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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1010/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3635/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180007838048000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180007838149000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180007838250000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180010343889000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520239000766321000
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione il 15 gennaio 2024 (depositato il 23.04.2024), il sig. Ricorrente_1 (c.f.: (CF_Ricorrente_1) dichiarava impugnare le «cartelle di pagamento n. 293 2018 00078380 48 000; 293 2018 00103438 89 000; 293 2018 00078382 50 000; 293 2018 00078381 49
000; 295 2023 90007663 21 000» (ma il provvedimento da ultimo citato è una intimazione di pagamento, per come documentalmente risultante), tutte relative a “controllo tasse e imposte per gli anni 2013 - 2014 –
2015” per l'importo complessivo di € 1740.67, asserendone la notifica, per tutte, alla data del 30.12.2023.
Nel ricorso si avanzava istanza di annullamento dei provvedimenti impugnati in ragione della asserita « omessa notifica di ogni atto presupposto» alle cartelle: circostanza che «oltre a rendere radicalmente nulle
» le medesime, avrebbe altresì determinato la prescrizione dei tributi in esse richiesti. Costituendosi in giudizio alla data del 9 gennaio 2026, l'Ente esattore convenuto controdeduceva ai motivi di ricorso, eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità, per tardività della domanda, e, comunque, quanto al merito, eccependo la cristallizzazione della pretesa di cui alla cartella n. 29520160031263073001, propedeutica all'intimazione di pagamento n. 29520239000766321000, stante l'intervenuta notifica al ricorrente alla data del 02.03.2017, senza che ne fosse conseguita alcuna impugnazione. Strumentalmente alle illustrate controdeduzioni offriva al processo prova documentale delle notifiche dei provvedimenti impugnati (asseritamente perfezionatesi, per tutti, non alla data del 30.12.2023, dichiarata in ricorso, ma alla anteriore data del 05.10.2023) e della notifica della cartella n. 29520160031263073001.
La causa è stata rinviata all'udienza del 30 gennaio 2026 e quivi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per un duplice ordine di ragioni.
A mente, anzitutto, del comma 1 dell'art. 22 del D. lgs n. 546 del 1992, per non avere il ricorrente depositato il ricorso entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica dello stesso, previsto – a pena di inammissibilità, appunto – dall'art. 22, comma 1, D. lgs. n. 546/1992 nella versione ratione temporis valevole per la causa (il ricorso fu infatti notificato il 15 gennaio 2024 e depositato solo il 23 aprile successivo).
Inoltre, il ricorrente non ha fornito la prova (della quale egli è onerato, in caso di contestazione da parte del
Resistente costituitosi in giudizio) della notifica dei cinque provvedimenti impugnati alla data dichiarata in ricorso del 30 dicembre 2023.
A fronte di ciò, la difesa di Agenzia delle Entrate Riscossione ha diversamente provato che per tutti i provvedimenti impugnati (tanto le 4 cartelle, quanto l'intimazione) la notifica si perfezionò validamente, a mente dell'art. 140 del codice di rito (riscontrata l'irreperibilità relativa del destinatario e la mancanza di altre persone legittimate a ricevere l'atto ex art. 139 del c.p.c.), con perfezionamento del procedimento notificatorio mediante deposito degli atti nella casa del Comune di Misterbianco, ad una data anteriore ed incompatibile con la tempestività del ricorso.
È, infatti, prova agli atti dell'invio delle raccomandate informative del deposito (per tutte le notifiche de quibus) alla data del 25.09.2023 (secondo quanto risultante dalle due distinte di postalizzazione allegate e dagli atti che documentano, altresì, la restituzione al mittente delle raccomandate medesime, una volta compiuto il periodo di giacenza).
Tenuto conto che in forza della nota sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, in tali circostanze la notificazione dell'atto deve ritenersi compiuta decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata che dà avviso del deposito, ha da concludersi che, nella specie di causa, la notifica dei provvedimenti impugnati si perfezionò per il contribuente (come correttamente ritenuto dalla difesa dell'Esattore) alla data del 05.10.2023: data che, valevole quale dies a quo per il termine di impugnazione ex art. 21 del D. lgs. n. 546/1992, lascia agevolmente concludere che il ricorso, notificato il 15.01.2024, è tardivo, e pertanto, come anticipato, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il ricorso è inammissibile. Parte ricorrente è condannata al pagamento a favore di Agenzia delle Entrate
Riscossione della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di rimborso per le spese processuali.
Così deciso in Catania nell'udienza del 30 gennaio 2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3635/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180007838048000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180007838149000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180007838250000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180010343889000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520239000766321000
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione il 15 gennaio 2024 (depositato il 23.04.2024), il sig. Ricorrente_1 (c.f.: (CF_Ricorrente_1) dichiarava impugnare le «cartelle di pagamento n. 293 2018 00078380 48 000; 293 2018 00103438 89 000; 293 2018 00078382 50 000; 293 2018 00078381 49
000; 295 2023 90007663 21 000» (ma il provvedimento da ultimo citato è una intimazione di pagamento, per come documentalmente risultante), tutte relative a “controllo tasse e imposte per gli anni 2013 - 2014 –
2015” per l'importo complessivo di € 1740.67, asserendone la notifica, per tutte, alla data del 30.12.2023.
Nel ricorso si avanzava istanza di annullamento dei provvedimenti impugnati in ragione della asserita « omessa notifica di ogni atto presupposto» alle cartelle: circostanza che «oltre a rendere radicalmente nulle
» le medesime, avrebbe altresì determinato la prescrizione dei tributi in esse richiesti. Costituendosi in giudizio alla data del 9 gennaio 2026, l'Ente esattore convenuto controdeduceva ai motivi di ricorso, eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità, per tardività della domanda, e, comunque, quanto al merito, eccependo la cristallizzazione della pretesa di cui alla cartella n. 29520160031263073001, propedeutica all'intimazione di pagamento n. 29520239000766321000, stante l'intervenuta notifica al ricorrente alla data del 02.03.2017, senza che ne fosse conseguita alcuna impugnazione. Strumentalmente alle illustrate controdeduzioni offriva al processo prova documentale delle notifiche dei provvedimenti impugnati (asseritamente perfezionatesi, per tutti, non alla data del 30.12.2023, dichiarata in ricorso, ma alla anteriore data del 05.10.2023) e della notifica della cartella n. 29520160031263073001.
La causa è stata rinviata all'udienza del 30 gennaio 2026 e quivi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per un duplice ordine di ragioni.
A mente, anzitutto, del comma 1 dell'art. 22 del D. lgs n. 546 del 1992, per non avere il ricorrente depositato il ricorso entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica dello stesso, previsto – a pena di inammissibilità, appunto – dall'art. 22, comma 1, D. lgs. n. 546/1992 nella versione ratione temporis valevole per la causa (il ricorso fu infatti notificato il 15 gennaio 2024 e depositato solo il 23 aprile successivo).
Inoltre, il ricorrente non ha fornito la prova (della quale egli è onerato, in caso di contestazione da parte del
Resistente costituitosi in giudizio) della notifica dei cinque provvedimenti impugnati alla data dichiarata in ricorso del 30 dicembre 2023.
A fronte di ciò, la difesa di Agenzia delle Entrate Riscossione ha diversamente provato che per tutti i provvedimenti impugnati (tanto le 4 cartelle, quanto l'intimazione) la notifica si perfezionò validamente, a mente dell'art. 140 del codice di rito (riscontrata l'irreperibilità relativa del destinatario e la mancanza di altre persone legittimate a ricevere l'atto ex art. 139 del c.p.c.), con perfezionamento del procedimento notificatorio mediante deposito degli atti nella casa del Comune di Misterbianco, ad una data anteriore ed incompatibile con la tempestività del ricorso.
È, infatti, prova agli atti dell'invio delle raccomandate informative del deposito (per tutte le notifiche de quibus) alla data del 25.09.2023 (secondo quanto risultante dalle due distinte di postalizzazione allegate e dagli atti che documentano, altresì, la restituzione al mittente delle raccomandate medesime, una volta compiuto il periodo di giacenza).
Tenuto conto che in forza della nota sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, in tali circostanze la notificazione dell'atto deve ritenersi compiuta decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata che dà avviso del deposito, ha da concludersi che, nella specie di causa, la notifica dei provvedimenti impugnati si perfezionò per il contribuente (come correttamente ritenuto dalla difesa dell'Esattore) alla data del 05.10.2023: data che, valevole quale dies a quo per il termine di impugnazione ex art. 21 del D. lgs. n. 546/1992, lascia agevolmente concludere che il ricorso, notificato il 15.01.2024, è tardivo, e pertanto, come anticipato, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il ricorso è inammissibile. Parte ricorrente è condannata al pagamento a favore di Agenzia delle Entrate
Riscossione della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di rimborso per le spese processuali.
Così deciso in Catania nell'udienza del 30 gennaio 2026.