attività di docenza in forza di contratti a tempo determinato, di aver svolto le medesime mansioni dei docenti a tempo indeterminato e di non aver avuta attribuita, ciò nonostante, la Carta elettronica del docente, del valore spendibile di 500,00 euro annui, prevista, per i docenti di ruolo, dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/15.
Lamenta disparità di trattamento, dunque discriminazione, rispetto ai docenti di ruolo e conclude per l'attribuzione della carta del docente per l'ammontare di 500,00 euro per ogni anno di precariato.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito le Controparte_1
pretese della ricorrente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24; chiede il rigetto della domanda relativa all'anno scolastico 2024/25 in quanto la normativa di riferimento è stata modificata dall'art. 1, comma 572, lettere a), b) e c) della legge n. 207 del 2024.
II) La carta elettronica del docente è istituto che rientra nell'ambito del sistema di formazione degli insegnanti scolastici.
In base al D.Lgs. n. 297/94, art. 282, comma 1, «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
Nello stesso solco si pone l'art. 63 del CCNL di comparto, secondo cui «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane», con l'ulteriore previsione che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio», formazione che si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale».
Inoltre, l'art. 64 del medesimo CCNL prevede che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Tale diritto-dovere, secondo recente sentenza del Consiglio di Stato (sez. VII, 16.3.2022, n. 1842), riguarda, sia il personale di ruolo, sia i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata ed in quanto è necessaria, per l'erogazione del servizio, la formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non di ruolo.
Della formazione del personale docente si è anche occupata la legge n. 107/15 che, all'art. 1, comma
124, prevede che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».
All'interno di tale sistema di principi la stessa legge n. 107/15 introduce l'istituto della Carta elettronica del docente, prevedendo, all'art. 1, comma 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Il primo dato significativo che emerge dal testo di legge è quello secondo cui la Carta del docente è riservata esclusivamente agli insegnanti di ruolo, in sintonia con l'esigenza di creare, attraverso formazione ed aggiornamento, un corpo docente a tempo indeterminato all'altezza delle esigenze proprie del servizio scolastico offerto.
In sintonia con la limitazione al personale docente a tempo indeterminato, si colloca il fatto che l'importo nominale della Carta del docente è tarata in misura annua e per anno scolastico.
Circa la possibilità di estendere il riconoscimento della Carta del docente ai docenti precari è di recente intervenuta la Corte di cassazione che, con sentenza n. 29961/23, ha espresso i seguenti principi di diritto, condivisibili, dai quali non vi è ragione per doversi discostare: «1) La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
III) Il non ha contestato la conclusione dei contratti a tempo determinato riportati nell'atto CP_1
introduttivo, per cui deve considerarsi dato pacificamente acquisito in causa la conclusione dei menzionati contratti e lo svolgimento delle relative mansioni.
La domanda, tenuto conto che la ricorrente è attualmente in servizio, è stata correttamente formulata in termini di attivazione, per gli anni pregressi, della carta del docente, secondo il valore nominale di
500,00 euro per anno scolastico.
Esaminati i documenti prodotti, si osserva che la ricorrente ha prestato servizio precario in forza di contratti a tempo determinato rientranti nel comma 1 o nel comma 2 dell'art. 4 della legge n. 124/99, in quanto si tratta di contratti tutti aventi scadenza o al 31 agosto o al 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio.
Conseguentemente, la ricorrente, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 ha diritto di ottenere dal l'attivazione della Carta docente nella misura di € 2.000,00. CP_1
Per quanto riguarda l'anno scolastico 2024/25 la nuova formulazione della normativa di cui alla legge n. 107 del 2015, che riconosce anche ai docenti precari con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile il bonus, sino alla concorrenza di € 500,00 nei limiti delle disponibilità finanziarie, tenuto conto del numero dei richiedenti e dell'ammontare dell'importo stanziato annualmente, comporta la reiezione della domanda, non avendo la ricorrente dimostrato di aver seguito l'apposita procedura prevista dalla legge e dalla normativa regolamentare e di non avere, ciò nonostante, ottenuto la corresponsione del bonus in oggetto.
IV) Per quanto concerne le spese processuali, le stesse vanno poste a carico della parte soccombente,
. Controparte_1
La liquidazione deve assestarsi sui minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00) stante la serialità della causa in oggetto, l'assenza di questioni controverse e la assoluta semplicità degli aspetti di merito.
La Fase “Istruttoria/Trattazione” non può essere riconosciuta in quanto la causa giunge a decisione dopo una prima udienza rientrante nella Fase “Introduttiva” cui è seguita l'udienza a trattazione scritta rientrante nella Fase “Decisoria”.
In sostanza, non è stata svolta alcuna attività di trattazione e/o istruttoria. Pertanto, applicando i minimi dello scaglione di riferimento, vengono liquidati i seguenti importi:
Fase di studio € 444,00, Fase introduttiva € 213,00, Fase decisoria € 373,00.
Quindi, complessivamente, € 1.030,00.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che ha diritto all'attivazione della Carta docenti;
Parte_1 per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il ad attivare la Carta Controparte_1
docenti nella misura di € 2.000,00; rigetta per il resto;
condanna il a rimborsare al ricorrente, con distrazione in favore Controparte_1
dei procuratori dichiaratisi antistatari, le spese processuali liquidate in € 49,00 per contributo unificato ed in € 1.030,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 7 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
TE TR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1261/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Sabino Sernia e Celeste Parte_1
Liso ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dai dott.ri Laura Bergonzi, dirigente, Controparte_1
e AL Pavanello, funzionario resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) la ricorrente, docente alle dipendenze del , allega di aver Controparte_1
svolto attività di docenza in forza di contratti a tempo determinato, di aver svolto le medesime mansioni dei docenti a tempo indeterminato e di non aver avuta attribuita, ciò nonostante, la Carta elettronica del docente, del valore spendibile di 500,00 euro annui, prevista, per i docenti di ruolo, dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/15.
Lamenta disparità di trattamento, dunque discriminazione, rispetto ai docenti di ruolo e conclude per l'attribuzione della carta del docente per l'ammontare di 500,00 euro per ogni anno di precariato.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito le Controparte_1
pretese della ricorrente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24; chiede il rigetto della domanda relativa all'anno scolastico 2024/25 in quanto la normativa di riferimento è stata modificata dall'art. 1, comma 572, lettere a), b) e c) della legge n. 207 del 2024.
II) La carta elettronica del docente è istituto che rientra nell'ambito del sistema di formazione degli insegnanti scolastici.
In base al D.Lgs. n. 297/94, art. 282, comma 1, «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
Nello stesso solco si pone l'art. 63 del CCNL di comparto, secondo cui «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane», con l'ulteriore previsione che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio», formazione che si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale».
Inoltre, l'art. 64 del medesimo CCNL prevede che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Tale diritto-dovere, secondo recente sentenza del Consiglio di Stato (sez. VII, 16.3.2022, n. 1842), riguarda, sia il personale di ruolo, sia i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata ed in quanto è necessaria, per l'erogazione del servizio, la formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non di ruolo.
Della formazione del personale docente si è anche occupata la legge n. 107/15 che, all'art. 1, comma
124, prevede che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».
All'interno di tale sistema di principi la stessa legge n. 107/15 introduce l'istituto della Carta elettronica del docente, prevedendo, all'art. 1, comma 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Il primo dato significativo che emerge dal testo di legge è quello secondo cui la Carta del docente è riservata esclusivamente agli insegnanti di ruolo, in sintonia con l'esigenza di creare, attraverso formazione ed aggiornamento, un corpo docente a tempo indeterminato all'altezza delle esigenze proprie del servizio scolastico offerto.
In sintonia con la limitazione al personale docente a tempo indeterminato, si colloca il fatto che l'importo nominale della Carta del docente è tarata in misura annua e per anno scolastico.
Circa la possibilità di estendere il riconoscimento della Carta del docente ai docenti precari è di recente intervenuta la Corte di cassazione che, con sentenza n. 29961/23, ha espresso i seguenti principi di diritto, condivisibili, dai quali non vi è ragione per doversi discostare: «1) La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
III) Il non ha contestato la conclusione dei contratti a tempo determinato riportati nell'atto CP_1
introduttivo, per cui deve considerarsi dato pacificamente acquisito in causa la conclusione dei menzionati contratti e lo svolgimento delle relative mansioni.
La domanda, tenuto conto che la ricorrente è attualmente in servizio, è stata correttamente formulata in termini di attivazione, per gli anni pregressi, della carta del docente, secondo il valore nominale di
500,00 euro per anno scolastico.
Esaminati i documenti prodotti, si osserva che la ricorrente ha prestato servizio precario in forza di contratti a tempo determinato rientranti nel comma 1 o nel comma 2 dell'art. 4 della legge n. 124/99, in quanto si tratta di contratti tutti aventi scadenza o al 31 agosto o al 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio.
Conseguentemente, la ricorrente, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 ha diritto di ottenere dal l'attivazione della Carta docente nella misura di € 2.000,00. CP_1
Per quanto riguarda l'anno scolastico 2024/25 la nuova formulazione della normativa di cui alla legge n. 107 del 2015, che riconosce anche ai docenti precari con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile il bonus, sino alla concorrenza di € 500,00 nei limiti delle disponibilità finanziarie, tenuto conto del numero dei richiedenti e dell'ammontare dell'importo stanziato annualmente, comporta la reiezione della domanda, non avendo la ricorrente dimostrato di aver seguito l'apposita procedura prevista dalla legge e dalla normativa regolamentare e di non avere, ciò nonostante, ottenuto la corresponsione del bonus in oggetto.
IV) Per quanto concerne le spese processuali, le stesse vanno poste a carico della parte soccombente,
. Controparte_1
La liquidazione deve assestarsi sui minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00) stante la serialità della causa in oggetto, l'assenza di questioni controverse e la assoluta semplicità degli aspetti di merito.
La Fase “Istruttoria/Trattazione” non può essere riconosciuta in quanto la causa giunge a decisione dopo una prima udienza rientrante nella Fase “Introduttiva” cui è seguita l'udienza a trattazione scritta rientrante nella Fase “Decisoria”.
In sostanza, non è stata svolta alcuna attività di trattazione e/o istruttoria. Pertanto, applicando i minimi dello scaglione di riferimento, vengono liquidati i seguenti importi:
Fase di studio € 444,00, Fase introduttiva € 213,00, Fase decisoria € 373,00.
Quindi, complessivamente, € 1.030,00.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che ha diritto all'attivazione della Carta docenti;
Parte_1 per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il ad attivare la Carta Controparte_1
docenti nella misura di € 2.000,00; rigetta per il resto;
condanna il a rimborsare al ricorrente, con distrazione in favore Controparte_1
dei procuratori dichiaratisi antistatari, le spese processuali liquidate in € 49,00 per contributo unificato ed in € 1.030,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 7 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
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