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Ordinanza 9 giugno 2025
Ordinanza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, ordinanza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto
(sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dr. NATALINO SAPONE Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliere rel.
sciogliendo la riserva assunta nel procedimento iscritto al n. 87-1/2025 RGAC vertente tra:
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Mollica e Fabio Todarello (appellante) e
[...]
( , rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso Marvasi e Parte_2 C.F._1
Salvatore Scali (appellato), all'esito dello scambio di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del 15 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- letti gli atti e viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 15 maggio
2025;
- rilevato che parte appellante, nell'ambito del procedimento iscritto al n.R.G. 87/2025 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Locri n. 671/2024 pubblicata il 14 dicembre
2024, ha domandato in via preliminare l'immediata sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata, con fissazione della successiva udienza camerale collegiale, mentre l'appellato ha insistito per il rigetto della domanda di inibitoria;
- considerato che l'art. 283 c.p.c., così come modificato dal D.lgs. n. 149/2022 (modifica applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023), prevede che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado possa essere disposta se
1 l'impugnazione appaia manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile;
- ritenuto che si tratti di due ipotesi autonome, sicché la sospensione può essere disposta alternativamente in caso di sussistenza di uno dei predetti requisiti (manifesta fondatezza dell'appello o, in alternativa, pericolo di pregiudizio grave e irreparabile);
- osservato che la sentenza impugnata, per quel che rileva ai fini della domanda di inibitoria, ha condannato il in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere al sig. Parte_1 Pt_2
l'indennità ex art. 936 c.c. pari ad € 477.165,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 14.742,00 oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge) e di quelle per la c.t.u. espletata in corso di causa;
- rilevato che, iscritto il procedimento incidentale RG n. 87-1/2025, con decreto presidenziale del
16.03.2025, pronunciato inaudita altera parte, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- esaminati gli atti e la documentazione allegata;
- ritenuto ravvisabile nella fattispecie in esame il periculum in mora, in ragione:
a) dell'elevato importo oggetto di condanna;
b) del rischio di difficoltà a recuperare l'importo eventualmente corrisposto in caso di accoglimento dell'appello (circostanza dedotta dall'appellante e non contestata dall'appellato);
c) dello stato di dissesto finanziario dell'ente dichiarato con delibera del Consiglio Comunale del
31.5.2017 ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000, ancora sussistente al momento di introduzione del presente giudizio (cfr. allegati D1,D2,D3 al ricorso ex art. 351 c.p.c.);
- ritenuto, dunque, che, salva ed impregiudicata allo stato ogni valutazione in ordine alla fondatezza dei motivi di appello, sussistano i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, atteso che, come premesso, gli artt. 283 e 351 c.p.c., nel testo novellato ed applicabile ratione temporis, stabiliscono l'alternatività dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ;
- ritenuto pertanto necessario confermare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata emesso inaudita altera parte
P.Q.M.
conferma il decreto del 16.03.2025 con cui è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 6 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. ssa Patrizia Morabito
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