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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 634/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
di legale rapp.te pro-tempore della Parte_1
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia
[...]
Pagano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alia
giusta procura in atti;
Controparte_2
-ricorrente- contro
, in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale sita in Palermo nella via Gen. Laurana
59 e rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Ciancimino, giusta procura alle liti del Notar di Roma;
Per_1
- resistente- Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001221979 prot. n.
.5500.07/02/2023.0091594, notificata in data 20.02.2023, con la CP_3
quale l' richiedeva il pagamento della somma di €. 10.000,00 a CP_3
titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017.
Rilevava, in particolare, il ricorrente che tale ordinanza-ingiunzione derivava dall'atto di accertamento prot. n.
.5500.06/08/2018.0430270 del 22.08.2018, con il quale l' CP_3 CP_3
contestava all' odierno ricorrente nella sua qualità di Titolare della
Controparte_1
la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 bis
[...]
del decreto –legge 12.09.1983,n. 463, convertito con legge 11.11.1983,
n.638 e ss.mm.ii., per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'art. 16 legge 24.11.1981, n.
689.
Deduceva l'illegittimità per infondatezza della pretesa, avendo egli già pagato nei termini di cui all'atto di accertamento sotteso all'ordinanza impugnata, la violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/1981 e il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in CP_3
giudizio, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto e rappresentando che “agli atti della sede non risulta alcun pagamento effettuato in seguito alla notificazione dell'atto di accertamento (notifica del 22/08/2018”.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 21.01.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va evidenziato che, con l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (ex artt. 22 L.
689/1981 e 6 L. 150/2011), viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale – similmente a quanto avviene nel procedimento monitorio - le vesti sostanziali di attore e di convenuto vengono assunte, rispettivamente, dall'amministrazione e dall'opponente, con tutto ciò che consegue ai fini del riparto degli oneri probatori.
Pertanto, incombe sull'amministrazione opposta l'onere di dimostrare la responsabilità dell'opponente per le condotte ascrittegli con il provvedimento amministrativo, dovendo compiutamente fornire la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito; restando, invece, a carico dell'opponente (convenuto in senso sostanziale) la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi della pretesa azionata (cfr. Cass. civile, sez. II, 03/03/2011).
Ora, nell'ottica dell'assolvimento di detto onere probatorio, parte opponente ha documentato di aver provveduto, a seguito della notifica dell'atto di accertamento prot. N. .5500.06/08/2018.0430270 del CP_3
22.08.2018 nel termine prescritto di 90 giorni, al pagamento nella misura ridotta (pari ad €. 5.104,80) di quanto ivi richiesto (all. 3 fascicolo parte opponente), utilizzando il modello di pagamento indicato per l'importo specificato. Pertanto, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001221979 prot. n. CP_3
5500.07/02/2023.0091594 notificata in data 20.02.2023;
- condanna l alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle CP_3
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.700,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, C.P.A.
e I.V.A., se dovute, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 20.03.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 634/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
di legale rapp.te pro-tempore della Parte_1
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia
[...]
Pagano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alia
giusta procura in atti;
Controparte_2
-ricorrente- contro
, in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale sita in Palermo nella via Gen. Laurana
59 e rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Ciancimino, giusta procura alle liti del Notar di Roma;
Per_1
- resistente- Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001221979 prot. n.
.5500.07/02/2023.0091594, notificata in data 20.02.2023, con la CP_3
quale l' richiedeva il pagamento della somma di €. 10.000,00 a CP_3
titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017.
Rilevava, in particolare, il ricorrente che tale ordinanza-ingiunzione derivava dall'atto di accertamento prot. n.
.5500.06/08/2018.0430270 del 22.08.2018, con il quale l' CP_3 CP_3
contestava all' odierno ricorrente nella sua qualità di Titolare della
Controparte_1
la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 bis
[...]
del decreto –legge 12.09.1983,n. 463, convertito con legge 11.11.1983,
n.638 e ss.mm.ii., per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'art. 16 legge 24.11.1981, n.
689.
Deduceva l'illegittimità per infondatezza della pretesa, avendo egli già pagato nei termini di cui all'atto di accertamento sotteso all'ordinanza impugnata, la violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/1981 e il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in CP_3
giudizio, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto e rappresentando che “agli atti della sede non risulta alcun pagamento effettuato in seguito alla notificazione dell'atto di accertamento (notifica del 22/08/2018”.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 21.01.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va evidenziato che, con l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (ex artt. 22 L.
689/1981 e 6 L. 150/2011), viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale – similmente a quanto avviene nel procedimento monitorio - le vesti sostanziali di attore e di convenuto vengono assunte, rispettivamente, dall'amministrazione e dall'opponente, con tutto ciò che consegue ai fini del riparto degli oneri probatori.
Pertanto, incombe sull'amministrazione opposta l'onere di dimostrare la responsabilità dell'opponente per le condotte ascrittegli con il provvedimento amministrativo, dovendo compiutamente fornire la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito; restando, invece, a carico dell'opponente (convenuto in senso sostanziale) la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi della pretesa azionata (cfr. Cass. civile, sez. II, 03/03/2011).
Ora, nell'ottica dell'assolvimento di detto onere probatorio, parte opponente ha documentato di aver provveduto, a seguito della notifica dell'atto di accertamento prot. N. .5500.06/08/2018.0430270 del CP_3
22.08.2018 nel termine prescritto di 90 giorni, al pagamento nella misura ridotta (pari ad €. 5.104,80) di quanto ivi richiesto (all. 3 fascicolo parte opponente), utilizzando il modello di pagamento indicato per l'importo specificato. Pertanto, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001221979 prot. n. CP_3
5500.07/02/2023.0091594 notificata in data 20.02.2023;
- condanna l alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle CP_3
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.700,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, C.P.A.
e I.V.A., se dovute, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 20.03.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo