Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5051/2017.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AUREIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5051/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1790/2017, pubblicata in data
14.02.2017
TRA
, quale incorporante la in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, (P.I. ) rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Cangiano Antonella (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Napoli, Via Chiaia 216
APPELLANTE
NONCHE'
, quale cessionaria in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, (P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Peluso Giovanni Alberto (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio di quest'ultima sito in Napoli, Via Chiaia 216
APPELLANTE INTERVENUTA
pagina 1 di 12
e rappresentati e difesi dall' Avv. Controparte_2 CP_3
Spagna Gastone (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._3
lo studio di quest' ultimo sito in Napoli, Via Costantino 52
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 03/11/2014 e Controparte_2 [...]
, unitamente alla , citavano in CP_3 Parte_3
giudizio la al fine di sentire così provvedere: “A) Controparte_4
accertare e dichiarare che la convenuta ha richiesto, pattuito ed applicato, Pt_2
sui rapporti di cui è causa, tassi di interessi debitori usurari in violazione della legge 108/1996;B) accertare e dichiarare, per i rilievi svolti in narrativa, la nullità per mancanza di forma scritta delle clausole dei predetti rapporti inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali nei limiti indicati, all'applicazione della commissione per messa a disposizione fondi, della commissione istruttoria veloce (CIV), all'applicazioni delle commissioni variamente denominate, all'applicazione degli interessi per cd. giorni-valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
C) dichiarare la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, a titolo di “commissione per messa a disposizione fondi” ed a titolo di “commissione istruttoria veloce” in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa;
D) dichiarare la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, operati dall'Istituto di Credito convenuto in applicazione del cd. “sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le
pagina 2 di 12 eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa;
E) accertare che la ha capitalizzato, sul c.c. n. 2050 le competenze del predetto Pt_2
conto e del conto n. 2052 in violazione dell'art. 1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
F) accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile dei rapporti per cui è causa, nonché il reale saldo dei suddetti conti in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui alla premessa del presente atto e per l'effetto condannare la banca convenuta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabile di tali rapporti, nei modi risultanti dalla determinazione di cui innanzi, ed al pagamento delle somme che risulteranno a credito della società attrice, come da saldi ricostruiti anche a mezzo di ctu contabile e ricondotti a criteri di giustizia con gli interessi come per legge;
G) in via gradata rispetto al punto F) accertare e determinare le somme indebitamente riscosse dalla banca convenuta in ordine ai rapporti per cui è causa, sempre in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui alla premessa del presente atto e per
l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme tutte che risulteranno a credito della società attrice, con gli interessi come per legge;
H) in ogni caso, accertare che gli altri attori, ovvero i sigg. e Controparte_2 [...]
, non hanno mai sottoscritto alcuna valida scrittura fideiussoria per le CP_3
obbligazioni della , dichiarando Parte_3
conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria degli stessi nei confronti della società convenuta;
I) in via gradata dichiarare nulle anche ai sensi dell'art. 1956 c.c. e prive di effetto ovvero annullare le fideiussioni indicate in narrativa per i motivi dedotti, dichiarando conseguentemente nulle e/o inesistenti ogni obbligazione fideiussoria dei sigg. e nei Controparte_2 CP_3
confronti della società convenuta;
L) in via gradata, in caso di operatività della
pagina 3 di 12 fidejussione, ed in caso in cui venisse accertato comunque un debito, dichiarare la stessa operativa solo ed esclusivamente nei limiti del minor credito eventualmente accertato dal ctu nei confronti della società debitrice principale, perché invalide le obbligazioni garantite, oltre interessi legali. M) in ogni caso condannare, altresì, la banca convenuta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo” (cfr. atto di citazione).
Si costituiva la banca convenuta, la quale nel contestare l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto delle attoree pretese. Nel giudizio così incardinato, il giudice di prime cure, con ordinanza del 23.03.2016 disponeva la separazione dei giudizi al fine di una più celere definizione della lite relativamente alla posizione dei fideiussori.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1790/2017, pubblicata in data 14.02.2017, così provvedeva “- in accoglimento della domanda, dichiara che CP_2
e non hanno prestato alcuna fideiussione, per garantire le
[...] CP_3
obbligazioni contratte dalla L.A.G.G.E di nei confronti Parte_3
della .; condanna la convenuta al pagamento, in Controparte_4
favore dell'Avv. to Gastone Spagna procuratore antistatario, delle spese di lite, che si liquidano in Euro 226,87 per esborsi, Euro 5.871,00 per compenso, Euro 880,65 per spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge.”
Con atto di citazione notificato in data 08.09.2017 la , quale Parte_2
incorporante la proponeva appello avverso la predetta Controparte_4
sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di sette motivi di gravame. Chiedeva, in particolare all'adita Corte accogliere le seguenti conclusioni: “1) sospendere la provvisoria esecutività della sentenza;
In rito, in totale riforma della sentenza: 2)
Dichiarare nulla la sentenza per i motivi dedotti. 3) Dichiarare inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva e di interesse degli appellati CP_2
e , per tutte le causali esposte. Nel merito, in totale riforma della sentenza 4) CP_3
rigettare la domanda come proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
5)
pagina 4 di 12 Con vittoria di spese, onorari, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Nel giudizio così incardinato si costituivano gli appellati e Controparte_2
i quali, nell'opporsi a quanto dedotto dalla parte appellante, CP_3
chiedevano alla Corte così provvedere: “A) In via principale per il rigetto dell'appello perché inammissibile e improcedibile;
B) In via gradata per il rigetto dell'appello perché infondato per i rilievi formulati e per la conferma integrale della sentenza di primo grado;
C) In via ancor più gradata, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello accertare che l'esposizione dei comparenti - fideiussori è pari, per il conto corrente 2050 alla data del 31.12.2014 in euro 6.444,83 e per il conto anticipi n. 2052 sempre alla data del 31.12.2014 in euro 25.977,12 ; D) condannare, in ogni caso, la cedente al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1
sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo;
E) condannare, in ogni caso, la cessionaria al pagamento delle spese processuali in Controparte_5
favore del sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo”.
Nel corso del giudizio si costituiva con comparsa di intervento la Controparte_6
in qualità di successore a titolo particolare della chiedendo alla Parte_2
Corte adita di “1) Dichiarare nulla la sentenza per i motivi dedotti nell'appello della cedente. 2) Dichiarare inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva
e di interesse degli appellati e , per tutte le causali esposte. Nel CP_2 CP_3
merito, in totale riforma della sentenza 3) Rigettare le domande come proposte in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) Con vittoria di spese, onorari, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, per il doppio grado di giudizio”
La Corte, all'udienza del 07.11.2024 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza,
“Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello. Ancora in via preliminare osserva la Corte che va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello, il quanto l'articolo 369 cpc richiamato da parte appellata afferisce al deposito del ricorso in Cassazione e non al grado di appello.
Venendo al merito, rileva la Corte che l'appellante ha censurato la pronuncia di prime cure, sulla base di sette motivi di gravame. Con i motivi di gravame numeri uno, due, tre e quattro, l'appellante censura l'impugnata sentenza deducendo in rito la: A) “Nullità
pagina 6 di 12 della sentenza per violazione dell'art 281 sexies c.p.c. omessa stesura della sentenza nel verbale di udienza”. B) Erronea valutazione del profilo relativo all'interesse ad agire degli attori ex art 100 c.p.c.; C) Erronea valutazione del profilo relativo alla legittimazione attiva delle parti in causa; D) Violazione dell'art. 112 cpc”. Con i motivi di gravame numeri cinque, sei e sette, poi, l'appellante censura la pronuncia di prime cure assumendo che il Tribunale, in violazione dei principi in materia di onere probatorio, ha ritenuto non esistente il rapporto fideiussorio fra le parti in causa.
Il primo motivo di appello è infondato. Rileva, infatti, la Corte che il mero vizio di forma in cui è incorso il giudice di primo grado- il quale in sede di udienza ex art. 281 sexies cpc si riservava per la decisione- non costituisce causa di nullità della sentenza impugnata. Va infatti ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito “la scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso concreto rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e può essere da questo revocata, senza limiti e senza obbligo di specifica motivazione, sino al momento iniziale del procedimento individuato che, in caso di rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., coincide con l'inizio della discussione orale della causa all'udienza appositamente fissata per tale incombente” (cfr. Cass.Ord. n. 22094 del 04.09.2019). A ciò si aggiunga, poi, che alcuna lesione del diritto del diritto di difesa e dell'effettivo contraddittorio è derivata dal vizio de quo. Difatti dalla lettura del verbale d'udienza del
7.2.2017, allegato al fascicolo di primo grado, emerge che entrambe le parti sono comparse e sono state ammesse alla discussione orale della causa provvedendo ad avanzare le rispettive difese.
Del pari infondati sono i motivi di gravame numeri due e tre relativi all'assunta errata valutazione dell'interesse ad agire ex. art. 100 c.p.c. e all'assenza di legittimazione attiva. A riguardo si osserva, non solo che tali doglianze sono state proposte per la prima volta solo in sede di appello, ma anche che a fronte delle richieste di pagamento avanzate dalla banca convenuta in primo grado, non può di certo ritenersi assente l'interesse di e all'emissione di una sentenza di Controparte_2 CP_3
pagina 7 di 12 accertamento negativo della loro presunta posizione fideiussoria. Né alcuna violazione dell'art 112 cpc è ravvisabile nel caso in esame, atteso che gli attori in primo grado chiedevano l'accertamento dell'inesistenza di valide fideiussioni e che il Tribunale di prime cure, rilevando che la convenuta non aveva offerto “alcuna dimostrazione di una valida conclusione del contratto” (cfr. sentenza di primo grado, parte motiva) accoglieva l'attorea domanda, così provvedendo: “in accoglimento della domanda dichiara che e non hanno prestato alcuna Controparte_2 CP_3
Par fideiussione, per garantire le obbligazioni contratte dalla L.A.G.G.E.
[...]
nei confronti della banca popolare di spa.;” (Cfr. sentenza di Parte_4 CP_4
primo grado).
Va, invece, accolto il motivo di gravame numero cinque con cui l'appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha ritenuto incombente sulla banca convenuta l'onere di produrre in giudizio il contratto di fideiussione per cui è causa. Ebbene, a tal riguardo va ricordato che, come più volte chiarito dalla Corte di legittimità, coloro i quali intendono far valere un proprio diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat. Tale principio, costituendo l'architrave dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Orbene, a tal riguardo, rileva questa Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, nel caso in esame la domanda avanzata dagli attori e Controparte_2 [...]
non può qualificarsi come azione di accertamento negativa, atteso che gli stessi CP_3
hanno agito in giudizio deducendo non l'assenza del rapporto fideiussorio con la Pt_2
convenuta, bensì la sua invalidità. Ed invero, dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado testualmente si evince che: “ i predetti attori mai sottoscritto alcuna valida scrittura fideiussoria;
20) che comunque tali fideiussioni, essendo del tipo omnibus, sono nulle per indeterminatezza dell'oggetto; 21) che comunque tali fideiussioni, anche
pagina 8 di 12 qualora ritenute validamente sottoscritte, circostanza che comunque si contesta, sarebbero nulle ai sensi dell'art. 1939 c.c., in quanto invalide le obbligazioni principali;
in ogni caso gli attori tutti eccepiscono la nullità della fideiussione ed eccepiscono, altresì, che la suddetta fideiussione si è estinta, sempre ai sensi dell'art. 1956 c.c., anche perché il creditore ha erogato crediti al debitore principale pur conoscendo la situazione economica difficile della società correntista” (cfr. atto introduttivo del giudizio allegato al fascicolo di primo grado).
In altri termini, alcuna inversione dell'onere probatorio può aversi nel caso di specie posto che gli attori, e , non hanno disconosciuto l'esistenza del CP_2 CP_3
rapporto sottostante, provvedendo, anzi, a contestare espressamente nel merito il contratto di fideiussione, nelle sue singole clausole deducendone, fra l'altro, l'invalidità
“per indeterminatezza dell'oggetto;” (cfr. atto di citazione in primo grado). Una siffatta contestazione non può non deporre nel senso che il contenuto del predetto contratto
“inesistente” era ben noto agli attori in primo grado, se si considera, poi, che CP_2
e fanno parte della compagine sociale della e
[...] CP_3 Parte_3
che, il ne è rappresentate legale e socio accomandatario. Ne consegue che, CP_2
contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale in primo grado, l'onere di produzione in giudizio del contratto de qua gravava sui fideiussori avendo gli stessi censurato la validità delle sottoscrizioni e del contenuto negoziale, posto che ai fini della valutazione della validità o meno del titolo è necessaria la preliminare prova dell'esistenza del titolo stesso. L'accoglimento del presente motivo di gravame comporta infine l'assorbimento dei motivi numeri sei e sette relativi alla violazione dell'art. 115 cpc in relazione all'art. 119 TUB e al valore probatorio dei contratti di fideiussione depositati dalla Banca in primo grado.
Nel merito della contestazione proposta dai fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c. (I) in via gradata dichiarare nulle anche ai sensi dell'art. 1956 c.c. e prive di effetto ovvero annullare le fideiussioni indicate in narrativa per i motivi dedotti, dichiarando conseguentemente nulle e/o inesistenti ogni obbligazione fideiussoria dei sigg.
pagina 9 di 12 e nei confronti della società convenuta), rileva la Controparte_2 CP_3
Corte che l'assunto, genericamente esposto, è privo di fondamento.
Ed invero, ancorché nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in relazione alla contestazione sopra riportata, è scritto: “eccepiscono la nullità della fideiussione ed eccepiscono, altresì, che la suddetta fideiussione si è estinta, sempre ai sensi dell'art.
1956 c.c, anche perché il creditore ha erogato crediti al debitore principale pur conoscendo la situazione economica difficile della società correntista;
ed in specie la banca ha fatto credito al debitore pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche e finanziarie” (atto di citazione, pagina
21), alcuna prova del medesimo assunto risulta fornita nei termini di cui all'art. 183 co 6 cpc
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il fideiussore il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità ai sensi dell'art. 1956 cit. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate (Cfr.: Cass. ord. 20713 del
17.07.2023; sentenze 22 maggio 2003, n. 8040, e 17 novembre 2016, n. 23422, ordinanza 25 luglio 2022, n. 23065). Egli, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. Prova che, come sopra rilevato, gli istanti non hanno in alcun modo fornito. Al contrario, il fideiussore , Controparte_2
legale rappresentante della in persona del Parte_3
lrpt , non poteva non conoscere quale era la situazione economica e Controparte_2
finanziaria della suddetta società, dovendosi ritenere che l'esistenza di vincoli familiari e societari non rendono credibile la circostanza che i fideiussori non fossero edotti delle reali condizioni patrimoniali della società debitrice.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'appello va accolto, e per l'effetto l'impugnata sentenza integralmente riformata. La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù
pagina 10 di 12 dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sent. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Pertanto, le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio con attribuzione in favore dell'Avv. Antonella Cangiano, anticipatario, e con esclusione, per il rapporto processuale relativo all'intervenuta cessionaria, della fase introduttiva del giudizio, oltre che della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, quale incorporante la nonché Parte_5 Parte_2 [...]
, contro e avverso la Controparte_1 Parte_6 CP_3
sentenza n. 1790/2017 del Tribunale Di Napoli, pubblicata in data 14.02.2017, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da e Parte_6 CP_3
b) Condanna e in solido, al pagamento, in favore di Parte_6 CP_3
, quale incorporante la delle spese del Parte_1 Parte_2
doppio grado di giudizio che liquida, in € 120,00 per spese vive ed € 3.809,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, e per il secondo grado in Euro 800,00 per spese vive ed Euro 3.473,00 per competenze, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario Antonella Cangiano.
c) Condanna e in solido, al pagamento in favore Parte_6 CP_3
dell'intervenuta , al pagamento delle spese Controparte_1
pagina 11 di 12 del presente grado di giudizio che liquida in Euro 70, 00 per spese ed Euro 2.764,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 06.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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