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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 1891/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 1891 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
, nato in ARGENTINA il [...], in [...] e nella Parte_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su Persona_1
, nata in [...] il [...]
[...]
nata in [...] il [...] Parte_2 con l'Avv. UGO MAIORANA, per procura alle liti, legalizzata e tradotta, allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTI
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di
[...] nato il [...] a Buenos Aires (Argentina) in [...] e nella Parte_3 qualità di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore Persona_1 nata a [...] (argentina) il 18/06/2020, Sig.ra nata
[...] Parte_2 il 04/02/1963 a General RO (provincia di Rio Negro) in Argentina ,e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque Controparte_1 ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi”; per il : “In caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta CP_1 dei ricorrenti e sempre che ne ricorrano, per ciascuno di essi, i necessari presupposti in fatto e diritto (anche in particolare in ordine al rispetto della l. 379/2000), voglia il Tribunale disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/08/2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, esponendo che:
-l'avo nasceva a RD (TN) in data 22-4-1927 (doc. 1), per poi Persona_2
emigrare in Argentina, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 2);
-dal matrimonio dell'avo con (doc. 3) nasceva in data 4-2-1963 Persona_3
l'odierna ricorrente (doc. 4); Parte_2
-dal matrimonio di quest'ultima con (doc. 6) nasceva in data 7- Controparte_2
8-1982 l'odierno ricorrente (doc. 7), padre dell'odierna Parte_3
ricorrente , nata il [...] (docc. 8 e 9). Persona_1
Tutto quanto premesso i ricorrenti deducono che:
-nel caso di specie, è stata fornita prova, tramite la produzione dei rispettivi atti di nascita e matrimonio degli ascendenti, debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana, della discendenza iure sanguinis;
-di aver proceduto a tentativi di accesso alle modalità telematiche previste dal sito consolare per la prenotazione di appuntamento e per l'inserimento nelle liste, in ogni caso senza esito;
conclusivamente richiedendo, in via giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_1
pag. 2/6 -con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
-i tempi di evasione delle richieste pervenute in via consolare dipendono dalla scarsità delle risorse e dall'elevato e sproporzionato numero delle domande;
conclusivamente richiedendo, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 18-3-2025 la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
nessuna nota è stata depositata dall'Avvocatura.
*
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Nel caso di specie l'avo risulta nato il [...] (doc. 1).
Non trova, dunque, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.
n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n.
51/2006).
Nel caso di specie, in quanto l'avo è nato in data successiva a quella dell'entrata in [...], va esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della l. 379/2000.
In punto di acquisito della cittadinanza straniera, va rammentato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche
pag. 3/6 l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023); ciò dovendo ribadirsi anche in ordine all'art. 8 della legge n. 555 del 19 marzo 1912 (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 5250 del
10/10/1979: “L'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art 8 della legge 13 giugno 1912 n
555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi senza concorso di volontà dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per se invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 21/11/1981); in argomento la recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 25317 del
24/08/2022, chiamata a pronunciarsi in ordine al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, ha in ogni caso subordinato la perdita della cittadinanza al compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo- e, in punto di riparto dell'onere probatorio, ha precisato che “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
pag. 4/6 Quanto, invece, alla disciplina di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 91, l'art. 11 di detta legge, circoscrivendo le ipotesi di perdita della cittadinanza, ora prevede che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero” (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 22271 del 03/11/2016).
I ricorrenti hanno documentato che l'avo, dopo essere emigrato, non si è mai volontariamente naturalizzato (doc. 2), nulla peraltro essendo stato specificamente eccepito o dimostrato in senso contrario dall'Amministrazione.
Tutto quanto sopra premesso, la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trova riscontro nella documentazione versata agli atti.
In particolare, risulta che l'odierna ricorrente è discendente da Parte_2
(docc. 3 e 4), cittadino italiano (docc. 1 e 2); Persona_2 Parte_3
è figlio di (docc. 6 e 7), nonché padre di Parte_2 Persona_1
(docc. 8 e 9).
[...]
Sono, pertanto, verificati i presupposti in fatto della domanda dei ricorrenti.
Vertendosi in ipotesi di accertamento di diritto soggettivo, in difetto di espressa previsione legislativa della fase amministrativa quale condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, con diretto accesso, quindi, alla tutela giurisdizionale (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), ne consegue che va dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, con ordine al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In punto di spese di lite, i ricorrenti si limitano a documentare tentativo di prenotazione presso il risalente al luglio 2024 (doc. 10). Non decorso ad ogni modo il Parte_4 termine di 730 giorni di cui all'art. 3 DPR n. 362/1994 dalla presentazione della domanda in sede amministrativa, sussistono analoghe e gravi ragioni, ex art. 92 c.p.c., onde disporre la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o pag. 5/6 assorbita
• dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, 15/04/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 1891/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 1891 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
, nato in ARGENTINA il [...], in [...] e nella Parte_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su Persona_1
, nata in [...] il [...]
[...]
nata in [...] il [...] Parte_2 con l'Avv. UGO MAIORANA, per procura alle liti, legalizzata e tradotta, allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTI
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di
[...] nato il [...] a Buenos Aires (Argentina) in [...] e nella Parte_3 qualità di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore Persona_1 nata a [...] (argentina) il 18/06/2020, Sig.ra nata
[...] Parte_2 il 04/02/1963 a General RO (provincia di Rio Negro) in Argentina ,e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque Controparte_1 ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi”; per il : “In caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta CP_1 dei ricorrenti e sempre che ne ricorrano, per ciascuno di essi, i necessari presupposti in fatto e diritto (anche in particolare in ordine al rispetto della l. 379/2000), voglia il Tribunale disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/08/2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, esponendo che:
-l'avo nasceva a RD (TN) in data 22-4-1927 (doc. 1), per poi Persona_2
emigrare in Argentina, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 2);
-dal matrimonio dell'avo con (doc. 3) nasceva in data 4-2-1963 Persona_3
l'odierna ricorrente (doc. 4); Parte_2
-dal matrimonio di quest'ultima con (doc. 6) nasceva in data 7- Controparte_2
8-1982 l'odierno ricorrente (doc. 7), padre dell'odierna Parte_3
ricorrente , nata il [...] (docc. 8 e 9). Persona_1
Tutto quanto premesso i ricorrenti deducono che:
-nel caso di specie, è stata fornita prova, tramite la produzione dei rispettivi atti di nascita e matrimonio degli ascendenti, debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana, della discendenza iure sanguinis;
-di aver proceduto a tentativi di accesso alle modalità telematiche previste dal sito consolare per la prenotazione di appuntamento e per l'inserimento nelle liste, in ogni caso senza esito;
conclusivamente richiedendo, in via giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_1
pag. 2/6 -con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
-i tempi di evasione delle richieste pervenute in via consolare dipendono dalla scarsità delle risorse e dall'elevato e sproporzionato numero delle domande;
conclusivamente richiedendo, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 18-3-2025 la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
nessuna nota è stata depositata dall'Avvocatura.
*
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Nel caso di specie l'avo risulta nato il [...] (doc. 1).
Non trova, dunque, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.
n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n.
51/2006).
Nel caso di specie, in quanto l'avo è nato in data successiva a quella dell'entrata in [...], va esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della l. 379/2000.
In punto di acquisito della cittadinanza straniera, va rammentato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche
pag. 3/6 l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023); ciò dovendo ribadirsi anche in ordine all'art. 8 della legge n. 555 del 19 marzo 1912 (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 5250 del
10/10/1979: “L'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art 8 della legge 13 giugno 1912 n
555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi senza concorso di volontà dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per se invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 21/11/1981); in argomento la recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 25317 del
24/08/2022, chiamata a pronunciarsi in ordine al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, ha in ogni caso subordinato la perdita della cittadinanza al compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo- e, in punto di riparto dell'onere probatorio, ha precisato che “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
pag. 4/6 Quanto, invece, alla disciplina di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 91, l'art. 11 di detta legge, circoscrivendo le ipotesi di perdita della cittadinanza, ora prevede che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero” (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 22271 del 03/11/2016).
I ricorrenti hanno documentato che l'avo, dopo essere emigrato, non si è mai volontariamente naturalizzato (doc. 2), nulla peraltro essendo stato specificamente eccepito o dimostrato in senso contrario dall'Amministrazione.
Tutto quanto sopra premesso, la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trova riscontro nella documentazione versata agli atti.
In particolare, risulta che l'odierna ricorrente è discendente da Parte_2
(docc. 3 e 4), cittadino italiano (docc. 1 e 2); Persona_2 Parte_3
è figlio di (docc. 6 e 7), nonché padre di Parte_2 Persona_1
(docc. 8 e 9).
[...]
Sono, pertanto, verificati i presupposti in fatto della domanda dei ricorrenti.
Vertendosi in ipotesi di accertamento di diritto soggettivo, in difetto di espressa previsione legislativa della fase amministrativa quale condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, con diretto accesso, quindi, alla tutela giurisdizionale (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), ne consegue che va dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, con ordine al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In punto di spese di lite, i ricorrenti si limitano a documentare tentativo di prenotazione presso il risalente al luglio 2024 (doc. 10). Non decorso ad ogni modo il Parte_4 termine di 730 giorni di cui all'art. 3 DPR n. 362/1994 dalla presentazione della domanda in sede amministrativa, sussistono analoghe e gravi ragioni, ex art. 92 c.p.c., onde disporre la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o pag. 5/6 assorbita
• dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, 15/04/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 6/6