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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/06/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.554/2023
Oggi 11/06/2025 , innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Vida;
per parte resistente nessuno è comparso.
L'avv. Vida si richiama agli atti ed all'ordinanza nr. 27572/2024 della
Corte di Cassazione.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio e i procuratori rinunciano ad essere presenti alla lettura del provvedimento che verrà adottato.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 554/2023 R.L. promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._3 Parte_4
), tutti difesi e rappresentati dagli avv.ti Fulvio C.F._4
Vida e Laura Patella);
ricorrente contro
Controparte_1
[...]
( ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Trieste;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “In via principale: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'Autorità convenuta per l'insorgere della patologia professionale sofferta dal sig. e per la morte del Persona_1
2 medesimo. 2) Accertare e dichiarare che in dipendenza del fatto dannoso di cui sopra, i ricorrenti hanno a patito, rispettivamente i seguenti danni: A) danno iure hereditatis a1) danno biologico terminale secondo le Tabelle di Milano Euro 88.037,00 in subordine (Tabelle di Roma)
Euro 139.000,00 da ripartirsi tra gli eredi legittimi, ex artt. 566 e 581
c.c. B) danno iure proprio b1) sig.ra - danno Parte_2
patrimoniale Euro 4.200,00 - danno da perdita parentale Euro
238.915,00 TOTALE Euro 243.115,00; b2) sig. Parte_1
(danno da perdita parentale) Euro 211.995,00 b3) sig.na
[...]
(danno da perdita parentale) Euro 92.055,60 b4) minore Parte_3
(danno da perdita parentale) Euro 92.055,60; 3) Parte_4
Condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti dei rispettivi risarcimenti da liquidarsi come supra indicato, ovvero nella maggior o minor somma che apparirà di giustizia. 4) Con rivalutazione ed interessi di legge sulle somme riconosciute dal dovuto al saldo e con il favore delle spese di lite”.
Per la parte resistente: “Rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto. In ogni caso, ridurre al giusto e al dovuto l'entità del risarcimento, anche alla luce delle provvidenze erogate dall' . CP_2
Spese rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 9.11.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Giudice del Lavoro di esponendo CP_1
di essere rispettivamente, moglie, figlio e nipoti del signor PE
, deceduto in il 23.3.2022, il quale in vita aveva svolto, dal
[...] CP_1
giorno 29.8.1966 all'1.5.1984, la sua attività lavorativa prima presso il porto nuovo e poi presso il porto vecchio di con la qualifica di CP_1
gruista alle dipendenze della convenuta.
3 2. Esponevano i ricorrenti che nel corso del 2004, a seguito di accertamenti disposti dal medico di famiglia, veniva accertata sulla persona del loro congiunto, la presenza di placche pleuriche diaframmatiche e margino costali bilaterali associate a broncochietasie. Negli anni successivi il sig. vedeva progressivamente aggravarsi il suo stato di salute e Parte_1
subiva ripetuti e dolorosi accertamenti clinici in base ai quali veniva infine refertata la presenza di una localizzazione secondaria di un adenocarcinoma polmonare, patologia per la quale l' riconosceva CP_2
l'esistenza della malattia professionale. Tale patologia lo portava al decesso in data 23.03.2022.
3. In seguito al decesso, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste aveva disposto l'esame autoptico della salma, ed in tale sede era stato confermato che il decesso era intervenuto a causa della neoplasia a sua volta ricollegabile all'esposizione ad amianto. Sostenevano i ricorrenti che la convenuta Autorità Portuale doveva considerarsi successore universale dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste, a sua volta soggetto risultante dalla trasformazione dell'ente “Magazzini
Generali di Trieste”. In ordine all'esposizione ad amianto del deceduto, descrivevano lo svolgimento della sua attività lavorativa come gruista ed esponevano elementi di fatto in ordine alla nocività dell'ambiente di lavoro sui quali svolgere l'istruttoria, allegando documentazione proveniente da altri procedimenti civili e penali aventi oggetto analogo.
Deducevano la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia e l'esposizione ad amianto e sottolineavano la violazione dell'art. 2087
c.c. da parte del datore di lavoro, nonché della normativa speciale in tema di igiene e sicurezza sul lavoro.
4 4. Rilevavano la responsabilità della resistente in ordine al danno sia iure proprio che iure hereditatis, esponendo le ragioni in diritto dell'asserito ricorrere della stessa, provvedendo alla quantificazione della richiesta.
5. Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta, contestando la ricostruzione in fatto offerta dai ricorrenti, la sussistenza del nesso di causalità, il ricorrere dell'elemento soggettivo e la quantificazione del danno.
6. La causa veniva istruita con l'acquisizione di documentazione,
l'escussione di testimoni ed il conferimento di incarico a CTU medico - legale, per essere poi decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
8. Nell'ambito qui in trattazione, la Cassazione ha ben chiarito quale debba essere la ripartizione dell'onere probatorio fra le parti in causa nel senso che “incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo” (Cass. 2209/16).
9. Ebbene, ritiene lo scrivente che i ricorrenti abbiano ben assolto all'onere di provare lo svolgimento dell'attività lavorativa del defunto in un ambiente di lavoro nocivo.
10. Le mansioni svolte dal lavoratore deceduto e la sua presenza presso il porto di sono state confermate, nel corso del giudizio, dal teste CP_1
, il quale ha riferito: “Conoscevo il sig. Testimone_1 Persona_1
lavoravamo come gruisti, ed a seconda delle necessità eravamo o presso il porto vecchio o presso il porto nuovo di . Abbiamo lavorato CP_1
assieme dal 1977 al 1982….Confermo la circostanza. La gru si trovava
5 a circa 5 metri dalla nave, a metà strada o poco meno fra il capannone nel quale la merce doveva essere conservata, e la nave da scaricare. Noi gruisti eravamo all'interno di una cabina non chiusa, perché per sentire gli ordini dei mantieri si tenevano i finestrini aperti. Nella stiva della nave veniva collocata una braga e sopra la braga venivano collocati trentina circa di sacchi. Con l'aiuto del mantiere, in quanto noi gruisti, operando dalla banchina non avevamo visibilità all'interno della stiva, si prelevava l'imbragata. Tali operazioni che descrivo riguardavano lo sbarco della merce…Io ho visto solo sacchi di carta, e molti si laceravano liberando nell'aria polvere bianca che sembrava neve.
L'imbragata, nell'ambito delle operazioni che ho descritto, passava proprio davanti alla cabina del mezzo, proprio mentre si liberava la polvere dai sacchi….La polvere che si liberava dai sacchi non veniva quasi mai portata via, e rimaneva per giorni sulle banchine. Quando eravamo liberi dall'operatività ci trovavamo spesso fra le banchine piene di polvere in quanto dovevamo provvedere allo spostamento dei mezzi”.
11. Alle prove formatesi nel presente giudizio devono poi essere aggiunte le risultanze documentali allegate al ricorso sull'inquinamento d'amianto in ambito portuale, in ordine alle prove e gli elementi di fatto emersi nel corso di altri giudizi, ed in particolare si fa riferimento alle perizie ambientali (Perizia CTU in R.G. 652/03: dott. ing. Persona_2 [...]
sull'inquinamento d'amianto in ambito portuale– all. 7 al Per_3
ricorso, Perizia CTU in R.G. 745/04 - dott. . L'esame di tali Per_4
elaborati consente di affermare che il Porto di è stato interessato, CP_1
perlomeno sino al 1991, da un notevole traffico di amianto per un totale superiore alle 600.000 tonnellate e con picchi superiori alle 20.000 tonnellate annue raggiunti negli anni 1979-80, nel 1986 e nel 1989.
6 Vieppiù le perizie hanno accertato che la diffusione delle fibre d'amianto era ricollegabile alla presenza di numerosi sacchi pieni d'amianto con imballaggi rotti che consentivano il riversamento nelle navi e sulle banchine del porto di ingenti quantità di prodotto, poi lasciato a terra in balia degli agenti atmosferici.
12. Nondimeno non si possono non considerare i numerosi verbali istruttori relativi ad altri procedimenti civili con analogo oggetto svoltisi dinanzi al Tribunale di Trieste che parte ricorrente, a testimonianza e riprova di quali fossero le condizioni di lavoro in area portuale, ha allegato al ricorso (all. 8 Copia verbale di causa R.G. 371/04; 9) Copia verbale di causa R.G. 870/08; 10) Copia verbale di causa R.G. 90/09; 11) Copia verbale di causa R.G. 487/09; 12) Copia verbale di causa R.G. 38/13; 13)
Copia verbale di causa R.G. 893/12).
13. A tali inequivocabili risultanze vanno poi aggiunte quelle acquisite da questo Tribunale nelle numerose sentenze (fra le tante sentenza n.
503/06; sentenza n. 1/2015; sentenza n. 263/17; sentenza n. 61/2020; sentenza 85/2020 fra le tante) emesse in ordine a casi analoghi a quello in trattazione, e nelle quali, invariabilmente, è stata accertata la nocività, negli anni 60, 70, 80 del secolo scorso, dell'ambiente lavorativo relativo al porto di per diffusa presenza di amianto. CP_1
14. Ebbene, quanto all'utilizzabilità nel processo civile di prove formate in altri procedimenti, si deve rammentare che l'unica norma di riferimento
è quella specificamente posta dall'art. 310 comma 3 c.p.c. con riferimento al valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto. Tuttavia, sulla base di tale disposizione, è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di indizio, e prescindono dalla
7 circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (Cass. n. 28855/2008, Cass. n. 4239/2008, Cass. n. 7767/2007,
Cass. n. 8096/2006, Cass. n. 21115/2005, Cass. n. 19457/2004, Cass. n.
11483/2004). Tali prove posso essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente
(cfr. Cass. n. 4186/2004, Cass. n. 7713/2002, Cass. n. 3102/2002, Cass.
n. 6347/2000). L'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione di un numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale,
l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass.
n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie (tra le tante, Cass. n.
5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000). Le prove atipiche elencate ai punti che precedono possono essere dunque utilizzate nel caso di specie in ragione di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. nr.1593/2017).
15. In ragione delle risultanze istruttorie descritte, veniva disposta una consulenza medica e lo specialista nominato, dopo avere esaminato gli atti a disposizione, riteneva in primo luogo che il mesotelioma pleurico epiteliomorfo metastatizzato che ha causato il decesso del signor
“è da ritenersi in rapporto causale, secondo i criteri Persona_5
medico-legali, con lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso,
8 quali risultanti dalla documentazione prodotta;
il tempo di latenza della comparsa della malattia può essere superiore ai 30-40 anni e
l'evoluzione della malattia, nel caso in esame, è stata infausta quoad vitam dopo poco più di 8 mesi dalla prima manifestazione clinica
d'esordio”.
16. La sussistenza del nesso causale fra patologia in questione e l'attività lavorativa svolta presso il porto di viene accertata all'esito di un CP_1
percorso logico che appare immune da incongruenze e viene condiviso da questo giudicante, anche alla luce delle risultanze oggettive dell'analisi dei tessuti polmonari, i quali attestano, unitamente alla storia lavorativa di esposizione del ricorrente ed alla presenza delle placche pleuriche, la compresenza di tutti i presupposti previsti dai “criteri di
Helsinki” per l'attribuzione causale della patologia all'esposizione all'amianto.
17. Quanto poi, all'onere della prova relativo al rispetto dell'art. 2087 c.c., va detto che la resistente non vi ha minimamente assolto, anzi l'istruttoria ha fatto emergere elementi di segno contrario ad un rispetto dell'obbligo di protezione dei lavoratori, in ragione delle condizioni in cui si svolgeva l'attività lavorativa nel porto di , così come CP_1
descritte dal teste escusso nel presente giudizio e dai soggetti sentiti negli altri procedimenti civili, come da verbali d'udienza allegati al ricorso.
18. A tal proposito va poi ricordato che la conoscenza dei rischi da esposizione all'amianto in ambito lavorativo è di molto risalente rispetto al periodo nel quale il ricorrente ha reso la sua attività lavorativa per la resistente, come dimostra l'esistenza del RD 442/1909 che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto, della L. 455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che
9 comportassero la silicosi e l'asbestosi, e del D.P.R. 1169/1960 attuativo della stessa. Va anche ricordato che già nel 1956 esistevano prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi ove si formano le polveri di qualunque specie (D.P.R. 303/56), e che l'osservanza di tali prescrizioni avrebbe di certo ridotto l'esposizione, ma non è emersa, da parte della convenuta, l'adozione di alcuna concreta cautela volta ad evitare la dispersione delle polveri d'amianto. Del resto la Corte di
Cassazione ha esplicitamente riconosciuto che il quadro normativo vigente negli anni 50 era già tale da mettere il datore di lavoro nelle condizioni di predisporre adeguate misure di protezione e tutela per i lavoratori esposti all'amianto ed ha affermato: “già il R.D. 14 giugno
1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n.
1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata
l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita
l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla
10 aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.
D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n.
15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del
2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il
11 rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri.
Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n.
303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio
d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce
l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri
12 nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…” (Cass., n. 17252/2016).
19. Accertata la responsabilità della resistente per le patologie riscontrate sulla persona del ricorrente va quantificato il danno.
20. Per quanto concerne il danno non patrimoniale iure hereditatis, esso deve tenere conto non solo delle ripercussioni fisiche documentate dalla documentazione medica, ma anche dell'intensità della sofferenza provata. Proprio a proposito del c.d. “danno terminale”, va rilevato che è frutto di un orientamento consolidato il principio secondo il quale il diritto al risarcimento dei danni subiti da persona che muore per effetto delle lesioni o della malattia, dopo un apprezzabile lasso di tempo, viene acquisito al patrimonio del danneggiato e, quindi, è suscettibile di trasmissione agli eredi.
21. Nel caso di specie, il CTU ha accertato che “sussiste una temporanea inabilità totale dal 12.02.2022 al 23.03.2022, inquadrabile come danno biologico terminale;
- è riconoscibile un livello della sofferenza molto elevato nel corso della definita malattia, considerando la gravità della patologia neoplastica, la sua estesa diffusione, l'invasività delle cure,
l'impossibilità di terapie risolutive”, e su tali conclusioni non sono state formulate contestazioni. Tale impostazione merita di essere confermata alla luce di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell' integrità psicofisica del
13 soggetto sotto il duplice aspetto dell' invalidità temporanea e di quella permanente, quest' ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia,
l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno" (Cass. nr. 26897/14; Cass. nr. 252/2019).
22. Le tabelle adottate dal Tribunale di Milano, hanno previsto anche una figura di danno, denominata “terminale”, la quale sulla base di alcuni presupposti, quali l'unitarietà del danno liquidabile, la durata limitata della sopravvivenza, la coscienza da parte della vittima, e la possibilità di personalizzazione (fino al 50%), prevedono parametri di liquidazione con riconoscimento di un pregiudizio non ulteriormente aumentabile, per il danno sofferto nei primi tre giorni dalla lesione e, poi, una tabella liquidatoria ad intensità decrescente, fino ad un totale di giorni cento.
Oltre i cento giorni si prende come riferimento il valore base per un giorno di invalidità temporanea totale di € 115,00 con aumento personalizzabile fino ad un massimo del 50% di tale somma. Tale metodo di liquidazione del danno viene condiviso dallo scrivente in quanto aderente all'evoluzione giurisprudenziale e capace di tener conto della specificità del caso.
23. Sulla scorta di tutto quanto sopra, il danno si può stimare come da calcolo che segue:
14 - per i primi 3 gg. € 35.247,00;
- per ulteriori 37 gg. al 100% € 36.116,00 con personalizzazione al 30% in ragione del grado di sofferenza elevata accertata dal CTU per €
10.834,80
Il totale è pari ad € 82.197,80, da ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno.
24. Deve essere poi accolta anche la richiesta di risarcimento danno richiesta iure proprio dai ricorrenti alla luce delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio.
25. Ha dichiarato il teste attoreo , in ordine al rapporto fra i Testimone_2
ricorrenti ed il de cuius che: “Frequento la famiglia dalla metà Parte_1
dal 1987. Non ho mai notato incomprensioni o litigi fra Parte_2
ed il marito, erano una coppia molto unita. Avevano un orticello
[...]
ed alberi da frutta che curavano assieme. Quando il signor ha PE
avuto problemi nel guidare la macchina prendevano l'autobus assieme ed insieme facevano la spesa. sapeva cucinare e preparava i pasti PE
e trattava la moglie come una principessa e anche lei lo trattava molto bene. aveva la passione della pesca e qualche volta l'ha PE
accompagnato anche la moglie. Andavano a cercare assieme gli asparagi selvatici. Nel momento della malattia la moglie è stata sempre presente e per il dispiacere ha perso molto peso. Il rapporto col figlio era molto stretto, e condividevano la passione per la pesca. Quando
faceva il vino, il padre era sempre presente per dare una Pt_1
mano, ed anche per farlo sentire importante. E' stato durante Pt_1
la malattia ad occuparsi di portare il padre a tutte le visite, alle quali comunque era presente anche la moglie, e di fornire tutto quanto necessario per le terapie. In quel periodo è stato più a casa dei genitori che a casa sua. Anche prima della malattia ed il padre si Pt_1
15 vedevano quasi ogni giorno, anche perché le rispettive abitazioni non distano più di quattro minuti a piedi. Il nonno ancora adesso manca alle nipoti, che al momento della morte di erano già grandi. Questo PE
perché le due nipoti hanno vissuto molto con i nonni, i quali le andavano
a prendere a scuola e le facevano stare con loro fino a quando i genitori tornavano da lavoro. Tutta la famiglia comprese le nipoti si riuniva e festeggiava ogni ricorrenza, compresa la domenica”.
26. Dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate è emerso il quadro di una famiglia unita, sia durante l'ordinaria e quotidiana esistenza, sia durante il tragico periodo della malattia, e dunque può ritenersi dimostrata la sussistenza di una sofferenza profonda per la lesione del prezioso legale affettivo e di vita. Da quanto sopra consegue la necessità di riconoscere il risarcimento richiesto.
27. Quanto a tale voce di danno, anche definita “danno per la privazione del rapporto parentale”, lo scrivente ritiene di poter adottare, ai fini della quantificazione dello stesso, i nuovi parametri indicati nel sistema “a punti” per la liquidazione del danno parentale, e contenuti nelle Tabelle
Milanesi diramate in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano.
28. Dai documenti depositati è emerso che all'epoca del decesso il sig. aveva 87 anni, la moglie 82 anni, il Persona_1 Parte_2
figlio 57 anni, la nipote 19 anni, la Parte_1 Parte_3
nipote 15 anni. Parte_4
29. In base a tali parametri, sono attribuibili a , coniuge del Parte_5
de cuius, 8 punti per l'età della vittima primaria, 8 punti per età della vittima secondaria, 16 punti per convivenza, 14 punti per la sopravvivenza di un superstite, 23 punti per l'intensità della relazione affettiva considerata l'assiduità della frequentazione (la relazione
16 coniugale, com'è emerso dall'istruttoria è risultata caratterizzata dalla condivisione di passioni comuni) e l'assistenza in malattia prestata al de cuius. Il tutto per un totale di 69 punti che moltiplicati per il valore punto di € 3.911,00 consentono di quantificare il danno de quo in € 269.859,00.
30. A , figlio del de cuius, 8 punti per l'età della vittima Parte_1
primaria, 18 punti per età della vittima secondaria, 14 punti per la sopravvivenza di un superstite, 20 punti per l'intensità della relazione affettiva (considerata l'assiduità della frequentazione, la condivisione di passioni comuni, e l'assistenza in malattia prestata al de cuius). Il tutto per un totale di 60 punti che moltiplicati per il valore punto di € 3.911,00 consentono di quantificare il danno de quo in € 234.660,00.
31. A , nipote del de cuius, devono essere riconosciuti 4 punti Parte_3
per età della vittima primaria, 20 per età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di tre superstiti, 5 punti per l'intensità della relazione affettiva (alla luce della frequentazione relativamente assidua, essendo in termini generici risultato che le nipoti restavano con il nonno dopo essere uscite da scuola). Il tutto per un totale di punti 38 che moltiplicati per il valore punto di € 1.698,00 consentono di quantificare il danno de quo in € 64.524,00.
32. A , nipote del de cuius, devono essere riconosciuti 4 punti Parte_4
per età della vittima primaria, 20 per età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di tre superstiti, 5 punti per l'intensità della relazione affettiva (alla luce della frequentazione relativamente assidua, essendo in termini generici risultato che le nipoti restavano con il nonno dopo essere uscite da scuola). Il tutto per un totale di punti 38 che moltiplicati per il valore punto di € 1698,00 consentono di quantificare il danno de quo in € 64.524,00.
17 33. Inoltre, la resistente, alla luce di quanto finora accertato, va anche condannata a risarcire la signora per il danno Parte_5
patrimoniale subito pari ad € 4.200,00, in quanto lo stesso è documentato dalle allegazioni al ricorso (doc. 27 allegato al ricorso) e appare danno conseguenza della condotta posta in essere dalla convenuta. Con riferimento alle spese funerarie è, infatti, stato affermato che: “Le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice
i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione” (Cass. nr. 11684/2014).
34. Agli importi sopra riportati andrà applicata, stante il ricorrere di un ulteriore antecedente causale nella causazione della patologia riconducibile alla responsabilità del (abitudine tabagica), la CP_3
riduzione ex art. 1227 comma 1 c.c. La Corte di Cassazione ha chiarito che “l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza” (Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018, Rv. 648247; richiamata da
Sez. 3, Ordinanza n. 3557 del 13/02/2020) e tale ricostruzione sistematica ha positivamente superato anche il vaglio di legittimità costituzionale (cfr. Corte Cost., Ord. n. 14 del 1985). In base a tale ricostruzione, poiché l'accertamento richiesto dall'art. 1227, comma 1,
18 c.c., riguarda il nesso di causalità materiale, l'accertamento sull'eventuale contributo causale della vittima all'evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo;
l'eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere (ex plurimis Cass. 3557/2020).
35. Alla luce delle conclusioni del CTU, il quale ha rilevato che:
“l'abitudine tabagica risulta causa concorrente sia nella causazione della patologia lamentata che nella causazione del decesso;
l'incidenza differenziale teorica del danno di origine voluttuaria è orientativamente pari ai 2/3 del danno biologico assoluto ricavabile dal barème impiegato”, il risarcimento e dunque gli importi sopra riportati, dovranno essere ridotti di 2/3. A tal proposito si deve rilevare che il giudizio di prevalenza effettuato dal CTU sull'antecedente causale di origine non professionale appare condivisibile, se pure enunciato laconicamente, alla luce della letteratura scientifica citata.
36. Le spese seguono il criterio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni per una compensazione, e tenendo conto di quanto effettivamente liquidato (artt.
5-6 D.M. 55/2014), nonché della parziale serialità della vicenda, vanno determinate nell'importo complessivo di € 6.699,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
37. Le spese del c.t.u. sono liquidate come da dispositivo, dovendosi ritenere che l'incarico debba essere compensato, essendo state richieste complesse valutazioni in ambito di nesso di causalità, ex art. 1 D.M.
30.5.2002, con impegno quantificabile in nr. 103 vacazioni ed applicazione dell'art. 52 DPR 115/2002, ed importo conseguentemente pari ad € 1.512,04 oltre accessori, da porre a carico di parte resistente.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ed in parziale accoglimento del ricorso, così decide:
1) accertata la responsabilità della convenuta in ordine alla malattia ed al decesso di , condanna la stessa, in persona del legale Persona_1
rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti iure proprio e iure hereditatis da , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
e specificatamente a corrispondere agli stessi, in ragione Parte_4
delle rispettive quote ereditarie ed ove effettivamente chiamati all'aredità, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis la somma complessiva di € 27.399,26, oltre interessi legali sulla somma devalutata dal 22.3.2022 e via via rivalutata fino al saldo;
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, a la somma di € 89.953,00, Parte_2
a la somma di € 78.220,00, a la Parte_1 Parte_3
somma di € 21.508,00, a la somma di € 21.508,00 il tutto Parte_4
oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata dalla data del decesso del congiunto e via via rivalutata fino al saldo;
a titolo di danno patrimoniale a la somma di 1.400,00 oltre accessori;
Parte_2
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di c.t.u. che liquida in € 1.512,04 oltre iva se dovuta;
4) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti che liquida in € 6.699,00, oltre spese generali 15%, ed iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Trieste, data 11/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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