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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6615 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 2843/2020, pubblicata il 25 novembre 2020, iscritto al n. 952/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 7 ottobre 2025 e pendente
T R A
l' (c.f.: ), con sede in alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
via Unità Italiana n. 28, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Pascarella (c.f.
) - APPELLANTE - C.F._1
E la (c.f. ), sede in Maddaloni (CE) alla Controparte_1 P.IVA_2
Via Appia n. 176, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione
, rappresenta e difesa dall'avv. Giacomo Junior Mallardo (c.f. Controparte_2
) - APPELLATA - CodiceFiscale_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, la , nella qualità di struttura Controparte_1
provvisoriamente accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale della Regione
Campania per l'erogazione di prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero e di alta Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
specialità (cardiochirurgia) in favore degli assistiti dell' , esponeva: i) di Parte_2
aver erogato, nell'anno 2012, in virtù di contratto stipulato con la predetta in data 2 luglio 2012 (prot. n. 18560) ai sensi dell'art.
8-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, prestazioni per un importo complessivo pari a 28.112.979,29 €;
ii) di aver emesso note di credito in favore dell' con conseguente riduzione dell'importo dovuto a 27.857.771,80 €; iii) che, a fronte di tale somma, l' aveva corrisposto solo l'importo 25.335.985,22 €, rimanendo debitrice della residua somma di 2.501.786,58 €. Pertanto, chiedeva ingiungersi il pagamento di detto importo, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e alla condanna alle spese di lite.
2. Con decreto ingiuntivo n. 3083/2017, emesso il 1° dicembre 2012, il
Tribunale accoglieva il ricorso condannando l' al pagamento Parte_2
dell'importo richiesto “oltre interessi ex art. 5, d.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze al soddisfo” nonché al pagamento delle spese del procedimento monitorio che liquidava in 870,00 € per spese e 27.852,00 € per compensi, oltre accessori.
3. L' proponeva opposizione, con citazione notificata il 26 Parte_2
febbraio 2018, eccependo: i) il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della giurisdizione amministrativa;
ii) che le somme ingiunte non erano dovute, in ragione del superamento del tetto di spesa assegnato alla Controparte_1
per l'anno 2012, pari a 25.026.910,00 €, come stabilito nella determina
[...]
dirigenziale n. 5155 del 14/10/2013 prodotta in giudizio;
iii) la mancanza di prova del credito vantato, in ragione della mancata produzione nel procedimento monitorio delle scritture contabili e degli estratti autentici di esse. Pertanto, chiedeva la revoca del decreto opposto, con vittoria di spesa.
4. Con comparsa del 19 luglio 2018 si costituiva in giudizio la , CP_1
resistendo ai motivi formulati dall'opponente e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, con riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2012,
l'opposta evidenziava che il contratto relativo all'anno 2012 era stato sottoscritto il 2 luglio 2012, “quando ormai il Centro non aveva più alcuna possibilità di
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- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
intervenire per contenere la spesa entro limiti fissati a posteriori” e, nel corso dell'anno, l' non aveva mai comunicato al Centro l'eventuale prossimo esaurimento del tetto di spesa assegnato;
in ogni caso, eccepiva la mancata dimostrazione da parte dell' in ordine al suddetto superamento Parte_1
del tetto di spesa.
5. Dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo, con la sentenza impugnata, il
Tribunale rigettava l'opposizione, confermando l'esecutività definitiva del decreto ingiuntivo n. 3083/2017 e condannando l' al pagamento, in favore della Parte_2
Casa di Cura, delle spese di lite liquidate in 12.603,00 € per compenso, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA.
Nello specifico, il primo Giudice, ritenuta sussistente la giurisdizione del
Giudice ordinario, osservava che l'opponente non aveva specificamente contestato il rapporto intercorrente tra le parti, ma unicamente la non debenza delle somme ingiunte per superamento del c.d. tetto di spesa assegnato alla per l'anno 2012, determinato in 25.026.910,00 €. Pt_3
Dunque, riteneva che “se è vero che il rispetto del limite di spesa è fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo ( Cfr. Corte di Appello di Napoli n. 1747 del
2014), è anche vero che parte opponente, nell'effettuare la contestazione, deve almeno allegare non solo il limite di spesa violato, che nel caso di specie è previsto da contratto, ma anche il totale delle prestazioni erogate oltre il suddetto limite e l'importo non rimborsabile al centro opposto per effetto di tale condotta.
Spetta poi alla struttura accreditata l'onere di dimostrare che le prestazioni, di cui si chiede il pagamento, sia stata erogata nel rispetto del limite di spesa contrattualmente previsto, al fine di ottenere il pieno accoglimento della domanda azionata.”
Sulla base di tali rilievi, rigettava l'opposizione, rilevando che l' si era limitata a contestare genericamente “il superamento del limite di spesa da parte della senza allegare né la prova né il totale delle prestazioni Controparte_3
erogate oltre il limite”.
6. Avverso tale sentenza di rigetto, con una citazione notificata il 1° marzo
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c. Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
2021 alla , l' (d'ora in avanti anche l' ha Controparte_1 Parte_2
proposto appello sostenendo, in sintesi, l'erroneità della sentenza gravata perché il Tribunale:
1) aveva ritenuto infondata l'eccezione sul difetto di giurisdizione;
2) aveva ritenuto non provata l'eccezione del superamento del tetto di spesa, ritenendo non assolto l'onere probatorio su di essa gravante;
3) aveva ritenuto che il contratto stipulato dalle parti aveva natura meramente privatistica del rapporto, della posizione della P.A. e delle obbligazioni e corrispettivi nascenti dal rapporto, laddove invece i limiti/tetti di spesa oltre a rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo, costituiscono un requisito di validità della prestazione in assenza del quale essa è nulla o non opponibile alla
P.A. perché è priva di copertura finanziaria.
In definitiva, l' ha rappresentato che i contratti in questione ed i tetti di spesa non hanno una mera valenza contrattuale e/o privatistica ma si pongono come limiti di bilancio e di spesa, limitando il potere di impegno e copertura economico- finanziaria. Di conseguenza, la prova del superamento dei limiti di spesa non deve essere data dall' in quanto trattandosi di atti nulli e/o non impegnativi per la P.A. la nullità e/o non opponibilità alla P.A. può e deve essere rilevata anche di ufficio dal Giudice che è tenuto ad approfondire ed accertare la situazione specifica.
Pertanto, ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per i motivi di cui al punto IV) del presente atto di appello;
2)
In via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 2843/2020 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n.
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Controparte_4 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
3083/2017) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le
(eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II e III) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n.
2843/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non Pt_4
debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del
Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 3083/2017) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute
(comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio
15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
7. Con comparsa del 21 giugno 2021, si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 Controparte_1
bis c.p.c. e contestando l'infondatezza dei motivi di gravame di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti della Parte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante. b) Rigettare Controparte_1
la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata con condanna ex art. 283 co.2 c.p.c. c) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare l'impugnata sentenza. d)
Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame si condanni
l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta Società delle somme
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(già Prima Sezione Civile bis)
per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. e) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e Parte_2
compensi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.”
8. All'udienza del 7 ottobre 2025, il Collegio ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali nel termine di 30 giorni e delle memorie di replica nel termine di 20 giorni.
8.1. Nelle comparse conclusionali depositate il 5 novembre 2025, l' ha chiesto, specificando le conclusioni già formulate nell'atto di appello “…. 3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II e III) dell'atto di appello dell' e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi Pt_4
integralmente la impugnata sentenza n. 2843/2020 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto (di Pt_4
cui al D.I. n. 3083/2017), compreso accessori, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del
Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 3083/2017) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto concessa in corso di giudizio di primo grado (e precisamente €.
3.957.042,29, comprensivi di interessi moratori, incassati esecutivamente dalla nella proc. es. RGE n. 11908/2018 Trib. S.Maria CP_1 Controparte_1
C.V. a cui si aggiungono €. 85.952,02 incassati dall'Avv. Ennio Romano, per spese
e competenze del D.I. n. 3083/2017 e della sentenza appellata nonché per spese e competenze delle procedure esecutive, ed €. 21.734,11 incassati dalla
[...]
per la registrazione del D.I.; il tutto come da nota del Controparte_5
Servizio Economico Finanziario dell' del 04.11.2025 con relativi documenti Pt_4
di pagamento allegati (prodotta in atti) e come pure ammesso da parte appellata
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nella comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data
21.06.2021); il tutto, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio…”
8.2. Nelle comparse conclusionali depositate il 6 novembre 2025, la CP_1
ha chiesto, a sua volta, in via subordinata e in aggiunta alle conclusioni già
[...]
formulate nella comparsa di costituzione del presente grado, che, “Per l'ipotesi, denegata e qui supposta solo per assurdo, che codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere meritevole di accoglimento il mezzo avversario, la ribadisce CP_1
che in ogni caso le è dovuta almeno la somma di € 448.614,80”. Tale richiesta, pari alla differenza tra il tetto di spesa stabilito originariamente in contratto
(25.804.600,00 €) e l'acconto versato dall' (25.026.910,00 €) viene fondata sull'asserita inammissibilità della rimodulazione del tetto di spesa disposta con la determinazione dirigenziale 5155 del 14.10.2013 (25.026.910,00 €), conseguentemente, sull'osservanza del tetto di spesa stabilito nel contratto.
Inoltre, nelle memorie di replica depositate il 26 novembre 2025, la CP_1
ha dedotto la tardività e la conseguente inammissibilità della documentazione prodotta dalla nella comparsa conclusionale, nonché di non aver ricevuto i pagamenti relativi agli interessi di mora.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il primo motivo di appello, relativo al difetto di giurisdizione, è infondato.
Infatti, il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2017. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della
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concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio” (ex multis,
Cass. 372/2021).
II. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la sua eccezione relativa al superamento del tetto di spesa, ritenendo non assolto l'onere probatorio su di essa gravante. Al contrario, l' deduce che la documentazione prodotta nel giudizio di opposizione era idonea a dimostrare l'avvenuto superamento del limite, trattandosi di circostanza pacifica e documentale e, comunque, ammessa dalla stessa controparte, sia nel ricorso monitorio sia nel contratto depositato da entrambe le parti.
Sostiene, inoltre, che, qualora il Tribunale avesse ritenuto insufficiente la documentazione prodotta, avrebbe dovuto disporre una CTU al fine di accertare e quantificare le prestazioni eccedenti.
Il motivo è fondato e va accolto sia pure con le seguenti precisazioni.
Preliminarmente, va evidenziato che è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il superamento del tetto di spesa, qualora si tratti di tetto di macroarea, è da annoverare tra i fatti impeditivi della pretesa creditoria (Cass. civ. ord. n. 3403/2018, 5661/2021, 10182/2021), per cui l'onere della prova ricade in capo al debitore che lo eccepisce, cioè sull' che, peraltro, ha accesso, nello specifico settore, ad informazioni che i singoli centri non hanno. Diversamente è a dirsi nel caso in cui i singoli centri già conoscono, al momento della stipula del
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Controparte_6 Corte d'Appello di Napoli
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contratto, qual è il limite di spesa delle loro prestazioni, per essere esso stato stabilito in contratto.
Ciò posto, dall'esame degli artt. 3 e 4 del contratto depositato agli atti emerge chiaramente che il tetto di spesa di 25.804.600,00 €, originariamente stabilito in contratto, era riferito alla struttura e non alla macroarea, essendosi l' impegnata all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto. Infatti, l'art. 3 stabiliva che, per l'anno 2012, la Controparte_1
non avrebbe potuto erogare un volume di prestazioni superiore al limite di
[...]
spesa fissato, mentre l'art. 4 prevedeva espressamente che le prestazioni eccedenti tale limite non sarebbero state riconosciute a carico dell'
Successivamente con determinazione n.5155 del 14.10.2013, avente ad oggetto: “Applicazione DCA n. 4 del 14 gennaio 2013: determinazione del fatturato massimo liquidabile per prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero dalle Case di Cura p.a. dell' nell'anno 2012; revoca Parte_2
determinazione Dirigenziale n.2793 del 23 maggio 2013”, l' aveva provveduto a rimodulare il tetto di spesa per l'anno 2012 per la Casa di Cura in 25.026.910,00 €.
Alla luce di tali elementi, non può essere condivisa la motivazione adottata dal Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che l' non aveva fornito la prova del dedotto superamento del limite di spesa, atteso che tale circostanza emerge in modo lineare ed inequivoco dagli atti di causa. Infatti, la stessa CP_1
aveva dedotto nel ricorso monitorio di aver fatturato, nell'anno 2012, un importo complessivo pari a 28.112.979,29 €, successivamente ridotto a 27.857.771,80 €, a fronte di un tetto di spesa contrattualmente fissato in 25.804.600,00 €, poi ridotto a 25.026.910,00 € in forza della citata determina n. 5155/2013.
Ne consegue, ad avviso del Collegio, che dagli scritti difensivi della CP_1
emerge chiaramente che essa era a conoscenza di aver superato il budget
[...]
stabilito in contratto, rivelandosi poi del tutto infondate le sue ulteriori contestazioni.
Innanzitutto, è priva di rilievo quella relativa alla mancata comunicazione, in corso d'anno, che il tetto di spesa stava “per esaurirsi e/o si era esaurito”. Infatti, trattandosi di un tetto riferito alla struttura - e, dunque, direttamente controllabile
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dal centro accreditato - non trovano applicazione gli obblighi informativi connessi all'attività del tavolo tecnico.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui i contratti per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, essendo predisposti unilateralmente dall' sottoscritti a fine anno, sarebbero iniqui perché costringerebbero le strutture a sottoscriverli quando il tetto di spesa è già superato.
Nel caso di specie, infatti, il contratto risultava sottoscritto nel mese di luglio
2012 e non a fine esercizio, sicché la struttura era pienamente in grado di conoscere in corso d'anno il limite di spesa cui attenersi;
inoltre, il tetto di spesa indicato nel contratto era sostanzialmente coincidente con quello previsto per l'anno precedente, circostanza che consentiva alla stessa, sin dall'inizio dell'anno, di avere un quadro chiaro e prevedibile dei vincoli economici imposti all'erogazione delle prestazioni.
Del pari infondata è anche la domanda, formulata dalla in CP_1
comparsa conclusionale in via subordinata, di condanna dall' al pagamento dell'importo 448.614,80 €, fondata sull'assunto che la determinazione n.5155 del
14.10.2013 era intervenuta oltre il termine contrattualmente fissato (31 luglio
2012) e, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione il limite di spesa stabilito nel contratto.
Sul punto, va ribadito che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e amministrativa, i tetti di spesa possono essere determinati o rimodulati anche successivamente “pure a distanza di due o tre anni” purché in un termine ragionevole. (Ad. Plen. n. 3 e n. 4 del 2012; CdS
5010/2024).
In tale prospettiva, la Suprema Corte, che si condivide, ha infatti chiarito che la sopravvenienza dell'atto di determinazione della spesa in epoca successiva alla stipulazione del contratto non preclude agli operatori di disporre di un adeguato parametro di riferimento, potendo essi fare affidamento, nelle more, sui tetti di spesa dell'anno precedente, tenuto conto delle riduzioni imposte dalla normativa finanziaria vigente (ex multis, Cass. 25002/2025 non massimata).
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Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 203 del 2016, si è pronunciata su plurime questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 15, co. 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modifiche, dall'art.1 , co.1, della legge n. 135 del 2012 (cd. Decreto spending review).
In particolare, tale disposizione prevedeva che: “a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art.
8-quinquies del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica... si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua..."; come si vede, la disposizione in esame faceva riferimento a "singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012", quindi a contratti scritti già stipulati ("vigenti").
Sicché, la Corte costituzionale - pur precisando che la nuova norma incideva sui contratti già stipulati, ma con decorrenza dalla sua entrata in vigore, e quindi rispetto alle prestazioni non ancora eseguite dai soggetti accreditati - ha osservato che "la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio ha carattere fisiologico", con la conseguenza che "l'operatore prudente e accorto non può non sapere di essere esposto a correttivi dei contenuti economici del contratto imposti in corso d'anno"
(richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 12/ 4/2012, n. 3 e n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen.,
2/5/2006, n. 8).
Del resto, anche il più recente indirizzo della giurisprudenza amministrativa
è costante nel ritenere legittimo il controllo e la conseguente rideterminazione del fatturato ammesso a remunerazione anche a distanza di tempo dall'anno di riferimento, purché esercitati entro limiti temporali ragionevoli (Cons. Stato, 4 giugno 2024, n. 5010; Cons. Stato, 22 gennaio 2016, n. 207; Cons. Stato, 16 gennaio 2013, n. 248).
A fronte di tali rilievi, le contestazioni della risultano CP_1
palesemente infondate, in quanto il contratto stipulato tra le parti prevedeva
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(già Prima Sezione Civile bis)
espressamente che il tetto di spesa era fissato in via provvisoria e che era stata definita la procedura per pervenire, entro il 31 luglio 2012, alla modifica del contratto. Sicché, come emerge dalla determina n. 5155 del 14 ottobre 2013 e dall'ulteriore documentazione prodotta dalla decreto n. 66 del 19 giugno 2012
e decreto n. 4 del 14 gennaio 2013), sin dal 10 maggio 2012 era in corso l'iter amministrativo finalizzato alla definizione dei limiti di spesa, avendo avuto luogo un incontro conclusivo tra il sub Commissario ad acta e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle case di cura private, volto al raggiungimento di un accordo sui tetti di spesa per gli esercizi 2011 e 2012, senza distinguere tra tetti di struttura o di macroarea.
Successivamente, con decreto commissariale n. 123 del 10 ottobre 2012, era stata fissata nella misura fissa dell'1,7385% la percentuale di riduzione da applicare a tutti i contratti e accordi vigenti nell'esercizio 2012, in attuazione della normativa sulla Spending Review (d.l. 6 luglio 2012, n. 95, art. 15, comma 14); infine, con decreto del 14 gennaio 2013 era stato approvato, per quanto qui rileva, la rideterminazione del tetto di spesa 2012 (allegato n. 2), in conformità al decreto commissariale n. 66/2012 e ai criteri stabiliti nel verbale di intesa del 10 maggio
2012.
Sicché, deve ritenersi che l'adozione della determina di rimodulazione del tetto di spesa, la n. 5155 del 14 ottobre 2013, sia senz'altro intervenuta entro un termine ragionevole, considerato che essa è stata adottata a seguito di un articolato, ma necessario, iter procedurale e a distanza di poco più di un anno dall'esecuzione delle prestazioni.
Va, invece, dichiarata inammissibile oltre che infondata l'eccezione sollevata per la prima volta dalla con le sue comparse conclusionali, CP_1
secondo cui dalla citata determinazione n. 5155/2013 emergerebbe una disponibilità di fondi sufficiente a soddisfare integralmente la propria pretesa creditoria, trattandosi di questione nuova, introdotta tardivamente in grado di appello e in violazione del divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c. In ogni caso, essa
è anche infondata, atteso che il budget di oltre 129 milioni di euro, indicato
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dall'appellata, fa riferimento a tutti i centri ospedalieri appartenenti all'
[...]
, dovendosi esso ritenere, per ciò solo, esaurito. Pt_2
III. Quanto, poi, alla richiesta di restituzione delle somme già versate dall' sulla base dell'esecutività del decreto ingiuntivo dichiarata dal Giudice di primo grado, va sottolineato che tale domanda, proposta correttamente dall' n sede d'appello (cfr., sul punto, Cass. 1324/2016; Cass. 2292/2018 e Cass. 7144/2021), non risulta essere stata specificamente contestata dalla Controparte_1
, che, si è limitata, solo nella sua memoria di replica, a sostenere di non
[...]
avere incassato gli interessi moratori, per il resto contestando la tardività dei mandati di pagamento prodotti dall' olo nella sua comparsa conclusionale.
Ne consegue che, in assenza di detta contestazione, la somma indicata nel mandato di pagamento n. 24875 del 10 ottobre 2019, per la sola parte riferita all non quella riferita all'avv. Ennio Romano, difensore antistatario della
[...]
nei giudizi di merito ed in quello esecutivo, che tuttavia non è parte di CP_1
questo giudizio), per l'importo di 3.957.042,29 € va restituita da parte del centro appellato.
IV. In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 3083/2017 nonché con condanna alla restituzione delle somme indebitamente incassate dal centro.
V. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la va condannata a rifondere all' Controparte_1 [...]
le spese del doppio grado che, in mancanza della relativa notula, vanno Pt_2
liquidate d'ufficio sulla base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia
13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia (scaglione
2.000.000.01 € ad 4.000.000.00 €), in complessivi:
- 28.369,00 € per il primo grado di giudizio, di cui 24.669,01 € per compensi
(3.893,08 € per la fase di studio, 2.558,29 € per la fase introduttiva, 11.436,48 € per la fase di trattazione, 6.771,15 € per la fase decisoria) e 3.700,00 € per il rimborso
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c. Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
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forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori (non vi è prova delle spese vive sostenute);
- 27.971,82 € per il secondo grado di giudizio, di cui 22.100,72 € per compensi (4.821,32 € per la fase di studio, 2.803,37 € per la fase introduttiva,
6.459,18 € per la fase istruttoria, 8.016,85 € per la fase decisoria), 3.315,10 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, 2.556,00 € per le spese vive
(2.529,00 per c.u. + 27,00 € per diritti di cancelleria)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall avverso la sentenza del Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere n. 2843/2020, pubblicata il 25 novembre 2020, in accoglimento dell'appello ed in riforma della citata sentenza, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 3083/2017 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2. condanna la alla restituzione all' Controparte_1 [...]
dell'importo incassato in esecuzione del citato decreto, per 3.957.042,29 Pt_2
€, comprensivo di interessi, nonché al pagamento, in favore dell' , Parte_2
delle spese del primo e secondo grado di giudizio che liquida: per il primo grado di giudizio nel complessivo importo di 28.369,00 €, di cui 24.669,01 € per compensi e
3.700,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori; per il secondo grado del giudizio nel complessivo importo di
27.971,82 €, di cui 22.100,72 € per compensi, 3.315,10 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15% e 2.556,00 € per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025 .
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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c. Parte_1 Controparte_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 2843/2020, pubblicata il 25 novembre 2020, iscritto al n. 952/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 7 ottobre 2025 e pendente
T R A
l' (c.f.: ), con sede in alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
via Unità Italiana n. 28, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Pascarella (c.f.
) - APPELLANTE - C.F._1
E la (c.f. ), sede in Maddaloni (CE) alla Controparte_1 P.IVA_2
Via Appia n. 176, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione
, rappresenta e difesa dall'avv. Giacomo Junior Mallardo (c.f. Controparte_2
) - APPELLATA - CodiceFiscale_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, la , nella qualità di struttura Controparte_1
provvisoriamente accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale della Regione
Campania per l'erogazione di prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero e di alta Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
specialità (cardiochirurgia) in favore degli assistiti dell' , esponeva: i) di Parte_2
aver erogato, nell'anno 2012, in virtù di contratto stipulato con la predetta in data 2 luglio 2012 (prot. n. 18560) ai sensi dell'art.
8-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, prestazioni per un importo complessivo pari a 28.112.979,29 €;
ii) di aver emesso note di credito in favore dell' con conseguente riduzione dell'importo dovuto a 27.857.771,80 €; iii) che, a fronte di tale somma, l' aveva corrisposto solo l'importo 25.335.985,22 €, rimanendo debitrice della residua somma di 2.501.786,58 €. Pertanto, chiedeva ingiungersi il pagamento di detto importo, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e alla condanna alle spese di lite.
2. Con decreto ingiuntivo n. 3083/2017, emesso il 1° dicembre 2012, il
Tribunale accoglieva il ricorso condannando l' al pagamento Parte_2
dell'importo richiesto “oltre interessi ex art. 5, d.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze al soddisfo” nonché al pagamento delle spese del procedimento monitorio che liquidava in 870,00 € per spese e 27.852,00 € per compensi, oltre accessori.
3. L' proponeva opposizione, con citazione notificata il 26 Parte_2
febbraio 2018, eccependo: i) il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della giurisdizione amministrativa;
ii) che le somme ingiunte non erano dovute, in ragione del superamento del tetto di spesa assegnato alla Controparte_1
per l'anno 2012, pari a 25.026.910,00 €, come stabilito nella determina
[...]
dirigenziale n. 5155 del 14/10/2013 prodotta in giudizio;
iii) la mancanza di prova del credito vantato, in ragione della mancata produzione nel procedimento monitorio delle scritture contabili e degli estratti autentici di esse. Pertanto, chiedeva la revoca del decreto opposto, con vittoria di spesa.
4. Con comparsa del 19 luglio 2018 si costituiva in giudizio la , CP_1
resistendo ai motivi formulati dall'opponente e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, con riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2012,
l'opposta evidenziava che il contratto relativo all'anno 2012 era stato sottoscritto il 2 luglio 2012, “quando ormai il Centro non aveva più alcuna possibilità di
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c. Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
intervenire per contenere la spesa entro limiti fissati a posteriori” e, nel corso dell'anno, l' non aveva mai comunicato al Centro l'eventuale prossimo esaurimento del tetto di spesa assegnato;
in ogni caso, eccepiva la mancata dimostrazione da parte dell' in ordine al suddetto superamento Parte_1
del tetto di spesa.
5. Dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo, con la sentenza impugnata, il
Tribunale rigettava l'opposizione, confermando l'esecutività definitiva del decreto ingiuntivo n. 3083/2017 e condannando l' al pagamento, in favore della Parte_2
Casa di Cura, delle spese di lite liquidate in 12.603,00 € per compenso, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA.
Nello specifico, il primo Giudice, ritenuta sussistente la giurisdizione del
Giudice ordinario, osservava che l'opponente non aveva specificamente contestato il rapporto intercorrente tra le parti, ma unicamente la non debenza delle somme ingiunte per superamento del c.d. tetto di spesa assegnato alla per l'anno 2012, determinato in 25.026.910,00 €. Pt_3
Dunque, riteneva che “se è vero che il rispetto del limite di spesa è fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo ( Cfr. Corte di Appello di Napoli n. 1747 del
2014), è anche vero che parte opponente, nell'effettuare la contestazione, deve almeno allegare non solo il limite di spesa violato, che nel caso di specie è previsto da contratto, ma anche il totale delle prestazioni erogate oltre il suddetto limite e l'importo non rimborsabile al centro opposto per effetto di tale condotta.
Spetta poi alla struttura accreditata l'onere di dimostrare che le prestazioni, di cui si chiede il pagamento, sia stata erogata nel rispetto del limite di spesa contrattualmente previsto, al fine di ottenere il pieno accoglimento della domanda azionata.”
Sulla base di tali rilievi, rigettava l'opposizione, rilevando che l' si era limitata a contestare genericamente “il superamento del limite di spesa da parte della senza allegare né la prova né il totale delle prestazioni Controparte_3
erogate oltre il limite”.
6. Avverso tale sentenza di rigetto, con una citazione notificata il 1° marzo
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- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
2021 alla , l' (d'ora in avanti anche l' ha Controparte_1 Parte_2
proposto appello sostenendo, in sintesi, l'erroneità della sentenza gravata perché il Tribunale:
1) aveva ritenuto infondata l'eccezione sul difetto di giurisdizione;
2) aveva ritenuto non provata l'eccezione del superamento del tetto di spesa, ritenendo non assolto l'onere probatorio su di essa gravante;
3) aveva ritenuto che il contratto stipulato dalle parti aveva natura meramente privatistica del rapporto, della posizione della P.A. e delle obbligazioni e corrispettivi nascenti dal rapporto, laddove invece i limiti/tetti di spesa oltre a rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo, costituiscono un requisito di validità della prestazione in assenza del quale essa è nulla o non opponibile alla
P.A. perché è priva di copertura finanziaria.
In definitiva, l' ha rappresentato che i contratti in questione ed i tetti di spesa non hanno una mera valenza contrattuale e/o privatistica ma si pongono come limiti di bilancio e di spesa, limitando il potere di impegno e copertura economico- finanziaria. Di conseguenza, la prova del superamento dei limiti di spesa non deve essere data dall' in quanto trattandosi di atti nulli e/o non impegnativi per la P.A. la nullità e/o non opponibilità alla P.A. può e deve essere rilevata anche di ufficio dal Giudice che è tenuto ad approfondire ed accertare la situazione specifica.
Pertanto, ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per i motivi di cui al punto IV) del presente atto di appello;
2)
In via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 2843/2020 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n.
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Controparte_4 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
3083/2017) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le
(eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II e III) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n.
2843/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non Pt_4
debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del
Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 3083/2017) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute
(comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio
15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
7. Con comparsa del 21 giugno 2021, si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 Controparte_1
bis c.p.c. e contestando l'infondatezza dei motivi di gravame di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti della Parte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante. b) Rigettare Controparte_1
la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata con condanna ex art. 283 co.2 c.p.c. c) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare l'impugnata sentenza. d)
Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame si condanni
l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta Società delle somme
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per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. e) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e Parte_2
compensi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.”
8. All'udienza del 7 ottobre 2025, il Collegio ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali nel termine di 30 giorni e delle memorie di replica nel termine di 20 giorni.
8.1. Nelle comparse conclusionali depositate il 5 novembre 2025, l' ha chiesto, specificando le conclusioni già formulate nell'atto di appello “…. 3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II e III) dell'atto di appello dell' e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi Pt_4
integralmente la impugnata sentenza n. 2843/2020 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto (di Pt_4
cui al D.I. n. 3083/2017), compreso accessori, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del
Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 3083/2017) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto concessa in corso di giudizio di primo grado (e precisamente €.
3.957.042,29, comprensivi di interessi moratori, incassati esecutivamente dalla nella proc. es. RGE n. 11908/2018 Trib. S.Maria CP_1 Controparte_1
C.V. a cui si aggiungono €. 85.952,02 incassati dall'Avv. Ennio Romano, per spese
e competenze del D.I. n. 3083/2017 e della sentenza appellata nonché per spese e competenze delle procedure esecutive, ed €. 21.734,11 incassati dalla
[...]
per la registrazione del D.I.; il tutto come da nota del Controparte_5
Servizio Economico Finanziario dell' del 04.11.2025 con relativi documenti Pt_4
di pagamento allegati (prodotta in atti) e come pure ammesso da parte appellata
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nella comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data
21.06.2021); il tutto, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio…”
8.2. Nelle comparse conclusionali depositate il 6 novembre 2025, la CP_1
ha chiesto, a sua volta, in via subordinata e in aggiunta alle conclusioni già
[...]
formulate nella comparsa di costituzione del presente grado, che, “Per l'ipotesi, denegata e qui supposta solo per assurdo, che codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere meritevole di accoglimento il mezzo avversario, la ribadisce CP_1
che in ogni caso le è dovuta almeno la somma di € 448.614,80”. Tale richiesta, pari alla differenza tra il tetto di spesa stabilito originariamente in contratto
(25.804.600,00 €) e l'acconto versato dall' (25.026.910,00 €) viene fondata sull'asserita inammissibilità della rimodulazione del tetto di spesa disposta con la determinazione dirigenziale 5155 del 14.10.2013 (25.026.910,00 €), conseguentemente, sull'osservanza del tetto di spesa stabilito nel contratto.
Inoltre, nelle memorie di replica depositate il 26 novembre 2025, la CP_1
ha dedotto la tardività e la conseguente inammissibilità della documentazione prodotta dalla nella comparsa conclusionale, nonché di non aver ricevuto i pagamenti relativi agli interessi di mora.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il primo motivo di appello, relativo al difetto di giurisdizione, è infondato.
Infatti, il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2017. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della
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concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio” (ex multis,
Cass. 372/2021).
II. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la sua eccezione relativa al superamento del tetto di spesa, ritenendo non assolto l'onere probatorio su di essa gravante. Al contrario, l' deduce che la documentazione prodotta nel giudizio di opposizione era idonea a dimostrare l'avvenuto superamento del limite, trattandosi di circostanza pacifica e documentale e, comunque, ammessa dalla stessa controparte, sia nel ricorso monitorio sia nel contratto depositato da entrambe le parti.
Sostiene, inoltre, che, qualora il Tribunale avesse ritenuto insufficiente la documentazione prodotta, avrebbe dovuto disporre una CTU al fine di accertare e quantificare le prestazioni eccedenti.
Il motivo è fondato e va accolto sia pure con le seguenti precisazioni.
Preliminarmente, va evidenziato che è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il superamento del tetto di spesa, qualora si tratti di tetto di macroarea, è da annoverare tra i fatti impeditivi della pretesa creditoria (Cass. civ. ord. n. 3403/2018, 5661/2021, 10182/2021), per cui l'onere della prova ricade in capo al debitore che lo eccepisce, cioè sull' che, peraltro, ha accesso, nello specifico settore, ad informazioni che i singoli centri non hanno. Diversamente è a dirsi nel caso in cui i singoli centri già conoscono, al momento della stipula del
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contratto, qual è il limite di spesa delle loro prestazioni, per essere esso stato stabilito in contratto.
Ciò posto, dall'esame degli artt. 3 e 4 del contratto depositato agli atti emerge chiaramente che il tetto di spesa di 25.804.600,00 €, originariamente stabilito in contratto, era riferito alla struttura e non alla macroarea, essendosi l' impegnata all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto. Infatti, l'art. 3 stabiliva che, per l'anno 2012, la Controparte_1
non avrebbe potuto erogare un volume di prestazioni superiore al limite di
[...]
spesa fissato, mentre l'art. 4 prevedeva espressamente che le prestazioni eccedenti tale limite non sarebbero state riconosciute a carico dell'
Successivamente con determinazione n.5155 del 14.10.2013, avente ad oggetto: “Applicazione DCA n. 4 del 14 gennaio 2013: determinazione del fatturato massimo liquidabile per prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero dalle Case di Cura p.a. dell' nell'anno 2012; revoca Parte_2
determinazione Dirigenziale n.2793 del 23 maggio 2013”, l' aveva provveduto a rimodulare il tetto di spesa per l'anno 2012 per la Casa di Cura in 25.026.910,00 €.
Alla luce di tali elementi, non può essere condivisa la motivazione adottata dal Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che l' non aveva fornito la prova del dedotto superamento del limite di spesa, atteso che tale circostanza emerge in modo lineare ed inequivoco dagli atti di causa. Infatti, la stessa CP_1
aveva dedotto nel ricorso monitorio di aver fatturato, nell'anno 2012, un importo complessivo pari a 28.112.979,29 €, successivamente ridotto a 27.857.771,80 €, a fronte di un tetto di spesa contrattualmente fissato in 25.804.600,00 €, poi ridotto a 25.026.910,00 € in forza della citata determina n. 5155/2013.
Ne consegue, ad avviso del Collegio, che dagli scritti difensivi della CP_1
emerge chiaramente che essa era a conoscenza di aver superato il budget
[...]
stabilito in contratto, rivelandosi poi del tutto infondate le sue ulteriori contestazioni.
Innanzitutto, è priva di rilievo quella relativa alla mancata comunicazione, in corso d'anno, che il tetto di spesa stava “per esaurirsi e/o si era esaurito”. Infatti, trattandosi di un tetto riferito alla struttura - e, dunque, direttamente controllabile
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dal centro accreditato - non trovano applicazione gli obblighi informativi connessi all'attività del tavolo tecnico.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui i contratti per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, essendo predisposti unilateralmente dall' sottoscritti a fine anno, sarebbero iniqui perché costringerebbero le strutture a sottoscriverli quando il tetto di spesa è già superato.
Nel caso di specie, infatti, il contratto risultava sottoscritto nel mese di luglio
2012 e non a fine esercizio, sicché la struttura era pienamente in grado di conoscere in corso d'anno il limite di spesa cui attenersi;
inoltre, il tetto di spesa indicato nel contratto era sostanzialmente coincidente con quello previsto per l'anno precedente, circostanza che consentiva alla stessa, sin dall'inizio dell'anno, di avere un quadro chiaro e prevedibile dei vincoli economici imposti all'erogazione delle prestazioni.
Del pari infondata è anche la domanda, formulata dalla in CP_1
comparsa conclusionale in via subordinata, di condanna dall' al pagamento dell'importo 448.614,80 €, fondata sull'assunto che la determinazione n.5155 del
14.10.2013 era intervenuta oltre il termine contrattualmente fissato (31 luglio
2012) e, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione il limite di spesa stabilito nel contratto.
Sul punto, va ribadito che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e amministrativa, i tetti di spesa possono essere determinati o rimodulati anche successivamente “pure a distanza di due o tre anni” purché in un termine ragionevole. (Ad. Plen. n. 3 e n. 4 del 2012; CdS
5010/2024).
In tale prospettiva, la Suprema Corte, che si condivide, ha infatti chiarito che la sopravvenienza dell'atto di determinazione della spesa in epoca successiva alla stipulazione del contratto non preclude agli operatori di disporre di un adeguato parametro di riferimento, potendo essi fare affidamento, nelle more, sui tetti di spesa dell'anno precedente, tenuto conto delle riduzioni imposte dalla normativa finanziaria vigente (ex multis, Cass. 25002/2025 non massimata).
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Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 203 del 2016, si è pronunciata su plurime questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 15, co. 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modifiche, dall'art.1 , co.1, della legge n. 135 del 2012 (cd. Decreto spending review).
In particolare, tale disposizione prevedeva che: “a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art.
8-quinquies del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica... si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua..."; come si vede, la disposizione in esame faceva riferimento a "singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012", quindi a contratti scritti già stipulati ("vigenti").
Sicché, la Corte costituzionale - pur precisando che la nuova norma incideva sui contratti già stipulati, ma con decorrenza dalla sua entrata in vigore, e quindi rispetto alle prestazioni non ancora eseguite dai soggetti accreditati - ha osservato che "la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio ha carattere fisiologico", con la conseguenza che "l'operatore prudente e accorto non può non sapere di essere esposto a correttivi dei contenuti economici del contratto imposti in corso d'anno"
(richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 12/ 4/2012, n. 3 e n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen.,
2/5/2006, n. 8).
Del resto, anche il più recente indirizzo della giurisprudenza amministrativa
è costante nel ritenere legittimo il controllo e la conseguente rideterminazione del fatturato ammesso a remunerazione anche a distanza di tempo dall'anno di riferimento, purché esercitati entro limiti temporali ragionevoli (Cons. Stato, 4 giugno 2024, n. 5010; Cons. Stato, 22 gennaio 2016, n. 207; Cons. Stato, 16 gennaio 2013, n. 248).
A fronte di tali rilievi, le contestazioni della risultano CP_1
palesemente infondate, in quanto il contratto stipulato tra le parti prevedeva
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espressamente che il tetto di spesa era fissato in via provvisoria e che era stata definita la procedura per pervenire, entro il 31 luglio 2012, alla modifica del contratto. Sicché, come emerge dalla determina n. 5155 del 14 ottobre 2013 e dall'ulteriore documentazione prodotta dalla decreto n. 66 del 19 giugno 2012
e decreto n. 4 del 14 gennaio 2013), sin dal 10 maggio 2012 era in corso l'iter amministrativo finalizzato alla definizione dei limiti di spesa, avendo avuto luogo un incontro conclusivo tra il sub Commissario ad acta e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle case di cura private, volto al raggiungimento di un accordo sui tetti di spesa per gli esercizi 2011 e 2012, senza distinguere tra tetti di struttura o di macroarea.
Successivamente, con decreto commissariale n. 123 del 10 ottobre 2012, era stata fissata nella misura fissa dell'1,7385% la percentuale di riduzione da applicare a tutti i contratti e accordi vigenti nell'esercizio 2012, in attuazione della normativa sulla Spending Review (d.l. 6 luglio 2012, n. 95, art. 15, comma 14); infine, con decreto del 14 gennaio 2013 era stato approvato, per quanto qui rileva, la rideterminazione del tetto di spesa 2012 (allegato n. 2), in conformità al decreto commissariale n. 66/2012 e ai criteri stabiliti nel verbale di intesa del 10 maggio
2012.
Sicché, deve ritenersi che l'adozione della determina di rimodulazione del tetto di spesa, la n. 5155 del 14 ottobre 2013, sia senz'altro intervenuta entro un termine ragionevole, considerato che essa è stata adottata a seguito di un articolato, ma necessario, iter procedurale e a distanza di poco più di un anno dall'esecuzione delle prestazioni.
Va, invece, dichiarata inammissibile oltre che infondata l'eccezione sollevata per la prima volta dalla con le sue comparse conclusionali, CP_1
secondo cui dalla citata determinazione n. 5155/2013 emergerebbe una disponibilità di fondi sufficiente a soddisfare integralmente la propria pretesa creditoria, trattandosi di questione nuova, introdotta tardivamente in grado di appello e in violazione del divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c. In ogni caso, essa
è anche infondata, atteso che il budget di oltre 129 milioni di euro, indicato
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dall'appellata, fa riferimento a tutti i centri ospedalieri appartenenti all'
[...]
, dovendosi esso ritenere, per ciò solo, esaurito. Pt_2
III. Quanto, poi, alla richiesta di restituzione delle somme già versate dall' sulla base dell'esecutività del decreto ingiuntivo dichiarata dal Giudice di primo grado, va sottolineato che tale domanda, proposta correttamente dall' n sede d'appello (cfr., sul punto, Cass. 1324/2016; Cass. 2292/2018 e Cass. 7144/2021), non risulta essere stata specificamente contestata dalla Controparte_1
, che, si è limitata, solo nella sua memoria di replica, a sostenere di non
[...]
avere incassato gli interessi moratori, per il resto contestando la tardività dei mandati di pagamento prodotti dall' olo nella sua comparsa conclusionale.
Ne consegue che, in assenza di detta contestazione, la somma indicata nel mandato di pagamento n. 24875 del 10 ottobre 2019, per la sola parte riferita all non quella riferita all'avv. Ennio Romano, difensore antistatario della
[...]
nei giudizi di merito ed in quello esecutivo, che tuttavia non è parte di CP_1
questo giudizio), per l'importo di 3.957.042,29 € va restituita da parte del centro appellato.
IV. In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 3083/2017 nonché con condanna alla restituzione delle somme indebitamente incassate dal centro.
V. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la va condannata a rifondere all' Controparte_1 [...]
le spese del doppio grado che, in mancanza della relativa notula, vanno Pt_2
liquidate d'ufficio sulla base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia
13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia (scaglione
2.000.000.01 € ad 4.000.000.00 €), in complessivi:
- 28.369,00 € per il primo grado di giudizio, di cui 24.669,01 € per compensi
(3.893,08 € per la fase di studio, 2.558,29 € per la fase introduttiva, 11.436,48 € per la fase di trattazione, 6.771,15 € per la fase decisoria) e 3.700,00 € per il rimborso
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forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori (non vi è prova delle spese vive sostenute);
- 27.971,82 € per il secondo grado di giudizio, di cui 22.100,72 € per compensi (4.821,32 € per la fase di studio, 2.803,37 € per la fase introduttiva,
6.459,18 € per la fase istruttoria, 8.016,85 € per la fase decisoria), 3.315,10 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, 2.556,00 € per le spese vive
(2.529,00 per c.u. + 27,00 € per diritti di cancelleria)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall avverso la sentenza del Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere n. 2843/2020, pubblicata il 25 novembre 2020, in accoglimento dell'appello ed in riforma della citata sentenza, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 3083/2017 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2. condanna la alla restituzione all' Controparte_1 [...]
dell'importo incassato in esecuzione del citato decreto, per 3.957.042,29 Pt_2
€, comprensivo di interessi, nonché al pagamento, in favore dell' , Parte_2
delle spese del primo e secondo grado di giudizio che liquida: per il primo grado di giudizio nel complessivo importo di 28.369,00 €, di cui 24.669,01 € per compensi e
3.700,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori; per il secondo grado del giudizio nel complessivo importo di
27.971,82 €, di cui 22.100,72 € per compensi, 3.315,10 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15% e 2.556,00 € per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025 .
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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