Accoglimento
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 4798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4798 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04798/2025REG.PROV.COLL.
N. 05810/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5810 del 2023, proposto dal sig. MA RA, rappresentato e difeso dall’avv. Rosario Buccella, con domicilio digitale presso la stessa in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, 9 gennaio 2023, n. 294, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il cons. Francesco Guarracino e udita, per la parte appellata, l’avv. dello Stato Vincenzina Maio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il sig. MA RA, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con il quale aveva impugnato la nota della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per cui non avrebbe avuto diritto alla percezione del trattamento economico di trasferimento a seguito di trasferimento d’autorità per servizio dal Comune di Napoli al Comune di Arzano (in ragione della ritenuta distanza chilometrica tra le case comunali di Napoli e Arzano) e aveva chiesto l’accertamento del diritto a tale trattamento economico a far data dal trasferimento (22 ottobre 2012).
2. – Il Ministero della difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si è costituito in giudizio e ha depositato una memoria per chiedere la reiezione dell’appello.
3. – Alla pubblica udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Con un primo motivo d’impugnazione, l’appellante lamenta, in rito, la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in relazione al fatto che il T.a.r. ha rilevato la tardività della memoria da lui depositata il 3 novembre 2022, in replica al deposito perfezionato dalla difesa erariale il 25 ottobre 2022 in esecuzione dell’ordinanza del 9 giugno 2022, e ha affermato che la memoria « pertanto non può essere presa in considerazione ai fini del giudizio (art. 73 c.p.a.) » (punto 5.1 della sentenza appellata).
In particolare, sostiene l’appellante che il deposito effettuato dall’Amministrazione in violazione del termine di sessanta giorni assegnato con l’ordinanza istruttoria determinava, in ogni caso, l’impossibilità di controdedurre, in quanto dal 25 ottobre al 4 novembre (data di celebrazione dell’udienza di merito) intercorrevano appena dieci giorni, e argomenta che la decisione impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 73, co. 1, c.p.a., che consente alle parti di « produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi ».
5. – La questione così proposta, diversamente da quanto mostra di ritenere l’Amministrazione nelle proprie difese, non attiene all’ammissibilità del deposito effettuato in esecuzione dell’ordinanza istruttoria del T.a.r., ma al fatto che il T.a.r., dichiarando inammissibile la successiva memoria del ricorrente, ne ha vulnerato il diritto a contraddire sul contenuto di quanto depositato.
6. – La scansione cronologica degli avvenimenti processuali è pacifica ed è riportata nella stessa sentenza impugnata.
7. – Tanto premesso, il motivo è fondato.
Il giudice di primo grado, che non ha ammesso la memoria depositata dal ricorrente il giorno precedente l’udienza per replicare al deposito effettuato appena dieci giorni prima dell’udienza medesima, ma neppure disposto rinvio ad altra udienza per consentire il corretto svolgimento del contraddittorio processuale tra le parti nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 73 c.p.a., ha impedito il pieno esercizio del diritto di difesa del ricorrente rispetto alle produzioni del resistente, finendo per attribuire un indebito vantaggio alla parte che aveva effettuato quella produzione in prossimità dell’udienza e senza rispettare il termine assegnato.
Né alcun significato può attribuirsi al fatto che durante l’udienza di discussione il difensore del ricorrente non ha chiesto termini a difesa, evidentemente nel ragionevole convincimento che la sua memoria potesse bastare, poiché dal relativo verbale non risulta che il Collegio di primo grado abbia segnalato la questione della presunta tardività della sua memoria.
8. – Per queste ragioni l’appello va accolto.
Per l’effetto, la sentenza appellata dev’essere annullata e la causa rimessa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
9. - Le spese del doppio grado possono essere compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
Spese compensate del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO