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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 4310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4310 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 10365/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10365 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. Iva ), in persona del Dott. Parte_1 P.IVA_1
, nella qualità di procuratore in virtù dei poteri conferiti con giusto atto notarile Parte_2 del 01/10/2021, repertorio nr. 175858 raccolta nr. 11458, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Farina
Appellante E
(C.F. ), rappresentato e difeso e domiciliato Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Alfieri
Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Amalfi - Sede di Tramonti, sentenza n.331/2021 (R.g.n. 251/2020) depositata il 29.10.2021 e notificata in data 25/11/2021
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 465/2002 relativo alla cartella di pagamento n. 10020020049930318000 per l'importo pari ad € 1.706,41, emessa a suo carico ed avente ad oggetto il pagamento di sanzioni pecuniarie per spese di giustizia. Nell'atto introduttivo della lite, deduceva, in particolare, l'illegittimità del credito iscritto a ruolo, l'omessa ed irregolare notifica della cartella esattoriale e degli atti presupposti, la prescrizione e decadenza del diritto di credito, nonché il difetto di motivazione. Si costituiva in primo grado l' che, nella propria comparsa di Parte_1 costituzione - previa richiesta di riunione (con altro giudizio R.g.n.249/2020 vertente tra le stesse parti dinanzi al medesimo Giudice di pace in dipendenza di evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva) e di integrazione del contraddittorio - eccepiva: l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per regolare notifica della cartella di pagamento non impugnata nei termini di legge;
la propria carenza di legittimazione passiva;
l'infondatezza della domanda di prescrizione, in conseguenza sia della notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo, che di successivi atti di intimazione di pagamento (n.10020159024056558000 e n. 10020199018810979000) aventi valenza interruttiva del termine di prescrizione. Con sentenza n.331/2021, il Giudice di pace adito rilevava la fondatezza della domanda attorea, ritenendo sussistente l'interesse ad agire del debitore per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva dunque l'opposizione, con condanna dell'ente riscossore al pagamento delle spese di lite. L proponeva gravame domandando la riforma integrale della Parte_1 sentenza impugnata, con vittoria di spese di doppio grado. Segnatamente, nel proprio atto di appello, deduceva: la nullità della sentenza per aver omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riunione;
l'erroneità della sentenza nella parte in cui non rilevava l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per effetto della regolare notifica della cartella di pagamento non opposta nei termini di legge e per la carenza di interesse ad agire;
l'erroneità della sentenza nella parte in cui dichiarava l'intervenuta prescrizione nonostante la prova offerta della regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi, costituiti dalle intimazioni di pagamento n. 10020159024056558000 e n. 10020199018810979000. L'appellato si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.04.2022, nella quale deduceva la correttezza della sentenza di primo grado per aver dichiarato l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo e correttamente rilevato l'intervenuta prescrizione del credito. Chiedeva, altresì, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. Nelle memorie depositate l'appellante insisteva per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo richiamando anche quanto disposto dall'intervenuto art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021. L'appellato insisteva, invece, per il rigetto dell'appello, deducendo l'inapplicabilità alla controversia del menzionato intervento normativo, giacché anteriore al 21 dicembre 2021. Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, celebrata in data 02/07/2025, veniva trattenuto per la decisione. 2. Venendo ai motivi di appello, il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ritiene di dover accogliere il motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, dedotta da parte del . CP_2 Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4- bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, successivamente, sostituito dall'art. 12, comma 1 del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, con cui è previsto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ”. Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973). Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio, e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale. Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 - il cui art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4- bis, d.P.R. 602/1973, la Suprema Corte (cfr. sul punto Cass. 6292/2025) ha, da ultimo, chiarito come non vi sia dubbio che la nuova casistica si applichi ai processi pendenti,
“poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
“dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione”. 3. Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originaria parte opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato, invero, seguito dalle sezioni semplici della Suprema Corte, che hanno precitato come la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire sia coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione” (cfr. ex multis Cass 7353/2022). Ne deriva che dell'interesse ad agire – che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Ed infatti, la Corte ha in plurimi pronunciamenti dichiarato inammissibile i ricorsi innanzi ad essa promossi rilevando che “la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, e conseguenzialmente “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n. 5756/2022). In considerazione di quanto esposto, atteso che parte attrice in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello è fondato in relazione al dedotto difetto di interesse di parte attrice in primo grado. Ciò in quanto, la stessa, nell'incardinare l'opposizione, si è limitata ad impugnare estratto esattoriale, della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010). Pertanto, il Tribunale accerta la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, rimanendo assorbita ulteriore ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata. 4. Con riguardo al governo delle spese di lite, questo Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali tra le parti per il doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: 1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 331/2021 emessa dal Giudice di Pace di Amalfi – Sede di Tramonti, dichiara inammissibile la domanda promossa da CP_1
.
[...] 2. Spese di doppio grado di giudizio compensate. Così deciso in Salerno, lì 27.10.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10365 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. Iva ), in persona del Dott. Parte_1 P.IVA_1
, nella qualità di procuratore in virtù dei poteri conferiti con giusto atto notarile Parte_2 del 01/10/2021, repertorio nr. 175858 raccolta nr. 11458, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Farina
Appellante E
(C.F. ), rappresentato e difeso e domiciliato Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Alfieri
Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Amalfi - Sede di Tramonti, sentenza n.331/2021 (R.g.n. 251/2020) depositata il 29.10.2021 e notificata in data 25/11/2021
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 465/2002 relativo alla cartella di pagamento n. 10020020049930318000 per l'importo pari ad € 1.706,41, emessa a suo carico ed avente ad oggetto il pagamento di sanzioni pecuniarie per spese di giustizia. Nell'atto introduttivo della lite, deduceva, in particolare, l'illegittimità del credito iscritto a ruolo, l'omessa ed irregolare notifica della cartella esattoriale e degli atti presupposti, la prescrizione e decadenza del diritto di credito, nonché il difetto di motivazione. Si costituiva in primo grado l' che, nella propria comparsa di Parte_1 costituzione - previa richiesta di riunione (con altro giudizio R.g.n.249/2020 vertente tra le stesse parti dinanzi al medesimo Giudice di pace in dipendenza di evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva) e di integrazione del contraddittorio - eccepiva: l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per regolare notifica della cartella di pagamento non impugnata nei termini di legge;
la propria carenza di legittimazione passiva;
l'infondatezza della domanda di prescrizione, in conseguenza sia della notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo, che di successivi atti di intimazione di pagamento (n.10020159024056558000 e n. 10020199018810979000) aventi valenza interruttiva del termine di prescrizione. Con sentenza n.331/2021, il Giudice di pace adito rilevava la fondatezza della domanda attorea, ritenendo sussistente l'interesse ad agire del debitore per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva dunque l'opposizione, con condanna dell'ente riscossore al pagamento delle spese di lite. L proponeva gravame domandando la riforma integrale della Parte_1 sentenza impugnata, con vittoria di spese di doppio grado. Segnatamente, nel proprio atto di appello, deduceva: la nullità della sentenza per aver omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riunione;
l'erroneità della sentenza nella parte in cui non rilevava l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per effetto della regolare notifica della cartella di pagamento non opposta nei termini di legge e per la carenza di interesse ad agire;
l'erroneità della sentenza nella parte in cui dichiarava l'intervenuta prescrizione nonostante la prova offerta della regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi, costituiti dalle intimazioni di pagamento n. 10020159024056558000 e n. 10020199018810979000. L'appellato si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.04.2022, nella quale deduceva la correttezza della sentenza di primo grado per aver dichiarato l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo e correttamente rilevato l'intervenuta prescrizione del credito. Chiedeva, altresì, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. Nelle memorie depositate l'appellante insisteva per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo richiamando anche quanto disposto dall'intervenuto art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021. L'appellato insisteva, invece, per il rigetto dell'appello, deducendo l'inapplicabilità alla controversia del menzionato intervento normativo, giacché anteriore al 21 dicembre 2021. Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, celebrata in data 02/07/2025, veniva trattenuto per la decisione. 2. Venendo ai motivi di appello, il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ritiene di dover accogliere il motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, dedotta da parte del . CP_2 Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4- bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, successivamente, sostituito dall'art. 12, comma 1 del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, con cui è previsto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ”. Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973). Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio, e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale. Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 - il cui art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4- bis, d.P.R. 602/1973, la Suprema Corte (cfr. sul punto Cass. 6292/2025) ha, da ultimo, chiarito come non vi sia dubbio che la nuova casistica si applichi ai processi pendenti,
“poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
“dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione”. 3. Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originaria parte opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato, invero, seguito dalle sezioni semplici della Suprema Corte, che hanno precitato come la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire sia coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione” (cfr. ex multis Cass 7353/2022). Ne deriva che dell'interesse ad agire – che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Ed infatti, la Corte ha in plurimi pronunciamenti dichiarato inammissibile i ricorsi innanzi ad essa promossi rilevando che “la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, e conseguenzialmente “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n. 5756/2022). In considerazione di quanto esposto, atteso che parte attrice in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello è fondato in relazione al dedotto difetto di interesse di parte attrice in primo grado. Ciò in quanto, la stessa, nell'incardinare l'opposizione, si è limitata ad impugnare estratto esattoriale, della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010). Pertanto, il Tribunale accerta la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, rimanendo assorbita ulteriore ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata. 4. Con riguardo al governo delle spese di lite, questo Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali tra le parti per il doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: 1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 331/2021 emessa dal Giudice di Pace di Amalfi – Sede di Tramonti, dichiara inammissibile la domanda promossa da CP_1
.
[...] 2. Spese di doppio grado di giudizio compensate. Così deciso in Salerno, lì 27.10.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)