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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 850/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 850 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Bianco (RC) in via C. Colombo n. 203, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Strangio, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTORI
CONTRO
, c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Calabria (RC) alla Piazza Italia;
CONVENUTA CONTUMACE
- 1 - OGGETTO: retrocessione di beni espropriati per pubblica utilità.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di eredi di , Parte_3 Persona_1
hanno convenuto in giudizio la , allegando Controparte_1
che: - con decreto n. 11 del 01.09.2005 la Provincia di Reggio Calabria, oggi
[...]
ha disposto l'occupazione temporanea in via d'urgenza dei seguenti CP_1
fondi contigui siti al foglio 9, part. 9 del Comune di Careri di proprietà di
[...]
, al foglio 39, part. 55 del Comune di Platì, di proprietà di Parte_4 [...]
e al foglio 39 particelle 320 e 321 del Comune di Parte_5
Platì di proprietà di , con determinazione e liquidazione di Persona_1
indennità provvisoria di esproprio;
- in data 13.10.2010 la Provincia di
[...]
(oggi ) ha emesso Decreto Definitivo di Esproprio n. 6 CP_1 Controparte_1
del giorno 08.07.2010 avente ad oggetto i fondi sopra descritti, finalizzato alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità, giusta deliberazione della Provincia n. 646 del 10.11.2004, denominata “Nuova Costruzione e parziale adeguamento ex SS 112 diramazione strada Bovalino – Platì – Zillastro – Bagnara Calabra, Lotto E – 1° stralcio, Circonvallazione Natile”; - nonostante siano trascorsi 12 anni dalla notifica del Decreto Definitivo di Esproprio e 18 anni dalla dichiarazione di pubblica utilità, la predetta opera non è stata realizzata, neppure in parte;
- gli attori, in proprio ed in qualità di eredi di , hanno richiesto tramite Pec del Persona_1
20.02.2020 la retrocessione dei beni immobili ex art. 46 d.p.r. n. 327/2001, senza riscontro alcuno. Ciò posto, gli attori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità e/o la decadenza e/o l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella deliberazione provinciale n. 646 del
10.11.2004 relativa alle unità immobiliari sopra indicate ( terreno sito al foglio 9, part. 9 del
Comune di Careri;
terreno sito al foglio 39, part. 55 del Comune di Platì; terreni siti al foglio
39 particelle 320 e 321 del Comune di Platì) e, per l'effetto, disporre la restituzione, ancorché solo virtuale, delle suddette unità immobiliari ai signori , e Parte_1 Parte_2 [...]
in proprio ed in qualità di eredi di riconoscere, in Parte_3 Persona_1
- 2 - favore degli Attori, il diritto a ricevere, a titolo di indennità e/o risarcimento del danno, una somma di denaro da determinarsi in via equitativa all'esito dell'istruttoria e per l'effetto, condannare la P.A. convenuta al pagamento, in favore degli Attori medesimi, di detta somma;
con interessi, anche per anatocismo, e con rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'esito della prima udienza, stante la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della , la quale non si Controparte_1
è costituita in giudizio, ne è stata dichiarata la contumacia ed è stata sollevata d'ufficio, in via preliminare, la questione relativa alla giurisdizione del giudice ordinario. La causa, pertanto, è stata rinviata all'udienza del 5 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni sulla sollevata questione preliminare.
Con ordinanza del 04.07.2023, il Giudice, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Con ordinanza del 21.10.2023, il Giudice, ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, ha rimesso la causa sul ruolo, procedendo alla nomina del consulente. Con ordinanza del 19.04.2024, il Giudice, rilevato che il Ctu ha depositato la consulenza e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, con ordinanza del 07.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la sola comparsa conclusionale.
§ 2. Giova in primo luogo osservare che il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), agli artt. 46 e 47, disciplina le ipotesi rispettivamente della retrocessione totale e di quella parziale del bene espropriato per pubblica utilità.
L'art. 46 (retrocessione totale), che non ha innovato la disciplina previgente (art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359), dispone che “Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore
- 3 - l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità”. L'art. 47 (retrocessione parziale), che ha sostituito la disciplina dettata dagli artt. 60 e 61 della legge n. 2359 del 1865, dispone che “
1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo.
2. Entro i tre mesi successivi,
l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni.
3. Se non vi è
l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità”. Il successivo art. 48, invece, offre la disciplina comune per la retrocessione parziale e totale per la determinazione del corrispettivo della retrocessione.
§ 2.1 Ciò posto, in merito all'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo a conoscere della retrocessione del bene espropriato, occorre considerare l'insegnamento giurisprudenziale affermato dal
Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione, cha ha posto l'accento sulla retrocessione parziale o totale per far discendere rispettivamente la giurisdizione del giudice amministrativo od ordinario. In particolare, si è osservato che «nella retrocessione “parziale” la posizione giuridica soggettiva del richiedente ha consistenza di interesse legittimo, la cui cognizione rientra nella giurisdizione amministrativa, poiché il diritto alla restituzione matura solo al verificarsi di condizioni date, quali, in particolare, l'effettiva inservibilità del bene anche in prospettiva futura, sicché l'Amministrazione può, e non deve, restituire. Alla base della decisione, infatti, si pone una sostanziale rivalutazione della progettualità originaria dell'intervento, ricalibrandone la portata territoriale in ragione del risultato già raggiunto con la sua realizzazione, senza interessare la porzione oggetto della richiesta di retrocessione (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato sez. II, 30/03/2020, n. 2159)»
(Cons. di Stato sentenza n. 9327 del 2024), mentre in caso di retrocessione totale
- 4 - viene in rilievo un diritto soggettivo, tutelabile innanzi al giudice ordinario (cfr. Corte di Cassazione, Sez. un., n. 4894 del giorno 8 marzo 2006 - richiamata anche da
Consiglio di Stato sentenza n. 7317 del 30 agosto 2024 - secondo cui «Ai fini dell'indagine sulla proponibilità davanti al giudice ordinario della domanda di retrocessione di beni espropriati, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'opera pubblica non sia stata eseguita, e siano decorsi i termini a tale uopo concessi o prorogati (art. 63 l. 25 giugno 1865 n. 2359), dall'ipotesi in cui, dopo la esecuzione totale o parziale dell'opera medesima, alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione (art. 60 e 61 della citata legge), atteso che, mentre nel primo caso il diritto soggettivo alla retrocessione, azionabile davanti all sorge automaticamente per effetto di detta mancata realizzazione, e quindi a prescindere da qualsiasi valutazione discrezionale dell'amministrazione, nel secondo caso il diritto stesso nasce solo se ed in quanto l'amministrazione, con valutazione discrezionale (al cospetto della quale la posizione soggettiva del privato è di interesse legittimo) abbia dichiarato che quei fondi più non servano all'opera pubblica»).
In altri termini, laddove l'opera pubblica non sia stata eseguita e siano decorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, sorge automaticamente in capo all'espropriato un diritto soggettivo al ritrasferimento del bene, sicché la domanda giudiziale di retrocessione totale del bene espropriato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Invece, nell'ipotesi in cui, dopo l'esecuzione totale o parziale dell'opera, alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione, il diritto soggettivo al ritrasferimento della parte inutilizzata del bene non sorge automaticamente ma nasce solo se e in quanto l'amministrazione, con valutazione discrezionale, abbia dichiarato che quei fondi non servano più all'opera pubblica. Per la parte inutilizzata, può ancora essere esercitato un potere del beneficiario dell'espropriazione, che deve manifestare la sua valutazione discrezionale a favore di un eventuale uso alternativo dell'area non destinata all'opera in origine prevista sull'area espropriata. In tal caso, a fronte del potere discrezionale della pubblica amministrazione, la situazione soggettiva dell'espropriato è di interesse legittimo, con la conseguenza che la domanda giudiziale di retrocessione parziale appartiene al giudice amministrativo (Cass., Sez, Un., 8.3.2006 n. 4894; 7.8.2001, n. 10894;
17.1.1997 n. 458). Ciò vale anche quando l'opera deve essere realizzata su una serie di aree già appartenenti a proprietari diversi e il mancato utilizzo comprende l'intera
- 5 - superficie espropriata in danno di un singolo proprietario (cfr. Cass. Sez. U.,
16/05/2014, n. 10824 «L'incompleta realizzazione dell'opera non dà luogo alla retrocessione totale di quelle aree non ancora utilizzate alla scadenza della data fissata per l'ultimazione dell'opera, ma solo alla retrocessione parziale dei relitti e ciò anche nel caso in cui uno di essi venga a coincidere con l'intera superficie espropriata in danno di un singolo proprietario, il quale non è, pertanto, titolare di una posizione di diritto soggettivo tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria finché non sia intervenuta la dichiarazione di inservibilità di cui all'art. 61 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, con la conseguenza che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo»). In tal caso, dunque, nonostante l'area appartenente a uno degli espropriati non sia stata intaccata dalla realizzazione dell'opera pubblica, non si realizza la retrocessione totale ma solo quella parziale dei relitti che, seppur coincidente con l'intera superficie espropriata in danno del singolo proprietario, non determina in capo a quest'ultimo la titolarità di una posizione di diritto soggettivo, tutelabile innanzi al giudice ordinario finché non sia intervenuta la dichiarazione di inservibilità (Cass., Sez. Un. 13.4.2000 n.134).
§ 2.2 Ciò posto, nel caso in esame, diversamente da quanto allegato da parte attrice, viene in rilievo un'ipotesi di retrocessione parziale. Invero, dalle risultanze dell'esperita ctu (la quale è condivisibile, essendo stata redatta con logicità, coerenza ed è priva di contraddizioni, oltre a essere andata esente da rilievi critici delle parti) è emerso che “a.1 non è stata portata in esecuzione, nel senso che sui lotti del ricorrente non è stata realizzata alcuna opera.”, “b.1 non è stata realizzata alcuna opera diversa da quella programmata sui lotti del ricorrente.” e “c.1 non è stata realizzata alcuna opera nei lotti adiacenti a quelli del ricorrente. Il primo manufatto piu' prossimo ai lotti del ricorrente si trova
a 219 metri verso valle (Bovalino) e 3667 metri verso monte . (Vedasi File 9_A3 CP_2
. La strada che deve/doveva esser realizzata è la avrebbe dovuto
[...] Controparte_3
attraversare trasversalmente la dal Mar Ionio al Tirreno”. CP_1
In altri termini, poiché l'emissione del predetto Decreto Definitivo di Esproprio
n. 6 del giorno 08.07.2010 (che ha riguardato i terreni di proprietà degli attori) era finalizzata alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità (giusta deliberazione della
Provincia n. 646 del 10.11.2004) denominata “Nuova Costruzione e parziale adeguamento ex SS 112 diramazione strada Bovalino – Platì – Zillastro – Bagnara
Calabra, Lotto E – 1° stralcio, Circonvallazione Natile” e considerato che risultano in
- 6 - parte eseguiti dei lavori nelle porzioni indicate nell'allegato 9_A3 della consulenza, in corrispondenza del comune di Platì e del comune di Natile Nuovo, nel caso in esame, si ha un'ipotesi di esecuzione parziale dell'opera e, sebbene la porzione immobiliare espropriata agli odierni attori non sia stata interessata da alcuno intervento, la richiesta retrocessione va ricondotta all'art. 47 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Ne consegue che, applicando l'orientamento finora analizzato in termini di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione di quest'ultimo, venendo in rilievo, in mancanza dell'adozione di un decreto di inservibilità da parte della P.A. espropriante, un interesse legittimo degli odierni attori.
Del resto, a tale conclusione, si giunge anche considerando l'intervenuta disciplina del codice del processo amministrativo e la giurisprudenza formatasi in materia. La Corte di Cassazione, infatti, partendo dall'art. 133, comma 1, lett. g), il quale contempla, tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quella delle “controversie aventi ad oggetto (...) i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione dell'indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in via esclusiva in caso di controversia in avente a oggetto la mancata retrocessione del bene a seguito della sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, senza distinguere l'ipotesi di retrocessione parziale ovvero totale.
In particolare la Corte di Cassazione, Sez. Unite, con l'ordinanza n. 1092 del
18.01.2017, è partita dalla considerazione che «Come esattamente rileva la Procura
Generale nelle conclusioni scritte, è fuorviante la prospettiva tradizionale del carattere parziale
o totale della retrocessione e della connessa configurazione, in capo al soggetto espropriato, di una posizione di interesse legittimo ovvero di diritto soggettivo a seconda della sussistenza o meno di un potere discrezionale di disporre la retrocessione stessa da parte dell'amministrazione.
La materia, infatti, trova attualmente una specifica disciplina nel codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 […] all'art. 133, comma 1, lett. g)
- 7 - […]» e ha osservato che nel caso di mancata retrocessione del bene, acquisito mediante decreto di esproprio, nonostante la sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, si registra il concreto esercizio di un potere ablatorio, culminato nel decreto di espropriazione, e un comportamento ad esso collegato (che non si sarebbe verificato se non vi fosse stato l'esproprio) della pubblica amministrazione, la quale omette la retrocessione del bene nonostante la sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità. La Corte, quindi, ha affermato il seguente principio di diritto: «In materia di espropriazione per pubblica utilità, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la mancata retrocessione di un bene, acquisito mediante decreto di esproprio, nonostante la sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, atteso che tale domanda è ricollegabile, in parte, direttamente ad un provvedimento amministrativo, venendo in rilievo il concreto esercizio di un potere ablatorio culminato nel decreto di espropriazione, e, per il resto, ad un comportamento della
P.A. ad esso collegato, consistito nell'omessa retrocessione del bene malgrado il verificarsi della suddetta decadenza»).
In definitiva, pertanto, essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
§ 3. Quanto alle spese di giudizio, si osserva che “la condanna alle spese processuali,
a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del
14/03/2023). Attesa la contumacia della convenuta Controparte_1
, pertanto, nulla deve essere disposto in ordina alle spese.
[...]
Quanto alle spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 09.04.2024 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo degli attori, in solido tra loro, con il conseguente diritto della convenuta di ripetere dagli attori le somme che saranno eventualmente versate al Consulente in forza del predetto decreto.
- 8 -
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti della , ogni contraria e ulteriore Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo;
b. nulla per le spese di lite;
c. pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, a carico degli attori, in solido tra loro.
Così deciso in Locri, il giorno 08 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 850 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Bianco (RC) in via C. Colombo n. 203, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Strangio, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTORI
CONTRO
, c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Calabria (RC) alla Piazza Italia;
CONVENUTA CONTUMACE
- 1 - OGGETTO: retrocessione di beni espropriati per pubblica utilità.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di eredi di , Parte_3 Persona_1
hanno convenuto in giudizio la , allegando Controparte_1
che: - con decreto n. 11 del 01.09.2005 la Provincia di Reggio Calabria, oggi
[...]
ha disposto l'occupazione temporanea in via d'urgenza dei seguenti CP_1
fondi contigui siti al foglio 9, part. 9 del Comune di Careri di proprietà di
[...]
, al foglio 39, part. 55 del Comune di Platì, di proprietà di Parte_4 [...]
e al foglio 39 particelle 320 e 321 del Comune di Parte_5
Platì di proprietà di , con determinazione e liquidazione di Persona_1
indennità provvisoria di esproprio;
- in data 13.10.2010 la Provincia di
[...]
(oggi ) ha emesso Decreto Definitivo di Esproprio n. 6 CP_1 Controparte_1
del giorno 08.07.2010 avente ad oggetto i fondi sopra descritti, finalizzato alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità, giusta deliberazione della Provincia n. 646 del 10.11.2004, denominata “Nuova Costruzione e parziale adeguamento ex SS 112 diramazione strada Bovalino – Platì – Zillastro – Bagnara Calabra, Lotto E – 1° stralcio, Circonvallazione Natile”; - nonostante siano trascorsi 12 anni dalla notifica del Decreto Definitivo di Esproprio e 18 anni dalla dichiarazione di pubblica utilità, la predetta opera non è stata realizzata, neppure in parte;
- gli attori, in proprio ed in qualità di eredi di , hanno richiesto tramite Pec del Persona_1
20.02.2020 la retrocessione dei beni immobili ex art. 46 d.p.r. n. 327/2001, senza riscontro alcuno. Ciò posto, gli attori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità e/o la decadenza e/o l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella deliberazione provinciale n. 646 del
10.11.2004 relativa alle unità immobiliari sopra indicate ( terreno sito al foglio 9, part. 9 del
Comune di Careri;
terreno sito al foglio 39, part. 55 del Comune di Platì; terreni siti al foglio
39 particelle 320 e 321 del Comune di Platì) e, per l'effetto, disporre la restituzione, ancorché solo virtuale, delle suddette unità immobiliari ai signori , e Parte_1 Parte_2 [...]
in proprio ed in qualità di eredi di riconoscere, in Parte_3 Persona_1
- 2 - favore degli Attori, il diritto a ricevere, a titolo di indennità e/o risarcimento del danno, una somma di denaro da determinarsi in via equitativa all'esito dell'istruttoria e per l'effetto, condannare la P.A. convenuta al pagamento, in favore degli Attori medesimi, di detta somma;
con interessi, anche per anatocismo, e con rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'esito della prima udienza, stante la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della , la quale non si Controparte_1
è costituita in giudizio, ne è stata dichiarata la contumacia ed è stata sollevata d'ufficio, in via preliminare, la questione relativa alla giurisdizione del giudice ordinario. La causa, pertanto, è stata rinviata all'udienza del 5 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni sulla sollevata questione preliminare.
Con ordinanza del 04.07.2023, il Giudice, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Con ordinanza del 21.10.2023, il Giudice, ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, ha rimesso la causa sul ruolo, procedendo alla nomina del consulente. Con ordinanza del 19.04.2024, il Giudice, rilevato che il Ctu ha depositato la consulenza e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, con ordinanza del 07.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la sola comparsa conclusionale.
§ 2. Giova in primo luogo osservare che il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), agli artt. 46 e 47, disciplina le ipotesi rispettivamente della retrocessione totale e di quella parziale del bene espropriato per pubblica utilità.
L'art. 46 (retrocessione totale), che non ha innovato la disciplina previgente (art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359), dispone che “Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore
- 3 - l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità”. L'art. 47 (retrocessione parziale), che ha sostituito la disciplina dettata dagli artt. 60 e 61 della legge n. 2359 del 1865, dispone che “
1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo.
2. Entro i tre mesi successivi,
l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni.
3. Se non vi è
l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità”. Il successivo art. 48, invece, offre la disciplina comune per la retrocessione parziale e totale per la determinazione del corrispettivo della retrocessione.
§ 2.1 Ciò posto, in merito all'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo a conoscere della retrocessione del bene espropriato, occorre considerare l'insegnamento giurisprudenziale affermato dal
Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione, cha ha posto l'accento sulla retrocessione parziale o totale per far discendere rispettivamente la giurisdizione del giudice amministrativo od ordinario. In particolare, si è osservato che «nella retrocessione “parziale” la posizione giuridica soggettiva del richiedente ha consistenza di interesse legittimo, la cui cognizione rientra nella giurisdizione amministrativa, poiché il diritto alla restituzione matura solo al verificarsi di condizioni date, quali, in particolare, l'effettiva inservibilità del bene anche in prospettiva futura, sicché l'Amministrazione può, e non deve, restituire. Alla base della decisione, infatti, si pone una sostanziale rivalutazione della progettualità originaria dell'intervento, ricalibrandone la portata territoriale in ragione del risultato già raggiunto con la sua realizzazione, senza interessare la porzione oggetto della richiesta di retrocessione (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato sez. II, 30/03/2020, n. 2159)»
(Cons. di Stato sentenza n. 9327 del 2024), mentre in caso di retrocessione totale
- 4 - viene in rilievo un diritto soggettivo, tutelabile innanzi al giudice ordinario (cfr. Corte di Cassazione, Sez. un., n. 4894 del giorno 8 marzo 2006 - richiamata anche da
Consiglio di Stato sentenza n. 7317 del 30 agosto 2024 - secondo cui «Ai fini dell'indagine sulla proponibilità davanti al giudice ordinario della domanda di retrocessione di beni espropriati, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'opera pubblica non sia stata eseguita, e siano decorsi i termini a tale uopo concessi o prorogati (art. 63 l. 25 giugno 1865 n. 2359), dall'ipotesi in cui, dopo la esecuzione totale o parziale dell'opera medesima, alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione (art. 60 e 61 della citata legge), atteso che, mentre nel primo caso il diritto soggettivo alla retrocessione, azionabile davanti all sorge automaticamente per effetto di detta mancata realizzazione, e quindi a prescindere da qualsiasi valutazione discrezionale dell'amministrazione, nel secondo caso il diritto stesso nasce solo se ed in quanto l'amministrazione, con valutazione discrezionale (al cospetto della quale la posizione soggettiva del privato è di interesse legittimo) abbia dichiarato che quei fondi più non servano all'opera pubblica»).
In altri termini, laddove l'opera pubblica non sia stata eseguita e siano decorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, sorge automaticamente in capo all'espropriato un diritto soggettivo al ritrasferimento del bene, sicché la domanda giudiziale di retrocessione totale del bene espropriato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Invece, nell'ipotesi in cui, dopo l'esecuzione totale o parziale dell'opera, alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione, il diritto soggettivo al ritrasferimento della parte inutilizzata del bene non sorge automaticamente ma nasce solo se e in quanto l'amministrazione, con valutazione discrezionale, abbia dichiarato che quei fondi non servano più all'opera pubblica. Per la parte inutilizzata, può ancora essere esercitato un potere del beneficiario dell'espropriazione, che deve manifestare la sua valutazione discrezionale a favore di un eventuale uso alternativo dell'area non destinata all'opera in origine prevista sull'area espropriata. In tal caso, a fronte del potere discrezionale della pubblica amministrazione, la situazione soggettiva dell'espropriato è di interesse legittimo, con la conseguenza che la domanda giudiziale di retrocessione parziale appartiene al giudice amministrativo (Cass., Sez, Un., 8.3.2006 n. 4894; 7.8.2001, n. 10894;
17.1.1997 n. 458). Ciò vale anche quando l'opera deve essere realizzata su una serie di aree già appartenenti a proprietari diversi e il mancato utilizzo comprende l'intera
- 5 - superficie espropriata in danno di un singolo proprietario (cfr. Cass. Sez. U.,
16/05/2014, n. 10824 «L'incompleta realizzazione dell'opera non dà luogo alla retrocessione totale di quelle aree non ancora utilizzate alla scadenza della data fissata per l'ultimazione dell'opera, ma solo alla retrocessione parziale dei relitti e ciò anche nel caso in cui uno di essi venga a coincidere con l'intera superficie espropriata in danno di un singolo proprietario, il quale non è, pertanto, titolare di una posizione di diritto soggettivo tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria finché non sia intervenuta la dichiarazione di inservibilità di cui all'art. 61 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, con la conseguenza che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo»). In tal caso, dunque, nonostante l'area appartenente a uno degli espropriati non sia stata intaccata dalla realizzazione dell'opera pubblica, non si realizza la retrocessione totale ma solo quella parziale dei relitti che, seppur coincidente con l'intera superficie espropriata in danno del singolo proprietario, non determina in capo a quest'ultimo la titolarità di una posizione di diritto soggettivo, tutelabile innanzi al giudice ordinario finché non sia intervenuta la dichiarazione di inservibilità (Cass., Sez. Un. 13.4.2000 n.134).
§ 2.2 Ciò posto, nel caso in esame, diversamente da quanto allegato da parte attrice, viene in rilievo un'ipotesi di retrocessione parziale. Invero, dalle risultanze dell'esperita ctu (la quale è condivisibile, essendo stata redatta con logicità, coerenza ed è priva di contraddizioni, oltre a essere andata esente da rilievi critici delle parti) è emerso che “a.1 non è stata portata in esecuzione, nel senso che sui lotti del ricorrente non è stata realizzata alcuna opera.”, “b.1 non è stata realizzata alcuna opera diversa da quella programmata sui lotti del ricorrente.” e “c.1 non è stata realizzata alcuna opera nei lotti adiacenti a quelli del ricorrente. Il primo manufatto piu' prossimo ai lotti del ricorrente si trova
a 219 metri verso valle (Bovalino) e 3667 metri verso monte . (Vedasi File 9_A3 CP_2
. La strada che deve/doveva esser realizzata è la avrebbe dovuto
[...] Controparte_3
attraversare trasversalmente la dal Mar Ionio al Tirreno”. CP_1
In altri termini, poiché l'emissione del predetto Decreto Definitivo di Esproprio
n. 6 del giorno 08.07.2010 (che ha riguardato i terreni di proprietà degli attori) era finalizzata alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità (giusta deliberazione della
Provincia n. 646 del 10.11.2004) denominata “Nuova Costruzione e parziale adeguamento ex SS 112 diramazione strada Bovalino – Platì – Zillastro – Bagnara
Calabra, Lotto E – 1° stralcio, Circonvallazione Natile” e considerato che risultano in
- 6 - parte eseguiti dei lavori nelle porzioni indicate nell'allegato 9_A3 della consulenza, in corrispondenza del comune di Platì e del comune di Natile Nuovo, nel caso in esame, si ha un'ipotesi di esecuzione parziale dell'opera e, sebbene la porzione immobiliare espropriata agli odierni attori non sia stata interessata da alcuno intervento, la richiesta retrocessione va ricondotta all'art. 47 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Ne consegue che, applicando l'orientamento finora analizzato in termini di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione di quest'ultimo, venendo in rilievo, in mancanza dell'adozione di un decreto di inservibilità da parte della P.A. espropriante, un interesse legittimo degli odierni attori.
Del resto, a tale conclusione, si giunge anche considerando l'intervenuta disciplina del codice del processo amministrativo e la giurisprudenza formatasi in materia. La Corte di Cassazione, infatti, partendo dall'art. 133, comma 1, lett. g), il quale contempla, tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quella delle “controversie aventi ad oggetto (...) i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione dell'indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in via esclusiva in caso di controversia in avente a oggetto la mancata retrocessione del bene a seguito della sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, senza distinguere l'ipotesi di retrocessione parziale ovvero totale.
In particolare la Corte di Cassazione, Sez. Unite, con l'ordinanza n. 1092 del
18.01.2017, è partita dalla considerazione che «Come esattamente rileva la Procura
Generale nelle conclusioni scritte, è fuorviante la prospettiva tradizionale del carattere parziale
o totale della retrocessione e della connessa configurazione, in capo al soggetto espropriato, di una posizione di interesse legittimo ovvero di diritto soggettivo a seconda della sussistenza o meno di un potere discrezionale di disporre la retrocessione stessa da parte dell'amministrazione.
La materia, infatti, trova attualmente una specifica disciplina nel codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 […] all'art. 133, comma 1, lett. g)
- 7 - […]» e ha osservato che nel caso di mancata retrocessione del bene, acquisito mediante decreto di esproprio, nonostante la sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, si registra il concreto esercizio di un potere ablatorio, culminato nel decreto di espropriazione, e un comportamento ad esso collegato (che non si sarebbe verificato se non vi fosse stato l'esproprio) della pubblica amministrazione, la quale omette la retrocessione del bene nonostante la sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità. La Corte, quindi, ha affermato il seguente principio di diritto: «In materia di espropriazione per pubblica utilità, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la mancata retrocessione di un bene, acquisito mediante decreto di esproprio, nonostante la sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, atteso che tale domanda è ricollegabile, in parte, direttamente ad un provvedimento amministrativo, venendo in rilievo il concreto esercizio di un potere ablatorio culminato nel decreto di espropriazione, e, per il resto, ad un comportamento della
P.A. ad esso collegato, consistito nell'omessa retrocessione del bene malgrado il verificarsi della suddetta decadenza»).
In definitiva, pertanto, essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
§ 3. Quanto alle spese di giudizio, si osserva che “la condanna alle spese processuali,
a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del
14/03/2023). Attesa la contumacia della convenuta Controparte_1
, pertanto, nulla deve essere disposto in ordina alle spese.
[...]
Quanto alle spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 09.04.2024 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo degli attori, in solido tra loro, con il conseguente diritto della convenuta di ripetere dagli attori le somme che saranno eventualmente versate al Consulente in forza del predetto decreto.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti della , ogni contraria e ulteriore Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo;
b. nulla per le spese di lite;
c. pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, a carico degli attori, in solido tra loro.
Così deciso in Locri, il giorno 08 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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