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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/04/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2491/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Francesco Distefano Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 C.F._3
tutti in proprio e in qualità di eredi pro quota di Persona_1
elettivamente domiciliati in Milano, viale Majno n. 5, presso lo studio dell'avv. Marco Carmelo Maria
Impelluso (C.F. ) che li rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._4
APPELLANTI
CONTRO
P.IVA C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Pontaccio n. 19, presso lo studio dell'avv. Franco Giudici (C.F. ) che la C.F._5
rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 13 Nonché CONTRO
C.F. ) CP_2 C.F._6
C.F. ) CP_3 C.F._7
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della sentenza n. 6767/2024 resa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio rubricato al n.
37799/2021 di R.G., pubblicata in data 5 luglio 2024, notificata il 12 luglio 2024, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione così giudicare:
In accoglimento del primo e del secondo motivo d'appello
a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del signor quale comproprietario CP_2
e conducente del veicolo Volkswagen Golf tg. EF764TY, nella determinazione del sinistro occorso in data 12 dicembre 2015 alle ore 04:10 circa sulla S.P. 120 nel Comune di Medesano, in seguito al quale decedeva il signor nato il [...] a [...]; Persona_2
b) per l'effetto, condannare in solido tra loro il signor quale comproprietario e CP_2
conducente del veicolo Volkswagen Golf tg. EF764TY, la signora , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, rispettivamente comproprietaria e compagnia assicuratrice del suddetto veicolo (polizza n. 462761353), al risarcimento, in favore degli esponenti, di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti - a qualsiasi titolo subiti e subendi conseguentemente all'evento descritto in narrativa. Su tutte le predette somme dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria ed il risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore a 1,822% o ad altro determinato di giustizia.
c) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso, che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
In via istruttoria
Ammettere le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 non ammesse in primo grado”.
pagina 2 di 13 Per CP_1
“Piaccia al'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, così giudicare:
1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare, per i motivi indicati in parte narrativa o come meglio ritenuto,
l'interposta impugnazione;
per l'effetto: confermare in ogni sua parte la sentenza n. 6767/2024 del
Tribunale di Milano.
2) IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, VI comma
n. 2 c.p.c., non ammesse in primo grado e, segnatamente, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che, in occasione del sinistro stradale per cui è causa, avvenuto in data 12 dicembre 2015 verso le ore 04.10 sulla S.P. extraurbana 120 con direzione da Noceto verso Collecchio, viaggiavo quale terzo trasportato sul veicolo VW Golf TG EF764TY condotto dal sig. (teste CP_2 Tes_1
.
[...]
2) Vero che riconosco come mia, di cui confermo il contenuto, la dichiarazione rilasciata ai
Carabinieri di Noceto nel documento che mi si rammostra (ns. doc. n. 1) [teste . Tes_1
3) Vero, in particolare, che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, pochi metri dopo aver superato un cavalcavia, sentivo un forte urto proveniente dal lato laterale anteriore sinistro dell'auto
(teste . Tes_1
4) Vero che chiedevo al sig. cosa fosse successo (teste . CP_2 Tes_1
5) Vero che il sig. esclamava “oddio cos'è”? (teste . CP_2 Tes_1
6) Vero che in data 12 dicembre 2015 verso le ore 04.05, alla guida della autovettura dei miei genitori, percorrevo S.P. extraurbana 120 con direzione da Noceto verso Collecchio (teste ). Tes_2
7) Vero che riconosco come mia, di cui confermo il contenuto, la dichiarazione rilasciata ai
Carabinieri di Noceto nel documento che mi si rammostra (ns. doc. n. 1) [teste ]. Tes_2
8) Vero che, all'atto del sinistro per cui è causa, la visibilità in loco era nulla (testi e Tes_1
). Tes_2
9) Vero, in particolare, che il contesto ambientale in cui è avvenuto l'incidente era privo di illuminazione artificiale (testi e ). Tes_1 Tes_2
10) Vero che, pochi metri dopo il punto dove è avvenuto l'incidente, il sig. accostava CP_2
l'auto a destra della carreggiata e, insieme a lui, scendevo dall'auto e, con l'ausilio della torcia del cellulare, ci dirigevamo verso il luogo dell'impatto (teste . Tes_1
pagina 3 di 13 11) Vero che, all'atto del sinistro per cui è causa, il sig. conduceva l'autovettura nel CP_2
rispetto del limite di velocità e comunque ad una velocità consona allo stato dei luoghi (teste Tes_1
.
[...]
12) Vero che, all'atto del sinistro per cui è causa, il sig. era sobrio (teste . CP_2 Tes_1
13) Vero che, all'atto del sinistro per cui è causa, la sagoma del sig. era invisibile (teste Persona_2
. Tes_1
15) Vero che il sig. indossava abiti di colore scuro (teste . Persona_2 Tes_1
18) Vero che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il sig. creava pericolo agli Persona_2
utenti della strada (teste ). 19) Vero che, date le suddette circostanze di tempo e di luogo, il sig. Tes_2
era impossibilitato a percepire la presenza del pedone (teste . CP_2 Tes_1
20) Vero, in particolare, che al sig. date le dette circostanze di tempo e di luogo, era CP_2
inibito intraprendere una manovra per evitare la collisione con il sig. (teste . Per_2 Tes_1
*** Si indicano a testi:
- sig. residente in [...]; Testimone_3
- sig.ra , residente in [...]. Testimone_4
*** Nel caso di ammissione della prova per testi articolata da parte attrice si chiede di essere ammessi
a prova contraria con i medesimi testi sopra indicati.
3) Con vittoria di Spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfaitario del 15% delle Spese generali di Studio, nel rispetto del principio della soccombenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in grado di appello ritualmente notificato, Parte_1 Parte_3 Parte_2
tutti in proprio e quali eredi pro quota di hanno interposto gravame, affidandosi a due
[...] Persona_1
distinti motivi di appello che verranno di seguito esaminati, avverso la sentenza n. 6767/2024, pubblicata in data 5.07.2024, con la quale il Tribunale di Milano, rigettando le domande di accertamento della responsabilità esclusiva in relazione al sinistro stradale nella quale aveva perso la vita il loro congiunto, e di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, proposta dai medesimi nei confronti di (conducente), (proprietaria) (compagnia CP_2 CP_3 CP_1
assicuratrice), aveva così deciso: “1) rigetta tutte le domande proposte da Parte_1 Persona_1
e nel presente giudizio;
2) compensa Parte_3 Parte_2 Parte_4 Persona_3
integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone definitivamente a carico delle parti attrici e delle parti convenute nella misura del 50% ciascuna le spese di ctu, come liquidate in corso di causa”.
pagina 4 di 13 Chiedevano, dunque, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa del 16 dicembre 2024, si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex CP_1
adverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame avversario.
All'udienza del 16.01.2025 il consigliere istruttore, dichiarata la contumacia di ed CP_2
e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., invitava le parti a CP_3
precisare le rispettive conclusioni. Le stesse concludevano in atti e la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data 17.04.2025. Alla predetta udienza le parti discutevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 17.04.2025
Giudizio di primo grado
I fatti di causa possono essere così riassunti.
e convenivano in Parte_1 Persona_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 Persona_3
giudizio e in qualità di proprietario conducente e di proprietaria CP_2 CP_3 dell'automobile Wolkswagen Golf tg. EF76TY, nonché, compagnia assicurativa per la CP_1
r.c.a. del veicolo chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente, la loro condanna in via solidale al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro avvenuto in data
12.12.2015, in seguito al quale era deceduto il loro congiunto Persona_2
A sostegno della propria pretesa, parte attrice rappresentava che:
- agiva per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il congiunto Per_2
in qualità di madre, padre, fratello, sorella, nonna materna e nonna paterna del medesimo,
[...]
oltre che per il risarcimento dei danni da spese funerarie e stragiudiziali sostenute;
- in data 12 dicembre 2015, intorno alle ore 4,10 sulla S.P. 120 del Comune di Madesano, il loro congiunto decedeva in conseguenza dell'investimento da parte della Volkswagen Persona_2
Golf tg. EF764TY condotta da con a bordo in qualità di CP_2 Testimone_3
terzo trasportato;
- la vittima, al momento dell'investimento, si trovava all'incirca sulla linea di mezzeria, con il lato sinistro rivolto verso il sottopassaggio;
- l'urto si concretizzava tra la “parte antero-laterale sinistra dell'autoveicolo e, in prima battuta,
l'arto inferiore sinistro del pedone, che veniva poi caricato e proiettato sulla parte superiore della carrozzeria del veicolo, frantumando il cristallo parabrezza, lato conducente, con il corpo
e il capo” e che quindi veniva “sbalzato nell'opposto senso di marcia, atterrando sulla banchina laterale, a circa 37 metri dall'uscita del sottopasso”; pagina 5 di 13 - intervenivano nell'immediatezza del sinistro i Carabinieri della stazione di Noceto sentendo a sommarie informazioni le persone informate sui fatti e le analisi tossicologiche sui fluidi biologici prelevati in sede autoptica su davano esito negativo, viceversa, dalle Persona_2
medesime analisi effettuate sulla persona di emergeva che, alle ore 6.30, il tasso CP_2
alcolemico era pari a 0,21 g/l e che, pertanto, secondo i calcoli del perito del P.M. (il corpo umano metabolizza circa 0,2 g/l all'ora) verosimilmente il tasso alcolemico dell al CP_2
momento del sinistro, circa due ore prima, era pari a 0,67 g/l e, quindi, superiore al limite consentito (0,5 g/l) in violazione dell'art. 186 C.d.S.;
- veniva redatta perizia ricostruttiva dall'ing. incaricato dal Pubblico Ministero presso il Per_4
Tribunale di Parma nel corso delle indagini preliminari che, tuttavia, presentava lacune e contraddizioni e le relative conclusioni divergono dalle deduzioni del P.I. (doc. 11) e Per_5 dell'Ing. , ai quali gli odierni attori hanno affidato incarico per un'ulteriore perizia Per_6
ricostruttiva;
- concluse le indagini, il PM chiedeva l'archiviazione per il reato ascritto a CP_2
richiesta che veniva accolta dal GIP presso il Tribunale di Parma;
- il consulente degli attori, ing. , “localizzava il punto d'urto a circa 20-25 m dal Per_6
sottopasso ferroviario, qualche metro prima rispetto alla posizione dei frammenti vitrei della porzione anteriore del veicolo, trovati a circa 27-24 metri dal predetto sottopasso” e rilevava inoltre che “la profondità del campo visivo di cui poteva disporre il signor era tale da CP_2
poter garantire un avvistamento del signor alla distanza di almeno 40-45 metri, grazie ai Per_2 fari anabbaglianti del suo veicolo”;
- che il conducente aveva frenato solo dopo aver travolto il pedone, accostando la CP_2
vettura sulla banchina alla propria destra, a circa 120 metri dall'uscita del sottopasso e a circa
83 metri dalla posizione finale del corpo della vittima;
pertanto, la responsabilità era riconducibile esclusivamente alla condotta imprudente dell che non aveva commisurato CP_2
la velocità, entro lo spazio visivo illuminato di circa 40-45 metri determinato dalla profondità dei propri fari anabbaglianti, ed alle condizioni di scarsa illuminazione stradale e di orario notturno, con conseguente violazione dell'art. 141 C.d.S
- altri veicoli avevano, infatti, evitato l'impatto e i testimoni hanno riferito una visibilità buona
(v. , passeggera seduta sul sedile posteriore lato sinistro, transitante sulla S.P. 120 Persona_7
alle ore 4.30, poco dopo aver superato il sottopasso, riferisce di aver visto per terra numerosi frammenti di vetro e, poco distante, il corpo riverso al suolo); , alle ore 14.05 del Testimone_4
pagina 6 di 13 12 dicembre 2015, ha visto poco prima del sottopassaggio ferroviario, e ha visto, Persona_2 dallo specchietto retrovisore che un'altra auto lo ha evitato (doc. 8).
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese risarcitorie attoree e CP_1 contestandole in relazione all'an ed al quantum; eccepiva che il sinistro dovesse essere ascritto all'esclusiva responsabilità di il quale aveva tenuto una condotta del tutto anomala e Persona_2
imprevedibile per il conducente, avendo attraversato la SP 120, di notte, vestito di nero e privo di segnalazioni luminose.
I convenuti ed non si costituivano in giudizio e, pertanto, ne veniva CP_2 CP_3
dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente tramite l'escussione di quattro testimoni e l'espletamento di
CTU cinematica ai fini della ricostruzione del sinistro.
Il Tribunale di Milano, dopo aver richiamato la costante giurisprudenza della Suprema Corte sull'interpretazione della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 primo comma c.c. ha ritenuto di non poter accogliere le domande degli attori, perché all'esito dell'istruttoria non era emersa alcuna violazione delle prescrizioni del codice della strada imputabile al conducente e, al contempo, del tutto anomalia ed imprevedibile era da ritenersi la condotta del pedone che, pertanto, rilevava in termini di concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, co.1, c.c. tale da escludere quella del conducente.
Nella specie il Tribunale ha rilevato come, nonostante, la consulenza cinematica del Pubblico
Ministero, le perizie di parte e la ctu cinematica disposta in corso di causa, non fosse stato possibile individuare il punto d'urto.
Invero, pur essendo pacifico che l'investimento avveniva a notte fonda, poco dopo l'uscita dal sottopassaggio della strada provinciale 120, mentre si trovava sulla carreggiata di Persona_2
percorrenza della autovettura in prossimità della linea di mezzeria, vestito di scuro e senza segnale luminoso, tuttavia, il punto d'urto, indispensabile al fine di verificare l'avvistabilità del pedone e la capacità del conducente di attivare una qualsiasi manovra di emergenza, non veniva univocamente individuato.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto non sufficiente, ai fini della determinazione del punto d'urto, la deposizione del teste terzo trasportato sul veicolo di che aveva dichiarato che Tes_1 CP_2
l'investimento sarebbe avvenuto a circa 100-150 metri dall'uscita del sottopassaggio, in quanto non trovava specifico riscontro sui danni riportati dall'autovettura, sulla posizione del corpo a lato della carreggiata, sulla presenza degli elementi vitrei tra 24 e 27 metri dall'uscita del sottopasso e sulla posizione della scarpa in un punto ancora diverso.
pagina 7 di 13 A fronte dell'impossibilità di individuare univocamente il punto d'urto, il Tribunale ha ritenuto che, pur nel contesto della presunzione di responsabilità ex art. 2054 co 1 c.c., l'onere di provare il fatto storico rimanesse a carico degli attori ex art. 2697 c.c.
Pertanto, in assenza elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del punto d'urto e delle conseguenti condizioni di avvistabilità del pedone, il primo giudice ha escluso la responsabilità di che CP_2
aveva rispettato tutte le prescrizioni imposte dal C.d.S. rilevando, invece, un contegno assolutamente imprevedibile e anomalo in che si trovava in piena notte in mezzo alla carreggiata senza Persona_2
alcun capo di abbigliamento catarifrangente.
Il presente appello
Avverso la sentenza interponevano appello in proprio e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di eredi pro quota di affidandosi a due distinti motivi. Persona_1
Con il primo motivo di appello, intitolato “errore di diritto circa la ripartizione dell'onere probatorio, in violazione del primo comma dell'art. 2054 c.c.”, la parte appellante sostiene che il Tribunale ha erroneamente invertito l'onere probatorio di cui all'art. 2054 co. 1, c.c., che pone una presunzione di responsabilità in capo al conducente, perché ha addossato a carico dei danneggiati l'onere di provare se il pedone fosse o meno avvistabile dall'automobilista, mentre l'unico onere che grava sulla parte danneggiata è la dimostrazione della mera relazione causale tra la circolazione e il danno, restando per il resto allocato in capo al solo danneggiante l'onere dell'esimente tipica “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Era, dunque, onere dei danneggiati provare soltanto il nesso di causalità fra l'investimento e la morte, mentre era onere del conducente provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dunque, anche di essere esente da colpe per non essere stato nelle condizioni di avvistare il pedone.
Con il secondo motivo di appello, intitolato “errore di fatto e di diritto sulla valutazione delle prove circa il riparto di responsabilità, in violazione dell'art. 2054 comma 1 c.c., dell'art. 1227 comma 1
c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2727 e ss c.c.”, l'appellante censura la lettura e la valutazione degli elementi probatori da parte del primo giudice, laddove, afferma che la condotta di guida dell CP_2
sarebbe esente da colpe nella causazione del sinistro per cui è lite, con attribuzione di responsabilità esclusiva in capo al pedone, per aver avuto un comportamento “marcatamente anomalo ed imprevedibile” di per sé tale da superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 1
c.c. Sottolinea, invece, che l non ha tenuto una condotta prudente:-, in primo luogo, per non CP_2
avere regolato la velocità al fatto che la vista, all'uscita dalla galleria, necessita di tempo per adeguarsi pagina 8 di 13 alla diversa condizione di luce, e questa circostanza doveva essere prevista dal conducente e risolta con un'ulteriore riduzione della velocità. Inoltre, il 2° comma dell'art. 141 C.d.S. prescrive che “il conducente deve avere sempre di fronte a sé uno spazio visibile almeno pari allo spazio necessario per arrestare il veicolo, dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” e non essendovi illuminazione uniforme, il conducente avrebbe dovuto opportunamente tenere una velocità fortemente moderata o attivare i proiettori abbaglianti come previsto dall'art. 153, 1° comma, 3^ alinea C.d.S.: Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente);-in secondo luogo un ulteriore profilo di colpa a carico di è rappresentato dalla violazione dell'art. 143, 1° comma CdS. Infatti, tale CP_2 articolo recita: “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. Infine, il tasso alcolemico dell' al momento del sinistro, verosimilmente, era pari a 0.67 g/l. e quindi superiore al limite CP_2
consentito. La condotta colposa del pedone può valere a superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 1, c.c., solo se essa presenti i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità che, nel caso di specie, non potrebbero evincersi, posto che il pedone era stato avvistato sia dagli altri testimoni presenti ed, inoltre, evitato, da chi aveva percorso poco prima il medesimo tratto stradale.
Opinione della Corte
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte che andranno ad esaminare congiuntamente i motivi di appello e che vanno ad integrare la motivazione del Tribunale.
Giova premettere che, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la disposizione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. sancisce una presunzione di responsabilità a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie che abbia cagionato un danno a persone o cose, il quale
è tenuto a risarcire il danno prodotto, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso. È chiaro, quindi, che la ragione per la quale il legislatore considera l'ipotesi di danno derivante dalla circolazione di veicoli è che vede in essa esercizio di un'attività pericolosa, pertanto, la norma costituisce applicazione dei principi di cui all'art. 2050 c.c, tuttavia, lungi dal configurare una fattispecie di responsabilità oggettiva, è consentito al conducente di vincere tale presunzione di responsabilità dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo conto che, a tal fine, neanche, rileva l'anomalia della condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, per evitare il danno.
pagina 9 di 13 Nel contesto di una regola probatoria evidentemente diretta a favorire la parte danneggiata, su quest'ultima grava, quindi, solo l'onere di provare il nesso eziologico tra il sinistro e il danno, essendo tenuta a dimostrare, nel caso di investimento di pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, che l'evento dannoso della morte sia derivato dall'investimento. Fatta questa premessa occorre, quindi, dare atto che ha senz'altro errato il Tribunale nel ritenere che:” considerato il contegno del defunto del tutto anomalo ed imprevedibile, che non è emersa la prova che del punto in cui il Persona_2
pedone è stato investito al fine di appurare se in un tratto anche di poco precedente il conducente dell'automobile potesse scorgerlo ed identificarne la presenza, non si reputa assolto l'onere in capo agli attori di dimostrare l'effettiva dinamica fattuale;
in assenza di tale prova, non può essere applicata la regola di presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., presumendo che il conducente non abbia fatto tutto quanto possibile per evitare la collisione, frenando, rallentando o deviando la marcia per il semplice motivo che, a seconda della sede dell'urto, cambia inevitabilmente la possibilità per il conducente della vettura di percepire la presenza di un pedone per l'effetto il suo margine di azione-reazione”.
La mancata esatta individuazione del punto d'urto sul manto stradale non fa venir meno la presunzione di cui all'art. 2054 primo comma c.c. a carico del conducente e, quindi, sullo stesso grava l'onere probatorio di cui si è detto, per poter andare esente da responsabilità.
Al riguardo, reputa la Corte che, invece, sia stata fornita la prova liberatoria idonea a vincere la presunzione di responsabilità richiesta dall'art. 2054 co.1, c.c., altresì, apprezzandosi il comportamento anomalo e imprevedibile del pedone ai fini del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. tale per cui l'evento non era altrimenti evitabile.
Occorre, innanzitutto, indagare se la condotta del conducente sia stata improntata a parametri di diligenza e prudenza, se cioè l abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle CP_2
circostanze del caso concreto.
Secondo la Corte, la risposta è affermativa.
Quanto alla dinamica non è in discussione il fatto che in data 12 dicembre 2015, alle ore 04.10, sulla
S.P. 120 nel Comune di Medesano (PR) vagava in mezzo alla carreggiata e veniva Persona_2
investito dalla VW Golf TG EF764TY condotta dall che procedeva con direzione da Noceto CP_2
verso Collechio. Il tratto della S.P. 120 ove si è verificato l'incidente, ossia circa 30 metri dopo l'uscita da un sottopasso ferroviario, è totalmente privo di illuminazione artificiale ed era caratterizzato oltretutto da leggera foschia. La vittima indossava abiti di colore scuro ed il punto d'urto fra l'autovettura ed il pedone come risulta dal Verbale dei Carabinieri e dalla Perizia disposta dal P.M, è avvenuto all'altezza della parte anteriore sinistra del vicolo. Il pedone veniva lanciato e terminava la pagina 10 di 13 propria fase di moto sul margine sinistro della carreggiata opposta a quella del senso di marcia dell'autovettura a circa a 37 metri dalla fine del sottopassaggio.
Quanto alla velocità, sia in sede penale l'ing. nominato dal P.M. che il CTU nominato dal Per_4
Tribunale ing. hanno accertato che la velocità della vettura condotta dall' era compresa Per_8 CP_2
fra i 65 e i 70 km/h, quindi, entro il limite consentito di 90 km/h per quella tipologia di strada provinciale. Sempre con riferimento alla velocità, sede di chiarimenti l'ing. ha poi ribadito: - Per_8 che l'impatto non è potuto avvenire all'interno del sottopasso, in quanto non sono stati rinvenuti all'interno dello stesso frammenti dell'autovettura; - che l'impatto non può essere avvenuto molto distante dalla fine del sottopasso;
- che, sia nel caso in cui il punto d'urto fu all'inizio, a metà o alla fine dell'area indicata (ossia tra la fine della galleria ed il termine del manufatto in cemento posto all'esterno della stessa) la velocità dell'auto fu, comunque, ampiamente entro il limite consentito.
Quanto alla avvistabilità o meno del pedone e, alla possibilità per il conducente di porre in essere una qualche manovra di emergenza, il perito del P.M. Ing. che ha collocato l'impatto a pochi metri Per_4 fuori dalla galleria (circa 28) ha concluso ritenendo che l' “non aveva la possibilità di percepire CP_2
la presenza del pedone e, conseguentemente, di poter finanche solo intraprendere una istintiva manovra per evitare la tragica collisione”. Ad analoga conclusione è pervenuto anche il CTU del
Tribunale che come si legge alle pag. 16 e seguenti della CTU ha precisato che: “nelle condizioni in cui si è verificato il sinistro, tenuto conto della velocità dell'autovettura compresa tra 65Km/h e 70Km/h, il conducente della vettura non avrebbe potuto porre in essere alcuna manovra di emergenza adeguata e sufficiente ad evitare l'impatto con il pedone…. Anche nell'ipotesi estrema si può stimare che
l'autovettura perviene all'urto dopo un valore massimo di 15 metri dall'uscita della galleria. Non essendo più presente l'illuminazione della galleria ma solo quella dei fari dell'autovettura, considerando un fattore frenante di 0,7 ed un tempo psicotecnico di un secondo, la velocità prudenziale per evitare il sinistro sarebbepotuta essere, al massimo, di 32Km/h……Ma il fatto che l'occhio umano ha un tempo di adattamento dalla luce al buio anche di diversi minuti, possiamo indicare il fatto che non c'era una velocità prudenziale idonea per evitare il sinistro. Infatti, considerando i seguenti fattori: le condizioni di
illuminazione presenti, la capacità di adattamento dalla luce al buio da parte del conducente, possiamo indicare che mancavano le condizioni per il conducente dell'autovettura per percepire il pericolo con
l'osservazione del pedone….”.
La tesi degli appellanti secondo la quale “…la profondità del campo visivo di cui poteva disporre il signor era tale da poter garantire un avvistamento del signor alla distanza di almeno 40- CP_2 Per_2
45 metri, grazie ai fari anabbaglianti del suo veicolo…” ha, quindi, trovato adeguata smentita in sede tecnica perchè il fatto che il pedone fosse stato illuminato dal fascio degli anabbaglianti è un fatto pagina 11 di 13 pacifico, ma questo non è sufficiente per poter ritenere che fosse “visibile” e che fosse possibile una qualche manovra di emergenza tenuto appunto conto delle condizioni di tempo e di luogo come sopra accertate.
D'altra parte, lo stesso terzo trasportato ha dichiarato ai Carabinieri di non aver visto CP_5
niente e di avere solo sentito un rumore a sinistra non si è, quindi, accorto di nulla sino all'impatto.
Ancora parte appellante sostiene che, a riprova della non imprevedibilità e inevitabilità del contegno del pedone, vengano in ausilio le testimonianze dei presenti che hanno dichiarato di aver avvistato il pedone e di averlo evitato in tempo.
Sul punto, la testimone dichiarava che “mentre percorrevo la Strada Provinciale 120 Testimone_4
(…) qualche metro prima di raggiungere il sottopasso della ferrovia, notavo all'improvviso, fermo a piedi al centro della carreggiata, un giovane ragazzo rivolto verso di noi, il quale aveva le braccia aperte, parallele al suolo. In auto tenevo la radio spenta e pertanto riuscivo a sentire le sue urla.”
È evidente come tali dichiarazioni non possano essere dirimenti se non nel senso di corroborare la tesi del comportamento abnorme e imprevedibile di perché, da un lato, non può che risultare Persona_2
imprevedibile il contegno di un pedone che, di notte, si palesi improvvisamente in mezzo alla carreggiata, dall'altro, non può che rilevarsi che la teste ha avvistato il pedone prima del Tes_2
sottopassaggio, quindi, quando ancora aveva la vista ben adattata alla oscurità.
Si aggiunga che, come giustamente osservato dal primo giudice, “tali considerazioni sono state svolte dallo stesso GIP presso il Tribunale di Parma, che, disponendo l'archiviazione del procedimento penale (cfr. doc. attori n. 14), ha sottolineato come l'avvistamento da parte di altri di sia Persona_2 avvenuto in momenti ed in punti diversi da quello in cui è avvenuto l'investimento da parte della vettura Volkswagen Golf, non potendo, come prospettato dagli attori, assimilarsi quanto alle condizioni di luce ed avvistabilità le tre diverse situazioni e dovendo ritenersi che delle tre la condizione peggiore di visibilità fosse proprio quella di qualche metro dopo il CP_2 sottopassaggio”. (pag. 13 sentenza).
Infine, quanto al fatto che verosimilmente al momento del sinistro il conducente avesse un tasso alcolemico superiore a quello consentito, come giustamente sottolineato dal Tribunale il tasso alcolico che veniva rilevato a circa due ore dopo il sinistro, era intorno agli 0,2 g/l, il che di per CP_2 sé non consente di presumere che al momento dell'incidente si trovasse in uno stato di alterazione psico-fisica tale da inficiare le sue condizioni di vista e reazione.
Viceversa, quanto alla condotta del pedone lo stesso ha violato il disposto dell'art. 190 del C.d S. primo comma che prevede: ”i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono
pagina 12 di 13 circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”); e del quarto comma (“E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità”). Precetti questi che non ha Persona_2
rispettato, rendendosi, al contrario, protagonista di un comportamento pericolosissimo, Inoltre, la vittima si trovava in un luogo dal quale poteva osservare il sopraggiungere del veicolo antagonista nella galleria, ma non ha messo in atto alcun spostamento per evitare l'urto.
L'appello deve quindi essere respinto.
Quanto alle spese di lite del grado, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico di parte appellante e a favore di parte appellata come da liquidazione in dispositivo ex
D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare difficoltà delle questioni trattate che viene fatta applicando i parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile, per le sole fasi studio, introduttiva e decisionali, non essendovi stata quella istruttoria.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio
2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il
31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in proprio e in qualità di eredi pro quota di avverso la Parte_2 Parte_3 Persona_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 6767/2024, pubblicata in data 5.07.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna in via solidale gli appellanti alla refusione delle spese processuali del grado in favore dell'appellata liquidate in € 8.470,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese CP_1
generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico solidale degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il cons. est. Dott. Maria Teresa Brena Il Presidente Dott. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Francesco Distefano Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 C.F._3
tutti in proprio e in qualità di eredi pro quota di Persona_1
elettivamente domiciliati in Milano, viale Majno n. 5, presso lo studio dell'avv. Marco Carmelo Maria
Impelluso (C.F. ) che li rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._4
APPELLANTI
CONTRO
P.IVA C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Pontaccio n. 19, presso lo studio dell'avv. Franco Giudici (C.F. ) che la C.F._5
rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 13 Nonché CONTRO
C.F. ) CP_2 C.F._6
C.F. ) CP_3 C.F._7
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della sentenza n. 6767/2024 resa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio rubricato al n.
37799/2021 di R.G., pubblicata in data 5 luglio 2024, notificata il 12 luglio 2024, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione così giudicare:
In accoglimento del primo e del secondo motivo d'appello
a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del signor quale comproprietario CP_2
e conducente del veicolo Volkswagen Golf tg. EF764TY, nella determinazione del sinistro occorso in data 12 dicembre 2015 alle ore 04:10 circa sulla S.P. 120 nel Comune di Medesano, in seguito al quale decedeva il signor nato il [...] a [...]; Persona_2
b) per l'effetto, condannare in solido tra loro il signor quale comproprietario e CP_2
conducente del veicolo Volkswagen Golf tg. EF764TY, la signora , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, rispettivamente comproprietaria e compagnia assicuratrice del suddetto veicolo (polizza n. 462761353), al risarcimento, in favore degli esponenti, di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti - a qualsiasi titolo subiti e subendi conseguentemente all'evento descritto in narrativa. Su tutte le predette somme dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria ed il risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore a 1,822% o ad altro determinato di giustizia.
c) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso, che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
In via istruttoria
Ammettere le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 non ammesse in primo grado”.
pagina 2 di 13 Per CP_1
“Piaccia al'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, così giudicare:
1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare, per i motivi indicati in parte narrativa o come meglio ritenuto,
l'interposta impugnazione;
per l'effetto: confermare in ogni sua parte la sentenza n. 6767/2024 del
Tribunale di Milano.
2) IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, VI comma
n. 2 c.p.c., non ammesse in primo grado e, segnatamente, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che, in occasione del sinistro stradale per cui è causa, avvenuto in data 12 dicembre 2015 verso le ore 04.10 sulla S.P. extraurbana 120 con direzione da Noceto verso Collecchio, viaggiavo quale terzo trasportato sul veicolo VW Golf TG EF764TY condotto dal sig. (teste CP_2 Tes_1
.
[...]
2) Vero che riconosco come mia, di cui confermo il contenuto, la dichiarazione rilasciata ai
Carabinieri di Noceto nel documento che mi si rammostra (ns. doc. n. 1) [teste . Tes_1
3) Vero, in particolare, che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, pochi metri dopo aver superato un cavalcavia, sentivo un forte urto proveniente dal lato laterale anteriore sinistro dell'auto
(teste . Tes_1
4) Vero che chiedevo al sig. cosa fosse successo (teste . CP_2 Tes_1
5) Vero che il sig. esclamava “oddio cos'è”? (teste . CP_2 Tes_1
6) Vero che in data 12 dicembre 2015 verso le ore 04.05, alla guida della autovettura dei miei genitori, percorrevo S.P. extraurbana 120 con direzione da Noceto verso Collecchio (teste ). Tes_2
7) Vero che riconosco come mia, di cui confermo il contenuto, la dichiarazione rilasciata ai
Carabinieri di Noceto nel documento che mi si rammostra (ns. doc. n. 1) [teste ]. Tes_2
8) Vero che, all'atto del sinistro per cui è causa, la visibilità in loco era nulla (testi e Tes_1
). Tes_2
9) Vero, in particolare, che il contesto ambientale in cui è avvenuto l'incidente era privo di illuminazione artificiale (testi e ). Tes_1 Tes_2
10) Vero che, pochi metri dopo il punto dove è avvenuto l'incidente, il sig. accostava CP_2
l'auto a destra della carreggiata e, insieme a lui, scendevo dall'auto e, con l'ausilio della torcia del cellulare, ci dirigevamo verso il luogo dell'impatto (teste . Tes_1
pagina 3 di 13 11) Vero che, all'atto del sinistro per cui è causa, il sig. conduceva l'autovettura nel CP_2
rispetto del limite di velocità e comunque ad una velocità consona allo stato dei luoghi (teste Tes_1
.
[...]
12) Vero che, all'atto del sinistro per cui è causa, il sig. era sobrio (teste . CP_2 Tes_1
13) Vero che, all'atto del sinistro per cui è causa, la sagoma del sig. era invisibile (teste Persona_2
. Tes_1
15) Vero che il sig. indossava abiti di colore scuro (teste . Persona_2 Tes_1
18) Vero che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il sig. creava pericolo agli Persona_2
utenti della strada (teste ). 19) Vero che, date le suddette circostanze di tempo e di luogo, il sig. Tes_2
era impossibilitato a percepire la presenza del pedone (teste . CP_2 Tes_1
20) Vero, in particolare, che al sig. date le dette circostanze di tempo e di luogo, era CP_2
inibito intraprendere una manovra per evitare la collisione con il sig. (teste . Per_2 Tes_1
*** Si indicano a testi:
- sig. residente in [...]; Testimone_3
- sig.ra , residente in [...]. Testimone_4
*** Nel caso di ammissione della prova per testi articolata da parte attrice si chiede di essere ammessi
a prova contraria con i medesimi testi sopra indicati.
3) Con vittoria di Spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfaitario del 15% delle Spese generali di Studio, nel rispetto del principio della soccombenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in grado di appello ritualmente notificato, Parte_1 Parte_3 Parte_2
tutti in proprio e quali eredi pro quota di hanno interposto gravame, affidandosi a due
[...] Persona_1
distinti motivi di appello che verranno di seguito esaminati, avverso la sentenza n. 6767/2024, pubblicata in data 5.07.2024, con la quale il Tribunale di Milano, rigettando le domande di accertamento della responsabilità esclusiva in relazione al sinistro stradale nella quale aveva perso la vita il loro congiunto, e di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, proposta dai medesimi nei confronti di (conducente), (proprietaria) (compagnia CP_2 CP_3 CP_1
assicuratrice), aveva così deciso: “1) rigetta tutte le domande proposte da Parte_1 Persona_1
e nel presente giudizio;
2) compensa Parte_3 Parte_2 Parte_4 Persona_3
integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone definitivamente a carico delle parti attrici e delle parti convenute nella misura del 50% ciascuna le spese di ctu, come liquidate in corso di causa”.
pagina 4 di 13 Chiedevano, dunque, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa del 16 dicembre 2024, si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex CP_1
adverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame avversario.
All'udienza del 16.01.2025 il consigliere istruttore, dichiarata la contumacia di ed CP_2
e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., invitava le parti a CP_3
precisare le rispettive conclusioni. Le stesse concludevano in atti e la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data 17.04.2025. Alla predetta udienza le parti discutevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 17.04.2025
Giudizio di primo grado
I fatti di causa possono essere così riassunti.
e convenivano in Parte_1 Persona_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 Persona_3
giudizio e in qualità di proprietario conducente e di proprietaria CP_2 CP_3 dell'automobile Wolkswagen Golf tg. EF76TY, nonché, compagnia assicurativa per la CP_1
r.c.a. del veicolo chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente, la loro condanna in via solidale al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro avvenuto in data
12.12.2015, in seguito al quale era deceduto il loro congiunto Persona_2
A sostegno della propria pretesa, parte attrice rappresentava che:
- agiva per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il congiunto Per_2
in qualità di madre, padre, fratello, sorella, nonna materna e nonna paterna del medesimo,
[...]
oltre che per il risarcimento dei danni da spese funerarie e stragiudiziali sostenute;
- in data 12 dicembre 2015, intorno alle ore 4,10 sulla S.P. 120 del Comune di Madesano, il loro congiunto decedeva in conseguenza dell'investimento da parte della Volkswagen Persona_2
Golf tg. EF764TY condotta da con a bordo in qualità di CP_2 Testimone_3
terzo trasportato;
- la vittima, al momento dell'investimento, si trovava all'incirca sulla linea di mezzeria, con il lato sinistro rivolto verso il sottopassaggio;
- l'urto si concretizzava tra la “parte antero-laterale sinistra dell'autoveicolo e, in prima battuta,
l'arto inferiore sinistro del pedone, che veniva poi caricato e proiettato sulla parte superiore della carrozzeria del veicolo, frantumando il cristallo parabrezza, lato conducente, con il corpo
e il capo” e che quindi veniva “sbalzato nell'opposto senso di marcia, atterrando sulla banchina laterale, a circa 37 metri dall'uscita del sottopasso”; pagina 5 di 13 - intervenivano nell'immediatezza del sinistro i Carabinieri della stazione di Noceto sentendo a sommarie informazioni le persone informate sui fatti e le analisi tossicologiche sui fluidi biologici prelevati in sede autoptica su davano esito negativo, viceversa, dalle Persona_2
medesime analisi effettuate sulla persona di emergeva che, alle ore 6.30, il tasso CP_2
alcolemico era pari a 0,21 g/l e che, pertanto, secondo i calcoli del perito del P.M. (il corpo umano metabolizza circa 0,2 g/l all'ora) verosimilmente il tasso alcolemico dell al CP_2
momento del sinistro, circa due ore prima, era pari a 0,67 g/l e, quindi, superiore al limite consentito (0,5 g/l) in violazione dell'art. 186 C.d.S.;
- veniva redatta perizia ricostruttiva dall'ing. incaricato dal Pubblico Ministero presso il Per_4
Tribunale di Parma nel corso delle indagini preliminari che, tuttavia, presentava lacune e contraddizioni e le relative conclusioni divergono dalle deduzioni del P.I. (doc. 11) e Per_5 dell'Ing. , ai quali gli odierni attori hanno affidato incarico per un'ulteriore perizia Per_6
ricostruttiva;
- concluse le indagini, il PM chiedeva l'archiviazione per il reato ascritto a CP_2
richiesta che veniva accolta dal GIP presso il Tribunale di Parma;
- il consulente degli attori, ing. , “localizzava il punto d'urto a circa 20-25 m dal Per_6
sottopasso ferroviario, qualche metro prima rispetto alla posizione dei frammenti vitrei della porzione anteriore del veicolo, trovati a circa 27-24 metri dal predetto sottopasso” e rilevava inoltre che “la profondità del campo visivo di cui poteva disporre il signor era tale da CP_2
poter garantire un avvistamento del signor alla distanza di almeno 40-45 metri, grazie ai Per_2 fari anabbaglianti del suo veicolo”;
- che il conducente aveva frenato solo dopo aver travolto il pedone, accostando la CP_2
vettura sulla banchina alla propria destra, a circa 120 metri dall'uscita del sottopasso e a circa
83 metri dalla posizione finale del corpo della vittima;
pertanto, la responsabilità era riconducibile esclusivamente alla condotta imprudente dell che non aveva commisurato CP_2
la velocità, entro lo spazio visivo illuminato di circa 40-45 metri determinato dalla profondità dei propri fari anabbaglianti, ed alle condizioni di scarsa illuminazione stradale e di orario notturno, con conseguente violazione dell'art. 141 C.d.S
- altri veicoli avevano, infatti, evitato l'impatto e i testimoni hanno riferito una visibilità buona
(v. , passeggera seduta sul sedile posteriore lato sinistro, transitante sulla S.P. 120 Persona_7
alle ore 4.30, poco dopo aver superato il sottopasso, riferisce di aver visto per terra numerosi frammenti di vetro e, poco distante, il corpo riverso al suolo); , alle ore 14.05 del Testimone_4
pagina 6 di 13 12 dicembre 2015, ha visto poco prima del sottopassaggio ferroviario, e ha visto, Persona_2 dallo specchietto retrovisore che un'altra auto lo ha evitato (doc. 8).
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese risarcitorie attoree e CP_1 contestandole in relazione all'an ed al quantum; eccepiva che il sinistro dovesse essere ascritto all'esclusiva responsabilità di il quale aveva tenuto una condotta del tutto anomala e Persona_2
imprevedibile per il conducente, avendo attraversato la SP 120, di notte, vestito di nero e privo di segnalazioni luminose.
I convenuti ed non si costituivano in giudizio e, pertanto, ne veniva CP_2 CP_3
dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente tramite l'escussione di quattro testimoni e l'espletamento di
CTU cinematica ai fini della ricostruzione del sinistro.
Il Tribunale di Milano, dopo aver richiamato la costante giurisprudenza della Suprema Corte sull'interpretazione della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 primo comma c.c. ha ritenuto di non poter accogliere le domande degli attori, perché all'esito dell'istruttoria non era emersa alcuna violazione delle prescrizioni del codice della strada imputabile al conducente e, al contempo, del tutto anomalia ed imprevedibile era da ritenersi la condotta del pedone che, pertanto, rilevava in termini di concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, co.1, c.c. tale da escludere quella del conducente.
Nella specie il Tribunale ha rilevato come, nonostante, la consulenza cinematica del Pubblico
Ministero, le perizie di parte e la ctu cinematica disposta in corso di causa, non fosse stato possibile individuare il punto d'urto.
Invero, pur essendo pacifico che l'investimento avveniva a notte fonda, poco dopo l'uscita dal sottopassaggio della strada provinciale 120, mentre si trovava sulla carreggiata di Persona_2
percorrenza della autovettura in prossimità della linea di mezzeria, vestito di scuro e senza segnale luminoso, tuttavia, il punto d'urto, indispensabile al fine di verificare l'avvistabilità del pedone e la capacità del conducente di attivare una qualsiasi manovra di emergenza, non veniva univocamente individuato.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto non sufficiente, ai fini della determinazione del punto d'urto, la deposizione del teste terzo trasportato sul veicolo di che aveva dichiarato che Tes_1 CP_2
l'investimento sarebbe avvenuto a circa 100-150 metri dall'uscita del sottopassaggio, in quanto non trovava specifico riscontro sui danni riportati dall'autovettura, sulla posizione del corpo a lato della carreggiata, sulla presenza degli elementi vitrei tra 24 e 27 metri dall'uscita del sottopasso e sulla posizione della scarpa in un punto ancora diverso.
pagina 7 di 13 A fronte dell'impossibilità di individuare univocamente il punto d'urto, il Tribunale ha ritenuto che, pur nel contesto della presunzione di responsabilità ex art. 2054 co 1 c.c., l'onere di provare il fatto storico rimanesse a carico degli attori ex art. 2697 c.c.
Pertanto, in assenza elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del punto d'urto e delle conseguenti condizioni di avvistabilità del pedone, il primo giudice ha escluso la responsabilità di che CP_2
aveva rispettato tutte le prescrizioni imposte dal C.d.S. rilevando, invece, un contegno assolutamente imprevedibile e anomalo in che si trovava in piena notte in mezzo alla carreggiata senza Persona_2
alcun capo di abbigliamento catarifrangente.
Il presente appello
Avverso la sentenza interponevano appello in proprio e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di eredi pro quota di affidandosi a due distinti motivi. Persona_1
Con il primo motivo di appello, intitolato “errore di diritto circa la ripartizione dell'onere probatorio, in violazione del primo comma dell'art. 2054 c.c.”, la parte appellante sostiene che il Tribunale ha erroneamente invertito l'onere probatorio di cui all'art. 2054 co. 1, c.c., che pone una presunzione di responsabilità in capo al conducente, perché ha addossato a carico dei danneggiati l'onere di provare se il pedone fosse o meno avvistabile dall'automobilista, mentre l'unico onere che grava sulla parte danneggiata è la dimostrazione della mera relazione causale tra la circolazione e il danno, restando per il resto allocato in capo al solo danneggiante l'onere dell'esimente tipica “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Era, dunque, onere dei danneggiati provare soltanto il nesso di causalità fra l'investimento e la morte, mentre era onere del conducente provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dunque, anche di essere esente da colpe per non essere stato nelle condizioni di avvistare il pedone.
Con il secondo motivo di appello, intitolato “errore di fatto e di diritto sulla valutazione delle prove circa il riparto di responsabilità, in violazione dell'art. 2054 comma 1 c.c., dell'art. 1227 comma 1
c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2727 e ss c.c.”, l'appellante censura la lettura e la valutazione degli elementi probatori da parte del primo giudice, laddove, afferma che la condotta di guida dell CP_2
sarebbe esente da colpe nella causazione del sinistro per cui è lite, con attribuzione di responsabilità esclusiva in capo al pedone, per aver avuto un comportamento “marcatamente anomalo ed imprevedibile” di per sé tale da superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 1
c.c. Sottolinea, invece, che l non ha tenuto una condotta prudente:-, in primo luogo, per non CP_2
avere regolato la velocità al fatto che la vista, all'uscita dalla galleria, necessita di tempo per adeguarsi pagina 8 di 13 alla diversa condizione di luce, e questa circostanza doveva essere prevista dal conducente e risolta con un'ulteriore riduzione della velocità. Inoltre, il 2° comma dell'art. 141 C.d.S. prescrive che “il conducente deve avere sempre di fronte a sé uno spazio visibile almeno pari allo spazio necessario per arrestare il veicolo, dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” e non essendovi illuminazione uniforme, il conducente avrebbe dovuto opportunamente tenere una velocità fortemente moderata o attivare i proiettori abbaglianti come previsto dall'art. 153, 1° comma, 3^ alinea C.d.S.: Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente);-in secondo luogo un ulteriore profilo di colpa a carico di è rappresentato dalla violazione dell'art. 143, 1° comma CdS. Infatti, tale CP_2 articolo recita: “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. Infine, il tasso alcolemico dell' al momento del sinistro, verosimilmente, era pari a 0.67 g/l. e quindi superiore al limite CP_2
consentito. La condotta colposa del pedone può valere a superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 1, c.c., solo se essa presenti i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità che, nel caso di specie, non potrebbero evincersi, posto che il pedone era stato avvistato sia dagli altri testimoni presenti ed, inoltre, evitato, da chi aveva percorso poco prima il medesimo tratto stradale.
Opinione della Corte
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte che andranno ad esaminare congiuntamente i motivi di appello e che vanno ad integrare la motivazione del Tribunale.
Giova premettere che, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la disposizione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. sancisce una presunzione di responsabilità a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie che abbia cagionato un danno a persone o cose, il quale
è tenuto a risarcire il danno prodotto, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso. È chiaro, quindi, che la ragione per la quale il legislatore considera l'ipotesi di danno derivante dalla circolazione di veicoli è che vede in essa esercizio di un'attività pericolosa, pertanto, la norma costituisce applicazione dei principi di cui all'art. 2050 c.c, tuttavia, lungi dal configurare una fattispecie di responsabilità oggettiva, è consentito al conducente di vincere tale presunzione di responsabilità dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo conto che, a tal fine, neanche, rileva l'anomalia della condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, per evitare il danno.
pagina 9 di 13 Nel contesto di una regola probatoria evidentemente diretta a favorire la parte danneggiata, su quest'ultima grava, quindi, solo l'onere di provare il nesso eziologico tra il sinistro e il danno, essendo tenuta a dimostrare, nel caso di investimento di pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, che l'evento dannoso della morte sia derivato dall'investimento. Fatta questa premessa occorre, quindi, dare atto che ha senz'altro errato il Tribunale nel ritenere che:” considerato il contegno del defunto del tutto anomalo ed imprevedibile, che non è emersa la prova che del punto in cui il Persona_2
pedone è stato investito al fine di appurare se in un tratto anche di poco precedente il conducente dell'automobile potesse scorgerlo ed identificarne la presenza, non si reputa assolto l'onere in capo agli attori di dimostrare l'effettiva dinamica fattuale;
in assenza di tale prova, non può essere applicata la regola di presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., presumendo che il conducente non abbia fatto tutto quanto possibile per evitare la collisione, frenando, rallentando o deviando la marcia per il semplice motivo che, a seconda della sede dell'urto, cambia inevitabilmente la possibilità per il conducente della vettura di percepire la presenza di un pedone per l'effetto il suo margine di azione-reazione”.
La mancata esatta individuazione del punto d'urto sul manto stradale non fa venir meno la presunzione di cui all'art. 2054 primo comma c.c. a carico del conducente e, quindi, sullo stesso grava l'onere probatorio di cui si è detto, per poter andare esente da responsabilità.
Al riguardo, reputa la Corte che, invece, sia stata fornita la prova liberatoria idonea a vincere la presunzione di responsabilità richiesta dall'art. 2054 co.1, c.c., altresì, apprezzandosi il comportamento anomalo e imprevedibile del pedone ai fini del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. tale per cui l'evento non era altrimenti evitabile.
Occorre, innanzitutto, indagare se la condotta del conducente sia stata improntata a parametri di diligenza e prudenza, se cioè l abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle CP_2
circostanze del caso concreto.
Secondo la Corte, la risposta è affermativa.
Quanto alla dinamica non è in discussione il fatto che in data 12 dicembre 2015, alle ore 04.10, sulla
S.P. 120 nel Comune di Medesano (PR) vagava in mezzo alla carreggiata e veniva Persona_2
investito dalla VW Golf TG EF764TY condotta dall che procedeva con direzione da Noceto CP_2
verso Collechio. Il tratto della S.P. 120 ove si è verificato l'incidente, ossia circa 30 metri dopo l'uscita da un sottopasso ferroviario, è totalmente privo di illuminazione artificiale ed era caratterizzato oltretutto da leggera foschia. La vittima indossava abiti di colore scuro ed il punto d'urto fra l'autovettura ed il pedone come risulta dal Verbale dei Carabinieri e dalla Perizia disposta dal P.M, è avvenuto all'altezza della parte anteriore sinistra del vicolo. Il pedone veniva lanciato e terminava la pagina 10 di 13 propria fase di moto sul margine sinistro della carreggiata opposta a quella del senso di marcia dell'autovettura a circa a 37 metri dalla fine del sottopassaggio.
Quanto alla velocità, sia in sede penale l'ing. nominato dal P.M. che il CTU nominato dal Per_4
Tribunale ing. hanno accertato che la velocità della vettura condotta dall' era compresa Per_8 CP_2
fra i 65 e i 70 km/h, quindi, entro il limite consentito di 90 km/h per quella tipologia di strada provinciale. Sempre con riferimento alla velocità, sede di chiarimenti l'ing. ha poi ribadito: - Per_8 che l'impatto non è potuto avvenire all'interno del sottopasso, in quanto non sono stati rinvenuti all'interno dello stesso frammenti dell'autovettura; - che l'impatto non può essere avvenuto molto distante dalla fine del sottopasso;
- che, sia nel caso in cui il punto d'urto fu all'inizio, a metà o alla fine dell'area indicata (ossia tra la fine della galleria ed il termine del manufatto in cemento posto all'esterno della stessa) la velocità dell'auto fu, comunque, ampiamente entro il limite consentito.
Quanto alla avvistabilità o meno del pedone e, alla possibilità per il conducente di porre in essere una qualche manovra di emergenza, il perito del P.M. Ing. che ha collocato l'impatto a pochi metri Per_4 fuori dalla galleria (circa 28) ha concluso ritenendo che l' “non aveva la possibilità di percepire CP_2
la presenza del pedone e, conseguentemente, di poter finanche solo intraprendere una istintiva manovra per evitare la tragica collisione”. Ad analoga conclusione è pervenuto anche il CTU del
Tribunale che come si legge alle pag. 16 e seguenti della CTU ha precisato che: “nelle condizioni in cui si è verificato il sinistro, tenuto conto della velocità dell'autovettura compresa tra 65Km/h e 70Km/h, il conducente della vettura non avrebbe potuto porre in essere alcuna manovra di emergenza adeguata e sufficiente ad evitare l'impatto con il pedone…. Anche nell'ipotesi estrema si può stimare che
l'autovettura perviene all'urto dopo un valore massimo di 15 metri dall'uscita della galleria. Non essendo più presente l'illuminazione della galleria ma solo quella dei fari dell'autovettura, considerando un fattore frenante di 0,7 ed un tempo psicotecnico di un secondo, la velocità prudenziale per evitare il sinistro sarebbepotuta essere, al massimo, di 32Km/h……Ma il fatto che l'occhio umano ha un tempo di adattamento dalla luce al buio anche di diversi minuti, possiamo indicare il fatto che non c'era una velocità prudenziale idonea per evitare il sinistro. Infatti, considerando i seguenti fattori: le condizioni di
illuminazione presenti, la capacità di adattamento dalla luce al buio da parte del conducente, possiamo indicare che mancavano le condizioni per il conducente dell'autovettura per percepire il pericolo con
l'osservazione del pedone….”.
La tesi degli appellanti secondo la quale “…la profondità del campo visivo di cui poteva disporre il signor era tale da poter garantire un avvistamento del signor alla distanza di almeno 40- CP_2 Per_2
45 metri, grazie ai fari anabbaglianti del suo veicolo…” ha, quindi, trovato adeguata smentita in sede tecnica perchè il fatto che il pedone fosse stato illuminato dal fascio degli anabbaglianti è un fatto pagina 11 di 13 pacifico, ma questo non è sufficiente per poter ritenere che fosse “visibile” e che fosse possibile una qualche manovra di emergenza tenuto appunto conto delle condizioni di tempo e di luogo come sopra accertate.
D'altra parte, lo stesso terzo trasportato ha dichiarato ai Carabinieri di non aver visto CP_5
niente e di avere solo sentito un rumore a sinistra non si è, quindi, accorto di nulla sino all'impatto.
Ancora parte appellante sostiene che, a riprova della non imprevedibilità e inevitabilità del contegno del pedone, vengano in ausilio le testimonianze dei presenti che hanno dichiarato di aver avvistato il pedone e di averlo evitato in tempo.
Sul punto, la testimone dichiarava che “mentre percorrevo la Strada Provinciale 120 Testimone_4
(…) qualche metro prima di raggiungere il sottopasso della ferrovia, notavo all'improvviso, fermo a piedi al centro della carreggiata, un giovane ragazzo rivolto verso di noi, il quale aveva le braccia aperte, parallele al suolo. In auto tenevo la radio spenta e pertanto riuscivo a sentire le sue urla.”
È evidente come tali dichiarazioni non possano essere dirimenti se non nel senso di corroborare la tesi del comportamento abnorme e imprevedibile di perché, da un lato, non può che risultare Persona_2
imprevedibile il contegno di un pedone che, di notte, si palesi improvvisamente in mezzo alla carreggiata, dall'altro, non può che rilevarsi che la teste ha avvistato il pedone prima del Tes_2
sottopassaggio, quindi, quando ancora aveva la vista ben adattata alla oscurità.
Si aggiunga che, come giustamente osservato dal primo giudice, “tali considerazioni sono state svolte dallo stesso GIP presso il Tribunale di Parma, che, disponendo l'archiviazione del procedimento penale (cfr. doc. attori n. 14), ha sottolineato come l'avvistamento da parte di altri di sia Persona_2 avvenuto in momenti ed in punti diversi da quello in cui è avvenuto l'investimento da parte della vettura Volkswagen Golf, non potendo, come prospettato dagli attori, assimilarsi quanto alle condizioni di luce ed avvistabilità le tre diverse situazioni e dovendo ritenersi che delle tre la condizione peggiore di visibilità fosse proprio quella di qualche metro dopo il CP_2 sottopassaggio”. (pag. 13 sentenza).
Infine, quanto al fatto che verosimilmente al momento del sinistro il conducente avesse un tasso alcolemico superiore a quello consentito, come giustamente sottolineato dal Tribunale il tasso alcolico che veniva rilevato a circa due ore dopo il sinistro, era intorno agli 0,2 g/l, il che di per CP_2 sé non consente di presumere che al momento dell'incidente si trovasse in uno stato di alterazione psico-fisica tale da inficiare le sue condizioni di vista e reazione.
Viceversa, quanto alla condotta del pedone lo stesso ha violato il disposto dell'art. 190 del C.d S. primo comma che prevede: ”i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono
pagina 12 di 13 circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”); e del quarto comma (“E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità”). Precetti questi che non ha Persona_2
rispettato, rendendosi, al contrario, protagonista di un comportamento pericolosissimo, Inoltre, la vittima si trovava in un luogo dal quale poteva osservare il sopraggiungere del veicolo antagonista nella galleria, ma non ha messo in atto alcun spostamento per evitare l'urto.
L'appello deve quindi essere respinto.
Quanto alle spese di lite del grado, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico di parte appellante e a favore di parte appellata come da liquidazione in dispositivo ex
D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare difficoltà delle questioni trattate che viene fatta applicando i parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile, per le sole fasi studio, introduttiva e decisionali, non essendovi stata quella istruttoria.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio
2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il
31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in proprio e in qualità di eredi pro quota di avverso la Parte_2 Parte_3 Persona_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 6767/2024, pubblicata in data 5.07.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna in via solidale gli appellanti alla refusione delle spese processuali del grado in favore dell'appellata liquidate in € 8.470,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese CP_1
generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico solidale degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il cons. est. Dott. Maria Teresa Brena Il Presidente Dott. Alberto Massimo Vigorelli
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