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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/02/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5530/2019 TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. P. Marotta, con Parte_1 cui elett. dom. in Caserta alla via G. Galilei n. 14, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del p.t., CP_2 Controparte_3
, a del D
[...] li, con cui ope legis dom. in Napoli alla via Diaz n. 11 RESISTENTE
OGGETTO: pubblico impiego – altre ipotesi – RIA Dirigenti Scolastici CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere dirigente scolastico, vincitrice di concorso ordinario, immessa in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2008;
- di aver maturato una pregressa anzianità di servizio come docente di ruolo della Scuola Secondaria di I grado. Lamentava il mancato riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA), prevista dall'art 37, lett. c) del C.C.N.L.
1.3.2002 al momento del passaggio dalla carriera docente a quella di dirigente scolastico, nonché la sperequazione retributiva conseguente sia al riconoscimento della stessa (ex art. 39 del medesimo C.C.N.L.) agli ex presidi (ovvero a coloro diventati dirigenti scolastici per essere già nel ruolo direttivo), sia al riconoscimento di un assegno personale riassorbibile agli ex presidi incaricati, in proporzione all'anzianità conseguita nel ruolo di docente incaricato. Richiamata la normativa di riferimento, e dedotta una disparità di trattamento rispetto agli altri dirigenti scolastici (ovvero quelli provenienti dal ruolo dei presidi e gli ex docenti con incarico di Preside) in ragione della modalità di reclutamento, concludeva chiedendo all'adito giudice di “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi integrata la retribuzione,
1 per ciascun anno di servizio nel ruolo di dirigente scolastico e a decorrere dalla data di nomina a Dirigente, in misura corrispondente alla “retribuzione individuale di anzianità” calcolata mediante i parametri per il calcolo della retribuzione individuale di anzianità riconosciuta dal CCNL di comparto ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex Presidi, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, ivi compresi quelli relativi alla pensione e alla buonuscita, nella misura annua lorda, comprensiva dei ratei di 13° mensilità, di euro 6.026,88, o nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adìto, anche a seguito di CTU contabile di cui si chiede sin da ora l'ammissione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda fino al saldo;
nonché
2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, altresì, i ratei della RIA, a decorrere dalla data del 01/06/2012, ovvero a partire dalla maturazione della fascia successiva a quella in godimento nel ruolo di docente secondo i conteggi riportati in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda fino al saldo;
3) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la “retribuzione individuale di anzianità”, calcolata mediante i parametri per il calcolo della retribuzione individuale di anzianità riconosciuta dal CCNL di comparto ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex Presidi,maturata dalla data di nomina a Dirigente fino alla data di proposizione del ricorso, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, ivi compresi quelli relativi alla pensione e alla buonuscita, nella misura complessiva lorda di euro 70.687,71,
o nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adìto, anche a seguito di CTU contabile di cui si chiede sin da ora l'ammissione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda fino al saldo;
e, per l'effetto, 4) Condannare il ad integrare la retribuzione della ricorrente, per ciascun anno di servizio nel CP_4 ruolo di dirigente s e a decorrere dalla data di nomina a Dirigente, in misura corrispondente alla
“retribuzione individuale di anzianità”, calcolata mediante i parametri per il calcolo della retribuzione individuale di anzianità riconosciuta dal CCNL di comparto ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex Presidi, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, ivi compresi quelli relativi alla pensione e alla buonuscita, nella misura annua lorda, comprensiva dei ratei di 13° mensilità, di euro 6.026,88, o nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adìto, anche a seguito di CTU contabile di cui si chiede sin da ora l'ammissione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda fino al saldo;
nonché
5) Condannare il al pagamento in favore della ricorrente dei ratei della RIA, a decorrere dalla CP_4 data del 01/06/2012, ovvero a partire dalla maturazione della fascia successiva a quella in godimento nel ruolo di docente secondo i conteggi riportati in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda fino al saldo;
6) Condannare il a pagare in favore della ricorrente, a titolo di “retribuzione individuale di CP_4 anzianità”, calcolata mediante i parametri per il calcolo della retribuzione individuale di anzianità riconosciuta dal CCNL di comparto ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex Presidi,maturata dalla data di nomina a Dirigente fino alla data di proposizione del ricorso, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, ivi compresi quelli relativi alla pensione e alla buonuscita, la somma lorda di euro 70.687,71, o nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adìto, anche a seguito di CTU contabile di cui si chiede sin da ora l'ammissione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda fino al saldo”. Spese vinte, con attribuzione.
2 Si costituivano le Amministrazioni resistenti che, con articolata memoria, contestavano la pretesa creditoria avanzata, deducendone l'infondatezza, ed eccependo, in subordine, la prescrizione del credito, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa giungeva, previa riassegnazione e a seguito di rinvio d'ufficio, per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 03/11/2022 e, a seguito di rinvii per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva, previo deposito di note autorizzate, all'udienza del 20/02/2025, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una breve ricostruzione sul piano normativo. In primo luogo, si osserva che i rapporti tra le fonti normative in materia di pubblico impiego sono previsti dall'art. 2, co. 2, d. lgs. 165/2001, in base al quale “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili” e al terzo comma statuisce che “i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto;
i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”. Il contratto collettivo, in ragione di tale previsione legislativa, è divenuto da tempo la fonte normativa primaria di regolamentazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, con potere di derogare a sé stesso e ad altre fonti di pari livello nell'intento di evitare una rilegificazione in materia che fosse in contrasto con la contrattualizzazione del pubblico impiego realizzata dalla riforma. Quanto poi alla parità di trattamento nel pubblico impiego, si ricorda che tale principio non opera come obbligo rigido di allineamento stipendiale, ma solo nel senso di vietare alle pubbliche amministrazioni di creare, in particolare in sede di contrattazione integrativa o individuale, disparità di trattamento ingiustificate tra i vari dipendenti. Il raffronto tra posizioni lavorative, al fine di verificare se vi sia stata o meno violazione del principio di parità di trattamento, deve essere poi effettuato considerando anche l'identità di mansioni e di condizioni lavorative delle posizioni di cui si assume la divergenza.
3 Ed invero l'art. 45 d. lgs. n. 165/2001 stabilisce, al co. 2, che “le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi". Il principio di parità di trattamento nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego, sancito dall'art. 45, comma 2, d. lgs. 165/2001 - inteso quale divieto di trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal C.C.N.L. - si pone come obbligo per il datore di lavoro pubblico di conformarsi alle previsioni della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede (vedi, tra le tante, Cass. 18.6.2008, n. 16505). In linea con tale impianto normativo la Suprema Corte, con orientamento assolutamente consolidato, ha affermato che “in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 1037 del 20/01/2014 e successive conformi nn.: 1241 del 25/01/2016, 19043 del 31/07/2017 e 6553 del 06/03/2019). Tanto premesso, va osservato che, con riferimento a fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass., Sez. L., sentenza n. 32370 del 08/11/2021). In particolare, la Suprema Corte, nella citata pronuncia, ha osservato che, in occasione della stipula del primo contratto relativo alla sola dirigenza scolastica (CCNL 01/03/2002)
– che ha disciplinato gli aspetti economici e normativi dell'autonoma area della dirigenza scolastica, istituita, con la medesima decorrenza del 01/09/2000, dal CCNQ 9.8.2000, e da quest'ultimo “collocata nell'ambito del comparto scuola, in relazione alla previsione dell'art. 21, comma 17 della legge 59/1997” (art. 3 del CCNQ) – le parti collettive hanno dovuto tener conto delle previgenti disposizioni contrattuali, in cui lo stipendio tabellare del capo d'istituto “risentiva principalmente dell'anzianità di servizio e, alla data del 10 giugno 1999, poteva variare da un minimo di £. 32.147.000 ad un massimo di £.57.099,000 (cfr. i valori indicati nella tabella E allegata al CCNL 1999), in relazione all'esperienza maturata”. In particolare, è stata prevista una struttura della retribuzione comprensiva dello stipendio tabellare, dell'indennità integrativa speciale, della retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, della retribuzione di risultato, nonché della «retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante» (art. 37 CCNL 01/03/2002). Tale ultima voce è stata conservata solo per i dirigenti scolastici ex capi d'istituto per i quali, soppressa dall'art. 39 dello stesso CCNL 1.3.2002 la progressione economica per posizioni stipendiali, si poneva “l'esigenza di disciplinare il passaggio dall'uno all'altro sistema e di evitare che l'inquadramento nella qualifica dirigenziale si risolvesse in una mortificazione dei diritti già acquisiti e comportasse l'azzeramento, a fini retributivi, dell'anzianità maturata in una funzione che implicava comunque compiti direttivi”.
4 Il CCNL 1.3.2002 ha, quindi, previsto, all'art. 39, che “A decorrere dal 1.1.2001 è soppressa la progressione economica per posizioni stipendiali ed al personale compete uno stipendio unico determinato in € 18.798,47 (lire 36.398.917) annui lordi inclusa la tredicesima mensilità. Il valore economico corrispondente alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, inclusi gli incrementi indicati nella tabella A, e lo stipendio di cui al comma 1 costituisce la retribuzione individuale di anzianità di ciascun dirigente scolastico ed è corrisposta mensilmente in aggiunta allo stipendio”. Analoga esigenza si è posta, una volta espletate le procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per i vincitori che, seppure appartenenti all'area docente, prima della formale acquisizione della qualifica dirigenziale erano stati incaricati della reggenza di istituti scolastici ed “avevano percepito il trattamento retributivo previsto per l'area di appartenenza, secondo il sistema delle fasce stipendiali, maggiorato della speciale indennità riconosciuta dal già richiamato art. 69 del CCNL 1.9.1995”. Anche in tal caso le parti collettive hanno ritenuto che dovesse operare il divieto di reformatio in peius, perché l'inquadramento aveva riguardato soggetti già investiti, seppure in assenza di qualifica, della relativa funzione. Pertanto, attraverso l'art. 58 CCNL 11.4.2006 è stato previsto che “I docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale dell'area a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, conservano, quale assegno ad personam, l'eventuale maggior trattamento economico complessivo percepito per effetto dell'espletamento delle funzioni sostitutive. L'eventuale maggior trattamento di cui al comma 2 viene riassorbito con gli incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro”. In tal modo, quindi, nell'ambito della dirigenza scolastica, a fini retributivi, al regime
“ordinario”, previsto per i dirigenti di nuova assunzione, sono stati affiancati due trattamenti “speciali” destinati ad esaurirsi nel tempo, riservati, rispettivamente, agli ex capi di istituto ed ai reggenti, ed accomunati dalla necessità di evitare che l'acquisizione della qualifica dirigenziale si risolvesse in un peggioramento del trattamento retributivo già acquisito. L'impianto delineato dalla contrattazione collettiva non è, secondo la Corte, affetto da nullità, richiamando la previsione di cui all'art. 45 d. lgs. 165/2001 e la lettura di essa offerta in sede giurisprudenziale, sopra riportate. In particolare, “ove facciano difetto norme inderogabili dettate dal legislatore nazionale o principi eurounitari di immediata applicazione, la parità di trattamento non può essere invocata per sollecitare un sindacato giudiziale delle scelte operate dalla contrattazione collettiva perché a quest'ultima è stato affidato in via esclusiva il potere di definire i trattamenti retributivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed è stata lasciata alle parti sociali piena autonomia di prevedere, anche a parità di mansioni e di funzioni esercitate, trattamenti differenziati in ragione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate, delle carriere professionali nonché delle dinamiche negoziali dei diversi comparti ( Cass. n. 19043/2017)”. Evidenziata la ratio sottesa alle previsioni della contrattazione collettiva volte a salvaguardare “il trattamento già raggiunto dagli ex capi di istituto e dai dirigenti che, seppure inquadrati nella qualifica dirigenziale all'esito delle procedure di reclutamento disposte ex art. 29 del d.lgs. n. 165/2011, avevano maturato un'esperienza specifica in qualità di reggenti”, va osservato che, nel caso in esame, la domanda di parte ricorrente fonda su un presupposto non condivisibile, consistente nella piena equiparazione tra le situazioni poste a confronto, che tuttavia non può ritenersi sussistente.
5 Ed invero, la retribuzione individuale di anzianità si ricollega non alle caratteristiche oggettive delle mansioni espletate o della posizione ricoperta, bensì alla maggiore esperienza maturata nell'esercizio della funzione, ossia nella permanenza in un determinato ruolo o nella qualifica. Pertanto, è indubbio che, ai fini dell'attribuzione dell'emolumento, non possa essere equiparata l'anzianità maturata dal docente a quella acquisita nell'espletamento della funzione direttiva, “attesa la assoluta diversità dei due ruoli, che si coglie comparando le disposizioni della contrattazione collettiva, antecedente a quella che qui viene rilievo, con le quali sono stati indicati i compiti, le caratteristiche, le finalità della funzione docente e di quella svolta dal Preside o dal Direttore Didattico ( artt. 32 e 38 del CCNL 4.8.1995)”. Non può inoltre assumere rilievo la considerazione che, in ragione della peculiare natura della dirigenza scolastica, alla stessa si possa accedere solo dopo avere maturato una determinata anzianità nell'area docente, in quanto “l'esperienza nell'insegnamento è solo uno dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, che richiede ulteriori condizioni (variate nel corso del tempo e a seconda del regime, ordinario o transitorio, applicabile) proprio in ragione delle competenze richieste ai fini della funzione direttiva, le quali non si esauriscono in quelle educative”. Neppure possono richiamarsi le disposizioni che disciplinano, nel settore scolastico, la ricostruzione di carriera, riconoscendo l'anzianità maturata nel ruolo inferiore. Ed invero, le previsioni contrattuali contestate sono volte a regolare, in via transitoria, il passaggio da un sistema retributivo che valorizzava l'anzianità di servizio, mediante la previsione di una progressione economica per fasce stipendiali, ad un altro sistema che, invece, commisura il trattamento economico alla funzione esercitata, alle caratteristiche dell'istituto diretto, ai risultati ottenuti. Una tale esigenza si pone, ovviamente, solo per coloro che nel precedente regime avevano esercitato la funzione, e non per i dirigenti di nuova assunzione, i cui rapporti lavorativi sono stati novati con il superamento del concorso, posto che il passaggio alla qualifica dirigenziale non costituisce una mera progressione verticale, in quanto comporta l'accesso ad un'altra area. Va evidenziato che la posizione della parte ricorrente non è assimilabile neanche a quella dei dirigenti che, pur non rivestendo formalmente la qualifica di capo d'istituto, avevano esercitato la funzione direttiva in qualità di reggenti, cui le parti collettive non hanno attribuito la retribuzione individuale di anzianità (riconosciuta dall'art. 39 del CCNL 2002 ai soli capi di istituto), bensì l'assegno personale riassorbibile di cui all'art. 58 del CCNL 2006, volto ad impedire la reformatio in peius che, per la diversità dei sistemi retributivi, si sarebbe verificata in conseguenza del formale inquadramento nel ruolo dirigenziale. Anche in tal caso, la previsione contrattuale si giustifica in ragione della finalità perseguita e della valorizzazione della diversa esperienza professionale pregressa. Pertanto, prosegue la Corte, attesa la diversità delle situazioni poste a confronto, e dunque la loro non comparabilità, non può ritenersi violato neanche il principio di parità, uguaglianza e non discriminazione previsto dalle fonti sovranazionali. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, considerati la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e l'intervento in corso di causa della pronuncia della Suprema Corte, si compensano integralmente.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 20/02/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5530/2019 TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. P. Marotta, con Parte_1 cui elett. dom. in Caserta alla via G. Galilei n. 14, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del p.t., CP_2 Controparte_3
, a del D
[...] li, con cui ope legis dom. in Napoli alla via Diaz n. 11 RESISTENTE
OGGETTO: pubblico impiego – altre ipotesi – RIA Dirigenti Scolastici CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere dirigente scolastico, vincitrice di concorso ordinario, immessa in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2008;
- di aver maturato una pregressa anzianità di servizio come docente di ruolo della Scuola Secondaria di I grado. Lamentava il mancato riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA), prevista dall'art 37, lett. c) del C.C.N.L.
1.3.2002 al momento del passaggio dalla carriera docente a quella di dirigente scolastico, nonché la sperequazione retributiva conseguente sia al riconoscimento della stessa (ex art. 39 del medesimo C.C.N.L.) agli ex presidi (ovvero a coloro diventati dirigenti scolastici per essere già nel ruolo direttivo), sia al riconoscimento di un assegno personale riassorbibile agli ex presidi incaricati, in proporzione all'anzianità conseguita nel ruolo di docente incaricato. Richiamata la normativa di riferimento, e dedotta una disparità di trattamento rispetto agli altri dirigenti scolastici (ovvero quelli provenienti dal ruolo dei presidi e gli ex docenti con incarico di Preside) in ragione della modalità di reclutamento, concludeva chiedendo all'adito giudice di “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi integrata la retribuzione,
1 per ciascun anno di servizio nel ruolo di dirigente scolastico e a decorrere dalla data di nomina a Dirigente, in misura corrispondente alla “retribuzione individuale di anzianità” calcolata mediante i parametri per il calcolo della retribuzione individuale di anzianità riconosciuta dal CCNL di comparto ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex Presidi, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, ivi compresi quelli relativi alla pensione e alla buonuscita, nella misura annua lorda, comprensiva dei ratei di 13° mensilità, di euro 6.026,88, o nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adìto, anche a seguito di CTU contabile di cui si chiede sin da ora l'ammissione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda fino al saldo;
nonché
2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, altresì, i ratei della RIA, a decorrere dalla data del 01/06/2012, ovvero a partire dalla maturazione della fascia successiva a quella in godimento nel ruolo di docente secondo i conteggi riportati in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda fino al saldo;
3) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la “retribuzione individuale di anzianità”, calcolata mediante i parametri per il calcolo della retribuzione individuale di anzianità riconosciuta dal CCNL di comparto ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex Presidi,maturata dalla data di nomina a Dirigente fino alla data di proposizione del ricorso, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, ivi compresi quelli relativi alla pensione e alla buonuscita, nella misura complessiva lorda di euro 70.687,71,
o nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adìto, anche a seguito di CTU contabile di cui si chiede sin da ora l'ammissione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda fino al saldo;
e, per l'effetto, 4) Condannare il ad integrare la retribuzione della ricorrente, per ciascun anno di servizio nel CP_4 ruolo di dirigente s e a decorrere dalla data di nomina a Dirigente, in misura corrispondente alla
“retribuzione individuale di anzianità”, calcolata mediante i parametri per il calcolo della retribuzione individuale di anzianità riconosciuta dal CCNL di comparto ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex Presidi, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, ivi compresi quelli relativi alla pensione e alla buonuscita, nella misura annua lorda, comprensiva dei ratei di 13° mensilità, di euro 6.026,88, o nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adìto, anche a seguito di CTU contabile di cui si chiede sin da ora l'ammissione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda fino al saldo;
nonché
5) Condannare il al pagamento in favore della ricorrente dei ratei della RIA, a decorrere dalla CP_4 data del 01/06/2012, ovvero a partire dalla maturazione della fascia successiva a quella in godimento nel ruolo di docente secondo i conteggi riportati in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda fino al saldo;
6) Condannare il a pagare in favore della ricorrente, a titolo di “retribuzione individuale di CP_4 anzianità”, calcolata mediante i parametri per il calcolo della retribuzione individuale di anzianità riconosciuta dal CCNL di comparto ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex Presidi,maturata dalla data di nomina a Dirigente fino alla data di proposizione del ricorso, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, ivi compresi quelli relativi alla pensione e alla buonuscita, la somma lorda di euro 70.687,71, o nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adìto, anche a seguito di CTU contabile di cui si chiede sin da ora l'ammissione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda fino al saldo”. Spese vinte, con attribuzione.
2 Si costituivano le Amministrazioni resistenti che, con articolata memoria, contestavano la pretesa creditoria avanzata, deducendone l'infondatezza, ed eccependo, in subordine, la prescrizione del credito, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa giungeva, previa riassegnazione e a seguito di rinvio d'ufficio, per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 03/11/2022 e, a seguito di rinvii per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva, previo deposito di note autorizzate, all'udienza del 20/02/2025, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una breve ricostruzione sul piano normativo. In primo luogo, si osserva che i rapporti tra le fonti normative in materia di pubblico impiego sono previsti dall'art. 2, co. 2, d. lgs. 165/2001, in base al quale “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili” e al terzo comma statuisce che “i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto;
i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”. Il contratto collettivo, in ragione di tale previsione legislativa, è divenuto da tempo la fonte normativa primaria di regolamentazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, con potere di derogare a sé stesso e ad altre fonti di pari livello nell'intento di evitare una rilegificazione in materia che fosse in contrasto con la contrattualizzazione del pubblico impiego realizzata dalla riforma. Quanto poi alla parità di trattamento nel pubblico impiego, si ricorda che tale principio non opera come obbligo rigido di allineamento stipendiale, ma solo nel senso di vietare alle pubbliche amministrazioni di creare, in particolare in sede di contrattazione integrativa o individuale, disparità di trattamento ingiustificate tra i vari dipendenti. Il raffronto tra posizioni lavorative, al fine di verificare se vi sia stata o meno violazione del principio di parità di trattamento, deve essere poi effettuato considerando anche l'identità di mansioni e di condizioni lavorative delle posizioni di cui si assume la divergenza.
3 Ed invero l'art. 45 d. lgs. n. 165/2001 stabilisce, al co. 2, che “le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi". Il principio di parità di trattamento nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego, sancito dall'art. 45, comma 2, d. lgs. 165/2001 - inteso quale divieto di trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal C.C.N.L. - si pone come obbligo per il datore di lavoro pubblico di conformarsi alle previsioni della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede (vedi, tra le tante, Cass. 18.6.2008, n. 16505). In linea con tale impianto normativo la Suprema Corte, con orientamento assolutamente consolidato, ha affermato che “in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 1037 del 20/01/2014 e successive conformi nn.: 1241 del 25/01/2016, 19043 del 31/07/2017 e 6553 del 06/03/2019). Tanto premesso, va osservato che, con riferimento a fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass., Sez. L., sentenza n. 32370 del 08/11/2021). In particolare, la Suprema Corte, nella citata pronuncia, ha osservato che, in occasione della stipula del primo contratto relativo alla sola dirigenza scolastica (CCNL 01/03/2002)
– che ha disciplinato gli aspetti economici e normativi dell'autonoma area della dirigenza scolastica, istituita, con la medesima decorrenza del 01/09/2000, dal CCNQ 9.8.2000, e da quest'ultimo “collocata nell'ambito del comparto scuola, in relazione alla previsione dell'art. 21, comma 17 della legge 59/1997” (art. 3 del CCNQ) – le parti collettive hanno dovuto tener conto delle previgenti disposizioni contrattuali, in cui lo stipendio tabellare del capo d'istituto “risentiva principalmente dell'anzianità di servizio e, alla data del 10 giugno 1999, poteva variare da un minimo di £. 32.147.000 ad un massimo di £.57.099,000 (cfr. i valori indicati nella tabella E allegata al CCNL 1999), in relazione all'esperienza maturata”. In particolare, è stata prevista una struttura della retribuzione comprensiva dello stipendio tabellare, dell'indennità integrativa speciale, della retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, della retribuzione di risultato, nonché della «retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante» (art. 37 CCNL 01/03/2002). Tale ultima voce è stata conservata solo per i dirigenti scolastici ex capi d'istituto per i quali, soppressa dall'art. 39 dello stesso CCNL 1.3.2002 la progressione economica per posizioni stipendiali, si poneva “l'esigenza di disciplinare il passaggio dall'uno all'altro sistema e di evitare che l'inquadramento nella qualifica dirigenziale si risolvesse in una mortificazione dei diritti già acquisiti e comportasse l'azzeramento, a fini retributivi, dell'anzianità maturata in una funzione che implicava comunque compiti direttivi”.
4 Il CCNL 1.3.2002 ha, quindi, previsto, all'art. 39, che “A decorrere dal 1.1.2001 è soppressa la progressione economica per posizioni stipendiali ed al personale compete uno stipendio unico determinato in € 18.798,47 (lire 36.398.917) annui lordi inclusa la tredicesima mensilità. Il valore economico corrispondente alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, inclusi gli incrementi indicati nella tabella A, e lo stipendio di cui al comma 1 costituisce la retribuzione individuale di anzianità di ciascun dirigente scolastico ed è corrisposta mensilmente in aggiunta allo stipendio”. Analoga esigenza si è posta, una volta espletate le procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per i vincitori che, seppure appartenenti all'area docente, prima della formale acquisizione della qualifica dirigenziale erano stati incaricati della reggenza di istituti scolastici ed “avevano percepito il trattamento retributivo previsto per l'area di appartenenza, secondo il sistema delle fasce stipendiali, maggiorato della speciale indennità riconosciuta dal già richiamato art. 69 del CCNL 1.9.1995”. Anche in tal caso le parti collettive hanno ritenuto che dovesse operare il divieto di reformatio in peius, perché l'inquadramento aveva riguardato soggetti già investiti, seppure in assenza di qualifica, della relativa funzione. Pertanto, attraverso l'art. 58 CCNL 11.4.2006 è stato previsto che “I docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale dell'area a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, conservano, quale assegno ad personam, l'eventuale maggior trattamento economico complessivo percepito per effetto dell'espletamento delle funzioni sostitutive. L'eventuale maggior trattamento di cui al comma 2 viene riassorbito con gli incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro”. In tal modo, quindi, nell'ambito della dirigenza scolastica, a fini retributivi, al regime
“ordinario”, previsto per i dirigenti di nuova assunzione, sono stati affiancati due trattamenti “speciali” destinati ad esaurirsi nel tempo, riservati, rispettivamente, agli ex capi di istituto ed ai reggenti, ed accomunati dalla necessità di evitare che l'acquisizione della qualifica dirigenziale si risolvesse in un peggioramento del trattamento retributivo già acquisito. L'impianto delineato dalla contrattazione collettiva non è, secondo la Corte, affetto da nullità, richiamando la previsione di cui all'art. 45 d. lgs. 165/2001 e la lettura di essa offerta in sede giurisprudenziale, sopra riportate. In particolare, “ove facciano difetto norme inderogabili dettate dal legislatore nazionale o principi eurounitari di immediata applicazione, la parità di trattamento non può essere invocata per sollecitare un sindacato giudiziale delle scelte operate dalla contrattazione collettiva perché a quest'ultima è stato affidato in via esclusiva il potere di definire i trattamenti retributivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed è stata lasciata alle parti sociali piena autonomia di prevedere, anche a parità di mansioni e di funzioni esercitate, trattamenti differenziati in ragione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate, delle carriere professionali nonché delle dinamiche negoziali dei diversi comparti ( Cass. n. 19043/2017)”. Evidenziata la ratio sottesa alle previsioni della contrattazione collettiva volte a salvaguardare “il trattamento già raggiunto dagli ex capi di istituto e dai dirigenti che, seppure inquadrati nella qualifica dirigenziale all'esito delle procedure di reclutamento disposte ex art. 29 del d.lgs. n. 165/2011, avevano maturato un'esperienza specifica in qualità di reggenti”, va osservato che, nel caso in esame, la domanda di parte ricorrente fonda su un presupposto non condivisibile, consistente nella piena equiparazione tra le situazioni poste a confronto, che tuttavia non può ritenersi sussistente.
5 Ed invero, la retribuzione individuale di anzianità si ricollega non alle caratteristiche oggettive delle mansioni espletate o della posizione ricoperta, bensì alla maggiore esperienza maturata nell'esercizio della funzione, ossia nella permanenza in un determinato ruolo o nella qualifica. Pertanto, è indubbio che, ai fini dell'attribuzione dell'emolumento, non possa essere equiparata l'anzianità maturata dal docente a quella acquisita nell'espletamento della funzione direttiva, “attesa la assoluta diversità dei due ruoli, che si coglie comparando le disposizioni della contrattazione collettiva, antecedente a quella che qui viene rilievo, con le quali sono stati indicati i compiti, le caratteristiche, le finalità della funzione docente e di quella svolta dal Preside o dal Direttore Didattico ( artt. 32 e 38 del CCNL 4.8.1995)”. Non può inoltre assumere rilievo la considerazione che, in ragione della peculiare natura della dirigenza scolastica, alla stessa si possa accedere solo dopo avere maturato una determinata anzianità nell'area docente, in quanto “l'esperienza nell'insegnamento è solo uno dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, che richiede ulteriori condizioni (variate nel corso del tempo e a seconda del regime, ordinario o transitorio, applicabile) proprio in ragione delle competenze richieste ai fini della funzione direttiva, le quali non si esauriscono in quelle educative”. Neppure possono richiamarsi le disposizioni che disciplinano, nel settore scolastico, la ricostruzione di carriera, riconoscendo l'anzianità maturata nel ruolo inferiore. Ed invero, le previsioni contrattuali contestate sono volte a regolare, in via transitoria, il passaggio da un sistema retributivo che valorizzava l'anzianità di servizio, mediante la previsione di una progressione economica per fasce stipendiali, ad un altro sistema che, invece, commisura il trattamento economico alla funzione esercitata, alle caratteristiche dell'istituto diretto, ai risultati ottenuti. Una tale esigenza si pone, ovviamente, solo per coloro che nel precedente regime avevano esercitato la funzione, e non per i dirigenti di nuova assunzione, i cui rapporti lavorativi sono stati novati con il superamento del concorso, posto che il passaggio alla qualifica dirigenziale non costituisce una mera progressione verticale, in quanto comporta l'accesso ad un'altra area. Va evidenziato che la posizione della parte ricorrente non è assimilabile neanche a quella dei dirigenti che, pur non rivestendo formalmente la qualifica di capo d'istituto, avevano esercitato la funzione direttiva in qualità di reggenti, cui le parti collettive non hanno attribuito la retribuzione individuale di anzianità (riconosciuta dall'art. 39 del CCNL 2002 ai soli capi di istituto), bensì l'assegno personale riassorbibile di cui all'art. 58 del CCNL 2006, volto ad impedire la reformatio in peius che, per la diversità dei sistemi retributivi, si sarebbe verificata in conseguenza del formale inquadramento nel ruolo dirigenziale. Anche in tal caso, la previsione contrattuale si giustifica in ragione della finalità perseguita e della valorizzazione della diversa esperienza professionale pregressa. Pertanto, prosegue la Corte, attesa la diversità delle situazioni poste a confronto, e dunque la loro non comparabilità, non può ritenersi violato neanche il principio di parità, uguaglianza e non discriminazione previsto dalle fonti sovranazionali. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, considerati la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e l'intervento in corso di causa della pronuncia della Suprema Corte, si compensano integralmente.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 20/02/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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