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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2674 /2019 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2674/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2674 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
MA AN, C.F./P.I. rapp.to e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dall'avv. CAFIERO AN, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
AN RA, C.F./P.I. , C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: contratto di mutuo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione notificato in data 20/05/2019, l'attore ME MA adiva in giudizio ER
TO per sentirlo condannare alla restituzione della somma di euro 10.300,00, erogata a titolo di mutuo, oltre interessi legali maturati e maturandi dal 08/11/2012 fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare l'attore deduceva di aver provveduto, per conto di ER TO, al pagamento tramite assegno bancario, delle spese per un importo pari ad € 8.000,00, relative all'atto notarile di vendita del 08/11/2012 redatto dal notaio Dr. D'amaro Tommaso, come da allegata fattura;
nonché di
€ 2.300,00 corrisposti al sig. ER a mezzo tre assegni bancari, somme tutte elargite a titolo di prestito.
Con provvedimento del 19/04/2024, veniva rilevato che la cartolina A/R emessa ai sensi dell'art 140
c.p.c. non recava la sottoscrizione dell'incaricato né in ordine al tentativo di consegna a mani né a certificazione dell'omesso ritiro da parte del destinatario in posta nel termine di 10 giorni dal deposito.
Veniva, quindi, dichiarata la nullità della notifica ed assegnato all'attore termine per la rinotifica dell'atto introduttivo e del provvedimento al convenuto nel rispetto del termine a comparire.
All'udienza del 24/10/2024, il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si costituiva, per cui ne va in questa sede dichiarata la contumacia.
Lette le richieste avanzate con le memorie ex art 183 co 6 c.p.c. il Giudice, ritenute le stesse ininfluenti, rinviava la causa per la discussione all'udienza del 26/03/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Decide la controversia ai sensi dell'art 281 sexies co 3 c.p.c., con sentenza allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Nel merito, il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che chiede in restituzione la "res" oggetto del contratto di mutuo . Nel caso di specie, l'attore ha documentato l'erogazione complessiva di euro 9.300,00 in favore del convenuto.
Quanto agli assegni intestati direttamente al ER, veniva allegata copia dell'assegno n.
1021193633, emesso in data 06/09/2010 di importo pari a 800,00 €; copia dell'assegno n.
2137876989, emesso in data 27/10/2008 di importo pari a 500,00 €, tutti in favore del sig. ER
TO e incassati per il pagamento.
Al contrario non può essere considerata quale valido titolo per la prova dell'erogazione la copia dell'assegno n. 2137876963, emesso in data 10/10/2007 di importo pari a 1.000,00 € in quanto carente dell'indicazione dell'incasso per il pagamento. In termini va ricordato che per consolidato giurisprudenza di legittimità (così, tra le altre, sentenza n. 14372 del 05/06/2018) “in tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo": ne discende che la mancata prova della riscossione esclude la possibilità di ritenere il relativo pagamento avvenuto.
Quanto alle ulteriori somme, veniva allegata copia dell'assegno n. 1037662331, consegnato il
08/11/2012 in favore del notaio D'Amaro di importo pari a 8.000,00 €, con la prova dell'utilizzo di tali somme per il pagamento di una fattura n. 1502 dell'08/11/2012, emessa dal notaio D'Amaro e intestata al convenuto, relativa a spese notarili. La sovrapposizione tra l'emissione dell'assegno e quella della fattura comprova il collegamento tra i due documenti, e la conseguenza debenza da parte del ER.
Sulla base di tali elementi, a riprova della consegna delle somme di denaro e in assenza di qualsiasi eccezione da parte del convenuto, in quanto contumace, deve ritenersi provato che il rapporto intercorso tra le parti integri un mutuo reale, con conseguente obbligo per il mutuatario di restituire l'importo ricevuto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa, ribadendo che “se è vero che la contumacia in sé non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo
a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che,
ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto”. (in questi termini, Cass. civ. ord.
n. 1584/2018).
Ne deriva che, accertata la corresponsione della somma, avendo l'attore dato prova del titolo e avendo dedotto l'inadempimento del convenuto, il ER va condannato alla restituzione della somma pari ad euro 9.300,00, oltre interessi. Quanto alla decorrenza degli interessi, non essendo stata provata la data di scadenza dell'obbligazione di restituzione, e non risultando agli atti alcuna messa in mora, gli stessi vanno calcolati a partire dalla data di proposizione del giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità, con la riduzione del 50% per la fase di trattazione, non essendosi svolta istruttoria. Con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto alla restituzione della somma di euro
9.300,00 in favore di parte attrice, oltre interessi come per legge dalla data della domanda;
b) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 250,00 per spese ed € 1.120,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario depositato telematicamente in data 16/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2674/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2674 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
MA AN, C.F./P.I. rapp.to e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dall'avv. CAFIERO AN, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
AN RA, C.F./P.I. , C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: contratto di mutuo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione notificato in data 20/05/2019, l'attore ME MA adiva in giudizio ER
TO per sentirlo condannare alla restituzione della somma di euro 10.300,00, erogata a titolo di mutuo, oltre interessi legali maturati e maturandi dal 08/11/2012 fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare l'attore deduceva di aver provveduto, per conto di ER TO, al pagamento tramite assegno bancario, delle spese per un importo pari ad € 8.000,00, relative all'atto notarile di vendita del 08/11/2012 redatto dal notaio Dr. D'amaro Tommaso, come da allegata fattura;
nonché di
€ 2.300,00 corrisposti al sig. ER a mezzo tre assegni bancari, somme tutte elargite a titolo di prestito.
Con provvedimento del 19/04/2024, veniva rilevato che la cartolina A/R emessa ai sensi dell'art 140
c.p.c. non recava la sottoscrizione dell'incaricato né in ordine al tentativo di consegna a mani né a certificazione dell'omesso ritiro da parte del destinatario in posta nel termine di 10 giorni dal deposito.
Veniva, quindi, dichiarata la nullità della notifica ed assegnato all'attore termine per la rinotifica dell'atto introduttivo e del provvedimento al convenuto nel rispetto del termine a comparire.
All'udienza del 24/10/2024, il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si costituiva, per cui ne va in questa sede dichiarata la contumacia.
Lette le richieste avanzate con le memorie ex art 183 co 6 c.p.c. il Giudice, ritenute le stesse ininfluenti, rinviava la causa per la discussione all'udienza del 26/03/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Decide la controversia ai sensi dell'art 281 sexies co 3 c.p.c., con sentenza allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Nel merito, il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che chiede in restituzione la "res" oggetto del contratto di mutuo . Nel caso di specie, l'attore ha documentato l'erogazione complessiva di euro 9.300,00 in favore del convenuto.
Quanto agli assegni intestati direttamente al ER, veniva allegata copia dell'assegno n.
1021193633, emesso in data 06/09/2010 di importo pari a 800,00 €; copia dell'assegno n.
2137876989, emesso in data 27/10/2008 di importo pari a 500,00 €, tutti in favore del sig. ER
TO e incassati per il pagamento.
Al contrario non può essere considerata quale valido titolo per la prova dell'erogazione la copia dell'assegno n. 2137876963, emesso in data 10/10/2007 di importo pari a 1.000,00 € in quanto carente dell'indicazione dell'incasso per il pagamento. In termini va ricordato che per consolidato giurisprudenza di legittimità (così, tra le altre, sentenza n. 14372 del 05/06/2018) “in tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo": ne discende che la mancata prova della riscossione esclude la possibilità di ritenere il relativo pagamento avvenuto.
Quanto alle ulteriori somme, veniva allegata copia dell'assegno n. 1037662331, consegnato il
08/11/2012 in favore del notaio D'Amaro di importo pari a 8.000,00 €, con la prova dell'utilizzo di tali somme per il pagamento di una fattura n. 1502 dell'08/11/2012, emessa dal notaio D'Amaro e intestata al convenuto, relativa a spese notarili. La sovrapposizione tra l'emissione dell'assegno e quella della fattura comprova il collegamento tra i due documenti, e la conseguenza debenza da parte del ER.
Sulla base di tali elementi, a riprova della consegna delle somme di denaro e in assenza di qualsiasi eccezione da parte del convenuto, in quanto contumace, deve ritenersi provato che il rapporto intercorso tra le parti integri un mutuo reale, con conseguente obbligo per il mutuatario di restituire l'importo ricevuto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa, ribadendo che “se è vero che la contumacia in sé non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo
a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che,
ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto”. (in questi termini, Cass. civ. ord.
n. 1584/2018).
Ne deriva che, accertata la corresponsione della somma, avendo l'attore dato prova del titolo e avendo dedotto l'inadempimento del convenuto, il ER va condannato alla restituzione della somma pari ad euro 9.300,00, oltre interessi. Quanto alla decorrenza degli interessi, non essendo stata provata la data di scadenza dell'obbligazione di restituzione, e non risultando agli atti alcuna messa in mora, gli stessi vanno calcolati a partire dalla data di proposizione del giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità, con la riduzione del 50% per la fase di trattazione, non essendosi svolta istruttoria. Con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto alla restituzione della somma di euro
9.300,00 in favore di parte attrice, oltre interessi come per legge dalla data della domanda;
b) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 250,00 per spese ed € 1.120,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario depositato telematicamente in data 16/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco