Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 2089/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2089/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
E
nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), entrambi elettivamente in EO (EN) al corso Umberto n. 184 presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Salvatore Giangrasso (C.F.: ) che li rappresenta e difende, C.F._3 giusta procura in atti
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
18.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le Parte_1 Parte_2
condizioni della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il
07.11.2024, documentando di aver contratto matrimonio concordatario a EO (EN) il
04.06.2005; atto annotato nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al Numero 10, Parte 2,
Serie A, Anno 2005.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione sono nate due figlie: , nata a [...]
EO (EN) il 03.11.2005, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, studentessa universitaria presso la facoltà dei beni culturali di Catania, e , nata a [...]_2
l'11.12.2008, minorenne, studentessa presso il liceo scientifico di EO.
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“- i coniugi si autorizzano reciprocamente e consensualmente a vivere separati sin dal 15/11/2024 con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la sig.ra vivrà separata dal marito ed abiterà Parte_2
presso la casa dei suoi genitori, in EO Via Chillè n. 8, insieme alle figlie ed;
- Per_1 Per_2
il sig. vivrà separato dalla moglie presso la casa familiare, sita in EO (EN) Via Pt_1
Venticinque Aprile n. 5, che gli viene assegnata con i mobili che in seguito si specificheranno;
- entrambi i coniugi si obbligano a comunicare ogni mutamento di domicilio all'altro coniuge;
- le figlie vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
- i coniugi rinunciano reciprocamente a chiedere il mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, atteso che ognuno di loro ha un reddito sufficiente a soddisfare le sue esigenze;
- il sig. Pt_1
contribuirà, sin dal mese di novembre 2024, al mantenimento delle figlie ed , versando Per_1 Per_2 la somma mensile di € 250,00 per ciascuna delle figlie e quindi in totale € 500,00, tramite bonifico di € 250,00 sulla Carta Postepay Evolution intestata alla moglie ed accesa presso Poste Italiane
S.p.A. ed avente il seguente codice IBAN [...] ed un ulteriore bonifico di € 250,00 sulla Carta Postepay Evolution intestata alla figlia ed accesa presso Poste Persona_1
Italiane S.p.A. ed avente il seguente codice IBAN [...]. Tali somme saranno versate in via anticipata entro il giorno 18 di ciascun mese e verranno annualmente aggiornate, secondo l'indice nazionale ISTAT famiglie, prendendo come indice base quello del mese successivo a quello dell'udienza di prima comparizione dei coniugi;
-
entrambi i genitori sosterranno, nella misura del 65% il padre e nella misura del 35% la madre, le spese straordinarie per le figlie, così come individuate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: • spese mediche da documentare e che NON richiedono un preventivo accordo (quali: visite specialistiche richieste dal medico curante, cure dentistiche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN, medicinali o strumenti protesici o altri strumenti indicati come di sostegno alla cura o alla vita di relazione prescritti dal medico curante o da medici specialistici); • spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo (quali: cure ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapeutiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, interventi medici o chirurgici, trattamenti psicologici); • spese scolastiche da documentare che NON richiedono il preventivo accordo (quali: tasse scolastiche fino alle scuole pubbliche di secondo grado, libri di testo e materiale scolastico di corredo, gite scolastiche senza pernottamento, spese di trasporto pubblico, spese di refezione scolastica laddove prevista); • spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo (quali: tasse di iscrizione richieste da scuole private, università o master, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero ed eventuali lezioni private, soggiorni di studio all'estero); • spese extrascolastiche da documentare e che NON richiedono il preventivo accordo (quali: tempo prolungato, dopo scuola, frequentazione del centro estivo); • spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo (quali partecipazione ad attività sportive comprensive di attrezzature e abbigliamento pertinente, spese di custodia e baby sitter, eventuali viaggi e vacanze senza genitori); • qualora uno dei genitori non sia in grado di sostenere l'impegno sportivo o di tempo libero o extra scolastico richiesto dalle figlie, nessun impedimento verrà esercitato nei confronti dell'altro nel caso decida di accollarsi il 100% dei costi rinunciando alla richiesta di rimborso;
• inoltre, i genitori sosterranno (rispettivamente al 65% il padre ed 35% la madre), previo accordo, le spese per l'acquisto del telefono cellulare e delle relative ricariche;
per le attività ludiche (uscite con amici); per l'acquisto del ciclomotore e/o di altro mezzo di trasporto con relativi oneri (patentino; patente di guida); • tutte le suddette spese dovranno essere opportunamente documentate (a mezzo WhatsApp, email o altri mezzi similari) e rimborsate a chi dei due genitori le abbia sostenute entro e non oltre una settimana;
• si specifica che al momento per la figlia sussistono spese per il canone di locazione di una camera a Catania per l'importo Per_1 mensile di € 200,00, oltre le spese per utenze, il condominio ed il wi-fi, etc., che entrambi i genitori accettano di continuare a sostenere. - il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore , Per_2
in considerazione che per lavoro è spesso fuori sede, per un giorno alla settimana (venerdì dalle ore
19:00 alle ore 20:00) e il sabato dalle ore 12:00 fino alla domenica alle ore 20:00. La figlia Per_2
trascorrerà le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta alternativamente con il singolo genitore, in modo che trascorse le festività natalizie con un genitore, trascorrerà le festività di
Capodanno con l'altro genitore, così per la festa di Pasqua e Pasquetta ed allo stesso modo per le vigilie delle festività. Nel periodo estivo, nei mesi di Luglio o di Agosto, la figlia trascorrerà 7 giorni continuativi con il singolo genitore, alternativamente, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- entrambi i coniugi esprimono reciprocamente sin da ora il proprio consenso ed autorizzazione, l'uno in favore dell'altro, al rilascio del passaporto ed all'espatrio anche con la figlia minorenne. Con il presente ricorso, i coniugi intendono regolare anche i loro rapporti patrimoniali sui seguenti beni mobili, che vengono così suddivisi: al sig. vengono assegnati l'autovettura Volkswagen Tiguan, Parte_1
targata GB085ZF; la motocicletta Yamaha XT660, targata DG20919; la camera da letto delle figlie ed il divano;
alla sig.ra vengono assegnati l'autovettura Ford Parte_2
Fiesta, targata BS143TY (intestata a , ma da sempre in uso alla moglie, la quale non Parte_1
provvederà al passaggio di proprietà perché ormai è un bene vetusto, ma si assumerà tutte le responsabilità del suo possesso ed uso esclusivo, esonerando il marito da ogni da ogni responsabilità dal suo utilizzo); la camera da letto matrimoniale, la cucina con il tavolo e le sedie, nonché la parete attrezzata”.
Ciò premesso, considerato che le parti hanno confermato di non volersi riconciliare con il deposito di note, autorizzato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione del
18.02.2025, ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge né all'interesse della figlia minore, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nato ad [...] il Parte_1
30.01.1983 (C.F.: e nata in [...]F._1 Parte_2
Brasile il 16.07.1986 (C.F.: ), alle condizioni pattuite tra le parti e riportate C.F._2 nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.