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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/07/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
29.07.2025, che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c. (cd. trattazione scritta), ha pronunciato, con motivazione contestuale e in osservanza del termine di cui all'ultimo comma della citata disposizione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2458/2024
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Roberto Trussardi
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 ministro in carica p.t., rappresentato e difeso come in atti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai funzionari amministrativi, dott.sse
Giuseppina Tabone e Marilù Albanese resistente
OGGETTO: differenze retributive – servizio pre-ruolo
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24.10.2024 e ritualmente notificato, docente dall'a.s. Parte_1
1995/1996 ed immessa in ruolo a partire dal 01.09.2010, agiva in giudizio nei confronti del , innanzi Controparte_1 all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, lamentando a che l'Amministrazione convenuta non avrebbe proceduto all'esatta ricostruzione della sua carriera con computo dell'intero servizio;
ciò avrebbe inciso negativamente sia sull'entità della sua retribuzione, sia sul suo inquadramento;
insisteva, dunque, per la condanna del convenuto alla CP_1 corretta ricostruzione della carriera con integrale valutazione ai fini giuridici ed economici, ivi compreso il trattamento stipendiale, del servizio di ruolo prestato in tale veste dall'anno scolastico
2001/2002 all'anno scolastico 2009/2010, anche presso la scuola dell'Infanzia, con inquadramento della medesima nella fascia economica di appartenenza e all'adeguamento del trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione a suo favore, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o delle differenze stipendiali già maturati.
Il si costituiva tempestivamente, con Controparte_1 memoria del 20.12.2024, ritenendo la domanda infondata e chiedendo il rigetto del ricorso stante la piena legittimità delle norme di legge e di contratto applicate nella ricostruzione della carriera della ricorrente così come operata dall'Amministrazione; eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito.
Il Giudice, senza necessità di approfondimenti istruttori, rimetteva la causa in decisione accordando alle parti termine per il deposito di note conclusive e di trattazione scritta.
La domanda di parte ricorrente può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
***
La ricorrente ha dedotto l'errata ricostruzione di carriera effettuata dall'Amministrazione scolastica con i decreti 4287 e 4286 (docc.
3-4 fasc. ricorente) per non aver valutato anche il servizio di anni svolto nel ruolo della scuola dell'infanzia ai fini dell'esatta progressione stipendiale e del pagamento delle differenze retributive relative al periodo di lavoro successivo all'immissione nel ruolo pubblico.
Risulta, per tabulas, che la ricorrente, ha svolto l'attività di insegnante a far data dall'a.s. 1995/1996; nell'a.s. 2001/2002 presso la scuola primaria (sostegno psicofisico) di Ambivere e poi, dal 01.09.2022 sino al 31.08.2009, presso le scuole dell'infanzia di
Almenno San Bartolomeo, di Mapello e di Cisano Bergamasco;
dal
01.09.2010, presta servizio con contratto a tempo indeterminato presso l'istituto superiore di Zogno come insegnante di filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.
Con i decreti sopra citati, veniva comunicato alla ricorrente che ai fini della ricostruzione della carriera, non le venivano riconosciuti, tra gli altri, gli anni di insegnamento presso la scuola materna con la dicitura: “periodo del ruolo precedente non riconoscibile perché prestato in qualità di insegnante della scuola materna” e ciò a partire dall'a.s. 2001/2002 sino all'a.s. 2009/2010.
Ora, quanto alla normativa in tema di ricostruzione della carriera nel caso dei passaggi di ruolo, si evidenzia quanto di seguito.
L'art. 77 del D.P.R. n. 417/1974 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), rubricato
“Passaggi di ruolo”, stabilisce che “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H
a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni.
I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia. I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti
e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati”.
Il successivo art. 83, rubricato “Passaggio ad altro ruolo”, stabilisce che “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
L'art. 57 L. n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), rubricato “Passaggi di ruolo”, stabilisce che “I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto”.
L'art. 485 D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico della Scuola) rubricato
“Personale scolastico” stabilisce che “
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”.
L'art. 487 del medesimo Decreto, rubricato “Passaggi ad altro ruolo”, stabilisce che “In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo”.
In applicazione di tali disposizioni, la Cassazione ha ritenuto che
“… l'art. 57, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, contribuisce a ritenere che opera un rinvio anche al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro… in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici e ed economici” (Cass.
n. 2037/2013).
“l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (77), cui
è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio
a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna” (Cass. SS.UU. n. 9144/2016).
Anche successivamente la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “ogni ipotesi di passaggio del personale docente da un ruolo ad un altro della scuola (da un ruolo inferiore ad uno superiore o viceversa), anche se avvenuto a seguito di superamento di un concorso, dà luogo al riconoscimento per intero del servizio prestato nel precedente ruolo mediante ricostruzione di carriera… all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione” (Cass. n.
29791/2018).
Alla luce di quanto appena riportato, occorre riconoscere integralmente il servizio prestato nel ruolo di provenienza, in totale accoglimento delle richieste attoree.
Il resistente sarà, quindi, condannato ad operare la CP_1 corretta ricostruzione della carriera della ricorrente, con integrale valutazione ai fini giuridici ed economici, ivi compreso il trattamento stipendiale, del servizio di ruolo prestato in tale veste dall'anno scolastico 2001/2002 all'anno scolastico 2009/2010, anche presso la scuola dell'Infanzia, con inquadramento della medesima nella fascia economica di appartenenza e all'adeguamento del trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione in favore ella docente ricorrente, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o delle differenze stipendiali già maturati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, quantificazione operata considerata la specificità e complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero del servizio prestato e condanna il alla corretta Controparte_1 ricostruzione della carriera della ricorrente, con integrale valutazione ai fini giuridici ed economici, ivi compreso il trattamento stipendiale, del servizio di ruolo prestato in tale veste dall'anno scolastico 2001/2002 all'anno scolastico
2009/2010, anche presso la Scuola dell'Infanzia, con inquadramento della medesima nella fascia economica di appartenenza e all'adeguamento del trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione in favore della docente ricorrente, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o delle differenze stipendiali già maturati;
- condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in €
2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 30.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta