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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/10/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.°1155/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “opposizione di terzo - accertamento usucapione” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Parte_1 CodiceFiscale_1
SB (già difeso, nell'ordine, dall'avv. Francesco Conforti e dall'avv. Francesco Pati), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE -
E
c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno IO CP_1 C.F._2
e IC NI (già difesa dall'avv. Roberto Laghi), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA -
NONCHÈ in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Villecco, Controparte_2 giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA -
NONCHE'
(c.f. Controparte_3 C.F._3
- CONVENUTO contumace -
NONCHÈ rappresentata da in persona del l.r. p.t., Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco (già difesa dall'avv. Giuseppe Grillo), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- INTERVENTORE volontario -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 2 di 10
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato a e CP_1 Controparte_3 [...]
ha instaurato il giudizio di merito del procedimento ex art. 617 CP_6 Parte_1
c.p.c. iscritto al n. 3472/2016 R.G. e ha allegato:
- di aver proposto, in data 16/12/2016, opposizione avverso il provvedimento di sgombero dell'immobile per civile abitazione sito in Altomonte (Cs), alla via Scaramuzza (già via Balbia), catastalmente individuato al foglio 13, part. 298, sub. 2, piano primo, emesso a conclusione del procedimento di espropriazione immobiliare instaurato da nei confronti di Controparte_6
, debitore esecutato ed intestatario dell'immobile; Controparte_3
- di aver spiegato la suddetta opposizione, iscritta al n. 3472/2016 RGE, sul presupposto di essere proprietario dell'immobile oggetto di esecuzione per effetto di intervenuta usucapione, avendolo occupato in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto dal 1982;
- di aver, infatti, vissuto nell'immobile dal 1982 con la propria famiglia, curandone la manutenzione;
- che, sebbene l'immobile risultasse formalmente intestato ad - poiché, in Controparte_3 data 21/03/2008, lo aveva acquistato dalla di lui nonna - lo stesso non ne Persona_1 aveva mai avuto il possesso;
- che il Tribunale di Castrovillari, in funzione del G.E., aveva disatteso l'istanza di sospensione ed aveva assegnato termine di 30 giorni per la prosecuzione della causa nel merito, con termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà;
- di aver proposto reclamo avverso il suindicato provvedimento.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di: “a) - dichiarare che l'esponente ha Parte_1 acquistato la proprietà dell'appartamento sopra descritto per usucapione, già maturata prima ancora che il sig. l'acquistasse nell'anno 2008 e, conseguentemente, che tutti gli Controparte_3 atti posti in essere dal sig. e quelli di cui alla procedura esecutiva a suo carico n. Controparte_3
132/2010 sono a lui inopponibili, compreso il decreto di trasferimento del bene in proprietà a favore dell'aggiudicatario sig.ra ; b) in subordine, dichiarare l'acquistato per CP_1 usucapione del diritto di abitazione. Con ordine al conservatore dei registri immobiliari ed all'UTE competente di effettuare tutte le formalità di rito, trascrizione e/o annotamento a favore del sig.
con esonero da responsabilità. Con vittoria di spese, compensi professionali Parte_1 del presente giudizio, oltre accessori come per legge. Disporre che per il merito della controversia il presente procedimento venga riunito al precedente pendente presso il medesimo Tribunale di
Castrovillari ed iscritto al n 2346/2016, Giudice designato dott. Castaldo, con prossima prima udienza al 23/06/2017, avente lo stesso oggetto.”. R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 3 di 10
Instaurato il contraddittorio, in data 19/05/2017 si è costituita mediante CP_1 deposito telematico di comparsa di costituzione e risposta, la quale, preliminarmente rilevata l'omessa citazione in giudizio del custode – delegato alla vendita, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto ed ha esposto:
- che , intestatario dell'immobile oggetto di causa, è figlio di Controparte_3 Parte_1
e
[...] Controparte_7
- che costoro hanno sempre vissuto con i figli e nel Controparte_3 Persona_2
Comune di Altomonte alla Via Balbia n.10;
- di essere coniugata con fratello di nonché Persona_3 Controparte_7 cognato di;
Parte_1
- che e erano figli di Persona_3 Controparte_7 [...]
, che era proprietaria di una palazzina sita in Altomonte alla via Balbia n. 10, Persona_1 composta da due appartamenti;
- che, con testamento pubblico del 17/09/1996, aveva nominato suoi Persona_1 eredi i propri figli, disponendo che al figlio venisse assegnata la proprietà Persona_3 del piano secondo del fabbricato ed alla figlia la proprietà dell'appartamento sito al 1° CP_7 piano;
- che ed il di lei marito , da quando si erano Controparte_7 Parte_1 sposati, avevano vissuto nel predetto appartamento, continuando ad abitarvi anche con i propri figli e;
Controparte_3 Persona_2
- che, avendo necessità di contrarre un finanziamento per avviare la Controparte_3 propria attività imprenditoriale, non essendo intestatario di alcun bene, si era accordato con la nonna e con la propria madre per acquistare l'appartamento destinato per Persona_1 testamento alla mamma onde concederlo in garanzia all'istituto di credito Controparte_7 mutuante;
- che, infatti, con atto pubblico del 21/03/2008 per Notar Rep. Persona_4
n. 78859, Racc. n. 30161, aveva acquistato il suddetto appartamento e, lo stesso Parte_1 giorno, con atto successivo alla compravendita, aveva stipulato con contratto di Controparte_6 mutuo fondiario Rep. n. 78859 Racc. n. 30161 di € 104.558.76 concedendo, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo, ipoteca sull'immobile acquistato da;
Persona_1
- che aveva promosso la procedura esecutiva n°130/2010 RGE iscritta presso CP_6 il Tribunale di Castrovillari, che si era conclusa con l'attribuzione dell'immobile in questione alla deducente;
R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 4 di 10
- di aver inteso acquistare l'appartamento de quo per evitare che altri estranei potessero trovarsi ad abitare nella palazzina di famiglia sita alla Via Balbia n. 10 e di essere stata in più occasioni ostacolata da;
Parte_1
- che nessuna usucapione può ritenersi maturata in favore di in Parte_1 relazione all'immobile oggetto di trasferimento, difettandone gli elementi costitutivi, poiché non ricorre il requisito del possesso ad usucapionem, l'animus possidendi, nonché qualsivoglia atto di interversione del possesso che possa aver convertito un rapporto di mera detenzione materiale del bene a titolo di cortesia, in un possesso uti dominus, idoneo a far maturare l'usucapione ordinaria;
- che aveva concesso, dapprima alla propria figlia Persona_1 CP_7 ed al di lei coniuge, il comodato gratuito dell'immobile e, successivamente, ne aveva
[...] trasferito la proprietà in favore di , così dimostrando di non aver mai rinunciato ad Controparte_3 esercitare il diritto di proprietà sul bene in questione.
Tutto ciò premesso, ha chiesto: “Voglia l'Onorevole Giudice adito, contrariis CP_1 reiectis, per le motivazioni di cui in narrativa, dichiarare inammissibile l'avversa domanda proposta da da Altomonte, ovvero rigettarla perché infondata in fatto e in Parte_1 diritto. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, nei modi stabiliti dalla normativa sul dal patrocinio a spese dello Stato, avendo ottenuto la l'ammissione al detto CP_1 beneficio, nel quale insiste.”.
Con deposito telematico di comparsa di costituzione e risposta, in data 02/01/2018 si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_2 deducendo:
- che l'atto di citazione è affetto da nullità per omessa notifica dello stesso alla parte personalmente;
- che presso il Tribunale di Castrovillari è pendente il giudizio iscritto al n. 2346/2016 RGAC promosso dall'attore e volto ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto acquisto ad usucapionem dell'immobile in Altomonte alla via Balbia n. 10, oggi aggiudicato e trasferito a CP_1
- che ha proposto reclamo avverso l'ordinanza con la quale il G.E. ha Parte_1 disatteso la richiesta di sospensione dell'esecuzione e tale giudizio si è concluso con il rigetto del reclamo stesso;
- che l'attore, nel presente giudizio di merito, ha proposto domanda volta ad ottenere l'accertamento e declaratoria dell'acquisto per usucapione dell'immobile sito in Altomonte alla via Balbia n. 10 nonostante l'avvenuto trasferimento e consegna del bene in favore R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 5 di 10
dell'aggiudicataria e l'estinzione della procedura esecutiva n. 130/10 RGE per approvazione del riparto finale;
- che l'opposizione spiegata deve ritenersi tardiva, essendo, l'odierno attore venuto a conoscenza del decreto di trasferimento in data 14/11/2016 e non in data 01/12/2016;
- che, seppur l'attore assume di aver maturato il proprio diritto già nel 2002, solo dopo sette anni di procedura esecutiva, iniziata nel 2010, ha inteso adire il Tribunale per ottenere la declaratoria dell'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile in questione;
- che l'usucapione non si verifica ogniqualvolta il proprietario sia a conoscenza dell'utilizzo del bene da parte di terzi di cui ne "tollera" solamente il comportamento, come nel caso in esame, sicché non è possibile, per un genitore, usucapire la casa o l'appartamento di un figlio;
- che, dopo la trascrizione dell'atto di pignoramento, e comunque dopo cinque anni dalla stipula del contratto di compravendita del 21/03/2008, aveva Controparte_7 instaurato dinanzi al Tribunale di Castrovillari un giudizio di merito, contrassegnato con il n.
554/13 RGAC, volto all'accertamento della simulazione del contratto di compravendita stipulato tra ed , che si era poi definito con il Persona_1 Controparte_3 raggiungimento di un accordo tra le parti;
- che tale circostanza collide con le asserzioni dell'attore che sostiene di esercitare il possesso ad usucapionem sin dal lontano 1982 in maniera continua e non interrotta, pacifica, pubblica e non equivoca.
Tanto dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia, Controparte_2
l'ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, che tutte si impugnano, rigettare l'opposizione proposta dal Signor poiché Parte_1 improcedibile, irricevibile, nonché infondata nel merito. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Alla prima udienza del 30/01/2018 ha insistito per la riunione del presente giudizio CP_2 al procedimento iscritto al n. 2346/2016 e, pertanto, il fascicolo è stato trasmesso al Presidente di
Sezione che, con decreto del 1/03/2018, ne ha disposto l'assegnazione al magistrato titolare del procedimento n. 2346/2016. Con provvedimento del 06/12/2018 il Tribunale ha disatteso la richiesta di riunione delle cause in considerazione del diverso stato dei procedimenti ed ha assegnato i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/02/2021, il Tribunale, con ordinanza del 22/06/2021, pronunciandosi sulle richieste istruttorie formulate dalle parti, ha disatteso le richieste di interrogatorio formale deferite dall'attore nei confronti di e della convenuta (quale Parte_1 Controparte_3 CP_1 R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 6 di 10
prova contraria) ed ha invece ammesso: la prova per testi articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. limitatamente ai capitoli 2,3,4 (con esclusione dell'inciso “di cui aveva solo lui conservato il possesso, fissandovi anche la residenza anagrafica”), 5,7,8,9,10,11 (con esclusione dell'inciso “senza mai rendere conto di tutto ciò che facevano”) 12 (con esclusione dell'inciso “non è stato immesso nel possesso del medesimo in quanto occupato dal sig. Parte_1
e dalla moglie”); la prova testimoniale articolata da nella memoria ex art.
[...] CP_1
183 comma 6 n.2 c.p.c. limitatamente ai capitoli da 1 (con esclusione dell'inciso “possedute dalla stessa”) a 5; e quella articolata da nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., Controparte_2 con esclusione del capitolo 4. Ha infine abilitato le parti alla prova del contrario, limitando il numero dei testi da escutere a due per ciascuna parte.
Con deposito telematico di comparsa di costituzione di nuovo difensore, in data 17/06/2022 si è costituito per parte attrice l'avv. Francesco Pati in sostituzione del precedente difensore, che ha insistito in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi.
In data 29/08/2022 con deposito telematico di comparsa di intervento del successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio la società , la quale ha Controparte_4 eccepito:
- che in data 19/02/2021, ha ceduto alla il ramo Controparte_2 Controparte_8
d'azienda rappresentato dal complesso di beni, contratti e servizi, nella consistenza di fatto e di diritto con tutte le componenti attive e passive, ivi compresi i crediti verso la clientela comprensivi di capitale a scadere e di capitali e interessi scaduti e non incassati, costituiti dai rapporti bancari in essere con la clientela delle filiali conferite, come organizzate dalla conferente per lo svolgimento dell'attività nel mercato bancario, composto, tra l'altro, dalla filiale ove sono sorti i rapporti di Controparte_2
- di aver acquistato pro-soluto da una serie di crediti derivanti da contratti Controparte_8 di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 maggio
2021;
- di essere cessionaria del credito vantato nei confronti della società e quindi CP_9 quale successore a titolo particolare in sostituzione della Banca cedente.
Tutto ciò premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: “SI COSTITUISCE ad ogni effetto di legge nel presente giudizio di merito, in sostituzione della cedente a mezzo del sottoscritto procuratore facendo propria la posizione processuale della cedente medesima nonché tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da quest'ultima formulate e rassegnate, R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 7 di 10
compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata e, contestualmente, rilevata l'assenza di domande risarcitorie o restitutorie, chiede che venga disposta l'estromissione della cedente.
Quanto al merito, ed in ogni caso, la scrivente difesa insiste per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.”.
Il 14/03/2024, per parte convenuta si sono costituiti in giudizio gli avv.ti Bruno CP_1
IO e IC NI in sostituzione dell'avv. Roberto Laghi, i quali hanno dichiarato di riportarsi a tutte le domande, richieste, eccezioni e conclusioni già formulate in tutti gli scritti dal precedente procuratore.
Infine, il 26/03/2024, con comparsa di costituzione di nuovo difensore si è costituito per parte attrice l'avv. Carlo SB, il quale ha dato atto della rinunzia al mandato difensivo dell'Avv.
Francesco Pati, depositata nel fascicolo telematico, alle cui difese, eccezioni e conclusioni ha dichiarato volersi riportare.
In data 24/10/2024 per la società si è costituito l'avv. Raffaella Greco Controparte_4 mediante deposito telematico di atto di costituzione di nuovo difensore.
non si è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio. Controparte_3
La causa è stata istruita con l'escussione di cinque testi, dopodiché, all'udienza del 03/06/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni (test. “Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese.”) e, all'esito, il Tribunale ha assegnato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., a cui è seguito il deposito delle sole comparse conclusionali.
2. Nel merito
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata da
[...] per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del custode, non trattandosi CP_2 di parte del giudizio ma di mero ausiliario del Giudice dell'Esecuzione.
Tanto premesso, l'opposizione spiegata da va comunque dichiarata Parte_1 inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
L'attore ha dichiarato di proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. onde contestare il provvedimento di sgombero dell'immobile per civile abitazione sito in Altomonte (Cs) alla via Scaramuzza (già via Balbia), catastalmente individuato al foglio 13, part. 298, sub. 2, piano primo, emesso nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare instaurato da
[...] nei confronti di , debitore esecutato e proprietario del bene CP_6 Controparte_3 pignorato. Tanto sul presupposto di aver posseduto pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente l'immobile dal 1982, abitandolo e provvedendo alla sua manutenzione. Sulla R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 8 di 10
scorta di tali considerazioni, ha, quindi, chiesto al Tribunale di accertare e Parte_1 dichiarare, in suo favore, l'avvenuto acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione o, in subordine, del solo diritto di abitazione.
Orbene, avuto riguardo alle allegazioni dell'attore, il quale ha contestato la non assoggettabilità del bene al pignoramento in quanto non appartenente al debitore esecutato, la domanda va qualificata quale opposizione di terzo, disciplinata dal codice di rito dagli artt. 619 c.p.c. e 620
c.p.c..
Giova premettere in iure che, tra le opposizioni esperibili nel processo esecutivo, figura per l'appunto l'opposizione di terzo all'esecuzione, che consente al “terzo”, ossia al soggetto estraneo alla procedura esecutiva e che pretenda di avere la proprietà del bene pignorato, di opporsi all'esecuzione. A differenza dei rimedi esperibili dal debitore, previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e rispettivamente predisposti per contestare diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata
(opposizione all'esecuzione) o il “modo” in cui l'esecuzione ha avuto corso (opposizione agli atti esecutivi), con tale rimedio l'opponente intende unicamente far valere la non assoggettabilità del bene al pignoramento in quanto non appartenente al debitore e, di conseguenza, la sua illegittima sottoposizione alla procedura esecutiva.
A mente dell'art. 619 c.p.c.: “Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese;
altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore”. Con riferimento ai soli beni mobili, l'art. 620 c.p.c. (Opposizione tardiva) prevede testualmente: “Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.”.
Ciò posto giova ricordare che la Corte di Cassazione, intervenendo a chiarire l'apparente ambiguità esistente tra le due norme in relazione al termine entro cui l'opposizione può essere esperita, ha enunciato il seguente principio di diritto: “il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art.
619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 9 di 10
dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria” (Cass. Civ. 8205/2013).
Ebbene, seppur per effetto di tale principio può affermarsi che il rimedio in parola, diversamente dal dato testuale dell'art. 619 c.p.c., deve considerarsi esperibile sino all'emissione del decreto di trasferimento (ossia anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile e sicuramente in un momento di molto successivo rispetto all'ordinanza di vendita), nel caso di specie non v'è dubbio che l'opposizione spiegata da sia stata proposta oltre il suddetto termine finale. Parte_1
Infatti, emerge per tabulas che l'immobile per cui pende l'odierno giudizio sia stato trasferito a con decreto del Tribunale di Castrovillari del 20/10/2016 e che, avverso tale CP_1 provvedimento, pur ritualmente comunicato anche mercè il verbale redatto dal Parte_1
Custode in data 7/11/2016 ed il successivo verbale del 14/11/2016 (cfr. verbali all.ti alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. dell'attore) non è stata proposta alcuna impugnazione (cfr. attestazione
Cancelleria del 21/02/2017).
Del resto, si evince dalle stesse dichiarazioni rese dall'attore (cfr pag. 1 dell'atto introduttivo) come quest'ultimo abbia inteso proporre opposizione solo in data 16/12/2016, in seguito alla richiesta di sgombero dell'immobile intimata dal Custode giudiziario, durante l'accesso eseguito in data
01/12/2016.
Ragion per cui, la presente opposizione è stata spiegata oltre il termine fissato dall'art. 619 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'azione esperita.
3. Il regime delle spese.
Le spese di lite vanno compensate integralmente tra tutte le parti del giudizio atteso il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'opposizione spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA la contumacia di;
Controparte_3
➢ DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione proposta da;
Parte_1
➢ DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
➢ NULLA sulle spese nei confronti di . Controparte_3
Così deciso in data 3 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 10 di 10
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.°1155/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “opposizione di terzo - accertamento usucapione” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Parte_1 CodiceFiscale_1
SB (già difeso, nell'ordine, dall'avv. Francesco Conforti e dall'avv. Francesco Pati), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE -
E
c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno IO CP_1 C.F._2
e IC NI (già difesa dall'avv. Roberto Laghi), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA -
NONCHÈ in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Villecco, Controparte_2 giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA -
NONCHE'
(c.f. Controparte_3 C.F._3
- CONVENUTO contumace -
NONCHÈ rappresentata da in persona del l.r. p.t., Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco (già difesa dall'avv. Giuseppe Grillo), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- INTERVENTORE volontario -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 2 di 10
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato a e CP_1 Controparte_3 [...]
ha instaurato il giudizio di merito del procedimento ex art. 617 CP_6 Parte_1
c.p.c. iscritto al n. 3472/2016 R.G. e ha allegato:
- di aver proposto, in data 16/12/2016, opposizione avverso il provvedimento di sgombero dell'immobile per civile abitazione sito in Altomonte (Cs), alla via Scaramuzza (già via Balbia), catastalmente individuato al foglio 13, part. 298, sub. 2, piano primo, emesso a conclusione del procedimento di espropriazione immobiliare instaurato da nei confronti di Controparte_6
, debitore esecutato ed intestatario dell'immobile; Controparte_3
- di aver spiegato la suddetta opposizione, iscritta al n. 3472/2016 RGE, sul presupposto di essere proprietario dell'immobile oggetto di esecuzione per effetto di intervenuta usucapione, avendolo occupato in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto dal 1982;
- di aver, infatti, vissuto nell'immobile dal 1982 con la propria famiglia, curandone la manutenzione;
- che, sebbene l'immobile risultasse formalmente intestato ad - poiché, in Controparte_3 data 21/03/2008, lo aveva acquistato dalla di lui nonna - lo stesso non ne Persona_1 aveva mai avuto il possesso;
- che il Tribunale di Castrovillari, in funzione del G.E., aveva disatteso l'istanza di sospensione ed aveva assegnato termine di 30 giorni per la prosecuzione della causa nel merito, con termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà;
- di aver proposto reclamo avverso il suindicato provvedimento.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di: “a) - dichiarare che l'esponente ha Parte_1 acquistato la proprietà dell'appartamento sopra descritto per usucapione, già maturata prima ancora che il sig. l'acquistasse nell'anno 2008 e, conseguentemente, che tutti gli Controparte_3 atti posti in essere dal sig. e quelli di cui alla procedura esecutiva a suo carico n. Controparte_3
132/2010 sono a lui inopponibili, compreso il decreto di trasferimento del bene in proprietà a favore dell'aggiudicatario sig.ra ; b) in subordine, dichiarare l'acquistato per CP_1 usucapione del diritto di abitazione. Con ordine al conservatore dei registri immobiliari ed all'UTE competente di effettuare tutte le formalità di rito, trascrizione e/o annotamento a favore del sig.
con esonero da responsabilità. Con vittoria di spese, compensi professionali Parte_1 del presente giudizio, oltre accessori come per legge. Disporre che per il merito della controversia il presente procedimento venga riunito al precedente pendente presso il medesimo Tribunale di
Castrovillari ed iscritto al n 2346/2016, Giudice designato dott. Castaldo, con prossima prima udienza al 23/06/2017, avente lo stesso oggetto.”. R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 3 di 10
Instaurato il contraddittorio, in data 19/05/2017 si è costituita mediante CP_1 deposito telematico di comparsa di costituzione e risposta, la quale, preliminarmente rilevata l'omessa citazione in giudizio del custode – delegato alla vendita, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto ed ha esposto:
- che , intestatario dell'immobile oggetto di causa, è figlio di Controparte_3 Parte_1
e
[...] Controparte_7
- che costoro hanno sempre vissuto con i figli e nel Controparte_3 Persona_2
Comune di Altomonte alla Via Balbia n.10;
- di essere coniugata con fratello di nonché Persona_3 Controparte_7 cognato di;
Parte_1
- che e erano figli di Persona_3 Controparte_7 [...]
, che era proprietaria di una palazzina sita in Altomonte alla via Balbia n. 10, Persona_1 composta da due appartamenti;
- che, con testamento pubblico del 17/09/1996, aveva nominato suoi Persona_1 eredi i propri figli, disponendo che al figlio venisse assegnata la proprietà Persona_3 del piano secondo del fabbricato ed alla figlia la proprietà dell'appartamento sito al 1° CP_7 piano;
- che ed il di lei marito , da quando si erano Controparte_7 Parte_1 sposati, avevano vissuto nel predetto appartamento, continuando ad abitarvi anche con i propri figli e;
Controparte_3 Persona_2
- che, avendo necessità di contrarre un finanziamento per avviare la Controparte_3 propria attività imprenditoriale, non essendo intestatario di alcun bene, si era accordato con la nonna e con la propria madre per acquistare l'appartamento destinato per Persona_1 testamento alla mamma onde concederlo in garanzia all'istituto di credito Controparte_7 mutuante;
- che, infatti, con atto pubblico del 21/03/2008 per Notar Rep. Persona_4
n. 78859, Racc. n. 30161, aveva acquistato il suddetto appartamento e, lo stesso Parte_1 giorno, con atto successivo alla compravendita, aveva stipulato con contratto di Controparte_6 mutuo fondiario Rep. n. 78859 Racc. n. 30161 di € 104.558.76 concedendo, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo, ipoteca sull'immobile acquistato da;
Persona_1
- che aveva promosso la procedura esecutiva n°130/2010 RGE iscritta presso CP_6 il Tribunale di Castrovillari, che si era conclusa con l'attribuzione dell'immobile in questione alla deducente;
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- di aver inteso acquistare l'appartamento de quo per evitare che altri estranei potessero trovarsi ad abitare nella palazzina di famiglia sita alla Via Balbia n. 10 e di essere stata in più occasioni ostacolata da;
Parte_1
- che nessuna usucapione può ritenersi maturata in favore di in Parte_1 relazione all'immobile oggetto di trasferimento, difettandone gli elementi costitutivi, poiché non ricorre il requisito del possesso ad usucapionem, l'animus possidendi, nonché qualsivoglia atto di interversione del possesso che possa aver convertito un rapporto di mera detenzione materiale del bene a titolo di cortesia, in un possesso uti dominus, idoneo a far maturare l'usucapione ordinaria;
- che aveva concesso, dapprima alla propria figlia Persona_1 CP_7 ed al di lei coniuge, il comodato gratuito dell'immobile e, successivamente, ne aveva
[...] trasferito la proprietà in favore di , così dimostrando di non aver mai rinunciato ad Controparte_3 esercitare il diritto di proprietà sul bene in questione.
Tutto ciò premesso, ha chiesto: “Voglia l'Onorevole Giudice adito, contrariis CP_1 reiectis, per le motivazioni di cui in narrativa, dichiarare inammissibile l'avversa domanda proposta da da Altomonte, ovvero rigettarla perché infondata in fatto e in Parte_1 diritto. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, nei modi stabiliti dalla normativa sul dal patrocinio a spese dello Stato, avendo ottenuto la l'ammissione al detto CP_1 beneficio, nel quale insiste.”.
Con deposito telematico di comparsa di costituzione e risposta, in data 02/01/2018 si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_2 deducendo:
- che l'atto di citazione è affetto da nullità per omessa notifica dello stesso alla parte personalmente;
- che presso il Tribunale di Castrovillari è pendente il giudizio iscritto al n. 2346/2016 RGAC promosso dall'attore e volto ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto acquisto ad usucapionem dell'immobile in Altomonte alla via Balbia n. 10, oggi aggiudicato e trasferito a CP_1
- che ha proposto reclamo avverso l'ordinanza con la quale il G.E. ha Parte_1 disatteso la richiesta di sospensione dell'esecuzione e tale giudizio si è concluso con il rigetto del reclamo stesso;
- che l'attore, nel presente giudizio di merito, ha proposto domanda volta ad ottenere l'accertamento e declaratoria dell'acquisto per usucapione dell'immobile sito in Altomonte alla via Balbia n. 10 nonostante l'avvenuto trasferimento e consegna del bene in favore R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 5 di 10
dell'aggiudicataria e l'estinzione della procedura esecutiva n. 130/10 RGE per approvazione del riparto finale;
- che l'opposizione spiegata deve ritenersi tardiva, essendo, l'odierno attore venuto a conoscenza del decreto di trasferimento in data 14/11/2016 e non in data 01/12/2016;
- che, seppur l'attore assume di aver maturato il proprio diritto già nel 2002, solo dopo sette anni di procedura esecutiva, iniziata nel 2010, ha inteso adire il Tribunale per ottenere la declaratoria dell'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile in questione;
- che l'usucapione non si verifica ogniqualvolta il proprietario sia a conoscenza dell'utilizzo del bene da parte di terzi di cui ne "tollera" solamente il comportamento, come nel caso in esame, sicché non è possibile, per un genitore, usucapire la casa o l'appartamento di un figlio;
- che, dopo la trascrizione dell'atto di pignoramento, e comunque dopo cinque anni dalla stipula del contratto di compravendita del 21/03/2008, aveva Controparte_7 instaurato dinanzi al Tribunale di Castrovillari un giudizio di merito, contrassegnato con il n.
554/13 RGAC, volto all'accertamento della simulazione del contratto di compravendita stipulato tra ed , che si era poi definito con il Persona_1 Controparte_3 raggiungimento di un accordo tra le parti;
- che tale circostanza collide con le asserzioni dell'attore che sostiene di esercitare il possesso ad usucapionem sin dal lontano 1982 in maniera continua e non interrotta, pacifica, pubblica e non equivoca.
Tanto dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia, Controparte_2
l'ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, che tutte si impugnano, rigettare l'opposizione proposta dal Signor poiché Parte_1 improcedibile, irricevibile, nonché infondata nel merito. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Alla prima udienza del 30/01/2018 ha insistito per la riunione del presente giudizio CP_2 al procedimento iscritto al n. 2346/2016 e, pertanto, il fascicolo è stato trasmesso al Presidente di
Sezione che, con decreto del 1/03/2018, ne ha disposto l'assegnazione al magistrato titolare del procedimento n. 2346/2016. Con provvedimento del 06/12/2018 il Tribunale ha disatteso la richiesta di riunione delle cause in considerazione del diverso stato dei procedimenti ed ha assegnato i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/02/2021, il Tribunale, con ordinanza del 22/06/2021, pronunciandosi sulle richieste istruttorie formulate dalle parti, ha disatteso le richieste di interrogatorio formale deferite dall'attore nei confronti di e della convenuta (quale Parte_1 Controparte_3 CP_1 R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 6 di 10
prova contraria) ed ha invece ammesso: la prova per testi articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. limitatamente ai capitoli 2,3,4 (con esclusione dell'inciso “di cui aveva solo lui conservato il possesso, fissandovi anche la residenza anagrafica”), 5,7,8,9,10,11 (con esclusione dell'inciso “senza mai rendere conto di tutto ciò che facevano”) 12 (con esclusione dell'inciso “non è stato immesso nel possesso del medesimo in quanto occupato dal sig. Parte_1
e dalla moglie”); la prova testimoniale articolata da nella memoria ex art.
[...] CP_1
183 comma 6 n.2 c.p.c. limitatamente ai capitoli da 1 (con esclusione dell'inciso “possedute dalla stessa”) a 5; e quella articolata da nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., Controparte_2 con esclusione del capitolo 4. Ha infine abilitato le parti alla prova del contrario, limitando il numero dei testi da escutere a due per ciascuna parte.
Con deposito telematico di comparsa di costituzione di nuovo difensore, in data 17/06/2022 si è costituito per parte attrice l'avv. Francesco Pati in sostituzione del precedente difensore, che ha insistito in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi.
In data 29/08/2022 con deposito telematico di comparsa di intervento del successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio la società , la quale ha Controparte_4 eccepito:
- che in data 19/02/2021, ha ceduto alla il ramo Controparte_2 Controparte_8
d'azienda rappresentato dal complesso di beni, contratti e servizi, nella consistenza di fatto e di diritto con tutte le componenti attive e passive, ivi compresi i crediti verso la clientela comprensivi di capitale a scadere e di capitali e interessi scaduti e non incassati, costituiti dai rapporti bancari in essere con la clientela delle filiali conferite, come organizzate dalla conferente per lo svolgimento dell'attività nel mercato bancario, composto, tra l'altro, dalla filiale ove sono sorti i rapporti di Controparte_2
- di aver acquistato pro-soluto da una serie di crediti derivanti da contratti Controparte_8 di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 maggio
2021;
- di essere cessionaria del credito vantato nei confronti della società e quindi CP_9 quale successore a titolo particolare in sostituzione della Banca cedente.
Tutto ciò premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: “SI COSTITUISCE ad ogni effetto di legge nel presente giudizio di merito, in sostituzione della cedente a mezzo del sottoscritto procuratore facendo propria la posizione processuale della cedente medesima nonché tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da quest'ultima formulate e rassegnate, R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 7 di 10
compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata e, contestualmente, rilevata l'assenza di domande risarcitorie o restitutorie, chiede che venga disposta l'estromissione della cedente.
Quanto al merito, ed in ogni caso, la scrivente difesa insiste per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.”.
Il 14/03/2024, per parte convenuta si sono costituiti in giudizio gli avv.ti Bruno CP_1
IO e IC NI in sostituzione dell'avv. Roberto Laghi, i quali hanno dichiarato di riportarsi a tutte le domande, richieste, eccezioni e conclusioni già formulate in tutti gli scritti dal precedente procuratore.
Infine, il 26/03/2024, con comparsa di costituzione di nuovo difensore si è costituito per parte attrice l'avv. Carlo SB, il quale ha dato atto della rinunzia al mandato difensivo dell'Avv.
Francesco Pati, depositata nel fascicolo telematico, alle cui difese, eccezioni e conclusioni ha dichiarato volersi riportare.
In data 24/10/2024 per la società si è costituito l'avv. Raffaella Greco Controparte_4 mediante deposito telematico di atto di costituzione di nuovo difensore.
non si è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio. Controparte_3
La causa è stata istruita con l'escussione di cinque testi, dopodiché, all'udienza del 03/06/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni (test. “Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese.”) e, all'esito, il Tribunale ha assegnato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., a cui è seguito il deposito delle sole comparse conclusionali.
2. Nel merito
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata da
[...] per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del custode, non trattandosi CP_2 di parte del giudizio ma di mero ausiliario del Giudice dell'Esecuzione.
Tanto premesso, l'opposizione spiegata da va comunque dichiarata Parte_1 inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
L'attore ha dichiarato di proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. onde contestare il provvedimento di sgombero dell'immobile per civile abitazione sito in Altomonte (Cs) alla via Scaramuzza (già via Balbia), catastalmente individuato al foglio 13, part. 298, sub. 2, piano primo, emesso nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare instaurato da
[...] nei confronti di , debitore esecutato e proprietario del bene CP_6 Controparte_3 pignorato. Tanto sul presupposto di aver posseduto pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente l'immobile dal 1982, abitandolo e provvedendo alla sua manutenzione. Sulla R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 8 di 10
scorta di tali considerazioni, ha, quindi, chiesto al Tribunale di accertare e Parte_1 dichiarare, in suo favore, l'avvenuto acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione o, in subordine, del solo diritto di abitazione.
Orbene, avuto riguardo alle allegazioni dell'attore, il quale ha contestato la non assoggettabilità del bene al pignoramento in quanto non appartenente al debitore esecutato, la domanda va qualificata quale opposizione di terzo, disciplinata dal codice di rito dagli artt. 619 c.p.c. e 620
c.p.c..
Giova premettere in iure che, tra le opposizioni esperibili nel processo esecutivo, figura per l'appunto l'opposizione di terzo all'esecuzione, che consente al “terzo”, ossia al soggetto estraneo alla procedura esecutiva e che pretenda di avere la proprietà del bene pignorato, di opporsi all'esecuzione. A differenza dei rimedi esperibili dal debitore, previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e rispettivamente predisposti per contestare diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata
(opposizione all'esecuzione) o il “modo” in cui l'esecuzione ha avuto corso (opposizione agli atti esecutivi), con tale rimedio l'opponente intende unicamente far valere la non assoggettabilità del bene al pignoramento in quanto non appartenente al debitore e, di conseguenza, la sua illegittima sottoposizione alla procedura esecutiva.
A mente dell'art. 619 c.p.c.: “Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese;
altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore”. Con riferimento ai soli beni mobili, l'art. 620 c.p.c. (Opposizione tardiva) prevede testualmente: “Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.”.
Ciò posto giova ricordare che la Corte di Cassazione, intervenendo a chiarire l'apparente ambiguità esistente tra le due norme in relazione al termine entro cui l'opposizione può essere esperita, ha enunciato il seguente principio di diritto: “il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art.
619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 9 di 10
dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria” (Cass. Civ. 8205/2013).
Ebbene, seppur per effetto di tale principio può affermarsi che il rimedio in parola, diversamente dal dato testuale dell'art. 619 c.p.c., deve considerarsi esperibile sino all'emissione del decreto di trasferimento (ossia anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile e sicuramente in un momento di molto successivo rispetto all'ordinanza di vendita), nel caso di specie non v'è dubbio che l'opposizione spiegata da sia stata proposta oltre il suddetto termine finale. Parte_1
Infatti, emerge per tabulas che l'immobile per cui pende l'odierno giudizio sia stato trasferito a con decreto del Tribunale di Castrovillari del 20/10/2016 e che, avverso tale CP_1 provvedimento, pur ritualmente comunicato anche mercè il verbale redatto dal Parte_1
Custode in data 7/11/2016 ed il successivo verbale del 14/11/2016 (cfr. verbali all.ti alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. dell'attore) non è stata proposta alcuna impugnazione (cfr. attestazione
Cancelleria del 21/02/2017).
Del resto, si evince dalle stesse dichiarazioni rese dall'attore (cfr pag. 1 dell'atto introduttivo) come quest'ultimo abbia inteso proporre opposizione solo in data 16/12/2016, in seguito alla richiesta di sgombero dell'immobile intimata dal Custode giudiziario, durante l'accesso eseguito in data
01/12/2016.
Ragion per cui, la presente opposizione è stata spiegata oltre il termine fissato dall'art. 619 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'azione esperita.
3. Il regime delle spese.
Le spese di lite vanno compensate integralmente tra tutte le parti del giudizio atteso il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'opposizione spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA la contumacia di;
Controparte_3
➢ DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione proposta da;
Parte_1
➢ DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
➢ NULLA sulle spese nei confronti di . Controparte_3
Così deciso in data 3 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni R.G. n.° 1155/2017 - Pag. 10 di 10
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone