TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3717 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to Rocco De Carlo Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Francesco Chimera
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura CP_2
Loreni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione
1 assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa con decorrenza dal 1 luglio 2018 al 23 luglio 2021 con diritto all'inquadramento nel I livello CCNL Commercio e la condanna della società al pagamento a favore del ricorrente delle differenze retributive per i titoli indicati in ricorso pari ad € 78.088,20 oltre accessori di legge, nonché, alla regolarizzazione contributiva anche con costituzione di rendita vitalizia – è infondata e deve essere rigettata.
3. Si rileva preliminarmente che la domanda giudiziaria aveva ad oggetto anche l'impugnativa del licenziamento orale;
esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 17.11.2022, ritenuta l'opportunità di procedere alla separazione delle domande in quanto la trattazione congiunta avrebbe reso più gravosa l'impugnativa del provvedimento di licenziamento ritardandone la definizione, è stata disposta la separazione della domanda di impugnativa di licenziamento definita con sentenza n. 1231/2022.
La presente statuizione giudiziaria ha pertanto ad oggetto unicamente la domanda di accertamento delle differenze retributive rivendicate in relazione all'intercorso rapporto di lavoro con riferimento alle mansioni superiori ed al maggior orario di lavoro, oltre che l'accertamento dell'inizio del rapporto in data antecedente alla formalizzazione.
4. Risulta pacifica e documentalmente acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e la società con decorrenza dal 1 marzo 2019 al 23 Parte_1 CP_1 luglio 2021 con inquadramento nel III livello CCNL commercio, qualifica di impiegato e mansioni di addetto alle vendite, con orario di lavoro part time al 55% (22 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18).
Rappresenta il ricorrente di aver iniziato l'attività lavorativa con decorrenza dal 1.7.2018 e di aver sempre lavorato con orario full time (dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30 con pausa pranzo) e con mansioni differenti rispetto a quelle indicate nel contratto, svolgendo una attività
2 direttiva dell'autosalone con gestione della sede e coordinamento dell'organico, attività riconducibile al I livello del CCNL di categoria.
Nel costituirsi la società ha contestato la ricostruzione fattuale attorea evidenziando che nel periodo antecedente alla formale assunzione il si era recato nell'autosalone in Parte_1 maniera sporadica e senza vincoli orari, mosso da personali necessità imprenditoriali, provenendo dal settore auto con attività in proprio, allo scopo di potersi appoggiare alla società odierna resistente in attesa di valutare la propria convenienza a riprendere, o meno, la libera attività momentaneamente sospesa e, solo eventualmente, proporre la propria assunzione alle dipendenze della . Ha inoltre evidenziato che, successivamente alla assunzione, CP_1
l'orario di lavoro era stato conforme a quanto formalizzato, così come le mansioni assegnate di addetto alla vendita.
5. L'istruttoria testimoniale esperita non ha permesso di confermare le deduzioni attoree.
Quanto all'inizio dell'attività lavorativa in data antecedente alla formalizzazione (decorrenza dal luglio 2018) se certamente non può essere escluso che il abbia operato presso la Parte_1 sede della in Sabaudia – come confermato dalla stessa società – tuttavia, non vi sono CP_1 elementi per ritenere che l'attività sia stata svolta nelle forme proprie della subordinazione e, quindi, con un obbligo di conformazione del lavoratore alle direttive datoriali.
Dalla istruttoria è emerso che il operava con la collaborazione del sig. Parte_1 [...]
, che aveva provveduto ad assumere e che provvedeva a pagare (“era il sig. Parte_2 [...] che mi pagava;
venivo pagato a fine giornata”); il ha dapprima riferito di aver Pt_1 Pt_2 lavorato saltuariamente (“c'erano periodi in cui andavo tutti i giorni e periodi in cui andavo tre/quattro giorni la settimana”) e poi nel periodo 2019/2020 “almeno 25 giorni al mese, potevano capitare dei mesi in cui non andavo”. La deposizione della teste sul punto non Tes_1 risulta dirimente in quanto, sebbene abbia confermato di aver acquistato una macchina nell'autosalone di Sabaudia nell'ottobre 2018, non ha fornito elementi che possano far ritenere che, effettivamente, la prestazione sia stata resa sotto la eterodirezione del legale rappresentante della società e non, come indicato dalla società, in forma saltuaria ed autonoma. Il teste
, dipendente della dal settembre 2016 al settembre 2019 presso l'autosalone Tes_2 CP_1 di Sabaudia, ha dichiarato che presso l'autosalone erano presenti tre venditori e che il
[...] era anch'egli presente presso l'autosalone “ma non aveva gli stessi orari. Lui svolgeva Pt_1 attività di venditore ma non come noi che stavamo sempre sul posto. Lui veniva e andava su in
3 amministrazione, alle volte veniva di mattina, alle volte di pomeriggio, non era sempre presente non aveva gli stessi orari”.
Anche per quanto riguarda il periodo formalizzato l'istruttoria non ha permesso di confermare che, effettivamente, l'attività sia stata resa con orario full time né che il avesse Parte_1 compiti gestionali e di direzione del personale. Sempre il (presente anche presso la Tes_2 sede di Latina dal settembre 2019 all'aprile 2022) ha dichiarato che la gestione del salone e del personale dell'officina è sempre stata effettuata dai titolari e che non ha mai visto il Parte_1 dare direttive nei confronti di altre persone “dava dei consigli, forse si, ma che uno dovesse fare delle cose su ordine suo questo non è mai capitato”.
Allo stesso modo con riferimento all'orario è emersa una flessibilità da parte del Parte_1 confermata da tutti i testi escussi;
sempre ha dichiarato “lo vedevo ogni tanto la Tes_2 mattina, delle volte il pomeriggio, delle volte c'era tutto il giorno ma gli orari non combaciavano con quelli che facevo io”. Sul punto poi non risulta dirimente e sufficiente a confermare un obbligo di presenza con orario full time la dichiarazione della teste , cliente Tes_1 dell'autosalone che ha dichiarato che “è capitato che lui mi accompagnasse perché eravamo entrambi di Fondi e anche io lavoravo a Latina, è capitato che tutte le volte che avevo un problema con la macchina, o anche nei periodi in cui non ce l'avevo, lui mi accompagnasse perché facevamo la stessa strada. Io attaccavo intorno alle 9, partivamo da Fondi verso le 8 e mi veniva a riprendere per le sei/sei e mezza”.
6. In conclusione l'istruttoria espletata non permette di ritenere assolto l'onere probatorio in capo al ricorrente.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta.
Possono essere compensate le spese di lite tra il ricorrente e l' stante l'assenza di una CP_2 soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di (R.G. 3717/2022), ogni contraria domanda,
[...] CP_1 CP_2 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del resistente che si liquidano in € 3.200,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge
- compensa integralmente le spese tra il ricorrente e l' CP_2
Così deciso in Latina,08/01/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3717 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to Rocco De Carlo Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Francesco Chimera
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura CP_2
Loreni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione
1 assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa con decorrenza dal 1 luglio 2018 al 23 luglio 2021 con diritto all'inquadramento nel I livello CCNL Commercio e la condanna della società al pagamento a favore del ricorrente delle differenze retributive per i titoli indicati in ricorso pari ad € 78.088,20 oltre accessori di legge, nonché, alla regolarizzazione contributiva anche con costituzione di rendita vitalizia – è infondata e deve essere rigettata.
3. Si rileva preliminarmente che la domanda giudiziaria aveva ad oggetto anche l'impugnativa del licenziamento orale;
esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 17.11.2022, ritenuta l'opportunità di procedere alla separazione delle domande in quanto la trattazione congiunta avrebbe reso più gravosa l'impugnativa del provvedimento di licenziamento ritardandone la definizione, è stata disposta la separazione della domanda di impugnativa di licenziamento definita con sentenza n. 1231/2022.
La presente statuizione giudiziaria ha pertanto ad oggetto unicamente la domanda di accertamento delle differenze retributive rivendicate in relazione all'intercorso rapporto di lavoro con riferimento alle mansioni superiori ed al maggior orario di lavoro, oltre che l'accertamento dell'inizio del rapporto in data antecedente alla formalizzazione.
4. Risulta pacifica e documentalmente acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e la società con decorrenza dal 1 marzo 2019 al 23 Parte_1 CP_1 luglio 2021 con inquadramento nel III livello CCNL commercio, qualifica di impiegato e mansioni di addetto alle vendite, con orario di lavoro part time al 55% (22 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18).
Rappresenta il ricorrente di aver iniziato l'attività lavorativa con decorrenza dal 1.7.2018 e di aver sempre lavorato con orario full time (dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30 con pausa pranzo) e con mansioni differenti rispetto a quelle indicate nel contratto, svolgendo una attività
2 direttiva dell'autosalone con gestione della sede e coordinamento dell'organico, attività riconducibile al I livello del CCNL di categoria.
Nel costituirsi la società ha contestato la ricostruzione fattuale attorea evidenziando che nel periodo antecedente alla formale assunzione il si era recato nell'autosalone in Parte_1 maniera sporadica e senza vincoli orari, mosso da personali necessità imprenditoriali, provenendo dal settore auto con attività in proprio, allo scopo di potersi appoggiare alla società odierna resistente in attesa di valutare la propria convenienza a riprendere, o meno, la libera attività momentaneamente sospesa e, solo eventualmente, proporre la propria assunzione alle dipendenze della . Ha inoltre evidenziato che, successivamente alla assunzione, CP_1
l'orario di lavoro era stato conforme a quanto formalizzato, così come le mansioni assegnate di addetto alla vendita.
5. L'istruttoria testimoniale esperita non ha permesso di confermare le deduzioni attoree.
Quanto all'inizio dell'attività lavorativa in data antecedente alla formalizzazione (decorrenza dal luglio 2018) se certamente non può essere escluso che il abbia operato presso la Parte_1 sede della in Sabaudia – come confermato dalla stessa società – tuttavia, non vi sono CP_1 elementi per ritenere che l'attività sia stata svolta nelle forme proprie della subordinazione e, quindi, con un obbligo di conformazione del lavoratore alle direttive datoriali.
Dalla istruttoria è emerso che il operava con la collaborazione del sig. Parte_1 [...]
, che aveva provveduto ad assumere e che provvedeva a pagare (“era il sig. Parte_2 [...] che mi pagava;
venivo pagato a fine giornata”); il ha dapprima riferito di aver Pt_1 Pt_2 lavorato saltuariamente (“c'erano periodi in cui andavo tutti i giorni e periodi in cui andavo tre/quattro giorni la settimana”) e poi nel periodo 2019/2020 “almeno 25 giorni al mese, potevano capitare dei mesi in cui non andavo”. La deposizione della teste sul punto non Tes_1 risulta dirimente in quanto, sebbene abbia confermato di aver acquistato una macchina nell'autosalone di Sabaudia nell'ottobre 2018, non ha fornito elementi che possano far ritenere che, effettivamente, la prestazione sia stata resa sotto la eterodirezione del legale rappresentante della società e non, come indicato dalla società, in forma saltuaria ed autonoma. Il teste
, dipendente della dal settembre 2016 al settembre 2019 presso l'autosalone Tes_2 CP_1 di Sabaudia, ha dichiarato che presso l'autosalone erano presenti tre venditori e che il
[...] era anch'egli presente presso l'autosalone “ma non aveva gli stessi orari. Lui svolgeva Pt_1 attività di venditore ma non come noi che stavamo sempre sul posto. Lui veniva e andava su in
3 amministrazione, alle volte veniva di mattina, alle volte di pomeriggio, non era sempre presente non aveva gli stessi orari”.
Anche per quanto riguarda il periodo formalizzato l'istruttoria non ha permesso di confermare che, effettivamente, l'attività sia stata resa con orario full time né che il avesse Parte_1 compiti gestionali e di direzione del personale. Sempre il (presente anche presso la Tes_2 sede di Latina dal settembre 2019 all'aprile 2022) ha dichiarato che la gestione del salone e del personale dell'officina è sempre stata effettuata dai titolari e che non ha mai visto il Parte_1 dare direttive nei confronti di altre persone “dava dei consigli, forse si, ma che uno dovesse fare delle cose su ordine suo questo non è mai capitato”.
Allo stesso modo con riferimento all'orario è emersa una flessibilità da parte del Parte_1 confermata da tutti i testi escussi;
sempre ha dichiarato “lo vedevo ogni tanto la Tes_2 mattina, delle volte il pomeriggio, delle volte c'era tutto il giorno ma gli orari non combaciavano con quelli che facevo io”. Sul punto poi non risulta dirimente e sufficiente a confermare un obbligo di presenza con orario full time la dichiarazione della teste , cliente Tes_1 dell'autosalone che ha dichiarato che “è capitato che lui mi accompagnasse perché eravamo entrambi di Fondi e anche io lavoravo a Latina, è capitato che tutte le volte che avevo un problema con la macchina, o anche nei periodi in cui non ce l'avevo, lui mi accompagnasse perché facevamo la stessa strada. Io attaccavo intorno alle 9, partivamo da Fondi verso le 8 e mi veniva a riprendere per le sei/sei e mezza”.
6. In conclusione l'istruttoria espletata non permette di ritenere assolto l'onere probatorio in capo al ricorrente.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta.
Possono essere compensate le spese di lite tra il ricorrente e l' stante l'assenza di una CP_2 soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di (R.G. 3717/2022), ogni contraria domanda,
[...] CP_1 CP_2 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del resistente che si liquidano in € 3.200,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge
- compensa integralmente le spese tra il ricorrente e l' CP_2
Così deciso in Latina,08/01/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5