Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317 /2023
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 04/04/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 317 dell'anno 2023 promossa da
IN PERSONA DEL CURATORE Parte_1
contro
Controparte_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv. COLAJANNI ENRICA per parte convenuta nonché il ctu dott.ssa ; Persona_1
L'AVV. COLAJANNI ENRICA conferma l'intervenuta cessazione della materia del contendere ed insiste nella revoca dell'ordinanza di nomina del ctu e nelle definizione del giudizio con compensazione delle spese legali, come da istanza congiunta depositata il 27.02.2025; il ctu nulla osserva e si rimette al giudice Persona_1
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 11.14 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 13.44,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 317 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
IN PERSONA DEL CURATORE, elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA RESUTTANA, 360 LE presso lo studio dell'avv.
MAGGIALETTI GIOVANNI che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO LO Controparte_1
IA 8 LE , presso lo studio dell'avv. COLAJANNI ENRICA, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine
CONVENUTO
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle dichiarazioni delle parti, che hanno rappresentato con nota congiunta depositata il 27.02.2025 di essere addivenute ad una definizione transattiva della controversia in quanto, acquisite le debite autorizzazioni da parte del Giudice Delegato e del G.I.P., hanno sottoscritto il relativo accordo in data 20/2/2025, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Occorre considerare che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Pagina 2 di 4 La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione.
In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n. 368/SU, in una molteplicità di situazione - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n. 1218; Cass. 9 luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile 1974 n. 1216; Cass. 9 maggio 1975 n.
1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento
(Cass. 14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio 1998 n. 2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998
n. 5594).
Tali fattispecie trovano il loro comune denominatore nel fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Lo stretto collegamento esistente tra il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e la pronuncia di cessata materia del contendere è stato chiaramente messo in luce dalla Suprema
Corte che ha evidenziato che “l'interesse alla definizione del ricorso deve persistere sino al momento della decisione a opera della Corte di Cassazione e il suo venire meno può fondarsi anche in una dichiarazione espressa in tali sensi, benché non integrante formale rinuncia per evidente difetto di requisiti formali, del ricorrente, anche in carenza di accordo con la controparte e qualora questa non abbia svolto altre attività comunque tendenti a conseguire una pronuncia sul merito della controversia” (cfr. Cass., 4368 del 2013).
Orbene, nel caso di specie, il sopravvenuto raggiungimento di un accordo sottoscritto in data
20/2/2025 e ribadito con istanza congiunta del 27.02.2025 nonché all'odierna udienza, insieme alla richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite (di cui all'istanza congiunta del 27.02.2025), impone di dichiararsi cessata la materia del contendere per carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Non sussiste, infatti, un valido interesse ad agire che sorregge la richiesta di tale provvedimento giudiziale a fronte dell'accordo raggiunto dalle parti.
Pagina 3 di 4 Occorre, infatti, evidenziare che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che "l'interesse ad agire è configurabile ogni qualvolta il processo è il solo strumento per ottenere un interesse giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, e presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi dallo stesso scaturenti. L'accertamento di tale interesse, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito" (Cass. 13-6-2014, n. 13485).
Orbene, nel caso di specie, la sopravvenuta definizione bonaria della vicenda impone di dichiararsi cessata la materia del contendere per carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La pronuncia in parola rende dunque superflui gli accertamenti peritali disposti con ordinanza
10.04.2024 e la successiva nomina del ctu dott.ssa avvenuta con Persona_1 ordinanza del 24.02.2025, che vanno indi revocate.
In considerazione del comportamento processuale delle parti, che ha condotto ad una soluzione stragiudiziale del merito della controversia e della espressa richiesta delle stesse, occorre disporre la compensazione integrale delle spese integrale delle spese di lite relative a questo giudizio.
P.q.m.
Il Tribunale disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando;
-dichiara cessata la materia del contendere;
-dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese 04/04/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
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