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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/11/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…2975 /2022 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2975/2022 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
TAGLIAFERRI DAVIDE
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: (C.F. ), con l'avv. APPALTO DI OPERE Controparte_1 P.IVA_2
CH BO AN
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza odierna, di discussione e decisione, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la inefficacia, illegittimità ed infondatezza della risoluzione in danno del contratto ex art. 108 D. Lgs. n. 50/2016 notificata dal a Controparte_1 Parente Lavori S.r.l. in data 25.05.2022; accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento ascrivibile a
[...]
e/o comunque di un inadempimento qualificabile come Parte_1
“grave” idoneo a giustificare il procedimento di risoluzione in danno da parte della Committente ai sensi dell'art. 17 del contratto e dell'art. 1455 c.c.; accertare e dichiarare il grave inadempimento in cui è occorsa la rispetto alle obbligazioni assunte Controparte_1
con la sottoscrizione del contratto di appalto, avendo assunto nella vicenda una condotta contraria al principio di collaborazione e buona fede in violazione dell'art. 1375, avendo abusato della propria posizione e avendo impedito in maniera del tutto ingiustificata alla
Impresa di rendere la propria prestazione secondo i termini convenuti nel contratto in data 18.12.2020; accertare e dichiarare l'illegittimità della applicazione da parte di delle penali riferite a Controparte_1
presunti ritardi nella esecuzione dei lavori afferenti all'Ordine di
Intervento Specifico n. 1 pari ad € 4.000,00; per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante al Controparte_1
pagamento in favore di del risarcimento del Parte_1
danno derivante dall'intervenuta segnalazione nel casellario ANAC e dalla possibile escussione della cauzione definitiva, da determinarsi in via equitativa a cura del Giudice adito e comunque in misura non inferiore all'importo che ci si riserva di quantificare all'esito dell'istruttoria, oltre interessi ex art. 1284 c.c. comma 4° dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
A fondamento della domanda, ha dedotto quanto segue.
2 A seguito di espletamento della procedura di gara selettiva n.
2100002455 indetta da in data 20.10.2020, parte Controparte_1
attrice risultava aggiudicataria dei lavori di ripristino pavimentazioni stradali lotto 1 Pisa - Bientina - Terricciola CIG 8451638051 - CUP
F12B19000000007.
In data 18/12/2020, veniva sottoscritto tra e Controparte_1
il Contratto di Appalto di prot. n. 3900010544 per Parte_1
un importo netto contrattuale incluso gli oneri per la sicurezza di €
159.690,18, escluso IVA, con prezzi fissi ed invariabili senza revisione, di cui: a) € 152.929,99
(centocinquantaduemilanovecentoventinove/99) per lavori veri e propri;
b) € 6.760,19 (seimilasettecentosessanta/19) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (cfr.all.1).
Il contratto era “aperto” in quanto relativo alla esecuzione di lavori di manutenzione per interventi non predeterminati nel tempo, ma ritenuti necessari dalla Committente (cfr. art. 1, comma 2 del contratto), con facoltà di quest'ultima – qualora prima della scadenza del termine contrattuale l'importo dei lavori da eseguire avesse ecceduto quello contrattuale – di autorizzare l'ulteriore spesa fino a un totale complessivo pari al 20% dell'importo contrattuale (comma 3 stesso articolo).
Il contratto era stipulato “a misura” (cfr. art. 2 comma 3) con applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale (documento parte integrante del contratto) di cui all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'Appaltatore.
3 All'art. 4 comma 2 del contratto la Committente si riservava il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo ritenuto più conveniente, senza che l'esecutore potesse rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
A garanzia degli impegni assunti con il contratto l' prestava Pt_2
apposita garanzia fideiussoria rilasciata in data 6/11/2020 da HDI
ASSICURAZIONI S.p.a. dell'importo di € 13.875,00, da svincolarsi ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali (cfr.all.2).
L'articolo 17 del contratto al comma 2 prevedeva il potere della
Committente di risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 del d. Lgs. n. 50/2016 “per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo”, nonchè per gli inadempimenti previsti dal C.S.A. Il comma 2 sanciva alcune ipotesi precise al verificarsi delle quali il contratto doveva intendersi risolto di diritto.
In data 19/01/2021, si procedeva alla formalizzazione della consegna dei lavori generale per un tempo utile per dare ultimati i lavori di 720 gg ed un termine finale ultimo: 09/01/2023, con applicazione di penali in caso di ritardi secondo le previsioni di cui agli artt. 106 e
107 del D. Lgs. n. 50/2016 e in base a quanto stabilito nel C.S.A. all'art. 8.
Trattandosi di contratto aperto per l'esecuzione di interventi non predeterminati nel numero, l'impresa nel suddetto arco temporale veniva attivata mediante l'emissione di un singolo Ordine di
Intervento Specifico, che recava parimenti una specifica data di inizio ed una specifica data di fine lavori: in data 18/03/2021 veniva
4 effettuato un primo sopralluogo informale presso il Depuratore
di Calci (PI), nonché presso via Condotti in San Giuliano Per_1
Terme (PI) e, con mail in data 19/03/2021, l'impresa attrice richiedeva formalmente una copia del progetto esecutivo di ogni singolo intervento, che veniva successivamente inviata dal responsabile tecnico in data 22/03/2021.
A seguito della comunicazione di vari ordini di servizio, in data
9/06/2021, veniva emessa autorizzazione all'accesso delle aree, da non confondere con un formale verbale di inizio lavori.
I lavori nel frattempo compiuti venivano contabilizzati e pagati dalla
Stazione Appaltante, ma in data 06/08/2021, il Direttore dei Lavori, emetteva Ordine di Servizio n. 6 del 06/08/2021 con il quale disponeva l'esecuzione dei lavori di cui all'Ordinativo n.
02/2021/21_2455 emesso dalla stazione appaltante in CP_1
data 05/08/2021, per la realizzazione di n. 2 platee presso il
Depuratore Baragaglia di Calci per un impegno di spesa presunto di €
4.500,00, specificando che detti lavori dovevano iniziare entro e non oltre il giorno 09/08/2021 ed essere terminati entro il giorno
13/08/2021 (cfr.all.11): l'ordine di intervento specifico n°
02/2021/21_2455, veniva emesso senza fornire alcun tipo di documentazione progettuale, con un preavviso di soli 3 giorni, e nel periodo di chiusura estiva degli impianti e dei fornitori, coincidente con il periodo delle ferie estive.
Con successiva nota del 21/09/2021, l'Ordine di intervento specifico n. 02/2021/21_2455 veniva revocato dalla Stazione Appaltante, sulla base dell'asserito ingiustificato ritardo accumulato rispetto alla data di ultimazione ivi prevista (cfr.all.12) e, in data 18/02/2022, veniva
5 notificata all'impresa l'ingiustificata irrogazione di penali in relazione all'Ordine di Intervento Specifico 01/2021/21_2455 per un importo di
€ 4.000,00 (cfr.all.13).
Infine, in data 22/02/2022 veniva notificata dal committente all'impresa l'apertura del procedimento ex art 108 D.Lgs. n. 50/2016
e richieste le osservazioni dell'impresa (cfr.all.14); l'impresa replicava tempestivamente con nota del 09/03/2022 (cfr.all.15), ma in data
25/05/2022 veniva comunicata l'intervenuta risoluzione del contratto in oggetto, per asserito grave inadempimento, a seguito dell'apertura del procedimento ex art 108 D.Lgs n. 50/2016 (cfr.all.16).
L'illegittimità della dichiarazione di risoluzione di fonda da un alto sulla non imputabilità dell'inadempimento all'appaltatore, tenuto conto del termine brevissimo concesso per l'esecuzione delle opere, nonchè del periodo feriale e dell'assenza di documentazione progettuale, dall'altra sull'importo dei lavori oggetto di contestazione, che ammontava a circa € 4.500,00 ossia pari solo al 2,8% dell'intero ammontare netto del contratto.
Inoltre, la stazione appaltante, a seguito dell'intervenuta risoluzione in danno dell'impresa, aveva provveduto ad effettuare presso ANAC il nominativo della ai fini dell'iscrizione nel Parte_1
casellario dell'Autorità, con conseguente danno reputazionale all'immagine dell'appaltatore.
Parte convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto delle pretese attoree, perché infondate, deducendo la legittimità del procedimento amministrativo attivato a seguito dell'inadempimento dell'appaltatore e, comunque, l'insussistenza di alcuna prova del danno, del tutto genericamente dedotto.
6 Il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti, interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e prova per testi, e, dopo la conclusione dell'istruttoria, è stato assegnato alla sottoscritta per la decisione.
Le domande articolate dalla parte attrice non risultano fondate e devono essere, pertanto, rigettate.
Come condivisibilmente dedotto dalla difesa di parte convenuta, non vi è prova della dedotta illegittimità della condotta assunta dalla stazione appaltante.
Risulta, invece, dalla escussione dei testi - indicati dalla sola convenuta, in assenza di alcuna richiesta istruttoria da parte della attrice - (cfr. verbale udienza 23 aprile 2024), dipendenti di società terza, come la società avesse in più di una occasione omesso Pt_1
non solo di eseguire talune lavorazioni ma anche solo di interloquire con la committente non dando riscontro alle richieste CP_1
dell'appaltante, e in tal modo costringendolo ad affidare i lavori edili da effettuarsi presso la Via dei Condotti in San Giuliano Terme – lavori già assegnati a – alla società “Gennaro” (teste Parte_1
capitolo 11. Tes_1
Lo stesso legale rappresentante della società attrice, sentito in sede di interrogatorio formale, in risposta al capitolo 3) dell'interrogatorio formale richiesto da in memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. che CP_1
chiedeva se fossero state espresse riserve o controdeduzioni in ordine all'intervento specifico n° 02/2021/21_2455 (doc. 11) e/o all'ordine di servizio n. 6 del 06/08/2021 (doc. 12), ha dichiarato: “si è vero non abbiamo espresso riserve”.
7 A ciò si aggiunga che in effetti parte attrice non ha fornito prova alcuna in ordine ai danni subiti sia in punto di an che di quantum, peraltro genericamente allegando il danno reputazionale, e tenuto conto della circostanza che, in base alla giurisprudenza di legittimità, del tutto consolidata e condivisibile, citata dalla parte convenuta, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), e quindi che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta le domande, perché infondate.
Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Pisa, il 13/11/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
8
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…2975 /2022 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2975/2022 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
TAGLIAFERRI DAVIDE
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: (C.F. ), con l'avv. APPALTO DI OPERE Controparte_1 P.IVA_2
CH BO AN
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza odierna, di discussione e decisione, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la inefficacia, illegittimità ed infondatezza della risoluzione in danno del contratto ex art. 108 D. Lgs. n. 50/2016 notificata dal a Controparte_1 Parente Lavori S.r.l. in data 25.05.2022; accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento ascrivibile a
[...]
e/o comunque di un inadempimento qualificabile come Parte_1
“grave” idoneo a giustificare il procedimento di risoluzione in danno da parte della Committente ai sensi dell'art. 17 del contratto e dell'art. 1455 c.c.; accertare e dichiarare il grave inadempimento in cui è occorsa la rispetto alle obbligazioni assunte Controparte_1
con la sottoscrizione del contratto di appalto, avendo assunto nella vicenda una condotta contraria al principio di collaborazione e buona fede in violazione dell'art. 1375, avendo abusato della propria posizione e avendo impedito in maniera del tutto ingiustificata alla
Impresa di rendere la propria prestazione secondo i termini convenuti nel contratto in data 18.12.2020; accertare e dichiarare l'illegittimità della applicazione da parte di delle penali riferite a Controparte_1
presunti ritardi nella esecuzione dei lavori afferenti all'Ordine di
Intervento Specifico n. 1 pari ad € 4.000,00; per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante al Controparte_1
pagamento in favore di del risarcimento del Parte_1
danno derivante dall'intervenuta segnalazione nel casellario ANAC e dalla possibile escussione della cauzione definitiva, da determinarsi in via equitativa a cura del Giudice adito e comunque in misura non inferiore all'importo che ci si riserva di quantificare all'esito dell'istruttoria, oltre interessi ex art. 1284 c.c. comma 4° dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
A fondamento della domanda, ha dedotto quanto segue.
2 A seguito di espletamento della procedura di gara selettiva n.
2100002455 indetta da in data 20.10.2020, parte Controparte_1
attrice risultava aggiudicataria dei lavori di ripristino pavimentazioni stradali lotto 1 Pisa - Bientina - Terricciola CIG 8451638051 - CUP
F12B19000000007.
In data 18/12/2020, veniva sottoscritto tra e Controparte_1
il Contratto di Appalto di prot. n. 3900010544 per Parte_1
un importo netto contrattuale incluso gli oneri per la sicurezza di €
159.690,18, escluso IVA, con prezzi fissi ed invariabili senza revisione, di cui: a) € 152.929,99
(centocinquantaduemilanovecentoventinove/99) per lavori veri e propri;
b) € 6.760,19 (seimilasettecentosessanta/19) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (cfr.all.1).
Il contratto era “aperto” in quanto relativo alla esecuzione di lavori di manutenzione per interventi non predeterminati nel tempo, ma ritenuti necessari dalla Committente (cfr. art. 1, comma 2 del contratto), con facoltà di quest'ultima – qualora prima della scadenza del termine contrattuale l'importo dei lavori da eseguire avesse ecceduto quello contrattuale – di autorizzare l'ulteriore spesa fino a un totale complessivo pari al 20% dell'importo contrattuale (comma 3 stesso articolo).
Il contratto era stipulato “a misura” (cfr. art. 2 comma 3) con applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale (documento parte integrante del contratto) di cui all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'Appaltatore.
3 All'art. 4 comma 2 del contratto la Committente si riservava il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo ritenuto più conveniente, senza che l'esecutore potesse rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
A garanzia degli impegni assunti con il contratto l' prestava Pt_2
apposita garanzia fideiussoria rilasciata in data 6/11/2020 da HDI
ASSICURAZIONI S.p.a. dell'importo di € 13.875,00, da svincolarsi ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali (cfr.all.2).
L'articolo 17 del contratto al comma 2 prevedeva il potere della
Committente di risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 del d. Lgs. n. 50/2016 “per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo”, nonchè per gli inadempimenti previsti dal C.S.A. Il comma 2 sanciva alcune ipotesi precise al verificarsi delle quali il contratto doveva intendersi risolto di diritto.
In data 19/01/2021, si procedeva alla formalizzazione della consegna dei lavori generale per un tempo utile per dare ultimati i lavori di 720 gg ed un termine finale ultimo: 09/01/2023, con applicazione di penali in caso di ritardi secondo le previsioni di cui agli artt. 106 e
107 del D. Lgs. n. 50/2016 e in base a quanto stabilito nel C.S.A. all'art. 8.
Trattandosi di contratto aperto per l'esecuzione di interventi non predeterminati nel numero, l'impresa nel suddetto arco temporale veniva attivata mediante l'emissione di un singolo Ordine di
Intervento Specifico, che recava parimenti una specifica data di inizio ed una specifica data di fine lavori: in data 18/03/2021 veniva
4 effettuato un primo sopralluogo informale presso il Depuratore
di Calci (PI), nonché presso via Condotti in San Giuliano Per_1
Terme (PI) e, con mail in data 19/03/2021, l'impresa attrice richiedeva formalmente una copia del progetto esecutivo di ogni singolo intervento, che veniva successivamente inviata dal responsabile tecnico in data 22/03/2021.
A seguito della comunicazione di vari ordini di servizio, in data
9/06/2021, veniva emessa autorizzazione all'accesso delle aree, da non confondere con un formale verbale di inizio lavori.
I lavori nel frattempo compiuti venivano contabilizzati e pagati dalla
Stazione Appaltante, ma in data 06/08/2021, il Direttore dei Lavori, emetteva Ordine di Servizio n. 6 del 06/08/2021 con il quale disponeva l'esecuzione dei lavori di cui all'Ordinativo n.
02/2021/21_2455 emesso dalla stazione appaltante in CP_1
data 05/08/2021, per la realizzazione di n. 2 platee presso il
Depuratore Baragaglia di Calci per un impegno di spesa presunto di €
4.500,00, specificando che detti lavori dovevano iniziare entro e non oltre il giorno 09/08/2021 ed essere terminati entro il giorno
13/08/2021 (cfr.all.11): l'ordine di intervento specifico n°
02/2021/21_2455, veniva emesso senza fornire alcun tipo di documentazione progettuale, con un preavviso di soli 3 giorni, e nel periodo di chiusura estiva degli impianti e dei fornitori, coincidente con il periodo delle ferie estive.
Con successiva nota del 21/09/2021, l'Ordine di intervento specifico n. 02/2021/21_2455 veniva revocato dalla Stazione Appaltante, sulla base dell'asserito ingiustificato ritardo accumulato rispetto alla data di ultimazione ivi prevista (cfr.all.12) e, in data 18/02/2022, veniva
5 notificata all'impresa l'ingiustificata irrogazione di penali in relazione all'Ordine di Intervento Specifico 01/2021/21_2455 per un importo di
€ 4.000,00 (cfr.all.13).
Infine, in data 22/02/2022 veniva notificata dal committente all'impresa l'apertura del procedimento ex art 108 D.Lgs. n. 50/2016
e richieste le osservazioni dell'impresa (cfr.all.14); l'impresa replicava tempestivamente con nota del 09/03/2022 (cfr.all.15), ma in data
25/05/2022 veniva comunicata l'intervenuta risoluzione del contratto in oggetto, per asserito grave inadempimento, a seguito dell'apertura del procedimento ex art 108 D.Lgs n. 50/2016 (cfr.all.16).
L'illegittimità della dichiarazione di risoluzione di fonda da un alto sulla non imputabilità dell'inadempimento all'appaltatore, tenuto conto del termine brevissimo concesso per l'esecuzione delle opere, nonchè del periodo feriale e dell'assenza di documentazione progettuale, dall'altra sull'importo dei lavori oggetto di contestazione, che ammontava a circa € 4.500,00 ossia pari solo al 2,8% dell'intero ammontare netto del contratto.
Inoltre, la stazione appaltante, a seguito dell'intervenuta risoluzione in danno dell'impresa, aveva provveduto ad effettuare presso ANAC il nominativo della ai fini dell'iscrizione nel Parte_1
casellario dell'Autorità, con conseguente danno reputazionale all'immagine dell'appaltatore.
Parte convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto delle pretese attoree, perché infondate, deducendo la legittimità del procedimento amministrativo attivato a seguito dell'inadempimento dell'appaltatore e, comunque, l'insussistenza di alcuna prova del danno, del tutto genericamente dedotto.
6 Il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti, interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e prova per testi, e, dopo la conclusione dell'istruttoria, è stato assegnato alla sottoscritta per la decisione.
Le domande articolate dalla parte attrice non risultano fondate e devono essere, pertanto, rigettate.
Come condivisibilmente dedotto dalla difesa di parte convenuta, non vi è prova della dedotta illegittimità della condotta assunta dalla stazione appaltante.
Risulta, invece, dalla escussione dei testi - indicati dalla sola convenuta, in assenza di alcuna richiesta istruttoria da parte della attrice - (cfr. verbale udienza 23 aprile 2024), dipendenti di società terza, come la società avesse in più di una occasione omesso Pt_1
non solo di eseguire talune lavorazioni ma anche solo di interloquire con la committente non dando riscontro alle richieste CP_1
dell'appaltante, e in tal modo costringendolo ad affidare i lavori edili da effettuarsi presso la Via dei Condotti in San Giuliano Terme – lavori già assegnati a – alla società “Gennaro” (teste Parte_1
capitolo 11. Tes_1
Lo stesso legale rappresentante della società attrice, sentito in sede di interrogatorio formale, in risposta al capitolo 3) dell'interrogatorio formale richiesto da in memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. che CP_1
chiedeva se fossero state espresse riserve o controdeduzioni in ordine all'intervento specifico n° 02/2021/21_2455 (doc. 11) e/o all'ordine di servizio n. 6 del 06/08/2021 (doc. 12), ha dichiarato: “si è vero non abbiamo espresso riserve”.
7 A ciò si aggiunga che in effetti parte attrice non ha fornito prova alcuna in ordine ai danni subiti sia in punto di an che di quantum, peraltro genericamente allegando il danno reputazionale, e tenuto conto della circostanza che, in base alla giurisprudenza di legittimità, del tutto consolidata e condivisibile, citata dalla parte convenuta, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), e quindi che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta le domande, perché infondate.
Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Pisa, il 13/11/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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