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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 458/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29148/2024, promosso:
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Borali ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Milano via Serbelloni n.4 presso lo studio del difensore ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Stanchi, Annamaria Controparte_1
Pedrono, Simona Destefani ed elettivamente domiciliata in Milano Viale Majno n. 23, presso lo studio dei difensori resistente
I difensori hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
RG 142/2025
Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, così giudicare:
- Rigettare l'eccezione di detrazione dell'aliunde perceptum dal risarcimento riconosciuto all'esponente per effetto dell'accertata inefficacia del licenziamento disposto nei confronti dell'esponente con lettera in data 6 maggio 2020;
- Conseguentemente, in riforma della sentenza Trib. Milano 2040/2021, ed a conferma della sentenza Corte d'Appello Milano n. 1581/2021, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 4 maggio 2020 sino all'effettiva riammissione in servizio (stante il passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1581/2021, con cui è stata dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato all'esponente);
1 - Condannare la società alla refusione dei compensi professionali e delle spese di tutti i gradi del giudizio, ed in particolare del giudizio di Cassazione e della presente fase di riassunzione
Parte_2
Voglia la Corte d'Appello di Milano, Giudice del rinvio, in diversa composizione:
- rigettare, previo ogni opportuno accertamento e con ogni declaratoria del caso, le domande tutte proposte da nei confronti di assolvendo la società da ogni Parte_1 Controparte_1 domanda contro di essa proposta;
- determinare, previo ogni opportuno accertamento e con ogni declaratoria del caso (anche di cessazione della materia del contendere con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso), nonché anche previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate da Controparte_1
(v. infra e supra), la sussistenza e misura del danno risarcibile in favore del Sig. deducendo Pt_1 dal detto importo di complessivi € 342.017,00 lordi liquidati in esecuzione della sentenza di reclamo l'importo dei redditi e/o dei trattamenti pensionistici dallo stesso percepiti dalla data di cessazione del rapporto, nonché tenendo conto, anche in equitativa, dell'eccepita sussistenza di ogni concorso causale ai sensi e per gli effetti delle esimenti di cui agli artt. 1227 c.c., co. 1 e 2, e
2056 c.c., anche sotto il profilo dell'obbligo del creditore di attivarsi per ridurre l'incidenza del danno. In ogni caso disponendo l'obbligo di restituzione da parte di a Parte_1 Controparte_1 della eventuale differenza tra la maggior somma corrisposta da in
[...] Controparte_1 esecuzione della sentenza di reclamo cassata e l'effettiva misura del danno risarcibile (ove sussistente) come rideterminata dalla Corte d'Appello all'esito del presente giudizio di rinvio alla stregua di quanto disposto dalla Suprema Corte con ordinanza 29148/2024, oltre interessi e rivalutazione.
Col favore delle spese.
Con ogni statuizione conseguenziale ed il favore delle spese dei precedenti gradi del giudizio.
RG 146/2025
RC Voglia la Corte d'Appello di Milano, Giudice del rinvio, in diversa CP_1 composizione:
- rigettare, previo ogni opportuno accertamento e con ogni declaratoria del caso, le domande tutte proposte da nei confronti di assolvendo la società da ogni Parte_1 Controparte_1 domanda contro di essa proposta;
- determinare, previo ogni opportuno accertamento e con ogni declaratoria del caso (anche di cessazione della materia del contendere con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso), nonché anche previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate da Controparte_1
(v. infra e supra), la sussistenza e misura del danno risarcibile in favore del Sig. deducendo Pt_1 dal detto importo di complessivi € 342.017,00 lordi liquidati in esecuzione della sentenza di reclamo l'importo dei redditi e/o dei trattamenti pensionistici dallo stesso percepiti dalla data di cessazione del rapporto, nonché tenendo conto, anche in equitativa, dell'eccepita sussistenza di ogni concorso causale ai sensi e per gli effetti delle esimenti di cui agli artt. 1227 c.c., co. 1 e 2, e
2056 c.c., anche sotto il profilo dell'obbligo del creditore di attivarsi per ridurre l'incidenza del danno. In ogni caso disponendo l'obbligo di restituzione da parte di a Parte_1 Controparte_1 della eventuale differenza tra la maggior somma corrisposta da in
[...] Controparte_1 esecuzione della sentenza di reclamo cassata e l'effettiva misura del danno risarcibile (ove sussistente) come rideterminata dalla Corte d'Appello all'esito del presente giudizio di rinvio alla stregua di quanto disposto dalla Suprema Corte con ordinanza 29148/2024, oltre interessi e rivalutazione.
Col favore delle spese.
Con ogni statuizione conseguenziale ed il favore delle spese dei precedenti gradi del giudizio.
2
Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, così giudicare: In via preliminare
- disporre la riunione del presente procedimento a quello iscritto sub RG 142/2025.
Nel merito
1. Rigettare le domande di controparte, perché inammissibili ed infondate;
2. Rigettare l'eccezione di detrazione dell'aliunde perceptum e la domanda di rideterminazione dal risarcimento riconosciuto all'esponente per effetto dell'accertata inefficacia del licenziamento disposto nei suoi confronti con lettera in data 6 maggio 2020;
3. Conseguentemente, in riforma della sentenza Trib. Milano 2040/2021, ed a conferma della sentenza Corte d'Appello Milano n. 1581/2021, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 4 maggio 2020 sino all'effettiva riammissione in servizio (stante il passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1581/2021, con cui è stata dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato all'esponente);
4. Condannare la società alla refusione dei compensi professionali e delle spese di tutti i gradi del giudizio, ed in particolare del giudizio di Cassazione e della presente fase di riassunzione.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza n. 29148/2024 la Corte di Cassazione, ferma la dichiarazione di inefficacia del licenziamento intimato a coperta da giudicato, con condanna della società Parte_1 [...]
a corrispondere le retribuzioni maturate dal 4.5.2020 (data di costituzione in Parte_2 mora) all'effettiva riammissione in servizio avvenuta in data 21.12.2021, accoglieva il settimo motivo del ricorso presentato da relativo al rigetto dell'eccezione di aliunde Controparte_1
perceptmun e di detrazione dell'indennità sostitutiva del preavviso -respinti gli altri motivi nonché il ricorso incidentale presentato da Parte_1
La Corte, quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, precisava che “L'indennità sostitutiva del preavviso (così come il tfr) non è più dovuta qualora il rapporto venga dichiarato ancora in corso in quanto non efficacemente estinto dal licenziamento inefficace. Quindi certamente è una voce da detrarre in sede di compensazione c.d. atecnica o impropria. Sul punto la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio: trattasi di un emolumento (e quindi di un lucro) percepito dal lavoratore a causa di quello stesso fatto illegittimo (il licenziamento dichiarato inefficace per violazione dell'art. 34 CCNLG) che ha prodotto il danno. Quindi opera il principio della compensatio lucri cum come damno.”
Quanto invece all'aliunde perceptum, premesso che è onere del datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum allegare circostanze di fatto specifiche e fornire indicazioni puntuali, rilevava come nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la società avesse allegato una specifica circostanza, ossia la collaborazione del con “Il Fatto Pt_1
Quotidiano”, circostanza non contestata, formulando istanze istruttorie volte a dimostrare la percezione di redditi -anche assoggettati a contribuzione presso proprio in virtù di tale CP_2
3 attività lavorativa. Precisando che “non è conforme a diritto la decisione impugnata, in cui la
Corte territoriale ha affermato che “le allegazioni in fatto a sostegno di detta eccezione (di aliunde perceptum) sono del tutto lacunose e la richiesta di assumere informazioni presso l' CP_2
meramente esplorativa (v. sentenza impugnata, p. 15, 2^ cpv.).
Hanno riassunto entrambe le parti con separati ricorsi, qui riuniti.
Quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, le parti concordemente chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che l'indennità in questione, a seguito del secondo licenziamento, è stata trattenuta dalla società e portata in compensazione.
Rimane il divario di posizioni quanto all'eccezione di aliunde perceptum.
Secondo IZ VO l'eccezione è destituita di fondamento atteso che l'unica attività lavorativa svolta dal giornalista nel periodo in contestazione è stata svolta sì a favore de “ ” Controparte_3
e di ” ma in maniera del tutto gratuita - come documentato -, mentre il trattamento CP_4 pensionistico (pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1.5.2020) non è detraibile dal risarcimento del danno.
La società insiste invece nell'eccezione, nonostante l'ulteriore documentazione depositata in udienza dalla controparte (nella specie le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020 e 2021), contestando l'idoneità ai fini probatori delle dichiarazioni relative alla gratuità della collaborazione di rilasciate dai Direttori delle testate sopra indicate. In ogni caso insiste perché, al fine Parte_1
di determinare l'esatta misura del danno risarcibile, vengano considerate anche le collaborazioni gratuite e ciò alla luce dell'eccepita sussistenza di ogni concorso causale ai sensi e per gli effetti delle esimenti di cui agli artt. 1227 c.c., co. 1 e 2, e 2056 c.c., anche sotto il profilo dell'obbligo del creditore di attivarsi per ridurre l'incidenza del danno.
Con riferimento al trattamento pensionistico ribadisce la relativa detrazione a titolo di aliunde perceptum.
Entrambe le parti concludono per il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Vanno innanzitutto acquisite le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020 e 2021, sulla cui produzione ha insistito anche la società, trattandosi di documentazione necessaria ai fini del decidere, e ciò anche nel rispetto di quanto statuito dalla Suprema Corte.
Va invece respinta l'istanza della società di produzione di articoli de “ ” relativi Controparte_3 all'incremento di vendite del giornale nel periodo Covid, attesa l'irrilevanza degli stessi ai fini del decidere, per come meglio precisato in seguito.
Va poi preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'eccezione di detrazione dell'indennità sostitutiva del preavviso dal risarcimento del danno,
4 atteso che, come concordemente dichiarato dalle parti, l'indennità in questione, a seguito del secondo licenziamento, è stata trattenuta dalla società e portata in compensazione.
Nel merito, nel rispetto della regola di diritto enunciata dalla Suprema Corte e delle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, va respinta l'eccezione di aliunde perceptum formulata dalla società.
La documentazione prodotta nell'interesse di dà contezza dell'assenza di attività Parte_1
lavorativa a titolo oneroso svolta dal predetto nel periodo tra la data di costituzione in mora
(4.5.2020) e la riammissione in servizio in data 21.12.2021 -periodo cui si riferisce il risarcimento del danno-.
L'estratto contributivo del dicembre 2022 (doc. A) - proveniente dall' documenta l'assenza CP_2
di versamenti dopo la data del licenziamento.
La circostanza dell'assenza di attività lavorativa trova conferma nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020 e 2021 dalle quali risulta che gli unici redditi goduti da IZ VO riguardano:
-quanto all'anno 2020: le retribuzioni corrisposte da fino alla cessazione del Controparte_1 rapporto di lavoro (per la somma € 161.736), come si evince dalla Certificazione Unica del 2021 emessa dalla società (doc. F); gli importi erogati dall' a titolo di pensione (per la somma di € CP_2
88.177,00), come si evince dalla Certificazione Unica emessa dall'Ente previdenziale (doc. G);
-quanto all'anno 2021: la pensione erogata dall' , come si evince dalla Certificazione Unica CP_2
2022 emessa da tale ente (doc. I) (per la somma di € 139.683,00); la quota di pensione erogata dall'INPGI, come si evince dalla Certificazione Unica 2022 emessa da tale ente (doc. L) (per la somma di € 4.846,00).
Dalla documentazione sopra indicata, rispetto alla quale alcuna contestazione è stata mossa, si trae
[.. anche la conferma della gratuità della collaborazione resa da in favore dei giornali Parte_1
e nel periodo in esame, come da dichiarazioni dei relativi Direttori. Controparte_3 CP_4
Detta conferma resiste anche al principio generale secondo cui ogni prestazione lavorativa deve intendersi a titolo oneroso. Diversamente la collaborazione in esame dovrebbe ritenersi sì a titolo oneroso ma disciplinata tra le parti “in nero”, circostanza non provata ma nemmeno dedotta dalla società.
In tal senso del tutto irrilevante è l'addotto aumento delle vendite dei giornali, nel periodo in esame, da parte delle due testate sopra indicate. Pur a ritenere provata detta circostanza, la stessa di per sé non dimostra comunque la non gratuità della collaborazione svolta da . Parte_1
Quanto al dedotto obbligo del creditore di attivarsi per ridurre l'incidenza del danno, trattasi di questione non affrontata dalla Suprema Corte.
5 Quanto al trattamento pensionistico, per giurisprudenza costante lo stesso non va detratto, rilevando ai fini dell'aliunde perceptum solo i redditi conseguiti attraverso l'impiego della capacità lavorativa. (cfr. Cass. Sez. L. sentenza n. 2529/2003 “In caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, il risarcimento del danno spettantegli a norma dell'art. 18, legge n. 3000 del 1970, commisurato all'importo delle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data del licenziamento, non può essere diminuito degli importi che egli abbia eventualmente ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli con il licenziamento (quale
'aliunde perceptum') non qualsiasi reddito percepito dal medesimo, bensì solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa. Inoltre, il diritto alla pensione discende dal verificarsi dei requisiti a tale fine stabiliti dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro e non si pone di per sè quale causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono alla regola della
'compensatio lucri cum damno'.”; Cass. n. 16136/2018, conforme n. 32130/2022, “in caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a norma dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, commisurato all'importo delle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data del licenziamento, non può essere diminuito degli importi che egli abbia eventualmente ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli con il licenziamento (quale aliunde perceptum) non qualsiasi reddito percepito dal medesimo, bensì solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa.”; Cass.
Sez. L. Ordinanza n. 14301/2024 anche se in materia di nullità del licenziamento).
Ai fini della regolazione delle spese di lite, il Collegio condivide il principio per cui “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (cfr. Cass. n.
10245/19; Cass. n. 29202/2020; Cass. n.6151/2024); deve poi tenersi conto del fatto che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio
6 di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass., 11/11/2024, n. 29056).
Considerato l'esito del giudizio, che ha visto vincitore tranne che per la questione Parte_1 relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, le spese di lite vanno compensate per 1/3 mentre i restanti 2/3 liquidati come da dispositivo ( € 4.700 per il primo grado, comprensivo della fase sommaria, € 3.300 per l'appello, € 2.900 giudizio di Cassazione, € 3.500 giudizio di rinvio= €
14.400 ridotte di 1/3 (€ 4.800)= € 9.600 ) in ragione del valore e della natura della controversia, dell'assenza di istruttoria orale, vanno poste a carico di Controparte_1
PQM
Decidendo in sede di rinvio, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla eccezione di aliunde perceptum relativa all'indennità sostitutiva del preavviso.
Rigetta l'ulteriore eccezione di aliunde perceptum.
Condanna alla rifusione delle spese di tutti i gradi e del presente giudizio di Controparte_1 rinvio nella misura di 2/3 pari nella quota alla somma di € 9.600, compensato 1/3, oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano 27.5.2025
La Presidente est
Maria Rosaria Cuomo
7
Registro generale Appello Lavoro n. 142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29148/2024, promosso:
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Borali ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Milano via Serbelloni n.4 presso lo studio del difensore ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Stanchi, Annamaria Controparte_1
Pedrono, Simona Destefani ed elettivamente domiciliata in Milano Viale Majno n. 23, presso lo studio dei difensori resistente
I difensori hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
RG 142/2025
Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, così giudicare:
- Rigettare l'eccezione di detrazione dell'aliunde perceptum dal risarcimento riconosciuto all'esponente per effetto dell'accertata inefficacia del licenziamento disposto nei confronti dell'esponente con lettera in data 6 maggio 2020;
- Conseguentemente, in riforma della sentenza Trib. Milano 2040/2021, ed a conferma della sentenza Corte d'Appello Milano n. 1581/2021, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 4 maggio 2020 sino all'effettiva riammissione in servizio (stante il passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1581/2021, con cui è stata dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato all'esponente);
1 - Condannare la società alla refusione dei compensi professionali e delle spese di tutti i gradi del giudizio, ed in particolare del giudizio di Cassazione e della presente fase di riassunzione
Parte_2
Voglia la Corte d'Appello di Milano, Giudice del rinvio, in diversa composizione:
- rigettare, previo ogni opportuno accertamento e con ogni declaratoria del caso, le domande tutte proposte da nei confronti di assolvendo la società da ogni Parte_1 Controparte_1 domanda contro di essa proposta;
- determinare, previo ogni opportuno accertamento e con ogni declaratoria del caso (anche di cessazione della materia del contendere con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso), nonché anche previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate da Controparte_1
(v. infra e supra), la sussistenza e misura del danno risarcibile in favore del Sig. deducendo Pt_1 dal detto importo di complessivi € 342.017,00 lordi liquidati in esecuzione della sentenza di reclamo l'importo dei redditi e/o dei trattamenti pensionistici dallo stesso percepiti dalla data di cessazione del rapporto, nonché tenendo conto, anche in equitativa, dell'eccepita sussistenza di ogni concorso causale ai sensi e per gli effetti delle esimenti di cui agli artt. 1227 c.c., co. 1 e 2, e
2056 c.c., anche sotto il profilo dell'obbligo del creditore di attivarsi per ridurre l'incidenza del danno. In ogni caso disponendo l'obbligo di restituzione da parte di a Parte_1 Controparte_1 della eventuale differenza tra la maggior somma corrisposta da in
[...] Controparte_1 esecuzione della sentenza di reclamo cassata e l'effettiva misura del danno risarcibile (ove sussistente) come rideterminata dalla Corte d'Appello all'esito del presente giudizio di rinvio alla stregua di quanto disposto dalla Suprema Corte con ordinanza 29148/2024, oltre interessi e rivalutazione.
Col favore delle spese.
Con ogni statuizione conseguenziale ed il favore delle spese dei precedenti gradi del giudizio.
RG 146/2025
RC Voglia la Corte d'Appello di Milano, Giudice del rinvio, in diversa CP_1 composizione:
- rigettare, previo ogni opportuno accertamento e con ogni declaratoria del caso, le domande tutte proposte da nei confronti di assolvendo la società da ogni Parte_1 Controparte_1 domanda contro di essa proposta;
- determinare, previo ogni opportuno accertamento e con ogni declaratoria del caso (anche di cessazione della materia del contendere con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso), nonché anche previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate da Controparte_1
(v. infra e supra), la sussistenza e misura del danno risarcibile in favore del Sig. deducendo Pt_1 dal detto importo di complessivi € 342.017,00 lordi liquidati in esecuzione della sentenza di reclamo l'importo dei redditi e/o dei trattamenti pensionistici dallo stesso percepiti dalla data di cessazione del rapporto, nonché tenendo conto, anche in equitativa, dell'eccepita sussistenza di ogni concorso causale ai sensi e per gli effetti delle esimenti di cui agli artt. 1227 c.c., co. 1 e 2, e
2056 c.c., anche sotto il profilo dell'obbligo del creditore di attivarsi per ridurre l'incidenza del danno. In ogni caso disponendo l'obbligo di restituzione da parte di a Parte_1 Controparte_1 della eventuale differenza tra la maggior somma corrisposta da in
[...] Controparte_1 esecuzione della sentenza di reclamo cassata e l'effettiva misura del danno risarcibile (ove sussistente) come rideterminata dalla Corte d'Appello all'esito del presente giudizio di rinvio alla stregua di quanto disposto dalla Suprema Corte con ordinanza 29148/2024, oltre interessi e rivalutazione.
Col favore delle spese.
Con ogni statuizione conseguenziale ed il favore delle spese dei precedenti gradi del giudizio.
2
Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, così giudicare: In via preliminare
- disporre la riunione del presente procedimento a quello iscritto sub RG 142/2025.
Nel merito
1. Rigettare le domande di controparte, perché inammissibili ed infondate;
2. Rigettare l'eccezione di detrazione dell'aliunde perceptum e la domanda di rideterminazione dal risarcimento riconosciuto all'esponente per effetto dell'accertata inefficacia del licenziamento disposto nei suoi confronti con lettera in data 6 maggio 2020;
3. Conseguentemente, in riforma della sentenza Trib. Milano 2040/2021, ed a conferma della sentenza Corte d'Appello Milano n. 1581/2021, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 4 maggio 2020 sino all'effettiva riammissione in servizio (stante il passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1581/2021, con cui è stata dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato all'esponente);
4. Condannare la società alla refusione dei compensi professionali e delle spese di tutti i gradi del giudizio, ed in particolare del giudizio di Cassazione e della presente fase di riassunzione.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza n. 29148/2024 la Corte di Cassazione, ferma la dichiarazione di inefficacia del licenziamento intimato a coperta da giudicato, con condanna della società Parte_1 [...]
a corrispondere le retribuzioni maturate dal 4.5.2020 (data di costituzione in Parte_2 mora) all'effettiva riammissione in servizio avvenuta in data 21.12.2021, accoglieva il settimo motivo del ricorso presentato da relativo al rigetto dell'eccezione di aliunde Controparte_1
perceptmun e di detrazione dell'indennità sostitutiva del preavviso -respinti gli altri motivi nonché il ricorso incidentale presentato da Parte_1
La Corte, quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, precisava che “L'indennità sostitutiva del preavviso (così come il tfr) non è più dovuta qualora il rapporto venga dichiarato ancora in corso in quanto non efficacemente estinto dal licenziamento inefficace. Quindi certamente è una voce da detrarre in sede di compensazione c.d. atecnica o impropria. Sul punto la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio: trattasi di un emolumento (e quindi di un lucro) percepito dal lavoratore a causa di quello stesso fatto illegittimo (il licenziamento dichiarato inefficace per violazione dell'art. 34 CCNLG) che ha prodotto il danno. Quindi opera il principio della compensatio lucri cum come damno.”
Quanto invece all'aliunde perceptum, premesso che è onere del datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum allegare circostanze di fatto specifiche e fornire indicazioni puntuali, rilevava come nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la società avesse allegato una specifica circostanza, ossia la collaborazione del con “Il Fatto Pt_1
Quotidiano”, circostanza non contestata, formulando istanze istruttorie volte a dimostrare la percezione di redditi -anche assoggettati a contribuzione presso proprio in virtù di tale CP_2
3 attività lavorativa. Precisando che “non è conforme a diritto la decisione impugnata, in cui la
Corte territoriale ha affermato che “le allegazioni in fatto a sostegno di detta eccezione (di aliunde perceptum) sono del tutto lacunose e la richiesta di assumere informazioni presso l' CP_2
meramente esplorativa (v. sentenza impugnata, p. 15, 2^ cpv.).
Hanno riassunto entrambe le parti con separati ricorsi, qui riuniti.
Quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, le parti concordemente chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che l'indennità in questione, a seguito del secondo licenziamento, è stata trattenuta dalla società e portata in compensazione.
Rimane il divario di posizioni quanto all'eccezione di aliunde perceptum.
Secondo IZ VO l'eccezione è destituita di fondamento atteso che l'unica attività lavorativa svolta dal giornalista nel periodo in contestazione è stata svolta sì a favore de “ ” Controparte_3
e di ” ma in maniera del tutto gratuita - come documentato -, mentre il trattamento CP_4 pensionistico (pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1.5.2020) non è detraibile dal risarcimento del danno.
La società insiste invece nell'eccezione, nonostante l'ulteriore documentazione depositata in udienza dalla controparte (nella specie le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020 e 2021), contestando l'idoneità ai fini probatori delle dichiarazioni relative alla gratuità della collaborazione di rilasciate dai Direttori delle testate sopra indicate. In ogni caso insiste perché, al fine Parte_1
di determinare l'esatta misura del danno risarcibile, vengano considerate anche le collaborazioni gratuite e ciò alla luce dell'eccepita sussistenza di ogni concorso causale ai sensi e per gli effetti delle esimenti di cui agli artt. 1227 c.c., co. 1 e 2, e 2056 c.c., anche sotto il profilo dell'obbligo del creditore di attivarsi per ridurre l'incidenza del danno.
Con riferimento al trattamento pensionistico ribadisce la relativa detrazione a titolo di aliunde perceptum.
Entrambe le parti concludono per il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Vanno innanzitutto acquisite le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020 e 2021, sulla cui produzione ha insistito anche la società, trattandosi di documentazione necessaria ai fini del decidere, e ciò anche nel rispetto di quanto statuito dalla Suprema Corte.
Va invece respinta l'istanza della società di produzione di articoli de “ ” relativi Controparte_3 all'incremento di vendite del giornale nel periodo Covid, attesa l'irrilevanza degli stessi ai fini del decidere, per come meglio precisato in seguito.
Va poi preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'eccezione di detrazione dell'indennità sostitutiva del preavviso dal risarcimento del danno,
4 atteso che, come concordemente dichiarato dalle parti, l'indennità in questione, a seguito del secondo licenziamento, è stata trattenuta dalla società e portata in compensazione.
Nel merito, nel rispetto della regola di diritto enunciata dalla Suprema Corte e delle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, va respinta l'eccezione di aliunde perceptum formulata dalla società.
La documentazione prodotta nell'interesse di dà contezza dell'assenza di attività Parte_1
lavorativa a titolo oneroso svolta dal predetto nel periodo tra la data di costituzione in mora
(4.5.2020) e la riammissione in servizio in data 21.12.2021 -periodo cui si riferisce il risarcimento del danno-.
L'estratto contributivo del dicembre 2022 (doc. A) - proveniente dall' documenta l'assenza CP_2
di versamenti dopo la data del licenziamento.
La circostanza dell'assenza di attività lavorativa trova conferma nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020 e 2021 dalle quali risulta che gli unici redditi goduti da IZ VO riguardano:
-quanto all'anno 2020: le retribuzioni corrisposte da fino alla cessazione del Controparte_1 rapporto di lavoro (per la somma € 161.736), come si evince dalla Certificazione Unica del 2021 emessa dalla società (doc. F); gli importi erogati dall' a titolo di pensione (per la somma di € CP_2
88.177,00), come si evince dalla Certificazione Unica emessa dall'Ente previdenziale (doc. G);
-quanto all'anno 2021: la pensione erogata dall' , come si evince dalla Certificazione Unica CP_2
2022 emessa da tale ente (doc. I) (per la somma di € 139.683,00); la quota di pensione erogata dall'INPGI, come si evince dalla Certificazione Unica 2022 emessa da tale ente (doc. L) (per la somma di € 4.846,00).
Dalla documentazione sopra indicata, rispetto alla quale alcuna contestazione è stata mossa, si trae
[.. anche la conferma della gratuità della collaborazione resa da in favore dei giornali Parte_1
e nel periodo in esame, come da dichiarazioni dei relativi Direttori. Controparte_3 CP_4
Detta conferma resiste anche al principio generale secondo cui ogni prestazione lavorativa deve intendersi a titolo oneroso. Diversamente la collaborazione in esame dovrebbe ritenersi sì a titolo oneroso ma disciplinata tra le parti “in nero”, circostanza non provata ma nemmeno dedotta dalla società.
In tal senso del tutto irrilevante è l'addotto aumento delle vendite dei giornali, nel periodo in esame, da parte delle due testate sopra indicate. Pur a ritenere provata detta circostanza, la stessa di per sé non dimostra comunque la non gratuità della collaborazione svolta da . Parte_1
Quanto al dedotto obbligo del creditore di attivarsi per ridurre l'incidenza del danno, trattasi di questione non affrontata dalla Suprema Corte.
5 Quanto al trattamento pensionistico, per giurisprudenza costante lo stesso non va detratto, rilevando ai fini dell'aliunde perceptum solo i redditi conseguiti attraverso l'impiego della capacità lavorativa. (cfr. Cass. Sez. L. sentenza n. 2529/2003 “In caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, il risarcimento del danno spettantegli a norma dell'art. 18, legge n. 3000 del 1970, commisurato all'importo delle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data del licenziamento, non può essere diminuito degli importi che egli abbia eventualmente ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli con il licenziamento (quale
'aliunde perceptum') non qualsiasi reddito percepito dal medesimo, bensì solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa. Inoltre, il diritto alla pensione discende dal verificarsi dei requisiti a tale fine stabiliti dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro e non si pone di per sè quale causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono alla regola della
'compensatio lucri cum damno'.”; Cass. n. 16136/2018, conforme n. 32130/2022, “in caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a norma dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, commisurato all'importo delle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data del licenziamento, non può essere diminuito degli importi che egli abbia eventualmente ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli con il licenziamento (quale aliunde perceptum) non qualsiasi reddito percepito dal medesimo, bensì solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa.”; Cass.
Sez. L. Ordinanza n. 14301/2024 anche se in materia di nullità del licenziamento).
Ai fini della regolazione delle spese di lite, il Collegio condivide il principio per cui “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (cfr. Cass. n.
10245/19; Cass. n. 29202/2020; Cass. n.6151/2024); deve poi tenersi conto del fatto che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio
6 di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass., 11/11/2024, n. 29056).
Considerato l'esito del giudizio, che ha visto vincitore tranne che per la questione Parte_1 relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, le spese di lite vanno compensate per 1/3 mentre i restanti 2/3 liquidati come da dispositivo ( € 4.700 per il primo grado, comprensivo della fase sommaria, € 3.300 per l'appello, € 2.900 giudizio di Cassazione, € 3.500 giudizio di rinvio= €
14.400 ridotte di 1/3 (€ 4.800)= € 9.600 ) in ragione del valore e della natura della controversia, dell'assenza di istruttoria orale, vanno poste a carico di Controparte_1
PQM
Decidendo in sede di rinvio, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla eccezione di aliunde perceptum relativa all'indennità sostitutiva del preavviso.
Rigetta l'ulteriore eccezione di aliunde perceptum.
Condanna alla rifusione delle spese di tutti i gradi e del presente giudizio di Controparte_1 rinvio nella misura di 2/3 pari nella quota alla somma di € 9.600, compensato 1/3, oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano 27.5.2025
La Presidente est
Maria Rosaria Cuomo
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