Ordinanza 13 dicembre 2024
Massime • 1
In tema di accertamento analitico-induttivo, la rideterminazione dei ricavi relativi all'attività di taxista può essere effettuata sulla base del criterio della corsa media, purché tale dato sia supportato dalla dimostrazione della sua ricorrenza statistica nel settore economico e nel contesto temporale di riferimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/12/2024, n. 32291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32291 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 11383/2022 Numero sezionale 5432/2024 Numero di raccolta generale 32291/2024 Data pubblicazione 13/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta da Oggetto: IVA, II.DD.- ac- certamento analitico-in- Lucio Luciotti - Presidente - duttivo – taxi– corsa me- dia Filippo D'Aquino - Consigliere - R.G.N. 11383/2022 Roberto Succio - Consigliere - Cron. Maria Giulia Putaturo - Consigliere - AC - Donati Viscido di Nocera 22/10/2024 Pierpaolo Gori - Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11383/2022 R.G. proposto da AR MA, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Siccardi (PEC: silvia.siccardi@ordineavvocatirimini.it), elettivamente domici- liato presso il suo studio in Roma, via Po n.2; – ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domici- liata in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituita ai soli fini dell'e- ventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 comma 1 cod. proc. civ.; – resistente – 2 Numero registro generale 11383/2022 Numero sezionale 5432/2024 Numero di raccolta generale 32291/2024 avverso la sentenza n. 1273/8/21 della Commissione Tributaria Re- Data pubblicazione 13/12/2024 gionale dell'Emilia-Romagna, depositata in data 27.10.2021, non no- tificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 ottobre 2024 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che: Con sentenza n. 1273/8/21 la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna rigettava l'appello principale di RC LD e l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate proposti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini n.378/1/17 con la quale il giudice aveva parzialmente accolto il ri- corso introduttivo avverso l'avviso di accertamento n. THU01S100976/2015 per II.DD. e IVA relative all'anno di imposta 2011. La controversia traeva origine da un avviso di accertamento ex artt. 39, comma 1, lettera d), e 41 bis d.P.R. n. 600/1973, nei confronti del ricorrente, svolgente attività di taxista, con rideterminazione dei ricavi dagli euro 31.056 dichiarati per il periodo di imposta agli euro 46.121,40 accertati, con conseguente rettifica in aumento del red- dito d'impresa. Il provvedimento veniva impugnato dal contribuente avanti alla CTP di Rimini, eccependo l'illegittimità dell'atto per difetto di sottoscri- zione, la mancata consegna del PVC, l'assenza dei presupposti ri- chiesti per l'utilizzo dell'accertamento parziale ex articolo 41-bis cit., la non assoggettabilità all'IRAP dell'attività di taxista e, comunque, l'erroneità nel merito dell'accertamento. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, rigettando ogni doglianza procedurale e, nel merito, riducendo l'accertamento dei ricavi per il periodo di imposta ad euro 40.769, somma già pro- posta nel procedimento di adesione e non accettata. La decisione veniva confermata dal giudice d'appello. Numero registro generale 11383/2022 3 Numero sezionale 5432/2024 Numero di raccolta generale 32291/2024 Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassa- Data pubblicazione 13/12/2024 zione, affidato a due censure, mentre l'Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di di- scussione della causa ai sensi dell'art. 370 comma 1 cod. proc. civ.. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in riferi- mento all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l'illegittimità della sentenza per omesso esame da parte dei giudici di appello della ri- levata arbitrarietà della corsa media del taxi, fatto decisivo e di- scusso tra le parti.
2. La censura è inammissibile per la sua tecnica di formulazione. Si legge nel ricorso, a pag. 7: «La Sentenza impugnata –già tra- scritta in parte qua al precedente punto 9 –ha invece omesso di esa- minare la questione dell'arbitrarietà della “corsa media” come con- testata dal ricorrente». Il ricorrente non deduce perciò un fatto sto- rico, bensì una questione giuridica, in termini inammissibili nel con- testo di una doglianza articolata ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.. 3. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600 del 1973, 62-sexies d. l. 331 1993, conv. in legge 427/93, e 2729 cod. civ. Secondo il contribuente, il mero riferimento da parte della sentenza alle sole tariffe comunali dei taxi senza una esplicazione circa la corsa media alla quale tali tariffe sono state commisurate per giungere alla retti- fica dei ricavi avrebbe violato i precetti normativi in tema di onere probatorio e di presunzioni applicabili alla fattispecie.
4. La doglianza è fondata.
4.1. La CTR nel merito alle pagg.5 e 6 afferma: «con riferimento infine al merito della quantificazione dei ricavi, si osserva che la sen- tenza di primo grado ha già ridotto l'accertamento, giustamente te- nendo conto dei cd. tragitti a vuoto per il rientro dalle corse e ridu- cendo quindi il numero di corse giornaliere inizialmente accertate. 4 Numero registro generale 11383/2022 Numero sezionale 5432/2024 Ciò posto, non può essere accolta l'ulteriore richiesta di riduzione Numero di raccolta generale 32291/2024 formulata dall'appellante, atteso che per il resto è stato corretta- Data pubblicazione 13/12/2024 mente fatto riferimento alla tariffa comunale di euro 1,3 al kilometro, al costo dello scatto apertura del tassametro di euro 4,8, nonché al costo di euro 2 per il diritto di chiamata radio taxi, senza nemmeno applicare le maggiorazioni per le corse notturne o festive ed i sup- plementi per il trasporto bagagli».
4.2. Il giudice conferma la ripresa nel merito dopo aver argomentato solo sul prezzo al chilometro della corsa, ma sull'ulteriore fattore dell'operazione come contestata dall'Amministrazione finanziaria, ossia la questione della “corsa media”, non compie alcun accerta- mento.
5. Tale passaggio motivazionale è necessario, perché da un lato la giurisprudenza della Corte in materia ha più volte fatto riferimento al criterio della corsa media del taxi (Cass. Sez. 5, 16785 del 2021; Cass. Sez. 5, n. 17349 del 2020; Cass. Sez. 5, 33042 del 2019) e, dall'altro, secondo quanto riportato con adeguata specificità e loca- lizzazione nel ricorso, la questione è stata posta nel presente pro- cesso fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado e non vi è dubbio nemmeno che l'accertamento sia stato basato anche su que- sto dato.
6. Il giudice d'appello ha ragionato solo sul prezzo medio della corsa, ma non ha compiuto alcun accertamento circa la percorrenza media della corsa in taxi nel contesto territoriale interessato. Così ope- rando, ha implicitamente in parte qua fatto ricorso ad un ragiona- mento presuntivo che ha omesso la verifica della gravità e della con- cordanza degli elementi indiziari con riferimento alla circostanza da accertare. Il riferimento alla “corsa media” dev'essere ancorato su un dato che, per essere credibile e, quindi, idoneo a garantire il re- quisito della gravità del ragionamento presuntivo ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., sia supportato dalla dimostrazione della sua ricor- renza statistica nel settore economico e nel contesto temporale di riferimento. Numero registro generale 11383/2022 5 Numero sezionale 5432/2024 Numero di raccolta generale 32291/2024 7. Nel caso di specie, il giudice, confermando l'utilizzabilità del sud- Data pubblicazione 13/12/2024 detto parametro senza verificarne l'attendibilità ed omettendo di esaminare i rilievi critici svolti dal contribuente anche in merito alla correttezza della sua applicazione nel calcolo matematico, è incorso nella violazione denunciata dal motivo di ricorso in disamina.
8. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l'effetto, la
contro
- versia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado dell'Emilia- Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.10.2024 Il Presidente Lucio Luciotti