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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/07/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott. Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3205/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. TASSANI PIER PAOLO (C.F. ) C.F._2
RICORRENTE
nei confronti di nata nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 23/09/1971 (C.F. ) CP_1 C.F._3
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Oggetto: divorzio
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di divorzio depositata il 10/12/2024;
- rilevato che parte resistente, nonostante la ritualità della notifica, non compariva all'udienza né si costituiva, ne viene dichiarata la contumacia;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n.
898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta pagina 1 di 2 ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dal ricorrente di non volersi riconciliare e per facta concludentia dalla resistente che restava contumace;
- considerato che dall'unione tra e non nascevano figli, che l'unico bene Parte_1 CP_1 immobile in comproprietà ovvero la casa familiare sarà oggetto di vendita giudiziale a seguito di procedura di scioglimento della comunione (RG. 238/24 T. Rimini), che è cessato in capo a per Pt_1
Con decorrenza del termine, l'obbligo concordato in sede di separazione di versare a favore di una somma a titolo di contributo per il suo mantenimento, che non sono state svolte domande in merito a statuizioni economiche che, pertanto l'oggetto del contendere è limitato al vincolo.
P.Q.M.
1) pronuncia il divorzio tra e che contraevano matrimonio il Parte_1 CP_1 01/08/2009 in FAENZA
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di FAENZA di procedere alla annotazione della presente sentenza
Anno 2009 Atto n. 60 Parte I S.
3) da atto che le parti sono economicamente indipendenti
4) Spese Compensate
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Presidente Relatore dott. Elisa Dai Checchi
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