TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2594/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
11.12.2024
da
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore,
- opponente –
rappresentato e difeso in proprio ex art. 47 bis c.p.c. dai funzionari dell'
[...]
, Dott. Stefano Capponi, Dott. Stefano Favaro e Dott.ssa Maria Chiara Controparte_1
Rocco, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Venezia presso l' , Via Forte Marghera 191, Venezia-Mestre, Controparte_1
con tro
Controparte_2
– opposta -
rappresentata e difesa dall'Avv. DALLA TORRE CRISTIANO , come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Monte Piana n. 14 -
Treviso
O G G ETTO : Al tre i po tesi .
1 CONCLUS IONI
Per parte opponente:
Previa declaratoria, per le gravi ragioni esposte, della sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia n. 307/2024 del
02.05.2024, notificato il 02.05.2024, RG. 876/2024 per la somma di € 644,49;
In via preliminare di rito:
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge;
In via preliminare e/o pregiudiziale subordinata:
fissata, ai sensi degli artt. 269 e 420 c.p.c., altra udienza rispetto all'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione di cui sopra, autorizzare la chiamata in causa del
[...]
, (C.F. Controparte_3 P.IVA_1
con sede in Venezia, Calle dei Cerchieri 1263/a Venezia, in persona del legale CP_3
rappresentante p.t. e, correlativamente, disporre l'estromissione dal presente giudizio dell'Amministrazione opponente per gli esposti motivi;
Nel merito, in via principale:
Accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi sopraesposti, e, per l'effetto, revocarlo con ogni ulteriore conseguenza di legge;
Nel merito, in via subordinata:
Accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, revocandolo nei limiti e per i motivi di cui alla lettera E) del presente ricorso,
accertando e dichiarando come dovuta la mera maggior somma tra interessi e rivalutazione;
In ogni caso:
con vittoria di spese competenze ed onorari di causa, in relazione ad entrambi i gradi del giudizio cautelare, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, l.
12 novembre 2011 n. 183, ovvero, in subordine, compensazione delle spese di entrambe le fasi cautelari.
Per parte opposta:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
2 - rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'AGO in favore dell'AGA siccome infondata in fatto e in diritto;
- rigettare la richiesta di chiamata in causa del Controparte_3
, trattandosi di ordinatore di spesa di secondo grado e non di
[...]
soggetto titolare del rapporto controverso né litisconsorte necessario e, per l'effetto,
- rigettare la domanda del di estromissione dal presente Parte_1
procedimento.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare integralmente l'opposizione, siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 732/2024 del 04.11.2024;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Accertato e dichiarato il tardivo pagamento da parte del delle Parte_1
differenze retributive spettanti alla signora condannare parte attrice–opponente Controparte_2
al pagamento in favore della stessa delle somme illegittimamente trattenute a titolo di ritenute previdenziali a carico del lavoratore, quantificate in €1.668,32, ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa o essere ritenuta di giustizia
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento e di quello monitorio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo Parte_1
emesso nei suoi confronti relativo al pagamento di € 1.668,32, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo,
(e spese legali della procedura) a favore di . Premesso che il decreto Controparte_2
ingiuntivo era stato richiesto sul presupposto della corresponsione a favore della CP_2
all'esito di giudizio in cui il era stato condannato a corrisponderle differenze Parte_1
retributive per erroneo calcolo dell'anzianità di servizio derivante da omessa considerazione dell'anzianità maturata in contratti a termine quale docente, un importo
3 inferiore a quanto dovuto per aver effettuato l'Amministrazione le ritenute previdenziali,
l'opponente eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito rispetto al Giudice Amministrativo, in quanto la controversia doveva ritenersi avere ad oggetto l'ottemperanza rispetto alla pronuncia giudiziale. Sempre in via preliminare chiedeva estendersi il contraddittorio nei confronti del
[...]
quale soggetto che, provvedendo Controparte_3
al pagamento, aveva operato le trattenute di legge ed evidenziava la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo. nel merito negava fondatezza alle pretese azionate in decreto ingiuntivo in quanto i contributi erano stato versati al momento della ricostruzione di carriera in attuazione della statuizione giudiziale, in assenza di ritardo addebitabile all'Amministrazione e dunque di alcun diritto della lavoratrice di ottenere il pagamento a suo favore anche dell'importo corrispondente alle trattenute previdenziali. In subordine negava la spettanza del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Costituendosi in giudizio la lavoratrice opposta sosteneva la giurisdizione del Giudice
Ordinario in quanto quello che era contestato con il ricorso per decreto ingiuntivo non era l'inadempimento della sentenza emessa tra le parti, ma il tardivo pagamento delle differenze retributive, riferite a peridi anche ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione della sentenza, da cui l'addebito in via definitiva degli oneri contributivi in carico al datore di lavoro;
si opponeva all'estensione del contraddittorio nei confronti del quale mero ente pagatore, e nel merito Controparte_3
ribadiva la fondatezza delle pretese esposte nel decreto ingiuntivo opposto.
3. Non dato corso alla chiamata in causa richiesta in ricorso, la causa non necessitando di attività istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte dell'Amministrazione opponente, in quanto la pretesa azionata dalla nel ricorso CP_2
4 per decreto ingiuntivo, come meglio precisata nella memoria di costituzione in relazione alle diverse tranches di pagamento, riguarda la mancata corresponsione di differenze retributive in somma equivalente alle trattenute previdenziali che solo in parte si fondano sulla sentenza intervenuta tra le parti - infatti l'Amministrazione ha liquidato alla ricorrente somme anche riferite a periodo successivo - e che si affermano non dovute dalla lavoratrice per ragioni non esaminate nella pronuncia e in parte anche successive ad essa, considerato che è allegato un ritardo nel pagamento anche rispetto alla sentenza.
5. Neppure risulta fondata l'eccezione di carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la documentazione dimessa riferita agli avvenuti pagamenti in uno con i richiami normativi e giurisprudenziali consente di ritenere che la pretesa fosse fondata su idonea prova scritta ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c..
6. Nel merito, la pretesa di cui al decreto ingiuntivo è fondata, essendo pacifico che il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore;
qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita (Cass., 18897/2019). Nella fattispecie in esame le differenze retributive spettavano alla a prescindere dall'emissione dei decreti di CP_2
ricostruzione di carriera, in ragione della maggiore retribuzione spettante per l'anzianità
di servizio maturata, sicché il pagamento delle ritenute è stato effettuato tardivamente rispetto alle previsioni di legge.
7. Si rileva infine che nel decreto ingiuntivo gli accessori sono stati liquidati in coerenza con la previsione di cui all'art. 22, co. 36, L. 724/94.
8. L'opposizione va dunque rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, anche in punto spese di lite.
9. Le spese del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore della opponente che si è dichiarato antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
5 Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso in opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto anche in punto spese di lite.
Condanna altresì il ricorrente a rifondere al procuratore della ricorrente – che si è Parte_1
dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00, da maggiorarsi del
30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 27/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
6