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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1169/2019 RGAC, vertente:
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Sellia Parte_1 C.F._1
Marina, via Giardinello, presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Granata, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di appello;
Appellante
E
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Chiaravalle C.le, contrada Serra Rizzo, Villa Bellino, presso lo studio dell'avv. Filippo
Francesco Ciconte che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare la domanda principale siccome improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto e diritto, dichiarando in ogni caso legittima la ritenzione della caparra da parte dell'appellante in esecuzione del patto di caparra in narrativa. Il tutto con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi di merito con attribuzione agli antistatari”.
Per l'appellata: “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respinga l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 1193/2018, Parte_1
dichiarandolo inammissibile e/o improcedibile, oltre che infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio”.
RILEVATO IN FATTO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Crotone, Controparte_1 Pt_1
fine di sentir dichiarare la risoluzione, per inadempimento di quest'ultima, del
[...]
contratto preliminare di vendita intercorso tra le parti ed avente ad oggetto un appartamento, già arredato, sito nel comune di Isola Capo Rizzuto-frazione Le Castella – all'interno del residence turistico “S. Francisco”, distinto in catasto al foglio 39, p.lla
985, sub 7, nonché per vedere la convenuta condannata al risarcimento dei danni pari ad euro 20.000,00, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
In particolare, parte attrice deduceva di aver stipulato un contratto preliminare di vendita nel quale era fissato il prezzo di euro 75.000,00 ed era stabilito che entro il 15 ottobre
2007 si sarebbe provveduto a stipulare il definitivo.
Contestualmente emetteva l'assegno n. 0021469174 portante la somma di CP_1
euro 10.000, a titolo di caparra.
Evidenziava :- che alla stipula del rogito non si era mai proceduto per l' indisponibilità della;
che la stessa era stata vanamente sollecitata, a mezzo di raccomandata a.r. Pt_1
n.1281811467-6 del 18/9/2009, a presentarsi per la stipula innanzi al notaio in Per_1
Crotone per il giorno 12.11.2009, invito declinato a cagione del decorso del termine indicato nel preliminare;
- che aveva verificato a mezzo di visura storica che l'immobile oggetto di preliminare era stato venduto a terzi in data 23.7.2008 con atto pubblico per notar registrato il successivo 11.8.2008; - che ciò la legittimava a chiedere Per_2
giudizialmente la risoluzione del contratto e il relativo risarcimento dei conseguenti danni..
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente eccepiva l'incompetenza per Pt_1
territorio del Tribunale di Crotone per essere invece competente il Tribunale di
Catanzaro. A seguito di declaratoria da parte del Tribunale di Crotone di incompetenza per territorio il giudizio, con atto di citazione, veniva riassunto da dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Catanzaro. non si costituiva in giudizio. Parte_1
Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 1193/2018, emessa il 9 giugno 2018, pubblicata il 3 luglio 2018, il Tribunale di Catanzaro così statuiva:
<< 1) Accerta la risoluzione di diritto del contratto intercorso tra le parti;
2) Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore del doppio della caparra confirmatoria, pari ad euro 20.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio, che si liquidano, in forza del d.m.55/2014, in euro 3.235,00, oltre accessori di legge>>.
In particolare, il Tribunale evidenziava che, nel caso di specie, veniva in rilievo un termine essenziale, essendo stata prevista, come ultimo termine per la stipula del contratto definitivo, la data del 15 ottobre 2007.
Pertanto, la risoluzione del contratto operava di diritto ed accertava altresì il diritto, in capo alla , di ottenere il doppio della caparra confirmatoria, pari ad euro CP_1
20.000,00.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la quale, preliminarmente, ha Parte_1
eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro, assumendo l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt.
125 disp. Att. c.p.c. e 170 c.p.c., avendo la notificato l'atto di citazione in CP_1
riassunzione alla parte personalmente anziché al procuratore costituito ed evidenziando che <Tutti gli atti compiuti nel procedimento che ha quindi dato luogo alla sentenza impugnata (la medesima compresa) sono perciò da ritenersi nulli e come tali improduttivi di effetti giuridici. Il vizio riguarda, come detto, la nullità della citazione per la violazione dell'art. 125 disp. Att. Cpc per cui l'appello proposto anche oltre il termine di cui all'art. 327 cpc è da ritenersi ammissibile in virtù della disposizione di cui al II comma della norma che dispone che: “Indipendentemente dalla notificazione,
l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e
5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.”
Non avendo ciò fatto la per effetto della nullità della citazione introduttiva CP_1
della riassunzione (che, come tale, alcun effetto giuridico può aver mai prodotto) si è altresì irrimediabilmente prodotto l'effetto estintivo del processo e la conseguente nullità di tutti i suoi atti successivi, nessuno escluso. Con la conseguenza - ultima - che la sentenza è nulla ed è dunque impugnabile anche dopo la scadenza del termine di cui al primo comma della norma citata”.
Nel merito, l'appellante ha censurato, in ogni caso, la sentenza del Tribunale di
Catanzaro che avrebbe erroneamente accolto la domanda di parte attrice pur in assenza dei presupposti di fatti e di diritto.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, poichè tardivo.
L'appellata ha evidenziato che la presunta nullità della notificazione dell'atto di citazione in riassunzione, anche ove accertata, non rileverebbe in nessun caso, potendosi, la conoscenza effettiva del processo in capo alla , ricavarsi dalla rituale Pt_1
notificazione dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale.
L'appellata ha, altresì, eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto fondato su generiche asserzioni.
All'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve rilevarsi che, nella concreta fattispecie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado successivamente al 4 luglio 2009 trova applicazione, ratione temporis, con riguardo al termine lungo di impugnazione, l'art. 327 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69 che ha ridotto da un anno a mesi sei il c.d. termine lungo di impugnazione. Tanto premesso, deve , poi, rilevarsi che l'appellante - non costituitasi nel giudizio di primo grado a seguito di riassunzione dinanzi al Tribunale di Catanzaro - ha eccepito la nullità della procedimento e della sentenza di primo grado e conseguente estinzione di detto giudizio , ex art. 50, secondo comma c.p.c. , per essere stato l'atto di citazione in riassunzione - a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Crotone dinanzi al quale era stato incardinato - notificato alla parte personalmente anziché al procuratore costituito, ponendo in rilievo che ai sensi del secondo comma dell'art. 327 c.p.c. la disposizione di cui al primo comma, secondo cui l'appello non può proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, non si applica quando la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292.
Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “l'ammissibilità della impugnazione del contumace tardiva è condizionata al concorso di due presupposti, uno dei quali oggettivo (la nullità della citazione o della notificazione di essa), l'altro soggettivo, rappresentato dalla mancata conoscenza del processo a causa di quella nullità requisiti che devono essere provati in giudizio dalla parte contumace” (cfr., tra molte, Cass. civ. n. 6469 del 2012).
In assenza del soddisfacimento di tale onere dimostrativo, non può, pertanto, operare l'invocata disposizione del II comma dell'art. 327 c.p.c
Ebbene, nella concreta fattispecie emerge non soltanto che alla è stato notificato Pt_1
personalmente l'atto di citazione in riassunzione ma altresì che alla stessa è stata notificata l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale, effettuata nelle forme di cui all'art. 292 c.p.c.
Alla luce delle evidenziate risultanze, deve escludersi l'applicabilità nel caso di specie del richiamato secondo comma dell'art. 327 c.p.c. cui consegue, assorbita ogni altra questione, l'inammissibilità dell'appello.
in qualità di parte soccombente deve essere condannata al pagamento Parte_1
delle spese del grado si liquidano - avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in euro 4.995,50, per compenso professionale
(valore indeterminabile modesto, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00; fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria – cfr. Cass. ord. n. ord.
n.29857/2023 - fase decisoria, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità del giudizio), oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge.
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta, altresì, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1193/2018, pubblicata il 3 luglio 2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna al pagamento delle spese del grado che si liquidano in euro Parte_1
4.995,50 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, Iva e cpa, come per legge;
- dichiara sussistenti dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 9.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1169/2019 RGAC, vertente:
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Sellia Parte_1 C.F._1
Marina, via Giardinello, presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Granata, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di appello;
Appellante
E
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Chiaravalle C.le, contrada Serra Rizzo, Villa Bellino, presso lo studio dell'avv. Filippo
Francesco Ciconte che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare la domanda principale siccome improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto e diritto, dichiarando in ogni caso legittima la ritenzione della caparra da parte dell'appellante in esecuzione del patto di caparra in narrativa. Il tutto con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi di merito con attribuzione agli antistatari”.
Per l'appellata: “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respinga l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 1193/2018, Parte_1
dichiarandolo inammissibile e/o improcedibile, oltre che infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio”.
RILEVATO IN FATTO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Crotone, Controparte_1 Pt_1
fine di sentir dichiarare la risoluzione, per inadempimento di quest'ultima, del
[...]
contratto preliminare di vendita intercorso tra le parti ed avente ad oggetto un appartamento, già arredato, sito nel comune di Isola Capo Rizzuto-frazione Le Castella – all'interno del residence turistico “S. Francisco”, distinto in catasto al foglio 39, p.lla
985, sub 7, nonché per vedere la convenuta condannata al risarcimento dei danni pari ad euro 20.000,00, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
In particolare, parte attrice deduceva di aver stipulato un contratto preliminare di vendita nel quale era fissato il prezzo di euro 75.000,00 ed era stabilito che entro il 15 ottobre
2007 si sarebbe provveduto a stipulare il definitivo.
Contestualmente emetteva l'assegno n. 0021469174 portante la somma di CP_1
euro 10.000, a titolo di caparra.
Evidenziava :- che alla stipula del rogito non si era mai proceduto per l' indisponibilità della;
che la stessa era stata vanamente sollecitata, a mezzo di raccomandata a.r. Pt_1
n.1281811467-6 del 18/9/2009, a presentarsi per la stipula innanzi al notaio in Per_1
Crotone per il giorno 12.11.2009, invito declinato a cagione del decorso del termine indicato nel preliminare;
- che aveva verificato a mezzo di visura storica che l'immobile oggetto di preliminare era stato venduto a terzi in data 23.7.2008 con atto pubblico per notar registrato il successivo 11.8.2008; - che ciò la legittimava a chiedere Per_2
giudizialmente la risoluzione del contratto e il relativo risarcimento dei conseguenti danni..
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente eccepiva l'incompetenza per Pt_1
territorio del Tribunale di Crotone per essere invece competente il Tribunale di
Catanzaro. A seguito di declaratoria da parte del Tribunale di Crotone di incompetenza per territorio il giudizio, con atto di citazione, veniva riassunto da dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Catanzaro. non si costituiva in giudizio. Parte_1
Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 1193/2018, emessa il 9 giugno 2018, pubblicata il 3 luglio 2018, il Tribunale di Catanzaro così statuiva:
<< 1) Accerta la risoluzione di diritto del contratto intercorso tra le parti;
2) Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore del doppio della caparra confirmatoria, pari ad euro 20.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio, che si liquidano, in forza del d.m.55/2014, in euro 3.235,00, oltre accessori di legge>>.
In particolare, il Tribunale evidenziava che, nel caso di specie, veniva in rilievo un termine essenziale, essendo stata prevista, come ultimo termine per la stipula del contratto definitivo, la data del 15 ottobre 2007.
Pertanto, la risoluzione del contratto operava di diritto ed accertava altresì il diritto, in capo alla , di ottenere il doppio della caparra confirmatoria, pari ad euro CP_1
20.000,00.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la quale, preliminarmente, ha Parte_1
eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro, assumendo l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt.
125 disp. Att. c.p.c. e 170 c.p.c., avendo la notificato l'atto di citazione in CP_1
riassunzione alla parte personalmente anziché al procuratore costituito ed evidenziando che <Tutti gli atti compiuti nel procedimento che ha quindi dato luogo alla sentenza impugnata (la medesima compresa) sono perciò da ritenersi nulli e come tali improduttivi di effetti giuridici. Il vizio riguarda, come detto, la nullità della citazione per la violazione dell'art. 125 disp. Att. Cpc per cui l'appello proposto anche oltre il termine di cui all'art. 327 cpc è da ritenersi ammissibile in virtù della disposizione di cui al II comma della norma che dispone che: “Indipendentemente dalla notificazione,
l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e
5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.”
Non avendo ciò fatto la per effetto della nullità della citazione introduttiva CP_1
della riassunzione (che, come tale, alcun effetto giuridico può aver mai prodotto) si è altresì irrimediabilmente prodotto l'effetto estintivo del processo e la conseguente nullità di tutti i suoi atti successivi, nessuno escluso. Con la conseguenza - ultima - che la sentenza è nulla ed è dunque impugnabile anche dopo la scadenza del termine di cui al primo comma della norma citata”.
Nel merito, l'appellante ha censurato, in ogni caso, la sentenza del Tribunale di
Catanzaro che avrebbe erroneamente accolto la domanda di parte attrice pur in assenza dei presupposti di fatti e di diritto.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, poichè tardivo.
L'appellata ha evidenziato che la presunta nullità della notificazione dell'atto di citazione in riassunzione, anche ove accertata, non rileverebbe in nessun caso, potendosi, la conoscenza effettiva del processo in capo alla , ricavarsi dalla rituale Pt_1
notificazione dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale.
L'appellata ha, altresì, eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto fondato su generiche asserzioni.
All'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve rilevarsi che, nella concreta fattispecie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado successivamente al 4 luglio 2009 trova applicazione, ratione temporis, con riguardo al termine lungo di impugnazione, l'art. 327 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69 che ha ridotto da un anno a mesi sei il c.d. termine lungo di impugnazione. Tanto premesso, deve , poi, rilevarsi che l'appellante - non costituitasi nel giudizio di primo grado a seguito di riassunzione dinanzi al Tribunale di Catanzaro - ha eccepito la nullità della procedimento e della sentenza di primo grado e conseguente estinzione di detto giudizio , ex art. 50, secondo comma c.p.c. , per essere stato l'atto di citazione in riassunzione - a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Crotone dinanzi al quale era stato incardinato - notificato alla parte personalmente anziché al procuratore costituito, ponendo in rilievo che ai sensi del secondo comma dell'art. 327 c.p.c. la disposizione di cui al primo comma, secondo cui l'appello non può proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, non si applica quando la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292.
Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “l'ammissibilità della impugnazione del contumace tardiva è condizionata al concorso di due presupposti, uno dei quali oggettivo (la nullità della citazione o della notificazione di essa), l'altro soggettivo, rappresentato dalla mancata conoscenza del processo a causa di quella nullità requisiti che devono essere provati in giudizio dalla parte contumace” (cfr., tra molte, Cass. civ. n. 6469 del 2012).
In assenza del soddisfacimento di tale onere dimostrativo, non può, pertanto, operare l'invocata disposizione del II comma dell'art. 327 c.p.c
Ebbene, nella concreta fattispecie emerge non soltanto che alla è stato notificato Pt_1
personalmente l'atto di citazione in riassunzione ma altresì che alla stessa è stata notificata l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale, effettuata nelle forme di cui all'art. 292 c.p.c.
Alla luce delle evidenziate risultanze, deve escludersi l'applicabilità nel caso di specie del richiamato secondo comma dell'art. 327 c.p.c. cui consegue, assorbita ogni altra questione, l'inammissibilità dell'appello.
in qualità di parte soccombente deve essere condannata al pagamento Parte_1
delle spese del grado si liquidano - avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in euro 4.995,50, per compenso professionale
(valore indeterminabile modesto, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00; fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria – cfr. Cass. ord. n. ord.
n.29857/2023 - fase decisoria, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità del giudizio), oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge.
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta, altresì, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1193/2018, pubblicata il 3 luglio 2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna al pagamento delle spese del grado che si liquidano in euro Parte_1
4.995,50 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, Iva e cpa, come per legge;
- dichiara sussistenti dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 9.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo