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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 22.5.2025:
Visto il provvedimento del 29.1.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 15768/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett.
H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
TE TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa TE TO, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15708/2021 R.G.A.C.
TRA
Di GI AN e Di GI FA IA anche n.q. di procuratore di Di GI NB, elettivamente domiciliati in Terrasini, via Palermo n.
30, presso lo Studio dell'Avv. Eduardo Cammilleri, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione;
Attori
E
EP e D'GE LE, elettivamente ZZ
domiciliati in Palermo via Marchese di Villabianca n.
98 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Ciriminna che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
Convenuti
OGGETTO: Domanda di risarcimento danni ex art. 2052
C.C.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
In accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dada Di GI AN e Di GI FA
IA anche n.q. di procuratore di Di GI VA
Battista nei confronti di ZZ EP e D'GE
LE: Condanna Pizzo EP e D'GE Michele al pagamento in favore degli attori della somma di euro
5.000,00 oltre interessi come in parte motiva;
Condanna Pizzo EP e D'GE Michele al pagamento in favore degli attori delle spese del presente giudizio che liquida ex DM n. 55/2024 in complessivi euro 2.400,00 oltre rimborso forfettario
15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta che si distraggono in favore del procuratore antistatario;
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Si richiamano gli atti delle parti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del
2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con atto di citazione gli odierni attori convenivano in giudizio i sigg.ri ZZ EP e D'GE LE
Bruno Luciana deducendo che in data 1.9.2020 il cane di loro proprietà un AC SS di nome PA veniva sbranato da un BU di proprietà dei vicini - odierni convenuti che approfittando del cancello aperto della villa degli attori entrava nella proprietà attorea (il Pitbull era libero senza guinzaglio né museruola), azzannando il piccolo PA e provocandone la morte: concludevano chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito nell'occorso quantificato in euro 15.000,00, spese vinte.
Ritualmente costituiti in giudizio i convenuti negavano la fondatezza delle domande formulate dagli attori dele quali chiedevano il rigetto, spese vinte.
La causa è stata istruita mediante assegnazione dei termini ex art. 183, 6 CO. c.p.c., produzione di documenti e ammissione delle prove orali richieste, quindi all'udienza del 22.5.2025 veniva trattenuta in decisione mediante deposito in via telematica di note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Gli attori nel proporre la domanda hanno indicato la fonte della responsabilità dei convenuti nell'articolo
2052 c.c., evidenziando come gli stessi fossero venuti meno all'obbligo di custodia del proprio cane.
Occorre osservare che la norma di cui all'art. 2052 per quanto riguarda la responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ.,
costituisce un'ipotesi di presunzione di responsabilità, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale: ne consegue che al proprietario
)
0 all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale), deve, cioé
provare, per liberarsi, l'esistenza di un fattore,
estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (cfr. CP_1 Sez. III, 19 marzo 2007 n. 6454; Cass. 14 settembre 2000, n. 12161;
Cass. 22 febbraio 2000 n. 1971).
La norma di cui all'art. 2052 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode o proprietario dell'animale, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza, impone, comunque all'attore di provare il fatto ed il ness o di causalità tra le lesioni ed il fatto (cfr. CP_1 Sez. III,
23 gennaio 2006 n. 1210; Cass. Sez. III, 30 marzo 2001
n. 4742).
Nel caso di specie gli attori, quindi, devono provare sia la circostanza del morso da parte del cane dei convenuti, sia il nesso di causalità, vale a dire che i danni si sono verificati per effetto di tale morso.
Per quanto riguarda la verificazione dei fatti dedotti dagli attori, le emergenze documentali in atti consentono di ritenere pienamente provata l'intera dinamica dei fatti di causa,causa, l'aggressione subita dal
AC SS e la conseguente morte ad opera del pitbull dei convenuti.
Ad offrire la prova della condotta colposa degli odierni convenuti esaustiva sul piano dell'efficienza
eziologica in ordine all'evento lesivo come in concreto verificatosi sono le dichiarazioni rese dai testi
-
NI CA e Di GI MA DA, i quali hanno pienamente confermato le circostanze di cui all'atto di citazione relative alla avvenuta aggressione del AC SS PA da parte del cane di razza Pitbull di proprietà degli odierni convenuti (cfr. deposizioni testimoniali in atti).
Ciò detto, evidente è la responsabilità dei convenuti proprietari del BU per i danni da questo provocati ex art. 2052 c. c. il quale prevede che il proprietario di un animale, o chi se ne serve, è responsabile dei danni provocati dall'animale, salvo che provi il caso fortuito.
In altri termini, ai sensi dell'art. 2052 c. C., la responsabilità del proprietario o detentore dell'animale
è presunta, ed è fondata sul rapporto di fatto con l'animale stesso: la presunzione di colpa del custode dell'animale per il danno cagionato dallo stesso è superabile solo con la prova del caso fortuito (ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità,
inevitabilità e assoluta eccezionalità): all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (Cass. N.
12161/2000).
Nella fattispecie, va ribadito che non può attribuirsi efficacia liberatoria alla semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale stesso (la villetta è chiusa da un muro di cinta ...i sigg.ri ZZ al fine di evitare che il cane potesse scire erano soliti allocarlo in un recinto.....), essendo irrilevante che il danno sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili del cane: l'animale, infatti, sensu caret e l'imprevedibilità dei suoi comportamenti non può per ciò costituire un caso fortuito, costituendo, anzi, una ontologica di ogni essere privo di caratteristica raziocinio. Nel caso in esame è proprio la circostanza (non eccezionale ma ovviamente ripetuta nel tempo)
dell'apertura del cancello per uscire con l'auto, ad escludere il carattere dell'imprevedibilità del caso fortuito e, inoltre, la circostanza che il cane libero da qualsivoglia presa sia entrato nella villetta aggredendo uccidendo il AC SS, non esonera il e proprietario/custode da responsabilità poiché il proprietario ha sempre l'obbligo di verificare, per evitare danni a terzi, che la postazione del cane sia effettivamente sicura quindi è tenuto a controllare che il cane sia ben tenuto e ancorato ad una salda presa. premesso va dichiarata ex art. 2052 C.C. la Tanto
responsabilità dei convenuti ZZ D'GE proprietari/custodi del cane BU nella causazione dell'evento in esame, ai quali va, pertanto, a scritta
l'esclusiva responsabilità per la morte del AC SS
PA.
Per altro, il fatto storico, nella specifica dinamica descritta in citazione, ha trovato conferma proprio nella lettura degli atti di causa e più precisamente nella lettura della denuncia sporta dalla sig.ra AN Di
GI presso la Caserma dei Carabinieri di Cinisi, nelle annotazioni testimoniali alla Polizia Giudiziaria,
nel decreto di archiviazione reso nel giudizio RG NR
13355/2020 dalle quali si evince che il fatto avvenuto a causa di “mere disattenzioni poco adeguate seppure deprecabili dal punto di vista sociale........ nell'alveo dell'omessa custodia si deve chiarire come l'eventuale responsabilità per danni cagionati da animali debba essere individuata in sede civile con la possibilità per la p.o. di ottenere il giusto risarcimento ex art. 2052
c.c.".
Alla luce delle suddette considerazioni e in ragione dell'accertata commissione del fatto gli odierni attori hanno, quindi, diritto al risarcimento dei danni subiti.
Venendo alla quantificazione del danno, si rileva che la richiesta degli attori appare giustificata dalla particolarità e gravità dei fatti contestati.
Tale principio comporta che l'importo da liquidare a titolo di danno morale è direttamente proporzionale alla gravità del fatto e all'intensità delle sofferenze subite dalle vittime e ciò sulla base del principio secondo cui esiste una proporzionalità necessaria tra l'intensità del patema d'animo e l'entità e la misura del danno morale da liquidare.
A tale proposito vanno opportunamente valutati sia il contesto in cui le condotte minacciose e ingiuriose sono maturate (rapporto di parentela tra le parti) sia l'intensità delle sofferenze subite dalla vittima (odierni attori) e ciò sulla base del principio secondo cui esiste una proporzionalità necessaria tra l'intensità del patema d'animo e la misura della liquidazione del danno morale.
Orbene, in ordine al chiesto risarcimento del danno morale i convenuti vanno condannati, in solido tra loro,
al pagamento in favore degli attori della somma di €
5.000,00.
Gli interessi legali decorrono dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
In ragione del criterio legale della soccombenza convenuti vano condannati al pagamento in favore degli attori delle spese del presente giudizio che si liquidano ex DM n. 55/2014 come in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo in data 22.5.2025
Il Got
TE TO