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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/08/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili iscritte ai nn. 1023/2023 e 1178/2023 del R.G. di questa Corte di
Appello promosse da
Parte_1
(P. IVA ) in persona del curatore
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GI Troja
RICORRENTE NEL GIUDIZIO 1023/2023 in Parte_1
persona del commissario straordinario legale rappresentante pro tempore (c.f.
); , entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo P.IVA_1 Parte_2
Siracusa e Antonino Gambino
RICORRENTI NEL GIUDIZIO 1178/2023
contro
: in Parte_1
persona del commissario straordinario legale rappresentante pro tempore (c.f.
); , entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo P.IVA_1 Parte_2
Siracusa e Antonino Gambino
RESISTENTE NEL GIUDIZIO 1023/2023 Parte_1
(P. IVA ) in persona del curatore
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GI Troja
RESISTENTE NEL GIUDIZIO 1178/2023
e nei confronti di:
, nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_3
(C.F. ; CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...],
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Controparte_2 CodiceFiscale_3
in Palermo Via Francesco Donzelli n. 12,
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), Controparte_3 CodiceFiscale_4
residente in [...],
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_4 CodiceFiscale_5
residente in [...], piazza Federico Chopin n. 13,
nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_5 CodiceFiscale_6
residente in [...]
RECLAMATI CONTUMACI
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_6 C.F._7
ivi residente in [...];
nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi Controparte_7 C.F._8
residente in [...]; nato a [...] il [...] Controparte_8
(c.f. ) ivi residente via Bivona n. 14; C.F._9
nato a [...] il [...] (c.f. ) residente Controparte_9 C.F._10
in CI C.da Maggio Di Carlo n. 45/A; nata a [...] il [...] (c.f. ) ivi residente CP_10 C.F._11
Corso dei Mille n. 201;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 nato a [...] il [...] (c.f. ivi Controparte_11 C.F._12
residente in [...]; nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_12
) residente in [...]; C.F._13
nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in CP_13 C.F._14
Ispica via Amendola n. 18;
nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi Controparte_14 C.F._15
residente viale Tukory n. 2; nato a [...] il [...] (c.f. residente in CP_15 C.F._16
Marsala, Contrada S. Anna n. 156;
nato a [...] il [...] (c.f. ) residente Controparte_16 C.F._17
in Enna, C.da Gentilomo snc;
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_17 C.F._18
ivi residente C.da Piano di Rose snc;
nato a [...] il [...] (c.f. ivi residente via CP_18 C.F._19
Quod Quaris n. 434;
nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi CP_19 C.F._20
residente via Passamonte n. 95;
nato a [...] il [...] (c.f. residente CP_20 C.F._21
in Capri Leone, via Ciaccio Montalto snc;
nato a [...] il [...] (c.f. ivi residente CP_21 C.F._22
via Bernardino n. 20;
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_22 C.F._23
residente a[...]; nato a [...] l'[...] (c.f. ) ivi CP_23 C.F._24
residente via Di Giorgio n. 9; nata ad [...] il [...] (c.f. ) ivi Controparte_24 C.F._25
residente via Verga C.da Mosè n. 4;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in CP_25 C.F._26
Ragusa C.so V. Veneto n. 390;
nato a [...] li 1.9.1953 (c.f. ) residente in [...]CP_26 C.F._27
degli Albanesi via Gamillo;
nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi Controparte_27 C.F._28
residente via Federico II n. 4;
nata a [...]-Ten (Noode B) il 6.7.1974 (c.f. ) Controparte_28 C.F._29
residente in [...];
nata a [...] il [...] (c.f. ) ivi Controparte_29 C.F._30
residente via degli Aceri n. 141;
nato a [...] l'[...] (c.f. ) ivi residente Controparte_30 C.F._31
C.da S. Panasia snc;
nato a [...] il [...] (c.f. ) residente a Controparte_31 C.F._32
Ragusa C.da Monsovile snc;
nato a [...] il [...] (c,f. ) residente in CP_32 C.F._33
Trappeto via D'Annunzio n. 29;
nata a [...] il [...] (c.f. ivi residente CP_33 C.F._34
via Segesta n. 26; nato ad [...] il [...] (c.f. ) ivi Controparte_34 C.F._35
residente via Davi Salvatore n. 21;
nata a [...] il [...] (c.f. ) residente in Controparte_35 C.F._36
Ficarazzi via Serpotta n. 1;
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_36 C.F._37
residente in [...];
nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi residente CP_37 C.F._38
via Giacinto Carini n. 9;
nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi residente CP_38 C.F._39
via Amendola n. 7;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_39 C.F._40
ivi residente C.da NO snc;
nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi Controparte_40 C.F._41
residente Piazza Primavera n. 2;
nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi residente CP_41 C.F._42
via Villa De Gregorio n. 7; nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi CP_42 C.F._43
residente via Scobar n. 3
INTERVENIENTI CONTUMACI
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rispettivi ricorsi, depositati il 9/6/2023 e il 29/6/2023, la
[...]
e la Parte_1 [...]
hanno convenuto in riassunzione la Parte_1 [...]
e la Parte_1 Parte_1
nonché gli associati , ,
[...] Parte_3 Controparte_1
, , , , che Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
avevano avanzato istanza di fallimento, e altri dipendenti di intervenuti nel corso del Pt_1
procedimento ( , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, ,
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
, , ,
[...] CP_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18 [...]
, , , , CP_19 CP_20 CP_21 Controparte_22 CP_23
, , , Controparte_24 CP_25 CP_26 Controparte_27 Controparte_28
, , , , Controparte_29 Controparte_30 Controparte_31 CP_32 CP_33
, ,
[...] Controparte_34 Controparte_35 Controparte_36 CP_37
, , ,
[...] CP_38 Controparte_39 Controparte_40 CP_41 CP_42
, all'esito dell'ordinanza n. 9422/2023 della Corte di Cassazione, resa il 5/4/2023. I
[...]
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 diversi appellanti in riassunzione hanno preliminarmente evocato la vicenda processuale, iniziata in primo grado 2017, e che può riassumersi riportando – per esigenze di economia processuale – i passi introduttivi della statuizione della Suprema Corte: la Corte d'appello
“ha respinto il reclamo proposto dalla Parte_4
avverso la sentenza con la quale, in data 23/2-2/3/2017, il Tribunale di Palermo, su istanza di , , , , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e ,, suoi dipendenti, ne aveva dichiarato il fallimento.
1.2. CP_4 Controparte_5
La corte ha premesso che: - la reclamante è, sotto il profilo formale, un'associazione avente ad oggetto "la promozione, il coordinamento e l'attuazione di tutte le iniziative intese a valorizzare e perfezionare l'organizzazione zootecnica periferica, nonché ad assicurare la funzionalità della stessa, nell'interesse degli allevatori, in "; - ai fini Pt_1
dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 1 l.fall., assume rilievo
"lo status effettivo di imprenditore commerciale,... attribuibile anche agli enti di tipo associativo, che, in concreto, svolgano, in modo esclusivo o comunque prevalente, l'attività di impresa commerciale"; - per la qualifica di imprenditore commerciale non è, invece, necessario "lo scopo di lucro", essendo, piuttosto, sufficiente "l'idoneità (almeno tendenziale) dei ricavi per perseguire il pareggio di bilancio", né assume rilievo decisivo "il dato formale della mancata iscrizione dell ... nel registro delle imprese" e Parte_1
neppure "la natura giuridica dell'associazione reclamante", dovendosi, per contro, riconoscere l'assoggettabilità a fallimento anche delle associazioni quando le medesime esercitino un'impresa commerciale. Ha quindi ritenuto che il tribunale avesse correttamente affermato che era un imprenditore commerciale poiché "svolgeva la sua attività, volta Pt_1
alla produzione e allo scambio di servizi, in modo professionale e con criteri di economicità", non assumendo, al riguardo, un rilievo decisivo, per escludere il carattere imprenditoriale dell'attività svolta, il fatto che la stessa si avvalesse anche dell'erogazione della provvista alimentata "in via prevalente" dal concorso finanziario fornito dall'Assessorato delle risorse agricole e forestali della Regione Sicilia, nonché dall'esazione dei "contributi" degli associati.”. Soffermatasi ancora su altri aspetti del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 giudizio precedente, la Suprema Corte ha infine cassato la statuizione, accogliendo il primo motivo di ricorso, per difetto di adeguata motivazione sul punto rilevante della controversia
(assoggettabilità di al fallimento), dichiarando assorbiti gli altri, rimettendo per nuovo Pt_1
esame alla Corte d'appello di Palermo e per provvedere anche sulle spese.
Nel contraddittorio fra le parti (regolarmente instaurato nei due diversi procedimenti poi riuniti), espletata consulenza tecnica di ufficio, alla udienza collegiale del 20/6/2025 le parti hanno discusso la causa, e concluso riportandosi ai rispettivi atti.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, l'impugnazione della sentenza di prime cure, sui cui è chiesta nuova valutazione, è fondata, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Mette conto innanzitutto osservare che, in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento, il “reclamo” avverso detta ex art. 18 L. Fall. (normativa rilevante nel caso di specie), come modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 (che ha ridenominato il precedente istituto dell'appello, adeguandolo alla natura camerale dell'intero procedimento),
è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno;
ne consegue che la
Corte è chiamata ad esaminare anche gli stessi elementi già prospettati in prime cure, ovvero altri che avrebbero potuto essere offerti, non operando i limiti di cui all'art 345 c.p.c.
Tanto premesso, la reclamante contestava - col reclamo introduttivo del giudizio di secondo grado che ha condotto alla statuizione cassata - la statuizione di prime cure e le argomentazioni del Tribunale, essenzialmente prospettando duplice ordine di doglianze, riguardanti presupposti per la fallibilità quale azienda strutturata in forma di associazione riconosciuta non avente scopo di lucro, e comunque da considerare quale impresa agricola.
E fondate risultano le doglianze su detti complessivi motivi del reclamo, che riguardano, appunto, la natura di associazione – al più quale da considerare quale impresa agricola - senza scopo di lucro della associazione reclamante dichiarata fallita.
Il primo motivo si incentra sul requisito di cui all'art. 1 L.F., ovvero la natura di impresa commerciale dell'associazione dichiarata fallita, che viene contestata richiamando sia lo statuto dell'ente, sia le modalità operative, e ancora (soprattutto) il difetto di economicità
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 dell'attività posta in essere. In dettaglio, viene invocata la non fallibilità di per il fatto Pt_1
che la stessa non svolgerebbe attività commerciale, occupandosi essenzialmente (e in estrema sintesi) di attività di supporto agli allevatori delle diverse province (di qui l'ampiezza della struttura e il numero rilevante di dipendenti), sulla base delle previsioni normative specifiche del settore e di indicazioni derivanti da soggetti pubblici;
non ha alcun fine di lucro;
è ente strumentale della Regione Sicilia;
non svolge attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi;
destina i contributi ricevuti dalla Regione
e da altri organismi pubblici esclusivamente alla copertura delle spese necessarie per le attività istituzionali e il costo del pur rilevante personale senza alcun utile;
risulta del tutto marginale, e non tale da integrare 'economicità' di gestione, l'attività soggetta a corresponsione di ricavi, ricavi comunque insufficienti a coprire i costi di gestione.
Ciò posto, va evidenziato che, ex art. 1 della l. fall., “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”, e che ai fini dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, in forza della predetta norma rileva lo “status” di imprenditore commerciale
(art. 2082 c.c.), attribuibile anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale. Per la qualifica di
“imprenditore commerciale”, inoltre, non è affatto necessario lo “scopo di lucro” così come ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n 6835 del 24/3/2014 (già evocata in precedenti arresti di questa Corte d'appello): osservano i giudici di legittimità che “per la qualificazione di un'impresa come commerciale, ciò che rileva, accanto all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è invero il perseguimento di un c.d. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi (almeno nel medio-lungo periodo).”. La nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c. va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile a un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 il quale riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività
(cfr., ad esempio, Cass. 5 giugno 1987, n. 4912, con riguardo a società esercente in regime di concessione un'attività di trasporto, sebbene assoggettata ad un peculiare regime di prezzi e costi).
Persino il fine altruistico, infatti, non pregiudica il carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, qualora quest'ultimi vengano organizzati in modo che i compensi per essi percepiti siano adeguati ai relativi costi. Vale in altri termini rammentare che la differenza
(cfr. sul punto le condivisibili argomentazione di Corte d'Appello Venezia, Sez. I civ., 15 luglio 2020, e la dottrina sul tema) tra attività commerciale e non commerciale non va individuato nello scopo più o meno di lucro perseguito dall'ente nello svolgimento dell'attività, visto che, comunque, anche una associazione senza scopo di lucro deve reperire risorse per sostenere economicamente i propri fini istituzionali;
ai fini della attribuzione ad una associazione riconosciuta della qualità di imprenditore commerciale, con conseguente suo assoggettamento al fallimento, è però necessario che l'attività di natura commerciale, anche se svolta per finalità istituzionali, sia prevalente rispetto a quella tipicamente associativa e perciò priva di natura commerciale.
Ora, la statuizione della Suprema Corte che ha disposto il rinvio evidenzia che da un lato
è corretto ritenere che <assume rilievo "lo status effettivo di imprenditore commerciale,... attribuibile anche agli enti di tipo associativo, che, in concreto, svolgano, in modo esclusivo
o comunque prevalente, l'attività di impresa commerciale" e che "per la qualifica di imprenditore commerciale non è invece necessario lo scopo di lucro">>, ma al contempo che nel caso di specie è necessario provvedere a <illustrare, in fatto, l'esatta e concreta consistenza dell'"attività economica organizzata" asseritamente svolta dall'associazione reclamante (a partire dalla precisa indicazione dei servizi resi agli associati ed ai terzi), non potendo a tal fine bastare il mero ed incompleto rilievo per cui la stessa provvedeva ad affidare agli allevatori che ne facevano richiesta "animali riproduttori selezionati", curandone "l'acquisto e l'affidamento e il controllo>>, nonché a chiarire l'esatta portata del criterio di economicità, con particolare riguardo alle diverse attività poste in essere dalla
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 reclamante, dovendosi valorizzare soprattutto (secondo quanto da quest'ultima prospettato)
l'organizzazione zootecnica periferica nell'interesse degli allevatori e di conseguenza del mercato, e dovendosi valorizzare altresì l'attività propriamente agricola.
Ebbene, dalla disamina della documentazione ammannita dalla associazione reclamante, oggetto di disamina anche mediante ausilio tecnico-contabile, è emerso che trattasi effettivamente di associazione che esercita sì attività di tipo imprenditoriale, vuoi per consistenza che per ampiezza dei compiti, ma rispetto alla quale deve escludersi che siasi in presenza di “attività imprenditoriale esercitata in via prevalente nel senso prospettato dalla giurisprudenza di legittimità (attestandosi al di sotto del valore del 30/35%, individuato dalla Corte, cfr. supra alla pagina 25), in ragione della costante incapacità dell'Associazione a raggiungere un equilibrio (anche tendenziale) tra costi e ricavi indipendentemente dalle massicce erogazioni pubbliche di cui nel tempo ha beneficiato”.
Queste conclusioni, riprese dalla relazione del consulente tecnico nominato in questa fase - il quale ha risposto in modo coerente e lineare, logicamente sviluppato in relazione alla documentazione versata, e dunque soddisfacente rispetto al quesito proposto – sono, come appena detto, frutto di un vaglio completo delle risultanze evincibile dalla documentazione, pur limitata, esaminata dall'esperto.
In dettaglio, quest'ultimo ha effettuato la valutazione pure tenendo conto di diverse osservazioni mosse dalle parti, ivi compresa la Curatela, che ha pure evocato precedente arresto della Suprema Corte (di qui il riferimento operato dal CTU): trattasi di Cassazione civile sez. VI 10/2/2022 n. 4418 che decidendo in fattispecie simile, ha precisato che
“sussiste attività di impresa tutte le volte in cui vi sia una obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), che si traduce nell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. n. 22955/2020, n.
25478/2019, n. 20815/2006), o anche nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio (Cass. 42/2018); tale requisito va escluso solo ove l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito (Cass. Sez. U, n. 3353/1994; Cass. n. 22955/2020, n. 14250/2016,
n. 16435/2003).”.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 L'ausiliario, evidenziando che dalla documentazione contabile esaminata, e pur tenendo conto dei proventi derivanti da quanto versato dagli associati, ha rappresentato la
“incapacità dell' a raggiungere un equilibrio (anche tendenziale) tra costi e Parte_1
ricavi indipendentemente dalle massicce erogazioni pubbliche di cui nel tempo ha beneficiato”, precisando altresì che il valore dei conferimenti non raggiunge il 30/35% delle complessive erogazioni in suo favore. Tale essendo il quadro, deve escludersi che siasi in presenza di ente assoggettabile a fallimento, atteso che l'attività viene concretamente e prevalentemente assicurata con l'erogazione di contributi pubblici, atteso, da un lato, che le remunerazioni ulteriori non raggiungono una soglia significativa, non raggiungendo il
30/35% rispetto ai costi di produzione, diversamente da quanto sostenuto dalla Curatela (e dal proprio consulente di parte: cfr. osservazioni all'elaborato del CTU). In altre parole, se è vero (cfr. pag. 3 delle osservazioni del CTP della Curatela del 3 marzo 2025) che “l'attività dell'associazione non prevede, nemmeno per statuto, la copertura integrale dei costi con le sole sovvenzioni pubbliche ma vi è un rilevante peso dei ricavi addebitati ai soci ed agli allevatori”, ciò non basta, in difetto di prova di una entità di questi ricavi superiore alla percentuale prima richiamata, a sostenere l'assoggettabilità al fallimento dell' , in Pt_1
presenza appunto della incapacità dell' a raggiungere un equilibrio (anche Parte_1
tendenziale) tra costi e ricavi, non risultando la idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio e quindi non potendo dirsi sussistente lucro oggettivo, così in definitiva dovendosi escludere, già in base a questi elementi (e risultando perciò assorbita ogni altra questione) che l'associazione svolga attività che riesca a remunerare i fattori di produzione con i diversi ricavi.
Quanto al secondo motivo prospettato col reclamo, che si esamina per completezza, deve considerarsi in effetti alla stregua di azienda agricola senza scopo di lucro: tale Pt_1
elemento emerge, più che dalle indicazioni desumibili astrattamente dall'oggetto sociale
(cfr. dati desumibili dallo Statuto, artt. 5 e 6 in particolare), dalla documentazione attestante l'effettiva attività esercitata (allevamento di animali), che si evince dalle fatture acquisti e dal prospetto riepilogativo delle merci comprate, e dalle attività concretamente espletate nel
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 coadiuvare con gli allevatori la gestione del bestiame. Dunque, diversamente da quanto evidenziato dalla Curatela, emerge la rilevante – nelle scritture contabili – presenza di voci attestanti il concreto esercizio di impresa agricola;
elementi comprovati dalla descrizione delle attività rinvenibile nelle complessive deduzioni, che – in difetto di elementi di segno contrario da parte della curatela – ben può assurgere ad elemento corroborante quelli documentali.
Ciò posto, non può quindi convenirsi con quanto evidenziato dalla curatela, laddove ha contestato gli elementi, quali ad esempio i trattamenti specifici (quali cassa integrazione, o la contrattazione collettiva) per i lavoratori considerata come impresa agricola. Pt_1
Com'è noto, l'art. 2135 c.c., nel testo risultante dalla novella di cui al d.lv 18 maggio
2001 n. 228, prevede che “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco
o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
In dottrina si è pertanto osservato che il legislatore, ampliando il concetto di imprenditore agricolo, ha sostituito ad una nozione dell'agricoltura basata sulla centralità del fondo, una più dinamica ed in linea con la nuova realtà economica, in cui assumono valore prevalente quelle strutture produttive che si avvalgono della terra come strumento di supporto.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 Nel caso di specie, neppure dalla documentazione offerta emergono indici rilevatori di attività concretamente svolte che possano consentire di intravedere i connotati di impresa
(nei termini di cui si è detto in precedenza) non agricola. La circostanza che l'oggetto sociale indichi attività diverse a corredo di quella principale, senza indicazione della prevalenza o meno, la prova di questa (prevalenza) dell'attività agricola, si evince da una complessiva disamina dell'attività.
Dunque, vale richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, e cioè che << “ai fini dell'esenzione dal fallimento di una cooperativa avente ad oggetto attività agricole, è dovere del giudice, oltre che verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, esaminare anche in concreto l'atteggiarsi dell'attività d'impresa svolta dal sodalizio mutualistico, valutando le attività economiche dalla stessa effettivamente svolte, alla luce della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 1 senza che su tale esame si sovrapponga la considerazione dell'effettività dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall'art. 2135 c.c., per il riconoscimento (o l'esclusione) della qualità di impresa agricola esentata dal fallimento.”
(Cass. 9788/2016); ed “infatti, ha carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, ridonda a scopi commerciali o industriali e realizza utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa." (Cass. 17928/2016); ne deriva che solo un'indagine in concreto, senza che la tipologia societaria ne costituisca fattore impeditivo in sè, permette la invocata esenzione>> (così Cassazione civile sez. I 13/07/2017, n. 17343).
Ne consegue che i dati in concreto acquisiti, relativi alle attività svolte e al trattamento dei lavoratori, gli unici emersi ai fini della esatta individuazione della natura dell'impresa, inducono a considerare imprenditore agricolo, come tale non sottoponibile a Pt_1
procedura fallimentare.
Per tutte tali considerazioni, il reclamo andava e va conclusivamente accolto, con revoca della dichiarazione di fallimento della Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 ( , dichiarandosi assorbito ogni altro profilo (ivi compresa la imprecisata domanda di Pt_1
risarcimento da ultimo prospettata da . Pt_1
Quanto alle spese di lite (con la precisazione che, ex art. 18 u.c. l.f., le spese tutte della procedura sono di competenza del Tribunale, e che la posizione qui rilevante è quella di e non di in proprio, quest'ultima da intendere meramente ad adiuvandum, Pt_1 Pt_2
come quella degli interveniente nel precedente procedimento di impugnazione), dei due giudizi di reclamo – con il precedente reclamo non era formulata richiesta di statuizione per quelle del giudizio di prime cure - e di quello di Cassazione, in difetto di contestazioni da parte dei diversi resistenti ricorrenti in prime cure, tutti rimasti contumaci nei giudizi di impugnazione, e considerando la particolare complessità delle questioni (oggetto di evoluzione interpretativa anche da parte del Supremo Collegio) sussistono le ragioni per dichiarare compensate quelle del primo reclamo e del presente giudizio, ponendosi a carico degli originari ricorrenti, e in favore di quelle del processo in Cassazione, che sono Pt_1
così complessivamente liquidate (tenendo conto del valore della causa, della sostanziale ripetizione delle questioni nei diversi giudizi): € 3.600,00 per la fase di studio, € 3.400,00 per la fase introduttiva ed € 4.200,00 per la fase decisionale.
Possono invece compensarsi quelle tra la reclamante e la Curatela, stante la particolarità della vicenda, e la complessità della ricostruzione in fatto, mentre vanno poste invece definitivamente a carico della Curatela quelle di CTU, liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo in sede di rinvio della Suprema Corte di
Cassazione nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento del reclamo proposto da Parte_1
depositato il 31/3/2017, revoca il fallimento della
[...] [...]
dichiarato con sentenza del Tribunale di Palermo n. 27/2017 Parte_1
del 2/3/2017.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 Condanna in solido , , , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , al pagamento delle spese di lite del
[...] Controparte_4 Controparte_5
giudizio di Cassazione in favore di Parte_1
liquidate in complessivi € 11.200,00, oltre esborsi anticipati, IVA e CP come per legge.
Compensa le spese per i giudizi di impugnazione tra tutte le parti, nonché tra le altre parti per tutti i giudizi;
pone definitivamente a carico della Curatela quelle di CTU, liquidate come da decreto in atti.
Ordina alla Cancelleria di provvedere alla notificazione e pubblicazione della presente sentenza ex artt. 17 e 18 L. fall.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello, il 24 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili iscritte ai nn. 1023/2023 e 1178/2023 del R.G. di questa Corte di
Appello promosse da
Parte_1
(P. IVA ) in persona del curatore
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GI Troja
RICORRENTE NEL GIUDIZIO 1023/2023 in Parte_1
persona del commissario straordinario legale rappresentante pro tempore (c.f.
); , entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo P.IVA_1 Parte_2
Siracusa e Antonino Gambino
RICORRENTI NEL GIUDIZIO 1178/2023
contro
: in Parte_1
persona del commissario straordinario legale rappresentante pro tempore (c.f.
); , entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo P.IVA_1 Parte_2
Siracusa e Antonino Gambino
RESISTENTE NEL GIUDIZIO 1023/2023 Parte_1
(P. IVA ) in persona del curatore
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GI Troja
RESISTENTE NEL GIUDIZIO 1178/2023
e nei confronti di:
, nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_3
(C.F. ; CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...],
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Controparte_2 CodiceFiscale_3
in Palermo Via Francesco Donzelli n. 12,
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), Controparte_3 CodiceFiscale_4
residente in [...],
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_4 CodiceFiscale_5
residente in [...], piazza Federico Chopin n. 13,
nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_5 CodiceFiscale_6
residente in [...]
RECLAMATI CONTUMACI
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_6 C.F._7
ivi residente in [...];
nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi Controparte_7 C.F._8
residente in [...]; nato a [...] il [...] Controparte_8
(c.f. ) ivi residente via Bivona n. 14; C.F._9
nato a [...] il [...] (c.f. ) residente Controparte_9 C.F._10
in CI C.da Maggio Di Carlo n. 45/A; nata a [...] il [...] (c.f. ) ivi residente CP_10 C.F._11
Corso dei Mille n. 201;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 nato a [...] il [...] (c.f. ivi Controparte_11 C.F._12
residente in [...]; nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_12
) residente in [...]; C.F._13
nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in CP_13 C.F._14
Ispica via Amendola n. 18;
nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi Controparte_14 C.F._15
residente viale Tukory n. 2; nato a [...] il [...] (c.f. residente in CP_15 C.F._16
Marsala, Contrada S. Anna n. 156;
nato a [...] il [...] (c.f. ) residente Controparte_16 C.F._17
in Enna, C.da Gentilomo snc;
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_17 C.F._18
ivi residente C.da Piano di Rose snc;
nato a [...] il [...] (c.f. ivi residente via CP_18 C.F._19
Quod Quaris n. 434;
nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi CP_19 C.F._20
residente via Passamonte n. 95;
nato a [...] il [...] (c.f. residente CP_20 C.F._21
in Capri Leone, via Ciaccio Montalto snc;
nato a [...] il [...] (c.f. ivi residente CP_21 C.F._22
via Bernardino n. 20;
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_22 C.F._23
residente a[...]; nato a [...] l'[...] (c.f. ) ivi CP_23 C.F._24
residente via Di Giorgio n. 9; nata ad [...] il [...] (c.f. ) ivi Controparte_24 C.F._25
residente via Verga C.da Mosè n. 4;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in CP_25 C.F._26
Ragusa C.so V. Veneto n. 390;
nato a [...] li 1.9.1953 (c.f. ) residente in [...]CP_26 C.F._27
degli Albanesi via Gamillo;
nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi Controparte_27 C.F._28
residente via Federico II n. 4;
nata a [...]-Ten (Noode B) il 6.7.1974 (c.f. ) Controparte_28 C.F._29
residente in [...];
nata a [...] il [...] (c.f. ) ivi Controparte_29 C.F._30
residente via degli Aceri n. 141;
nato a [...] l'[...] (c.f. ) ivi residente Controparte_30 C.F._31
C.da S. Panasia snc;
nato a [...] il [...] (c.f. ) residente a Controparte_31 C.F._32
Ragusa C.da Monsovile snc;
nato a [...] il [...] (c,f. ) residente in CP_32 C.F._33
Trappeto via D'Annunzio n. 29;
nata a [...] il [...] (c.f. ivi residente CP_33 C.F._34
via Segesta n. 26; nato ad [...] il [...] (c.f. ) ivi Controparte_34 C.F._35
residente via Davi Salvatore n. 21;
nata a [...] il [...] (c.f. ) residente in Controparte_35 C.F._36
Ficarazzi via Serpotta n. 1;
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_36 C.F._37
residente in [...];
nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi residente CP_37 C.F._38
via Giacinto Carini n. 9;
nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi residente CP_38 C.F._39
via Amendola n. 7;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_39 C.F._40
ivi residente C.da NO snc;
nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi Controparte_40 C.F._41
residente Piazza Primavera n. 2;
nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi residente CP_41 C.F._42
via Villa De Gregorio n. 7; nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi CP_42 C.F._43
residente via Scobar n. 3
INTERVENIENTI CONTUMACI
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rispettivi ricorsi, depositati il 9/6/2023 e il 29/6/2023, la
[...]
e la Parte_1 [...]
hanno convenuto in riassunzione la Parte_1 [...]
e la Parte_1 Parte_1
nonché gli associati , ,
[...] Parte_3 Controparte_1
, , , , che Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
avevano avanzato istanza di fallimento, e altri dipendenti di intervenuti nel corso del Pt_1
procedimento ( , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, ,
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
, , ,
[...] CP_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18 [...]
, , , , CP_19 CP_20 CP_21 Controparte_22 CP_23
, , , Controparte_24 CP_25 CP_26 Controparte_27 Controparte_28
, , , , Controparte_29 Controparte_30 Controparte_31 CP_32 CP_33
, ,
[...] Controparte_34 Controparte_35 Controparte_36 CP_37
, , ,
[...] CP_38 Controparte_39 Controparte_40 CP_41 CP_42
, all'esito dell'ordinanza n. 9422/2023 della Corte di Cassazione, resa il 5/4/2023. I
[...]
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 diversi appellanti in riassunzione hanno preliminarmente evocato la vicenda processuale, iniziata in primo grado 2017, e che può riassumersi riportando – per esigenze di economia processuale – i passi introduttivi della statuizione della Suprema Corte: la Corte d'appello
“ha respinto il reclamo proposto dalla Parte_4
avverso la sentenza con la quale, in data 23/2-2/3/2017, il Tribunale di Palermo, su istanza di , , , , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e ,, suoi dipendenti, ne aveva dichiarato il fallimento.
1.2. CP_4 Controparte_5
La corte ha premesso che: - la reclamante è, sotto il profilo formale, un'associazione avente ad oggetto "la promozione, il coordinamento e l'attuazione di tutte le iniziative intese a valorizzare e perfezionare l'organizzazione zootecnica periferica, nonché ad assicurare la funzionalità della stessa, nell'interesse degli allevatori, in "; - ai fini Pt_1
dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 1 l.fall., assume rilievo
"lo status effettivo di imprenditore commerciale,... attribuibile anche agli enti di tipo associativo, che, in concreto, svolgano, in modo esclusivo o comunque prevalente, l'attività di impresa commerciale"; - per la qualifica di imprenditore commerciale non è, invece, necessario "lo scopo di lucro", essendo, piuttosto, sufficiente "l'idoneità (almeno tendenziale) dei ricavi per perseguire il pareggio di bilancio", né assume rilievo decisivo "il dato formale della mancata iscrizione dell ... nel registro delle imprese" e Parte_1
neppure "la natura giuridica dell'associazione reclamante", dovendosi, per contro, riconoscere l'assoggettabilità a fallimento anche delle associazioni quando le medesime esercitino un'impresa commerciale. Ha quindi ritenuto che il tribunale avesse correttamente affermato che era un imprenditore commerciale poiché "svolgeva la sua attività, volta Pt_1
alla produzione e allo scambio di servizi, in modo professionale e con criteri di economicità", non assumendo, al riguardo, un rilievo decisivo, per escludere il carattere imprenditoriale dell'attività svolta, il fatto che la stessa si avvalesse anche dell'erogazione della provvista alimentata "in via prevalente" dal concorso finanziario fornito dall'Assessorato delle risorse agricole e forestali della Regione Sicilia, nonché dall'esazione dei "contributi" degli associati.”. Soffermatasi ancora su altri aspetti del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 giudizio precedente, la Suprema Corte ha infine cassato la statuizione, accogliendo il primo motivo di ricorso, per difetto di adeguata motivazione sul punto rilevante della controversia
(assoggettabilità di al fallimento), dichiarando assorbiti gli altri, rimettendo per nuovo Pt_1
esame alla Corte d'appello di Palermo e per provvedere anche sulle spese.
Nel contraddittorio fra le parti (regolarmente instaurato nei due diversi procedimenti poi riuniti), espletata consulenza tecnica di ufficio, alla udienza collegiale del 20/6/2025 le parti hanno discusso la causa, e concluso riportandosi ai rispettivi atti.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, l'impugnazione della sentenza di prime cure, sui cui è chiesta nuova valutazione, è fondata, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Mette conto innanzitutto osservare che, in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento, il “reclamo” avverso detta ex art. 18 L. Fall. (normativa rilevante nel caso di specie), come modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 (che ha ridenominato il precedente istituto dell'appello, adeguandolo alla natura camerale dell'intero procedimento),
è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno;
ne consegue che la
Corte è chiamata ad esaminare anche gli stessi elementi già prospettati in prime cure, ovvero altri che avrebbero potuto essere offerti, non operando i limiti di cui all'art 345 c.p.c.
Tanto premesso, la reclamante contestava - col reclamo introduttivo del giudizio di secondo grado che ha condotto alla statuizione cassata - la statuizione di prime cure e le argomentazioni del Tribunale, essenzialmente prospettando duplice ordine di doglianze, riguardanti presupposti per la fallibilità quale azienda strutturata in forma di associazione riconosciuta non avente scopo di lucro, e comunque da considerare quale impresa agricola.
E fondate risultano le doglianze su detti complessivi motivi del reclamo, che riguardano, appunto, la natura di associazione – al più quale da considerare quale impresa agricola - senza scopo di lucro della associazione reclamante dichiarata fallita.
Il primo motivo si incentra sul requisito di cui all'art. 1 L.F., ovvero la natura di impresa commerciale dell'associazione dichiarata fallita, che viene contestata richiamando sia lo statuto dell'ente, sia le modalità operative, e ancora (soprattutto) il difetto di economicità
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 dell'attività posta in essere. In dettaglio, viene invocata la non fallibilità di per il fatto Pt_1
che la stessa non svolgerebbe attività commerciale, occupandosi essenzialmente (e in estrema sintesi) di attività di supporto agli allevatori delle diverse province (di qui l'ampiezza della struttura e il numero rilevante di dipendenti), sulla base delle previsioni normative specifiche del settore e di indicazioni derivanti da soggetti pubblici;
non ha alcun fine di lucro;
è ente strumentale della Regione Sicilia;
non svolge attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi;
destina i contributi ricevuti dalla Regione
e da altri organismi pubblici esclusivamente alla copertura delle spese necessarie per le attività istituzionali e il costo del pur rilevante personale senza alcun utile;
risulta del tutto marginale, e non tale da integrare 'economicità' di gestione, l'attività soggetta a corresponsione di ricavi, ricavi comunque insufficienti a coprire i costi di gestione.
Ciò posto, va evidenziato che, ex art. 1 della l. fall., “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”, e che ai fini dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, in forza della predetta norma rileva lo “status” di imprenditore commerciale
(art. 2082 c.c.), attribuibile anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale. Per la qualifica di
“imprenditore commerciale”, inoltre, non è affatto necessario lo “scopo di lucro” così come ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n 6835 del 24/3/2014 (già evocata in precedenti arresti di questa Corte d'appello): osservano i giudici di legittimità che “per la qualificazione di un'impresa come commerciale, ciò che rileva, accanto all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è invero il perseguimento di un c.d. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi (almeno nel medio-lungo periodo).”. La nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c. va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile a un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 il quale riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività
(cfr., ad esempio, Cass. 5 giugno 1987, n. 4912, con riguardo a società esercente in regime di concessione un'attività di trasporto, sebbene assoggettata ad un peculiare regime di prezzi e costi).
Persino il fine altruistico, infatti, non pregiudica il carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, qualora quest'ultimi vengano organizzati in modo che i compensi per essi percepiti siano adeguati ai relativi costi. Vale in altri termini rammentare che la differenza
(cfr. sul punto le condivisibili argomentazione di Corte d'Appello Venezia, Sez. I civ., 15 luglio 2020, e la dottrina sul tema) tra attività commerciale e non commerciale non va individuato nello scopo più o meno di lucro perseguito dall'ente nello svolgimento dell'attività, visto che, comunque, anche una associazione senza scopo di lucro deve reperire risorse per sostenere economicamente i propri fini istituzionali;
ai fini della attribuzione ad una associazione riconosciuta della qualità di imprenditore commerciale, con conseguente suo assoggettamento al fallimento, è però necessario che l'attività di natura commerciale, anche se svolta per finalità istituzionali, sia prevalente rispetto a quella tipicamente associativa e perciò priva di natura commerciale.
Ora, la statuizione della Suprema Corte che ha disposto il rinvio evidenzia che da un lato
è corretto ritenere che <assume rilievo "lo status effettivo di imprenditore commerciale,... attribuibile anche agli enti di tipo associativo, che, in concreto, svolgano, in modo esclusivo
o comunque prevalente, l'attività di impresa commerciale" e che "per la qualifica di imprenditore commerciale non è invece necessario lo scopo di lucro">>, ma al contempo che nel caso di specie è necessario provvedere a <illustrare, in fatto, l'esatta e concreta consistenza dell'"attività economica organizzata" asseritamente svolta dall'associazione reclamante (a partire dalla precisa indicazione dei servizi resi agli associati ed ai terzi), non potendo a tal fine bastare il mero ed incompleto rilievo per cui la stessa provvedeva ad affidare agli allevatori che ne facevano richiesta "animali riproduttori selezionati", curandone "l'acquisto e l'affidamento e il controllo>>, nonché a chiarire l'esatta portata del criterio di economicità, con particolare riguardo alle diverse attività poste in essere dalla
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 reclamante, dovendosi valorizzare soprattutto (secondo quanto da quest'ultima prospettato)
l'organizzazione zootecnica periferica nell'interesse degli allevatori e di conseguenza del mercato, e dovendosi valorizzare altresì l'attività propriamente agricola.
Ebbene, dalla disamina della documentazione ammannita dalla associazione reclamante, oggetto di disamina anche mediante ausilio tecnico-contabile, è emerso che trattasi effettivamente di associazione che esercita sì attività di tipo imprenditoriale, vuoi per consistenza che per ampiezza dei compiti, ma rispetto alla quale deve escludersi che siasi in presenza di “attività imprenditoriale esercitata in via prevalente nel senso prospettato dalla giurisprudenza di legittimità (attestandosi al di sotto del valore del 30/35%, individuato dalla Corte, cfr. supra alla pagina 25), in ragione della costante incapacità dell'Associazione a raggiungere un equilibrio (anche tendenziale) tra costi e ricavi indipendentemente dalle massicce erogazioni pubbliche di cui nel tempo ha beneficiato”.
Queste conclusioni, riprese dalla relazione del consulente tecnico nominato in questa fase - il quale ha risposto in modo coerente e lineare, logicamente sviluppato in relazione alla documentazione versata, e dunque soddisfacente rispetto al quesito proposto – sono, come appena detto, frutto di un vaglio completo delle risultanze evincibile dalla documentazione, pur limitata, esaminata dall'esperto.
In dettaglio, quest'ultimo ha effettuato la valutazione pure tenendo conto di diverse osservazioni mosse dalle parti, ivi compresa la Curatela, che ha pure evocato precedente arresto della Suprema Corte (di qui il riferimento operato dal CTU): trattasi di Cassazione civile sez. VI 10/2/2022 n. 4418 che decidendo in fattispecie simile, ha precisato che
“sussiste attività di impresa tutte le volte in cui vi sia una obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), che si traduce nell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. n. 22955/2020, n.
25478/2019, n. 20815/2006), o anche nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio (Cass. 42/2018); tale requisito va escluso solo ove l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito (Cass. Sez. U, n. 3353/1994; Cass. n. 22955/2020, n. 14250/2016,
n. 16435/2003).”.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 L'ausiliario, evidenziando che dalla documentazione contabile esaminata, e pur tenendo conto dei proventi derivanti da quanto versato dagli associati, ha rappresentato la
“incapacità dell' a raggiungere un equilibrio (anche tendenziale) tra costi e Parte_1
ricavi indipendentemente dalle massicce erogazioni pubbliche di cui nel tempo ha beneficiato”, precisando altresì che il valore dei conferimenti non raggiunge il 30/35% delle complessive erogazioni in suo favore. Tale essendo il quadro, deve escludersi che siasi in presenza di ente assoggettabile a fallimento, atteso che l'attività viene concretamente e prevalentemente assicurata con l'erogazione di contributi pubblici, atteso, da un lato, che le remunerazioni ulteriori non raggiungono una soglia significativa, non raggiungendo il
30/35% rispetto ai costi di produzione, diversamente da quanto sostenuto dalla Curatela (e dal proprio consulente di parte: cfr. osservazioni all'elaborato del CTU). In altre parole, se è vero (cfr. pag. 3 delle osservazioni del CTP della Curatela del 3 marzo 2025) che “l'attività dell'associazione non prevede, nemmeno per statuto, la copertura integrale dei costi con le sole sovvenzioni pubbliche ma vi è un rilevante peso dei ricavi addebitati ai soci ed agli allevatori”, ciò non basta, in difetto di prova di una entità di questi ricavi superiore alla percentuale prima richiamata, a sostenere l'assoggettabilità al fallimento dell' , in Pt_1
presenza appunto della incapacità dell' a raggiungere un equilibrio (anche Parte_1
tendenziale) tra costi e ricavi, non risultando la idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio e quindi non potendo dirsi sussistente lucro oggettivo, così in definitiva dovendosi escludere, già in base a questi elementi (e risultando perciò assorbita ogni altra questione) che l'associazione svolga attività che riesca a remunerare i fattori di produzione con i diversi ricavi.
Quanto al secondo motivo prospettato col reclamo, che si esamina per completezza, deve considerarsi in effetti alla stregua di azienda agricola senza scopo di lucro: tale Pt_1
elemento emerge, più che dalle indicazioni desumibili astrattamente dall'oggetto sociale
(cfr. dati desumibili dallo Statuto, artt. 5 e 6 in particolare), dalla documentazione attestante l'effettiva attività esercitata (allevamento di animali), che si evince dalle fatture acquisti e dal prospetto riepilogativo delle merci comprate, e dalle attività concretamente espletate nel
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 coadiuvare con gli allevatori la gestione del bestiame. Dunque, diversamente da quanto evidenziato dalla Curatela, emerge la rilevante – nelle scritture contabili – presenza di voci attestanti il concreto esercizio di impresa agricola;
elementi comprovati dalla descrizione delle attività rinvenibile nelle complessive deduzioni, che – in difetto di elementi di segno contrario da parte della curatela – ben può assurgere ad elemento corroborante quelli documentali.
Ciò posto, non può quindi convenirsi con quanto evidenziato dalla curatela, laddove ha contestato gli elementi, quali ad esempio i trattamenti specifici (quali cassa integrazione, o la contrattazione collettiva) per i lavoratori considerata come impresa agricola. Pt_1
Com'è noto, l'art. 2135 c.c., nel testo risultante dalla novella di cui al d.lv 18 maggio
2001 n. 228, prevede che “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco
o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
In dottrina si è pertanto osservato che il legislatore, ampliando il concetto di imprenditore agricolo, ha sostituito ad una nozione dell'agricoltura basata sulla centralità del fondo, una più dinamica ed in linea con la nuova realtà economica, in cui assumono valore prevalente quelle strutture produttive che si avvalgono della terra come strumento di supporto.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 Nel caso di specie, neppure dalla documentazione offerta emergono indici rilevatori di attività concretamente svolte che possano consentire di intravedere i connotati di impresa
(nei termini di cui si è detto in precedenza) non agricola. La circostanza che l'oggetto sociale indichi attività diverse a corredo di quella principale, senza indicazione della prevalenza o meno, la prova di questa (prevalenza) dell'attività agricola, si evince da una complessiva disamina dell'attività.
Dunque, vale richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, e cioè che << “ai fini dell'esenzione dal fallimento di una cooperativa avente ad oggetto attività agricole, è dovere del giudice, oltre che verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, esaminare anche in concreto l'atteggiarsi dell'attività d'impresa svolta dal sodalizio mutualistico, valutando le attività economiche dalla stessa effettivamente svolte, alla luce della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 1 senza che su tale esame si sovrapponga la considerazione dell'effettività dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall'art. 2135 c.c., per il riconoscimento (o l'esclusione) della qualità di impresa agricola esentata dal fallimento.”
(Cass. 9788/2016); ed “infatti, ha carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, ridonda a scopi commerciali o industriali e realizza utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa." (Cass. 17928/2016); ne deriva che solo un'indagine in concreto, senza che la tipologia societaria ne costituisca fattore impeditivo in sè, permette la invocata esenzione>> (così Cassazione civile sez. I 13/07/2017, n. 17343).
Ne consegue che i dati in concreto acquisiti, relativi alle attività svolte e al trattamento dei lavoratori, gli unici emersi ai fini della esatta individuazione della natura dell'impresa, inducono a considerare imprenditore agricolo, come tale non sottoponibile a Pt_1
procedura fallimentare.
Per tutte tali considerazioni, il reclamo andava e va conclusivamente accolto, con revoca della dichiarazione di fallimento della Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 ( , dichiarandosi assorbito ogni altro profilo (ivi compresa la imprecisata domanda di Pt_1
risarcimento da ultimo prospettata da . Pt_1
Quanto alle spese di lite (con la precisazione che, ex art. 18 u.c. l.f., le spese tutte della procedura sono di competenza del Tribunale, e che la posizione qui rilevante è quella di e non di in proprio, quest'ultima da intendere meramente ad adiuvandum, Pt_1 Pt_2
come quella degli interveniente nel precedente procedimento di impugnazione), dei due giudizi di reclamo – con il precedente reclamo non era formulata richiesta di statuizione per quelle del giudizio di prime cure - e di quello di Cassazione, in difetto di contestazioni da parte dei diversi resistenti ricorrenti in prime cure, tutti rimasti contumaci nei giudizi di impugnazione, e considerando la particolare complessità delle questioni (oggetto di evoluzione interpretativa anche da parte del Supremo Collegio) sussistono le ragioni per dichiarare compensate quelle del primo reclamo e del presente giudizio, ponendosi a carico degli originari ricorrenti, e in favore di quelle del processo in Cassazione, che sono Pt_1
così complessivamente liquidate (tenendo conto del valore della causa, della sostanziale ripetizione delle questioni nei diversi giudizi): € 3.600,00 per la fase di studio, € 3.400,00 per la fase introduttiva ed € 4.200,00 per la fase decisionale.
Possono invece compensarsi quelle tra la reclamante e la Curatela, stante la particolarità della vicenda, e la complessità della ricostruzione in fatto, mentre vanno poste invece definitivamente a carico della Curatela quelle di CTU, liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo in sede di rinvio della Suprema Corte di
Cassazione nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento del reclamo proposto da Parte_1
depositato il 31/3/2017, revoca il fallimento della
[...] [...]
dichiarato con sentenza del Tribunale di Palermo n. 27/2017 Parte_1
del 2/3/2017.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 Condanna in solido , , , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , al pagamento delle spese di lite del
[...] Controparte_4 Controparte_5
giudizio di Cassazione in favore di Parte_1
liquidate in complessivi € 11.200,00, oltre esborsi anticipati, IVA e CP come per legge.
Compensa le spese per i giudizi di impugnazione tra tutte le parti, nonché tra le altre parti per tutti i giudizi;
pone definitivamente a carico della Curatela quelle di CTU, liquidate come da decreto in atti.
Ordina alla Cancelleria di provvedere alla notificazione e pubblicazione della presente sentenza ex artt. 17 e 18 L. fall.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello, il 24 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15