CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2023, n. 9476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9476 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso n. 10280/19 proposto da: -) Provincia Religiosa di San Pietro - Ordine Ospedaliero di San GI di Dio - EB, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Maurizio Barbatelli in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro -) Amissima Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Francesco Alessandro Magni e Francesco AN in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 29 gennaio 2019 n. 432; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GI Battista Nardecchia che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. Nel 2009 DO AL UG IV e RA DI NT Lalindra, sia in proprio che quali genitori della figlia minore RA Oggetto: pronuncia di condanna eccedente la somma richiesta dall’attore - ammissibilità - condizioni - clausola c.d. “di salvezza” - effetti Civile Sent. Sez. 3 Num. 9476 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 06/04/2023 2 di 9 LA DI RA SC, convennero dinanzi al Tribunale di Napoli l’ente ecclesiastico “Provincia Religiosa di San Pietro - Ordine Ospedaliero di San GI di Dio-EB” (d’ora innanzi, per brevità, “la Provincia”), esponendo che: -) la Provincia convenuta gestiva a Napoli l’ospedale “Buon Consiglio”; -) nel suddetto ospedale era nata il [...] RA LA DI RA SC, figlia degli attori;
-) a causa di una errata manovra eseguita dal personale sanitario al momento del parto, la neonata subì la lesione del plesso brachiale sinistro, restando permanentemente invalida. Chiesero pertanto la condanna dell’ente convenuto al risarcimento dei danni rispettivamente patiti. 2. La Provincia si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Carige Assicurazioni (che in seguito muterà ragione sociale dapprima in “Amissima Assicurazioni”, e poi in HDI, e come tale sarà d’ora innanzi indicata), alla quale chiese di essere tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda attorea. 3. La HDI si costituì eccependo, per quanto in questa sede ancora rileva, l’inoperatività della polizza. Tale eccezione venne così motivata: -) il contratto di assicurazione era spirato il 31 maggio 2008; -) l’atto di citazione era stato notificato all’ordine il 6 ottobre 2009; -) la Provincia aveva denunciato il sinistro al proprio assicuratore il 9 ottobre 2009; -) l’articolo 8 delle condizioni generali di contratto prevedeva che la copertura assicurativa sarebbe stata operante “per i sinistri verificatisi nella vigenza del contratto assicurativo (ed anche per quelli verificatisi prima dell’entrata in vigore del contratto assicurativo fino al 31 dicembre 2000), purché, per entrambi, le denunce di sinistro fossero avvenute durante il periodo di degenza della stessa”. 3 di 9 4. Con sentenza 21 ottobre 2014 n. 13830 il Tribunale di Napoli accolse sia la domanda attorea che quella di garanzia. Ritenne, con riferimento a quest’ultima, che la clausola sopra trascritta fosse nulla perché vessatoria e priva della doppia sottoscrizione prescritta dall’articolo 1341 c.c.. La sentenza fu impugnata dalla HDI in via principale, la quale si dolse della ritenuta inoperatività del contratto di assicurazione;
e dalla Provincia in via incidentale, la quale si dolse della propria condanna al risarcimento del danno nei confronti degli attori. 5. Con sentenza 29 gennaio 2019 n. 432 la Corte d’appello di Napoli accolse l’appello principale e rigettò quello incidentale. La Corte d’appello ritenne che: -) l’appello proposto dalla Provincia, nella parte concernente l’an debeatur, era inammissibile per difetto di specificità (ex art. 342 c.p.c.), in quanto il gravame “riproduceva pedissequamente” la comparsa conclusionale, senza muovere nessuna argomentata censura alle ragioni sottese dalla sentenza di primo grado;
-) in ogni caso l’appello era anche infondato, perché non vi era la prova concreta che i sanitari avessero adottato tutte le manovre prescritte dalle leges artis per favorire l’espulsione del feto senza danni per quest’ultimo; -) la circostanza che il Tribunale avesse condannato la Provincia al pagamento d’una somma superiore a quella indicata dagli attori non costituì ultrapetizione, perché gli attori avevano inserito nelle proprie conclusioni la c.d. clausola di salvezza (chiedendo la condanna “nella misura maggiore o minore” rispetto quanto indicato”), la quale non era una mera clausola di stile;
-) la clausola contrattuale che limitava la copertura assicurativa ai soli danni “denunciati durante la degenza del contratto” (c.d. clausola claims made) non era vessatoria perché non prevedeva una limitazione di responsabilità, ma soltanto una delimitazione dell’oggetto del contratto;
-) la clausola suddetta non era immeritevole ai sensi dell’articolo 1322, primo comma, c.c. in quanto se da un lato escludeva la copertura per i sinistri denunciati dopo la scadenza del contratto, dall’altro lato la 4 di 9 estendeva anche ai sinistri avvenuti nei cinque anni precedenti la stipula del contratto stesso;
-) il contratto era stato stipulato per il tramite di una società di brokeraggio di primario rilievo, previa una corretta informazione alla parte assicurata e “con piena consapevolezza della suddivisione dei rischi assicurati”. 5.1. La Corte d’appello ha poi escluso che l’operatività della clausola claims made fosse stata esclusa per patto contrattuale. Il problema si pose perché alla polizza era allegata un’appendice nella quale le parti dichiararono che la doppia sottoscrizione della clausola claims made doveva intendersi come “non intervenuta”. Il Tribunale aveva interpretato tale dichiarazione come manifestazione della volontà di escludere l’efficacia della suddetta clausola. La Provincia religiosa, per contrastare l’appello proposto dall’assicuratore, aveva sostenuto che tale autonoma ratio decidendi non era stata impugnata dalla HDI, e che di conseguenza l’appello dell’assicuratore doveva ritenersi su questo punto inammissibile, per difetto di decisività. Su tale questione la Corte d’appello ha ritenuto che: -) l’impugnazione proposta dalla HDI avverso la statuizione di “vessatorietà” della clausola consentì alla Corte d’appello di esaminare anche la questione della sussistenza d’una rinuncia pattizia agli effetti della clausola;
-) nel caso di specie l’appendice di polizza andava interpretata nel senso che essa non conteneva una deroga pattizia alla clausola claims made. 6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Provincia con ricorso fondato su due motivi. La HDI ha resistito con controricorso. Il ricorso, già fissato per la discussione dinanzi alla Sesta Sezione civile nell’adunanza del 21.9.2021, è stato tolto dal ruolo per impedimento del relatore, e rinviato alla pubblica udienza. Il Procuratore Generale, che in previsione dell’adunanza del 21.9.2021 aveva chiesto l’accoglimento del ricorso, con le conclusioni scritte 5 di 9 depositate in previsione dell’odierna udienza ha rilevato che medio tempore si è formato il giudicato esterno, e chiesto conseguentemente il rigetto del ricorso per quest’ultima ragione. Le parti hanno depositato memoria sia prima dell’adunanza camerale del 21.9.2021, sia prima dell’odierna udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la Provincia lamenta la violazione dell’art. 1322 c.c.. L’illustrazione del motivo è un susseguirsi di affermazioni eterogenee, nelle quali possono enuclearsi - seguendo l’ordine di cui all’art. 276 c.p.c. - le seguenti censure: a) ha errato la Corte d’appello nel ritenere che la prevista retroattività della polizza, bilanciando gli effetti della clausola claims made, ne escludesse l’immeritevolezza; infatti la previsione della retroattività dell’assicurazione era, nel caso di specie, inutile, dal momento che la Provincia aveva già un’altra assicurazione per quel periodo di tempo (p. 18, 28 e 32); b) ha errato la Corte d’appello nel ritenere che la mancata previsione del diritto di recesso dell’assicuratore dopo ogni sinistro, bilanciando gli effetti della clausola claims made, ne escludesse l’immeritevolezza; infatti il contratto accordava all’assicuratore il diritto di recedere dopo ogni sinistro (p. 24 e poi p. 32); c) in ogni caso la Corte d’appello non avrebbe “approfondito” l’esame degli elementi del contratto, che ne evidenziavano l’immeritevolezza (p. 20), e soprattutto non avrebbe compiuto le verifiche richieste dalla giurisprudenza di legittimità per formulare il giudizio di cui all’art. 1322 c.c. (p. 22, ripetuta poi a p. 31); d) la clausola claims made c.d. impura sarebbe immeritevole ex art. 1322 c.c. perché imposta unilateralmente dall’assicuratore, senza possibilità di contrattazione (p. 30); è frutto di una scelta oligopolistica delle compagnie assicuratrici (p. 22); costringe di fatto l’assicurato a non poter cambiare compagnia assicurativa (p. 28-29); e) la clausola claims made non garantirebbe “la tutela del terzo danneggiato”; f) la clausola claims made, subordinando il diritto all’indennizzo alla circostanza che il sinistro sia contestato all’assicurato, da parte del terzo, 6 di 9 entro il termine di efficacia del contratto, introduce di fatto un termine di decadenza che rende eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti dell’assicurato, ed è quindi nulla ex art. 2965 c.c. (p. 24); g) infine, la Corte d’appello non ha compiuto alcuna indagine sulla eventuale sussistenza di una responsabilità precontrattuale dell’assicuratore, così come su eventuali vizi del consenso dell’assicurato, od ancora su eventuali degenerazioni funzionali della causa del contratto: e cioè sulle tre forme che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, può assumere la tutela dell’assicurato il quale si dolga dell’inserimento nel contratto d’una clausola claims made (p. 36-37). 1.1. Le censure indicate al § che precede, sub (a)-(e), sono inammissibili in quanto coperte da giudicato esterno, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, nonché dalla HDI nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 c.p.c.. La Provincia infatti riferisce, a pagina 9 del ricorso, che oggetto del presente giudizio è la polizza n. 708/1280. La validità e la meritevolezza, per i fini di cui agli artt. 1322 e 1341 c.c., della clausola claims made inserita in quella polizza sono già state esaminate ed affermate, in una lite tra la Provincia e la HDI, dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza 15.5.2018 n. 3234. Il ricorso per cassazione avverso tale ultima sentenza è stato rigettato da questa Corte con la decisione n. 8117 del 23.4.2020. La questione della validità e della meritevolezza della suddetta clausola, e con riferimento al contratto n. 708/1280, è dunque coperta da giudicato. 1.2. La censura sub (f) è già stata ripetutamente esaminata e rigettata da questa Corte in fattispecie identiche. In particolare questa Corte ha già stabilito che “la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni 7 di 9 ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe”: così questa Corte ha deciso con le sentenze pronunciate da Sez. 3, Sentenza n. 12908 del 22/04/2022 (in un lite proposta dall’odierna ricorrente, col patrocinio del medesimo odierno avvocato); Sez. 3, Sentenza n. 12922 del 22/04/2022 (in una lite proposta dall’odierna ricorrente, col patrocinio del medesimo odierno avvocato); Sez. 3, Sentenza n. 12878 del 22/04/2022 (in un lite proposta dall’odierna ricorrente, col patrocinio del medesimo odierno avvocato). 1.3. La censura sub (g), infine, è inammissibile per la sua novità. Dal ricorso infatti non risulta che, in primo grado, la Provincia abbia prospettato la nullità od altri vizi del contratto, invocando la violazione degli obblighi di informativa precontrattuale o vizi del consenso. 4. Con il secondo motivo la Provincia denuncia il vizio di extrapetizione. Sostiene che nell’atto introduttivo del giudizio gli attori avevano domandato la condanna della Provincia al pagamento di euro 73.000 a favore della vittima primaria, e di euro 25.000 ciascuno per i suoi genitori. Il Tribunale, invece, aveva liquidato somme ben maggiori (592.000 euro a favore della minore, e 200.000 euro ciascuno a favore dei suoi genitori). Sostiene la Provincia che il Tribunale non avrebbe potuto accogliere la domanda per importi superiori a quelli indicati dagli attori perché: a) la formula con cui gli attori avevano chiesto la condanna della Provincia al pagamento d’una somma determinata, “salvo una diversa migliorativa intervenuta rivalutazione”, andava interpretata non già come “clausola di riserva”, ma come domanda di pagamento della svalutazione monetaria;
b) gli attori avevano formulato una più ampia quantificazione della propria domanda, inammissibilmente, solo con la comparsa conclusionale. 2.1. Il motivo è infondato. 8 di 9 Gli atti processuali debbono interpretarsi valutando l’intero loro contenuto, senza limitarsi ad estrapolarne singoli passi o parole. Nel caso di specie gli attori in primo grado, pur avendo quantificato il danno di cui chiedevano il risarcimento, aggiunsero tuttavia che la domanda doveva intendersi estesa “al risarcimento dei danni (…) nella misura maggiore o minore” rispetto a quella indicata. Tanto hanno dichiarato al § 12 dell’atto di citazione e nelle successive conclusioni, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello. Legittimamente, pertanto, il giudice di merito ha liquidato il danno in misura superiore a quella indicata nell’atto di citazione, in applicazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata, seguita dalla formula “o della somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, come per l’appunto nel caso di danni non patrimoniali alla persona (Sez. 1, Ordinanza n. 35302 del 30/11/2022, Rv. 666456 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19455 del 20/07/2018, Rv. 649749 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 22330 del 26/09/2017, Rv. 645825 - 01). 3. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate, in considerazione sia delle incertezze giurisprudenziali suscitate dalla clausola claims made, sia dal fatto che il giudicato esterno si è formato dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo 9 di 9 unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
- ricorrente -
contro -) Amissima Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Francesco Alessandro Magni e Francesco AN in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 29 gennaio 2019 n. 432; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GI Battista Nardecchia che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. Nel 2009 DO AL UG IV e RA DI NT Lalindra, sia in proprio che quali genitori della figlia minore RA Oggetto: pronuncia di condanna eccedente la somma richiesta dall’attore - ammissibilità - condizioni - clausola c.d. “di salvezza” - effetti Civile Sent. Sez. 3 Num. 9476 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 06/04/2023 2 di 9 LA DI RA SC, convennero dinanzi al Tribunale di Napoli l’ente ecclesiastico “Provincia Religiosa di San Pietro - Ordine Ospedaliero di San GI di Dio-EB” (d’ora innanzi, per brevità, “la Provincia”), esponendo che: -) la Provincia convenuta gestiva a Napoli l’ospedale “Buon Consiglio”; -) nel suddetto ospedale era nata il [...] RA LA DI RA SC, figlia degli attori;
-) a causa di una errata manovra eseguita dal personale sanitario al momento del parto, la neonata subì la lesione del plesso brachiale sinistro, restando permanentemente invalida. Chiesero pertanto la condanna dell’ente convenuto al risarcimento dei danni rispettivamente patiti. 2. La Provincia si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Carige Assicurazioni (che in seguito muterà ragione sociale dapprima in “Amissima Assicurazioni”, e poi in HDI, e come tale sarà d’ora innanzi indicata), alla quale chiese di essere tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda attorea. 3. La HDI si costituì eccependo, per quanto in questa sede ancora rileva, l’inoperatività della polizza. Tale eccezione venne così motivata: -) il contratto di assicurazione era spirato il 31 maggio 2008; -) l’atto di citazione era stato notificato all’ordine il 6 ottobre 2009; -) la Provincia aveva denunciato il sinistro al proprio assicuratore il 9 ottobre 2009; -) l’articolo 8 delle condizioni generali di contratto prevedeva che la copertura assicurativa sarebbe stata operante “per i sinistri verificatisi nella vigenza del contratto assicurativo (ed anche per quelli verificatisi prima dell’entrata in vigore del contratto assicurativo fino al 31 dicembre 2000), purché, per entrambi, le denunce di sinistro fossero avvenute durante il periodo di degenza della stessa”. 3 di 9 4. Con sentenza 21 ottobre 2014 n. 13830 il Tribunale di Napoli accolse sia la domanda attorea che quella di garanzia. Ritenne, con riferimento a quest’ultima, che la clausola sopra trascritta fosse nulla perché vessatoria e priva della doppia sottoscrizione prescritta dall’articolo 1341 c.c.. La sentenza fu impugnata dalla HDI in via principale, la quale si dolse della ritenuta inoperatività del contratto di assicurazione;
e dalla Provincia in via incidentale, la quale si dolse della propria condanna al risarcimento del danno nei confronti degli attori. 5. Con sentenza 29 gennaio 2019 n. 432 la Corte d’appello di Napoli accolse l’appello principale e rigettò quello incidentale. La Corte d’appello ritenne che: -) l’appello proposto dalla Provincia, nella parte concernente l’an debeatur, era inammissibile per difetto di specificità (ex art. 342 c.p.c.), in quanto il gravame “riproduceva pedissequamente” la comparsa conclusionale, senza muovere nessuna argomentata censura alle ragioni sottese dalla sentenza di primo grado;
-) in ogni caso l’appello era anche infondato, perché non vi era la prova concreta che i sanitari avessero adottato tutte le manovre prescritte dalle leges artis per favorire l’espulsione del feto senza danni per quest’ultimo; -) la circostanza che il Tribunale avesse condannato la Provincia al pagamento d’una somma superiore a quella indicata dagli attori non costituì ultrapetizione, perché gli attori avevano inserito nelle proprie conclusioni la c.d. clausola di salvezza (chiedendo la condanna “nella misura maggiore o minore” rispetto quanto indicato”), la quale non era una mera clausola di stile;
-) la clausola contrattuale che limitava la copertura assicurativa ai soli danni “denunciati durante la degenza del contratto” (c.d. clausola claims made) non era vessatoria perché non prevedeva una limitazione di responsabilità, ma soltanto una delimitazione dell’oggetto del contratto;
-) la clausola suddetta non era immeritevole ai sensi dell’articolo 1322, primo comma, c.c. in quanto se da un lato escludeva la copertura per i sinistri denunciati dopo la scadenza del contratto, dall’altro lato la 4 di 9 estendeva anche ai sinistri avvenuti nei cinque anni precedenti la stipula del contratto stesso;
-) il contratto era stato stipulato per il tramite di una società di brokeraggio di primario rilievo, previa una corretta informazione alla parte assicurata e “con piena consapevolezza della suddivisione dei rischi assicurati”. 5.1. La Corte d’appello ha poi escluso che l’operatività della clausola claims made fosse stata esclusa per patto contrattuale. Il problema si pose perché alla polizza era allegata un’appendice nella quale le parti dichiararono che la doppia sottoscrizione della clausola claims made doveva intendersi come “non intervenuta”. Il Tribunale aveva interpretato tale dichiarazione come manifestazione della volontà di escludere l’efficacia della suddetta clausola. La Provincia religiosa, per contrastare l’appello proposto dall’assicuratore, aveva sostenuto che tale autonoma ratio decidendi non era stata impugnata dalla HDI, e che di conseguenza l’appello dell’assicuratore doveva ritenersi su questo punto inammissibile, per difetto di decisività. Su tale questione la Corte d’appello ha ritenuto che: -) l’impugnazione proposta dalla HDI avverso la statuizione di “vessatorietà” della clausola consentì alla Corte d’appello di esaminare anche la questione della sussistenza d’una rinuncia pattizia agli effetti della clausola;
-) nel caso di specie l’appendice di polizza andava interpretata nel senso che essa non conteneva una deroga pattizia alla clausola claims made. 6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Provincia con ricorso fondato su due motivi. La HDI ha resistito con controricorso. Il ricorso, già fissato per la discussione dinanzi alla Sesta Sezione civile nell’adunanza del 21.9.2021, è stato tolto dal ruolo per impedimento del relatore, e rinviato alla pubblica udienza. Il Procuratore Generale, che in previsione dell’adunanza del 21.9.2021 aveva chiesto l’accoglimento del ricorso, con le conclusioni scritte 5 di 9 depositate in previsione dell’odierna udienza ha rilevato che medio tempore si è formato il giudicato esterno, e chiesto conseguentemente il rigetto del ricorso per quest’ultima ragione. Le parti hanno depositato memoria sia prima dell’adunanza camerale del 21.9.2021, sia prima dell’odierna udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la Provincia lamenta la violazione dell’art. 1322 c.c.. L’illustrazione del motivo è un susseguirsi di affermazioni eterogenee, nelle quali possono enuclearsi - seguendo l’ordine di cui all’art. 276 c.p.c. - le seguenti censure: a) ha errato la Corte d’appello nel ritenere che la prevista retroattività della polizza, bilanciando gli effetti della clausola claims made, ne escludesse l’immeritevolezza; infatti la previsione della retroattività dell’assicurazione era, nel caso di specie, inutile, dal momento che la Provincia aveva già un’altra assicurazione per quel periodo di tempo (p. 18, 28 e 32); b) ha errato la Corte d’appello nel ritenere che la mancata previsione del diritto di recesso dell’assicuratore dopo ogni sinistro, bilanciando gli effetti della clausola claims made, ne escludesse l’immeritevolezza; infatti il contratto accordava all’assicuratore il diritto di recedere dopo ogni sinistro (p. 24 e poi p. 32); c) in ogni caso la Corte d’appello non avrebbe “approfondito” l’esame degli elementi del contratto, che ne evidenziavano l’immeritevolezza (p. 20), e soprattutto non avrebbe compiuto le verifiche richieste dalla giurisprudenza di legittimità per formulare il giudizio di cui all’art. 1322 c.c. (p. 22, ripetuta poi a p. 31); d) la clausola claims made c.d. impura sarebbe immeritevole ex art. 1322 c.c. perché imposta unilateralmente dall’assicuratore, senza possibilità di contrattazione (p. 30); è frutto di una scelta oligopolistica delle compagnie assicuratrici (p. 22); costringe di fatto l’assicurato a non poter cambiare compagnia assicurativa (p. 28-29); e) la clausola claims made non garantirebbe “la tutela del terzo danneggiato”; f) la clausola claims made, subordinando il diritto all’indennizzo alla circostanza che il sinistro sia contestato all’assicurato, da parte del terzo, 6 di 9 entro il termine di efficacia del contratto, introduce di fatto un termine di decadenza che rende eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti dell’assicurato, ed è quindi nulla ex art. 2965 c.c. (p. 24); g) infine, la Corte d’appello non ha compiuto alcuna indagine sulla eventuale sussistenza di una responsabilità precontrattuale dell’assicuratore, così come su eventuali vizi del consenso dell’assicurato, od ancora su eventuali degenerazioni funzionali della causa del contratto: e cioè sulle tre forme che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, può assumere la tutela dell’assicurato il quale si dolga dell’inserimento nel contratto d’una clausola claims made (p. 36-37). 1.1. Le censure indicate al § che precede, sub (a)-(e), sono inammissibili in quanto coperte da giudicato esterno, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, nonché dalla HDI nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 c.p.c.. La Provincia infatti riferisce, a pagina 9 del ricorso, che oggetto del presente giudizio è la polizza n. 708/1280. La validità e la meritevolezza, per i fini di cui agli artt. 1322 e 1341 c.c., della clausola claims made inserita in quella polizza sono già state esaminate ed affermate, in una lite tra la Provincia e la HDI, dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza 15.5.2018 n. 3234. Il ricorso per cassazione avverso tale ultima sentenza è stato rigettato da questa Corte con la decisione n. 8117 del 23.4.2020. La questione della validità e della meritevolezza della suddetta clausola, e con riferimento al contratto n. 708/1280, è dunque coperta da giudicato. 1.2. La censura sub (f) è già stata ripetutamente esaminata e rigettata da questa Corte in fattispecie identiche. In particolare questa Corte ha già stabilito che “la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni 7 di 9 ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe”: così questa Corte ha deciso con le sentenze pronunciate da Sez. 3, Sentenza n. 12908 del 22/04/2022 (in un lite proposta dall’odierna ricorrente, col patrocinio del medesimo odierno avvocato); Sez. 3, Sentenza n. 12922 del 22/04/2022 (in una lite proposta dall’odierna ricorrente, col patrocinio del medesimo odierno avvocato); Sez. 3, Sentenza n. 12878 del 22/04/2022 (in un lite proposta dall’odierna ricorrente, col patrocinio del medesimo odierno avvocato). 1.3. La censura sub (g), infine, è inammissibile per la sua novità. Dal ricorso infatti non risulta che, in primo grado, la Provincia abbia prospettato la nullità od altri vizi del contratto, invocando la violazione degli obblighi di informativa precontrattuale o vizi del consenso. 4. Con il secondo motivo la Provincia denuncia il vizio di extrapetizione. Sostiene che nell’atto introduttivo del giudizio gli attori avevano domandato la condanna della Provincia al pagamento di euro 73.000 a favore della vittima primaria, e di euro 25.000 ciascuno per i suoi genitori. Il Tribunale, invece, aveva liquidato somme ben maggiori (592.000 euro a favore della minore, e 200.000 euro ciascuno a favore dei suoi genitori). Sostiene la Provincia che il Tribunale non avrebbe potuto accogliere la domanda per importi superiori a quelli indicati dagli attori perché: a) la formula con cui gli attori avevano chiesto la condanna della Provincia al pagamento d’una somma determinata, “salvo una diversa migliorativa intervenuta rivalutazione”, andava interpretata non già come “clausola di riserva”, ma come domanda di pagamento della svalutazione monetaria;
b) gli attori avevano formulato una più ampia quantificazione della propria domanda, inammissibilmente, solo con la comparsa conclusionale. 2.1. Il motivo è infondato. 8 di 9 Gli atti processuali debbono interpretarsi valutando l’intero loro contenuto, senza limitarsi ad estrapolarne singoli passi o parole. Nel caso di specie gli attori in primo grado, pur avendo quantificato il danno di cui chiedevano il risarcimento, aggiunsero tuttavia che la domanda doveva intendersi estesa “al risarcimento dei danni (…) nella misura maggiore o minore” rispetto a quella indicata. Tanto hanno dichiarato al § 12 dell’atto di citazione e nelle successive conclusioni, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello. Legittimamente, pertanto, il giudice di merito ha liquidato il danno in misura superiore a quella indicata nell’atto di citazione, in applicazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata, seguita dalla formula “o della somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, come per l’appunto nel caso di danni non patrimoniali alla persona (Sez. 1, Ordinanza n. 35302 del 30/11/2022, Rv. 666456 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19455 del 20/07/2018, Rv. 649749 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 22330 del 26/09/2017, Rv. 645825 - 01). 3. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate, in considerazione sia delle incertezze giurisprudenziali suscitate dalla clausola claims made, sia dal fatto che il giudicato esterno si è formato dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo 9 di 9 unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile