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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 758/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO OR, AT
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 321/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1082/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 26/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190043923154 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello e condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1082/2023 depositata il 26/05/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 1, ha rigettato il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 srl avverso il ruolo n. 2019/250329 e la cartella di pagamento n. 29620190043923154, “asseritamente notificata a mezzo pec il
04/09/2019”, emessa per l'importo complessivo di euro 7.555,22.
Avverso la sentenza di rigetto, la società contribuente ha proposto appello, deducendo:
1. l'inammissibilità della costituzione nel primo giudizio di Riscossione Sicilia;
2. l'irregolare formazione del contraddittorio ex artt. 81-101 cpc e 111 Cost.; 3. il vizio di valida procura e l'inesistenza giuridica dell'atto di costituzione in giudizio della parte resistente;
4. la violazione o falsa applicazione dell'art. 125, comma 3, c.p.c. e art. 18, commi 3 e 4, D.lgs. n. 546/92; 5. l'inammissibilità dell'intervento volontario dell'ente impositore;
5.1. la declaratoria di inammissibilità della costituzione nel primo giudizio di Riscossione Sicilia, che rende tamquam non esset la costituzione in giudizio dell'Ente impositore.
Nella costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della Riscossione hanno contestato i motivi di gravame ed hanno concluso per il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 23/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la palese infondatezza dei motivi di gravame, poiché non sussiste alcun vizio insanabile nella costituzione del rapporto processuale e nella notifica della cartella di pagamento impugnata, come peraltro -su questo secondo punto- si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado e dalla produzione documentale della parte appellata, agente della riscossione.
Inoltre, non è superfluo rilevare la scarsa intelligibilità dei motivi di gravame, alcuni inficiati da ripetitività, interferenza reciproca e contraddittorietà con la motivazione processuale favorevole del primo grado del giudizio sul vizio della procura.
Al rigetto dell'appello, segue la condanna alle spese del giudizio poste a carico della parte appellante, rimasta soccombente, che si liquidano in complessivi euro 900 (novecento), di cui euro 300 (trecento) per il primo grado, ed euro 600 (seicento) per il secondo grado, ripartiti in quote eguali per ciascuna delle parti appellate (AGE e AGER) otre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 900 (novecento), di cui euro 300
(trecento) per il primo grado, ed euro 600 (seicento) per il secondo grado, ripartiti in quote eguali per ciascuna delle parti appellate (AGE e AGER) otre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO OR, AT
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 321/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1082/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 26/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190043923154 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello e condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1082/2023 depositata il 26/05/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 1, ha rigettato il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 srl avverso il ruolo n. 2019/250329 e la cartella di pagamento n. 29620190043923154, “asseritamente notificata a mezzo pec il
04/09/2019”, emessa per l'importo complessivo di euro 7.555,22.
Avverso la sentenza di rigetto, la società contribuente ha proposto appello, deducendo:
1. l'inammissibilità della costituzione nel primo giudizio di Riscossione Sicilia;
2. l'irregolare formazione del contraddittorio ex artt. 81-101 cpc e 111 Cost.; 3. il vizio di valida procura e l'inesistenza giuridica dell'atto di costituzione in giudizio della parte resistente;
4. la violazione o falsa applicazione dell'art. 125, comma 3, c.p.c. e art. 18, commi 3 e 4, D.lgs. n. 546/92; 5. l'inammissibilità dell'intervento volontario dell'ente impositore;
5.1. la declaratoria di inammissibilità della costituzione nel primo giudizio di Riscossione Sicilia, che rende tamquam non esset la costituzione in giudizio dell'Ente impositore.
Nella costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della Riscossione hanno contestato i motivi di gravame ed hanno concluso per il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 23/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la palese infondatezza dei motivi di gravame, poiché non sussiste alcun vizio insanabile nella costituzione del rapporto processuale e nella notifica della cartella di pagamento impugnata, come peraltro -su questo secondo punto- si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado e dalla produzione documentale della parte appellata, agente della riscossione.
Inoltre, non è superfluo rilevare la scarsa intelligibilità dei motivi di gravame, alcuni inficiati da ripetitività, interferenza reciproca e contraddittorietà con la motivazione processuale favorevole del primo grado del giudizio sul vizio della procura.
Al rigetto dell'appello, segue la condanna alle spese del giudizio poste a carico della parte appellante, rimasta soccombente, che si liquidano in complessivi euro 900 (novecento), di cui euro 300 (trecento) per il primo grado, ed euro 600 (seicento) per il secondo grado, ripartiti in quote eguali per ciascuna delle parti appellate (AGE e AGER) otre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 900 (novecento), di cui euro 300
(trecento) per il primo grado, ed euro 600 (seicento) per il secondo grado, ripartiti in quote eguali per ciascuna delle parti appellate (AGE e AGER) otre accessori di legge, se dovuti.