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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/10/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 366/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
AL AP presidente
DE EN componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 366 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Pt_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocata Francesca
[...] CodiceFiscale_1
Accardo (del Foro di Reggio Calabria), e (C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avvocata Carmela Fonti (del Foro di Locri).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, la vicenda nasce da una serie di dichiarazioni, comunicati sindacali, articoli di giornale e post sui social, attraverso cui – nella propria qualità di sindacalista Pt_1
1 – aveva criticato la gestione del Servizio 118 nella Locride, attribuendo a CP_1 Parte_2 responsabilità per disservizi e irregolarità.
2.1. Con sentenza n. 282/2020 del 15 maggio 2020, il Tribunale di Locri accoglieva la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di ritenendo diffamatorie le Parte_2 Pt_1 dichiarazioni rese dal convenuto in ambito sindacale e mediatico.
2.2. Il giudice escludeva la scriminante del diritto di critica, rilevando l'assenza dei requisiti di verità e continenza, e ha condannato al pagamento di trentamila euro per danno Pt_1 non patrimoniale, disponendo – altresì – la pubblicazione della sentenza su una testata giornalistica locale.
2.3. Con l'atto d'appello, l'appellante censura la decisione sotto plurimi profili, deducendo I)
l'erronea attribuzione a sé di documenti privi di sottoscrizione, o non riconducibili alla sua persona, II) la verità (anche solo putativa) delle dichiarazioni oggetto di causa, III) l'erronea esclusione dell'esimente del diritto di cronaca e di critica, IV) l'insussistenza del nesso causale tra le dichiarazioni e il danno allegato, e V) la mancata prova del danno non patrimoniale.
2.3.1. Egli – infine – chiede il rigetto della domanda, ovvero la riduzione dell'importo liquidato.
3. respinge diffusamente tutte le censure formulate dall'appellante, deducendo I) Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e violazione dell'art. 342 c.p.c., II) la genericità e tardività delle contestazioni documentali, già ritenute inammissibili in primo grado, III) la veridicità delle circostanze dedotte in citazione, già accertata da plurimi provvedimenti giurisdizionali, IV) l'insussistenza delle esimenti invocate, per difetto dei presupposti di verità, pertinenza e continenza, e V) la correttezza della motivazione e della liquidazione del danno operate dal primo giudice.
3.1. Egli – da ultimo – chiede la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata, per abuso del processo ai sensi dell'art. 96, III c., c.p.c.
4. All'esito della camera di consiglio del 10 ottobre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. impugna la sentenza mercé la quale il medesimo è stato condannato a rifondere Pt_1
il danno all'immagine patito dall'appellato, in conseguenza dell'attività diffamatoria espletata dallo stesso attraverso una pluralità di mezzi di comunicazione. Pt_1
7. A questo riguardo, l'appellante deduce – premettendo la propria qualità di rappresentante sindacale locale – d'aver meramente adempiuto al proprio ruolo d'osservatore delle modalità
d'espletamento del servizio sanitario (nel comprensorio locrese), e così d'aver dovuto – in
2 dialogo con l'opinione pubblica – evidenziarne talune criticità, nell'ambito della sanità emergenziale.
8. Egli – più partitamente – adduce la riconducibilità delle proprie esternazioni al diritto di critica, contesta la spendibilità della documentazione versata dall'avversario, e insiste per la riforma della pronuncia impugnata.
9. Orbene, occorre innanzitutto puntualizzare come almeno alcune delle dichiarazioni rese da siano incontestabilmente riconducibili a lui. Pt_1
10. Tanto vale in relazione sia ai documenti recanti – in calce – la firma dell'appellante, sia alle esternazioni affidate alla stampa, e a quelle raccolte dall'Autorità giudiziaria.
11. A seguito dell'ampio flusso di comunicazioni instaurato dall'appellante, sarebbero scaturite iniziative – nei confronti di – di tipo disciplinare e giudiziario (civile e penale), Parte_2
tutte conclusesi con esito favorevole all'appellato.
12. La contestazione di – per la quale il materiale documentale offerto dall'attore in Pt_1 primo grado ( ) non varrebbe a perorare la rivendicazione attorea – va, dunque, Parte_2
respinta, per il mancato superamento della prova di resistenza.
13. La specifica documentazione la cui paternità va ascritta inevitabilmente all'appellante – invero – è sufficiente a fondare la richiesta risarcitoria (e il suo accoglimento giudiziale).
14. La documentazione in questione consiste – appunto – in note sindacali, interviste e sommarie informazioni rese all'Autorità inquirente.
15. Attingendo a tali fonti, emerge come l'appellante abbia a) attribuito a la (protratta) Parte_2
usurpazione della funzione, b) imputato all'appellato la sottrazione a obblighi lavorativi (quali la mancata partecipazione del medesimo a turni di servizio, a bordo dei mezzi di soccorso),
c) sostenuto la violazione – da parte di – di protocolli aziendali, a cagione della cui Parte_2
ritenuta inosservanza (deliberata) l'utenza sarebbe stata esposta a disservizi, e inutilmente gravose modalità di fruizione delle attività di soccorso pubblico, e d) accusato di non Parte_2 disdegnare – per motivi di lucro – di rendere la propria attività lavorativa a bordo dell'elisoccorso.
16. Il quadro sopra descritto – allora – è rivestito autonomamente del carattere della gravità,
e della consapevolezza (in capo a circa le ricadute reputazionali negative, derivabili Pt_1
a carico dell'interessato.
17. Consta – infatti – come: I) avesse legittimamente ottenuto l'incarico di Parte_2
responsabile dell'ufficio locrese di coordinamento del Servizio d'emergenza e urgenza dell' , a seguito di superamento d'apposita selezione indetta con avviso interno, CP_2
II) la sua mancata partecipazione ai turni a bordo delle relative ambulanze fosse giustificata
3 dall'incompatibilità di tale incombente con le mansioni ricoperte in qualità di responsabile suddetto, III) la persistenza di nella funzione non sia stata conseguenza di un Parte_2
indebito trattenimento di lui nel ruolo di responsabile, ma il precipitato (non solo consentito, ma doveroso) d'una espressa e corrispondente determinazione aziendale, quale quella emanata nel 2017 (e avente protocollo numero 58), del direttore generale, IV) gli equipaggi dei mezzi di soccorso aereo venissero composti (anche) da sanitari dell'azienda pertinente, impegnatisi – però – a prestare servizio al di fuori del proprio orario contrattuale.
18. Così chiarito il quadro fattuale, è – perciò – possibile apprezzare la natura insinuante delle esternazioni di Pt_1
19. L'appellante – infatti – ha lasciato intendere I) l'eccentricità della designazione di Pt_1
II) l'abnormità della relativa permanenza in carica, III) l'illegittimità del mancato servizio di lui in ambulanza, IV) la vessatorietà (per gli utenti) delle modalità di svolgimento del servizio
(come concretamente organizzato da ), V) la disonestà dell'appellato (insita Parte_2
nell'evitare il servizio in ambulanza, per preferirgli il più remunerativo elisoccorso).
20. L'invocazione del diritto di cronaca da parte di , allora, è ultroneo, perché – pur Pt_1
laddove una qualche investitura alla divulgazione di notizie d'interesse pubblico sia ascrivibile al sindacalista – la stesse deve compiersi con obiettività rigorosa (si confronti – fra le altre –
Trib. Roma., sent. 19 gennaio 2021), e non può risolversi in accostamenti sistematici – alla persona posta al centro delle informative, delle interviste e dell'attività divulgativa – di condotte illecite, potenzialmente rilevanti penalmente, dettagliate nei contenuti e nemmeno
(solo) allusive, ma – al contrario – esplicitamente censorie delle azioni ipotizzate, e delle omissioni dell'interessato.
21. L'appello – infine – si avvia a reiezione anche in riferimento alla commisurazione del dovuto, poiché la sentenza di primo grado ha esplicitato chiaramente e condivisibilmente il percorso motivazionale sotteso alla quantificazione operata dal giudice, laddove la contestazione del relativo (e articolato) capo della prima pronuncia è condotto dall'appellante in termini stilistici, privi di specificità ed esplorativi.
21.1. L'importo liquidato – d'altra parte – è pienamente rientrante nella forbice suggerita (in materia) dalla Tabella milanese del 2024, tenuto conto della sussistenza – nella specie – di pressoché tutti gli indici deponenti nel senso della perpetrazione d'una diffamazione di media entità: indici rinvenibili nella discreta notorietà locale del diffamante, nella frequenza delle propalazioni e nella trasversalità dei mezzi impiegati per compierle, nella specificità e significatività delle censure (imputate dal diffamante alla vittima), nella consapevolezza
4 (anche potenziale) circa la dannosità della condotta diffamante, e nella gravità degli strascichi giudiziari e professionali patiti dal diffamato.
22. Per tutto quanto appena illustrato – allora – l'appello va respinto integralmente.
23. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di bassa complessità), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate – in favore della parte appellata secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
24. Alla luce dell'esito dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, Parte_1 Parte_2
così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Parte_2
, liquidandone l'importo in 4.996,00 euro: quanto sopra, a titolo di compensi, oltre a
[...]
spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto – infine – dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso Il presidente
AL AP
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
AL AP presidente
DE EN componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 366 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Pt_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocata Francesca
[...] CodiceFiscale_1
Accardo (del Foro di Reggio Calabria), e (C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avvocata Carmela Fonti (del Foro di Locri).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, la vicenda nasce da una serie di dichiarazioni, comunicati sindacali, articoli di giornale e post sui social, attraverso cui – nella propria qualità di sindacalista Pt_1
1 – aveva criticato la gestione del Servizio 118 nella Locride, attribuendo a CP_1 Parte_2 responsabilità per disservizi e irregolarità.
2.1. Con sentenza n. 282/2020 del 15 maggio 2020, il Tribunale di Locri accoglieva la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di ritenendo diffamatorie le Parte_2 Pt_1 dichiarazioni rese dal convenuto in ambito sindacale e mediatico.
2.2. Il giudice escludeva la scriminante del diritto di critica, rilevando l'assenza dei requisiti di verità e continenza, e ha condannato al pagamento di trentamila euro per danno Pt_1 non patrimoniale, disponendo – altresì – la pubblicazione della sentenza su una testata giornalistica locale.
2.3. Con l'atto d'appello, l'appellante censura la decisione sotto plurimi profili, deducendo I)
l'erronea attribuzione a sé di documenti privi di sottoscrizione, o non riconducibili alla sua persona, II) la verità (anche solo putativa) delle dichiarazioni oggetto di causa, III) l'erronea esclusione dell'esimente del diritto di cronaca e di critica, IV) l'insussistenza del nesso causale tra le dichiarazioni e il danno allegato, e V) la mancata prova del danno non patrimoniale.
2.3.1. Egli – infine – chiede il rigetto della domanda, ovvero la riduzione dell'importo liquidato.
3. respinge diffusamente tutte le censure formulate dall'appellante, deducendo I) Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e violazione dell'art. 342 c.p.c., II) la genericità e tardività delle contestazioni documentali, già ritenute inammissibili in primo grado, III) la veridicità delle circostanze dedotte in citazione, già accertata da plurimi provvedimenti giurisdizionali, IV) l'insussistenza delle esimenti invocate, per difetto dei presupposti di verità, pertinenza e continenza, e V) la correttezza della motivazione e della liquidazione del danno operate dal primo giudice.
3.1. Egli – da ultimo – chiede la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata, per abuso del processo ai sensi dell'art. 96, III c., c.p.c.
4. All'esito della camera di consiglio del 10 ottobre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. impugna la sentenza mercé la quale il medesimo è stato condannato a rifondere Pt_1
il danno all'immagine patito dall'appellato, in conseguenza dell'attività diffamatoria espletata dallo stesso attraverso una pluralità di mezzi di comunicazione. Pt_1
7. A questo riguardo, l'appellante deduce – premettendo la propria qualità di rappresentante sindacale locale – d'aver meramente adempiuto al proprio ruolo d'osservatore delle modalità
d'espletamento del servizio sanitario (nel comprensorio locrese), e così d'aver dovuto – in
2 dialogo con l'opinione pubblica – evidenziarne talune criticità, nell'ambito della sanità emergenziale.
8. Egli – più partitamente – adduce la riconducibilità delle proprie esternazioni al diritto di critica, contesta la spendibilità della documentazione versata dall'avversario, e insiste per la riforma della pronuncia impugnata.
9. Orbene, occorre innanzitutto puntualizzare come almeno alcune delle dichiarazioni rese da siano incontestabilmente riconducibili a lui. Pt_1
10. Tanto vale in relazione sia ai documenti recanti – in calce – la firma dell'appellante, sia alle esternazioni affidate alla stampa, e a quelle raccolte dall'Autorità giudiziaria.
11. A seguito dell'ampio flusso di comunicazioni instaurato dall'appellante, sarebbero scaturite iniziative – nei confronti di – di tipo disciplinare e giudiziario (civile e penale), Parte_2
tutte conclusesi con esito favorevole all'appellato.
12. La contestazione di – per la quale il materiale documentale offerto dall'attore in Pt_1 primo grado ( ) non varrebbe a perorare la rivendicazione attorea – va, dunque, Parte_2
respinta, per il mancato superamento della prova di resistenza.
13. La specifica documentazione la cui paternità va ascritta inevitabilmente all'appellante – invero – è sufficiente a fondare la richiesta risarcitoria (e il suo accoglimento giudiziale).
14. La documentazione in questione consiste – appunto – in note sindacali, interviste e sommarie informazioni rese all'Autorità inquirente.
15. Attingendo a tali fonti, emerge come l'appellante abbia a) attribuito a la (protratta) Parte_2
usurpazione della funzione, b) imputato all'appellato la sottrazione a obblighi lavorativi (quali la mancata partecipazione del medesimo a turni di servizio, a bordo dei mezzi di soccorso),
c) sostenuto la violazione – da parte di – di protocolli aziendali, a cagione della cui Parte_2
ritenuta inosservanza (deliberata) l'utenza sarebbe stata esposta a disservizi, e inutilmente gravose modalità di fruizione delle attività di soccorso pubblico, e d) accusato di non Parte_2 disdegnare – per motivi di lucro – di rendere la propria attività lavorativa a bordo dell'elisoccorso.
16. Il quadro sopra descritto – allora – è rivestito autonomamente del carattere della gravità,
e della consapevolezza (in capo a circa le ricadute reputazionali negative, derivabili Pt_1
a carico dell'interessato.
17. Consta – infatti – come: I) avesse legittimamente ottenuto l'incarico di Parte_2
responsabile dell'ufficio locrese di coordinamento del Servizio d'emergenza e urgenza dell' , a seguito di superamento d'apposita selezione indetta con avviso interno, CP_2
II) la sua mancata partecipazione ai turni a bordo delle relative ambulanze fosse giustificata
3 dall'incompatibilità di tale incombente con le mansioni ricoperte in qualità di responsabile suddetto, III) la persistenza di nella funzione non sia stata conseguenza di un Parte_2
indebito trattenimento di lui nel ruolo di responsabile, ma il precipitato (non solo consentito, ma doveroso) d'una espressa e corrispondente determinazione aziendale, quale quella emanata nel 2017 (e avente protocollo numero 58), del direttore generale, IV) gli equipaggi dei mezzi di soccorso aereo venissero composti (anche) da sanitari dell'azienda pertinente, impegnatisi – però – a prestare servizio al di fuori del proprio orario contrattuale.
18. Così chiarito il quadro fattuale, è – perciò – possibile apprezzare la natura insinuante delle esternazioni di Pt_1
19. L'appellante – infatti – ha lasciato intendere I) l'eccentricità della designazione di Pt_1
II) l'abnormità della relativa permanenza in carica, III) l'illegittimità del mancato servizio di lui in ambulanza, IV) la vessatorietà (per gli utenti) delle modalità di svolgimento del servizio
(come concretamente organizzato da ), V) la disonestà dell'appellato (insita Parte_2
nell'evitare il servizio in ambulanza, per preferirgli il più remunerativo elisoccorso).
20. L'invocazione del diritto di cronaca da parte di , allora, è ultroneo, perché – pur Pt_1
laddove una qualche investitura alla divulgazione di notizie d'interesse pubblico sia ascrivibile al sindacalista – la stesse deve compiersi con obiettività rigorosa (si confronti – fra le altre –
Trib. Roma., sent. 19 gennaio 2021), e non può risolversi in accostamenti sistematici – alla persona posta al centro delle informative, delle interviste e dell'attività divulgativa – di condotte illecite, potenzialmente rilevanti penalmente, dettagliate nei contenuti e nemmeno
(solo) allusive, ma – al contrario – esplicitamente censorie delle azioni ipotizzate, e delle omissioni dell'interessato.
21. L'appello – infine – si avvia a reiezione anche in riferimento alla commisurazione del dovuto, poiché la sentenza di primo grado ha esplicitato chiaramente e condivisibilmente il percorso motivazionale sotteso alla quantificazione operata dal giudice, laddove la contestazione del relativo (e articolato) capo della prima pronuncia è condotto dall'appellante in termini stilistici, privi di specificità ed esplorativi.
21.1. L'importo liquidato – d'altra parte – è pienamente rientrante nella forbice suggerita (in materia) dalla Tabella milanese del 2024, tenuto conto della sussistenza – nella specie – di pressoché tutti gli indici deponenti nel senso della perpetrazione d'una diffamazione di media entità: indici rinvenibili nella discreta notorietà locale del diffamante, nella frequenza delle propalazioni e nella trasversalità dei mezzi impiegati per compierle, nella specificità e significatività delle censure (imputate dal diffamante alla vittima), nella consapevolezza
4 (anche potenziale) circa la dannosità della condotta diffamante, e nella gravità degli strascichi giudiziari e professionali patiti dal diffamato.
22. Per tutto quanto appena illustrato – allora – l'appello va respinto integralmente.
23. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di bassa complessità), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate – in favore della parte appellata secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
24. Alla luce dell'esito dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, Parte_1 Parte_2
così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Parte_2
, liquidandone l'importo in 4.996,00 euro: quanto sopra, a titolo di compensi, oltre a
[...]
spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto – infine – dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso Il presidente
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