Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 18/06/2025, n. 12011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12011 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12011/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11460/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11460 del 2024, proposto da LA AN, LI AR, CA RN, MA NN, AR RG, IN NI, MAngela LI, UC LI, LA AB, CA NT, NN EN, DO CH, IN RR, SC RE, NN De AS, SC NO, EL IA GA, MArita LL, CA CE, MA CO IT, ER CH, MA AN, IL IC, MA ZI RI, DI AN, MA CO CO, CA LA, MA SA SI, MO SP, VI TI, MA UP, CA CA, LA UB, MA LO, AD RA, MAfrancesca RG, LI CA, IA VE, NN MA SC TO, AN GO, Assunta SC SO, LL CH, SC MA E', IN IT, SA RI, LA RR, LE MA, AN LA, AN IO, MA IT, ER RO SC, NI CA, SS LE, IL BE, MA NE, AD RI, RM CA, WA DA, MA PE, MA ZI OR, IU RE, NN MA IA, RA LA MI IO, SC AR, ND HI, SA AT, ES AU, NN MA ON, AU RE, MA RD, AU SI, CA LA IV, TO MM LO, UC ID, SC IG, SC IR, LA RA, NA LA ES, NN OD, OL OR, CO OC, MA NI Di OL, SA VI, SA AR, AL RA, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministro per gli Affari Europei Sud Politiche di Coesione e Pnrr, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ES FO, NA IA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206 nella parte in cui non prevede espressamente la pubblicazione di un elenco dei candidati idonei non vincitori;
- del decreto dipartimentale 2576 del 6 dicembre 2023 nella parte in cui non prevede espressamente la pubblicazione di un elenco dei candidati idonei non vincitori;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero per Gli Affari Europei Sud Politiche di Coesione e Pnrr e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, che asseriscono di essere tutti insegnanti precari della scuola secondaria, in possesso dei requisiti per partecipare al concorso ordinario bandito con il Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, espongono di avere superato le prove del concorso ordinario in epigrafe avendo conseguito nelle prove scritte e nelle prove orali un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100.
Ciononostante, i ricorrenti lamentano di non essere stati inseriti in una graduatoria di merito comprensiva dei candidati idonei, in quanto la disciplina concorsuale (art. 12 D.M. n. 206 del 26 ottobre 2023) prevede che la graduatoria dei vincitori “ è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ”.
1.1. A sostegno del ricorso censura – con un unico motivo di ricorso (“ Violazione e falsa applicazione del d.m. n. 206/2023 e del d.d. n. 2576/2023. Violazione degli artt. 3, 4, 34, 35, 51 della Costituzione, eccesso di potere per irragionevolezza. violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ai sensi dell’art. 97 costituzione. Violazione della legge n. 241/1990. violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta. Lesione del principio del legittimo affidamento. Violazione d.lgs. n. 33/2013 e violazione del principio di trasparenza. ” – l’illegittimità dell’omessa pubblicazione dell’elenco degli idonei, in quanto in violazione dei principi di trasparenza e di legittimo affidamento nell’operato della P.A., incidendo sul diritto della ricorrente a conoscere gli esiti della procedura e sulla possibilità della ricorrente di pianificare scelte professionali e di vita, rimanendo all’oscuro delle chance di poter entrare nella graduatoria di merito a seguito di rinunce di altri candidati.
1.2. Si costituiva con memoria di stile il Ministero resistente, depositando memoria il 7.11.2024 e insistendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con nota dell’8.11.2024, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud rappresentava l’afferenza della procedura concorsuale oggetto di impugnazione all’attuazione del PNRR (in particolare alla Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU ), nonchè la competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, a cui risultano regolarmente notificati gli atti introduttivi dei giudizi in parola, rilevando la propria estraneità al contenzioso e chiedendo l’estromissione.
1.3. Alla camera di consiglio del 19.11.2024, la Sezione respingeva l’istanza cautelare, con ordinanza confermata da Consiglio di Stato, ord. n. 157/2025, che rileva quanto segue:
“- l’appello non è assistito dal necessario fumus boni iuris, considerato che la normativa primaria regolativa dell’esame prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione;
- del resto vi è anche il dubbio sull’attualità dell’interesse a ricorrere, atteso che gli appellanti, avendo peraltro presumibilmente riportato punteggi diversi fra loro all’esito dello scrutinio, non hanno allegato né tanto meno dimostrato che quelli da loro conseguiti fossero voti utili per ottenere, in caso di scorrimento della graduatoria, l’assunzione, a maggior ragione laddove si consideri che la scelta in ordine al se far scorrere quest’ultima rientra nella discrezionalità dell’amministrazione che ha bandito il concorso, a fronte della quale, almeno in questa fase, è persino dubitabile sussista una situazione giuridicamente tutelabile;
- considerato altresì che neppure sussiste il pericolo di un danno grave ed irreparabile suscettibile di derivare dall’esecuzione del provvedimento impugnato, dal momento che le conseguenze paventate sarebbero comunque economicamente valutabili e dunque risarcibili per equivalente, in caso di futuro accoglimento del ricorso; […] ”.
2. – Alla pubblica udienza del 3.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti del gravame collettivo e per mancanza di attualità dell'interesse a ricorrere, nonché di improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto parte ricorrente non risulta avere impugnato né le graduatorie né gli eventuali successivi scorrimenti.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è infondato, per le ragioni nel seguito esposte.
3.1. Con il presente ricorso collettivo, i ricorrenti chiedono l'annullamento degli atti amministrativi impugnati, in quanto lesivi del proprio diritto all'inserimento in un elenco graduato di merito, comprensivo di tutti i docenti idonei, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, sia in caso di rinuncia da parte dei vincitori, sia in caso di incremento dei posti inizialmente previsti per le immissioni in ruolo.
Sempre in via preliminare, il Collegio condivide il rilievo – espresso dal Consiglio di Stato in sede cautelare con l’ordinanza sopra richiamata – circa l’assenza di una dimostrazione di un interesse concreto e attuale al ricorso.
Il Collegio rileva, tuttavia, che i ricorrenti non danno dimostrazione né della sussistenza dei presupposti del gravame collettivo (in particolare, l’omogeneità delle posizioni azionate) né di un loro interesse concreto e attuale al ricorso.
Invero, i ricorrenti si ritengono da un lato danneggiati dalla omessa pubblicazione delle graduatorie di merito in ragione della impossibilità di conoscere l’esistenza di chance di risultare vincitori e di poter quindi pianificare le proprie scelte professionali; dall’altro, non offrono agli atti alcuna prova della prossimità del punteggio conseguito al voto ritenuto utile per poter conseguire l’immissione in ruolo.
A ciò si aggiunge, inoltre, il rilievo per cui la ricorrente non ha un diritto allo scorrimento della graduatoria, rientrando tale ipotesi nella discrezionalità dell’amministrazione.
Quanto sopra appare rendere il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.
La mancata impugnazione delle graduatorie finali, in tesi illegittime in quanto riportanti unicamente il nominativo dei vincitori, risulta poi suscettibile di ingenerare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso con conseguente sua possibile improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
3.2. In ogni caso – e prescindendo dai precedenti profili di inammissibilità e improcedibilità per difetto di interesse – il ricorso è comunque infondato nel merito.
La disciplina del concorso de quo è prevista, come evidenziano i medesimi ricorrenti, in specifiche disposizioni di legge ordinaria (cfr. art. 59, comma 10 e 11, d.l. n. 73 del 2021), sicché non possono trovare favorevole considerazione le censure attinenti alla presunta violazione di norme pari ordinate quali quelle di cui al motivo in esame.
L’operato dell’Ufficio scolastico regionale risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9 D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, co. 10, lett. d) D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione (cfr. Cons. St., V, ord. n. 157/2025).
La disciplina infatti prevede la “ formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso , fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ” (art. 59, co. 10, lett. d) D.L. n. 73/2021).
A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso all’Ufficio scolastico di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria di merito, essendo la stessa non prevista dalla lex specialis .
Né è vero che in assenza di tale graduatoria, la posizione del ricorrente sarebbe equivalente a quella di chi non ha superato le prove concorsuali, posto che l’idoneità alla procedura appare in ogni caso ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis, il cui esito è conoscibile e dimostrabile da quanto attestato nell’area personale della procedura.
Peraltro, la previsione in questione appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, come detto rientrante tra le procedure del PNRR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal PNRR e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
Le considerazioni esposte consentono altresì di superare i dubbi di costituzionalità sommariamente avanzati da parte ricorrente. Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto-legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’amministrazione (cfr., in termini, TAR Lazio, III-bis, n. 5167/2025).
Conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (sentenza della 2 agosto 2024, n. 15647, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 1 aprile 2025, n. 2737) è legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, escludere con norma di rango primario che debbano essere pubblicate graduatorie comprensive degli idonei, specificamente in caso di situazioni eccezionali che nella presente fattispecie possono essere agevolmente ravvisate nella peculiarità dei procedimenti PNRR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE).
A tale riguardo, è stato chiarito che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Va precisato però “ che i partecipanti alla procedura, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. Comunque, in alternativa alla puntuale e tempestiva risposta alle richieste di accesso agli atti, l’Amministrazione è libera di mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei ” (TAR Lazio, III-bis, n. 8358/2025).
3.3. Neppure merita condivisione il motivo di ricorso nella parte in cui ritiene che la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito impedisca la possibilità di uno scorrimento della graduatoria in favore del ricorrente.
Al riguardo, va rilevato come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. St., III, n. 3139/2020).
La disciplina concorsuale al momento riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, co. 10, d.l. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Tale facoltà non è impedita in fatto – né il ricorrente adduce prove in tal senso – dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta che al ricorrente è stato impedito di conoscere, anche tramite apposita istanza di accesso agli atti, la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
4. – In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
5. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | ES Tomassetti |
IL SEGRETARIO