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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'anno 2025 il giorno 10 del mese di luglio
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez.controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3292 R. G. 2024 sezione lavoro, vertente
TRA
(già (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, giusta procura P.IVA_1 conferita dal procuratore Dott. , per atto Notar di Parte_3 Persona_1
Torino del 18.07.2000, rep. 206534, racc. 16235,– rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dai proff. avv. Raffaele De Luca Tamajo (C.F.: , C.F._1
PEC: fax 02.72144500) e Maria Teresa Email_1
Salimbeni (C.F.: ) , C.F._2 Email_2 fax 02.72144500)Concetta OM (C.F.: C.F._3
ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Email_3
Antonio Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci;
Appellante
E
,– cod. fisc. , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_4
Difeso dagli avvocati Oreste Cardillo (cod. fisc. , pec: CodiceFiscale_5
1 , Francesco Masi (cod. fisc. Email_4 C.F._6
, pec: e Nicola Russo (cod. fisc.
[...] Email_5 C.F._7
, pec: e con essielettivamente domiciliato in
[...] Email_6
Napoli alla via G. Carducci n. 29.
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con rituale ricorso depositato presso questa la società indicata in epigrafe ha impugnato la sentenza n. 4364/2024 emessa in data 12.06.2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con la quale – in accoglimento della domanda del lavoratore – era stata dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro dal 10.7.2011 al 31.12.2016 e condannata la società convenuta al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante al ricorrente in tale periodo ed il trattamento di integrazione salariale dallo stesso percepito nel medesimo periodo, esclusi i giorni di rientro al lavoro documentati, quantificato in euro 50.057,88 oltre accessori di legge. Con un primo motivo di ricorso l'appellante impugna la sentenza - al fine di contrastare una riproposizione della domanda da parte del lavoratore - nella parte in cui ha dichiarato che il ricorrente aveva proposto domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi legittime le procedure di CIGS.
Con un secondo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la prima procedura del 2011 viziata per genericità della comunicazione in relazione alle modalità di rotazione . Si duole, ancora, con il terzo motivo, della riconosciuta irrilevanza dell'accordo sinadacale posteriore all'avvio della . CP_2
Con il quarto motivo lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo Giudice ha poi considerate illegittime tutte le procedure del 2013, 2014 e 2015 e ciò in aperto contrasto con la giurisprudenza prevalente .
Con il quinto motivo ripropone l'eccezione di prescrizione decennale per ogni domanda relativa a dieci anni precedenti la notifica del ricorso introduttivo.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituito il , eccependo CP_1
l'infondatezza dell'appello promosso.
All'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note delle parti, la Corte ha deciso la causa.
In continuità con l'orientamento già espresso da questo collegio in recenti precedenti decisioni va respinto l'appello che censura la ritenuta illegittimità, da parte del Tribunale, del primo periodo di sospensione in CIGS, dovendosi sul punto confermare la sentenza impugnata.
Ed invero, per il periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2011 ed il 09.07.2013 si riscontra nella comunicazione del 15.06.2011 di avvio della procedura la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa). 2 Si rileva la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 laddove è indicato “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di Napoli, Pomigliano d'Arco, Marcianise e Caivano e per eventuali nuove prospettive industriali ….(omissis)… la Parte_2 richiederà l'intervento straordinario della Parte_4 tutti i 635 lavoratori.. che operano nell'unità organizzativa di
[...]
Napoli…per un periodo di 24 mesi…Si precisa che tale programma di
[...]
potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire Parte_5 modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CP_2 tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico – organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi” .
In detto documento, ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative e produttive” e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Le espressioni utilizzate tuttavia, ridondano in un generale effetto di indeterminatezza poiché dalla lettura del predetto documento non risultano determinati con chiarezza quali siano stati i criteri di individuazione dei meccanismi di rotazione tra tutto il personale dipendente. In altre parole, dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa.
Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle
“mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dai lavoratori in merito all'atto introduttivo della procedura: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.
La giurisprudenza infatti ha ritenuto che “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. C. Cass. N. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale.
In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che CP_2 in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con
3 pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione..” (v. Cass. 2216/16).
Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 cit. ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità che “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”.
Giova, altresì, precisare che non ha pregio la tesi difensiva della società secondo cui, a fronte della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavorava l'odierno appellato non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista.
E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della per tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva di Napoli, ma i CP_2 criteri della rotazione sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa CP_2 nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”).
Dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione –, ha comportato la previsione fin da tale comunicazione di una possibilità di deroga legata al presupposto dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. In tal modo si è riservato la
4 facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi con riferimento al presupposto dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti. Tutto ciò tuttavia non ha consentito assolutamente di verificare, né ex ante né ex post, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, stanti i riferimenti generici alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive”. Non si è chiarito cioè – a differenza che per i periodi successivi - in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità” e come la stessa operasse sul meccanismo di rotazione.
Di fatto non è contestato che vi sia stato il rientro dalla CIGS dell'odierno appellante e che, quindi, la rotazione dei lavoratori sia effettivamente avvenuta ma non è risultato ben chiaro quali fossero in concreto i criteri seguìti, sia ad un'analisi preventiva che successiva.
La ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” richiamate, che anche nella Parte_1 prima comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della componentistica per il AT (244) prodotto da FCA in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” (doc. 9) – pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si avvale nella predisposizione della propria organizzazione produttiva. CP_3
Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio, poggia in primis sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono, innanzitutto, la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione.
In seconda battuta poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino sent. n. 773/2013 ), in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le “modalità della rotazione”, l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti.”
5 Nel caso in esame, tuttavia, sia la conoscibilità ex ante che la verificabilità ex post sono state certamente escluse alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011.
Il vizio riscontrato non può, poi, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale.
In primo luogo, come già precisato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori..” (cfr. da ultimo Cass. 6761/2020 cit.). In secondo luogo si rileva l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del 29.6.2011.
Nell'accordo de quo si legge, invero: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, CP_2
i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel Parte_2 rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
Anche nell'accordo i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento: al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti,”; all'esigenza di tenere conto di “ tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche Parte_2 Parte_2
e dei profili professionali tra loro fungibili..”.
Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale.
Per questo motivo, dunque, non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate.
Se è pur vero che non si poteva pretendere nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso a fondare un criterio adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni).
In definitiva, deve concordarsi con il Tribunale sulle conclusioni raggiunte in relazione a tale periodo , e cioè che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata in data 15.6.2011 dalla Plastic
6 Components and Modules Automotive S.p.A. “viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio 1991, n. 223” e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS.
La sentenza, sotto tale profilo, resta confermata.
Legittime, viceversa, sono le successive comunicazioni del 14.6.2013 e del 9.6.2014, con cui l'azienda preannunciava le richieste di proroga della per riorganizzazione CP_2 aziendale per tutti i lavoratori (operai, impiegati: 717 nel 2013; 647 nel 2014) operanti nell'unità produttiva di Napoli della dal 10 luglio 2013 al 09 luglio Controparte_4
2014 e dal 10.7.2014 al 9.7.2015.
Diverso, rispetto alla precedente, è il contenuto informativo di queste.
Si legge infatti nella comunicazione del 14.6.2013: “... Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
• - Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
• - Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
• - Area qualità (22 operai, 7 impiegati)
• - Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
• - Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
• - Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, CP_2 pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi”.
In sede di esame congiunto, sulla scorta del criterio e delle modalità indicate in comunicazione, l'azienda e le OO.SS. sottoscrivevano in data 3.07.2013 l'accordo del seguente tenore: “Sulla base della situazione descritta, si riconosce la necessità di 7 completare il piano di riorganizzazione in atto [...] In particolare, si realizzeranno i seguenti interventi:
-La revisione delle attrezzature di stampaggio: n. 6 stampi;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 posaggi saldatrici;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 saldatrici;
-L'installazione di due nuovi impianti asserviti allo stampaggio: a) raffreddamento circuiti presse;
b) trattamento acqua industriale;
A tale scopo, verrà richiesta la proroga della Parte_5 per Riorganizzazione aziendale per tutti i 717 lavoratori [...] Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
• - Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
• - Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
• - Area qualità (22 operai, 7 impiegati)
• - Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
• - Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
• - Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, CP_2 pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi. [...]”.
Nella successiva comunicazione del 9.6.2014 l'azienda informava le OO.SS. e gli enti amministrativi preposti dell'intenzione di richiedere un'ulteriore proroga del programma d'integrazione salariale dal 10.7.2014 al 9.7.2015, illustrando sia le ragioni che avevano condotto alla precedente proroga, sia i motivi sottesi alla nuova istanza.
Il criterio di rotazione indicato è il medesimo della comunicazione del 2013, con l'unica differenza della diversa consistenza degli organici nelle aree di attività, dovuta all'esodo di alcuni dipendenti:
“- Servizi amministrativi (6 Operai, 9 impiegati, 1 quadro) 8 • - Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
• - Area qualità (22 operai, 6 impiegati)
• - Area servizi tecnici (25 operai, 13 impiegati, 1 quadro)
• - Area Stampaggio (207 operai, 9 impiegati)
• - Area Montaggio (331 operai, 14 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, CP_2 pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi...”.
L'accordo sottoscritto in data 7.7.2014 in sede di esame congiunto, dopo un'articolata premessa sugli obiettivi e le necessità legate alla riorganizzazione aziendale, recepiva pedissequamente il testo della comunicazione.
Infine, con comunicazioni del 26.6.2015 (doc. in prodd.) rendeva edotte le parti CP_3 dell'intenzione di procedere ad una nuova richiesta di per ristrutturazione CP_2 aziendale per 24 mesi, per tutti i 636 lavoratori (operai, impiegati e quadri) operanti nell'unità produttiva di Napoli, nell'ottica di un rilancio dell'attività dello stabilimento per la partecipazione alla fornitura per il progetto Alfa Romeo di FCA. Anche la suddetta ultima comunicazione recava il medesimo criterio di rotazione dei precedenti: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
• - Servizi amministrativi (6 operai, 9 impiegati, 1 quadro)
• - Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
• - Area qualità (19 operai, 6 impiegati)
• - Area servizi tecnici (26 operai, 12 impiegati, 1 quadro)
• - Area Stampaggio (191 operai, 9 impiegati)
• - Area Montaggio (128 operai, 12 impiegati)
9 • - Area Containerizzazione (136 operai)
• - Area Ricambi (48 operai) Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si CP_2 assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale sostanzialmente equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi...”. L'accordo del 3.7.2015 in sede di esame congiunto recepiva integralmente, in parte qua, il tenore della comunicazione. Anche qui, non appariva esigibile una valutazione precisa ed ex ante dei periodi di lavoro e di sospensione, attesa la imprevedibilità del dato delle esigenze di produzione. Tuttavia, a differenza della precedente comunicazione, la società provvedeva ad individuare delle Aree di attività “ai fini della ripartizione degli organici”, riportando per ciascuna di esse il numero preciso di operai e impiegati riconducibili a ciascuna area;
quindi, prospettava una rotazione con cadenza diversificata per appartenenza alle diverse aree di attività e per fungibilità lavorativa, al fine di assicurare, nell'ambito di ciascuna area di attività, una presenza individuale “equilibrata” “avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale...” e tenuto conto del fatto che non poteva garantirsi a tutti i lavoratori sospesi, nell'ambito di ciascuna area, il contemporaneo reinserimento. Ebbene, osserva il Collegio che, premessa l'indubbia difficoltà di prevedere un criterio oggettivo di rotazione idoneo ad assicurare equità e trasparenza, la formula impiegata, pur redatta con una sintassi non lineare, non merita la sanzione della genericità.
Del tutto ragionevole, in primo luogo, è che la rotazione seguisse un primo criterio di ripartizione per area di attività, giacché, a seconda delle esigenze di produzione del momento, potevano essere interessate alla ripresa dell'attività lavorativa diversi settori per volta: il lavoratore, quindi, poteva già sapere a priori che avrebbe dovuto confrontarsi con i lavoratori addetti alla sua stessa area di attività e solo all'interno di essa verificare l'equilibrio di presenze, lasciandosi intendere che avrebbe potuto accadere che alcune aree, per esigenze di produzione, lavorassero più giornate rispetto ad altre.
In secondo luogo, data la oggettiva imprevedibilità, ex ante, delle giornate lavorative necessarie a soddisfare le commesse e le esigenze produttive del momento, esaustivo appare il richiamo al criterio della garanzia di una presenza “equilibrata” (da intendersi ragionevolmente come sinonimo di paritaria o proporzionalmente garantita) dei lavoratori all'interno di ciascuna area, sulla base di una verifica semestrale dei turni di lavoro effettivamente svolti nel medesimo periodo.
In concreto, sembra alla Corte che la comunicazione indichi con evidenza un criterio di rotazione che, operando in maniera differenziata per ciascuna area di attività, assicurasse, a fronte di turni effettivi diversi di lavoro, diversi giorni di presenza a ciascun lavoratore: ma, in proporzione, in misura uguale per tutti i lavoratori della stessa
10 area, sulla base di una cadenza semestrale e di un dato concreto rilevato nel periodo. Non sembra, dunque, che il tenore della comunicazione fosse tale da rendere
“impossibile” la verifica preventiva da parte dei sindacati, tanto meno quella successiva da parte dei singoli lavoratori, sulle modalità della rotazione.
Nemmeno sembra che il criterio così delineato si presti ad un'applicazione arbitraria o discrezionale da parte del datore di lavoro, essendo, al contrario, collegato a dati certi, oggettivi e verificabili.
A parere del Collegio, pertanto, le comunicazioni di avvio delle procedure del 2013, 2014 e 2015, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, contengono un grado di specificità dei criteri di rotazione sufficiente ad escludere la loro illegittimità. Da ultimo, merita rilevare, solo per completezza, non essendo la questione stata riproposta in questa sede dalla difesa del lavoratore, che non vi è allegazione o prova del fatto che, nei periodi in contestazione, il ricorrente sia stato discriminato nella rotazione con colleghi appartenenti alla stessa area di attività e con gli stessi fungibile, avendo per contro la società datrice di lavoro documentato le modalità di rotazione strettamente connesse al tipo di lavorazione e alla concreta fungibilità dei lavoratori sospesi. Il mero elenco di cui al ricorso introduttivo di certo non costituisce prova idonea nei sensi di cui sopra, non risultando possibile accertare se l'azienda abbia o meno violato lo “specifico” meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive.
E' evidente che qualora il ricorrente si fosse voluto dolere di un rientro sì avvenuto, ma quantitativamente insufficiente, avrebbe dovuto allegare e provare, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., elementi tali da consentire una valutazione comparativa tra
“situazioni analoghe” alla propria: il che non è stato fatto in alcun punto del ricorso.
Va, inoltre, aggiunto che le CIGS in questione e le varie proroghe hanno riguardato un numero rilevante di dipendenti: si legge, infatti, di 717 lavoratori, di 674 lavoratori o anche che
“le attività lavorative di pertinenza dello Stabilimento , Controparte_5 mediamente, solo il 10% della forza lavoro, con conseguente presenza di circa 70 unità su una forza complessiva di ben 700 unità.
Tali circostanze non sono in contestazione ed evidenziano che la forza lavoro da impiegare di volta in volta è stata necessariamente di numero esiguo, in relazione ad un numero altrettanto limitato di giornate lavorative. D'altra parte i predetti dati appaiono già da soli smentire le pur generiche deduzioni concernenti un presunto insufficiente e ingiustificato numero di giorni lavorati rispetto agli altri dipendenti.
11 Per tutto quanto sin qui esposto va accolto l'appello principale per quanto di ragione con dichiarazione di legittimità delle procedure successive alla prima ovvero per quelle 14.6.2013, 09.06.2014 e 26.06.2015 .
Quanto all'eccepita prescrizione, occorre premettere che, per giurisprudenza costante, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per l'illegittima sospensione a seguito di collocamento in C.i.g.s. ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale (costituito dall'atto di gestione del rapporto non conforme alle regole), soggetto all'ordinaria prescrizione decennale (così, tra le altre, Cass. civ., Sez.Lav., ord. 28.10.2022 n. 31922; Cass. 20.04.2021 n. 10376, in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame il ha fornito la prova di avere inviato due atti CP_1 interruttivi, giammai contestati dalla società.
In ragione della complessità delle questioni poste, del contrasto tuttora esistente nella giurisprudenza di merito, nonché tenuto conto dell'esito del gravame, sussistono motivi più che sufficienti per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del 15.06.2011 e la collocazione in CIGS del ricorrente dal 10.7.2011 al 09.07.2013 (ad esclusione dei rientri documentati in atti), condanna la resistente
[...]
n persona del l.r.p.t. per Parte_2 le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante in tale periodo ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, rigettando nel resto la domanda;
-compensa tra le parti tutte le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli lì 10.7.2025
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
12 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'anno 2025 il giorno 10 del mese di luglio
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez.controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3292 R. G. 2024 sezione lavoro, vertente
TRA
(già (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, giusta procura P.IVA_1 conferita dal procuratore Dott. , per atto Notar di Parte_3 Persona_1
Torino del 18.07.2000, rep. 206534, racc. 16235,– rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dai proff. avv. Raffaele De Luca Tamajo (C.F.: , C.F._1
PEC: fax 02.72144500) e Maria Teresa Email_1
Salimbeni (C.F.: ) , C.F._2 Email_2 fax 02.72144500)Concetta OM (C.F.: C.F._3
ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Email_3
Antonio Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci;
Appellante
E
,– cod. fisc. , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_4
Difeso dagli avvocati Oreste Cardillo (cod. fisc. , pec: CodiceFiscale_5
1 , Francesco Masi (cod. fisc. Email_4 C.F._6
, pec: e Nicola Russo (cod. fisc.
[...] Email_5 C.F._7
, pec: e con essielettivamente domiciliato in
[...] Email_6
Napoli alla via G. Carducci n. 29.
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con rituale ricorso depositato presso questa la società indicata in epigrafe ha impugnato la sentenza n. 4364/2024 emessa in data 12.06.2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con la quale – in accoglimento della domanda del lavoratore – era stata dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro dal 10.7.2011 al 31.12.2016 e condannata la società convenuta al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante al ricorrente in tale periodo ed il trattamento di integrazione salariale dallo stesso percepito nel medesimo periodo, esclusi i giorni di rientro al lavoro documentati, quantificato in euro 50.057,88 oltre accessori di legge. Con un primo motivo di ricorso l'appellante impugna la sentenza - al fine di contrastare una riproposizione della domanda da parte del lavoratore - nella parte in cui ha dichiarato che il ricorrente aveva proposto domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi legittime le procedure di CIGS.
Con un secondo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la prima procedura del 2011 viziata per genericità della comunicazione in relazione alle modalità di rotazione . Si duole, ancora, con il terzo motivo, della riconosciuta irrilevanza dell'accordo sinadacale posteriore all'avvio della . CP_2
Con il quarto motivo lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo Giudice ha poi considerate illegittime tutte le procedure del 2013, 2014 e 2015 e ciò in aperto contrasto con la giurisprudenza prevalente .
Con il quinto motivo ripropone l'eccezione di prescrizione decennale per ogni domanda relativa a dieci anni precedenti la notifica del ricorso introduttivo.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituito il , eccependo CP_1
l'infondatezza dell'appello promosso.
All'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note delle parti, la Corte ha deciso la causa.
In continuità con l'orientamento già espresso da questo collegio in recenti precedenti decisioni va respinto l'appello che censura la ritenuta illegittimità, da parte del Tribunale, del primo periodo di sospensione in CIGS, dovendosi sul punto confermare la sentenza impugnata.
Ed invero, per il periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2011 ed il 09.07.2013 si riscontra nella comunicazione del 15.06.2011 di avvio della procedura la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa). 2 Si rileva la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 laddove è indicato “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di Napoli, Pomigliano d'Arco, Marcianise e Caivano e per eventuali nuove prospettive industriali ….(omissis)… la Parte_2 richiederà l'intervento straordinario della Parte_4 tutti i 635 lavoratori.. che operano nell'unità organizzativa di
[...]
Napoli…per un periodo di 24 mesi…Si precisa che tale programma di
[...]
potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire Parte_5 modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CP_2 tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico – organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi” .
In detto documento, ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative e produttive” e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Le espressioni utilizzate tuttavia, ridondano in un generale effetto di indeterminatezza poiché dalla lettura del predetto documento non risultano determinati con chiarezza quali siano stati i criteri di individuazione dei meccanismi di rotazione tra tutto il personale dipendente. In altre parole, dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa.
Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle
“mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dai lavoratori in merito all'atto introduttivo della procedura: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.
La giurisprudenza infatti ha ritenuto che “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. C. Cass. N. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale.
In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che CP_2 in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con
3 pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione..” (v. Cass. 2216/16).
Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 cit. ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità che “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”.
Giova, altresì, precisare che non ha pregio la tesi difensiva della società secondo cui, a fronte della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavorava l'odierno appellato non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista.
E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della per tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva di Napoli, ma i CP_2 criteri della rotazione sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa CP_2 nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”).
Dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione –, ha comportato la previsione fin da tale comunicazione di una possibilità di deroga legata al presupposto dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. In tal modo si è riservato la
4 facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi con riferimento al presupposto dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti. Tutto ciò tuttavia non ha consentito assolutamente di verificare, né ex ante né ex post, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, stanti i riferimenti generici alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive”. Non si è chiarito cioè – a differenza che per i periodi successivi - in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità” e come la stessa operasse sul meccanismo di rotazione.
Di fatto non è contestato che vi sia stato il rientro dalla CIGS dell'odierno appellante e che, quindi, la rotazione dei lavoratori sia effettivamente avvenuta ma non è risultato ben chiaro quali fossero in concreto i criteri seguìti, sia ad un'analisi preventiva che successiva.
La ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” richiamate, che anche nella Parte_1 prima comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della componentistica per il AT (244) prodotto da FCA in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” (doc. 9) – pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si avvale nella predisposizione della propria organizzazione produttiva. CP_3
Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio, poggia in primis sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono, innanzitutto, la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione.
In seconda battuta poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino sent. n. 773/2013 ), in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le “modalità della rotazione”, l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti.”
5 Nel caso in esame, tuttavia, sia la conoscibilità ex ante che la verificabilità ex post sono state certamente escluse alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011.
Il vizio riscontrato non può, poi, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale.
In primo luogo, come già precisato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori..” (cfr. da ultimo Cass. 6761/2020 cit.). In secondo luogo si rileva l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del 29.6.2011.
Nell'accordo de quo si legge, invero: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, CP_2
i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel Parte_2 rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
Anche nell'accordo i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento: al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti,”; all'esigenza di tenere conto di “ tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche Parte_2 Parte_2
e dei profili professionali tra loro fungibili..”.
Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale.
Per questo motivo, dunque, non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate.
Se è pur vero che non si poteva pretendere nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso a fondare un criterio adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni).
In definitiva, deve concordarsi con il Tribunale sulle conclusioni raggiunte in relazione a tale periodo , e cioè che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata in data 15.6.2011 dalla Plastic
6 Components and Modules Automotive S.p.A. “viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio 1991, n. 223” e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS.
La sentenza, sotto tale profilo, resta confermata.
Legittime, viceversa, sono le successive comunicazioni del 14.6.2013 e del 9.6.2014, con cui l'azienda preannunciava le richieste di proroga della per riorganizzazione CP_2 aziendale per tutti i lavoratori (operai, impiegati: 717 nel 2013; 647 nel 2014) operanti nell'unità produttiva di Napoli della dal 10 luglio 2013 al 09 luglio Controparte_4
2014 e dal 10.7.2014 al 9.7.2015.
Diverso, rispetto alla precedente, è il contenuto informativo di queste.
Si legge infatti nella comunicazione del 14.6.2013: “... Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
• - Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
• - Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
• - Area qualità (22 operai, 7 impiegati)
• - Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
• - Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
• - Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, CP_2 pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi”.
In sede di esame congiunto, sulla scorta del criterio e delle modalità indicate in comunicazione, l'azienda e le OO.SS. sottoscrivevano in data 3.07.2013 l'accordo del seguente tenore: “Sulla base della situazione descritta, si riconosce la necessità di 7 completare il piano di riorganizzazione in atto [...] In particolare, si realizzeranno i seguenti interventi:
-La revisione delle attrezzature di stampaggio: n. 6 stampi;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 posaggi saldatrici;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 saldatrici;
-L'installazione di due nuovi impianti asserviti allo stampaggio: a) raffreddamento circuiti presse;
b) trattamento acqua industriale;
A tale scopo, verrà richiesta la proroga della Parte_5 per Riorganizzazione aziendale per tutti i 717 lavoratori [...] Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
• - Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
• - Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
• - Area qualità (22 operai, 7 impiegati)
• - Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
• - Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
• - Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, CP_2 pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi. [...]”.
Nella successiva comunicazione del 9.6.2014 l'azienda informava le OO.SS. e gli enti amministrativi preposti dell'intenzione di richiedere un'ulteriore proroga del programma d'integrazione salariale dal 10.7.2014 al 9.7.2015, illustrando sia le ragioni che avevano condotto alla precedente proroga, sia i motivi sottesi alla nuova istanza.
Il criterio di rotazione indicato è il medesimo della comunicazione del 2013, con l'unica differenza della diversa consistenza degli organici nelle aree di attività, dovuta all'esodo di alcuni dipendenti:
“- Servizi amministrativi (6 Operai, 9 impiegati, 1 quadro) 8 • - Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
• - Area qualità (22 operai, 6 impiegati)
• - Area servizi tecnici (25 operai, 13 impiegati, 1 quadro)
• - Area Stampaggio (207 operai, 9 impiegati)
• - Area Montaggio (331 operai, 14 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, CP_2 pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi...”.
L'accordo sottoscritto in data 7.7.2014 in sede di esame congiunto, dopo un'articolata premessa sugli obiettivi e le necessità legate alla riorganizzazione aziendale, recepiva pedissequamente il testo della comunicazione.
Infine, con comunicazioni del 26.6.2015 (doc. in prodd.) rendeva edotte le parti CP_3 dell'intenzione di procedere ad una nuova richiesta di per ristrutturazione CP_2 aziendale per 24 mesi, per tutti i 636 lavoratori (operai, impiegati e quadri) operanti nell'unità produttiva di Napoli, nell'ottica di un rilancio dell'attività dello stabilimento per la partecipazione alla fornitura per il progetto Alfa Romeo di FCA. Anche la suddetta ultima comunicazione recava il medesimo criterio di rotazione dei precedenti: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
• - Servizi amministrativi (6 operai, 9 impiegati, 1 quadro)
• - Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
• - Area qualità (19 operai, 6 impiegati)
• - Area servizi tecnici (26 operai, 12 impiegati, 1 quadro)
• - Area Stampaggio (191 operai, 9 impiegati)
• - Area Montaggio (128 operai, 12 impiegati)
9 • - Area Containerizzazione (136 operai)
• - Area Ricambi (48 operai) Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si CP_2 assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale sostanzialmente equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi...”. L'accordo del 3.7.2015 in sede di esame congiunto recepiva integralmente, in parte qua, il tenore della comunicazione. Anche qui, non appariva esigibile una valutazione precisa ed ex ante dei periodi di lavoro e di sospensione, attesa la imprevedibilità del dato delle esigenze di produzione. Tuttavia, a differenza della precedente comunicazione, la società provvedeva ad individuare delle Aree di attività “ai fini della ripartizione degli organici”, riportando per ciascuna di esse il numero preciso di operai e impiegati riconducibili a ciascuna area;
quindi, prospettava una rotazione con cadenza diversificata per appartenenza alle diverse aree di attività e per fungibilità lavorativa, al fine di assicurare, nell'ambito di ciascuna area di attività, una presenza individuale “equilibrata” “avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale...” e tenuto conto del fatto che non poteva garantirsi a tutti i lavoratori sospesi, nell'ambito di ciascuna area, il contemporaneo reinserimento. Ebbene, osserva il Collegio che, premessa l'indubbia difficoltà di prevedere un criterio oggettivo di rotazione idoneo ad assicurare equità e trasparenza, la formula impiegata, pur redatta con una sintassi non lineare, non merita la sanzione della genericità.
Del tutto ragionevole, in primo luogo, è che la rotazione seguisse un primo criterio di ripartizione per area di attività, giacché, a seconda delle esigenze di produzione del momento, potevano essere interessate alla ripresa dell'attività lavorativa diversi settori per volta: il lavoratore, quindi, poteva già sapere a priori che avrebbe dovuto confrontarsi con i lavoratori addetti alla sua stessa area di attività e solo all'interno di essa verificare l'equilibrio di presenze, lasciandosi intendere che avrebbe potuto accadere che alcune aree, per esigenze di produzione, lavorassero più giornate rispetto ad altre.
In secondo luogo, data la oggettiva imprevedibilità, ex ante, delle giornate lavorative necessarie a soddisfare le commesse e le esigenze produttive del momento, esaustivo appare il richiamo al criterio della garanzia di una presenza “equilibrata” (da intendersi ragionevolmente come sinonimo di paritaria o proporzionalmente garantita) dei lavoratori all'interno di ciascuna area, sulla base di una verifica semestrale dei turni di lavoro effettivamente svolti nel medesimo periodo.
In concreto, sembra alla Corte che la comunicazione indichi con evidenza un criterio di rotazione che, operando in maniera differenziata per ciascuna area di attività, assicurasse, a fronte di turni effettivi diversi di lavoro, diversi giorni di presenza a ciascun lavoratore: ma, in proporzione, in misura uguale per tutti i lavoratori della stessa
10 area, sulla base di una cadenza semestrale e di un dato concreto rilevato nel periodo. Non sembra, dunque, che il tenore della comunicazione fosse tale da rendere
“impossibile” la verifica preventiva da parte dei sindacati, tanto meno quella successiva da parte dei singoli lavoratori, sulle modalità della rotazione.
Nemmeno sembra che il criterio così delineato si presti ad un'applicazione arbitraria o discrezionale da parte del datore di lavoro, essendo, al contrario, collegato a dati certi, oggettivi e verificabili.
A parere del Collegio, pertanto, le comunicazioni di avvio delle procedure del 2013, 2014 e 2015, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, contengono un grado di specificità dei criteri di rotazione sufficiente ad escludere la loro illegittimità. Da ultimo, merita rilevare, solo per completezza, non essendo la questione stata riproposta in questa sede dalla difesa del lavoratore, che non vi è allegazione o prova del fatto che, nei periodi in contestazione, il ricorrente sia stato discriminato nella rotazione con colleghi appartenenti alla stessa area di attività e con gli stessi fungibile, avendo per contro la società datrice di lavoro documentato le modalità di rotazione strettamente connesse al tipo di lavorazione e alla concreta fungibilità dei lavoratori sospesi. Il mero elenco di cui al ricorso introduttivo di certo non costituisce prova idonea nei sensi di cui sopra, non risultando possibile accertare se l'azienda abbia o meno violato lo “specifico” meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive.
E' evidente che qualora il ricorrente si fosse voluto dolere di un rientro sì avvenuto, ma quantitativamente insufficiente, avrebbe dovuto allegare e provare, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., elementi tali da consentire una valutazione comparativa tra
“situazioni analoghe” alla propria: il che non è stato fatto in alcun punto del ricorso.
Va, inoltre, aggiunto che le CIGS in questione e le varie proroghe hanno riguardato un numero rilevante di dipendenti: si legge, infatti, di 717 lavoratori, di 674 lavoratori o anche che
“le attività lavorative di pertinenza dello Stabilimento , Controparte_5 mediamente, solo il 10% della forza lavoro, con conseguente presenza di circa 70 unità su una forza complessiva di ben 700 unità.
Tali circostanze non sono in contestazione ed evidenziano che la forza lavoro da impiegare di volta in volta è stata necessariamente di numero esiguo, in relazione ad un numero altrettanto limitato di giornate lavorative. D'altra parte i predetti dati appaiono già da soli smentire le pur generiche deduzioni concernenti un presunto insufficiente e ingiustificato numero di giorni lavorati rispetto agli altri dipendenti.
11 Per tutto quanto sin qui esposto va accolto l'appello principale per quanto di ragione con dichiarazione di legittimità delle procedure successive alla prima ovvero per quelle 14.6.2013, 09.06.2014 e 26.06.2015 .
Quanto all'eccepita prescrizione, occorre premettere che, per giurisprudenza costante, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per l'illegittima sospensione a seguito di collocamento in C.i.g.s. ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale (costituito dall'atto di gestione del rapporto non conforme alle regole), soggetto all'ordinaria prescrizione decennale (così, tra le altre, Cass. civ., Sez.Lav., ord. 28.10.2022 n. 31922; Cass. 20.04.2021 n. 10376, in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame il ha fornito la prova di avere inviato due atti CP_1 interruttivi, giammai contestati dalla società.
In ragione della complessità delle questioni poste, del contrasto tuttora esistente nella giurisprudenza di merito, nonché tenuto conto dell'esito del gravame, sussistono motivi più che sufficienti per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del 15.06.2011 e la collocazione in CIGS del ricorrente dal 10.7.2011 al 09.07.2013 (ad esclusione dei rientri documentati in atti), condanna la resistente
[...]
n persona del l.r.p.t. per Parte_2 le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante in tale periodo ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, rigettando nel resto la domanda;
-compensa tra le parti tutte le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli lì 10.7.2025
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
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