Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 497/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente -
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 497 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 28 marzo 2025 avente ad oggetto separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Casoria alla Via G. Parte_1 C.F._1
Giolitti, 7 presso lo studio dell'Avv. Angelo Marino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Casoria alla Controparte_1 C.F._2
Via Cardinale Castaldo, 21 presso lo studio dell'Avv. Vittoria Giammarino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 7.2.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria il 24 ottobre 1987, dal quale sono nati due figli -
Per_
(nata a [...] il [...]), economicamente autosufficiente e (nato a [...] il Per_2
6.2.1989) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 20 marzo 2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 28 marzo 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Nulla in merito alla casa coniugale che è stata già dismessa unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali e tenuto conto della volontà del sig. di trovare una occupazione il prima possibile, lo stesso rinuncia a qualsiasi Controparte_1
contributo di mantenimento a suo favore;
4. Il sig. si obbliga al versamento della somma di euro 500,00 mensili a favore Controparte_1
del figlio , maggiorenne ma non ancora autosufficiente, fino a quando lo stesso non avrà Per_2
raggiunto l'indipendenza economica;
5. le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, rimettendosi per l'individuazione e la classificazione delle stesse al Protocollo di Intesa sulle spese straordinarie in materia di Famiglia, sottoscritto dal presidente del Tribunale di Napoli Nord ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 31.10.2019. Nel caso di anticipo della propria quota di competenza del 50%, ciascun genitore si impegna a provvedere al rimborso della predetta quota V.G. n. 497/2025
entro il termine di 5 giorni dalla richiesta di pagamento (richiesta che può avvenire anche tramite sms, WhatsApp o altro strumento tecnologico riconosciuto).
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] l'[...]) e Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]);
[...]
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASORIA (atto n.178, parte II, s. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1987) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio