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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di pace di Catania n. 328/2021 depositata il 24.03.2021, promosso da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
; C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
; C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Barletta Caldarera, giusta procura in atti appellanti
contro
, con sede legale in Budapest (Ungheria), partita iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1
unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Laura Pierallini, Marco Marchegiani e Simona
Miraglia, giusta procura in atti appellata
********
All'udienza del 4.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 1. e , premettendo di avere stipulato contratto di Parte_1 Parte_2
trasporto con il vettore aereo per la tratta Ocrida– Milano Malpensa del Controparte_1
6.9.2020 (con partenza prevista alle ore 17.45 ed arrivo per le ore 19.50), hanno agito in giudizio dinanzi al giudice di pace di Catania, chiedendo la condanna della compagnia aerea al pagamento della complessiva somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun passeggero)
a titolo di compensazione pecuniaria, oltre al rimborso dei biglietti aerei per euro 48,00, a seguito della cancellazione del volo W67779 del 6.9.2020.
Con la sentenza n. 328/2021, depositata il 24.03.2021, il giudice di pace di Catania, ritenendo che la cancellazione del volo fosse dovuta a circostanza eccezionale, ha rigettato la domanda di compensazione pecuniaria ed ha accolto soltanto la domanda di rimborso dei biglietti aerei,
pari ad euro 48,00, compensando le spese processuali.
Con atto di appello notificato il 25.10.2021 e hanno Parte_1 Parte_2
proposto gravame avverso la sentenza n. 328/2021, chiedendo la condanna al pagamento della compensazione pecuniaria, nella misura di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun passeggero), oltre le spese dei due gradi di giudizio;
in subordine, gli appellanti hanno chiesto il risarcimento del danno per la violazione degli obblighi informativi e la somma di euro
48,00 a titolo di risoluzione del contratto e dell'art. 5 del Regolamento Comunitario n.
261/04. Gli appellanti hanno domandato altresì la condanna della convenuta per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata il 31.1.2022 si è costituita in giudizio , Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza dell'appello ed escludendo la sussistenza dei presupposti per la compensazione pecuniaria, stante le restrizioni imposte al normale traffico aereo per contenere la pandemia da Covid-19. La convenuta ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con condanna degli appellanti alle spese del doppio grado di giudizio.
A seguito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, sono stati disposti alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata posta in decisione.
2. Tanto premesso, l'eccezione di inammissibilità dell'appello non è fondata.
Contrariamente a quanto dedotto dalla compagnia aerea, gli appellanti hanno puntualmente assolto all'onere di indicare le parti del provvedimento impugnato, ex art. 342 c.p.c., 2 precisando espressamente l'intenzione di censurare la sentenza del giudice di pace sia in relazione alla parte in cui ha ritenuto circostanza eccezionale la cancellazione del volo sia nella parte in cui il giudice, incorrendo nel vizio di extra petizione, non avrebbe considerato la difesa della compagnia aerea che chiedeva che venisse accertata la tempestività della cancellazione del volo. Nel corpo dell'atto di appello, inoltre, gli appellanti hanno puntualmente argomentato le ragioni di erroneità della decisione impugnata, sicché l'appello va considerato ammissibile.
3. Ciò detto, con il primo motivo di gravame e hanno Parte_1 Parte_2
censurato la decisione del giudice di pace di Catania, nella parte in cui ha ritenuto che la cancellazione del volo non sia dipesa da cause dipendenti dalla compagnia bensì da quanto indicato nel DPCM che vietava gli spostamenti da e verso la Macedonia.
Il motivo di appello è fondato
In diritto si osserva che l'art. 7 del Regolamento CE 261/2004 prevede il diritto del passeggero ad una compensazione pecuniaria pari ad euro 250,00 per le tratte inferiori o pari a 1.500 km (come quella Ocrida-Milano).
L'art. 5, paragrafo 3, prevede che “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione
del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Sebbene il regolamento non definisca la nozione di “circostanza eccezionale”, la giurisprudenza europea resta ferma nel ritenere che la norma contenuta nell'art. 5, comma 3, debba essere interpretata restrittivamente, ribaltando sulla compagnia aerea l'onere di provare la causa eccezionale che avrebbe in concreto impedito l'adempimento dell'obbligazione. Al riguardo, la Corte di Giustizia, con la sentenza 22 dicembre 2008, causa C-549/07, Parte_3
ha evidenziato che spetta al vettore dimostrare che anche sfruttando tutte le risorse
[...]
di cui disponeva in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, non avrebbe palesemente potuto evitare la cancellazione del volo se non a pena di sacrifici ingenti per l'intera compagnia aerea, secondo un criterio di ragionevolezza economica.
L'esclusione del diritto alla compensazione summenzionata si collega alla previsione contenuta nell'art. 15 del considerando, a mente del quale: “Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l'impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo
3 ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per
detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni”.
Secondo la Corte di legittimità “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n.
261/2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed
unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare
l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di
rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004” (Cass. 1584/2018).
Nel caso di specie, incontestato tra le parti che la compagnia abbia cancellato il CP_1
volo W67779 Ocrida Milano del 6.9.2020, va escluso che il DPCM del .8.2020, in vigore alla data della partenza, costituisca una circostanza eccezionale tale da giustificare la cancellazione del volo.
L'art. 4 del citato DPCM – in relazione all'allegato n. 20 lett. E – non impedisce in assoluto la partenza dei voli dall'Italia alla Macedonia del Nord, ma si limita ad introdurre una serie di limitazioni per alcune categorie di soggetti in entrata ed in uscita dal paese balcanico. Ne consegue che la cancellazione del volo, lungi dal costituire una circostanza di natura eccezionale, è stata conseguenza di una scelta di natura commerciale della compagnia aerea, che ha ritenuto più conveniente cancellare il volo. Deve escludersi, pertanto, che il DPCM
7.8.2020 abbia introdotto un divieto di raggiungere la Macedonia del Nord, quale causa eccezionale idonea a giustificare la cancellazione del volo.
In tale contesto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 del regolamento, spettava alla compagnia aerea comunicare tempestivamente, due settimane prima del volo, l'avvenuta cancellazione ovvero fornire i rimedi di cui al comma 1, lett c) della citata disposizione.
Tuttavia, come evidenziato dagli appellanti, nessuna comunicazione di avvenuta cancellazione del volo è stata effettuata all'indirizzo e-mail comunicato al Email_1
momento della prenotazione (doc. 6), avendo la compagnia aerea dato prova della
4 cancellazione del volo ad un indirizzo diverso (doc. 5 fascicolo primo grado),
presumibilmente riferibile ad altro passeggero.
Alla luce delle superiori considerazioni, in riforma della sentenza appellata,
[...]
va condannata al pagamento della somma di euro 500,00 (euro 250,00 Controparte_2
per ciascun passeggero) in favore degli appellanti, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunitario n. 261/2004.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
3. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in euro 43 per spese ed euro 330 per compensi, ai sensi del d.m. 55/2014 (ratione temporis applicabile).
Le spese del presente grado di giudizio si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 64,50 per spese ed euro 562 per compensi, ex d.m. 147/2022, applicando i valori medi delle fasi di studio (euro 131), introduttiva (euro 131) e decisionale (euro 200) e riducendo del cinquanta percento il valore medio della fase istruttoria trattandosi di appello (euro 200:2= euro 100).
La domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata, non ricorrendone i relativi presupposti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 13650/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza: accoglie l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del giudice di pace di Catania n. 328/2021 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento della somma di euro 500,00 in favore degli Controparte_1
appellanti;
condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, che Controparte_1
liquida in euro 107,50 per spese non imponibili ed euro 892 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 26 marzo 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di pace di Catania n. 328/2021 depositata il 24.03.2021, promosso da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
; C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
; C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Barletta Caldarera, giusta procura in atti appellanti
contro
, con sede legale in Budapest (Ungheria), partita iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1
unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Laura Pierallini, Marco Marchegiani e Simona
Miraglia, giusta procura in atti appellata
********
All'udienza del 4.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 1. e , premettendo di avere stipulato contratto di Parte_1 Parte_2
trasporto con il vettore aereo per la tratta Ocrida– Milano Malpensa del Controparte_1
6.9.2020 (con partenza prevista alle ore 17.45 ed arrivo per le ore 19.50), hanno agito in giudizio dinanzi al giudice di pace di Catania, chiedendo la condanna della compagnia aerea al pagamento della complessiva somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun passeggero)
a titolo di compensazione pecuniaria, oltre al rimborso dei biglietti aerei per euro 48,00, a seguito della cancellazione del volo W67779 del 6.9.2020.
Con la sentenza n. 328/2021, depositata il 24.03.2021, il giudice di pace di Catania, ritenendo che la cancellazione del volo fosse dovuta a circostanza eccezionale, ha rigettato la domanda di compensazione pecuniaria ed ha accolto soltanto la domanda di rimborso dei biglietti aerei,
pari ad euro 48,00, compensando le spese processuali.
Con atto di appello notificato il 25.10.2021 e hanno Parte_1 Parte_2
proposto gravame avverso la sentenza n. 328/2021, chiedendo la condanna al pagamento della compensazione pecuniaria, nella misura di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun passeggero), oltre le spese dei due gradi di giudizio;
in subordine, gli appellanti hanno chiesto il risarcimento del danno per la violazione degli obblighi informativi e la somma di euro
48,00 a titolo di risoluzione del contratto e dell'art. 5 del Regolamento Comunitario n.
261/04. Gli appellanti hanno domandato altresì la condanna della convenuta per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata il 31.1.2022 si è costituita in giudizio , Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza dell'appello ed escludendo la sussistenza dei presupposti per la compensazione pecuniaria, stante le restrizioni imposte al normale traffico aereo per contenere la pandemia da Covid-19. La convenuta ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con condanna degli appellanti alle spese del doppio grado di giudizio.
A seguito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, sono stati disposti alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata posta in decisione.
2. Tanto premesso, l'eccezione di inammissibilità dell'appello non è fondata.
Contrariamente a quanto dedotto dalla compagnia aerea, gli appellanti hanno puntualmente assolto all'onere di indicare le parti del provvedimento impugnato, ex art. 342 c.p.c., 2 precisando espressamente l'intenzione di censurare la sentenza del giudice di pace sia in relazione alla parte in cui ha ritenuto circostanza eccezionale la cancellazione del volo sia nella parte in cui il giudice, incorrendo nel vizio di extra petizione, non avrebbe considerato la difesa della compagnia aerea che chiedeva che venisse accertata la tempestività della cancellazione del volo. Nel corpo dell'atto di appello, inoltre, gli appellanti hanno puntualmente argomentato le ragioni di erroneità della decisione impugnata, sicché l'appello va considerato ammissibile.
3. Ciò detto, con il primo motivo di gravame e hanno Parte_1 Parte_2
censurato la decisione del giudice di pace di Catania, nella parte in cui ha ritenuto che la cancellazione del volo non sia dipesa da cause dipendenti dalla compagnia bensì da quanto indicato nel DPCM che vietava gli spostamenti da e verso la Macedonia.
Il motivo di appello è fondato
In diritto si osserva che l'art. 7 del Regolamento CE 261/2004 prevede il diritto del passeggero ad una compensazione pecuniaria pari ad euro 250,00 per le tratte inferiori o pari a 1.500 km (come quella Ocrida-Milano).
L'art. 5, paragrafo 3, prevede che “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione
del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Sebbene il regolamento non definisca la nozione di “circostanza eccezionale”, la giurisprudenza europea resta ferma nel ritenere che la norma contenuta nell'art. 5, comma 3, debba essere interpretata restrittivamente, ribaltando sulla compagnia aerea l'onere di provare la causa eccezionale che avrebbe in concreto impedito l'adempimento dell'obbligazione. Al riguardo, la Corte di Giustizia, con la sentenza 22 dicembre 2008, causa C-549/07, Parte_3
ha evidenziato che spetta al vettore dimostrare che anche sfruttando tutte le risorse
[...]
di cui disponeva in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, non avrebbe palesemente potuto evitare la cancellazione del volo se non a pena di sacrifici ingenti per l'intera compagnia aerea, secondo un criterio di ragionevolezza economica.
L'esclusione del diritto alla compensazione summenzionata si collega alla previsione contenuta nell'art. 15 del considerando, a mente del quale: “Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l'impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo
3 ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per
detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni”.
Secondo la Corte di legittimità “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n.
261/2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed
unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare
l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di
rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004” (Cass. 1584/2018).
Nel caso di specie, incontestato tra le parti che la compagnia abbia cancellato il CP_1
volo W67779 Ocrida Milano del 6.9.2020, va escluso che il DPCM del .8.2020, in vigore alla data della partenza, costituisca una circostanza eccezionale tale da giustificare la cancellazione del volo.
L'art. 4 del citato DPCM – in relazione all'allegato n. 20 lett. E – non impedisce in assoluto la partenza dei voli dall'Italia alla Macedonia del Nord, ma si limita ad introdurre una serie di limitazioni per alcune categorie di soggetti in entrata ed in uscita dal paese balcanico. Ne consegue che la cancellazione del volo, lungi dal costituire una circostanza di natura eccezionale, è stata conseguenza di una scelta di natura commerciale della compagnia aerea, che ha ritenuto più conveniente cancellare il volo. Deve escludersi, pertanto, che il DPCM
7.8.2020 abbia introdotto un divieto di raggiungere la Macedonia del Nord, quale causa eccezionale idonea a giustificare la cancellazione del volo.
In tale contesto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 del regolamento, spettava alla compagnia aerea comunicare tempestivamente, due settimane prima del volo, l'avvenuta cancellazione ovvero fornire i rimedi di cui al comma 1, lett c) della citata disposizione.
Tuttavia, come evidenziato dagli appellanti, nessuna comunicazione di avvenuta cancellazione del volo è stata effettuata all'indirizzo e-mail comunicato al Email_1
momento della prenotazione (doc. 6), avendo la compagnia aerea dato prova della
4 cancellazione del volo ad un indirizzo diverso (doc. 5 fascicolo primo grado),
presumibilmente riferibile ad altro passeggero.
Alla luce delle superiori considerazioni, in riforma della sentenza appellata,
[...]
va condannata al pagamento della somma di euro 500,00 (euro 250,00 Controparte_2
per ciascun passeggero) in favore degli appellanti, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunitario n. 261/2004.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
3. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in euro 43 per spese ed euro 330 per compensi, ai sensi del d.m. 55/2014 (ratione temporis applicabile).
Le spese del presente grado di giudizio si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 64,50 per spese ed euro 562 per compensi, ex d.m. 147/2022, applicando i valori medi delle fasi di studio (euro 131), introduttiva (euro 131) e decisionale (euro 200) e riducendo del cinquanta percento il valore medio della fase istruttoria trattandosi di appello (euro 200:2= euro 100).
La domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata, non ricorrendone i relativi presupposti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 13650/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza: accoglie l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del giudice di pace di Catania n. 328/2021 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento della somma di euro 500,00 in favore degli Controparte_1
appellanti;
condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, che Controparte_1
liquida in euro 107,50 per spese non imponibili ed euro 892 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 26 marzo 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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