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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi degli artt. 436 – bis e 348 – bis c.p.c.,la seguente SENTENZA A VERBALE nella causa civile di II grado iscritta al n. 248/2025 RGA avverso la sentenza n. 1380/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 16/10/2024, nella causa iscritta al n. di R.G. 1616/2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
promossa da
(C.F. ) sia in proprio, che quale titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
- legale rappresentante pro tempore della ditta PASTICCERIA FF DI RA GL (P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora P.IVA_1
EL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna (BO), in Via De' Falegnami n. 5; APPELLANTE
contro
Sede di Controparte_1
Imola, in persona del sig. Direttore pro tempore, (C.F. ), rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Lezzi Roberta ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'istituto, in Bologna, Via Milazzo n. 42; APPELLATO
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
premesso che:
- così come si ha modo di leggere nella gravata sentenza;
“(…)
1- Parte ricorrente
[...] proponeva in proprio opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- Pt_1
001595604 (cfr., doc. 2 fasc. ricorrente), con la quale l'Istituto previdenziale resistente chiedeva il pagamento dell'importo di euro 7.858,43 oltre accessori, a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi in relazione al periodo 12/2016 -11/2017. 2- I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che l'opponente eccepisce la prescrizione quinquennale della somma azionata, il mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dal co. 2 dell'art. 14 della L. 689/1981, nonché l'intervenuta rottamazione dei crediti contributivi posti alla base del provvedimento sanzionatorio, oltre l'incongruenza delle sanzioni. Al contrario, parte opposta ribadisce le proprie posizioni, evidenziando come la norma decadenziale di cui viene chiesta l'operatività non sarebbe applicabile al procedimento seguito da per la sua specificità rispetto alla disciplina generale e che, in ogni CP_1 modo, vi sarebbe stata la notifica degli atti di accertamento, idonei a rispettare il termine decadenziale da un lato e ad interrompere il decorrere della prescrizione dall'altro, mentre le sanzioni sarebbero state quantificate ai sensi della normativa di settore e la rottamazione non avrebbe alcun effetto sulle sanzioni irrogate al contribuente inadempiente. In corso di giudizio parte ricorrente rinunciava all'eccezione di prescrizione. (…)”.
- il Tribunale di Bologna, istruita documentalmente la causa, ha definito la vertenza con la sentenza n. 1380/2024 R.S., così statuendo: “(…) A) Respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.100,00 oltre accessori se dovuti”.
- con ricorso depositato in data 16/04/2025, la sig.ra , sia in proprio, che Parte_1 quale titolare - legale rappresentante pro tempore della ditta PASTICCERIA FF DI RA GL ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) - in via preliminare, per tutti i motivi espressi in narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1380/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pronunciata nella causa R.G.L. n. 1616/2024 mai notificata;
- nel merito in via principale, riformare la sentenza impugnata dichiarando la nullità e/o l'illegittimità, dell'ordinanza – ingiunzione per la decadenza dell' dalla potestà di CP_1 irrogare la sanzione per la violazione dell'articolo 14 della legge 689/1981; nonché per le modalità in cui è stata determinata la somma, dell'ordinanza ingiunzione n. OI 001595604, emessa dall' sede di Imola nei confronti dell'odierna ricorrente;
CP_1
- in via subordinata, nella non temuta ipotesi di non accoglimento delle doglianze di nullità e/o illegittimità dell'impugnata ordinanza ingiunzione n. OI-001595604, si chiede la riforma della sentenza di primo grado dichiarando l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa, in quanto le somme indicate nella medesima sono state fatte oggetto di rottamazione quater, perché nella rottamazione sono ricompresi anche gli interessi, le sanzioni e le spese di notifica e, soprattutto perché con la rateizzazione dei contributi previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione concessa dall' Controparte_2
di Bologna si esclude la sanzionabilità della condotta;
[...]
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. (…)”. - l , ritualmente costituitosi in giudizio, ha allegato di aver provveduto “in via di CP_1 autotutela, al riesame della posizione sussistendo contrasto sull'applicazione dell'art. 14, così procedendo nello specifico caso all'annullamento dell'O.I. opposta”, chiedendo a questa Corte di voler “dichiarare cessata la materia del contendere” con “compensazione delle spese di giudizio per avvenuta definizione amministrativa”. rilevato che:
- la parte appellante all'odierna udienza ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio;
- l' appellato ha dichiarato di accettare incondizionatamente tale rinuncia così CP_1 come formulata;
- le parti hanno chiesto concordemente la compensazione delle spese di lite, salvo quanto espressamente previsto sul punto nell'accordo fra le stesse sottoscritto e depositato in atti;
considerato che:
- la rinuncia agli atti fatta in questa sede dalla parte appellante, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., è stata ritualmente accettata dalla parte appellata;
- l'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2), disposizione cui rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica;
- la regolamentazione delle spese del grado va operata in conformità a quanto concordemente richiesto dalle parti in causa;
- in ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti e ne dispone la cancellazione del ruolo;
- compensa integralmente fra le parti le spese del grado. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 16.10.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi degli artt. 436 – bis e 348 – bis c.p.c.,la seguente SENTENZA A VERBALE nella causa civile di II grado iscritta al n. 248/2025 RGA avverso la sentenza n. 1380/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 16/10/2024, nella causa iscritta al n. di R.G. 1616/2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
promossa da
(C.F. ) sia in proprio, che quale titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
- legale rappresentante pro tempore della ditta PASTICCERIA FF DI RA GL (P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora P.IVA_1
EL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna (BO), in Via De' Falegnami n. 5; APPELLANTE
contro
Sede di Controparte_1
Imola, in persona del sig. Direttore pro tempore, (C.F. ), rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Lezzi Roberta ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'istituto, in Bologna, Via Milazzo n. 42; APPELLATO
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
premesso che:
- così come si ha modo di leggere nella gravata sentenza;
“(…)
1- Parte ricorrente
[...] proponeva in proprio opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- Pt_1
001595604 (cfr., doc. 2 fasc. ricorrente), con la quale l'Istituto previdenziale resistente chiedeva il pagamento dell'importo di euro 7.858,43 oltre accessori, a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi in relazione al periodo 12/2016 -11/2017. 2- I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che l'opponente eccepisce la prescrizione quinquennale della somma azionata, il mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dal co. 2 dell'art. 14 della L. 689/1981, nonché l'intervenuta rottamazione dei crediti contributivi posti alla base del provvedimento sanzionatorio, oltre l'incongruenza delle sanzioni. Al contrario, parte opposta ribadisce le proprie posizioni, evidenziando come la norma decadenziale di cui viene chiesta l'operatività non sarebbe applicabile al procedimento seguito da per la sua specificità rispetto alla disciplina generale e che, in ogni CP_1 modo, vi sarebbe stata la notifica degli atti di accertamento, idonei a rispettare il termine decadenziale da un lato e ad interrompere il decorrere della prescrizione dall'altro, mentre le sanzioni sarebbero state quantificate ai sensi della normativa di settore e la rottamazione non avrebbe alcun effetto sulle sanzioni irrogate al contribuente inadempiente. In corso di giudizio parte ricorrente rinunciava all'eccezione di prescrizione. (…)”.
- il Tribunale di Bologna, istruita documentalmente la causa, ha definito la vertenza con la sentenza n. 1380/2024 R.S., così statuendo: “(…) A) Respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.100,00 oltre accessori se dovuti”.
- con ricorso depositato in data 16/04/2025, la sig.ra , sia in proprio, che Parte_1 quale titolare - legale rappresentante pro tempore della ditta PASTICCERIA FF DI RA GL ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) - in via preliminare, per tutti i motivi espressi in narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1380/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pronunciata nella causa R.G.L. n. 1616/2024 mai notificata;
- nel merito in via principale, riformare la sentenza impugnata dichiarando la nullità e/o l'illegittimità, dell'ordinanza – ingiunzione per la decadenza dell' dalla potestà di CP_1 irrogare la sanzione per la violazione dell'articolo 14 della legge 689/1981; nonché per le modalità in cui è stata determinata la somma, dell'ordinanza ingiunzione n. OI 001595604, emessa dall' sede di Imola nei confronti dell'odierna ricorrente;
CP_1
- in via subordinata, nella non temuta ipotesi di non accoglimento delle doglianze di nullità e/o illegittimità dell'impugnata ordinanza ingiunzione n. OI-001595604, si chiede la riforma della sentenza di primo grado dichiarando l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa, in quanto le somme indicate nella medesima sono state fatte oggetto di rottamazione quater, perché nella rottamazione sono ricompresi anche gli interessi, le sanzioni e le spese di notifica e, soprattutto perché con la rateizzazione dei contributi previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione concessa dall' Controparte_2
di Bologna si esclude la sanzionabilità della condotta;
[...]
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. (…)”. - l , ritualmente costituitosi in giudizio, ha allegato di aver provveduto “in via di CP_1 autotutela, al riesame della posizione sussistendo contrasto sull'applicazione dell'art. 14, così procedendo nello specifico caso all'annullamento dell'O.I. opposta”, chiedendo a questa Corte di voler “dichiarare cessata la materia del contendere” con “compensazione delle spese di giudizio per avvenuta definizione amministrativa”. rilevato che:
- la parte appellante all'odierna udienza ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio;
- l' appellato ha dichiarato di accettare incondizionatamente tale rinuncia così CP_1 come formulata;
- le parti hanno chiesto concordemente la compensazione delle spese di lite, salvo quanto espressamente previsto sul punto nell'accordo fra le stesse sottoscritto e depositato in atti;
considerato che:
- la rinuncia agli atti fatta in questa sede dalla parte appellante, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., è stata ritualmente accettata dalla parte appellata;
- l'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2), disposizione cui rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica;
- la regolamentazione delle spese del grado va operata in conformità a quanto concordemente richiesto dalle parti in causa;
- in ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti e ne dispone la cancellazione del ruolo;
- compensa integralmente fra le parti le spese del grado. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 16.10.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini