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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/06/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 3258/2024 promossa da
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Rizzi del Parte_1 C.F._1 foro di Biella, con elezione di domicilio in Biella, Via Gramsci n. 12;
e da
, C.F. in proprio, con elezione di domicilio in Biella, via Parte_2 C.F._2
Gramsci n. 12;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni:
per le parti: come da ricorso congiunto per il Pubblico Ministero: con trasmissione degli atti al P.M. come da nota di cancelleria per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Biella in Parte_1 Parte_2 data 16/9/1995, atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 13 parte
II serie B dell'anno 1995. Dall'unione sono nati i figli , in data 21/8/1996, economicamente indipendente ed Persona_1
, in data 8/9/2001, quest'ultima non ancora totalmente economicamente Persona_2 indipendente.
Con ricorso congiunto depositato il 23/09/2024 le parti hanno chiesto di dichiararsi la separazione alle condizioni da esse concordate nonché di pronunciarsi il divorzio.
Fra le parti è intervenuta separazione personale con sentenza n. 72/2024 passata in giudicato in data
06/12/2024.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 04/11/2024, e non si sono mai riconciliate.
Ai sensi dell'art. 473bis.49, comma 1, c.p.c., nei procedimenti di separazione giudiziale, la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse “sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.” Nel presente caso, tali presupposti si sono verificati: sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG VG 3258/2024 disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Biella in data 16/9/1995 trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio dello Parte_2 stesso Comune al n. 13 parte II serie B dell'anno 1995;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerrione, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 11/06/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 3258/2024 promossa da
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Rizzi del Parte_1 C.F._1 foro di Biella, con elezione di domicilio in Biella, Via Gramsci n. 12;
e da
, C.F. in proprio, con elezione di domicilio in Biella, via Parte_2 C.F._2
Gramsci n. 12;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni:
per le parti: come da ricorso congiunto per il Pubblico Ministero: con trasmissione degli atti al P.M. come da nota di cancelleria per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Biella in Parte_1 Parte_2 data 16/9/1995, atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 13 parte
II serie B dell'anno 1995. Dall'unione sono nati i figli , in data 21/8/1996, economicamente indipendente ed Persona_1
, in data 8/9/2001, quest'ultima non ancora totalmente economicamente Persona_2 indipendente.
Con ricorso congiunto depositato il 23/09/2024 le parti hanno chiesto di dichiararsi la separazione alle condizioni da esse concordate nonché di pronunciarsi il divorzio.
Fra le parti è intervenuta separazione personale con sentenza n. 72/2024 passata in giudicato in data
06/12/2024.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 04/11/2024, e non si sono mai riconciliate.
Ai sensi dell'art. 473bis.49, comma 1, c.p.c., nei procedimenti di separazione giudiziale, la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse “sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.” Nel presente caso, tali presupposti si sono verificati: sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG VG 3258/2024 disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Biella in data 16/9/1995 trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio dello Parte_2 stesso Comune al n. 13 parte II serie B dell'anno 1995;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerrione, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 11/06/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore