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1 luglio 2005
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4 luglio 2005
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23 agosto 2005
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Art. 9.
Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace
((e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari)) 1. All'articolo 51 ((delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto)) legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al capo dell'Ufficio giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: "al Presidente della Corte di appello";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.";
d) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonche', previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.".
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e' sostituito dal seguente:
"1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di (( quattro )) anni in applicazione dell' articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 , al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.".
(( 2-bis. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari gia' confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico. ))
Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace
((e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari)) 1. All'articolo 51 ((delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto)) legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al capo dell'Ufficio giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: "al Presidente della Corte di appello";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.";
d) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonche', previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.".
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e' sostituito dal seguente:
"1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di (( quattro )) anni in applicazione dell' articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 , al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.".
(( 2-bis. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari gia' confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico. ))
Commentari • 4
- 1. Disposizioni di attuazione del C.p.p. - Titolo I - Capo V - VIIIAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2018 · 3.3837717
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- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 12/05/2014, n. 4881Provvedimento: […] Con tre distinti motivi di doglianza, che stante la sostanziale unitarietà possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente ha lamentato violazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legge n. 115/2005, violazione della circolare del comitato di presidenza del CSM del 30 luglio 2002, violazione degli artt. 5, comma 3, e 7, comma 2 bis, della legge n. 374/1991, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà della motivazione, carenza di presupposti, ingiustizia manifesta e difetto di presupposto di fatto.Leggi di più...
- Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
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