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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4787/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4787 del Ruolo Generale dell'anno 2015 promossa da:
(p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'omonimo titolare (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...]; C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Andrea Corda (c.f.
) e Corda Luisella (c.f. , sito in Iglesias, Corso C.F._3 C.F._4
Matteotti n. 15, che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione;
attori - opponenti contro
( ) - ora con sede in in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Bernarda Sanna, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di n. 54908; Per_1 CP_2
convenuta - opposta
), con sede in Controparte_4 P.IVA_3
Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, per essa, quale procuratrice in forza di procura conferitale con atto autenticato nella sottoscrizione dal notaio dott. Per_2
n. 55.544, di ), con sede in Roma, in persona
[...] Controparte_5 P.IVA_4 del procuratore speciale dott. difesa dall'avv. Prof. Stefano d'Ercole ed CP_6 elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata:
, come da procura in calce all'atto di costituzione;
Email_1
intervenuta la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI nell'interesse degli attori: come da atto di citazione;
nell'interesse della convenuta e della parte intervenuta, come da memoria di costituzione della Controparte_2
confermate con memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni attori hanno presentato atto di opposizione al precetto con contestuale domanda riconvenzionale nei confronti della esponendo che: Controparte_2
- l'istituto di credito, con atto di precetto notificato in data 8.5.2015, aveva intimato agli attori il pagamento della somma complessiva residua pari ad euro 163.436,06, in virtù di un contratto di finanziamento concesso all'impresa Controparte_1
in data 2.3.2005 (registrato in Cagliari il 4.3.2005);
[...]
- la suddetta banca, in particolare, con contratto n. 30102158, aveva finanziato l'importo di euro 152.400,00 per l'acquisto di un'area e per la costruzione dei locali necessari per l'esercizio dell'attività artigiana, mentre con contratto di finanziamento n. 30102159 aveva erogato la somma di euro 11.300,00 per l'acquisto di macchinari ed attrezzature, per un totale di euro 163.700,00 (consegnato alla mutuataria definitivamente con atto di erogazione e quietanza in data 9.5.2006). Inoltre, l'istituto di credito, a garanzia delle obbligazioni assunte, aveva iscritto ipoteca di primo grado sull'immobile intestato all'ente per l'importo complessivo di euro 200.000,00 e contestualmente i sig.ri e CP_7
si costituivano fideiussori;
Persona_3
- il contratto di finanziamento, a detta degli attori, conteneva clausole nulle tali da inficiare la pretesa creditoria, in quanto includenti la determinazione degli interessi convenzionali e di mora ad un tasso ultralegale ed indeterminato;
- l'impresa in questione aveva intrattenuto con il medesimo istituto di credito altri due rapporti, ovvero un conto corrente ordinario e un conto anticipi n. 3014331.6, poi divenuto n. 03103050942.7 a séguito della chiusura del primo conto, rispetto ai quali sarebbe ravvisabile: l'applicazione di interessi usurari per il superamento del c.d. tasso-soglia stabilito dalla normativa anti usura di cui alla l. 108/1996 (in 26 trimestri complessivi);
l'addebito di interessi anatocistici in violazione di legge, per assenza della clausola di reciprocità; l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e di altre spese non concordate (come si evincerebbe dalla perizia econometrica a firma del CTP dott. allegata all'atto di costituzione). Persona_4
Gli attori hanno, pertanto, domandato: l'accertamento della nullità ed inefficacia delle clausole che hanno comportato le varie illegittimità sopra indicate sia in relazione al contratto di mutuo che con riferimento ai conti correnti;
di dichiarare la gratuità del mutuo ex art. 1815, co. 2; di disporre il ricalcolo del saldo del conto corrente una volta espunti gli interessi illegittimamente applicati e le commissioni di massimo scoperto non previste contrattualmente;
la nullità e/o l'inefficacia della garanzia fideiussoria in quanto apposta a un contratto in contrasto con le norme imperative, con la conseguente liberazione ex art. 1956 c.c.; l'accertamento di nullità e/o inefficacia dell'ipoteca rilasciata dalla mutuataria;
in ogni caso, la condanna dell'istituto di credito convenuto alla compensazione delle somme illegittimamente riscosse, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto dell'applicazione di interessi usurari, dell'illegittima segnalazione alla centrale rischi e della violazione di legge sulle regole di correttezza, buona fede e trasparenza, oltre alla condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
Gli opponenti hanno contestualmente avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ritenendo sussistenti i “gravi motivi” di cui all'art. 615 c.p.c.
Si è tempestivamente costituito in giudizio la che si è opposta Controparte_2 all'accoglimento delle avverse domande, osservando che: l'atto di citazione non rispetta i canoni di sinteticità ed è affetto da vizio dell'indeterminatezza, non consentendo all'istituto di credito di articolare compiutamente le proprie difese;
il rapporto di mutuo, a partire dall'inizio del 2010, ha avuto un andamento irregolare, che ha indotto la banca ad invitare più volte la cliente a rimborsare le rate non pagate, accordando ai debitori piani di rientro e periodi di moratoria;
non è in alcun modo ravvisabile la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia vigente all'epoca della sottoscrizione del finanziamento;
è da ritenersi del tutto illegittimo un collegamento negoziale tra il citato mutuo e i rapporti di conto corrente, che esulano dalla pretesa creditoria oggetto dell'atto di precetto e comportano un inammissibile allargamento del thema decidendum.
In definitiva, la contenuta ha domandato: in via preliminare, l'accertamento della violazione del giusto processo ex art. 111 cost. e, conseguentemente, del principio di sinteticità, nonché la declaratoria di nullità della citazione per indeterminatezza e/o indeterminabilità del suo contenuto;
il rigetto della domanda cautelare e di tutte le domande proposte da controparte, ivi compresa quella riconvenzionale, con la condanna alla rifusione delle spese di lite e la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 23.12.2015, il giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 186, co. 6 c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 20.07.2017, il giudice ha disposto una CTU contabile, nominando la dott.ssa . Per_5
La causa è stata istruita con produzioni documentali e una consulenza tecnica d'ufficio, di cui è stata disposta l'integrazione con ordinanza del 1.7.2020.
Con memoria depositata in data 29.7.2024, si è costituita in giudizio la società
[...]
uale parte intervenuta ex art. 111 c.p.c., a Controparte_4
séguito della cessione del credito da parte della Controparte_2
La causa viene ora a decisione sulle conclusioni contenute negli atti richiamati in premessa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per la redazione degli scritti difensivi finali.
****
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di nullità della citazione per violazione dei principi di sinteticità e determinatezza sollevate dalla convenuta, a cui si è associata l'intervenuta.
Sul punto si deve, infatti, rilevare come non sia mai sorto alcun dubbio di sorta in ordine al fatto che gli opponenti abbiano inteso proporre domanda di accertamento dell'invalidità di una serie di clausole relative al contratto finanziamento e ai citati contratti di conto corrente, al fine di ottenere la declaratoria di nullità parziale del mutuo, il ricalcolo del saldo dei conti, la compensazione delle somme indebitamente versate e il risarcimento per i danni asseritamente subìti, tanto che su tali punti la banca ha svolto puntuali difese.
Il difetto di sinteticità nella redazione dell'atto di citazione non dà luogo ad alcuna conseguenza processuale e nel caso di specie non si pone in contrasto con il principio del giusto processo, atteso che la parte convenuta ha avuto modo di prendere posizione su tutte le contestazioni sollevate dalla controparte.
Deve inoltre premettersi l'ammissibilità delle domande proposte dagli attori con riferimento ai rapporti di conto corrente, le quali non possono essere qualificate come
“domande riconvenzionali” (con cui deve farsi riferimento alle domande proposte dalla convenuta contro l'attore che l'ha citata in giudizio), bensì come nuove domande connesse soggettivamente al titolo azionato dalla convenuta con l'atto di precetto.
Ciò premesso, le domande gli opponenti devono pertanto essere valutate nel merito nel modo seguente. a) il rapporto di mutuo intercorrente tra l'impresa e la CP_1 Controparte_2
In data 2 marzo 2005, con atto a rogito Notaio Dr. (repertorio 64504 Persona_6
– volume 20100), veniva stipulato il “Contratto di finanziamento in favore di impresa artigiana”. Partecipavano all'atto la signora e il sig. , in Persona_3 CP_7
qualità di fideiussori. In virtù di tale contratto veniva concesso un mutuo per complessivi euro 163.700,00, di cui euro 11.300,00 per l'acquisto di macchinari ed attrezzature ed euro
152.400,00 per le spese previste per l'acquisto dell'area e la costruzione dei locali necessari per l'esercizio dell'attività artigiana.
Il finanziamento risulta regolato, oltre che dalle pattuizioni contrattuali, dai patti e dalle condizioni generali contenute nel “Capitolato dei patti e delle condizioni stabilite dalla per contratti di finanziamento a favore delle imprese artigiane ai Controparte_2 sensi della Legge Regionale 19.10.1993 n° 51”. La durata massima prevista in contratto è di anni 18 (diciotto), compreso il periodo di preammortamento di anni 3, per il finanziamento di cui alla lettera a) e di 7 anni, compreso il periodo di preammortamento di anni 2 per il finanziamento di cui alla lettera b).
Le condizioni contrattuali prevedevano l'applicazione di un tasso variabile con applicazione del parametro EURIBOR, secondo le seguenti modalità:
[.. A) la metà del parametro EURIBOR - “tasso 360” secondo la quotazione riportata su “
”, calcolata per la prima rata, sulla base della media del mese antecedente la CP_8
stipula, mentre per le rate successive sulla base della media del mese antecedente l'ultima rata scaduta;
B) la metà della media aritmetica dei tassi medi mensili di “rendimento effettivo lordo dei titoli pubblici – Rendistato” calcolati sulla base della quotazione alla Borsa di Milano, pubblicati sul giornale quotidiano finanziario “ ”, riferita al semestre che CP_8 precede l'inizio di quello relativo alla rata in scadenza.
L'indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.) era pari al 4,34%, mentre il tasso nominale indicato nell'atto era pari al 4,3% annuo.
In riferimento al tasso di mora, l'art. 7 del contratto, che disciplina la “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”, specifica che al verificarsi di una delle ipotesi previste nel Capitolato, la Banca ha diritto di esigere l'immediato rimborso del capitale dovuto, rate scadute, relativi interessi, anche di mora al tasso “top rate Aziendale” vigente alla data del verificarsi dell'inadempienza, tasso la cui entità non è stata esplicitata, nemmeno indirettamente. A garanzia della restituzione del capitale mutuato veniva concessa ipoteca di primo grado sugli immobili indicati in atto di Lire 200.000.00, comprendente il capitale mutuato, gli interessi relativi a tre annualità al tasso del 4,3% e spese.
Con atto di quietanza del 09.05.2006 veniva erogata l'integrale somma pattuita (già considerati i precedenti acconti) e contestualmente stabilite le date di pagamento della prima rata di preammortamento.
Con l'atto di precetto opposto, la ha intimato alla controparte il pagamento Controparte_2
di complessivi euro 163.436,08, oltre ulteriori interessi di mora maturati e maturandi, imputati in parte al finanziamento per locali (per complessivi euro 154.951,42) e in altra al finanziamento attrezzature (per 8.484,66 euro totali).
Come ha avuto modo di evidenziare il CTU, non si ha riscontro, tra i documenti acquisiti, delle quietanze di pagamento di alcuna delle rate di finanziamento. Le informazioni sul punto sono state assunte dal consulente in base a quanto emerge nella CTP degli attori nonché dalla comunicazione della in data 17.05.2011. Controparte_2
Alla luce di quanto sopra il perito, rispondendo al primo quesito peritale, così come integrato con ordinanza del 1.7.2020 (con cui è stato disposto di sostituire gli interessi corrispettivi convenzionali indicati nel citato contratto con quelli al tasso legale), ha chiarito che:
- le rate scadute e non pagate alla data del 23 luglio 2010 (data di decadenza dal beneficio del termine) ammontano a euro 10.620,19 in relazione al finanziamento n. 2158 ed euro
1.129,36 per il finanziamento n. 2159, importi che si compongono della quota capitale e di quella a titolo di interessi calcolati al tasso legale (p. 2 integrazione alla relazione);
- il capitale residuo alla predetta data del 23 luglio 2010 (pari alla differenza tra l'ammontare delle rate non ancora scadute e l'importo degli interessi corrispettivi ivi conglobati), ricavabile dal piano di ammortamento, è pari a 144.338,72 euro, di cui euro
137.243,01 in relazione al finanziamento n. 2158 ed euro 7.095,71 per il finanziamento n.
2159;
- gli interessi di mora (da calcolarsi allo stesso tasso previsto per gli interessi corrispettivi ed esclusivamente sulla quota capitale delle rate scadute fin al 23 luglio 2010, a far data dalla relativa scadenza) sono stati quantificati in misura pari agli interessi corrispettivi, i quali, in linea con le indicazioni peritali, sono stati sostituiti con quelli dovuti al tasso legale, stante il difetto di determinatezza del relativo oggetto (p. 2 integrazione relazione);
- gli ulteriori interessi di mora – da calcolarsi, nei limiti del tasso soglia, sul solo capitale residuo al 23 luglio 2010 – sono stati conteggiati mediante applicazione e confronto dell'ultimo tasso disponibile con il tasso soglia pro tempore vigente, con la sostituzione del tasso laddove risultante superiore al valore soglia. Sono stati pertanto indicati dal perito, in relazione ad entrambi i finanziamenti, gli interessi di mora alla data del 8.5.2015 (data della notifica del precetto) e quelli conteggiati all'8.4.2019 (data del deposito della relazione), in linea con le indicazioni contenute nel quesito;
- l'esatto ammontare del credito vantato dalla banca è stato calcolato nei termini di cui alla p. 3 dell'integrazione della relazione tecnica, ovvero, sommati i saldi dei finanziamenti nn.
2158 e 2159, pari ad euro 168.545,79 complessivi alla data della notifica dell'atto di precetto e pari ad euro 170.189,75 euro alla data della trasmissione della consulenza tecnica
(v. p. 3 integrazione della relazione).
a.1) le domande proposte dagli opponenti
Le domande proposte nell'interesse degli opponenti devono trovare parziale accoglimento nei termini che seguono.
Risulta, infatti, fondata soltanto la domanda con cui gli attori hanno richiesto di accertare il tasso effettivo vigente al momento della pattuizione e di dichiarare la nullità delle clausole che hanno previsto l'applicazione di interessi corrispettivi e di mora in misura indeterminata.
Sul punto deve precisarsi che la doglianza sollevata dagli attori circa la determinatezza degli interessi corrispettivi, avanzata sia pur tardivamente dagli opponenti, è da ritenersi comunque ammissibile, alla luce dell'insegnamento per cui a fronte di una domanda di accertamento e di declaratoria della nullità del contratto, sussiste sempre il potere-dovere del giudice di rilevare anche d'ufficio i diversi motivi di nullità non espressamente allegati dalla parte ex art. 1421 c.c., ma emergenti dagli atti del processo (cfr. Cass., sez. un. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243).
Ebbene, come ha chiarito il perito, nel caso di specie è emerso che le parti, nell'art. 2 del contratto, hanno fatto riferimento al tasso nominale del 4,3% annuo, suscettibile di variazione positiva o negativa sulla base dell'applicazione degli indici UR (indicatore del tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee) e al Rendistato, senza però indicare in maniera univoca quale tipo di indice impiegare, il quale non è ricavabile nemmeno indirettamente.
Tale indicazione in questione, non limitata al semplice rinvio agli indici UR, comporta evidentemente l'indeterminatezza parziale del tasso di interesse, tanto è vero che il c.t.u., invitato in un primo momento a calcolare gli interessi corrispettivi in base alle indicazioni contrattuali, è stato costretto ad applicare alle singole rate una formula matematica inversa, sulla base degli unici elementi noti, quali la quota capitale rinveniente dal piano di ammortamento e la rata complessiva, indicata nelle comunicazioni della banca.
Da ciò consegue che il tasso previsto in contratto (e confermato nell'atto di erogazione) sia nullo per indeterminatezza e che debba essere sostituto dal tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, co. 3 c.p.c., come disposto in sede di integrazione delle operazioni peritali (ordinanza del 1.7.2020).
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento agli interessi di mora, in ragione dell'indeterminatezza del riferimento al Top rate dell'istituto di credito (applicato ai clienti con il merito di credito più basso), a cui è conseguita l'applicazione di interessi non specificamente individuabili. Tale carenza non può essere colmata con la consultazione degli estratti conto, dalla lettura dei quali non è comunque individuabile il tasso in questione in maniera univoca. Pertanto, la nullità della clausola per indeterminatezza comporta, anche in questo caso, l'applicazione del meccanismo sostitutivo delle clausole nulle, previsto dall'art. 1284, terzo comma, c.c., secondo cui gli interessi sono dovuti nella misura legale.
Tali conseguenze rendono, di fatto, ontologicamente non ipotizzabile una pronuncia sulla domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi (con il conseguente rigetto della domanda degli attori), dal momento che la pronuncia di nullità delle clausole per indeterminatezza dell'oggetto rende non configurabile una analoga declaratoria per l'usurarietà degli stessi, che invece presuppone la specificità dei relativi tassi all'interno dell'accordo negoziale.
Deve, poi, essere respinta la domanda avanzata nel corso del giudizio dagli opponenti e finalizzata alla rideterminazione dei tassi (corrispettivo e moratorio) ai sensi dell'art. 117, settimo comma, T.U.B.
Come si è avuto modo di osservare con ordinanza del 5.11.2019, tale pretesa è da ritenersi infondata, in quanto il meccanismo sostitutivo invocato dagli opponenti è applicabile all'ipotesi di mancanza di specifica pattuizione scritta, di accordo facente rinvio agli usi ai sensi del precedente sesto comma, ovvero all'ipotesi di pattuizione recante condizioni deteriori rispetto a quelle pubblicizzate, casi, tutti, non corrispondenti a quello in esame, in cui le clausole sono nulle per avere un oggetto che difetta dei requisiti essenziali della determinatezza o della determinabilità.
Tanto chiarito, le ulteriori domande avanzate dagli opponenti sono infondate e devono essere respinte. Ed infatti, la richiesta di dichiarare la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c. non può trovare accoglimento, in quanto l'invalidità di una clausola contrattuale non comporta automaticamente la gratuità del mutuo, come nel caso di specie, ove il contratto resta pur sempre a titolo oneroso (essendo valido ed efficace per la restante parte) e in forza del quale sono comunque dovuti gli interessi convenzionali e moratori, sia pur al tasso legale, mentre non può essere dichiarato il carattere usurario degli interessi applicati, sulla base di quanto sopra rilevato.
Una simile conclusione non comporta alcun diritto degli odierni attori alla restituzione di somme illecitamente addebitate, né una qualsiasi compensazione delle poste, dal momento che il credito della banca risultante alla data della notifica dell'atto di precetto, così come rideterminato in perizia, risulta pari a complessivi euro 168.545,79 in relazione ai finanziamenti nn. 2158 e 2159, ovverosia per un importo persino superiore al credito azionato con l'atto di precetto (pari ad euro 163.436,06). La somma di cui sopra risulta peraltro aggiornata a complessivi euro 170.189,75 euro alla data della trasmissione della consulenza tecnica (8.4.2019).
Si precisa che il suddetto calcolo è in linea con la prima soluzione proposta dal CTU
(riproposta nell'integrazione della relazione) – consistente nell'inclusione del contratto in esame nella categoria “mutui” −, mentre non può trovare accoglimento la seconda opzione, proposta dal CTP della secondo cui il calcolo del credito della banca Controparte_2 avrebbe dovuto tenere conto dell'inserimento del contratto nella diversa categoria degli
“altri finanziamenti”, trattandosi di periodiche erogazioni di somme a S.A.L.: ebbene, tale ipotesi sostenuta dalla convenuta e dall'intervenuta appare contraddittoria e sconfessata dalla stessa natura dei contratti c.d. “altri finanziamenti”, che costituiscono una categoria residuale, in cui vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili altre categorie, tra cui i mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" (v.
Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi della Banca d'Italia, categoria
10, citata per esteso nella relazione del CTU, p. 14). Ad ogni modo, tali distinzioni risultano comunque irrilevanti nel caso di specie, in quanto le stesse, come correttamente segnalato dal perito, assumono importanza unicamente ai fini dell'obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici e non ai fini dell'usura.
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Da ultimo, devono essere respinte le domande: a) finalizzate all'accertamento dell'invalidità/inefficacia delle garanzie fideiussorie, non essendo in alcun modo ravvisabile alcuna violazione di norme imperative tale da comportare l'invalidità delle medesime, né è individuabile la lamentata violazione di cui all'art. 1956 c.c., trattandosi di garanzie rilasciate liberamente dai fideiussori, i quali avevano espressamente accettato al momento del finanziamento le condizioni contrattuali, che mantengono la loro validità; b) di nullità/inefficacia dell'ipoteca rilasciata dall'impresa trattandosi di CP_1
richiesta del tutto infondata e peraltro formulata in termini estremamente generici.
[... b) I rapporti di conto corrente intercorrenti tra l'impresa e la CP_1 CP_2
CP_2
Occorre innanzitutto rilevare, contrariamente all'impostazione seguita dai difensori degli opponenti, che bisogna procedere ad una separata trattazione dei due rapporti di conti corrente oggetto delle relative domande, poiché gli stessi mantengono una propria autonomia e devono essere pertanto ritenuti distinti.
In particolare, rispetto al rapporto di conto corrente n° 14331/3, stipulato nell'anno 1995,
a cui è stato associato un conto anticipi, deve prima di tutto essere evidenziato il fatto che non sono stati acquisiti i contratti di apertura dei rapporti di conto corrente contenenti le clausole ritenute invalide, né i relativi documenti di sintesi delle condizioni economiche nel tempo applicate.
Come evidenziato dal perito all'interno del proprio elaborato, in relazione al conto anticipi la documentazione acquisita non consente l'espletamento di compiute verifiche tecniche.
Inoltre, gli estratti conto risultano prodotti dagli attori disponibili a partire dal 01.01.1995, con saldo iniziale a debito di Lire 26.284.115.
Detto conto corrente risulta essere stato estinto in data 10.05.2002.
Per quanto concerne il conto corrente n° 3050942/7, acceso in data 13.03.2002, con operazione di giroconto di euro 30.570,00 rinveniente dal conto corrente precedente, il
CTU ha dato atto della mancanza degli estratti scalari dal 30.08.2008 al 31.12.2010, data dell'ultimo movimento risalente. Anche in questo caso, manca il contratto di apertura del conto corrente.
In ordine all'andamento del citato rapporto, per ciò che qui interessa, vi sono plurime carenze di documenti contabili per tutto il lungo arco temporale in cui si è svolto il rapporto, meglio indicate nella perizia in atti (ed infatti, non sono stati acquisiti plurimi estratti conto scalari ed estratti conto), le quali tuttavia, come ben evidenziato all'ausiliario, non sono state tali da impedirne una ricostruzione e l'accertamento dei saldi dei rapporti di conto corrente. b.1.) Le domande di accertamento della nullità di singole clausole contrattuali proposte dalla correntista
La domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali non può controvare accoglimento.
In presenza di un contratto concluso pacificamente in forma scritta, come ammesso dagli opponenti, deve darsi atto che questi ultimi, agendo in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità di talune clausole contrattuali, avrebbero dovuto produrre i contratti di conto corrente (oltre agli estratti conto).
È pacifico che nel caso di specie non sono stati depositati i contratti di apertura dei due rapporti di conto corrente, né i relativi documenti di sintesi delle condizioni economiche nel tempo applicate.
Sul punto occorre rilevare che è pur vero che gli attori avevano tempestivamente dato atto di aver richiesto all'istituto di credito la documentazione bancaria (ivi compreso il suddetto contratto di conto corrente), ai sensi dell'art. 119 TUB – in un momento antecedente alle scadenze previste per il deposito delle memorie istruttorie − e, non avendo ottenuto parte della medesima, avevano formulato istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti mancanti in originale. Tale richiesta era stata implicitamente rigettata con ordinanza del
20.07.2017, con cui veniva ammessa la sola consulenza tecnica contabile.
A séguito del deposito dell'elaborato peritale, i difensori degli opponenti all'udienza del
14 maggio 2019, primo momento utile nel quale gli attori avrebbero potuto reiterare la richiesta di esibizione, si sono limitati a formulare rilievi sull'esito della c.t.u., espletata in assenza dei documenti di cui oggi chiedono l'esibizione, senza tuttavia eccepire alcunché in ordine agli artt. 119 T.U.B. e 210 c.p.c.: per tale ragione la medesima istanza è stata poi rigettata con ordinanza del 5 novembre 2019. A séguito della medesima, con successive note di trattazione scritta i difensori hanno rinnovato la stessa richiesta, la quale veniva rigettata nuovamente il 24.11.2020 e (implicitamente) con ordinanza del 6.3.2023, con cui il processo è stato aggiornato per la precisazione delle conclusioni.
Tanto precisato, occorre dare atto che l'udienza del 17.09.2024 è stata differita, stante la mancanza dei difensori degli opponenti (per mero atto di cortesia nei loro confronti, seppur non dovuto), mentre all'udienza del 13.11.2024, svoltasi anche in tal caso in assenza dei procuratori degli attori, le altre parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata tenuta a decisione.
Sul punto deve rammentarsi, in linea con quanto chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, come nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15029 del 31/05/2019; Sez. 2,
Sentenza n. 33103 del 10/11/2021).
Alla luce di siffatto principio di diritto, deve ritenersi che gli opponenti siano decaduti dal diritto di riproporre l'istanza di esibizione formulata nel corso del giudizio.
Ed infatti, tale richiesta istruttoria, rigettata in più occasioni nel corso del giudizio, non è stata riproposta nel corso delle ultime due udienze, entrambe calendarizzate per la precisazione delle conclusioni.
Risulta pertanto tardiva la reiterazione della medesima richiesta istruttoria rinnovata solo in sede di comparsa conclusionale, essendo nel frattempo tenuta la causa a decisione.
Conseguentemente, l'omessa produzione dei contratti di conto corrente comporta l'impossibilità di accertare le nullità delle clausole negoziali oggetto di censura, relative al superamento del tasso soglia antiusura, all'illegittima applicazione di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto.
b.2) Le domande volte ad accertare l'illegittima applicazione ai rapporti di conto corrente di interessi usurari, della commissione di massimo scoperto e di altri oneri
La domanda in questione non può trovare accoglimento.
I contratti di conto corrente, come detto, non sono stati prodotti in giudizio dalla correntista, sicché non può essere vagliata la legittimità o meno dell'applicazione di interessi usurari e della commissione di massimo scoperto (ossia se fosse stabilita ex ante l'entità della commissione, la periodicità del calcolo e la specificazione della modalità di funzionamento della commissione stessa) e di altri oneri.
A tal proposito, le eccezioni sollevate dagli attori si sono rivelate del tutto generiche e non meritevoli di approfondimenti peritali. Tali carenze non possono essere colmate con le allegazioni contenute nella CTP depositata dagli attori, così da rendere - sotto questi aspetti
- di fatto superflui gli approfondimenti peritali, i quali devono ritenersi preclusi laddove siano preordinati alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex plurimis,
Cass. 3 maggio 2007, n. 10182).
Ad ogni modo, gli accertamenti peritali hanno confermato, con particolare riferimento alla doglianza sull'usura, l'impossibilità di pervenire all'accoglimento della domanda, alla luce delle sopra illustrate carenze documentali. Come infatti evidenziato dalla dott.ssa per entrambi i rapporti negoziali, “la Per_5
carenza documentale e informativa sopra specificata non ha consentito di verificare se sia stato superato il tasso soglia di cui alla L. 108/96” (v. p. 20 prima relazione).
Costituisce infatti onere del correntista, che agisca per la rideterminazione del saldo e ripetizione d'indebito, dimostrare la mancanza di causa debendi degli addebiti operati dalla banca, ciò che non può prescindere dall'esame della fonte contrattuale: “non è la banca a dover dimostrare la sussistenza ed entità del proprio credito, ossia la legittimità degli addebiti in conto, onere che la stessa ha nel solo caso inverso in cui sia stata essa ad agire per ottenere il pagamento della somma risultante quale scoperto di conto, ma è invece la attrice che deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente e di restituzione delle somme indebitamente percepite. Prima ancora, quindi, è onere della parte attrice produrre il contratto di conto corrente, in modo da consentire la valutazione relativa alla presenza o mancanza delle clausole relative alla pattuizione di interessi ultralegali, di una commissione di massimo scoperto e spese di tenuta conto, nonché della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi” (Corte d'Appello di Cagliari, n. 429/2017; conformi Trib. Cagliari, n. 2632/2017;
Trib. Cagliari, n. 729/2014).
Per le ragioni sopra esposte le domande in questione devono essere rigettate.
b.3) La domanda volta all'accertamento della illecita capitalizzazione degli interessi.
Tale domanda è fondata e dev'essere accolta.
Sul punto deve rammentarsi che, anche nell'ipotesi di mancanza dei contratti di conto corrente, è comunque possibile pervenire ad un accertamento sull'illecita capitalizzazione degli interessi, laddove sia comunque ricostruibile l'andamento dei conti correnti sulla base della documentazione bancaria prodotta, come avvenuto nel caso di specie.
Più precisamente, la disciplina da applicarsi al contratto n° 14331/3, stipulato nell'anno
1995, come desumibile dai primi estratti di conto corrente prodotti, è quella previgente all'entrata in vigore dell'art. 120 TUB, come modificato dal d.lgs. n. 342 del 4.8.1999 – avvenuta in data 19.10.1999 e comunque con efficacia dalla data di vigenza della delibera
CICR 6.2.2000 (22.4.2000) - ed in relazione ad essa deve ritenersi l'illegittimità della pratica che ha previsto la capitalizzazione degli interessi in violazione della disposizione di cui all'art. 1283 c.c.
Al riguardo è sufficiente richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti conformi costituiti dal noto, ed oramai consolidato, orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2374/99, 3096/99, 3845/99, 12507/99, 4490/02
e 8442/02, 2593/03 e S.U. 21095/04; nn.4093, 4094 e 4095/05; n.870/06 ed inoltre ribadito da S.U.
2.12.2010 n. 24418), secondo cui la pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto comporta la produzione di interessi su interessi, è illegittima ai sensi dell'art. 1283 c.c. con la conseguenza che per i contratti in essere (come quello in esame) prima della entrata in vigore della deliberazione del CICR del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000, la convenuta non ha diritto a percepire interessi maturati su altri CP_2
interessi a prescindere dalla periodicità della capitalizzazione e dalla previsione di una chiusura contabile eguale degli interessi creditori e debitori.
Tale principio è stato anche di recente ulteriormente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con l'ulteriore precisazione secondo cui: “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera
CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (cfr. Cass. civ. 19.5.2020, n. 9140 e ord. del 23.12.2020 n. 29420).
Conseguentemente, è pacifico che dev'essere esclusa la capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al contratto di conto corrente n°
3050942/7, acceso in data 13.03.2002.
Anche in questo caso, come emerge dagli estratti conto corrente e scalari in atti, l'istituto di credito ha applicato per tutta la durata del rapporto la capitalizzazione periodica per gli interessi a debito, anche in presenza di un saldo debitore per la correntista. Del resto, nel corso del giudizio, la banca non ha neppure allegato di aver applicato la capitalizzazione degli interessi con la medesima periodicità nel conteggio degli interessi (in ossequio ad esigenze di trasparenza contrattuale), sicché deve affermarsi che la stessa non si è attenuta alle indicazioni contenute nella delibera CICR 6.2.2000.
La pratica indicata, pertanto, è da ritenersi illegittima e dev'essere esclusa qualsivoglia capitalizzazione degli interessi (in linea con le indicazioni fornite al CTU al momento della formulazione dei quesiti peritali). b.4) La rideterminazione dei saldi dei conti correnti.
Una volta accertata l'illecita capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei due rapporti di conto corrente, occorre depurare i relativi saldi dalle poste illegittime.
Sul punto, la carenza di taluni estratti conto (di cui sopra si è dato conto, sia pur per brevi periodi) non impedisce, come ben evidenziato dal CTU, di giungere ad un risultato affidabile.
Facendo riferimento alla consulenza tecnica in atti - alla quale si rimanda in quanto esaustiva, congruamente motivata e dalla quale non vi è alcuna ragione di discostarsi -, risulta che mediante la totale eliminazione degli effetti della capitalizzazione degli interessi dall'inizio del rapporto si è giunti alla rideterminazione dei saldi nei termini che seguono.
Ed infatti, per quanto concerne il conto corrente n° 4331/3, la riclassificazione cronologica di ogni singola operazione bancaria, sulla base degli estratti conto disponibili (che comprendono il periodo 01.01.1995 – 10.05.2002) e quindi, in applicazione delle condizioni ivi contenute (laddove presenti gli estratti scalari), fino alla data dell'ultimo movimento risalente al 10.05.2002, esprime un saldo positivo in favore del correntista d'importo pari ad euro 7.734,65 - in luogo del valore di chiusura pari a zero indicato dall'istituto di credito -, al netto dell'annullamento della capitalizzazione, come disposto con il quesito peritale.
Sul punto, deve ritenersi inammissibile l'eccezione di prescrizione – sollevata dal difensore dell'intervenuta − in quanto palesemente tardiva, essendo eccepita soltanto in sede di comparsa conclusionale, rimandando alle considerazioni svolte dal CTP della convenuta
(non risulta infatti eccepita al momento della sua costituzione in giudizio, né nei successivi difensivi), mentre avrebbe dovuto essere sollevata dalla convenuta alla prima difesa utile.
L'eccezione in questione non risulta peraltro mai espressamente sollevata dal difensore della convenuta, né in sede di comparsa di costituzione e risposta (termine ultimo per sollevarla), né nel corso del giudizio.
È evidente che la prescrizione di siffatto credito, in mancanza di tempestiva eccezione da parte dell'interessata, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Conseguentemente, è fondata la richiesta degli attori finalizzata alla restituzione dell'importo sopra determinato, oltre agli interessi legali maturati dalla data di chiusura del conto.
Quanto al conto corrente n° 3050942/7, acceso in data 13.03.2002 (come detto, mediante operazione di versamento di somma di denaro proveniente dal conto sopra menzionato), la riclassificazione cronologica delle operazioni finanziarie e in applicazione delle condizioni ivi contenute, fino alla data del 31.12.2010, esprime un saldo di chiusura negativo per il correntista pari a - 21.788,72 euro - in luogo del maggior valore di euro 35.980,24 indicato dalla banca -, tenuto conto dell'effetto dell'annullamento della capitalizzazione.
In definitiva, in tale caso deve accertarsi che il saldo del rapporto di conto corrente è in favore dell'istituto di credito per l'importo di cui sopra, anche all'esito della capitalizzazione degli interessi (non può invece emettersi una pronuncia di condanna degli opponenti alla restituzione di siffatto importo, non essendo richiesta dalla parte convenuta né dall'intervenuta).
b.5) Le restanti domande degli attori
Le ulteriori domande proposte dagli opponenti devono essere rigettate.
Non può infatti trovare accoglimento la domanda con cui gli attori hanno chiesto di dichiarare l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi dell'impresa
[...]
, poiché gli opponenti – in assenza di evidenze documentali Controparte_1
in ordine a tale segnalazione, il che non consente nemmeno di comprendere la ragioni del provvedimento – non hanno fornito alcun elemento di prova a sostegno delle proprie argomentazioni. Del resto, non si comprende come tale segnalazione possa qualificarsi in termini di illegittimità, stante la gravissima esposizione debitoria maturata dalla correntista e l'esistenza di uno specifico obbligo di segnalazione a carico della banca, che risulta essere stato assolto dall'odierna convenuta.
Del pari, dalle risultanze processuali non è individuabile alcuna violazione da parte della convenuta, delle regole di correttezza e buona fede e trasparenza nella esecuzione CP_2
dei rapporti con essa intercorsi. Al contrario, dalla documentazione in atti emerge che gli importi oggetto di finanziamento siano stati effettivamente accreditati alla parte mutuataria e come, nonostante la grave esposizione debitoria maturata in relazione a tale finanziamento, la aveva ripetutamente accordato ai debitori, ma Controparte_2
senza successo, piani di rientro e periodi di moratoria, per poi agire giudizialmente soltanto a séguito delle gravi e perduranti inadempienze in cui è incorsa la controparte.
Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto infondata anche l'azione di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale, attesa l'assenza di alcun danno patrimoniale patito dai ricorrenti nel corso del rapporto con l'istituto di credito.
c) Le spese processuali. Le spese processuali, stante il complessivo andamento del giudizio in cui sono state rigettate quasi tutte le domande degli opponenti e che, invece, ha visto il riconoscimento del credito della banca per un importo del tutto similare a quello oggetto dell'atto di precetto, devono essere compensate per 1/3 tra le parti attrici e le controparti, stante la fondatezza delle doglianze riguardanti l'applicazione illecita di interessi convenzionali e moratori per il contratto di mutuo e l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi in relazione ai contratti di c/c.
L'accoglimento, seppur del tutto parziale, delle domande attoree rende non accoglibile la richiesta delle controparti di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Tanto chiarito, per la restante parte le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore sino ad euro 260.000,00 (tenuto conto dell'importo del credito oggetto dell'atto di precetto opposto e del saldo dei c/c di cui si è richiesta la rideterminazione del rapporto dare/avere), tenendo conto dei valori medi per tutte le fasi, senza applicare diminuzioni (ad eccezione della fase decisionale, in cui le parti hanno fatto riferimento alle proprie istanze e conclusioni) stante il livello di non minima complessità della controversia, liquidate per l'importo complessivo di euro 9.402,00 e così ripartite:
- euro 6.802,00 per compensi da liquidarsi in favore del difensore della convenuta
[...]
in relazione alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, oltre spese Controparte_2
generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- euro 2.600,00 per compensi in favore del difensore della intervenuta CP_4 [...]
(la quale ha debitamente documentato di essere Controparte_4
l'attuale titolare del credito azionato dalla si vedano a tal fine gli allegati Controparte_2
all'atto di costituzione) per la sola fase decisionale, essendosi la stessa costituita soltanto all'esito del processo e il cui difensore si è limitato a ripercorrere le risultanze processuali e alle difese, deduzioni, eccezioni e conclusioni formulate dal procuratore della parte convenuta, a cui si è integralmente associato. A tale importo devono aggiungersi le spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Le spese di CTU devono gravare in via definitiva sulle parti attrici per i 2/3 (atteso che essa si è svolta soltanto in relazione alle domande degli attori per le quali essa è risultata in larga parte soccombente), mentre per la restante parte gravano in solido tra la parte convenuta e l'intervenuta, sulla scorta del principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è disposta nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, non già di un mezzo di prova in senso proprio, le cui spese, nei rapporti esterni con il consulente, debbono essere poste a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dagli attori nei confronti della (ora Controparte_2
: CP_3
1) in relazione al contratto di finanziamento n. 30102158, stipulato in data 02.03.2005,
- dichiara la nullità della clausola di applicazione degli interessi corrispettivi e di mora per difetto di determinatezza, con la conseguente applicazione degli stessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, co. 3 c.p.c.;
- dichiara che il credito vantato dalla in virtù del citato contratto di Controparte_2 finanziamento è pari ad euro 168.545,79 alla data della notifica dell'atto di precetto, importo ricalcolato nella somma di euro 170.189,75 euro alla data dell'08.04.2019 e attualmente vantato dalla parte intervenuta;
2) in relazione al contratto di conto corrente n. 03014331.6:
- dichiara l'illecita capitalizzazione degli interessi applicata da parte della Controparte_2
con il conseguente annullamento di ogni forma di anatocismo nel citato rapporto;
[...]
- ridetermina il saldo del citato conto corrente alla data del 10.05.2002 in complessivi euro
7.734,65 in favore del correntista, con la conseguente condanna della Controparte_2
alla rifusione di pari importo in favore di , oltre agli
[...] Controparte_1
interessi legali maturati dal 10.05.2002;
3) in relazione al conto corrente n. n. 03103050942.7:
- dichiara l'illecita capitalizzazione degli interessi applicata da parte della Controparte_2
con il conseguente annullamento di ogni forma di anatocismo nel citato rapporto;
[...]
- ridetermina il saldo del citato conto corrente alla data del 31.12.2010 in complessivi euro
21.788,72 euro in favore della convenuta, già depurato della capitalizzazione degli interessi;
- rigetta tutte le ulteriori domande proposte nell'interesse degli opponenti;
- compensa per 1/3 le spese processuali tra le parti e condanna gli opponenti al pagamento della restante parte in favore della per l'importo euro 6.802,00, per Controparte_2
compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
condanna, altresì, gli opponenti al pagamento in favore dell'intervenuta Controparte_4 er l'importo di euro 2.600,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.
[...]
e c.p.a., come per legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico degli opponenti per i 2/3 e per la restante parte a carico della convenuta e dell'intervenuta, in solido tra loro;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dalla convenuta e dall'intervenuta.
Così deciso in Cagliari, in data 20 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Luca Angioi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4787 del Ruolo Generale dell'anno 2015 promossa da:
(p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'omonimo titolare (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...]; C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Andrea Corda (c.f.
) e Corda Luisella (c.f. , sito in Iglesias, Corso C.F._3 C.F._4
Matteotti n. 15, che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione;
attori - opponenti contro
( ) - ora con sede in in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Bernarda Sanna, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di n. 54908; Per_1 CP_2
convenuta - opposta
), con sede in Controparte_4 P.IVA_3
Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, per essa, quale procuratrice in forza di procura conferitale con atto autenticato nella sottoscrizione dal notaio dott. Per_2
n. 55.544, di ), con sede in Roma, in persona
[...] Controparte_5 P.IVA_4 del procuratore speciale dott. difesa dall'avv. Prof. Stefano d'Ercole ed CP_6 elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata:
, come da procura in calce all'atto di costituzione;
Email_1
intervenuta la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI nell'interesse degli attori: come da atto di citazione;
nell'interesse della convenuta e della parte intervenuta, come da memoria di costituzione della Controparte_2
confermate con memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni attori hanno presentato atto di opposizione al precetto con contestuale domanda riconvenzionale nei confronti della esponendo che: Controparte_2
- l'istituto di credito, con atto di precetto notificato in data 8.5.2015, aveva intimato agli attori il pagamento della somma complessiva residua pari ad euro 163.436,06, in virtù di un contratto di finanziamento concesso all'impresa Controparte_1
in data 2.3.2005 (registrato in Cagliari il 4.3.2005);
[...]
- la suddetta banca, in particolare, con contratto n. 30102158, aveva finanziato l'importo di euro 152.400,00 per l'acquisto di un'area e per la costruzione dei locali necessari per l'esercizio dell'attività artigiana, mentre con contratto di finanziamento n. 30102159 aveva erogato la somma di euro 11.300,00 per l'acquisto di macchinari ed attrezzature, per un totale di euro 163.700,00 (consegnato alla mutuataria definitivamente con atto di erogazione e quietanza in data 9.5.2006). Inoltre, l'istituto di credito, a garanzia delle obbligazioni assunte, aveva iscritto ipoteca di primo grado sull'immobile intestato all'ente per l'importo complessivo di euro 200.000,00 e contestualmente i sig.ri e CP_7
si costituivano fideiussori;
Persona_3
- il contratto di finanziamento, a detta degli attori, conteneva clausole nulle tali da inficiare la pretesa creditoria, in quanto includenti la determinazione degli interessi convenzionali e di mora ad un tasso ultralegale ed indeterminato;
- l'impresa in questione aveva intrattenuto con il medesimo istituto di credito altri due rapporti, ovvero un conto corrente ordinario e un conto anticipi n. 3014331.6, poi divenuto n. 03103050942.7 a séguito della chiusura del primo conto, rispetto ai quali sarebbe ravvisabile: l'applicazione di interessi usurari per il superamento del c.d. tasso-soglia stabilito dalla normativa anti usura di cui alla l. 108/1996 (in 26 trimestri complessivi);
l'addebito di interessi anatocistici in violazione di legge, per assenza della clausola di reciprocità; l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e di altre spese non concordate (come si evincerebbe dalla perizia econometrica a firma del CTP dott. allegata all'atto di costituzione). Persona_4
Gli attori hanno, pertanto, domandato: l'accertamento della nullità ed inefficacia delle clausole che hanno comportato le varie illegittimità sopra indicate sia in relazione al contratto di mutuo che con riferimento ai conti correnti;
di dichiarare la gratuità del mutuo ex art. 1815, co. 2; di disporre il ricalcolo del saldo del conto corrente una volta espunti gli interessi illegittimamente applicati e le commissioni di massimo scoperto non previste contrattualmente;
la nullità e/o l'inefficacia della garanzia fideiussoria in quanto apposta a un contratto in contrasto con le norme imperative, con la conseguente liberazione ex art. 1956 c.c.; l'accertamento di nullità e/o inefficacia dell'ipoteca rilasciata dalla mutuataria;
in ogni caso, la condanna dell'istituto di credito convenuto alla compensazione delle somme illegittimamente riscosse, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto dell'applicazione di interessi usurari, dell'illegittima segnalazione alla centrale rischi e della violazione di legge sulle regole di correttezza, buona fede e trasparenza, oltre alla condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
Gli opponenti hanno contestualmente avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ritenendo sussistenti i “gravi motivi” di cui all'art. 615 c.p.c.
Si è tempestivamente costituito in giudizio la che si è opposta Controparte_2 all'accoglimento delle avverse domande, osservando che: l'atto di citazione non rispetta i canoni di sinteticità ed è affetto da vizio dell'indeterminatezza, non consentendo all'istituto di credito di articolare compiutamente le proprie difese;
il rapporto di mutuo, a partire dall'inizio del 2010, ha avuto un andamento irregolare, che ha indotto la banca ad invitare più volte la cliente a rimborsare le rate non pagate, accordando ai debitori piani di rientro e periodi di moratoria;
non è in alcun modo ravvisabile la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia vigente all'epoca della sottoscrizione del finanziamento;
è da ritenersi del tutto illegittimo un collegamento negoziale tra il citato mutuo e i rapporti di conto corrente, che esulano dalla pretesa creditoria oggetto dell'atto di precetto e comportano un inammissibile allargamento del thema decidendum.
In definitiva, la contenuta ha domandato: in via preliminare, l'accertamento della violazione del giusto processo ex art. 111 cost. e, conseguentemente, del principio di sinteticità, nonché la declaratoria di nullità della citazione per indeterminatezza e/o indeterminabilità del suo contenuto;
il rigetto della domanda cautelare e di tutte le domande proposte da controparte, ivi compresa quella riconvenzionale, con la condanna alla rifusione delle spese di lite e la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 23.12.2015, il giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 186, co. 6 c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 20.07.2017, il giudice ha disposto una CTU contabile, nominando la dott.ssa . Per_5
La causa è stata istruita con produzioni documentali e una consulenza tecnica d'ufficio, di cui è stata disposta l'integrazione con ordinanza del 1.7.2020.
Con memoria depositata in data 29.7.2024, si è costituita in giudizio la società
[...]
uale parte intervenuta ex art. 111 c.p.c., a Controparte_4
séguito della cessione del credito da parte della Controparte_2
La causa viene ora a decisione sulle conclusioni contenute negli atti richiamati in premessa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per la redazione degli scritti difensivi finali.
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Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di nullità della citazione per violazione dei principi di sinteticità e determinatezza sollevate dalla convenuta, a cui si è associata l'intervenuta.
Sul punto si deve, infatti, rilevare come non sia mai sorto alcun dubbio di sorta in ordine al fatto che gli opponenti abbiano inteso proporre domanda di accertamento dell'invalidità di una serie di clausole relative al contratto finanziamento e ai citati contratti di conto corrente, al fine di ottenere la declaratoria di nullità parziale del mutuo, il ricalcolo del saldo dei conti, la compensazione delle somme indebitamente versate e il risarcimento per i danni asseritamente subìti, tanto che su tali punti la banca ha svolto puntuali difese.
Il difetto di sinteticità nella redazione dell'atto di citazione non dà luogo ad alcuna conseguenza processuale e nel caso di specie non si pone in contrasto con il principio del giusto processo, atteso che la parte convenuta ha avuto modo di prendere posizione su tutte le contestazioni sollevate dalla controparte.
Deve inoltre premettersi l'ammissibilità delle domande proposte dagli attori con riferimento ai rapporti di conto corrente, le quali non possono essere qualificate come
“domande riconvenzionali” (con cui deve farsi riferimento alle domande proposte dalla convenuta contro l'attore che l'ha citata in giudizio), bensì come nuove domande connesse soggettivamente al titolo azionato dalla convenuta con l'atto di precetto.
Ciò premesso, le domande gli opponenti devono pertanto essere valutate nel merito nel modo seguente. a) il rapporto di mutuo intercorrente tra l'impresa e la CP_1 Controparte_2
In data 2 marzo 2005, con atto a rogito Notaio Dr. (repertorio 64504 Persona_6
– volume 20100), veniva stipulato il “Contratto di finanziamento in favore di impresa artigiana”. Partecipavano all'atto la signora e il sig. , in Persona_3 CP_7
qualità di fideiussori. In virtù di tale contratto veniva concesso un mutuo per complessivi euro 163.700,00, di cui euro 11.300,00 per l'acquisto di macchinari ed attrezzature ed euro
152.400,00 per le spese previste per l'acquisto dell'area e la costruzione dei locali necessari per l'esercizio dell'attività artigiana.
Il finanziamento risulta regolato, oltre che dalle pattuizioni contrattuali, dai patti e dalle condizioni generali contenute nel “Capitolato dei patti e delle condizioni stabilite dalla per contratti di finanziamento a favore delle imprese artigiane ai Controparte_2 sensi della Legge Regionale 19.10.1993 n° 51”. La durata massima prevista in contratto è di anni 18 (diciotto), compreso il periodo di preammortamento di anni 3, per il finanziamento di cui alla lettera a) e di 7 anni, compreso il periodo di preammortamento di anni 2 per il finanziamento di cui alla lettera b).
Le condizioni contrattuali prevedevano l'applicazione di un tasso variabile con applicazione del parametro EURIBOR, secondo le seguenti modalità:
[.. A) la metà del parametro EURIBOR - “tasso 360” secondo la quotazione riportata su “
”, calcolata per la prima rata, sulla base della media del mese antecedente la CP_8
stipula, mentre per le rate successive sulla base della media del mese antecedente l'ultima rata scaduta;
B) la metà della media aritmetica dei tassi medi mensili di “rendimento effettivo lordo dei titoli pubblici – Rendistato” calcolati sulla base della quotazione alla Borsa di Milano, pubblicati sul giornale quotidiano finanziario “ ”, riferita al semestre che CP_8 precede l'inizio di quello relativo alla rata in scadenza.
L'indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.) era pari al 4,34%, mentre il tasso nominale indicato nell'atto era pari al 4,3% annuo.
In riferimento al tasso di mora, l'art. 7 del contratto, che disciplina la “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”, specifica che al verificarsi di una delle ipotesi previste nel Capitolato, la Banca ha diritto di esigere l'immediato rimborso del capitale dovuto, rate scadute, relativi interessi, anche di mora al tasso “top rate Aziendale” vigente alla data del verificarsi dell'inadempienza, tasso la cui entità non è stata esplicitata, nemmeno indirettamente. A garanzia della restituzione del capitale mutuato veniva concessa ipoteca di primo grado sugli immobili indicati in atto di Lire 200.000.00, comprendente il capitale mutuato, gli interessi relativi a tre annualità al tasso del 4,3% e spese.
Con atto di quietanza del 09.05.2006 veniva erogata l'integrale somma pattuita (già considerati i precedenti acconti) e contestualmente stabilite le date di pagamento della prima rata di preammortamento.
Con l'atto di precetto opposto, la ha intimato alla controparte il pagamento Controparte_2
di complessivi euro 163.436,08, oltre ulteriori interessi di mora maturati e maturandi, imputati in parte al finanziamento per locali (per complessivi euro 154.951,42) e in altra al finanziamento attrezzature (per 8.484,66 euro totali).
Come ha avuto modo di evidenziare il CTU, non si ha riscontro, tra i documenti acquisiti, delle quietanze di pagamento di alcuna delle rate di finanziamento. Le informazioni sul punto sono state assunte dal consulente in base a quanto emerge nella CTP degli attori nonché dalla comunicazione della in data 17.05.2011. Controparte_2
Alla luce di quanto sopra il perito, rispondendo al primo quesito peritale, così come integrato con ordinanza del 1.7.2020 (con cui è stato disposto di sostituire gli interessi corrispettivi convenzionali indicati nel citato contratto con quelli al tasso legale), ha chiarito che:
- le rate scadute e non pagate alla data del 23 luglio 2010 (data di decadenza dal beneficio del termine) ammontano a euro 10.620,19 in relazione al finanziamento n. 2158 ed euro
1.129,36 per il finanziamento n. 2159, importi che si compongono della quota capitale e di quella a titolo di interessi calcolati al tasso legale (p. 2 integrazione alla relazione);
- il capitale residuo alla predetta data del 23 luglio 2010 (pari alla differenza tra l'ammontare delle rate non ancora scadute e l'importo degli interessi corrispettivi ivi conglobati), ricavabile dal piano di ammortamento, è pari a 144.338,72 euro, di cui euro
137.243,01 in relazione al finanziamento n. 2158 ed euro 7.095,71 per il finanziamento n.
2159;
- gli interessi di mora (da calcolarsi allo stesso tasso previsto per gli interessi corrispettivi ed esclusivamente sulla quota capitale delle rate scadute fin al 23 luglio 2010, a far data dalla relativa scadenza) sono stati quantificati in misura pari agli interessi corrispettivi, i quali, in linea con le indicazioni peritali, sono stati sostituiti con quelli dovuti al tasso legale, stante il difetto di determinatezza del relativo oggetto (p. 2 integrazione relazione);
- gli ulteriori interessi di mora – da calcolarsi, nei limiti del tasso soglia, sul solo capitale residuo al 23 luglio 2010 – sono stati conteggiati mediante applicazione e confronto dell'ultimo tasso disponibile con il tasso soglia pro tempore vigente, con la sostituzione del tasso laddove risultante superiore al valore soglia. Sono stati pertanto indicati dal perito, in relazione ad entrambi i finanziamenti, gli interessi di mora alla data del 8.5.2015 (data della notifica del precetto) e quelli conteggiati all'8.4.2019 (data del deposito della relazione), in linea con le indicazioni contenute nel quesito;
- l'esatto ammontare del credito vantato dalla banca è stato calcolato nei termini di cui alla p. 3 dell'integrazione della relazione tecnica, ovvero, sommati i saldi dei finanziamenti nn.
2158 e 2159, pari ad euro 168.545,79 complessivi alla data della notifica dell'atto di precetto e pari ad euro 170.189,75 euro alla data della trasmissione della consulenza tecnica
(v. p. 3 integrazione della relazione).
a.1) le domande proposte dagli opponenti
Le domande proposte nell'interesse degli opponenti devono trovare parziale accoglimento nei termini che seguono.
Risulta, infatti, fondata soltanto la domanda con cui gli attori hanno richiesto di accertare il tasso effettivo vigente al momento della pattuizione e di dichiarare la nullità delle clausole che hanno previsto l'applicazione di interessi corrispettivi e di mora in misura indeterminata.
Sul punto deve precisarsi che la doglianza sollevata dagli attori circa la determinatezza degli interessi corrispettivi, avanzata sia pur tardivamente dagli opponenti, è da ritenersi comunque ammissibile, alla luce dell'insegnamento per cui a fronte di una domanda di accertamento e di declaratoria della nullità del contratto, sussiste sempre il potere-dovere del giudice di rilevare anche d'ufficio i diversi motivi di nullità non espressamente allegati dalla parte ex art. 1421 c.c., ma emergenti dagli atti del processo (cfr. Cass., sez. un. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243).
Ebbene, come ha chiarito il perito, nel caso di specie è emerso che le parti, nell'art. 2 del contratto, hanno fatto riferimento al tasso nominale del 4,3% annuo, suscettibile di variazione positiva o negativa sulla base dell'applicazione degli indici UR (indicatore del tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee) e al Rendistato, senza però indicare in maniera univoca quale tipo di indice impiegare, il quale non è ricavabile nemmeno indirettamente.
Tale indicazione in questione, non limitata al semplice rinvio agli indici UR, comporta evidentemente l'indeterminatezza parziale del tasso di interesse, tanto è vero che il c.t.u., invitato in un primo momento a calcolare gli interessi corrispettivi in base alle indicazioni contrattuali, è stato costretto ad applicare alle singole rate una formula matematica inversa, sulla base degli unici elementi noti, quali la quota capitale rinveniente dal piano di ammortamento e la rata complessiva, indicata nelle comunicazioni della banca.
Da ciò consegue che il tasso previsto in contratto (e confermato nell'atto di erogazione) sia nullo per indeterminatezza e che debba essere sostituto dal tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, co. 3 c.p.c., come disposto in sede di integrazione delle operazioni peritali (ordinanza del 1.7.2020).
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento agli interessi di mora, in ragione dell'indeterminatezza del riferimento al Top rate dell'istituto di credito (applicato ai clienti con il merito di credito più basso), a cui è conseguita l'applicazione di interessi non specificamente individuabili. Tale carenza non può essere colmata con la consultazione degli estratti conto, dalla lettura dei quali non è comunque individuabile il tasso in questione in maniera univoca. Pertanto, la nullità della clausola per indeterminatezza comporta, anche in questo caso, l'applicazione del meccanismo sostitutivo delle clausole nulle, previsto dall'art. 1284, terzo comma, c.c., secondo cui gli interessi sono dovuti nella misura legale.
Tali conseguenze rendono, di fatto, ontologicamente non ipotizzabile una pronuncia sulla domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi (con il conseguente rigetto della domanda degli attori), dal momento che la pronuncia di nullità delle clausole per indeterminatezza dell'oggetto rende non configurabile una analoga declaratoria per l'usurarietà degli stessi, che invece presuppone la specificità dei relativi tassi all'interno dell'accordo negoziale.
Deve, poi, essere respinta la domanda avanzata nel corso del giudizio dagli opponenti e finalizzata alla rideterminazione dei tassi (corrispettivo e moratorio) ai sensi dell'art. 117, settimo comma, T.U.B.
Come si è avuto modo di osservare con ordinanza del 5.11.2019, tale pretesa è da ritenersi infondata, in quanto il meccanismo sostitutivo invocato dagli opponenti è applicabile all'ipotesi di mancanza di specifica pattuizione scritta, di accordo facente rinvio agli usi ai sensi del precedente sesto comma, ovvero all'ipotesi di pattuizione recante condizioni deteriori rispetto a quelle pubblicizzate, casi, tutti, non corrispondenti a quello in esame, in cui le clausole sono nulle per avere un oggetto che difetta dei requisiti essenziali della determinatezza o della determinabilità.
Tanto chiarito, le ulteriori domande avanzate dagli opponenti sono infondate e devono essere respinte. Ed infatti, la richiesta di dichiarare la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c. non può trovare accoglimento, in quanto l'invalidità di una clausola contrattuale non comporta automaticamente la gratuità del mutuo, come nel caso di specie, ove il contratto resta pur sempre a titolo oneroso (essendo valido ed efficace per la restante parte) e in forza del quale sono comunque dovuti gli interessi convenzionali e moratori, sia pur al tasso legale, mentre non può essere dichiarato il carattere usurario degli interessi applicati, sulla base di quanto sopra rilevato.
Una simile conclusione non comporta alcun diritto degli odierni attori alla restituzione di somme illecitamente addebitate, né una qualsiasi compensazione delle poste, dal momento che il credito della banca risultante alla data della notifica dell'atto di precetto, così come rideterminato in perizia, risulta pari a complessivi euro 168.545,79 in relazione ai finanziamenti nn. 2158 e 2159, ovverosia per un importo persino superiore al credito azionato con l'atto di precetto (pari ad euro 163.436,06). La somma di cui sopra risulta peraltro aggiornata a complessivi euro 170.189,75 euro alla data della trasmissione della consulenza tecnica (8.4.2019).
Si precisa che il suddetto calcolo è in linea con la prima soluzione proposta dal CTU
(riproposta nell'integrazione della relazione) – consistente nell'inclusione del contratto in esame nella categoria “mutui” −, mentre non può trovare accoglimento la seconda opzione, proposta dal CTP della secondo cui il calcolo del credito della banca Controparte_2 avrebbe dovuto tenere conto dell'inserimento del contratto nella diversa categoria degli
“altri finanziamenti”, trattandosi di periodiche erogazioni di somme a S.A.L.: ebbene, tale ipotesi sostenuta dalla convenuta e dall'intervenuta appare contraddittoria e sconfessata dalla stessa natura dei contratti c.d. “altri finanziamenti”, che costituiscono una categoria residuale, in cui vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili altre categorie, tra cui i mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" (v.
Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi della Banca d'Italia, categoria
10, citata per esteso nella relazione del CTU, p. 14). Ad ogni modo, tali distinzioni risultano comunque irrilevanti nel caso di specie, in quanto le stesse, come correttamente segnalato dal perito, assumono importanza unicamente ai fini dell'obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici e non ai fini dell'usura.
****
Da ultimo, devono essere respinte le domande: a) finalizzate all'accertamento dell'invalidità/inefficacia delle garanzie fideiussorie, non essendo in alcun modo ravvisabile alcuna violazione di norme imperative tale da comportare l'invalidità delle medesime, né è individuabile la lamentata violazione di cui all'art. 1956 c.c., trattandosi di garanzie rilasciate liberamente dai fideiussori, i quali avevano espressamente accettato al momento del finanziamento le condizioni contrattuali, che mantengono la loro validità; b) di nullità/inefficacia dell'ipoteca rilasciata dall'impresa trattandosi di CP_1
richiesta del tutto infondata e peraltro formulata in termini estremamente generici.
[... b) I rapporti di conto corrente intercorrenti tra l'impresa e la CP_1 CP_2
CP_2
Occorre innanzitutto rilevare, contrariamente all'impostazione seguita dai difensori degli opponenti, che bisogna procedere ad una separata trattazione dei due rapporti di conti corrente oggetto delle relative domande, poiché gli stessi mantengono una propria autonomia e devono essere pertanto ritenuti distinti.
In particolare, rispetto al rapporto di conto corrente n° 14331/3, stipulato nell'anno 1995,
a cui è stato associato un conto anticipi, deve prima di tutto essere evidenziato il fatto che non sono stati acquisiti i contratti di apertura dei rapporti di conto corrente contenenti le clausole ritenute invalide, né i relativi documenti di sintesi delle condizioni economiche nel tempo applicate.
Come evidenziato dal perito all'interno del proprio elaborato, in relazione al conto anticipi la documentazione acquisita non consente l'espletamento di compiute verifiche tecniche.
Inoltre, gli estratti conto risultano prodotti dagli attori disponibili a partire dal 01.01.1995, con saldo iniziale a debito di Lire 26.284.115.
Detto conto corrente risulta essere stato estinto in data 10.05.2002.
Per quanto concerne il conto corrente n° 3050942/7, acceso in data 13.03.2002, con operazione di giroconto di euro 30.570,00 rinveniente dal conto corrente precedente, il
CTU ha dato atto della mancanza degli estratti scalari dal 30.08.2008 al 31.12.2010, data dell'ultimo movimento risalente. Anche in questo caso, manca il contratto di apertura del conto corrente.
In ordine all'andamento del citato rapporto, per ciò che qui interessa, vi sono plurime carenze di documenti contabili per tutto il lungo arco temporale in cui si è svolto il rapporto, meglio indicate nella perizia in atti (ed infatti, non sono stati acquisiti plurimi estratti conto scalari ed estratti conto), le quali tuttavia, come ben evidenziato all'ausiliario, non sono state tali da impedirne una ricostruzione e l'accertamento dei saldi dei rapporti di conto corrente. b.1.) Le domande di accertamento della nullità di singole clausole contrattuali proposte dalla correntista
La domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali non può controvare accoglimento.
In presenza di un contratto concluso pacificamente in forma scritta, come ammesso dagli opponenti, deve darsi atto che questi ultimi, agendo in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità di talune clausole contrattuali, avrebbero dovuto produrre i contratti di conto corrente (oltre agli estratti conto).
È pacifico che nel caso di specie non sono stati depositati i contratti di apertura dei due rapporti di conto corrente, né i relativi documenti di sintesi delle condizioni economiche nel tempo applicate.
Sul punto occorre rilevare che è pur vero che gli attori avevano tempestivamente dato atto di aver richiesto all'istituto di credito la documentazione bancaria (ivi compreso il suddetto contratto di conto corrente), ai sensi dell'art. 119 TUB – in un momento antecedente alle scadenze previste per il deposito delle memorie istruttorie − e, non avendo ottenuto parte della medesima, avevano formulato istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti mancanti in originale. Tale richiesta era stata implicitamente rigettata con ordinanza del
20.07.2017, con cui veniva ammessa la sola consulenza tecnica contabile.
A séguito del deposito dell'elaborato peritale, i difensori degli opponenti all'udienza del
14 maggio 2019, primo momento utile nel quale gli attori avrebbero potuto reiterare la richiesta di esibizione, si sono limitati a formulare rilievi sull'esito della c.t.u., espletata in assenza dei documenti di cui oggi chiedono l'esibizione, senza tuttavia eccepire alcunché in ordine agli artt. 119 T.U.B. e 210 c.p.c.: per tale ragione la medesima istanza è stata poi rigettata con ordinanza del 5 novembre 2019. A séguito della medesima, con successive note di trattazione scritta i difensori hanno rinnovato la stessa richiesta, la quale veniva rigettata nuovamente il 24.11.2020 e (implicitamente) con ordinanza del 6.3.2023, con cui il processo è stato aggiornato per la precisazione delle conclusioni.
Tanto precisato, occorre dare atto che l'udienza del 17.09.2024 è stata differita, stante la mancanza dei difensori degli opponenti (per mero atto di cortesia nei loro confronti, seppur non dovuto), mentre all'udienza del 13.11.2024, svoltasi anche in tal caso in assenza dei procuratori degli attori, le altre parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata tenuta a decisione.
Sul punto deve rammentarsi, in linea con quanto chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, come nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15029 del 31/05/2019; Sez. 2,
Sentenza n. 33103 del 10/11/2021).
Alla luce di siffatto principio di diritto, deve ritenersi che gli opponenti siano decaduti dal diritto di riproporre l'istanza di esibizione formulata nel corso del giudizio.
Ed infatti, tale richiesta istruttoria, rigettata in più occasioni nel corso del giudizio, non è stata riproposta nel corso delle ultime due udienze, entrambe calendarizzate per la precisazione delle conclusioni.
Risulta pertanto tardiva la reiterazione della medesima richiesta istruttoria rinnovata solo in sede di comparsa conclusionale, essendo nel frattempo tenuta la causa a decisione.
Conseguentemente, l'omessa produzione dei contratti di conto corrente comporta l'impossibilità di accertare le nullità delle clausole negoziali oggetto di censura, relative al superamento del tasso soglia antiusura, all'illegittima applicazione di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto.
b.2) Le domande volte ad accertare l'illegittima applicazione ai rapporti di conto corrente di interessi usurari, della commissione di massimo scoperto e di altri oneri
La domanda in questione non può trovare accoglimento.
I contratti di conto corrente, come detto, non sono stati prodotti in giudizio dalla correntista, sicché non può essere vagliata la legittimità o meno dell'applicazione di interessi usurari e della commissione di massimo scoperto (ossia se fosse stabilita ex ante l'entità della commissione, la periodicità del calcolo e la specificazione della modalità di funzionamento della commissione stessa) e di altri oneri.
A tal proposito, le eccezioni sollevate dagli attori si sono rivelate del tutto generiche e non meritevoli di approfondimenti peritali. Tali carenze non possono essere colmate con le allegazioni contenute nella CTP depositata dagli attori, così da rendere - sotto questi aspetti
- di fatto superflui gli approfondimenti peritali, i quali devono ritenersi preclusi laddove siano preordinati alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex plurimis,
Cass. 3 maggio 2007, n. 10182).
Ad ogni modo, gli accertamenti peritali hanno confermato, con particolare riferimento alla doglianza sull'usura, l'impossibilità di pervenire all'accoglimento della domanda, alla luce delle sopra illustrate carenze documentali. Come infatti evidenziato dalla dott.ssa per entrambi i rapporti negoziali, “la Per_5
carenza documentale e informativa sopra specificata non ha consentito di verificare se sia stato superato il tasso soglia di cui alla L. 108/96” (v. p. 20 prima relazione).
Costituisce infatti onere del correntista, che agisca per la rideterminazione del saldo e ripetizione d'indebito, dimostrare la mancanza di causa debendi degli addebiti operati dalla banca, ciò che non può prescindere dall'esame della fonte contrattuale: “non è la banca a dover dimostrare la sussistenza ed entità del proprio credito, ossia la legittimità degli addebiti in conto, onere che la stessa ha nel solo caso inverso in cui sia stata essa ad agire per ottenere il pagamento della somma risultante quale scoperto di conto, ma è invece la attrice che deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente e di restituzione delle somme indebitamente percepite. Prima ancora, quindi, è onere della parte attrice produrre il contratto di conto corrente, in modo da consentire la valutazione relativa alla presenza o mancanza delle clausole relative alla pattuizione di interessi ultralegali, di una commissione di massimo scoperto e spese di tenuta conto, nonché della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi” (Corte d'Appello di Cagliari, n. 429/2017; conformi Trib. Cagliari, n. 2632/2017;
Trib. Cagliari, n. 729/2014).
Per le ragioni sopra esposte le domande in questione devono essere rigettate.
b.3) La domanda volta all'accertamento della illecita capitalizzazione degli interessi.
Tale domanda è fondata e dev'essere accolta.
Sul punto deve rammentarsi che, anche nell'ipotesi di mancanza dei contratti di conto corrente, è comunque possibile pervenire ad un accertamento sull'illecita capitalizzazione degli interessi, laddove sia comunque ricostruibile l'andamento dei conti correnti sulla base della documentazione bancaria prodotta, come avvenuto nel caso di specie.
Più precisamente, la disciplina da applicarsi al contratto n° 14331/3, stipulato nell'anno
1995, come desumibile dai primi estratti di conto corrente prodotti, è quella previgente all'entrata in vigore dell'art. 120 TUB, come modificato dal d.lgs. n. 342 del 4.8.1999 – avvenuta in data 19.10.1999 e comunque con efficacia dalla data di vigenza della delibera
CICR 6.2.2000 (22.4.2000) - ed in relazione ad essa deve ritenersi l'illegittimità della pratica che ha previsto la capitalizzazione degli interessi in violazione della disposizione di cui all'art. 1283 c.c.
Al riguardo è sufficiente richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti conformi costituiti dal noto, ed oramai consolidato, orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2374/99, 3096/99, 3845/99, 12507/99, 4490/02
e 8442/02, 2593/03 e S.U. 21095/04; nn.4093, 4094 e 4095/05; n.870/06 ed inoltre ribadito da S.U.
2.12.2010 n. 24418), secondo cui la pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto comporta la produzione di interessi su interessi, è illegittima ai sensi dell'art. 1283 c.c. con la conseguenza che per i contratti in essere (come quello in esame) prima della entrata in vigore della deliberazione del CICR del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000, la convenuta non ha diritto a percepire interessi maturati su altri CP_2
interessi a prescindere dalla periodicità della capitalizzazione e dalla previsione di una chiusura contabile eguale degli interessi creditori e debitori.
Tale principio è stato anche di recente ulteriormente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con l'ulteriore precisazione secondo cui: “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera
CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (cfr. Cass. civ. 19.5.2020, n. 9140 e ord. del 23.12.2020 n. 29420).
Conseguentemente, è pacifico che dev'essere esclusa la capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al contratto di conto corrente n°
3050942/7, acceso in data 13.03.2002.
Anche in questo caso, come emerge dagli estratti conto corrente e scalari in atti, l'istituto di credito ha applicato per tutta la durata del rapporto la capitalizzazione periodica per gli interessi a debito, anche in presenza di un saldo debitore per la correntista. Del resto, nel corso del giudizio, la banca non ha neppure allegato di aver applicato la capitalizzazione degli interessi con la medesima periodicità nel conteggio degli interessi (in ossequio ad esigenze di trasparenza contrattuale), sicché deve affermarsi che la stessa non si è attenuta alle indicazioni contenute nella delibera CICR 6.2.2000.
La pratica indicata, pertanto, è da ritenersi illegittima e dev'essere esclusa qualsivoglia capitalizzazione degli interessi (in linea con le indicazioni fornite al CTU al momento della formulazione dei quesiti peritali). b.4) La rideterminazione dei saldi dei conti correnti.
Una volta accertata l'illecita capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei due rapporti di conto corrente, occorre depurare i relativi saldi dalle poste illegittime.
Sul punto, la carenza di taluni estratti conto (di cui sopra si è dato conto, sia pur per brevi periodi) non impedisce, come ben evidenziato dal CTU, di giungere ad un risultato affidabile.
Facendo riferimento alla consulenza tecnica in atti - alla quale si rimanda in quanto esaustiva, congruamente motivata e dalla quale non vi è alcuna ragione di discostarsi -, risulta che mediante la totale eliminazione degli effetti della capitalizzazione degli interessi dall'inizio del rapporto si è giunti alla rideterminazione dei saldi nei termini che seguono.
Ed infatti, per quanto concerne il conto corrente n° 4331/3, la riclassificazione cronologica di ogni singola operazione bancaria, sulla base degli estratti conto disponibili (che comprendono il periodo 01.01.1995 – 10.05.2002) e quindi, in applicazione delle condizioni ivi contenute (laddove presenti gli estratti scalari), fino alla data dell'ultimo movimento risalente al 10.05.2002, esprime un saldo positivo in favore del correntista d'importo pari ad euro 7.734,65 - in luogo del valore di chiusura pari a zero indicato dall'istituto di credito -, al netto dell'annullamento della capitalizzazione, come disposto con il quesito peritale.
Sul punto, deve ritenersi inammissibile l'eccezione di prescrizione – sollevata dal difensore dell'intervenuta − in quanto palesemente tardiva, essendo eccepita soltanto in sede di comparsa conclusionale, rimandando alle considerazioni svolte dal CTP della convenuta
(non risulta infatti eccepita al momento della sua costituzione in giudizio, né nei successivi difensivi), mentre avrebbe dovuto essere sollevata dalla convenuta alla prima difesa utile.
L'eccezione in questione non risulta peraltro mai espressamente sollevata dal difensore della convenuta, né in sede di comparsa di costituzione e risposta (termine ultimo per sollevarla), né nel corso del giudizio.
È evidente che la prescrizione di siffatto credito, in mancanza di tempestiva eccezione da parte dell'interessata, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Conseguentemente, è fondata la richiesta degli attori finalizzata alla restituzione dell'importo sopra determinato, oltre agli interessi legali maturati dalla data di chiusura del conto.
Quanto al conto corrente n° 3050942/7, acceso in data 13.03.2002 (come detto, mediante operazione di versamento di somma di denaro proveniente dal conto sopra menzionato), la riclassificazione cronologica delle operazioni finanziarie e in applicazione delle condizioni ivi contenute, fino alla data del 31.12.2010, esprime un saldo di chiusura negativo per il correntista pari a - 21.788,72 euro - in luogo del maggior valore di euro 35.980,24 indicato dalla banca -, tenuto conto dell'effetto dell'annullamento della capitalizzazione.
In definitiva, in tale caso deve accertarsi che il saldo del rapporto di conto corrente è in favore dell'istituto di credito per l'importo di cui sopra, anche all'esito della capitalizzazione degli interessi (non può invece emettersi una pronuncia di condanna degli opponenti alla restituzione di siffatto importo, non essendo richiesta dalla parte convenuta né dall'intervenuta).
b.5) Le restanti domande degli attori
Le ulteriori domande proposte dagli opponenti devono essere rigettate.
Non può infatti trovare accoglimento la domanda con cui gli attori hanno chiesto di dichiarare l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi dell'impresa
[...]
, poiché gli opponenti – in assenza di evidenze documentali Controparte_1
in ordine a tale segnalazione, il che non consente nemmeno di comprendere la ragioni del provvedimento – non hanno fornito alcun elemento di prova a sostegno delle proprie argomentazioni. Del resto, non si comprende come tale segnalazione possa qualificarsi in termini di illegittimità, stante la gravissima esposizione debitoria maturata dalla correntista e l'esistenza di uno specifico obbligo di segnalazione a carico della banca, che risulta essere stato assolto dall'odierna convenuta.
Del pari, dalle risultanze processuali non è individuabile alcuna violazione da parte della convenuta, delle regole di correttezza e buona fede e trasparenza nella esecuzione CP_2
dei rapporti con essa intercorsi. Al contrario, dalla documentazione in atti emerge che gli importi oggetto di finanziamento siano stati effettivamente accreditati alla parte mutuataria e come, nonostante la grave esposizione debitoria maturata in relazione a tale finanziamento, la aveva ripetutamente accordato ai debitori, ma Controparte_2
senza successo, piani di rientro e periodi di moratoria, per poi agire giudizialmente soltanto a séguito delle gravi e perduranti inadempienze in cui è incorsa la controparte.
Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto infondata anche l'azione di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale, attesa l'assenza di alcun danno patrimoniale patito dai ricorrenti nel corso del rapporto con l'istituto di credito.
c) Le spese processuali. Le spese processuali, stante il complessivo andamento del giudizio in cui sono state rigettate quasi tutte le domande degli opponenti e che, invece, ha visto il riconoscimento del credito della banca per un importo del tutto similare a quello oggetto dell'atto di precetto, devono essere compensate per 1/3 tra le parti attrici e le controparti, stante la fondatezza delle doglianze riguardanti l'applicazione illecita di interessi convenzionali e moratori per il contratto di mutuo e l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi in relazione ai contratti di c/c.
L'accoglimento, seppur del tutto parziale, delle domande attoree rende non accoglibile la richiesta delle controparti di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Tanto chiarito, per la restante parte le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore sino ad euro 260.000,00 (tenuto conto dell'importo del credito oggetto dell'atto di precetto opposto e del saldo dei c/c di cui si è richiesta la rideterminazione del rapporto dare/avere), tenendo conto dei valori medi per tutte le fasi, senza applicare diminuzioni (ad eccezione della fase decisionale, in cui le parti hanno fatto riferimento alle proprie istanze e conclusioni) stante il livello di non minima complessità della controversia, liquidate per l'importo complessivo di euro 9.402,00 e così ripartite:
- euro 6.802,00 per compensi da liquidarsi in favore del difensore della convenuta
[...]
in relazione alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, oltre spese Controparte_2
generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- euro 2.600,00 per compensi in favore del difensore della intervenuta CP_4 [...]
(la quale ha debitamente documentato di essere Controparte_4
l'attuale titolare del credito azionato dalla si vedano a tal fine gli allegati Controparte_2
all'atto di costituzione) per la sola fase decisionale, essendosi la stessa costituita soltanto all'esito del processo e il cui difensore si è limitato a ripercorrere le risultanze processuali e alle difese, deduzioni, eccezioni e conclusioni formulate dal procuratore della parte convenuta, a cui si è integralmente associato. A tale importo devono aggiungersi le spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Le spese di CTU devono gravare in via definitiva sulle parti attrici per i 2/3 (atteso che essa si è svolta soltanto in relazione alle domande degli attori per le quali essa è risultata in larga parte soccombente), mentre per la restante parte gravano in solido tra la parte convenuta e l'intervenuta, sulla scorta del principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è disposta nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, non già di un mezzo di prova in senso proprio, le cui spese, nei rapporti esterni con il consulente, debbono essere poste a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dagli attori nei confronti della (ora Controparte_2
: CP_3
1) in relazione al contratto di finanziamento n. 30102158, stipulato in data 02.03.2005,
- dichiara la nullità della clausola di applicazione degli interessi corrispettivi e di mora per difetto di determinatezza, con la conseguente applicazione degli stessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, co. 3 c.p.c.;
- dichiara che il credito vantato dalla in virtù del citato contratto di Controparte_2 finanziamento è pari ad euro 168.545,79 alla data della notifica dell'atto di precetto, importo ricalcolato nella somma di euro 170.189,75 euro alla data dell'08.04.2019 e attualmente vantato dalla parte intervenuta;
2) in relazione al contratto di conto corrente n. 03014331.6:
- dichiara l'illecita capitalizzazione degli interessi applicata da parte della Controparte_2
con il conseguente annullamento di ogni forma di anatocismo nel citato rapporto;
[...]
- ridetermina il saldo del citato conto corrente alla data del 10.05.2002 in complessivi euro
7.734,65 in favore del correntista, con la conseguente condanna della Controparte_2
alla rifusione di pari importo in favore di , oltre agli
[...] Controparte_1
interessi legali maturati dal 10.05.2002;
3) in relazione al conto corrente n. n. 03103050942.7:
- dichiara l'illecita capitalizzazione degli interessi applicata da parte della Controparte_2
con il conseguente annullamento di ogni forma di anatocismo nel citato rapporto;
[...]
- ridetermina il saldo del citato conto corrente alla data del 31.12.2010 in complessivi euro
21.788,72 euro in favore della convenuta, già depurato della capitalizzazione degli interessi;
- rigetta tutte le ulteriori domande proposte nell'interesse degli opponenti;
- compensa per 1/3 le spese processuali tra le parti e condanna gli opponenti al pagamento della restante parte in favore della per l'importo euro 6.802,00, per Controparte_2
compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
condanna, altresì, gli opponenti al pagamento in favore dell'intervenuta Controparte_4 er l'importo di euro 2.600,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.
[...]
e c.p.a., come per legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico degli opponenti per i 2/3 e per la restante parte a carico della convenuta e dell'intervenuta, in solido tra loro;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dalla convenuta e dall'intervenuta.
Così deciso in Cagliari, in data 20 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Luca Angioi